923.01

# Ordinanza concernente la legge federale sulla pesca

(OLFP)

del 24 novembre 1993 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 capoversi 1 e 2, 5 capoverso 1, 6 capoverso 3 e 21 capoverso 1 della legge federale del 21 giugno 1991[^1]sulla pesca (legge);<br />visto l’articolo 33 della legge federale del 16 dicembre 2005[^2]sulla protezione degli animali;<br />visto l’articolo 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966[^3]sulle epizoozie;<br />visto l’articolo 29*f* capoverso 2 lettere c e d della legge del 7 ottobre 1983[^4]sulla protezione dell’ambiente;<br />visto l’articolo 47 della legge del 24 gennaio 1991[^5]sulla protezione delle acque (LPAc);<br />in esecuzione della Convenzione del 19 settembre 1979[^6]relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna);<br />in esecuzione della Convenzione del 12 aprile 1999[^7]sulla protezione del Reno,[^8]

ordina:

## **Sezione 1:** Protezione e utilizzazione di gamberi e pesci {#sec_1}
##### **Art. 1** Divieti di pesca {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--923.01--1}
1. Per i pesci e i gamberi di cui appresso il divieto di pesca dura almeno:

| | Settimane |
| --- | --- |
| Trota (*Salmo trutta, Salmo cenerinus, Salmo marmoratus,* *Salmo rhodanensis* *, Salmo labrax* ) | |
| – in acque correnti e in bacini d’accumulazione | 16 |
| – in acque stagnanti | 12 |
| Salmerino alpino (*Salvelinus umbla* ) | 8 |
| Coregone (*Coregonus* spp.) | 6 |
| Temolo (*Thymallus thymallus* ) | 10 |
| Alborella (*Alburnus arborella* ) | 4 |
| Gamberi indigeni (*Reptantia* ) | 40.[^9] |

2. I Cantoni fissano l’inizio e la fine dei divieti di pesca che devono comprendere per le varie specie il periodo della riproduzione.
3. Possono prolungare i divieti di pesca e prescriverne per altre specie di pesci. Sono obbligati a farlo, se la tutela dello sfruttamento a lungo termine dei pesci e gamberi indigeni lo esige.
4. Regolano l’impiego delle reti in modo tale che le specie di pesci di cui è vietata la pesca rappresentino una parte possibilmente piccola delle catture.

##### **Art. 2** Lunghezze minime {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--923.01--2}
1. I pesci e i gamberi elencati qui sotto non possono essere pescati se non hanno raggiunto almeno la lunghezza seguente:

| | cm |
| --- | --- |
| Trota (*Salmo trutta* ,*Salmo cenerinus, Salmo marmoratus,* *Salmo rhodanensis,* *Salmo labrax* ) | |
| – in specchi d’acqua stagnante di una certa dimensione, ad altitudine inferiore a 800 m | 35 |
| – in altre acque | 22 |
| Salmerino alpino (*Salvelinus umbla* ) | 22 |
| Coregone (*Coregonus* spp.) | 25 |
| Temolo (*Thymallus thymallus* ) | 28 |
| Gambero europeo o dai piedi rossi (*Astacus astacus* ) | 12 |
| Gambero di fiume o dai piedi bianchi (*Austropotamobius pallipes* ) | 9 |
| Gambero di torrente (*Austropotamobius torrentium* ) | 9.[^10] |

2. I pesci sono misurati dall’estremità della testa a quella della pinna caudale normalmente spiegata, i gamberi dall’estremità del rostro a quella della coda.
3. Per la pesca con le reti, i Cantoni fissano le dimensioni delle maglie in modo tale che i pesci sotto misura rappresentino una parte possibilmente piccola delle catture.
4. I Cantoni possono aumentare le lunghezze minime o fissarne per altri pesci e gamberi. Sono obbligati a farlo, se la tutela dello sfruttamento a lungo termine dei pesci e gamberi indigeni lo esige.

##### **Art. 2a** Divieti di pesca {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--923.01--2_a}
1. I pesci che nell’allegato 1 godono del grado di protezione 0, 1 o 2 e per i quali non sono stati fissati né divieti di pesca né lunghezze minime ai sensi degli articoli 1 e 2 non possono essere pescati.
2. I salmoni (*Salmo salar* ) rimessi in acqua o rilevati durante l’attività di pesca vanno segnalati senza indugio all’Ufficio cantonale della pesca.

##### **Art. 3** Catture speciali {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--923.01--3}
In deroga agli articoli 1–2*a* della presente ordinanza e agli articoli 23 capoverso 1 lettere a–d e 100 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 aprile 2008[^11]sulla protezione degli animali (OPAn), i Cantoni possono[^12]effettuare o far effettuare catture speciali, segnatamente per togliere tutti i pesci prima di interventi tecnici o da acque destinate all’allevamento, per debellare malattie, per la riproduzione o per rilevamenti biologici sui pesci.

##### **Art. 4** Deroghe generali ai divieti di pesca e alle lunghezze minime {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--923.01--4}
Per motivi biologici o se la tutela dello sfruttamento a lungo termine della pesca lo esige, i Cantoni possono ridurre o abrogare, per un determinato periodo e per un determinato corso d’acqua, i divieti di pesca e le lunghezze minime.

##### **Art. 5** Misure per la protezione dei pesci e dei gamberi minacciati {#sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--923.01--5}
1. Sono considerati minacciati (art. 5 cpv. 1 della legge) i pesci e i gamberi che figurano nell’allegato 1 sotto i gradi di protezione 1–4.
2. Le misure necessarie per proteggere le specie e le razze minacciate (art. 5 cpv. 2 della legge) sono prese tenendo conto del grado di protezione a livello svizzero ed europeo secondo l’allegato 1 e del genere della minaccia in loco.

##### **Art. 5a** Requisiti per il rilascio della licenza di pesca {#sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--923.01--5_a}
Chi intende acquistare una licenza di pesca per pesci o gamberi deve dimostrare di possedere conoscenze sufficienti sui pesci e sui gamberi, nonché sul rispetto della protezione degli animali nell’ambito dell’esercizio della pesca.

##### **Art. 5b** Protezione degli animali nell’esercizio della pesca {#sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--923.01--5_b}
1. In deroga all’articolo 100 capoverso 2 OPAn[^13], i pesci seguenti catturati per il consumo non devono essere uccisi immediatamente:
a. i pesci che, catturati da pescatori professionisti o da pescatori con la lenza titolari di un attestato di competenza secondo l’articolo 5*a* , sono detenuti per un breve periodo; è necessario che essi non soffrano per le condizioni di detenzione;
b. i pesci catturati da pescatori professionisti se l’uccisione immediata non è possibile per le condizioni meteorologiche sfavorevoli o per la pratica della pesca di massa; in deroga all’articolo 23 capoverso 1 lettera d OPAn, tali pesci possono essere trasportati su ghiaccio o in acqua ghiacciata e devono essere uccisi quanto prima, al più tardi al momento del ritorno in azienda.
2. I pesci destinati al consumo pescati con la lenza che non soddisfano le disposizioni di protezione e sono giudicati non in grado di sopravvivere devono essere uccisi immediatamente e rimessi in acqua. Se sono ritenuti in grado di sopravvivere, in deroga all’articolo 100 capoverso 2 primo periodo OPAn, non devono essere uccisi, ma rimessi in acqua immediatamente.[^14]
3. In deroga all’articolo 23 capoverso 1 lettera b OPAn, i Cantoni possono autorizzare l’impiego di pesci da esca vivi (allegato 1) per la cattura di pesci predatori da parte di pescatori professionisti e pescatori con la lenza titolari di un attestato di competenza secondo l’articolo 5*a* nelle acque o in parti di esse nelle quali è impossibile catturarli in altro modo. I pesci da esca vivi possono essere fissati solo alla bocca.[^15]
4. In deroga all’articolo 23 capoverso 1 lettera c OPAn, per i laghi e i bacini d’accumulazione i Cantoni possono autorizzare l’impiego di lenze con ardiglione da parte di pescatori professionisti e pescatori con la lenza titolari di un attestato di competenza secondo l’articolo 5*a* . Per i laghi e i bacini d’accumulazione intercantonali i Cantoni interessati si impegnano a giungere a una regolamentazione concorde.[^16]

##### **Art. 5c** Lotta contro le epizoozie {#sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--923.01--5_c}
I Cantoni provvedono affinché il ripopolamento con pesci o gamberi non contribuisca alla diffusione di epizoozie.

##### **Art. 5d** Disposizione penale {#sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--923.01--5_d}
Le infrazioni all’articolo 5*b* sono punite in applicazione dell’articolo 26 della legge del 16 dicembre 2005[^17]sulla protezione degli animali.

## **Sezione 2:** Autorizzazione all’importazione e all’immissione di pesci e gamberi allogeni {#sec_2}
##### **Art. 6** Definizioni {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--923.01--6}
1. Sono considerate d’altri Paesi le specie, le razze e le varietà di pesci e di gamberi che non figurano nell’allegato 1.
2. Sono considerati d’altre regioni:
a. i pesci e i gamberi che secondo l’allegato 1 sono estinti nel relativo bacino imbrifero;
b. i pesci e i gamberi che non sono naturalmente presenti nel relativo bacino imbrifero;
c. i pesci e i gamberi secondo l’allegato 1 che sotto il profilo genetico non sono sufficientemente imparentati con la popolazione del luogo di immissione.
3. Sono considerati d’acquario i pesci e i gamberi che:
a.[^18] vengono immessi esclusivamente in acquari il cui eventuale scarico sfocia in una canalizzazione collegata a un impianto di depurazione, e
b. non sono utilizzati né come esca né come pesci o gamberi commestibili.
4. Per stagni da giardino si intendono piccoli specchi d’acqua artificiali privi di afflusso e deflusso, in cui non sono tenuti pesci e gamberi utilizzati quali pesci o gamberi da esca o da consumo.[^19]
5. Per immissione si intende qualsiasi introduzione di pesci e di gamberi in acque naturali o artificiali, pubbliche o private, compresi gli impianti di piscicoltura, gli stagni da giardino e gli acquari.[^20]

##### **Art. 7** Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--923.01--7}
Di regola le condizioni di cui all’articolo 6 capoverso 2 della legge sono adempite, se:
a. si reintroducono nel loro bacino imbrifero pesci e gamberi che secondo l’allegato 1 sono estinti e questo non comporta una minaccia per le specie indigene;
b. si immettono, come pesci e gamberi commestibili, varietà di pesci e gamberi secondo gli allegati 1 e 2 in impianti di piscicoltura e si prendono le necessarie misure per impedirne la fuga;
c.[^21] si immettono, come pesci commestibili, pesci di altri Paesi, non menzionati nell’allegato 3, in impianti di piscicoltura chiusi il cui eventuale scarico sfocia in una canalizzazione collegata a un impianto di depurazione;
d.[^22] si immettono, per essere utilizzati in mostre o giardini zoologici pubblici oppure a scopo di ricerca, pesci e gamberi d’altri Paesi, menzionati nell’allegato 3, in acquari il cui eventuale scarico sfocia in una canalizzazione collegata a un impianto di depurazione.

##### **Art. 8** Esenzione dall’autorizzazione {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--923.01--8}
1. Possono essere importati senza autorizzazione secondo l’articolo 6 capoverso 1 della legge:
a. i pesci e i gamberi morti;
b. i pesci e i gamberi di mare che non possono sopravvivere in acqua dolce;
c. i pesci da tenere in stagni da giardino e i pesci d’acquario che non figurano nell’allegato 3.[^23]
2. Possono essere immessi senza autorizzazione secondo l’articolo 6 capoverso 1 della legge:[^24]
a. in acque libere, i pesci e i gamberi secondo l’allegato 1, se il luogo d’immissione si trova nello stesso bacino imbrifero del loro luogo di origine;
b. in impianti di piscicoltura e di soggiorno, i pesci e i gamberi secondo l’allegato 1, se si prendono le necessarie misure per impedirne la fuga;
c. i pesci secondo l’allegato 2, se il luogo d’immissione si trova all’interno della regione della loro immissione autorizzata e se si prendono le necessarie misure per impedirne la fuga;
d.[^25] in stagni da giardino e in acquari, i pesci che non figurano nell’allegato 3.
3. Nei casi secondo il capoverso 2 lettere a–c, i Cantoni possono emanare prescrizioni sull’immissione, se ciò è necessario per conservare razze locali o per tutelare lo sfruttamento della pesca a lungo termine.

##### **Art. 9** Procedura {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--923.01--9}
1. L’autorizzazione di importare e conseguentemente di immettere specie, razze e varietà di pesci e di gamberi d’altri Paesi è retta dall’articolo 20 dell’ordinanza del 4 settembre 2013[^26]sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.[^27]
2. Un’autorizzazione dell’Ufficio federale dell’ambiente (Ufficio federale) è necessaria per l’immissione di specie, razze e varietà di pesci e di gamberi d’altri Paesi o d’altre regioni.[^28]
3. La relativa domanda di autorizzazione, debitamente motivata, deve essere presentata all’autorità cantonale competente, che la trasmette poi, con il suo preavviso, all’Ufficio federale.

## **Sezione 2a:** Misure contro pesci e gamberi alloctoni {#sec_2_a}
##### **Art. 9a** {#sec_2_a/art_9_a omnilex-key=ch-fedlex--923.01--9a}
1. I Cantoni adottano misure affinché pesci e gamberi alloctoni particolarmente problematici secondo l’allegato 3 che giungono nei corsi e specchi d’acqua non si propaghino; nella misura del possibile li rimuovono.
2. Per quanto necessario, l’Ufficio federale coordina le misure.

## **Sezione 2b:** Misure per la protezione dei biotopi concernenti impianti esistenti {#sec_2_b}
##### **Art. 9b** Pianificazione delle misure concernenti centrali idroelettriche {#sec_2_b/art_9_b omnilex-key=ch-fedlex--923.01--9b}
1. I Cantoni pianificano le misure di cui all’articolo 10 della legge conformemente alle disposizioni dell’articolo 83*b* LPAc.
2. Presentano all’Ufficio federale una pianificazione delle misure secondo la procedura descritta nell’allegato 4.
3. I detentori di centrali idroelettriche devono consentire l’accesso all’autorità incaricata della pianificazione e fornire le informazioni richieste, in particolare per quanto riguarda:
a. le parti dell’impianto che incidono sui biotopi della fauna acquatica;
b. l’esercizio degli impianti, qualora incida sui biotopi della fauna acquatica;
c. le misure di protezione dei biotopi della fauna acquatica attuate e pianificate, corredate di dati sulla loro efficacia;
d. le previste modifiche edili e d’esercizio dell’impianto.

##### **Art. 9c** Attuazione delle misure concernenti centrali idroelettriche {#sec_2_b/art_9_c omnilex-key=ch-fedlex--923.01--9c}
1. Sulla base della pianificazione, l’autorità cantonale dispone le misure di cui all’articolo 10 della legge. Essa può imporre ai detentori delle centrali idroelettriche, la cui pianificazione non contiene ancora informazioni sufficienti sulle misure di risanamento, di esaminare diverse varianti di misure di risanamento in vista dell’attuazione della pianificazione.
2. Per le centrali idroelettriche le cui misure di risanamento non hanno potuto ancora essere stabilite in via definita nella pianificazione, l’autorità consulta l’Ufficio federale prima di prendere una decisione in merito al progetto di risanamento. In vista della domanda di cui all’articolo 30 capoverso 1 dell’ordinanza del 1° novembre 2017[^29]sull’energia (OEn), l’Ufficio federale verifica l’adempimento dei requisiti di cui all’allegato 3 numero 2 OEn.[^30]
3. Su richiesta dell’autorità, i detentori di centrali idroelettriche esaminano l’efficacia delle misure adottate.
4. I Cantoni si adoperano affinché le misure di cui all’articolo 10 della legge vengano attuate entro il 31 dicembre 2030.

## **Sezione 3:** Studi di base e promovimento della pesca {#sec_3}
##### **Art. 10** Studi di base {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--923.01--10}
1. I Cantoni designano, sul loro territorio, i tratti di corsi d’acqua nei quali vivono pesci e gamberi che godono del grado di protezione 1–3.
2. Comunicano all’Ufficio federale, entro la fine di agosto, il numero di catture e di immissioni di pesci e di gamberi dell’anno precedente. I dati vanno suddivisi secondo:
a. laghi e corsi d’acqua;
b. specie di pesci e di gamberi;
c. pesca professionale e pesca con la lenza.
3. Inoltre comunicano all’Ufficio federale i risultati dei loro rilevamenti sulla composizione delle popolazioni di pesci e di gamberi, nonché delle misure adottate secondo l’articolo 9*a* .[^31]

##### **Art. 11** Rilevamenti sulle popolazioni di pesci e di gamberi {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--923.01--11}
1. Prima di procedere alla marcatura di pesci e di gamberi nell’ambito di rilevamenti ittici, il Cantone comunica all’Ufficio federale i dati seguenti:
a. lo scopo della marcatura;
b. il tipo di marcatura;
c. il numero di animali che si vuole marcare;
d. i contrassegni in caso di marcatura individuale;
e. l’inizio e la durata del rilevamento;
f. le modalità di valutazione dei risultati.
2. L’Ufficio federale emana d’intesa con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria direttive sui metodi di marcatura che non sottostanno all’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’articolo 18 della legge federale del 16 dicembre 2005[^32]sulla protezione degli animali.[^33]
3. Possono essere impiegati soltanto apparecchi di cattura elettrici che funzionano a corrente continua in cui l’ondulazione residua non supera il 10 per cento della tensione espressa come media aritmetica.[^34]

##### **Art. 12** Aiuti finanziari {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--923.01--12}
1. Sono concessi sussidi federali per:
a. interventi eseguiti a livello locale e volti a migliorare gli habitat di pesci e gamberi;
b. progetti volti a promuovere le specie di pesci e gamberi minacciate;
c. indagini relative alla diversità biologica, alle popolazioni e agli habitat di pesci e gamberi;
d. l’informazione dell’intera popolazione o di un’intera regione linguistica.
2. Le aliquote di sussidio ammontano a un massimo del:
a. 40 per cento per l’adempimento di convenzioni internazionali sulla pesca;
b. 40 per cento per i progetti che interessano le specie di pesci e gamberi con un grado di protezione da 0 a 2, servono per migliorare gli habitat o hanno carattere di progetti pilota;
c. 25 per cento per i progetti che interessano le specie di pesci e gamberi con i gradi di protezione 3 e 4 o servono per informare la popolazione.
3. La Confederazione non concede sussidi:
a. per progetti che servono prevalentemente all’esercizio della pesca;
b. se esiste un responsabile che deve farsi carico dei costi.
4. Le domande devono essere presentate all’Ufficio federale corredate da una proposta motivata, contenente in particolare informazioni sul tipo di progetto, sull’efficacia auspicata, sui costi complessivi previsti, sulla ripartizione dei costi stessi e sulla data di realizzazione. Le domande presentate da terzi devono inoltre essere corredate da una presa di posizione del servizio cantonale della pesca.
5. Gli aiuti finanziari sono concessi dall’Ufficio federale.

## **Sezione 4:** Acque internazionali {#sec_4}
##### **Art. 13** Rappresentanza della Svizzera in organi internazionali {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--923.01--13}
1. Negli organi internazionali previsti dalle convenzioni sulla pesca nelle acque svizzere di confine secondo l’articolo 25 della legge (accordi sulla pesca), la Svizzera è rappresentata come segue:
a. Lago Lemano[^35]:
 nella Commissione consultiva, da una persona nominata dalla Confederazione e, per ciascuno dei Cantoni Vaud, Vallese e Ginevra, da una persona da essi nominata;
b. Doubs[^36]:
 nella Commissione mista, da una persona nominata dalla Confederazione e, per ciascuno dei Cantoni Neuchâtel e Giura, da una persona da essi nominata;
c. Lago Superiore di Costanza[^37]:
 nella Conferenza internazionale dei plenipotenziari, da una persona nominata dalla Confederazione e, per ciascuno dei Cantoni San Gallo e Turgovia, da una persona da essi nominata;
d. Lago Inferiore di Costanza e Reno lacustre[^38]:
        1. da una persona nominata dalla Confederazione,
        2. nella Commissione sulla pesca, da una persona competente per la vigilanza cantonale sulla pesca nominata dal Cantone Turgovia e dalle altre persone secondo il § 33 dell’Accordo[^39]:
e. Alto Reno[^40]:
        1. da una persona nominata dalla Confederazione,
        2. nella Commissione sulla pesca nell’Alto Reno, da una persona nominata dalla Confederazione e, per ciascuno dei Cantoni Zurigo, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia, Sciaffusa e Turgovia, da una persona da essi nominata,
        3. nella Commissione di gestione della pesca nei bacini presso Rheinau, da una persona nominata dal Cantone Zurigo e da una nominata dal Cantone Sciaffusa;
f. Lago Maggiore, Lago di Lugano e Tresa[^41]:
        1. nella Commissione italo-svizzera per la pesca, da una persona nominata dalla Confederazione e da due persone nominate dal Cantone Ticino,
        2. nella sottocommissione, dalle persone nominate dal rappresentante della Confederazione.
2. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento)[^42]nomina il rappresentante della Confederazione e comunica la nomina alle Parti alle Convenzioni. Il rappresentante della Confederazione comunica alle Parti alle Convenzioni i nominativi delle persone nominate dai Cantoni.
3. Il rappresentante della Confederazione ha pieni poteri in materia di trattative e dirige la delegazione svizzera.
4. Se una decisione di un organo internazionale concerne un settore che secondo la legge è di competenza normativa dei Cantoni, nella votazione, il rappresentante della Confederazione è tenuto a rispettare il parere unanime dei rappresentanti dei Cantoni. Se dette persone non riescono a raggiungere un parere unanime e se esistono motivi importanti, il rappresentante della Confederazione può decidere circa il voto.

##### **Art. 14** Approvazione ed emanazione di disposizioni {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--923.01--14}
1. Il Dipartimento è autorizzato ad approvare modifiche degli accordi sulla pesca e delle disposizioni d’esecuzione internazionali di detti accordi nella misura in cui contengano regolamentazioni relative agli aspetti tecnici e biologici della pesca.
2. La Confederazione pubblica nella Raccolta ufficiale delle leggi federali le disposizioni approvate di cui al capoverso 1. Il Cantone Turgovia pubblica l’approvato piano di gestione sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre e il Cantone Ticino le approvate disposizioni d’esecuzione sulla pesca nel Lago Maggiore, nel Lago di Lugano e nel fiume Tresa.
3. Per quanto riguarda il Lago Superiore di Costanza, il Dipartimento emana prescrizioni per l’applicazione delle disposizioni approvate secondo il capoverso 1.
4. Per quanto riguarda l’Alto Reno, i Cantoni interessati emanano prescrizioni per l’applicazione delle disposizioni approvate secondo il capoverso 1.
5. Nella misura in cui gli accordi sulla pesca permettano agli Stati contraenti l’emanazione di prescrizioni complementari o più severe, la competenza spetta ai Cantoni.

##### **Art. 15** Applicazione del diritto federale {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--923.01--15}
La legge e la presente ordinanza sono applicabili nella misura in cui non contraddicano gli accordi sulla pesca e le loro disposizioni d’esecuzione.

##### **Art. 16** {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--923.01--16}

##### **Art. 17** Disposizioni penali {#sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--923.01--17}
1. Le infrazioni alle prescrizioni degli accordi sulla pesca, alle loro disposizioni d’esecuzione nonché alle prescrizioni del Dipartimento e dei Cantoni secondo l’articolo 14 capoversi da 3 a 5 sono punite secondo gli articoli da 16 a 19 della legge.
2. Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.

## **Sezione 4a:** Esecuzione {#sec_4_a}
##### **Art. 17a** Esecuzione da parte dei Cantoni e della Confederazione {#sec_4_a/art_17_a omnilex-key=ch-fedlex--923.01--17a}
1. I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.
2. Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall’articolo 21 capoverso 4 della legge; sono salve le disposizioni legali sull’obbligo di tutela del segreto.
3. Le autorità federali prendono in considerazione, su richiesta dei Cantoni, le prescrizioni e misure da essi emanate, sempreché queste non impediscano loro di adempiere i propri compiti o non li complichino in maniera sproporzionata.
4. Se adottano ordinanze amministrative come direttive o istruzioni concernenti la pesca, le autorità federali consultano l’Ufficio federale.
5. Il Dipartimento vigila sull’esecuzione degli accordi sulla pesca.
6. L’Ufficio federale stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 2008[^43]sulla geoinformazione.[^44]

##### **Art. 17b** Informazione {#sec_4_a/art_17_b omnilex-key=ch-fedlex--923.01--17b}
1. L’Ufficio federale informa e pubblica rapporti sull’importanza e sullo stato delle acque ittiche nonché sulla gestione e sulla minaccia delle popolazioni di pesci e gamberi se sussiste un interesse nazionale. I Cantoni gli mettono a disposizione i dati necessari.
2. I Cantoni informano sull’importanza e sullo stato delle acque ittiche sul loro territorio; a tal fine danno indicazioni sulle misure adottate a favore dei pesci e dei gamberi e sulla relativa efficacia.

## **Sezione 5:** Disposizioni finali {#sec_5}
##### **Art. 18** Abrogazione e modificazione del diritto vigente {#sec_5/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--923.01--18}
1. Sono abrogate:
a. l’ordinanza dell’8 dicembre 1975[^45]concernente la legge federale sulla pesca;
b. l’ordinanza del 27 settembre 1976[^46]concernente l’immissione di pesci erbivori nelle acque svizzere;
c. l’ordinanza dell’11 novembre 1976[^47]del DFI concernente il perfezionamento dei pescatori professionisti;
d. l’ordinanza del 7 novembre 1977[^48]del DFI sulla pesca elettrica.
2. …[^49]

##### **Art. 19** Entrata in vigore {#sec_5/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--923.01--19}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1994.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 2*a* , 5, 5*b* , 6–8)
### Specie indigene di pesci e di gamberi {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--923.01--annex-1}
| Nome italiano/locale | Nome scientifico | Bacini imbriferi naturali | Grado di protezione^b^ |
| --- | --- | --- | --- |
| Acipenseridae: | | | |
| Storione comune | Acipenser sturio | Alto Reno | 0, S |
| Anguillidae: | | | |
| Anguilla | Anguilla anguilla | Reno, Rodano, Doubs, Ticino | 1 |
| Blenniidae: | | | |
| Cagnetta | Salaria fluviatilis | Ticino | 3, E |
| Clupeidae: | | | |
| Agone | Alosa agone | Ticino | 3, E |
| Alosa | Alosa alosa | Alto Reno | 0, E |
| Cheppia | Alosa fallax | Ticino | DI, E |
| Cobitidae: | | | |
| Cobite italiano | Cobitis bilineata | Ticino | 2 |
| Cobite comune | Cobitis taenia | Reno | DI, E |
| Cobite di stagno | Misgurnus fossilis | Reno (Regione di Basilea) | 0, E |
| Cobite mascherato | Sabanejewia larvata | Ticino | 1 |
| Coregonidae: | | | |
| Coregone (tutti i taxa) | Coregonus spp. | Specifico a ogni lago | 4, E |
| Cottidae: | | | |
| Scazzone | Cottus gobio | Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn | 4 |
| Cyprinidae: | | | |
| Abramide comune | Abramis brama | Reno, Rodano, Doubs | NM |
| Alburno di fiume | Alburnoides bipunctatus | Reno, Rodano, Doubs | 3, E |
| Alburno | Alburnus alburnus | Reno, Rodano, Doubs | NM |
| Alborella | Alburnus arborella | Ticino | 1, E |
| Barbo comune | Barbus barbus | Reno, Rodano, Doubs | 4 |
| Barbo canino | Barbus caninus | Ticino | 3 |
| Barbo | Barbus plebejus | Ticino | 3, E |
| Blicca | Blicca bjoerkna | Reno | 4 |
| Naso | Chondrostoma nasus | Reno | 1, E |
| Savetta | Chondrostoma soetta | Ticino | 1, E |
| Carpa | Cyprinus carpio | Reno, Rodano, Doubs, Ticino | 4 |
| Gobione | Gobio gobio | Reno, Rodano, Doubs, Ticino | NM |
| Gobione del Danubio | Gobio obtusirostris | Lago di Costanza | DI |
| Alburno di Heckel | Leucaspius delineatus | Reno | 3, E |
| Leucisco | Leuciscus leuciscus | Reno, Rodano, Doubs | NM |
| Naso occidentale | Parachondrostoma toxostoma | Doubs | 1, E |
| Sanguinerola italiana | Phoxinus lumaireul | Ticino | 3 |
| Sanguinerola | Phoxinus phoxinus | Reno, Rodano, Doubs, Inn | NM |
| Rodeo amaro | Rhodeus amarus | Reno | 2, E |
| Gobione italiano | Romanogobio benacensis | Ticino | DI |
| Triotto | Rutilus aula | Ticino | 1 |
| Pigo | Rutilus pigus | Ticino | 1, E |
| Gardon | Rutilus rutilus | Reno, Rodano, Doubs | NM |
| Scardola | Scardinius erythrophthalmus | Reno, Rodano, Doubs, Inn | NM |
| Scardola italiana | Scardinius hesperidicus | Ticino | 3 |
| Cavedano | Squalius cephalus | Reno, Rodano, Doubs | NM |
| Cavedano italiano | Squalius squalus | Ticino | 3 |
| Strigione | Telestes muticellus | Ticino | 4, E |
| Vairone | Telestes souffia | Reno, Rodano, Doubs | 3, E |
| Tinca | Tinca tinca | Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn | NM |
| Esocidae: | | | |
| Luccio cisalpino | Esox cisalpinus | Ticino | DI |
| Luccio | Esox lucius | Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn | NM |
| Gasterosteidae: | | | |
| Spinarello | Gasterosteus gymnurus | Reno (Regione di Basilea), Lago Maggiore | 4 |
| Gobiidae: | | | |
| Ghiozzo | Padogobius bonelli | Ticino | 2, E |
| Lotidae: | | | |
| Bottatrice | Lota lota | Reno, Rodano, Ticino | NM |
| Nemacheilidae: | | | |
| Cobite barbatello | Barbatula barbatula | Reno, Rodano, Doubs, Inn | 4 |
| Percidae: | | | |
| Acerina | Gymnocephalus cernua | Reno, Rodano | NM |
| Pesce persico | Perca fluviatilis | Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn | NM |
| Apron | Zingel asper | Doubs | 1, S |
| Petromyzontidae: | | | |
| Lampreda di fiume | Lampetra fluviatilis | Alto Reno | 0, E |
| Lampreda comune | Lampetra planeri | Reno, Doubs | 2, E |
| Piccola lampreda | Lampetra zanandreai | Ticino | 1, E |
| Lampreda di mare | Petromyzon marinus | Alto Reno | 0 |
| Salmonidae: | | | |
| Salmone del Danubio | Hucho hucho | Inn | 0, E |
| Trota adriatica | Salmo cenerinus | Ticino | 1 |
| Trota del Danubio | Salmo labrax | Inn | 1 |
| Trota marmorata | Salmo marmoratus | Ticino | 1 |
| Trota del Doubs | Salmo rhodanensis | Doubs | 2 |
| Salmone | Salmo salar | Alto Reno | 0, E |
| Trota atlantica | | | |
| Trota di ruscello | Salmo trutta | Reno, Rodano, Inn | 4 |
| Trota di fiume | Salmo trutta | Specifico a ogni grande corso d’acqua | 2 |
| Trota di lago | Salmo trutta | Specifico a ogni lago | 2 |
| Trota di mare | Salmo trutta | Reno | 0 |
| Salmerino jaunet | Salvelinus neocomensis | Lago di Neuchâtel | 0 |
| Tiefseesaibling | Salvelinus profundus | Lago di Costanza | 1 |
| Salmerino alpino | Salvelinus umbla | Specifico a ogni lago | 3 |
| Siluridae: | | | |
| Siluro | Silurus glanis | Alto Reno, Aare, laghi del Giura, Lago di Costanza | NM, E |
| Thymallidae: | | | |
| Temolo adriatico | Thymallus aeliani | Ticino | 1 |
| Temolo | Thymallus thymallus | Reno, Rodano, Doubs, Inn | 2, E |
| Astacidae: | | | |
| Gambero europeo o gambero dai piedi rossi | Astacus astacus | Reno, Rodano, Doubs, Inn | 3, E |
| Gambero italiano | Austropotamobius italicus | Reno, Rodano, Ticino | 1 |
| Gambero di fiume o gambero dai piedi bianchi | Austropotamobius pallipes | Reno, Rodano, Doubs, Ticino | 2, E |
| Gambero di torrente | *Austropotamobius torrentium* | Reno | 2, E |
| a Le menzioni «Reno», «Rodano», «Doubs», «Ticino» e «Inn» stanno a indicare il bacino imbrifero idrologico di detti fiumi situato in territorio svizzero. I bacini imbriferi dell’Adda e dell’Adige non sono menzionati a parte: per essi valgono le indicazioni che figurano sotto la menzione «Ticino». | | | |
| b Gradi di protezione: 0 = estinto, 1 = minacciato di estinzione, 2 = fortemente minacciato, 3 = minacciato, 4 = potenzialmente minacciato, NM = non minacciato, DI = dati insufficienti, E = protetto a livello europeo secondo la Convenzione di Berna, S = fortemente protetto a livello europeo secondo la Convenzione di Berna. | | | |
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 7 e 8)
### Pesci per i quali non è necessaria l’autorizzazione per l’immissione, se il loro luogo d’immissione si trova all’interno della regione di immissione autorizzata {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--923.01--annex-2}
| Nome italiano | Nome scientifico | Regione di immissione autorizzata |
| --- | --- | --- |
| Trota iridea | Oncorhynchus mykiss | Impianti di piscicoltura e di soggiorno; laghi di montagna e d’accumulazione alpini senza libera migrazione dei pesci a monte e a valle; acque ferme artificiali appositamente allestite per la pesca |
| Trota di lago canadese | Salvelinus namaycush | Impianti di piscicoltura e di soggiorno; laghi di montagna e bacini d’accumulazione alpini |
| Salmerino di fonte | Salvelinus fontinalis | Impianti di piscicoltura e di soggiorno; biotopi non idonei alla trota comune in cui oggi il salmerino è presente senza creare effetti indesiderati sulla fauna e sulla flora |
| Lucioperca, sandra | Sander lucioperca | Impianti di piscicoltura e di soggiorno; biotopi in cui oggi il lucioperca è presente senza creare effetti indesiderati sulla fauna e sulla flora |
| Carpa a specchio e varietà d’allevamento simili | Cyprinus carpio<br>(varietà d’allevamento) | Impianti di piscicoltura e di soggiorno; piccoli specchi d’acqua artificiali |
| Carassio | Carassius carassius | Impianti di piscicoltura e di soggiorno; piccoli specchi d’acqua artificiali |
| Carassio dorato | Carassius auratus | Impianti di piscicoltura e di soggiorno; piccoli specchi d’acqua artificiali |
| Carassio gibelio | Carassius gibelio | Impianti di piscicoltura e di soggiorno; piccoli specchi d’acqua artificiali |
| Ido | Leuciscus idus<br>(varietà d’allevamento) | Impianti di piscicoltura e di soggiorno; piccoli specchi d’acqua artificiali |
##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 7, 8 e 9*a* )
### Specie, razze e varietà di pesci e di gamberi la cui presenza costituisce una modificazione indesiderata della fauna {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--923.01--annex-3}
| Nome italiano | Nome scientifico |
| --- | --- |
| Umbridi | *Umbra* spp*.* |
| Pseudorasbora | *Pseudorasbora parva* |
| Carpa erbivora | *Ctenopharyngodon idella* |
| Carpa argentata | *Hypophthalmichthys molitrix* |
| Carpa testa grossa, carpa marmorata | *Aristichthys nobilis* |
| Pesce gatto | *Ameiurus* spp. |
| Persico sole | *Lepomis gibbosus* |
| Persico trota a bocca grande | *Micropterus salmoides* |
| Persico trota di Dolomieu | *Micropterus dolomieu* |
| Gobide sp. | *Neogobius melanostomus* |
| Gobide sp. | *Neogobius kessleri* |
| Gobide sp. | *Neogobius fluviatilis* |
| Gobide sp. | *Neogobius gymnotrachelus* |
| Gobide sp. | *Proterorhinus semilunaris* |
| Gamberi, senza il gambero europeo, il gambero di fiume e il gambero di torrente | *Reptantia* senza*Astacus astacus,* *Austro* *potamobius* *pallipes* e*Austropotamobius* *torrentium* |
##### **Allegato 4** {#annex_4}
(art. 9*b* )
### Pianificazione delle misure concernenti centrali idroelettriche esistenti {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--923.01--annex-4}
^1^Entro il 31 dicembre 2012 i Cantoni presentano all’Ufficio federale un rapporto intermedio contenente:
a. un elenco delle centrali idroelettriche esistenti e dei relativi impianti accessori situati lungo i corsi d’acqua favorevoli allo sviluppo della fauna ittica;
b. dati riguardanti gli impianti che pregiudicano in maniera rilevante la risalita o la discesa dei pesci;
c. indicazioni sulla presunta necessità di adottare misure di risanamento in funzione delle condizioni naturali e di altri eventuali interessi.

^2^Entro il 31 dicembre 2014 i Cantoni presentano all’Ufficio federale la pianificazione definitiva contenente:
a. un elenco delle centrali idroelettriche i cui detentori sono tenuti ad adottare misure secondo l’articolo 10 della legge, con indicazione delle misure da adottare e dei termini entro cui esse devono essere pianificate e attuate. I termini sono stabiliti in funzione dell’urgenza del risanamento;
b. dati riguardanti il coordinamento delle misure di risanamento tra di loro nonché con altri provvedimenti di protezione dei biotopi naturali e di protezione contro le piene nel bacino imbrifero in cui si trovano le acque interessate;
c. per le centrali idroelettriche nelle quali, a causa di circostanze particolari, non è ancora possibile stabilire in via definitiva le misure di risanamento da adottare: il termine entro cui il Cantone stabilisce se e, all’occorrenza, quali misure di risanamento devono essere pianificate e attuate, specificando le scadenze. Sussistono circostanze particolari in particolare se più centrali site nello stesso bacino imbrifero causano un pregiudizio sensibile e se non è ancora stato possibile stabilire in che misura ogni singola centrale vi abbia contribuito.

[^1]: RS  **923.0**
[^2]: RS  **455**
[^3]: RS  **916.40**
[^4]: RS  **814.01**
[^5]: RS  **814.20**
[^6]: RS  **0.455**
[^7]: RS  **0.814.284**
[^8]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU  **2011**  1955).
[^9]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU  **2017**  2613).
[^10]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU  **2017**  2613).
[^11]: RS  **455.1**
[^12]: Nuovo testo della prima parte del per. giusta l’all. 6 n. II 4 dell’O del 23 apr. 2008 sulla protezione degli animali, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU  **2008**  2985).
[^13]: RS  **455.1**
[^14]: Nuovo testo giusta il n. III 2 dell’O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU  **2009**  2525).
[^15]: Nuovo testo giusta il n. III 2 dell’O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU  **2009**  2525).
[^16]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen. 2014, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU  **2014**  473).
[^17]: RS  **455**
[^18]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU  **2006**  3951).
[^19]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU  **2006**  3951).
[^20]: Introdotto dal n. I dell’O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU  **2006**  3951).
[^21]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU  **2006**  3951).
[^22]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU  **2006**  3951).
[^23]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU  **2006**  3951).
[^24]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU  **2006**  3951).
[^25]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU  **2006**  3951).
[^26]: RS  **453.0**
[^27]: Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 dell’O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU  **2013**  3111).
[^28]: Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU  **2013**  3709).
[^29]: RS  **730.01**
[^30]: Nuovo testo del per. giusta l’all. 7 n. II 3 dell’O del 1° nov. 2017 sull’energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  6889).
[^31]: Nuovo testo giusta l’all. 5 n. 18 dell’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU  **2008**  4377).
[^32]: RS  **455**
[^33]: Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU  **2013**  3709).
[^34]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU  **2017**  2613).
[^35]: Acc. del 20 nov. 1980 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla pesca nel Lago Lemano (RS  **0.923.21** ).
[^36]: Acc. del 29 lug. 1991 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sull’esercizio della pesca e la protezione dell’ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine tra i due Stati (RS  **0.923.22** ).
[^37]: Conv. del 5 lug.1893 tra il Consiglio federale svizzero e i Governi del Baden, della Baviera, del Liechtenstein, dell’Austria-Ungheria e del Württemberg che stabilisce disposizioni uniformi per la pesca nel Lago di Costanza (Conv. di Bregenz,RS  **0.923.31** ).
[^38]: Acc. del 2 nov. 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Paese del Baden-Württemberg sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre (RS  **0.923.411** ).
[^39]: Acc. del 2 nov. 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Paese del Baden-Württemberg sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre (RS  **0.923.411** ).
[^40]: Conv. del 18 mag. 1887 tra la Svizzera, il Granducato di Baden e l’Alsazia-Lorena per l’applicazione di disposizioni uniformi relativamente alla pesca nel Reno e i suoi affluenti, compreso il lago di Costanza (Conv. di Lucerna,RS  **0.923.412** ); Conv. del 1° nov. 1957 tra la Svizzera e il Paese del Baden-Württemberg concernente la pesca nei bacini del Reno presso l’officina idroelettrica di Rheinau (RS  **0.923.413** ); Conv. del 30 giu. 1885 tra la Svizzera, la Germania e i Paesi Bassi per regolare la pesca del salmone nel bacino del Reno (RS  **0.923.414** ).
[^41]: Conv. del 19 mar. 1986 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per la pesca nelle acque italo-svizzere (RS  **0.923.51** ).
[^42]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU  **2004**  4937).
[^43]: RS  **510.620**
[^44]: Introdotto dall’all. 2 n. 15 dell’O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU  **2008**  2809).
[^45]: [RU  **1975**  2361, **1976**  1692, **1980**  691, **1985**  670n. I 10]
[^46]: [RU  **1976**  1988]
[^47]: [RU  **1976**  2558]
[^48]: [RU  **1977**  1974, **1980**  1010]
[^49]: Abrogato dall’all. 5 n. 18 dell’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente, con effetto dal 1° ott. 2008 (RU  **2008**  4377).