930.111.4

# Ordinanza concernente l’immissione in commercio e la sorveglianza sul mercato di mezzi di contenimento per merci pericolose

(Ordinanza sui mezzi di contenimento per merci pericolose, OMCont)

del 31 ottobre 2012 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 7 capoverso 1, 26 capoverso 3 e 31 capoverso 1<br />della legge del 21 marzo 2025[^1]sul trasporto di merci;<br />visti gli articoli 30 capoverso 5, 103 capoverso 1 e 106 capoverso 1<br />della legge federale del 19 dicembre 1958[^2]sulla circolazione stradale;<br />visti gli articoli 46*a* e 48*a* capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997[^3]sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;<br />visto l’articolo 9 della legge federale del 12 giugno 2009[^4]<br />sulla sicurezza dei prodotti;<br />in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995[^5]<br />sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),[^6]

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto e campo d’applicazione {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--1}
1. La presente ordinanza disciplina, per i mezzi di contenimento destinati al trasporto di merci pericolose (mezzi di contenimento per merci pericolose) su strada, per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune:
a. l’immissione in commercio e la relativa valutazione della conformità;
b. la rivalutazione della conformità;
c. i controlli periodici, i controlli intermedi e i controlli eccezionali;
d. la sorveglianza sul mercato.
2. L’ordinanza si applica alle persone fisiche e giuridiche residenti in Svizzera che:
a. fabbricano o fanno fabbricare mezzi di contenimento per merci pericolose o parti di essi e dichiarano di esserne i fabbricanti (fabbricanti);
b. importano in Svizzera mezzi di contenimento per merci pericolose o parti di essi (importatori);
c. forniscono mezzi di contenimento per merci pericolose o parti di essi (distributori);
d. sono proprietari di mezzi di contenimento per merci pericolose;
e. utilizzano mezzi di contenimento per merci pericolose (operatori).
3. L’ordinanza non si applica ai mezzi di contenimento usati per il trasporto di merci pericolose della classe 7 (materiali radioattivi) secondo:
a. la sezione 2.2.7 del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID)[^7], appendice C alla Convenzione del 9 maggio 1980[^8]relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) nella versione del Protocollo del 3 giugno 1999[^9]; o
b. la sezione 2.2.7 dell’Accordo del 30 settembre 1957[^10]relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR).

##### **Art. 2** Definizioni {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--2}
Ai fini della presente ordinanza s’intendono per:
a.[^11] *mezzi di contenimento per merci pericolose* : recipienti a pressione che non sono attrezzature a pressione trasportabili, imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, grandi imballaggi, cisterne, contenitori per merci alla rinfusa e unità mobili per la fabbricazione di esplosivi o oggetti contenenti esplosivi che:
        1. per il trasporto per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune, possono essere utilizzati secondo il RID nonché secondo l’allegato 2.1 capitolo 6 dell’ordinanza del 31 ottobre 2012[^12]concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD),
        2. per il trasporto su strada, possono essere utilizzati secondo l’ADR nonché secondo l’appendice 1 capitolo 6.14 dell’ordinanza del 29 novembre 2002[^13]concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR);
b. *attrezzature a pressione trasportabili:* i seguenti mezzi di contenimento per merci pericolose:
        1.[^14] recipienti a pressione, loro rubinetti e altri accessori secondo il capitolo 6.2 RID o il capitolo 6.2 ADR utilizzati per il trasporto di gas della classe 2 (esclusi gas e oggetti con numero 6 o 7 nel codice di classificazione secondo RID o ADR) o di sostanze secondo la tabella 3 nell’istruzione di imballaggio P200 di cui al capitolo 4.1 RID/ADR,
        2.[^15] cisterne, carri-batteria, veicoli-batteria nonché container per gas a elementi multipli, loro rubinetti e altri accessori secondo il capitolo 6.8 RID o il capitolo 6.8 ADR utilizzati per il trasporto di gas della classe 2 (esclusi gas e oggetti con il numero 6 o 7 nel codice di classificazione secondo RID o ARD) o di sostanze di cui all’allegato I della direttiva 2010/35/UE[^16],
        3. cartucce di gas (n. ONU 2037), ma non aerosol (n. ONU 1950), recipienti criogenici aperti, bombole per gas per apparecchi respiratori ed estintori (n. ONU 1044), né attrezzature a pressione trasportabili escluse secondo la sottosezione 1.1.3.2 RID o la sottosezione 1.1.3.2 ADR, né attrezzature a pressione trasportabili escluse dalle prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi in base alle prescrizioni speciali del capitolo 3.3 RID o del capitolo 3.3 ADR.

##### **Art. 3** Autorità competente {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--3}
L’autorità competente è l’Ufficio federale dei trasporti (UFT).

##### **Art. 4** Allegati {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--4}
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare gli allegati alle nuove condizioni.

## **Sezione 2:** Immissione in commercio e procedure di valutazione della conformità {#sec_2}
##### **Art. 5** Condizioni per l’immissione in commercio {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--5}
I mezzi di contenimento per merci pericolose possono essere immessi in commercio se:
a. per il trasporto per ferrovia o tramite impianti di trasporto a fune, soddisfano le prescrizioni del RID o dell’allegato 2.1, capitolo 6 RSD;
b. per il trasporto su strada, soddisfano le prescrizioni dell’ADR o dell’appendice 1, capitolo 6.14 SDR.

##### **Art. 6** Procedure per le attrezzature a pressione trasportabili {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--6}
1. Le attrezzature a pressione trasportabili immesse in commercio per la prima volta devono essere sottoposte a una procedura di valutazione della conformità. Si applicano:
a. al trasporto per ferrovia o tramite impianti di trasporto a fune, le procedure di cui alle sezioni 1.8.7 e 1.8.8 RID;
b. al trasporto su strada, le procedure di cui alle sezioni 1.8.7 e 1.8.8 ADR.
2. Le procedure di cui al capoverso 1 si applicano anche ai controlli periodici, ai controlli intermedi e ai controlli eccezionali delle attrezzature a pressione trasportabili.

##### **Art. 7** Procedure per altri mezzi di contenimento per merci pericolose {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--7}
Per i mezzi di contenimento diversi dalle attrezzature a pressione trasportabili, la valutazione della conformità nonché i controlli periodici, i controlli intermedi e i controlli eccezionali sono effettuati secondo le procedure indicate nell’allegato 1.

##### **Art. 8** Marchio Pi per attrezzature a pressione trasportabili {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--8}
1. Sulle attrezzature a pressione trasportabili e sulle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza, soggette alle procedure di cui all’articolo 6, deve essere apposto il marchio Pi secondo l’allegato 2 al termine delle procedure stesse.
2. Le attrezzature a pressione trasportabili recanti un marchio di conformità secondo la direttiva 84/525/CEE[^17], 84/526/CEE[^18]o 84/527/CEE[^19]devono essere provviste di marchio Pi secondo l’allegato 2 in occasione del controllo periodico successivo.
3. Il marchio Pi deve essere apposto:
a. dal fabbricante in occasione della valutazione della conformità secondo l’articolo 6 capoverso 1;
b. dall’organismo di valutazione della conformità in occasione di un controllo periodico secondo l’articolo 6 capoverso 2.
4. Chi appone o fa apporre il marchio Pi conferma che l’attrezzatura a pressione trasportabile è conforme alle prescrizioni del RID o dell’ADR.

##### **Art. 9** Obbligo di diligenza {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--9}
Prima di immettere in commercio un mezzo di contenimento per merci pericolose, l’importatore o il distributore si accerta che il fabbricante o il suo mandatario abbia svolto la pertinente procedura di valutazione della conformità.

##### **Art. 10** Eccezioni per esposizioni e presentazioni {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--10}
I mezzi di contenimento per merci pericolose che non soddisfano le condizioni per l’immissione in commercio possono essere esposti o presentati nonché trasportati a tal fine dopo essere stati riempiti se:
 una targa indica chiaramente che la loro conformità ai requisiti legali non è provata e che pertanto non possono essere immessi in commercio; e
 sono state prese le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute delle persone.

##### **Art. 11** Deroghe {#sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--11}
1. Per chiedere alle autorità competenti una deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 5, il richiedente deve inoltrare, insieme alla domanda, un rapporto di perizia.
2. I rapporti di perizia devono essere redatti da periti in possesso dei requisiti indicati nell’allegato 3.

## **Sezione 3:** Organismi di valutazione della conformità {#sec_3}
##### **Art. 12** Condizioni {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--12}
1. Gli organismi che intendono effettuare valutazioni della conformità, rivalutazioni della conformità, controlli periodici, controlli intermedi e controlli eccezionali per le attrezzature a pressione trasportabili devono:
a. essere designati dal DATEC come organismi di valutazione della conformità secondo l’articolo 15; e
b. essere riconosciuti come organismi di valutazione della conformità nel quadro dell’Accordo del 21 giugno 1999[^20]tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.
2. Gli organismi di valutazione della conformità per altri mezzi di contenimento per merci pericolose devono:
a. essere designati dal DATEC come organismi di valutazione della conformità secondo l’articolo 15;
b. essere riconosciuti dalla Svizzera nell’ambito di un accordo internazionale; oppure
c. essere autorizzati o riconosciuti in altro modo conformemente al diritto svizzero.
3. Chi si riferisce alla documentazione emessa da un organismo di valutazione della conformità che non soddisfa le condizioni di cui al capoverso 1 o 2 deve dimostrare con verosimiglianza che le procedure applicate e la qualifica dell’organismo in questione soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC).

##### **Art. 13** Obblighi {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--13}
Gli obblighi degli organismi di valutazione della conformità sono definiti nell’allegato 4.

##### **Art. 14** Cessazione o cambiamento di attività {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--14}
1. In caso di cessazione o cambiamento di attività, l’organismo di valutazione della conformità deve preventivamente assicurarsi che i documenti relativi a valutazioni della conformità, rivalutazioni della conformità, controlli periodici, controlli intermedi e controlli eccezionali rimangano a disposizione dell’autorità competente.
2. La disponibilità della documentazione è disciplinata dai termini di conservazione prescritti dal RID o dall’ADR.

##### **Art. 15** Designazione {#sec_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--15}
1. Il DATEC designa come organismi di valutazione della conformità gli organismi che:
a. sono accreditati dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) secondo la norma EN ISO/IEC 17020[^21]; e
b. soddisfano le condizioni definite nell’allegato 5.
2. Definisce i campi tecnici e le procedure autorizzati degli organismi di valutazione della conformità.
3. Attribuisce un numero d’identificazione agli organismi di valutazione della conformità designati.

##### **Art. 16** Vigilanza {#sec_3/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--16}
1. L’UFT vigila sugli organismi di valutazione della conformità designati.
2. Esso coordina le sue attività con quelle di vigilanza del SAS.

## **Sezione 4:** Sorveglianza sul mercato {#sec_4}
##### **Art. 17** Collaborazione di altre autorità o organizzazioni {#sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--17}
1. Il DATEC può chiedere la collaborazione di altre autorità o organizzazioni e concludere con esse accordi in tal senso.
2. L’UFT può esigere che per un determinato periodo di tempo l’Amministrazione federale delle dogane gli notifichi le importazioni di mezzi di contenimento per merci pericolose precisamente designati.

##### **Art. 18** Compiti e competenze dell’UFT {#sec_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--18}
1. L’UFT procede a controlli qualora indizi fondati indichino che mezzi di contenimento per merci pericolose non sono conformi alle prescrizioni. Per accertare il rispetto di queste ultime può effettuare controlli a campione.
2. Il controllo comprende:
a. l’esame formale inteso a stabilire se:
        1. la valutazione della conformità o i risultati dei controlli periodici, dei controlli intermedi e dei controlli eccezionali sono disponibili e conformi alle prescrizioni legali, e
        2. la documentazione tecnica necessaria è completa;
b. ove necessario, un esame visivo e una prova funzionale di tutti gli equipaggiamenti;
c. ove necessario, un controllo successivo del mezzo di contenimento contestato.
3. Nell’ambito dei controlli l’UFT può in particolare:
a. chiedere al fabbricante, al suo mandatario, all’importatore o al distributore la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del mezzo di contenimento;
b. prelevare campioni;
c. ordinare verifiche;
d. accedere ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro.
4. Può inoltre ordinare una verifica tecnica del mezzo di contenimento se sussistono dubbi sul fatto che esso:
a. corrisponda alla documentazione inoltrata; o
b. sia conforme alle prescrizioni vigenti, nonostante la correttezza della documentazione inoltrata.
5. L’UFT ordina le misure necessarie secondo l’articolo 10 capoversi 2–4 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti se:
a. il fabbricante, il suo mandatario, l’importatore o il distributore presentano in modo tardivo o incompleto la documentazione richiesta secondo il capoverso 3; o
b. il mezzo di contenimento non è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza.
6. Prima di ordinare le misure, l’UFT accorda al fabbricante, al suo mandatario, all’importatore o al distributore la possibilità di prendere posizione.
7. L’UFT pubblica rapporti periodici sui risultati della sorveglianza sul mercato.

##### **Art. 19** Obblighi di collaborazione e d’informazione {#sec_4/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--19}
1. I fabbricanti, i loro mandatari, gli importatori, i distributori, i proprietari e gli operatori nonché le persone che agiscono per essi devono:
a. collaborare all’esecuzione della presente ordinanza e fornire gratuitamente all’UFT tutte le informazioni necessarie;
b. conservare per il periodo prestabilito i documenti tecnici menzionati nelle prescrizioni del RID o dell’ADR concernenti la valutazione della conformità, la rivalutazione della conformità, i controlli periodici, i controlli intermedi e i controlli eccezionali dei mezzi di contenimento per merci pericolose e presentarli ogni qualvolta l’UFT lo richieda;
c. permettere all’UFT di accedere all’azienda e di effettuare le indagini necessarie.
2. Su richiesta, i fabbricanti e i loro mandatari, gli importatori, i distributori, i proprietari e gli operatori devono indicare all’UFT per un periodo di almeno dieci anni i nomi di tutte le persone da cui hanno ricevuto o a cui hanno fornito mezzi di contenimento per merci pericolose.

##### **Art. 20** Lingua della documentazione {#sec_4/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--20}
I documenti e le informazioni necessarie alla loro valutazione devono essere forniti all’UFT in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

##### **Art. 21** Mezzi di contenimento non conformi {#sec_4/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--21}
1. Qualora un fabbricante, un suo mandatario, un importatore, un distributore, un proprietario o un operatore ritenga o abbia motivo di supporre che i mezzi di contenimento da lui immessi in commercio, utilizzati o gestiti non soddisfino le esigenze della presente ordinanza, deve adottare senza indugio i correttivi adeguati.
2. Se i mezzi di contenimento presentano pericoli, il fabbricante, il suo mandatario, l’importatore, il distributore, il proprietario o l’operatore deve informarne immediatamente l’UFT. Esso deve fornire all’UFT indicazioni dettagliate, soprattutto riguardo alla non conformità e ai correttivi adottati.
3. Tutti i casi di mezzi di contenimento non conformi e i correttivi adottati devono essere documentati.

## **Sezione 5:** Emolumenti {#sec_5}
##### **Art. 22** Emolumenti per la designazione degli organismi di valutazione della conformità {#sec_5/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--22}
1. Il DATEC riscuote emolumenti per la designazione degli organismi di valutazione della conformità.
2. Tali emolumenti sono retti dall’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 2004[^22].

##### **Art. 23** Emolumenti per la vigilanza sugli organismi di valutazione della conformità e la sorveglianza sul mercato {#sec_5/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--23}
1. L’UFT riscuote emolumenti per:
a. controlli e misure conseguenti, laddove risulti che un organismo di valutazione della conformità designato non adempie i suoi obblighi secondo l’articolo 13 o non soddisfa le condizioni di cui all’allegato 5;
b. le seguenti attività nell’ambito della sorveglianza sul mercato:
        1. controlli, laddove risulti che il mezzo di contenimento non è conforme alle prescrizioni,
        2. decisioni relative all’edizione di valutazioni della conformità e documenti tecnici,
        3. decisioni e misure secondo l’articolo 18 capoverso 5 determinate dal fabbricante, dal suo mandatario, dall’importatore o dal distributore.
2. Gli emolumenti per la vigilanza sugli organismi di valutazione della conformità e per la sorveglianza sul mercato sono retti dall’ordinanza del 25 novembre 1998[^23]sugli emolumenti e sulle tasse dell’Ufficio federale dei trasporti.

## **Sezione 6:** Disposizioni penali {#sec_6}
##### **Art. 24** Disposizioni penali per il settore delle strade {#sec_6/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--24}
Nel trasporto di merci pericolose su strada, è punito con la multa chiunque:
a. appone sui mezzi di contenimento il marchio Pi o altri marchi secondo la parte 6 ADR senza esserne autorizzato;
b. appone sui mezzi di contenimento il marchio Pi o altri marchi secondo la parte 6 ADR senza che gli stessi abbiano superato i controlli prescritti;
c. non adempie uno degli obblighi di cui agli articoli 9, 13 o 19.

##### **Art. 25** Disposizioni penali per i settori delle ferrovie e degli impianti di trasporto a fune {#sec_6/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--25}
Nel trasporto di merci pericolose per ferrovia o tramite impianti di trasporto a fune, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a. appone sui mezzi di contenimento il marchio Pi o altri marchi secondo la parte 6 RID o la parte 6 ADR senza esserne autorizzato;
b. appone sui mezzi di contenimento il marchio Pi o altri marchi secondo la parte 6 RID o la parte 6 ADR senza che gli stessi abbiano superato i controlli prescritti;
c. non adempie uno degli obblighi di cui agli articoli 9, 13 o 19.

## **Sezione 7:** Disposizioni finali {#sec_7}
##### **Art. 26** Esecuzione {#sec_7/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--26}
1. L’ UFT esegue la presente ordinanza.
2. Emana direttive sull’esecuzione e l’attuazione della presente ordinanza.[^24]

##### **Art. 27** Disposizioni transitorie {#sec_7/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--27}
1. Alle attrezzature a pressione trasportabili, immesse in commercio in data anteriore al 1° gennaio 2013 e sprovviste di marchio di conformità secondo le direttive 2010/35/UE[^25], 1999/36/CE[^26], 84/525/CEE[^27], 84/526/CEE[^28]o 84/527/CEE[^29], si applica la procedura di cui all’allegato 6 per la rivalutazione della conformità.
2. Le attrezzature a pressione trasportabili immesse in commercio in data anteriore al 1° gennaio 2013 e non sottoposte a rivalutazione della conformità possono essere ancora utilizzate per:
a. il traffico merci in Svizzera;
b. il traffico merci tra la Svizzera e gli Stati contraenti il RID nonché le Parti contraenti l’ADR, purché questi Stati o queste Parti non siano membri dell’Unione europea.
3 e^4^. …[^30]

##### **Art. 28** Entrata in vigore {#sec_7/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--28}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 7)
### Procedure di valutazione della conformità dei mezzi di contenimento per merci pericolose diversi dalle attrezzature a pressione trasportabili {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--annex-1}
1. Le seguenti prescrizioni sono da ritenersi adempiute se le procedure menzionate nella tabella 1 sono attuate dagli organismi di valutazione della conformità indicati:
    a. per il trasporto per ferrovia o tramite impianti di trasporto a fune, i capitoli 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 e 6.6 RID nonché l’allegato 2.1 numero 6 RSD;
    b. per il trasporto su strada, i capitoli 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 e 6.6 ADR nonché l’allegato 1 capitolo 6.14 SDR.

Tabella 1

| Procedura | Organismo di valutazione della conformità |
| --- | --- |
| Approvazione del modello | Xa |
| Riconoscimento e sorveglianza dei programmi di controllo della qualità dei fabbricanti | Xa |
| Ispezione nonché controllo e prova iniziali | Xa o IS |
| Ispezione e controllo periodici | Xa o Xb o IS |

2. Le seguenti prescrizioni sono da ritenersi adempiute se le procedure menzionate nella tabella 2 sono attuate dagli organismi di valutazione della conformità indicati:
    a. per il trasporto per ferrovia o tramite impianti di trasporto a fune, i capitoli da 6.7 a 6.11 RID;
    b. per il trasporto su strada, i capitoli 6.7–6.13 ADR.

Tabella 2

| Procedura | Organismo di valutazione della conformità |
| --- | --- |
| Esame del tipo | Xa |
| Certificato di approvazione del tipo | Xa |
| Sorveglianza della fabbricazione | Xa |
| Controllo e prova iniziali | Xa |
| Verifica della messa in servizio | Xa |
| Controllo periodico, controllo intermedio e controllo eccezionale | Xa |

3. Si intende per:
    – Xa: un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17020 di categoria A (fatta eccezione per il n. 8.1.3) e designato secondo l’allegato 5 o una persona incaricata dall’autorità competente;
    – Xb: un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17020 di categoria B (fatta eccezione per il n. 8.1.3) e designato secondo l’allegato 5;
    – IS: un servizio di controllo interno posto sotto la sorveglianza di un organismo di valutazione della conformità Xa.
4. Alle singole procedure si applicano per analogia le disposizioni della sezione 1.8.7 RID o della sezione 1.8.7 ADR.
5. Il riconoscimento dei programmi di controllo della qualità dei fabbricanti è rilasciato a tempo determinato e deve essere rinnovato di regola ogni cinque anni. In singoli casi l’UFT può fissare intervalli di rinnovo diversi.
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 8 cpv. 1)
### Marchio Pi {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--annex-2}
1. Le dimensioni del seguente marchio Pi sono definite nell’articolo 15 della direttiva 2010/35/UE[^31]. L’immagine ha carattere informativo.

2. Il marchio Pi deve essere apposto in maniera visibile, leggibile e permanente sulle attrezzature a pressione trasportabili o sulla loro targhetta segnaletica nonché sulle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza.
3. Il marchio Pi deve essere apposto prima dell’immissione in commercio o della messa a disposizione delle nuove attrezzature a pressione trasportabili o delle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza.
4. Il marchio Pi deve essere seguito dal numero di identificazione dell’organismo di valutazione della conformità che è responsabile per il controllo e la prova iniziali.
5. Il numero di identificazione dell’organismo di valutazione della conformità deve essere apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante.
6. Il marchio con la data del controllo periodico o, se del caso, del controllo intermedio deve essere accompagnato dal numero di identificazione dell’organismo di valutazione della conformità responsabile del controllo periodico.
##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 11 cpv. 2)
### Requisiti dei periti {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--annex-3}
1. Sono periti le persone fisiche che, nel settore da controllare, dispongono delle conoscenze specifiche e dell’esperienza adeguate alla complessità della deroga richiesta e alla sua rilevanza ai fini della sicurezza.
2. I periti devono comprovare di possedere una formazione adeguata e di aver realizzato oggetti paragonabili a quelli da controllare oppure di averne valutato la conformità.
3. I periti devono avere sufficiente familiarità con le tecnologie utilizzate per la fabbricazione degli oggetti da controllare, compresi i loro accessori, con l’utilizzazione effettiva o prevista di tali oggetti e con le disfunzioni che possono verificarsi durante l’uso o l’esercizio degli stessi.
4. I periti sono indipendenti dalle parti interessate. Il perito non può essere il progettista, il fabbricante, il fornitore, l’acquirente, il proprietario, il detentore, l’utilizzatore dell’oggetto da controllare né il mandatario di alcuna di suddette parti.
5. I periti non svolgono attività che potrebbero entrare in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o nuocere alla loro affidabilità nelle attività di controllo. In particolare devono essere indipendenti da ogni pressione commerciale, finanziaria o di altra natura, suscettibile di influire sul loro giudizio.
6. I periti devono disporre di un’assicurazione di responsabilità civile adeguata. Mandanti e periti concordano la portata della responsabilità civile e dell’assicurazione di responsabilità civile necessaria.
7. I presenti requisiti si considerano soddisfatti per il personale degli organismi di valutazione della conformità designati secondo l’articolo 15.
##### **Allegato 4** {#annex_4}
(art. 13)
### Obblighi degli organismi di valutazione della conformità {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--annex-4}
1. Gli organismi che intendono effettuare valutazioni della conformità, rivalutazioni della conformità, controlli periodici, controlli intermedi e controlli eccezionali di attrezzature a pressione trasportabili devono adempiere gli obblighi previsti dai seguenti punti del RID o dell’ADR:
    a. 1.8.6.3.2 in merito al loro lavoro;
    b. 1.8.6.3.3 in caso di deleghe di compiti di controllo;
    c. 1.8.6.3.4 in merito agli obblighi di notifica.
2. Gli altri organismi di valutazione della conformità devono adempiere per analogia gli obblighi di cui al numero 1 lettere a–c.
3. Gli organismi di valutazione della conformità che svolgono attività di valutazione e di controllo analoghe per mezzi di contenimento comparabili devono scambiarsi informazioni pertinenti sui risultati negativi e, a richiesta, anche sui risultati positivi delle valutazioni e dei controlli.
4. Gli organismi di valutazione della conformità designati dal DATEC devono adempiere gli obblighi particolari seguenti:
    a. partecipazione al lavoro normativo pertinente secondo le disposizioni del DATEC;
    b. partecipazione agli eventi di coordinamento organizzati dall’UFT.
##### **Allegato 5** {#annex_5}
(art. 15)
### Designazione degli organismi di valutazione della conformità da parte del DATEC {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--annex-5}
#### **1.** Procedura {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--annex-5/lvl_1}
1.1 La domanda di designazione in qualità di organismo di valutazione della conformità va inoltrata al DATEC. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
    a. la descrizione delle attività e delle procedure in rapporto con la valutazione della conformità, la rivalutazione della conformità, i controlli periodici, i controlli intermedi e i controlli eccezionali;
    b. la descrizione dei mezzi di contenimento per merci pericolose di cui l’organismo intende valutare la conformità;
    c. la copia della decisione del SAS in cui si attesta che l’organismo è accreditato secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettera a;
    d. le prove che l’organismo soddisfa le condizioni per la designazione;
    e. la conferma che l’organismo ha preso atto dei suoi obblighi secondo l’allegato 4 e si impegna ad adempierli;
    f. la rappresentazione dell’impronta e l’immagine del marchio di controllo previsto per i mezzi di contenimento diversi dalle attrezzature a pressione trasportabili.
1.2 Il DATEC:
    a. designa l’organismo di valutazione della conformità mediante decisione e gli attribuisce un numero di identificazione;
    b. tiene un elenco accessibile al pubblico di tutti gli organismi di valutazione della conformità designati, i loro marchi di controllo e i numeri di identificazione;
    c. rende noti gli organismi designati a valutare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in modo che possano essere riconosciuti come organismo di valutazione della conformità nel quadro dell’Accordo del 21 giugno 1999[^32]tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

#### **2.** Condizioni {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--annex-5/lvl_2}
Un organismo di valutazione della conformità deve adempiere gli obblighi di cui al punto 1.8.6.3.1 lettere a–k del RID o dell’ADR.
##### **Allegato 6** {#annex_6}
(art. 27 cpv. 1)
### Rivalutazione della conformità {#annex_6/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.4--annex-6}
Per la rivalutazione della conformità di attrezzature a pressione trasportabili si applica la procedura seguente:
1. Il proprietario o l’operatore di attrezzature a pressione trasportabili deve:
    a. rivolgersi a un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17020 di categoria A e riconosciuto per le rivalutazioni;
    b. fornire a suddetto organismo tutte le informazioni sulle attrezzature a pressione trasportabili affinché questo possa identificarle in modo univoco (origine, regole applicabili in materia di progettazione, eventuali limitazioni d’utilizzazione prescritte e note concernenti eventuali danni o riparazioni effettuate e, per quanto riguarda le bombole di acetilene, anche indicazioni relative alla massa porosa).
2. L’organismo valuta se le attrezzature a pressione trasportabili in questione offrono almeno lo stesso grado di sicurezza delle attrezzature che soddisfano i requisiti del RID o dell’ADR. La valutazione è effettuata sulla base delle informazioni prodotte conformemente al numero 1 e, se del caso, di controlli supplementari.
3. Se i risultati della valutazione di cui al numero 2 sono soddisfacenti, le attrezzature a pressione trasportabili sono sottoposte al controllo periodico previsto dal RID o dall’ADR. Se sono soddisfatti i requisiti di tale controllo periodico, allora il marchio Pi è apposto dall’organismo responsabile del controllo periodico o sotto la sua sorveglianza. Il marchio Pi è seguito dal numero di identificazione dell’organismo di valutazione della conformità. Quest’ultimo rilascia un certificato di rivalutazione della conformità tenendo conto di quanto riportato al numero 5.
4. Per i recipienti a pressione fabbricati in serie, compresi i rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto, un organismo accreditato di categoria A valuta la conformità del modello secondo il numero 2 e rilascia un certificato di rivalutazione della conformità. Al successivo controllo periodico i recipienti a pressione così valutati sono provvisti di marchio secondo l’articolo 8. Il marchio Pi è seguito dal numero di identificazione dell’organismo di valutazione della conformità responsabile del controllo.
5. In tutti i casi l’organismo responsabile del controllo periodico rilascia il certificato di rivalutazione della conformità. Tale certificato contiene almeno le indicazioni seguenti:
    a. il numero di identificazione dell’organismo di valutazione della conformità che rilascia il certificato e, se diverso, il numero di identificazione dell’organismo accreditato di categoria A responsabile della rivalutazione della conformità secondo il numero 2;
    b. il nome e l’indirizzo del proprietario o dell’operatore;
    c. in caso di applicazione della procedura di cui al numero 4, i dati per l’identificazione del certificato di rivalutazione della conformità del modello;
    d. i dati per l’identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili alle quali è stato apposto il marchio Pi, compresi almeno il numero o i numeri di serie; e
    e. la data di rilascio.
6. L’organismo responsabile rilascia un certificato di rivalutazione della conformità del modello. Qualora venga applicata la procedura di cui al numero 4, l’organismo responsabile rilascia il certificato di rivalutazione della conformità del modello. Tale certificato contiene almeno le indicazioni seguenti:
    a. il numero di identificazione dell’organismo di valutazione della conformità che rilascia il certificato;
    b. il nome e l’indirizzo del fabbricante e del detentore dell’approvazione del tipo originale per le attrezzature a pressione trasportabili sottoposte a rivalutazione della conformità nel caso in cui il detentore non sia il fabbricante;
    c. i dati per l’identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili appartenenti alla serie;
    d. la data di rilascio; e
    e. la dicitura «Il presente certificato non autorizza la fabbricazione di attrezzature a pressione trasportabili o di loro parti».

[^1]: RS  **742.41**
[^2]: RS  **741.01**
[^3]: RS  **172.010**
[^4]: RS  **930.11**
[^5]: RS  **946.51**
[^6]: Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 6 dell’O del 19 nov. 2025 sul trasporto merci, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU  **2025**  776).
[^7]: Il RID non è pubblicato nella RU. Estratti dell’all. e delle sue mod. possono essere richiesti all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita delle pubblicazioni federali, 3003 Berna, oppure direttamente all’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), www.otif.org.
[^8]: RS  **0.742.403.1**
[^9]: RS  **0.742.403.12**
[^10]: RS  **0.741.621**
[^11]: Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU  **2016**  1859).
[^12]: RS  **742.412**
[^13]: RS  **741.621**
[^14]: Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU  **2016**  1859).
[^15]: Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU  **2016**  1859).
[^16]: Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE, versione della GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1.
[^17]: Direttiva 84/525/CEE del Consiglio del 17 set. 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di bombole per gas in acciaio senza saldatura in un sol pezzo, GU L 300 del 19.11.1984, pag. 1 (abrogata dalla direttiva 2010/35/UE, GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).
[^18]: Direttiva 84/526/CEE del Consiglio del 17 set. 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di bombole per gas in alluminio non legato e in lega di alluminio non saldate, GU L 300 del 19.11.1984, pag. 20 (abrogata dalla direttiva 2010/35/UE, GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).
[^19]: Direttiva 84/527/CEE del Consiglio del 17 set. 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di bombole per gas saldate in acciaio non legato, GU L 300 del 19.11.1984, pag. 48 (abrogata dalla direttiva 2010/35/UE, GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).
[^20]: RS  **0.946.526.81**
[^21]: La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.
[^22]: RS  **172.041.1**
[^23]: RS  **742.102**
[^24]: Introdotto dalla cifra II n. 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU  **2016**  1859).
[^25]: Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b n. 1.
[^26]: Direttiva 1999/36/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 in materia di attrezzature a pressione trasportabili, GU L 138 del 1.6.1999, pag. 20; modificata da ultimo dalla direttiva 2002/50/CE, GU L 149 del 7.6.2002, pag. 28 (abrogata dalla direttiva 2010/35/UE, GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).
[^27]: Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 8 cpv. 2.
[^28]: Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 8 cpv. 2.
[^29]: Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 8 cpv. 2.
[^30]: Abrogati dalla cifra II n. 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU  **2016**  1859).
[^31]: Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b n. 1.
[^32]: RS  **0.946.526.81**