930.111.5

# Ordinanza del DEFR concernente l’esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti

(OComp-OSPro)[^1]

del 18 giugno 2010 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)[^2],

visti gli articoli 20 capoverso 2, 21 capoverso 3 e 26<br />dell’ordinanza del 19 maggio 2010[^3]sulla sicurezza dei prodotti (OSPro);<br />visto l’articolo 8 capoverso 1 dell’ordinanza del 25 novembre 2015[^4]<br />sugli ascensori,[^5]

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.5--1}
La presente ordinanza disciplina le competenze in materia di sorveglianza del mercato e il relativo finanziamento secondo l’articolo 20 OSPro per i prodotti seguenti (prodotti):
a. macchine;
b. ascensori;
c. apparecchi a gas;
d. attrezzature a pressione;
e. recipienti semplici a pressione;
f. dispositivi di protezione individuale (DPI);
g. altri prodotti secondo l’articolo 19 lettera g OSPro.

##### **Art. 2** «Azienda» {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.5--2}
Nella presente ordinanza per «azienda» si intende un’azienda ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 dicembre 1983[^6]sulla prevenzione degli infortuni (OPI).

##### **Art. 3** Competenze {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.5--3}
L’allegato definisce gli organi di controllo competenti per le singole categorie di prodotti.

##### **Art. 4** Coordinamento {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.5--4}
1. Se un prodotto rientra in varie categorie di prodotti, gli organi di controllo competenti coordinano le loro attività.
2. In caso di conflitti di competenza decide la Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

##### **Art. 5** Registro degli ascensori {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.5--5}
L’ispettorato federale per gli ascensori operativi in ambito non aziendale (IFA) tiene il registro degli ascensori secondo l’articolo 8 dell’ordinanza del 25 novembre 2015 sugli ascensori.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.5--6}

##### **Art. 7** Finanziamento con il premio supplementare {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.5--7}
Gli organi d’esecuzione della legge federale del 20 marzo 1981[^7]sull’assicurazione contro gli infortuni preposti alla sorveglianza del mercato nelle aziende secondo gli articoli 22–24 OSPro coprono le spese con il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali secondo l’articolo 91 lettera f OPI[^8], nella misura in cui i proventi degli emolumenti riscossi in virtù dell’OSPro non sono sufficienti a coprire le spese.

##### **Art. 8** Assunzione delle spese non coperte {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.5--8}
1. Le spese che non possono essere coperte né con gli emolumenti né con il premio supplementare sono a carico della SECO.
2. Sono fatte salve le disposizioni contrattuali derogatorie convenute con gli organi di controllo competenti.

##### **Art. 9** Diritto previgente: abrogazione {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.5--9}
L’ordinanza del DFE del 23 agosto 2005[^9]concernente le competenze in materia di esecuzione della legislazione sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici e il suo finanziamento è abrogata.

##### **Art. 10** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.5--10}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2010.

(art. 3)
### Categorie di prodotti e organi di controllo competenti {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--930.111.5--annex-1}
| Categorie di prodotti | Organo di controllo competente |
| --- | --- |
| a. Macchine e quasi-macchine, in particolare secondo l’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 2 aprile 2008[^10]sulle macchine: | |
| 1. nelle aziende, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3, | Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) |
| 2. al di fuori delle aziende, in particolare nell’ambito della circolazione stradale, dello sport e dell’economia domestica, ad eccezione dei prodotti di cui ai numeri 3 e 4, | Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi) |
| 3. nell’agricoltura e nell’orticoltura, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 4, | agriss (Fondazione Agri-Sicurezza Svizzera) |
| 4. impianti di trasporto al di fuori delle aziende, in cui una struttura (cabina, ascensore, piattaforma, scale mobili, tappeti mobili o strutture simili) è spostata lungo una o più guide e la cui sicurezza non è disciplinata in altro modo a livello federale, ad eccezione dei materiali specifici per i parchi di divertimento. | Ispettorato federale per gli ascensori operativi in ambito non aziendale (IFA) |
| b. Apparecchi a gas, in particolare secondo l’ordinanza del 25 ottobre 2017[^11]sugli apparecchi a gas, nonché altri prodotti destinati: | |
| 1. alla produzione e all’impiego di combustibili e carburanti gassosi come il gas urbano, il gas naturale, il gas liquido, il gas di depurazione, il biogas o altri gas simili, | Associazione per l’acqua, il gas e il calore (SVGW) |
| 2. alla produzione e all’impiego di gas tecnici e di gas per uso medico, | Associazione per l’acqua, il gas e il calore (SVGW) |
| 3. alla saldatura, al taglio e a procedimenti affini in cui si utilizza il gas; | Associazione per l’acqua, il gas e il calore (SVGW) |
| c. Dispositivi di protezione individuale, in particolare secondo l’ordinanza del 25 ottobre 2017[^12]sui DPI: | |
| 1. nelle aziende, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3, | Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) |
| 2. al di fuori delle aziende, in particolare nell’ambito della circolazione stradale, dello sport e dell’economia domestica, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3, | Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi) |
| 3. nell’agricoltura e nell’orticoltura. | agriss (Fondazione Agri-Sicurezza Svizzera) |
| d. Recipienti a pressione e attrezzature a pressione, in particolare secondo l’ordinanza del 25 novembre 2015[^13]sulle attrezzature a pressione e dell’ordinanza del 25 novembre 2015[^14]sui recipienti a pressione. | Associazione svizzera ispezioni tecniche (ASIT) |
| e. Ascensori secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 25 novembre 2015 sugli ascensori: | |
| 1. nelle aziende, | Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) |
| 2. al di fuori delle aziende. | Ispettorato federale per gli ascensori operativi in ambito non aziendale (IFA) |
| f. Prodotti destinati alla saldatura, al taglio e a procedimenti affini in cui non si utilizza il gas; | Associazione per l’acqua, il gas e il calore (SVGW) |
| g. Prodotti per i sistemi di approvvigionamento idrico e le installazioni di acqua potabile; | Associazione per l’acqua, il gas e il calore (SVGW) |
| h. Prodotti che non sono contemplati alle lettere a–g del presente allegato: | |
| 1. nelle aziende, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3, | Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) |
| 2. al di fuori delle aziende, in particolare nell’ambito della circolazione stradale, dello sport e dell’economia domestica, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3, | Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi) |
| 3. nell’agricoltura e nell’orticoltura. | agriss (Fondazione Agri-Sicurezza Svizzera) |

[^1]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU  **2016**  215).
[^2]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^3]: RS  **930.111**
[^4]: RS  **930.112**
[^5]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU  **2016**  215).
[^6]: RS  **832.30**
[^7]: RS  **832.20**
[^8]: RS  **832.30**
[^9]: [RU  **2005**  4257, **2009**  2573]
[^10]: RS  **819.14**
[^11]: RS  **930.116**
[^12]: RS  **930.115** .Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 21 apr. 2018.
[^13]: RS  **930.114**
[^14]: RS  **930.113**