930.113

# Ordinanza sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione

(Ordinanza sui recipienti a pressione, OSRP)

del 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009[^1]sulla sicurezza<br />dei prodotti (LSPro);<br />visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981[^2]sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);<br />in esecuzione della legge federale del 24 giugno 1902[^3]sugli impianti elettrici (LIE);<br />in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995[^4]sugli ostacoli tecnici<br />al commercio (LOTC),

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--930.113--1}
1. La presente ordinanza disciplina l’immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione fabbricati in serie ai sensi della direttiva 2014/29/UE[^5](direttiva UE sui recipienti semplici a pressione) nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti.
2. Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 1 della direttiva UE sui recipienti a pressione.
3. Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva UE sui recipienti a pressione. Le definizioni di cui all’articolo 2 numeri 9–11 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata nell’allegato alla presente ordinanza.
4. Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, ai recipienti semplici a pressione si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 2010[^6]sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).

##### **Art. 2** Condizioni per l’immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--930.113--2}
I recipienti semplici a pressione possono essere immessi sul mercato e messi a disposizione sul mercato soltanto se:
a. correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza di persone e la sicurezza di animali domestici e dei beni; e
b. soddisfano i requisiti vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 4 della direttiva UE sui recipienti a pressione[^7]e all’allegato I menzionato in tale disposizione.

##### **Art. 3** Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--930.113--3}
1. Alla valutazione della conformità dei recipienti semplici a pressione si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 12–14 della direttiva UE sui recipienti a pressione[^8]e agli allegati I, II e IV menzionati in tali disposizioni.
2. L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All’apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l’articolo 16 paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva UE sui recipienti a pressione e l’allegato III menzionato in tale disposizione.
3. Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza:
a. essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 1996[^9]sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD);
b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
c. essere altrimenti abilitati dal diritto federale.
4. Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34*c* ) dell’OAccD.

##### **Art. 4** Disposizioni concernenti gli operatori economici {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--930.113--4}
1. Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni della direttiva UE sui recipienti a pressione[^10]:
a. fabbricanti, articolo 6;
b. rappresentanti autorizzati, articolo 7;
c. importatori, articolo 8;
d. distributori, articolo 9.
2. L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 10 della direttiva UE sui recipienti a pressione.
3. L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall’articolo 11 della direttiva UE sui recipienti a pressione.

##### **Art. 5** Definizione delle norme tecniche {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--930.113--5}
La definizione delle norme tecniche è retta dall’articolo 6 LSPro. La competenza in materia spetta alla Segreteria di Stato dell’economia.

##### **Art. 6** Sorveglianza del mercato {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--930.113--6}
La sorveglianza del mercato relativa ai recipienti semplici a pressione è retta dagli articoli 19–29 OSPro[^11].

##### **Art. 7** Abrogazione di un altro atto normativo {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--930.113--7}
L’ordinanza del 20 novembre 2002[^12]sui recipienti a pressione è abrogata.

##### **Art. 8** Disposizioni transitorie {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--930.113--8}
1. I recipienti semplici a pressione immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 secondo il diritto anteriore possono essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio anche dopo il 20 aprile 2016.
2. I certificati rilasciati e le decisioni emesse dagli organismi di valutazione della conformità secondo il diritto anteriore rimangono validi anche con la presente ordinanza.

##### **Art. 9** Entrata in vigore {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--930.113--9}
La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2016.

(art. 1 cpv. 3)
### Concordanza terminologica {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--930.113--annex-1}
Per la corretta interpretazione delle espressioni menzionate nella direttiva UE sui recipienti a pressione[^13]a cui si riferisce la presente ordinanza si applica la seguente concordanza:
a. Espressioni tedesche

| UE | Svizzera |
| --- | --- |
| Union | Schweiz |
| Mitgliedstaat | Schweiz |
| Drittstaat | Anderer Staat |
| Unionsmarkt | Schweizer Markt |
| Amtsblatt der Europäischen Union | Bundesblatt |
| Notifizierte Stelle | Konformitätsbewertungsstelle |
| Notifizierende Behörde | Bezeichnungsbehörde |
| Einführer | Importeur |
| Gute Ingenieurpraxis | Stand des Wissens und der Technik |
| EU-Konformitätserklärung | Konformitätserklärung |
| EU-Baumusterprüfung | Baumusterprüfung |
| EU-Baumusterprüfbescheinigung | Baumusterprüfbescheinigung |

b. Espressioni francesi

| UE | Svizzera |
| --- | --- |
| Union | Suisse |
| Etat membre | Suisse |
| Pays tiers | Autre pays |
| Journal officiel de l’Union européenne | Feuille fédérale |
| Organisme notifié | Organisme d’évaluation de la<br>conformité |
| Autorité notifiante | Autorité de désignation |
| Règles de l’art | Etat des connaissances et de la<br>technique |
| Déclaration UE de conformité | Déclaration de conformité |
| Examen UE de type | Examen de type |
| Attestation d’examen UE de type | Attestation d’examen de type |

c. Espressioni italiane

| UE | Svizzera |
| --- | --- |
| Unione | Svizzera |
| Stato membro | Svizzera |
| Paese terzo | Altro Paese |
| Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | Foglio federale |
| Organismo notificato | Organismo di valutazione della conformità |
| Autorità di notifica | Autorità di designazione |
| Corretta prassi costruttiva | Stato della scienza e della tecnica |
| Dichiarazione di conformità UE | Dichiarazione di conformità |
| Esame UE del tipo | Esame del tipo |
| Certificato di esame UE del tipo | Certificato di esame del tipo |

[^1]: RS  **930.11**
[^2]: RS  **832.20**
[^3]: RS  **734.0**
[^4]: RS  **946.51**
[^5]: Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa  a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione), GU L 96  del 29.3.2014, pag. 45.
[^6]: RS  **930.111**
[^7]: Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
[^8]: Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
[^9]: RS  **946.512**
[^10]: Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
[^11]: RS  **930.111**
[^12]: [RU  **2003**  107, **2010**  2583all. 4 n. II 6]
[^13]: Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.