930.114

# Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione

(Ordinanza sulle attrezzature a pressione, OSAP)

del 25 novembre 2015 (Stato 19 luglio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009[^1]sulla sicurezza<br />dei prodotti (LSPro);<br />visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981[^2]sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);<br />in esecuzione della legge federale del 24 giugno 1902[^3]sugli impianti elettrici (LIE);<br />in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995[^4]sugli ostacoli tecnici<br />al commercio (LOTC),

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##### **Art. 1** Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--930.114--1}
1. La presente ordinanza disciplina l’immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione e di insiemi ai sensi della direttiva 2014/68/UE[^5](direttiva UE sulle attrezzature a pressione) nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti.
2. Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 1 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione.
3. Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione. Le definizioni di cui all’articolo 2 numeri 24–26 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell’allegato alla presente ordinanza.
4. Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE sulle attrezzature a pressione che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell’allegato alla presente ordinanza.
5. Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, alle attrezzature a pressione e agli insiemi si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 2010[^6]sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).

##### **Art. 2** Condizioni per l’immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--930.114--2}
Le attrezzature a pressione e gli insiemi possono essere immessi sul mercato e messi a disposizione sul mercato soltanto se:
a. correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza di persone e la sicurezza di animali domestici e dei beni; e
b. soddisfano i requisiti vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 4 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione[^7]e agli allegati I e II menzionati in tale disposizione.

##### **Art. 3** Classificazione delle attrezzature a pressione, conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--930.114--3}
1. La classificazione delle attrezzature a pressione è retta dall’articolo 13 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione[^8]e dall’allegato II menzionato in tale disposizione.
2. Alla valutazione della conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 12, 14, 15 e 17 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione e agli allegati I, III e IV menzionati in tali disposizioni.
3. L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All’apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l’articolo 19 paragrafi 4 e 5 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione.
4. Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza:
a. essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 1996[^9]sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD);
b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
c. essere altrimenti abilitati dal diritto federale.
5. **** Gli ispettorati degli utilizzatori sottostanno ai requisiti menzionati agli articoli 16 e 25 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione.
6. Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34*c* ) dell’OAccD.

##### **Art. 4** Disposizioni concernenti gli operatori economici {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--930.114--4}
1. Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni della direttiva UE sulle attrezzature a pressione[^10]:
a. fabbricanti, articolo 6;
b. rappresentanti autorizzati, articolo 7;
c. importatori, articolo 8;
d. distributori, articolo 9.
2. L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 10 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione.
3. L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall’articolo 11 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione.

##### **Art. 5** Definizione delle norme tecniche {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--930.114--5}
La definizione delle norme tecniche è retta dall’articolo 6 LSPro. La competenza in materia spetta alla Segreteria di Stato dell’economia.

##### **Art. 6** Sorveglianza del mercato {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--930.114--6}
La sorveglianza del mercato relativa alle attrezzature a pressione e agli insiemi è retta dagli articoli 19–29 OSPro[^11].

##### **Art. 7** Abrogazione e modifica di altri atti normativi {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--930.114--7}
1. L’ordinanza del 20 novembre 2002[^12]sulle attrezzature a pressione è abrogata.
2. .[^13]

##### **Art. 8** Disposizioni transitorie {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--930.114--8}
1. Le attrezzature a pressione e gli insiemi immessi sul mercato prima del 19 luglio 2016 secondo il diritto anteriore possono essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio anche dopo il 19 luglio 2016.
2. I certificati rilasciati e le decisioni emesse dagli organismi di valutazione della conformità secondo il diritto anteriore rimangono validi anche con la presente ordinanza.

##### **Art. 9** Entrata in vigore {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--930.114--9}
La presente ordinanza entra in vigore il 19 luglio 2016.

(art. 1 cpv. 3 e 4)
### Concordanza terminologica e del diritto applicabile {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--930.114--annex-1}
1.  Per la corretta interpretazione delle espressioni menzionate nella direttiva UE sulle attrezzature a pressione[^14]a cui si riferisce la presente ordinanza si applica la seguente concordanza:
a. Espressioni tedesche

| UE | Svizzera |
| --- | --- |
| Union | Schweiz |
| Mitgliedstaat | Schweiz |
| Drittstaat | Anderer Staat |
| Unionsmarkt | Schweizer Markt |
| EU-Rechtsvorschriften | Rechtsvorschriften |
| Amtsblatt der Europäischen Union | Bundesblatt |
| Notifizierte Stelle | Konformitätsbewertungsstelle |
| Notifizierende Behörde | Bezeichnungsbehörde |
| Einführer | Importeur |
| Gute Ingenieurpraxis | Stand des Wissens und der Technik |
| Stand der Technik | Stand des Wissens und der Technik |
| EU-Konformitätserklärung | Konformitätserklärung |
| EU-Baumusterprüfung | Baumusterprüfung |
| EU-Baumusterprüfbescheinigung | Baumusterprüfbescheinigung |
| EU-Entwurfsprüfbescheinigung | Entwurfsprüfbescheinigung |
| Europäische Werkstoffzulassung | Werkstoffzulassung |
| Gemische | Zubereitungen |

b. Espressioni francesi

| UE | Svizzera |
| --- | --- |
| Union | Suisse |
| État membre | Suisse |
| Pays tiers | Autre pays |
| Journal officiel de l’Union européenne | Feuille fédérale |
| Organisme notifié | Organisme d’évaluation de la conformité |
| Autorité notifiante | Autorité de désignation |
| Règles de l’art | État des connaissances et de la technique |
| État d’avancement de la technique | État des connaissances et de la technique |
| Déclaration UE de conformité | Déclaration de conformité |
| Examen UE de type | Examen de type |
| Attestation d’examen UE de type | Attestation d’examen de type |
| Attestation d’examen UE de la conception | Attestation d’examen de la conception |
| Approbation européenne de matériaux | Approbation de matériaux |
| Mélanges | Préparations |

c. Espressioni italiane

| UE | Svizzera |
| --- | --- |
| Unione | Svizzera |
| Stato membro | Svizzera |
| Paese terzo | Altro Paese |
| Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | Foglio federale |
| Organismo notificato | Organismo di valutazione della conformità |
| Autorità di notifica | Autorità di designazione |
| Corretta prassi costruttiva | Stato della scienza e della tecnica |
| Stato della tecnica | Stato della scienza e della tecnica |
| Dichiarazione di conformità UE | Dichiarazione di conformità |
| Esame UE del tipo | Esame del tipo |
| Certificato di esame UE del tipo | Certificato di esame del tipo |
| Certificato di esame UE del progetto | Certificato di esame del progetto |
| Approvazione europea di materiali | Approvazione di materiali |
| Miscele | Preparati |

2.  Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE sulle attrezzature a pressione che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero:

| *Direttiva 2014/29/UE:* direttiva 2014/29/UE dell’Unione europea e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45. | Ordinanza del 25 novembre 2015 sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione (OSRP, RS*930.113* ) |
| --- | --- |
| *Direttiva 75/324/CEE:* direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40. | Ordinanza emanata dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) in virtù dell’articolo 45 dell’ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS*817.02* ) |
| *Direttiva 2007/46/CE:* direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,<br>nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1. | Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV, RS*741.41* ) |
| *Direttiva 2006/42/CE:* direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24. | Ordinanza del 2 aprile 2008 concernente la sicurezza<br>delle macchine<br>(OMacch, RS*819.14* ) |
| *Direttiva 2014/33/UE:* direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251. | Ordinanza del 25 novembre 2015 sulla sicurezza degli ascensori (RS*930.112* ) |
| *Direttiva 2014/35/UE:* direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357. | Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione<br>(OPBT, RS*734.26* ) |
| *Direttiva 93/42/CEE:* direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1. | Ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici<br>(ODmed, RS*812.213* ) |
| *Direttiva 2009/142/CE:* direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas, GU L 330 del 16.12.2009, pag. 10. | Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti<br>(OSPro, RS*930.111* ) |
| *Direttiva 2014/34/UE:* direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309. | Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi (OASAE, RS*734.6* ) |
| *Direttiva 2008/68/CE:* direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13. | Ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS *741.621* )<br>Ordinanza del 31 ottobre 2012 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti <br>di trasporto a fune <br>(RSD, RS *742.412* ) |
| *Direttiva 2010/35/UE:* direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE, GU L 165<br>del 30.6.2010, pag. 1. | Ordinanza del 31 ottobre 2012 sui mezzi di contenimento per merci pericolose (OMCont, RS*930.111.4* ) |
| *Regolamento (UE) n. 167/2013:* regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1. | Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi<br>(OETV 2, RS*741.413* ) |
| *Regolamento (UE) n. 168/2013:* regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52. | Ordinanza del 2 settembre 1998 concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3,<br>RS*741.414* ) |
| Articolo 346 paragrafo 1 lettera b Trattato sul funzionamento dell’Unione europea | Ordinanza emanata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) in virtù dell’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 marzo 2003 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS, RS*172.214.1* ). |
| Articolo 2 numeri 7 e 8 e allegato I parti 2 e 3 del<br>regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1. | Articolo 4 capoverso 1 lettera c della legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (LPChim, RS*813.1* ) e articolo 2 capoverso 1 lettera a e articoli 6–7 e allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi<br>(OPChim, RS*813.11* ) |

[^1]: RS  **930.11**
[^2]: RS  **832.20**
[^3]: RS  **734.0**
[^4]: RS  **946.51**
[^5]: Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164.
[^6]: RS  **930.111**
[^7]: Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
[^8]: Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
[^9]: RS  **946.512**
[^10]: Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
[^11]: RS  **930.111**
[^12]: [RU  **2003**  38, **2010**  2583all. 4 n. II 5, **2015**  1903all. 6 n. 6]
[^13]: La mod. può essere consultata allaRU  **2016**  233.
[^14]: Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.