930.116

# Ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas

(Ordinanza sugli apparecchi a gas, OAppG)

del 25 ottobre 2017 (Stato 21 aprile 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009[^1]<br />sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);<br />visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981[^2]sull’assicurazione contro gli infortuni;<br />in esecuzione della legge del 24 giugno 1902[^3]sugli impianti elettrici;<br />in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995[^4]<br />sugli ostacoli tecnici al commercio,

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##### **Art. 1** Oggetto, campo d’applicazione, pubblicazione, definizioni e diritto applicabile {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--930.116--1}
1. La presente ordinanza disciplina ai sensi del regolamento (UE) 2016/426[^5](regolamento [UE] sugli apparecchi a gas):
a. l’immissione sul mercato, la successiva messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi a gas nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti;
b. l’immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato di accessori per apparecchi a gas nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti.
2. Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 1 paragrafi 1–5 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.
3. La Segreteria di Stato dell’economia pubblica i tipi di gas e le corrispondenti pressioni di alimentazione di carburanti gassosi.
4. Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas. Le definizioni di cui all’articolo 2 numeri 23–25 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell’allegato alla presente ordinanza.
5. Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell’allegato alla presente ordinanza.
6. Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, agli apparecchi a gas e agli accessori per apparecchi a gas si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 2010^[^6]^sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).

##### **Art. 2** Condizioni per l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--930.116--2}
1. Gli apparecchi a gas possono essere immessi sul mercato, messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se:
a. utilizzati correttamente o in modo ragionevolmente prevedibile, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza degli esseri umani, né la sicurezza degli animali domestici e dei beni; e
b. soddisfano i requisiti essenziali vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas[^7]e all’allegato I menzionato in tale disposizione.
2. Gli accessori per apparecchi a gas possono essere immessi sul mercato e messi a disposizione sul mercato soltanto se:
a. utilizzati correttamente o in modo ragionevolmente prevedibile, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza degli esseri umani, né la sicurezza degli animali domestici e dei beni; e
b. soddisfano i requisiti essenziali vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas e all’allegato I menzionato in tale diposizione.

##### **Art. 3** Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--930.116--3}
1. Alla valutazione della conformità degli apparecchi a gas e degli accessori per apparecchi a gas si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 13–15 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas[^8]e agli allegati I, III e V menzionati in tali disposizioni.
2. L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All’apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l’articolo 17 paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.
3. All’apposizione delle iscrizioni sull’apparecchio a gas o sulla sua targhetta segnaletica nonché, eventualmente, sull’accessorio o sulla sua targhetta si applica l’articolo 18 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas e l’allegato IV menzionato in tale disposizione.
4. Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il suo campo di competenza:
a. essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 1996^[^9]^sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD);
b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
c. essere altrimenti abilitati dal diritto federale.
5. Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34*c* ) dell’OAccD.

##### **Art. 4** Disposizioni concernenti gli operatori economici {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--930.116--4}
1. Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas[^10]:
a. fabbricanti: articolo 7;
b. mandatari: articolo 8;
c. importatori: articolo 9;
d. distributori: articolo 10.
2. L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 11 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.
3. L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall’articolo 12 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

##### **Art. 5** Definizione delle norme tecniche {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--930.116--5}
La definizione delle norme tecniche è retta dall’articolo 6 LSPro. La competenza in materia spetta alla Segreteria di Stato dell’economia.

##### **Art. 6** Sorveglianza del mercato {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--930.116--6}
La sorveglianza del mercato relativa agli apparecchi a gas e agli accessori per apparecchi a gas è retta dagli articoli 19–29 OSPro^[^11]^.

##### **Art. 7** Modifica di altri atti normativi {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--930.116--7}
…[^12]

##### **Art. 8** Disposizioni transitorie {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--930.116--8}
1. Gli apparecchi a gas immessi sul mercato prima del 21 aprile 2018 secondo il diritto anteriore possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio anche dal 21 aprile 2018.
2. Gli accessori per apparecchi a gas immessi sul mercato prima del 21 aprile 2018 secondo il diritto anteriore possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato anche dal 21 aprile 2018.

##### **Art. 9** Entrata in vigore {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--930.116--9}
1. Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 21 aprile 2018.
2. L’articolo 3 capoverso 5 entra in vigore il 6 novembre 2017.

(art. 1 cpv. 4 e 5)
### Concordanza terminologica e diritto applicabile {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--930.116--annex-1}
1.  Per la corretta interpretazione delle espressioni menzionate nel regolamento (UE) sugli apparecchi a gas^[^13]^a cui si riferisce la presente ordinanza si applica la seguente concordanza:
a. Espressioni tedesche

| UE | Svizzera |
| --- | --- |
| Union | Schweiz |
| Mitgliedstaat | Schweiz |
| Drittstaat | Anderer Staat |
| Unionsmarkt | Schweizer Markt |
| EU-Rechtsvorschriften | Rechtsvorschriften |
| Amtsblatt der Europäischen Union | Bundesblatt |
| Notifizierte Stelle | Konformitätsbewertungsstelle |
| Notifizierende Behörde | Bezeichnungsbehörde |
| Einführer | Importeur |
| Stand der Technik | Stand des Wissens und der Technik |
| EU-Konformitätserklärung | Konformitätserklärung |
| EU-Baumusterprüfung | Baumusterprüfung |
| EU-Baumusterprüfbescheinigung | Baumusterprüfbescheinigung |
| Gerät | Gasgerät |
| Ausrüstung | Ausrüstung für Gasgeräte |
| Mitteilung nach Artikel 4 Absatz 1 | Publikation nach Artikel 1 Absatz 3 |

b. Espressioni francesi

| UE | Svizzera |
| --- | --- |
| Union | Suisse |
| État membre | Suisse |
| Pays tiers | Autre pays |
| Journal officiel de l’Union européenne | Feuille fédérale |
| Organisme notifié | Organisme d’évaluation de la conformité |
| Autorité notifiante | Autorité de désignation |
| État d’avancement de la technique | État des connaissances et de la technique |
| Déclaration UE de conformité | Déclaration de conformité |
| Examen UE de type | Examen de type |
| Attestation d’examen UE de type | Attestation d’examen de type |
| Appareil | Appareil à gaz |
| Équipement | Équipement pour appareils à gaz |
| Communication selon l’art. 4, par. 1 | Publication selon l’art. 1, par. 3 |

c. Espressioni italiane

| UE | Svizzera |
| --- | --- |
| Unione | Svizzera |
| Stato membro | Svizzera |
| Paese terzo | Altro Paese |
| Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | Foglio federale |
| Organismo notificato | Organismo di valutazione della conformità |
| Autorità di notifica | Autorità di designazione |
| Stato della tecnica | Stato della scienza e della tecnica |
| Dichiarazione di conformità UE | Dichiarazione di conformità |
| Esame UE del tipo | Esame del tipo |
| Certificato di esame UE del tipo | Certificato di esame del tipo |
| Apparecchi | Apparecchi a gas |
| Accessori | Accessori per apparecchi a gas |
| Comunicazione ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1 | Pubblicazione di cui all’articolo 1 capoverso 3 |

2.  Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero:

| *Direttiva 2014/35/UE:* direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357. | Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione<br>(OPBT, RS*734.26* ) |
| --- | --- |
| *Direttiva 2014/30/UE:* direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79. | Ordinanza del 25 novembre 2015 sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM, RS*734.5* ) |
| *Direttiva 2009/125/CE* : direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10. | Art. 8 cpv. 1 e 2 della legge sull’energia del 26 giugno 1998 (LEne, RS*730.0* ) e disposizioni di cui al capitolo 3 dell’ordinanza sull’energia del 7 dicembre 1998 (OEn, RS*730.01* ) |
| *Regolamento (UE) n. 305/2011* : regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5. | Ordinanza del 27 agosto 2014 sui prodotti da costruzione<br>(OProdC, RS *933.01* ) |
| *Direttiva 2014/53/UE* : direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62. | Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT, RS*784.101.2* ) |
| *Regolamento (CE) n. 1935/2004:* regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4. | Ordinanza del 16 dicembre 2016 sui materiali e gli oggetti<br>(RS*817.023.21* ) |
| *Direttiva 98/83/CE:* articolo 2 della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32. | Articolo 2 lettera a dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico<br>(OPPD, RS*817.022.11* ) |

[^1]: RS  **930.11**
[^2]: RS  **832.20**
[^3]: RS  **734.0**
[^4]: RS  **946.51**
[^5]: Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE, nella versione della GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99.
[^6]: RS  **930.111**
[^7]: Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
[^8]: Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
[^9]: RS  **946.512**
[^10]: Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
[^11]: RS  **930.111**
[^12]: La mod. può essere consultata allaRU  **2017**  5865.
[^13]: Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.