930.31

# Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione

(Legge sullo sgravio delle imprese, LSgrI)

del 29 settembre 2023 (Stato 1° ottobre 2024)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 2022[^2],

decreta:

## **Sezione 1:** Emanazione di norme: principi {#sec_1}
##### **Art. 1** Legislazione {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--930.31--1}
La Confederazione si adopera affinché nei suoi atti normativi la regolamentazione sia efficiente per l’economia nel suo insieme e poco onerosa per le imprese. In particolare, osserva i seguenti principi:
a. la scelta ricade sulla variante normativa che presenta il miglior rapporto costi-benefici per l’economia nel suo insieme;
b. l’onere dei costi della regolamentazione per le imprese è analizzato in modo trasparente nella fase iniziale del processo legislativo;
c. l’onere per le piccole e medie imprese non è sproporzionato;
d. la regolamentazione è concepita in modo da favorire l’innovazione ed essere tecnologicamente neutrale;
e. la regolamentazione è concepita in modo da non influire sulla concorrenza e da non produrre distorsioni della stessa, siano esse effettive o potenziali, tra le imprese;
f. gli atti normativi sono redatti in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari.

##### **Art. 2** Esecuzione {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--930.31--2}
La Confederazione imposta l’esecuzione dei suoi atti normativi in modo da ridurre al minimo l’onere amministrativo per le imprese. In particolare, osserva i seguenti principi:
a. il numero di enti a cui le imprese devono rivolgersi è ridotto al minimo;
b. le norme sono comunicate alle imprese in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari;
c. le procedure di primo grado del diritto dell’economia sono eseguite in modo rapido e semplice; la loro durata è limitata mediante termini ordinatori;
d. per i contatti con le autorità sono sfruttate tutte le possibilità offerte dai mezzi elettronici;
e. i moduli sono uniformi e semplici;
f. il controllo sulle imprese è esercitato in funzione dei rischi.

##### **Art. 3** Valutazione {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--930.31--3}
1. Il diritto vigente e la sua esecuzione sono periodicamente sottoposti a verifica per individuare le possibilità di sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione.
2. Le verifiche del diritto vigente esaminano anche l’economicità.

## **Sezione 2:** Elaborazione degli atti normativi {#sec_2}
##### **Art. 4** Obblighi di verifica {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--930.31--4}
1. Nell’elaborazione degli atti normativi federali, le unità responsabili dell’Amministrazione federale verificano se:
a. per le piccole e medie imprese possano essere previste norme semplificate o comportanti costi inferiori;
b. si possa fare a meno di prevedere requisiti più severi rispetto a quelli previsti da regolamentazioni comparabili di altri Paesi;
c. l’esecuzione della regolamentazione possa essere semplificata con l’ausilio di mezzi elettronici;
d. l’abrogazione di una regolamentazione nello stesso settore consenta lo sgravio delle imprese interessate.
2. I risultati di tali verifiche sono riportati nel rapporto esplicativo posto in consultazione e nel messaggio del Consiglio federale. Se le possibilità di sgravio delle imprese di cui al capoverso 1 non vengono sfruttate, nel rapporto esplicativo e nel messaggio occorre indicarne i motivi.

##### **Art. 5** Stima dei costi della regolamentazione {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--930.31--5}
1. Nell’elaborazione degli atti normativi federali, le unità responsabili dell’Amministrazione federale stimano i costi unici e i costi ricorrenti a carico delle imprese derivanti dagli obblighi di fare, tollerare o astenersi. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca fornisce le basi metodologiche.
2. I costi stimati sono riportati nella proposta al Consiglio federale, nel rapporto esplicativo posto in consultazione e nel messaggio del Consiglio federale. Per quanto possibile, i costi sono rapportati ai benefici attesi dalla regolamentazione.
3. I costi stimati sono per quanto possibile espressi in cifre. Se ciò non è fattibile, sono esposti in forma descrittiva e indicando il motivo per cui non possono essere espressi in cifre.
4. Nel corso del processo legislativo le unità responsabili aggiornano i risultati della stima dei costi della regolamentazione. Riferiscono l’esito degli aggiornamenti al servizio cui compete il monitoraggio dell’onere derivante dalla regolamentazione.

## **Sezione 3:** Monitoraggio e studi settoriali {#sec_3}
##### **Art. 6** Monitoraggio dell’onere derivante dai costi della regolamentazione {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--930.31--6}
1. Il Consiglio federale monitora l’evoluzione dei costi della regolamentazione per le imprese.
2. Designa il servizio responsabile del monitoraggio.

##### **Art. 7** Studi settoriali {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--930.31--7}
1. Nei suoi obiettivi annuali, il Consiglio federale designa da tre a cinque settori da sottoporre a una valutazione esterna finalizzata a determinare se sussista un potenziale di sgravio per le imprese (studi settoriali).
2. Ogni anno i dipartimenti propongono al Consiglio federale lo svolgimento di uno studio settoriale in almeno un settore di loro competenza.
3. I Cantoni e le associazioni mantello nazionali dell’economia possono proporre al Consiglio federale settori da sottoporre a valutazione.
4. Gli studi settoriali presentano le possibili misure di miglioramento e ne descrivono l’impatto sull’economia nel suo insieme. Sono pubblicati.
5. I dipartimenti sottopongono i risultati degli studi settoriali al Consiglio federale e presentano una proposta sul seguito da darvi.

##### **Art. 8** Rapporto {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--930.31--8}
1. Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un rapporto sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione.
2. Il rapporto contiene:
a. i risultati del monitoraggio dei costi della regolamentazione per le imprese;
b. le proposte di sgravio formulate negli studi settoriali;
c. un riepilogo delle misure adottate dal Consiglio federale per sgravare le imprese dai costi della regolamentazione.

## **Sezione 4:** Piattaforma elettronica per i servizi offerti dalle autorità {#sec_4}
##### **Art. 9** Scopo {#sec_4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--930.31--9}
1. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) gestisce una piattaforma elettronica centralizzata per facilitare l’accesso ai servizi offerti dalle autorità alle imprese e alle altre unità IDI ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010[^3]sul numero d’identificazione delle imprese.
2. Può consentire l’accesso alla piattaforma anche ai privati, sempre che i servizi loro offerti dalle autorità siano paragonabili a quelli offerti alle imprese e alle altre unità IDI.

##### **Art. 10** Funzioni {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--930.31--10}
1. La piattaforma agevola la comunicazione degli utenti con le autorità.
2. Offre loro le seguenti possibilità, sempre che il diritto applicabile non vi si opponga:
a. inserire e gestire dati in seguito utilizzabili per comunicare con le autorità;
b. importare dati da registri ufficiali;
c. trasmettere documenti a un’autorità o ricevere documenti da un’autorità.
3. Fornisce alle autorità le interfacce per collegare i loro sistemi alla piattaforma.

##### **Art. 11** {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--930.31--11}

##### **Art. 12** Utilizzo per l’esecuzione del diritto cantonale {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--930.31--12}
La SECO può mettere a disposizione la piattaforma per l’esecuzione del diritto cantonale se:
a. l’adempimento dei compiti principali della piattaforma non ne risulta compromesso; e
b. non sono necessarie considerevoli risorse materiali e di personale supplementari.

##### **Art. 13** Standard {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--930.31--13}
1. Nella misura in cui sia necessario ad assicurare l’interoperabilità di altri sistemi con la piattaforma, la Cancelleria federale può definire standard tecnici, organizzativi e procedurali vincolanti per le autorità e per i terzi incaricati dell’esecuzione di compiti amministrativi secondo la presente legge. Si basa sugli standard vigenti e sugli standard aperti consolidati a livello internazionale.
2. Definisce gli standard in collaborazione con la SECO e con l’organizzazione Amministrazione digitale Svizzera.

##### **Art. 14** Costi {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--930.31--14}
1. La Confederazione si fa carico dei costi di gestione e di sviluppo della piattaforma derivanti dal suo utilizzo per l’esecuzione del diritto federale.
2. La SECO può stipulare con i Cantoni, gli enti di diritto pubblico, in particolare l’organizzazione Amministrazione digitale Svizzera, e i terzi incaricati dell’esecuzione di compiti amministrativi un accordo di partecipazione finanziaria ai costi derivanti dall’utilizzo della piattaforma per l’esecuzione del diritto federale.
3. In caso di utilizzo per l’esecuzione del diritto cantonale, i Cantoni e i terzi incaricati di compiti amministrativi cantonali versano un contributo a copertura dei costi di gestione e di sviluppo. La SECO può stabilire importi forfettari.
4. Nel caso di progetti che rivestono un elevato interesse per la Confederazione, la SECO può rinunciare al massimo al 45 per cento del contributo cantonale; nel caso di costi trascurabili, può rinunciarvi integralmente.

##### **Art. 15** Trattamento dei dati {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--930.31--15}
1. L’accesso ai dati di un utente e ai documenti trasmessi a un’autorità o ricevuti da un’autorità è consentito solo alle persone autorizzate dall’utente stesso.
2. La SECO può trattare dati personali e dati di persone giuridiche, compresi dati personali degni di particolare protezione, nella misura in cui sia necessario per svolgere le funzioni di cui all’articolo 10.
3. Su richiesta dell’interessato, la SECO può trasmettere i dati dell’utente alle autorità competenti.

##### **Art. 16** Durata di conservazione dei dati {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--930.31--16}
1. I dati sono conservati sino a quando l’utente non li distrugga.
2. Inoltre, la SECO distrugge i dati:
a. al più tardi un anno dopo la cessazione dell’attività economica di un’unità IDI;
b. due anni dopo essere venuta a conoscenza del decesso di un privato di cui all’articolo 9 capoverso 2, salvo se nel frattempo un avente causa ha avanzato pretese.

##### **Art. 17** Sicurezza dei dati {#sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--930.31--17}
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca disciplina le modalità per garantire la sicurezza dei dati.

##### **Art. 18** Principio di trasparenza {#sec_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--930.31--18}
1. I dati memorizzati sulla piattaforma non sono considerati documenti ufficiali della SECO ai sensi della legge del 17 dicembre 2004[^4]sulla trasparenza.
2. I documenti trasmessi alle autorità o dalle autorità attraverso la piattaforma sono considerati documenti ufficiali delle autorità in questione.

## **Sezione 5:** Disposizioni finali {#sec_5}
##### **Art. 19** Valutazione {#sec_5/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--930.31--19}
1. Entro dieci anni dall’entrata in vigore, il Consiglio federale verifica la necessità, l’adeguatezza, l’efficacia e l’economicità della presente legge e della sua esecuzione.
2. Il Consiglio federale presenta un rapporto all’Assemblea federale e propone le modifiche eventualmente necessarie.

##### **Art. 20** Disposizioni di esecuzione {#sec_5/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--930.31--20}
Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

##### **Art. 21** {#sec_5/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--930.31--21}
.[^5]

##### **Art. 22** Referendum, entrata in vigore e durata di validità {#sec_5/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--930.31--22}
1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3. La sezione 3 (art. 6–8) ha effetto per i dieci anni successivi all’entrata in vigore.[^6]

Data dell’entrata in vigore[^7]<br />Art. 9, 10, 12-20 e 22 cpv. 1 e 2: 1° aprile 2024<br />Art. 1-8 , 21 e 22 cpv. 3: 1° ottobre 2024<br />Art 11: in un secondo tempo

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2023**  166
[^3]: RS  **431.03**
[^4]: RS  **152.3**
[^5]: La mod. può essere consultata allaRU  **2024**  118.
[^6]: In vigore fino al 30 set. 2034.
[^7]: DCF del 15 mar. 2024.