935.21

# Legge federale concernente Svizzera Turismo

del 21 dicembre 1955 (Stato 1° agosto 2008)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 31^bis^capoversi 2 e 3 lettere a e c della Costituzione federale[^1][^2],

decreta:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--935.21--1}
1. Svizzera Turismo è una corporazione di diritto pubblico. Esso promuove la domanda di viaggi e vacanze in Svizzera.
2. Esso assume i seguenti compiti:
a. analizzare l’evoluzione dei mercati e fornire consulenza agli operatori nell’elaborazione di prestazioni di servizi corrispondenti alle esigenze del mercato e dell’ecologia;
b. preparare e diffondere messaggi promozionali;
c. utilizzare o organizzare manifestazioni promozionali e offrire servizi ai media;
d. informare in merito all’offerta turistica;
e. assistere gli operatori nelle loro attività di distribuzione;
f. sostenere la commercializzazione dei prodotti;
g. coordinare l’accesso al mercato e cooperare con altre organizzazioni e imprese interessate all’immagine del Paese.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--935.21--2}
Svizzera Turismo mantiene rappresentanze all’estero.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--935.21--3}
Possono far parte di Svizzera Turismo, in qualità di membri, le persone fisiche e giuridiche domiciliate in Svizzera, come pure gli enti di diritto pubblico federale e cantonale.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--935.21--4}
1. Gli organi di Svizzera Turismo sono l’assemblea generale, il comitato e l’organo di controllo. Un direttore dirige gli affari.
2. Il Consiglio federale fissa i particolari dell’organizzazione, previo parere del settore turistico, ed è autorizzato a modificare la denominazione della corporazione di diritto pubblico.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--935.21--5}

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--935.21--6}
La Confederazione accorda a Svizzera Turismo aiuti finanziari annui nei limiti dei crediti autorizzati. L’Assemblea federale definisce ogni quattro anni il quadro finanziario mediante un decreto federale semplice.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--935.21--7}

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--935.21--8}

[^1]: [CS **1** 3]
[^2]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dicembre 1994, in vigore dal 1° maggio 1995  (RU  **1995**  13831384;FF  **1994**  III 1009).