935.221

# Ordinanza che promuove l’innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo

del 30 novembre 2011 (Stato 1° febbraio 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 10 della legge federale del 30 settembre 2011[^1]<br />che promuove l’innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo,

ordina:

##### **Art. 1** Principio {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--935.221--1}
Beneficiano in modo prioritario dell’aiuto finanziario i progetti che, orientati all’innovazione, basati sulla cooperazione e sullo sviluppo delle conoscenze, accelerano l’adattamento delle strutture nel turismo svizzero alle condizioni del mercato mondiale.

##### **Art. 2** Condizioni {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--935.221--2}
1. I progetti rafforzano la competitività se servono a:
a. sviluppare o introdurre nuovi prodotti e canali di distribuzione;
b. migliorare la qualità delle prestazioni;
c. creare strutture competitive; o
d. migliorare la formazione e il perfezionamento[^2].
2. I progetti devono contribuire allo sviluppo sostenibile del turismo svizzero, in particolare al miglioramento dell’efficienza delle risorse, e rispettare le norme ambientali vigenti in Svizzera. I progetti che hanno effetti dannosi per l’ambiente non beneficiano dell’aiuto finanziario.
3. I progetti devono creare posti di lavoro, aumentarne l’attrattiva o garantire a lungo termine la sicurezza dei posti di lavoro a rischio.

##### **Art. 3** Pianificazione e realizzazione interaziendale {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--935.221--3}
I progetti sono considerati pianificati e realizzati a livello interaziendale se:
a. vi collaborano almeno due imprese di diverse classi di attività economica ai sensi della nomenclatura generale delle attività economiche[^3]o un numero superiore di imprese della stessa classe di attività economica; e
b. le relazioni d’affari eccedono l’usuale e ricorrente rapporto cliente-fornitore.

##### **Art. 4** Progetti modello {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--935.221--4}
1. I progetti modello, oltre a soddisfare le condizioni di cui all’articolo 2 e 3, devono:
a. fungere da esempio per tutta la Svizzera;
b. essere conformi alle direttive e alle strategie cantonali in materia di politica del turismo.
2. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può indicare i temi prioritari per il turismo svizzero, tenendo conto delle esigenze e degli interessi dei Cantoni e delle organizzazioni turistiche nazionali.

##### **Art. 5** Domanda di aiuto finanziario {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--935.221--5}
1. La domanda di aiuto finanziario dev’essere presentata alla SECO in tre copie.
2. La domanda deve contenere:
a. il nome, la professione e l’indirizzo del richiedente o la ragione sociale e la sede dell’impresa richiedente;
b. una descrizione completa del progetto;
c. la prova dell’utilità economica del progetto;
d. una pianificazione pluriennale di profitti e perdite;
e. un elenco dettagliato dei costi;
f. la prova dei mezzi propri e dei crediti garantiti;
g. la prova del contributo del progetto allo sviluppo sostenibile del turismo svizzero, in particolare al miglioramento dell’efficienza delle risorse;
h. la prova della sostenibilità ambientale del progetto;
i la prova del carattere interaziendale della pianificazione e della realizzazione del progetto;
j. uno schema dell’organizzazione del progetto con la designazione delle competenze e delle responsabilità;
k. informazioni relative all’inizio e alla conclusione del progetto;
l. nel caso di progetti modello la prova dell’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 4.
3. La SECO può richiedere altra documentazione.

##### **Art. 6** Costi computabili {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--935.221--6}
Sono computabili soltanto i costi direttamente riconducibili all’innovazione, alla cooperazione o allo sviluppo delle conoscenze.

##### **Art. 7** Scambio di informazioni {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--935.221--7}
Per lo scambio di informazioni può essere impiegato al massimo il 15 per cento del credito d’impegno.

##### **Art. 8** Modalità di pagamento {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--935.221--8}
Il primo versamento ha luogo al momento dell’inizio del progetto e l’ultimo dopo la consegna del rapporto finale completo e del conteggio finale.

##### **Art. 9** Rapporto, conteggio e termine di conservazione {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--935.221--9}
1. I beneficiari dell’aiuto, una volta conclusi i lavori, devono presentare alla SECO:
a. un rapporto finale sull’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 3 della legge federale del 30 settembre 2011 che promuove l’innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo;
b. un conteggio finale dettagliato.
2. I beneficiari devono conservare, per eventuali controlli da parte delle autorità federali, tutti i documenti contabili unitamente ai documenti giustificativi originali, per cinque anni a partire dalla data di presentazione del conteggio finale.

##### **Art. 10** Diritto previgente: abrogazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--935.221--10}
L’ordinanza del 15 ottobre 2003[^4]concernente la promozione dell’innovazione e della collaborazione nel turismo è abrogata.

##### **Art. 11** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--935.221--11}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2012.

[^1]: RS  **935.22**
[^2]: Dal 1° gen. 2017: e la formazione continua. Vedi art. 2 cpv. 1 lett. d della LF del 30 set. 2011 che promuove l’innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo (RS  **935.22** ).
[^3]: La nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA 2008) può essere consultata nel sito Internet dell’Ufficio federale di statistica all’indirizzo:www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/industria-servizi/nomenclature/noga.html.
[^4]: [RU  **2003**  3749]