935.62

# Legge federale sui consulenti in brevetti

(Legge sui consulenti in brevetti, LCB)

del 20 marzo 2009 (Stato 1° gennaio 2013)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 95 della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 2007[^2],

decreta:

## **Sezione 1:** Oggetto e campo d’applicazione {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--935.62--1}
1. La presente legge disciplina:
a. i requisiti per l’uso dei titoli professionali di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» e «patent attorney»;
b. il segreto professionale a cui sottostanno i consulenti in brevetti;
c. la protezione dei titoli professionali di «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens» e «european patent attorney».
2. Si applica alle persone che esercitano in Svizzera la consulenza o la rappresentanza in materia di brevetti, usando un titolo professionale di cui al capoverso 1 lettera a o c.
3. La rappresentanza di parti in procedure dinanzi all’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) da parte di persone fisiche o giuridiche che hanno la loro sede o il loro domicilio nel Principato del Liechtenstein è retta dall’articolo 8 del Trattato del 22 dicembre 1978[^3]sui brevetti tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

## **Sezione 2:** Protezione del titolo {#sec_2}
##### **Art. 2** Consulente in brevetti {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--935.62--2}
Chi intende usare il titolo professionale di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» o «patent attorney» deve:
a. avere conseguito un diploma universitario riconosciuto in scienze naturali o in ingegneria (art. 4 e 5);
b. avere superato l’esame federale per consulenti in brevetti o un esame estero riconosciuto per consulenti in brevetti (art. 6 e 7);
c. avere svolto un’attività pratica (art. 9);
d. disporre almeno di un recapito in Svizzera; e
e. essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti (art. 11 segg.).

##### **Art. 3** Consulente in brevetti europei {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--935.62--3}
Chi intende usare il titolo professionale di «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens» o «european patent attorney» deve essere iscritto nell’elenco dei mandatari accreditati tenuto dall’Ufficio europeo dei brevetti.

##### **Art. 4** Diplomi universitari svizzeri riconosciuti {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--935.62--4}
1. Il bachelor, il master, il diploma o la licenza in scienze naturali o in ingegneria di una scuola universitaria svizzera accreditata valgono come diplomi universitari svizzeri riconosciuti ai sensi della presente legge.
2. Il Consiglio federale disciplina l’accreditamento delle scuole universitarie svizzere.

##### **Art. 5** Riconoscimento di diplomi universitari esteri {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--935.62--5}
1. Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto:
a. è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un’organizzazione sopranazionale; oppure
b. è comprovata nel caso specifico.
2. Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio.
3. Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all’articolo 2 lettera a.

##### **Art. 6** Esame federale per consulenti in brevetti {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--935.62--6}
1. L’esame federale per consulenti in brevetti serve a comprovare le conoscenze tecniche necessarie per la qualifica professionale.
2. Il Consiglio federale disciplina:
a. le condizioni di ammissione all’esame;
b. le materie d’esame;
c. la procedura d’esame.
3. Il Consiglio federale designa:
a. il servizio incaricato di svolgere l’esame;
b. il servizio incaricato di sorvegliare l’esame.

##### **Art. 7** Riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--935.62--7}
1. Un esame estero per consulenti in brevetti è riconosciuto se la sua equivalenza con un esame federale per consulenti in brevetti:
a. è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un’organizzazione sopranazionale; oppure
b. è comprovata nel caso specifico.
2. Il Consiglio federale designa il servizio competente per il riconoscimento.
3. Se non riconosce un esame estero per consulenti in brevetti, il servizio competente decide come può essere soddisfatto il requisito di cui all’articolo 2 lettera b.

##### **Art. 8** Delega di compiti a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--935.62--8}
1. Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato di:
a. svolgere l’esame federale per consulenti in brevetti;
b. decidere in merito al riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti;
c. emanare le decisioni relative al superamento dell’esame federale o al riconoscimento di un esame estero per consulenti in brevetti.
2. Le organizzazioni e le persone di cui al capoverso 1 possono riscuotere emolumenti per le loro decisioni e prestazioni. I loro regolamenti sugli emolumenti sottostanno all’approvazione del Consiglio federale.
3. Contro le decisioni di organizzazioni e di persone di cui al capoverso 1 può essere interposto ricorso all’Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione[^4].

##### **Art. 9** Attività pratica {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--935.62--9}
1. L’attività pratica di cui all’articolo 2 lettera c deve essere svolta sotto la vigilanza di un consulente in brevetti iscritto nel registro (art. 11 segg.) o di una persona con una qualifica professionale equivalente.
2. La durata dell’attività pratica è di tre anni a tempo pieno per i titolari di un master, di un diploma, di una licenza o di un diploma equivalente riconosciuto e di quattro anni a tempo pieno per i titolari di un bachelor o di un diploma equivalente riconosciuto. Almeno un anno di attività pratica deve avere un legame con la Svizzera.
3. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:
a. gli obiettivi e i contenuti dell’attività pratica;
b. i requisiti che deve soddisfare una persona addetta alla vigilanza e non iscritta nel registro dei consulenti in brevetti;
c. i requisiti geografici e di contenuto in merito al legame dell’attività pratica con la Svizzera.

## **Sezione 3:** Segreto professionale {#sec_3}
##### **Art. 10** {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--935.62--10}
1. Il consulente in brevetti è tenuto senza limiti di tempo alla riservatezza circa i segreti che gli sono stati confidati in ambito professionale o di cui è venuto a conoscenza nell’esercizio della sua professione.
2. Vigila affinché i suoi ausiliari rispettino il segreto professionale.

## **Sezione 4:** Registro dei consulenti in brevetti {#sec_4}
##### **Art. 11** Tenuta del registro {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--935.62--11}
L’IPI tiene il registro dei consulenti in brevetti. Il registro può essere tenuto in forma elettronica.

##### **Art. 12** Iscrizione nel registro {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--935.62--12}
1. Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, l’IPI iscrive nel registro dei consulenti in brevetti le persone che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2. Rilascia un attestato a conferma dell’avvenuta iscrizione.
2. Il richiedente deve dimostrare con documenti idonei di adempiere i requisiti di cui all’articolo 2.
3. Il Consiglio federale può autorizzare l’IPI a disciplinare la comunicazione elettronica nell’ambito delle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
4. Il fascicolo degli atti e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica.

##### **Art. 13** Vigilanza {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--935.62--13}
1. Se il comportamento in affari di un consulente in brevetti dà luogo a querele, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può, dopo aver sentito l’interessato:
a. ammonirlo;
b. autorizzare l’IPI a escluderlo, temporaneamente o definitivamente, dalla funzione di consulente in brevetti.
2. Per giudicare il comportamento in affari ai sensi del capoverso 1, si tiene conto dell’insieme dell’attività economica del consulente in brevetti, sia in Svizzera che all’estero.
3. Il DFGP può ordinare la pubblicazione dell’ammonimento o dell’esclusione nonché la cancellazione dell’iscrizione dal registro dei consulenti in brevetti.

##### **Art. 14** Contenuto del registro {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--935.62--14}
1. L’IPI iscrive i consulenti in brevetti nel registro con le indicazioni seguenti:
a. la data dell’iscrizione;
b. il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo d’origine o la cittadinanza;
c. il recapito o l’indirizzo d’affari in Svizzera; e
d. eventualmente il nome del datore di lavoro.
2. I consulenti in brevetti comunicano senza indugio all’IPI il mutamento dei dati che li riguardano affinché l’iscrizione nel registro possa essere adeguata.

##### **Art. 15** Pubblicità del registro {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--935.62--15}
1. Chiunque può consultare il registro e ottenere informazioni sul suo contenuto.
2. L’IPI può rendere accessibile a terzi il contenuto del registro mediante procedura di richiamo elettronica.

## **Sezione 5:** Disposizioni penali {#sec_5}
##### **Art. 16** Uso abusivo del titolo {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--935.62--16}
1. È punito con la multa chiunque nei suoi documenti commerciali, nelle sue comunicazioni di ogni genere o in altri documenti destinati ai rapporti d’affari in Svizzera:
a. usa il titolo professionale di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» o «patent attorney» senza essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti;
b. usa il titolo professionale di «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens» o «european patent attorney» oppure usa una denominazione con la quale tale titolo potrebbe essere confuso, senza essere iscritto nell’elenco dei mandatari accreditati tenuto dall’Ufficio europeo dei brevetti.
2. È fatto salvo l’uso di un titolo professionale secondo l’articolo 9 della legge liechtensteinese del 9 dicembre 1992[^5]sui consulenti in brevetti, per la rappresentanza di parti in procedure dinanzi all’IPI da parte di persone fisiche o giuridiche che hanno il loro domicilio o la loro sede nel Principato del Liechtenstein.

##### **Art. 17** Perseguimento penale {#sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--935.62--17}
Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

## **Sezione 6:** Disposizioni finali {#sec_6}
##### **Art. 18** Modifica del diritto vigente {#sec_6/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--935.62--18}
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

##### **Art. 19** Disposizione transitoria {#sec_6/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--935.62--19}
1. Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell’entrata in vigore della presente legge:
a. ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un’attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l’articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure
b. ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un’attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell’elenco dei mandatari accreditati tenuto dall’Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera.
2. La domanda va presentata entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b.
4. L’IPI rilascia un attestato a conferma dell’avvenuta iscrizione.

##### **Art. 20** Referendum ed entrata in vigore {#sec_6/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--935.62--20}
1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 2011[^6]

(art. 18)
### Modifica del diritto vigente {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--935.62--annex-1}
.[^7]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2008**  305
[^3]: RS  **0.232.149.514**
[^4]: Nuova espr. giusta il n. I 31 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gennaio 2013 (RU  **2012**  3655).
[^5]: Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1993 n. 43.
[^6]: DCF dell’11 mag. 2011.
[^7]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2011**  2259.