941.11

# Ordinanza sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle finanze per perizie di monete svizzere

del 28 ottobre 1992 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974[^1]<br />a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali,

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##### **Art. 1** Campo d’applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--941.11--1}
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi dall’Amministrazione federale delle finanze per perizie di monete svizzere coniate a contare dal 1850.

##### **Art. 2** Assoggettamento {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--941.11--2}
1. È tenuto a pagare un emolumento chiunque chiede una perizia delle monete di cui all’articolo 1. Le spese di stesura e i disborsi sono conteggiati separatamente, ma riscossi con l’emolumento dovuto per la perizia.
2. Se parecchie persone sono tenute a pagare per la stessa perizia, sono responsabili solidalmente.

##### **Art. 3** Esenzione dall’emolumento {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--941.11--3}
Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e la Banca nazionale svizzera sono esenti dal pagamento dell’emolumento.

##### **Art. 4** Monete falsificate, contraffatte e pezzi simili a monete {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--941.11--4}
In caso di monete falsificate, contraffatte o pezzi simili a monete, l’emolumento è dovuto da chi fabbrica o scientemente importa o mette in circolazione tali monete.

##### **Art. 5** Determinazione dell’ammontare dell’emolumento {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--941.11--5}
1. L’emolumento per la perizia è determinato dal dispendio di tempo.
2. Esso ascende a 100 franchi per ogni ora di lavoro.

##### **Art. 6** Spese di stesura {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--941.11--6}
Le spese di stesura ammontano:
a. per i testi, a 15 franchi per pagina;
b. per le tabelle, a 20 franchi per pagina.

##### **Art. 7** Disborsi {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--941.11--7}
Sono disborsi i costi supplementari delle singole prestazioni, segnatamente:
a. gli onorari conformemente all’ordinanza del 1° ottobre 1973[^2]sulle indennità ai periti e agli incaricati;
b. le spese per analisi scientifiche, esami particolari o ricerca di documentazione;
c. le spese di porto e di telefono;
d. le spese per fotografie;
e. le spese per lavori che l’Amministrazione affida a terzi.

##### **Art. 8** Riduzione o condono dell’emolumento {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--941.11--8}
L’Amministrazione federale delle finanze può ridurre o condonare l’emolumento, se chi è tenuto a pagarlo si trova nel bisogno o per altri gravi motivi.

##### **Art. 9** Preventivo {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--941.11--9}
Qualora siano necessarie perizie dispendiose, l’Amministrazione federale delle finanze informa anticipatamente l’assoggettato sulle presumibili spese.

##### **Art. 10** Anticipi {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--941.11--10}
In casi giustificati (ad es. residenza all’estero, mora), l’Amministrazione federale delle finanze può chiedere all’assoggettato un adeguato anticipo.

##### **Art. 11** Decisione sugli emolumenti {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--941.11--11}
1. L’Amministrazione federale delle finanze decide l’emolumento subito dopo aver allestito la perizia.
2. .[^3]

##### **Art. 12** Esigibilità {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--941.11--12}
1. L’emolumento è esigibile:
a. 30 giorni dopo la notificazione della decisione;
b. in caso di impugnazione, dal momento in cui la decisione su ricorso è passata in giudicato.
2. Il termine di pagamento è di 30 giorni dall’inizio dell’esigibilità.

##### **Art. 13** Prescrizione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--941.11--13}
1. La pretesa all’emolumento si prescrive in cinque anni a decorrere dall’inizio dell’esigibilità.
2. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo volto all’esazione del credito presso l’assoggettato.

##### **Art. 14** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--941.11--14}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1993.

[^1]: RS  **611.010** . Ora: l’art. 46*a* della L del 21 mar. 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS  **172.010** ).
[^2]: [RU  **1973**  1559, **1989**  50, **1996**  518art. 72 n. 2.RU  **1996**  1651art. 21 lett. b]. Vedi ora l’O del 12 dic. 1996 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari (RS  **172.311** ).
[^3]: Abrogato dal n. IV 81 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU  **2007**  4477).