941.204.1

# Ordinanza del DFGP sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati

(OIQ-DFGP)

del 10 settembre 2012 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

visti gli articoli 3 capoverso 4, 5 capoverso 2, 8 capoverso 3, 10 capoversi 3 e 4,<br />22 capoverso 3, 23, 24 capoverso 2[^1]dell’ordinanza del 5 settembre 2012[^2]sulle indicazioni di quantità (OIQ),

ordina:

##### **Art. 1** Determinazione della quantità {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--941.204.1--1}
(art. 3 cpv. 4 OIQ)
1. Nei seguenti casi è determinante, in luogo della quantità netta:
a.[^3] …
a^bis^.[^4] nella vendita di derrate alimentari sfuse che comprendono componenti incommestibili i quali non possono essere rimossi prima della pesatura senza danneggiare il prodotto, come ad esempio clip metalliche o spiedini: il peso netto più il peso dei menzionati componenti;
b. nella vendita di dolciumi sfusi quali caramelle o cioccolatini: il peso netto più il peso del foglio protettivo;
c. nella vendita di Vacherin Mont-d’or: il peso lordo, sempre che:
        1. lo spessore del coperchio di legno non superi i 6 mm e quello del fondo i 7 mm,
        2. il peso della confezione (tara) non superi il 20 per cento del peso lordo per i Vacherin di un diametro fino a 21 cm e il 17 per cento per quelli di diametro superiore a 21 cm, e
        3. l’indicazione «lordo» figuri per esteso e in modo perfettamente leggibile vicino all’indicazione del peso;
d. nella vendita di formaggi offerti in cerchi di legno: il peso netto più il peso del cerchio di legno;
e. nella vendita di imballaggi preconfezionati di trucioli e granuli di legno: il peso commerciale secondo l’allegato 1;
f.[^5] nella vendita di imballaggi preconfezionati di liquidi contenenti ingredienti solidi, quali erbe aromatiche, spezie, frutta e pezzi di frutta: il volume del liquido compresi gli ingredienti.
2. In deroga all’articolo 3 capoverso 2 OIQ, per l’indicazione della quantità in volume di merce surgelata e congelata come il gelato, è determinante una temperatura inferiore a 0 °C.

##### **Art. 2** Vendita al pezzo {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--941.204.1--2}
(art. 5 cpv. 2 OIQ)
La seguente merce può essere offerta al pezzo:
a. prodotti di panetteria fino a un peso di 150 g;
b. prodotti di pasticceria di un peso superiore a 150 g, se la vendita al pezzo è conforme alle pratiche commerciali;
c.[^6] cioccolatini e articoli di confetteria al cioccolato secondo l’allegato 6 numeri 13 e 16 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016[^7]sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile fino a un peso di 50 g per pezzo;
d.[^8] salsicce fino a un peso di 200 g;
e. specialità casearie fabbricate in piccole forme quali Tomme, formaggini e formaggi caprini fino a un peso di 150 g;
f. frutta e verdura secondo l’allegato 2;
g. merce che non sia una derrata alimentare e per la quale la quantità nominale degli imballaggi preconfezionati secondo l’articolo 10 capoverso 3 OIQ può essere indicata in base al numero di pezzi.

##### **Art. 3** Pane {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--941.204.1--3}
(art. 5 cpv. 2 OIQ)
Nella vendita di merce sfusa, il pane non deve essere pesato secondo l’articolo 5 capoverso 1 OIQ se, da una a otto ore dopo la conclusione della cottura:
a. rispetta le disposizioni sulla quantità minima di cui all’articolo 4 capoverso 3 OIQ; oppure
b. adempie per analogia i requisiti posti al contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati ai sensi dell’articolo 19 OIQ.

##### **Art. 4** Cibi in self service {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--941.204.1--4}
(art. 8 cpv. 3 OIQ)
Per determinare il peso netto dei cibi offerti a un prezzo di base in self service secondo l’articolo 8 capoverso 3 OIQ:
a. ogni recipiente deve recare il proprio peso considerato come tara; oppure
b. il peso del recipiente più pesante messo a disposizione deve essere considerato come tara.

##### **Art. 5** Imballaggi preconfezionati indicati in base al numero di pezzi {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--941.204.1--5}
(art. 10 cpv. 3 e 4 OIQ)
1. È possibile indicare la quantità nominale in base al numero di pezzi, in particolare per la seguente merce che non sia una derrata alimentare:
a. ferramenta quale chiodi e viti;
b. fiammiferi;
c. sostanze coloranti per tessuti in imballaggi unitari inferiori a 20 g;
d. imballaggi unitari contenenti accendigrill e cubetti accendifuoco;
e. ossa da masticare per cani;
f. pastiglie detergenti e imballaggi unitari contenenti detersivi, in particolare per lavatrici e lavastoviglie;
g.[^9] prodotti cosmetici in imballaggi piccoli quali saponi fino a 50 g e imballaggi unitari di shampoo e creme.
2. È possibile indicare in base al numero di pezzi la quantità nominale delle seguenti derrate alimentari secondo l’articolo 4 della legge del 20 giugno 2014[^10]sulle derrate alimentari e dei seguenti prodotti del tabacco secondo l’articolo 2 lettera d dell’ordinanza del 27 ottobre 2004[^11]sul tabacco:[^12]
a.[^13] frutta e verdura secondo l’allegato 2, se l’imballaggio preconfezionato contiene al massimo tre pezzi;
a^bis^.[^14] dolciumi quali gomme e caramelle da masticare e prodotti a base di zucchero montato, se la quantità nominale non supera i 50 g;
a^ter^.[^15] spezie, per le quali conta soprattutto il numero di pezzi, quali le stecche di vaniglia, i bastoncini di cannella e le noci moscate;
b. edulcoranti;
c. integratori alimentari quali compresse di minerali o vitamine;
d. sigarette.

##### **Art. 6** Imballaggi preconfezionati di merce con peso sgocciolato {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--941.204.1--6}
(art. 22 cpv. 3 OIQ)
La procedura volta a determinare il peso sgocciolato e i periodi durante i quali devono essere adempiti i requisiti di cui all’articolo 22 capoverso 1 OIQ sono retti dall’allegato 3.

##### **Art. 7** Imballaggi preconfezionati di merce surgelata {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--941.204.1--7}
(art. 23 OIQ)
La procedura volta a determinare il peso netto della merce surgelata è retta dall’allegato 4.

##### **Art. 8** Imballaggi preconfezionati di merce con calo naturale di peso {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--941.204.1--8}
(art. 24 cpv. 2 OIQ)
Il calo naturale di peso tra il momento determinante secondo l’articolo 24 capoverso 1 OIQ e il momento del controllo ufficiale conformemente all’articolo 35 OIQ è calcolato secondo l’allegato 5.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--941.204.1--9}

##### **Art. 10** Diritto previgente: abrogazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--941.204.1--10}
L’ordinanza del 12 giugno 1998[^16]sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali è abrogata.

##### **Art. 11** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--941.204.1--11}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 1 cpv. 1 lett. e)
### Peso commerciale di trucioli e granuli di legno {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--941.204.1--annex-1}
#### **1** Trucioli di legno {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--941.204.1--annex-1/lvl_1}
1.1 Il peso commerciale degli imballaggi preconfezionati di trucioli di legno corrisponde al peso a secco compreso il supplemento corrispondente a un tenore di umidità massimo del 12 per cento.
1.2 In occasione del controllo degli imballaggi preconfezionati di trucioli di legno, il peso a secco è determinato mediante condizionatura di un campionario materiale a una temperatura di 103 °C.

#### **2** Granuli di legno {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--941.204.1--annex-1/lvl_2}
Il peso commerciale degli imballaggi preconfezionati di granuli di legno («pellet») utilizzati come combustibile corrisponde:
– al peso a secco del contenuto effettivo compreso il supplemento corrispondente al tenore di umidità massimo 10 per cento, se sull’imballaggio preconfezionato è specificata la norma ÖNORM M 7135[^17];
– al peso a secco del contenuto effettivo compreso il supplemento corrispondente a un tenore di umidità massimo del 12 per cento, se sull’imballaggio preconfezionato non è specificata la norma.
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 2 lett. f)
### Vendita al pezzo di frutta e verdura {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--941.204.1--annex-2}
#### **1** Frutta e verdura ammessa in ogni caso alla vendita al pezzo {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--941.204.1--annex-2/lvl_1}
La seguente frutta e verdura è ammessa in ogni caso alla vendita al pezzo:

Frutti esotici ananas

 avocado
 banana
 pera nashi
 carambola
 cerimoia
 granadiglia
 melograno
 caco
 fico d’india (spine)
 kiwi
 kiwi-gold
 noce di cocco
 litchi
 mango
 papaia
 caco persimon
 pitaia
 caco sharon
 tamarindo

Agrumi pompelmo

 lime
 pomelo
 sweetie
 limone

Erbe aromatiche mazzo di erbe aromatiche

 erbe aromatiche nel vaso

Verdura Ortaggi da fiore quali carciofi, cavolfiori e broccoli

 Carote in mazzo
 Cetriolo
 Aglio
 Cavolo rapa
 Peperone
 Caldo Verde portoghese
 Grelos portoghese
 Ravanelli in mazzo o al pezzo
 Rafani neri, bianchi, rosa e altri rafani
 Cespi di insalata, quali batavia, foglia di quercia, iceberg, indivia,<br /> lattuga cappuccio, lattuga, lollo
 Granoturco dolce
 Cipolle fresche in mazzo (3 pezzi)
 Cipolle
 Treccia di cipolle

Zucca Zucca in varie forme

Meloni Melone, compresa l’anguria

#### **2** Frutta e verdura destinata al consumo immediato e ammessa alla vendita al pezzo {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--941.204.1--annex-2/lvl_2}
Oltre alla frutta e verdura elencata al numero 1, è ammessa alla vendita al pezzo anche la frutta e verdura destinata al consumo immediato.
##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 6)
### Imballaggi preconfezionati di merce con peso sgocciolato {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--941.204.1--annex-3}
#### **1** Apparecchiatura {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--941.204.1--annex-3/lvl_1}
1.1 Per determinare il peso sgocciolato occorre utilizzare setacci d’analisi conformi alla raccomandazione dell’Organizzazione internazionale di metrologia legale (raccomandazione OIML) R 87 (edizione 2016)[^18]con maglie larghe 2,5 mm e un filo spesso 1,0 mm.
1.2 Il diametro del setaccio d’analisi è di:
    – 20 cm per gli imballaggi preconfezionati con un volume del recipiente fino a 850 ml;
    – 30 cm per gli imballaggi preconfezionati con un volume del recipiente superiore a 850 ml.
1.3 Per gli imballaggi preconfezionati con una quantità nominale di 2,5 kg, la merce deve essere distribuita equamente su almeno due setacci delle stesse dimensioni.

#### **2** Procedura {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--941.204.1--annex-3/lvl_2}
2.1 Il campionamento deve essere effettuato quando i prodotti sono pronti per la commercializzazione secondo il fabbricante, a distribuzione avvenuta o in ogni momento almeno 30 giorni dopo la sterilizzazione, la pastorizzazione o un processo analogo.
2.2 Il campione deve avere una temperatura tra 20 °C e 24 °C o compresa nella gamma di temperatura specificata dal fabbricante.
2.3 Durante l’uso il setaccio d’analisi deve essere inclinato di 17–20 gradi.
2.4 L’intero contenuto dell’imballaggio preconfezionato è versato su un setaccio tarato e distribuito in modo uniforme su tutta la superficie del setaccio. La merce cava quali pere, pesche e albicocche deve avere la cavità rivolta verso il basso.
2.5 Il tempo di sgocciolamento è di due minuti. Inizia non appena la merce è posta sul setaccio. Trascorso il tempo di sgocciolamento il setaccio è agitato e il liquido rimasto sulla parte inferiore viene tolto.
2.6 Il risultato della successiva pesata, dedotto il peso del setaccio asciutto, costituisce il peso sgocciolato.
##### **Allegato 4** {#annex_4}
(art. 7)
### Imballaggi preconfezionati di merce surgelata {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--941.204.1--annex-4}
#### **1** Apparecchiatura {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--941.204.1--annex-4/lvl_1}
Per determinare il peso netto occorre utilizzare setacci d’analisi secondo la raccomandazione dell’Organizzazione internazionale di metrologia legale (raccomandazione OIML) R 87 (edizione 2016)[^19]con maglie larghe 2,5 mm e un filo spesso 1,0 mm.

#### **2** Procedura {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--941.204.1--annex-4/lvl_2}
2.1 Frutta e verdura congelata
2.1.1 La merce imballata è scongelata a bagnomaria a una temperatura tra 20 °C e 26 °C. Una volta sciolto il ghiaccio, la merce deve essere posata sul setaccio d’analisi.
2.1.2 Il diametro del setaccio d’analisi è di:
    – 20 cm per gli imballaggi preconfezionati con una quantità nominale fino a 1,4 kg;
    – 30 cm per gli imballaggi preconfezionati con una quantità nominale superiore a 1,4 kg; in alternativa la merce può essere distribuita equamente su almeno due setacci delle stesse dimensioni.
2.1.3 Durante l’uso il setaccio deve essere inclinato di 17–20 gradi.
2.1.4 Il tempo di sgocciolamento è di due minuti.
2.2 Frutti di mare con glassatura, pesce e pollame
2.2.1 La merce deve essere tolta cautamente dall’imballaggio e tenuta sotto un fine getto d’acqua fredda fino a quando la glassatura di ghiaccio è sciolta. In seguito la merce è posata sul setaccio d’analisi.
2.2.2 Il diametro del setaccio d’analisi è di:
    – 20 cm per gli imballaggi preconfezionati con una quantità nominale fino a 900 g;
    – 30 cm per gli imballaggi preconfezionati con una quantità nominale superiore a 900 g; in alternativa la merce può essere distribuita equamente su almeno due setacci delle stesse dimensioni.
2.2.3 Durante l’uso il setaccio deve essere inclinato di 17–20 gradi.
2.2.4 Il tempo di sgocciolamento è di due minuti.
2.3 Gamberetti e gamberi congelati
2.3.1 La merce tolta dall’imballaggio è scongelata a bagnomaria a una temperatura di 26 °C. Una volta sciolto il ghiaccio, la merce deve essere posata sul setaccio d’analisi.
2.3.2 Il diametro del setaccio d’analisi è di:
    – 20 cm per gli imballaggi preconfezionati con una quantità nominale fino a 450 g;
    – 30 cm per gli imballaggi preconfezionati con una quantità nominale superiore a 450 g; in alternativa la merce può essere distribuita equamente su almeno due setacci delle stesse dimensioni.
2.3.3 Durante l’uso il setaccio deve essere inclinato di 17–20 gradi.
2.3.4 Il tempo di sgocciolamento è di due minuti.
##### **Allegato 5** {#annex_5}
(art. 8)
### Imballaggi preconfezionati di merce con calo naturale di peso {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--941.204.1--annex-5}
1 Il calo naturale di peso tra il momento determinante di cui all’articolo 24 capoverso 1 OIQ e il momento del controllo effettuato dal servizio competente conformemente all’articolo 34 OIQ è calcolato in base alla formula seguente, fatti salvi i numeri 3 e 4.

G~A~: peso netto teorico al momento determinante
G~G~: peso dell’imballaggio preconfezionato n giorni dopo il momento determinante
n: tempo trascorso in giorni dal momento determinante
r: perdita relativa di peso al giorno, espressa in per mille
2 La perdita relativa di peso (r) al giorno deve essere possibilmente determinata con metodo sperimentale o può essere ripresa dalla seguente tabella:
  *Calo naturale di peso calcolato in base al tempo trascorso; indicazioni in per mille del peso netto teorico al momento determinante* 

| Merce | Tempo trascorso dal momento determinante, in giorni | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | 3 | 7 | 30 |
| Radici commestibili | 5 | 15 | 18 | 25 |
| Cavolfiori | 40 | 118 | 239 | – |
| Cavoli neri | 38 | 109 | 210 | – |
| Cavoli | 5 | 15 | 21 | 35 |
| Verdure a bulbi | 7 | 20 | 25 | 35 |
| Verdure a foglia e gambo | 16 | 50 | 80 | 150 |
| Finocchi | 38 | 109 | 210 | – |
| Ortaggi quali pomodori, cetrioli, zucche, granoturco dolce | 13 | 40 | 49 | 70 |
| Fagioli | 21 | 65 | 146 | – |
| Legumi quali piselli | 13 | 40 | 52 | 80 |
| Frutti a drupa | 13 | 40 | 58 | 100 |
| Mele | 4 | 11 | 25 | – |
| Pomi | 3 | 10 | 22 | 50 |
| Bacche incl. frutti di bosco | 16 | 50 | 68 | 110 |
| Clementine, mandarini | – | 50 | 98 | – |
| Aranci | 7 | 20 | 29 | 50 |
| Limoni, pompelmi | 7 | 20 | 30 | 50 |
| Banane | 7 | 25 | – | – |
| Frutti a noce | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Patate da tavola (precoci) | 7 | 20 | 29 | 50 |
| Patate da tavola (tardive) | 5 | 15 | 20 | 30 |

3 Indipendentemente dal tempo trascorso, per la farina è previsto un calo naturale del peso del 2 per cento dal momento determinante.
4 Negli imballaggi preconfezionati di chicchi di caffè non imballati sotto vuoto è previsto un calo naturale del peso dello 0,5 per cento, indipendentemente dal tempo trascorso dal momento determinante.
##### **Allegato 6**

[^1]: Il rimando all’all. 3 n. 631 è stato stralciato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° gen. 2020.
[^2]: RS  **941.204**
[^3]: Abrogata dal n. I dell’O del DFGP dell’O dell’11 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU  **2019**  4273).
[^4]: Introdotta dal n. I dell’O del DFGP del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015  (RU  **2014**  4545).
[^5]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP dell’O dell’11 nov. 2019, in vigore dal  1° gen. 2020 (RU  **2019**  4273).
[^6]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP dell’O dell’11 nov. 2019, in vigore dal  1° gen. 2020 (RU  **2019**  4273).
[^7]: RS  **817.022.17**
[^8]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015  (RU  **2014**  4545).
[^9]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP dell’O dell’11 nov. 2019, in vigore dal  1° gen. 2020 (RU  **2019**  4273).
[^10]: RS  **817.0**
[^11]: RS  **817.06**
[^12]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP dell’O dell’11 nov. 2019, in vigore dal  1° gen. 2020 (RU  **2019**  4273).
[^13]: Introdotta dal n. I dell’O del DFGP del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015  (RU  **2014**  4545).
[^14]: Originaria lett. a.
[^15]: Introdotta dal n. I dell’O del DFGP dell’O dell’11 nov. 2019, in vigore dal  1° gen. 2020 (RU  **2019**  4273).
[^16]: [RU  **1998**  1672, **2003**  1762]
[^17]: ÖNORM M 7135:2000 11 01. La norma è ottenibile presso Austrian Standards,www.as-search.at, in tedesco (Presslinge aus naturbelassenem Holz oder naturbelassener Rinde – Pellets und Briketts – Anforderungen und Prüfbestimmungen) e in inglese (Compressed wood or compressed bark in natural state – Pellets and briquettes –Requirements and test specifications) oppure può essere consultata presso l’Istituto federale di metrologia (METAS), 3003 Berna-Wabern.
[^18]: Le raccomandazioni sono disponibili in francese sul sitowww.oiml.org/fr/publications/recommandations. Informazioni sulle raccomandazioni OIML possono essere richieste all’Istituto federale di metrologia (METAS), 3003 Berna-Wabern.
[^19]: Le raccomandazioni sono disponibili in francese sul sitowww.oiml.org/fr/publications/recommandations. Informazioni sulle raccomandazioni OIML possono essere richieste all’Istituto federale di metrologia (METAS), 3003 Bern-Wabern.