941.210.1

# Ordinanza del DFGP concernente gli strumenti di misurazione del livello sonoro

del 24 settembre 2010 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006[^1]sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),[^2]

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--941.210.1--1}
La presente ordinanza disciplina:
a. i requisiti relativi agli strumenti di misurazione del livello sonoro;
b. le procedure per l’immissione in commercio di tali strumenti di misurazione;
c. le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti di misurazione.

##### **Art. 2** Campo d’applicazione {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--941.210.1--2}
La presente ordinanza si applica agli strumenti di misurazione utilizzati per:
a. misurare il rumore secondo l’ordinanza del 19 giugno 1995[^3]concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
b. misurare le immissioni foniche secondo l’ordinanza del 15 dicembre 1986[^4]contro l’inquinamento fonico;
c.[^5] le misurazioni delle immissioni sonore effettuate dalle autorità esecutive secondo l’ordinanza del 27 febbraio 2019[^6]concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori;
d.[^7] misurare le immissioni foniche secondo l’ordinanza del 25 aprile 2012[^8]sulle tasse aeroportuali.

##### **Art. 3** Definizione {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--941.210.1--3}
Sono considerati strumenti di misurazione del livello sonoro i fonometri, i filtri e i calibratori.

##### **Art. 4** Requisiti essenziali {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--941.210.1--4}
Gli strumenti di misurazione del livello sonoro devono soddisfare i requisiti essenziali fissati nell’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e quelli previsti nell’allegato della presente ordinanza.

##### **Art. 5** Procedura per l’immissione in commercio {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--941.210.1--5}
Gli strumenti di misurazione del livello sonoro necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale eseguita dall’Istituto federale di metrologia (METAS) conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

##### **Art. 6** Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--941.210.1--6}
1. Gli strumenti di misurazione del livello sonoro devono essere sottoposti ogni due anni a una verificazione successiva eseguita dal METAS o da un laboratorio competente conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
2. Prima di ogni serie di misurazioni, gli strumenti di misurazione del livello sonoro devono essere calibrati con un calibratore verificato secondo l’allegato 7 numero 6 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, che soddisfa almeno i pertinenti requisiti della corrispondente classe di precisione.
3. Per singoli strumenti di misurazione e per singoli tipi, il METAS può prolungare o abbreviare i termini delle verificazioni successive se le caratteristiche metrologiche lo consentono o lo esigono.

##### **Art. 7** Disposizioni transitorie {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--941.210.1--7}
1. Gli strumenti di misurazione del livello sonoro ammessi secondo il diritto previgente possono ancora essere immessi in commercio fino alla scadenza dell’ammissione.
2. I requisiti del diritto previgente sono applicabili alla verificazione iniziale e alla verificazione successiva fino alla scadenza dell’ammissione.
3. Gli strumenti di misurazione possono essere sottoposti alla verificazione successiva anche dopo la scadenza dell’ammissione se soddisfano i requisiti della presente ordinanza.

##### **Art. 8** Entrata in vigore {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--941.210.1--8}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

(art. 4)
### Requisiti specifici degli strumenti di misurazione del livello sonoro {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--941.210.1--annex-1}
1. I fonometri devono rispondere ai seguenti requisiti:
a. permettono di misurare il livello sonoro ponderato A, L~A~;
b. permettono di determinare direttamente o indirettamente il livello sonoro medio L~eq~.

2. Gli strumenti di misurazione del livello sonoro devono rispondere ai seguenti requisiti[^9]:

Fonometri

IEC 61672-1 edizione 2.0, 2013, Electroacoustics – Sound level meters –<br /> Part 1: Specifications
IEC 61672-2 edizione 2.1, 2017, Electroacoustics – Sound level meters –<br /> Part 2: Pattern evaluation tests
IEC 61672-3 edizione 2.0, 2013, Electroacoustics – Sound level meters –<br /> Part 3: Periodic tests

Filtri

IEC 61260-1 edizione 1.0, 2014, Electroacoustics – Octave-band and<br /> fractional-octave-band filters – Part 1: Specifications
IEC 61260-2 edizione 1.1, 2017, Electroacoustics – Octave-band and<br /> fractional-octave-band filters – Part 2: Pattern evaluation tests
IEC 61260-3 edizione 1.0, 2016, Electroacoustics – Octave-band and<br /> fractional-octave-band filters – Part 3: Periodic tests

Calibratori

IEC 60942 edizione 4.0, 2017, Electroacoustics – Sound calibrators

3. I fonometri devono appartenere alle seguenti classi di precisione conformemente alle norme della IEC menzionate al numero 2:

| Campo d’applicazione | Classe di precisione |
| --- | --- |
| Ordinanza del 19 giugno 1995[^10]concernente le esigenze tecniche<br>per i veicoli stradali | Classe 1 |
| Ordinanza del 15 dicembre 1986[^11]contro l’inquinamento fonico | Classe 1 |
| Ordinanza del 27 febbraio 2019[^12]concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori | Classe 2 |
| Ordinanza del 25 aprile 2012[^13]sulle tasse aeroportuali | Classe 1 |

[^1]: RS  **941.210**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (Nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU  **2012**  7183).
[^3]: RS  **741.41**
[^4]: RS  **814.41**
[^5]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 16 ago. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  505).
[^6]: RS  **814.711**
[^7]: Introdotta dal n. I dell’O del DFGP del 5 nov. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013  (RU  **2013**  4027).
[^8]: RS  **748.131.3**
[^9]: Queste norme tecniche possono essere ordinate a pagamento presso Electrosuisse,  Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltdorf o all’indirizzo Internet www.electrosuisse.ch.  Esse possono essere consultate gratuitamente presso l’Istituto federale di metrologia (METAS), 3003 Berna.
[^10]: RS  **741.41**
[^11]: RS  **814.41**
[^12]: RS  **814.711**
[^13]: RS  **748.131.3**