941.421.11

# Ordinanza sulle quantità non soggette ad autorizzazione e le concentrazioni per i precursori soggetti a restrizioni di accesso

del 15 settembre 2022 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,

visto l’articolo 2 capoverso 3 dell’ordinanza del 25 maggio 2022[^1]sui precursori di sostanze esplodenti (OPreS),

ordina:

##### **Art. 1** Quantità non soggette ad autorizzazione e concentrazioni {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--941.421.11--1}
1. I seguenti precursori soggetti a restrizioni di accesso possono essere forniti, fino alla quantità e alla concentrazione indicate, senza autorizzazione di acquisto o autorizzazione eccezionale da negozi specializzati di cui all’articolo 2 capoverso 4 OPreS:
a. perossido di idrogeno, fino a un massimo di 25 ml per una concentrazione del 35 per cento;
b. nitrometano, fino a un massimo di 25 ml per una concentrazione del 100 per cento.
2. Se le concentrazioni sono più basse, la quantità non soggetta ad autorizzazione aumenta in modo proporzionale.

##### **Art. 2** Entrata in vigore {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--941.421.11--2}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

[^1]: RS  **941.421**