942.31

# Ordinanza concernente il monitoraggio del mercato nel settore agricolo

del 7 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 27, 177 e 185 capoversi 2 e 3 della legge sull’agricoltura[^1],

ordina:

##### **Art. 1** Monitoraggio del mercato {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--942.31--1}
1. L’Ufficio federale dell’agricoltura è incaricato del monitoraggio del mercato in relazione alla filiera agroalimentare. A tal fine dispone di un servizio di monitoraggio del mercato.
2. Il servizio di monitoraggio del mercato rileva periodicamente il livello dei prezzi di prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati a diversi stadi di trasformazione e smercio.
3. Può inoltre rilevare periodicamente il livello dei prezzi di mezzi di produzione a diversi stadi di trasformazione e smercio.

##### **Art. 2** Merci che sottostanno al monitoraggio del mercato {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--942.31--2}
1. Sottostanno al monitoraggio del mercato i seguenti gruppi di merci:
a. carne, prodotti di carne e insaccati;
b. latte e latticini;
c. uova e pollame;
d. prodotti della campicoltura e loro prodotti trasformati;
e. frutta e verdura e loro prodotti trasformati;
f.[^2] mezzi di produzione agricoli.
2. Il servizio di monitoraggio del mercato stabilisce le singole merci i cui dati di mercato vanno monitorati.[^3]

##### **Art. 2a** Collaborazione degli operatori del mercato {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--942.31--2_a}
Gli operatori del mercato sono tenuti a fornire al servizio di monitoraggio del mercato i dati di mercato conformemente alle esigenze riguardanti le scadenze e il contenuto da esso fissate.

##### **Art. 3** Collaborazione di altri servizi {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--942.31--3}
I dati rilevati o le statistiche allestite da altre autorità federali, cantonali o comunali nell’ambito di rilevazioni dei prezzi devono essere messi a disposizione del servizio di monitoraggio del mercato[^4].

##### **Art. 4** Informazione del pubblico {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--942.31--4}
Il servizio di monitoraggio del mercato informa regolarmente il pubblico sui risultati delle sue rilevazioni.

##### **Art. 5** Entrata in vigore {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--942.31--5}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

[^1]: RS  **910.1**
[^2]: Introdotta dal n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  3407).
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU  **2007**  6471).
[^4]: Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU  **2007**  6471). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.