944.1

# Regolamento della Commissione federale dei consumi

del 1° febbraio 1966 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

in esecuzione della decisione del 26 febbraio 1965,

decreta:

##### **Art. 1** Competenze {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--944.1--1}
1. La Commissione federale dei consumi (detta qui di seguito «Commissione») costituisce l’organo consultivo del Consiglio federale e dei Dipartimenti per ogni questione, loro sottoposta, circa la politica applicabile nell’ambito dei consumi. Essa può parimente presentare, di propria iniziativa, le raccomandazioni pertinenti.
2. La Commissione può promuovere, d’intesa con le cerchie economiche interessate, la ricerca e l’applicazione di soluzioni dei problemi attenenti ai consumi.

##### **Art. 2** Convocazione {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--944.1--2}
1. La Commissione è convocata dal presidente. Qualora cinque membri lo esigano, essa dev’essere adunata entro un termine di venti giorni.
2. La convocazione, l’ordine del giorno e la documentazione devono, di massima, essere spediti ai membri almeno una settimana innanzi l’adunata.

##### **Art. 3** Votazioni {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--944.1--3}
1. La Commissione decide in seduta plenaria. Per essere valide, le decisioni vanno prese quando almeno la metà dei membri sono presenti.
2. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. Dandosi parità, è determinante il voto presidenziale.
3. In casi urgenti, oppure ove trattisi di questioni di lieve importanza, i membri possono pronunciarsi per iscritto.

##### **Art. 4** Sottocommissioni {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--944.1--4}
Al fine di semplificare i lavori durante le sedute plenarie, il presidente può designare sottocommissioni permanenti o ad hoc per lo studio di determinati aspetti dei problemi. I membri, che non fanno parte delle sottocommissioni, devono essere informati circa gli oggetti trattati da quest’ultime.

##### **Art. 5** Periti {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--944.1--5}
La Commissione può, per l’esame di determinati oggetti o problemi, far capo a funzionari dei competenti servizi amministrativi, ad esperti neutri, o a rappresentanti delle cerchie economiche interessate.

##### **Art. 6** Rapporti con il Consiglio federale {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--944.1--6}
I rapporti con il Consiglio federale sono curati dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)[^1].

##### **Art. 7** Segreteria {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--944.1--7}
I lavori di segreteria spettano all’Ufficio federale dei consumi.

##### **Art. 8** Segreto d’ufficio {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--944.1--8}
1. I commissari, gli esperti e i rappresentanti delle cerchie economiche sono tenuti al segreto d’ufficio, conformemente all’articolo 320 del Codice penale svizzero[^2].
2. Essi devono osservare il segreto d’ufficio, segnatamente riguardo allo svolgimento delle deliberazioni, al tenore delle proposte e delle dichiarazioni come anche ai nomi dei proponenti, alle votazioni, ai processi verbali e ai rapporti amministrativi.
3. Essi devono informare le cerchie che rappresentano, prima di pronunciarsi sulle diverse questioni.

##### **Art. 9** Indennità {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--944.1--9}
1. I commissari e gli esperti neutri sono rimunerati conformemente all’ordinanza del 25 gennaio 1952[^3]concernente le diarie e le indennità di viaggio ai membri delle commissioni e ai periti.
2. I conti della Commissione sono tenuti dalla Segreteria generale del DEFR.

##### **Art. 10** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--944.1--10}
Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1966.

[^1]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione  dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 novembre 2004 sulle pubblicazioni ufficiali  (RS  **170.512.1** ), con effetto dal 1° gennaio 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^2]: RS  **311.0**
[^3]: [RU  **1952**  78, **1957**  875, **1970**  1932.RU  **1973**  1559art. 12 cpv. 1]. Vedi ora gli art. 8*l* e ss dell’O del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione  (RS  **172.010.1** ).