946.14

# Legge federale sulla promozione delle esportazioni

del 6 ottobre 2000 (Stato 1° gennaio 2021)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 101 capoverso 1 della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2000[^2],

decreta:

##### **Art. 1** Principio {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.14--1}
1. La Confederazione promuove le esportazioni delle imprese svizzere, segnatamente per il tramite dei suoi servizi esterni e del versamento di aiuti finanziari e di indennità agli attori economici incaricati della promozione delle esportazioni. A tal fine tiene conto in particolare degli interessi delle piccole e medie imprese svizzere (PMI).
2. Scopo della promozione delle esportazioni, in quanto destinata a completare l’iniziativa privata, è in particolare quello di:
a. consentire l’identificazione e lo sfruttamento di sbocchi all’estero per i prodotti svizzeri;
b. rendere le esportazioni svizzere competitive a livello internazionale;
c. facilitare l’accesso ai mercati esteri conformemente all’articolo 2.

##### **Art. 2** Oggetto {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.14--2}
La promozione delle esportazioni si prefigge segnatamente di:
a. informare le imprese stabilite in Svizzera in merito ai mercati esteri;
b. offrire consulenza e agevolazioni per quanto concerne contatti, opportunità e partner commerciali all’estero;
c. fare pubblicità in generale all’estero per prodotti e servizi svizzeri, incluse la partecipazione a fiere e la trasmissione di informazioni a imprese estere in merito a ditte, marche e prodotti di fornitori in Svizzera.

##### **Art. 3** Mandato {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--946.14--3}
1. L’ufficio federale competente[^3](Ufficio federale) affida, tramite mandato di prestazioni, la promozione delle esportazioni a uno o più terzi (mandatario).
1bis. Il mandato di promuovere le esportazioni secondo la presente legge non è considerato una commessa pubblica ai sensi dell’articolo 9 della legge federale del 21 giugno 2019[^4]sugli appalti pubblici.[^5]
2. Il mandato può essere conferito per quattro anni al massimo. Per la determinazione della durata l’Ufficio federale tiene conto in particolare delle esigenze di pianificazione del mandatario.

##### **Art. 4** Indennità e aiuti finanziari {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.14--4}
1. Indennità e aiuti finanziari vengono concessi al mandatario nei limiti dei crediti autorizzati.
2. L’Ufficio federale calcola l’importo dei contributi secondo l’importanza del mandato. A tal fine considera gli interessi della Confederazione alla promozione delle esportazioni e gli interessi del mandatario.

##### **Art. 5** Obblighi del mandatario {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--946.14--5}
1. Il mandatario ha l’obbligo:
a. di gestire la promozione delle esportazioni in modo adeguato, poco oneroso e con spese e lavoro amministrativi minimi;
b. di prendere in considerazione l’offerta economicamente più vantaggiosa per la scelta del mezzo di promozione;
c.[^6] di fare in modo che i servizi esterni siano in grado di adempiere efficacemente le missioni affidate in virtù della presente legge;
d. di garantire il coordinamento tra i servizi incaricati della promozione delle esportazioni;
e. di prevedere un sistema di controlling;
f.[^7] di rispettare nei confronti di terzi le disposizioni della legge federale del 21 giugno 2019[^8]sugli appalti pubblici e della relativa ordinanza, nella misura in cui queste siano applicabili.
2. L’Ufficio federale determina nel mandato tutti gli altri obblighi del mandatario.

##### **Art. 6** Rimedi giuridici {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--946.14--6}
1. Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione le controversie concernenti i mandati.[^9]
2. .[^10]
3. Per il resto si applicano le disposizioni generali della procedura federale.

##### **Art. 7** Finanziamento {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--946.14--7}
L’Assemblea federale stabilisce ogni quattro anni, con decreto federale semplice, l’importo massimo per la promozione delle esportazioni secondo la presente legge.

##### **Art. 8** Rapporto con la legge sui sussidi {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--946.14--8}
In quanto la presente legge non disponga altrimenti, è applicabile la legge del 5 ottobre 1990[^11]sui sussidi.

##### **Art. 9** Aiuto finanziario unico {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--946.14--9}
La Confederazione partecipa alle misure di ristrutturazione derivanti dalla presente legge con un aiuto finanziario unico.

##### **Art. 10** Esecuzione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.14--10}
1. Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge.
2. Se necessario all’esecuzione della presente legge, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali.

##### **Art. 11** Abrogazione e modifica del diritto vigente {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.14--11}
1. Sono abrogati:
a. la legge federale del 6 ottobre 1989[^12]che assegna un contributo all’Ufficio svizzero per l’espansione commerciale (USEC);
b. il decreto federale del 31 marzo 1927[^13]che accorda un sussidio all’USEC.
2. .[^14]

##### **Art. 12** Referendum ed entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.14--12}
1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° marzo 2001[^15]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2000**  1880
[^3]: Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
[^4]: RS  **172.056.1**
[^5]: Introdotto dall’all. 7 n. II 8 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal  1° gen. 2021 (RU  **2020**  641;FF  **2017**  1587).
[^6]: Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF [art. 33 LRC –RU  **1974**  1051].
[^7]: Introdotta dall’all. 7 n. II 8 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal  1° gen. 2021 (RU  **2020**  641;FF  **2017**  1587).
[^8]: RS  **172.056.1**
[^9]: Nuovo testo giusta il n. 140 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU  **2006**  21971069;FF  **2001**  3764).
[^10]: Abrogato dal n. 140 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU  **2006**  21971069;FF  **2001**  3764).
[^11]: RS  **616.1**
[^12]: [RU  **1990**  244, **1998**  1822art. 17, **2000**  187art. 14]
[^13]: [CS **10** 513]
[^14]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2001**  1029.
[^15]: DCF del 4 apr. 2001.