946.201.1

# Ordinanza concernente la sorveglianza dell’importazione di determinati beni industriali

dell’11 settembre 2002 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 1 della legge del 25 giugno 1982[^1]sulle misure economiche esterne,

ordina:

##### **Art. 1** Scopo e campo d’applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.201.1--1}
L’importazione di determinati beni industriali menzionati nei capitoli 72 e 73 della Tariffa doganale svizzera[^2]è soggetta all’obbligo di autorizzazione al fine di sorvegliare l’evoluzione dei flussi commerciali.

##### **Art. 2** Obbligo di autorizzazione {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.201.1--2}
1. L’ufficio doganale può sdoganare merci soggette all’obbligo di autorizzazione soltanto se sono accompagnate da un’autorizzazione di importazione e se sono rispettati i limiti di tolleranza di cui all’articolo 5.
2. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)[^3]determina le merci la cui importazione è soggetta all’obbligo di autorizzazione.
3. Esso può esentare i piccoli invii dall’obbligo di autorizzazione.

##### **Art. 3** Procedura di autorizzazione {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--946.201.1--3}
1. Le autorizzazioni di importazione sono rilasciate su richiesta a persone e a imprese rispettivamente con domicilio o sede nel territorio doganale svizzero.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Segretariato di Stato dell’economia (Seco).
3. Esso rilascia l’autorizzazione per le quantità richieste entro i sette giorni feriali che seguono il deposito della domanda debitamente compilata. L’autorizzazione è gratuita.
4. L’autorizzazione è valida quattro mesi.

##### **Art. 4** Domanda di importazione {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.201.1--4}
1. Le domande di importazioni devono contenere le seguenti indicazioni:
a. nome e indirizzo completo del destinatario o del suo rappresentante autorizzato;
b. nome e indirizzo completo dell’esportatore;
c. Paese di origine della merce;
d. Paese di provenienza;
e. numero o quantità;
f. designazione esatta della merce e voce della tariffa doganale svizzera;
g. peso netto;
h. valore franco confine della merce non sdoganata;
i. data e firma del destinatario della merce o del suo rappresentante autorizzato.
2. Il DEFR può esigere che i documenti giustificativi quali fatture o conferme dell’ordinazione siano allegati alla domanda di importazione.

##### **Art. 5** Limiti di tolleranza {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--946.201.1--5}
Si procede allo sdoganamento anche se il prezzo unitario effettivo della transazione eccede in misura minore del 5 per cento il prezzo indicato nella domanda di importazione o se la quantità totale della merce da importare eccede in misura minore del 5 per cento la quantità indicata nella domanda di importazione.

##### **Art. 6** Esecuzione {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--946.201.1--6}
L’ Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini[^4]è incaricata dell’esecuzione alla frontiera.

##### **Art. 7** Entrata in vigore {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--946.201.1--7}
La presente ordinanza entra in vigore il 12 settembre 2002.

[^1]: RS  **946.201**
[^2]: RS  **632.10** ,All.
[^3]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione  dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^4]: La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal  1° gen. 2022 (RU  **2021**  589).