946.201

# Legge federale sulle misure economiche esterne

del 25 giugno 1982 (Stato 1° luglio 2023)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri;<br />visti gli articoli 54 capoverso 1, 101 e 133 della Costituzione federale[^1];[^2]<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 1981[^3],

decreta:

##### **Art. 1** Protezione da ripercussioni di misure estere o di condizioni straordinarie all’estero {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.201--1}
Se, a causa di misure estere o di condizioni straordinarie all’estero, il traffico svizzero delle merci, dei servizi o dei pagamenti dovesse subire ripercussioni tali da risultarne danneggiati interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può, fintanto che le circostanze lo esigano:
a. sorvegliare, assoggettare a permesso, limitare o proibire l’importazione, l’esportazione e il transito delle merci e il traffico dei servizi;
b. disciplinare il traffico dei pagamenti con determinati Paesi e all’occorrenza ordinare la riscossione di contributi per far fronte alle perturbazioni nel traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti causate dalla fluttuazione dei prezzi o della moneta.

##### **Art. 2** Applicazione provvisoria di accordi {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.201--2}
Per tutelare interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può applicare provvisoriamente accordi, non sottostanti al referendum, sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti. In caso d’urgenza, può farlo anche se questi accordi prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale.

##### **Art. 3** Esecuzione di accordi; acquisizione e prova dell’origine {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--946.201--3}
1. Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie per l’esecuzione degli accordi sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti.
2. Emana prescrizioni sull’acquisizione e la prova dell’origine delle merci.

##### **Art. 4** Collaborazione di organizzazioni e di istituzioni {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.201--4}
1. Il Consiglio federale e i dipartimenti possono affidare l’esecuzione di misure giusta l’articolo 1 e l’applicazione di accordi sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti a organizzazioni e a istituzioni, in particolare a quelle dell’economia.
2. Queste organizzazioni e istituzioni sottostanno a tal fine alla vigilanza e alle istruzioni del Consiglio federale o delle unità amministrative da esso designate.
3. Gli organi e gli agenti di queste organizzazioni e istituzioni sottostanno alle disposizioni concernenti la responsabilità penale e finanziaria, nonché l’obbligo del segreto dei funzionari federali.

##### **Art. 5** Emolumenti {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--946.201--5}
Il Consiglio federale può riscuotere emolumenti al fine di coprire i costi d’esecuzione e conferire la stessa facoltà alle organizzazioni e istituzioni incaricate. Le tariffe degli emolumenti devono essere approvate dal Dipartimento competente.

##### **Art. 6** Protezione giuridica {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--946.201--6}
1. Il Consiglio federale può prevedere che il ricorso interposto contro le decisioni prese in virtù di disposizioni esecutive della presente legge sia preceduto da un procedimento d’opposizione.
2. .[^4]
3. .[^5]

##### **Art. 7** Disposizioni penali {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--946.201--7}
1. Chiunque intenzionalmente viola le disposizioni esecutive della presente legge, è punito con una pena pecuniaria. In caso di infrazione intenzionale grave, il giudice può pronunciare inoltre una pena detentiva sino a un anno. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 100 000 franchi.[^6]
2. Il tentativo e la complicità sono punibili. Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974[^7]sul diritto penale amministrativo.
3. L’azione penale si prescrive in ogni caso in sette anni.[^8]
4. Le infrazioni alla legge federale del 1° ottobre 1925[^9]sulle dogane sono giudicate esclusivamente secondo le disposizioni penali e di procedura previste da quella legge, anche se l’infrazione costituisce una fattispecie secondo il presente articolo.
5. Le infrazioni alle prescrizioni sull’acquisizione e la prova dell’origine delle merci sono perseguite secondo le disposizioni penali emanate dal Consiglio federale.[^10]Per la falsificazione di attestazioni dell’origine e operazioni analoghe il Consiglio federale può comminare una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.[^11]
6. È riservato in ogni caso il perseguimento penale conformemente alle disposizioni speciali del Codice penale svizzero[^12].

##### **Art. 8** Procedura penale {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--946.201--8}
Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni soggiacciono alla giurisdizione penale federale. È riservato l’articolo 7 capoversi 4 a 6.

##### **Art. 9** Audizione di commissioni consultive {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--946.201--9}
1. Per i problemi essenziali della politica economica esterna il Consiglio federale sente il parere della Commissione per la politica economica[^13]da esso istituita.
2. I problemi concernenti anche la cooperazione internazionale allo sviluppo sono trattati durante sedute comuni della commissione consultiva di politica economica esterna e della commissione per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

##### **Art. 10** Rapporti e approvazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.201--10}
1. Almeno una volta all’anno, il Consiglio federale fa rapporto all’Assemblea federale sui problemi importanti di politica economica esterna. La pertinente gestione è tuttavia approvata durante la discussione del rapporto annuo di gestione del Consiglio federale.
2. Inoltre, il Consiglio federale presenta un rapporto all’Assemblea federale, entro sei mesi, se ha preso misure giusta l’articolo 1 oppure se applica provvisoriamente accordi giusta l’articolo 2. Fondandosi su questo rapporto, l’Assemblea federale decide in merito al mantenimento, al completamento o alla modificazione delle misure e all’approvazione degli accordi.
3. In questi rapporti, il Consiglio federale può sottoporre all’approvazione dell’Assemblea federale altri accordi sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti.
4. I rapporti sulla politica economica esterna sono corredati dei rendiconti annuali fondati su:
a. l’articolo 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986[^14]sulla tariffa delle dogane;
b. l’articolo 6*a* della legge federale del 13 dicembre 1974[^15]sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati;
c. l’articolo 4 capoverso 2 del decreto del 9 ottobre 1981[^16]sulle preferenze tariffali.[^17]

##### **Art. 11** Disposizioni finali {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.201--11}
1. Le prescrizioni esecutive del decreto federale del 28 giugno 1972[^18]sulle misure economiche esterne rimangono in vigore, sempreché non siano abrogate prima della scadenza di questo decreto.
2. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
3. Essa entra in vigore il 1° gennaio 1983.

[^1]: RS  **101**
[^2]: NT 15
[^3]: FF  **1982**  I 57
[^4]: Abrogato dall’all. n. 141 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU  **2006**  2197;FF  **2001**  3764).
[^5]: Introdotto dall’all. n. 64 della LF del 4 ott. 1991 (RU  **1992**  288;FF  **1991**  II 413). Abrogato dall’all. n. 141 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU  **2006**  2197;FF  **2001**  3764).
[^6]: Nuovo testo giusta la cifra I 15 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU  **2023**  254;FF  **2018**  2345).
[^7]: RS  **313.0**
[^8]: Nuovo testo giusta la cifra I 4 della LF del 24 mar. 2006 sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU  **2006**  4097;FF  **2006**  1709).
[^9]: [CS **6** 475;RU  **1956**  639; **1959**  1397art. 11 cifra III; **1973**  644; **1974**  1857all. n. 7; **1980**  1793cifra I 1; **1992**  1670cifra III; **1994**  1634cifra I 3; **1995**  1816; **1996**  3371all. 2 n. 2; **1997**  2465all. n. 13; **2000**  1300art. 92,1891n. VI 6; **2002**  248cifra I 1 art. 41; **2004**  4763all. n. II 1; **2006**  2197all. n. 50.RU  **2007**  1411art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 18 mar. 2005 sulle dogane (RS  **631.0** ).
[^10]: Nuovo testo giusta l’all. n. 20 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU  **2007**  1411;FF  **2004**  485).
[^11]: Nuovo testo del per. giusta la cifra I 15 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU  **2023**  254;FF  **2018**  2345).
[^12]: RS  **311.0**
[^13]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937).
[^14]: RS  **632.10**
[^15]: [RU  **1976**  927, **1995**  4796, **2006**  4097cifra  I 2.RU  **2018**  3933art. 5]. Ora: l’art. 3 della LF del 15 dic. 2017 sull’importazione di prodotti agricoli trasformati (RS  **632.111.72** ).
[^16]: RS  **632.91**
[^17]: Introdotto dalla cifra I 4 della LF del 24 mar. 2006 sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU  **2006**  4097;FF  **2006**  1709).
[^18]: [RU  **1972**  2251]