946.202.1

# Ordinanza sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici

(Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)

del 3 giugno 2016 (Stato 15 novembre 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 13 dicembre 1996[^1]sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI);<br />visto l’articolo 22*a* capoverso 1 lettera b della legge del 20 giugno 1997[^2]sulle armi (LArm);<br />visto l’articolo 150*a* capoverso 2 lettera c della legge militare del 3 febbraio 1995[^3],

ordina:

## **Capitolo 1:** Disposizioni generali {#chap_1}
##### **Art. 1** Oggetto e campo d’applicazione territoriale {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--1}
1. La presente ordinanza disciplina il controllo dell’esportazione, dell’importazione, del transito e della mediazione di:
a. beni nucleari, beni utilizzabili a fini civili e militari e beni militari speciali che sono oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale;
b. beni strategici che sono oggetto di accordi internazionali;
c. beni che sono soggetti a controlli nazionali delle esportazioni.
2. È applicabile al territorio doganale svizzero, ai depositi doganali aperti svizzeri, ai depositi di merci di gran consumo, ai depositi franchi doganali e alle enclavi doganali svizzere.

##### **Art. 2** Definizioni {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--2}
1. In aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 3 LBDI, nella presente ordinanza valgono le seguenti definizioni:
a. *armi ABC* : ordigni esplosivi nucleari, armi biologiche e chimiche e relativi sistemi vettori;
b. *Stato partner* : Stato che partecipa a misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale sostenute dalla Svizzera.
2. Nell’allegato 1 sono elencate altre definizioni.

## **Capitolo 2:** Esportazione {#chap_2}
### **Sezione 1:** Autorizzazioni {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 3** Obbligo dell’autorizzazione {#chap_2/sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--3}
1. Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all’allegato 2 parte 1, beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all’allegato 2 parte 2, beni militari speciali di cui all’allegato 3, beni strategici di cui all’allegato 4 o beni soggetti ai controlli nazionali delle esportazioni di cui all’allegato 5 necessita di un’autorizzazione della Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
2. Chiunque intende esportare beni nucleari di cui all’allegato 2 parte 1 con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002 necessita di un’autorizzazione dell’Ufficio federale dell’energia (UFE). Lo stesso vale anche per i beni con i numeri di controllo delle esportazioni 0D001 o 0E001, nella misura in cui si tratti di software o di tecnologia per beni con i numeri di controllo delle esportazioni 0C001 o 0C002. In questi casi, l’UFE subentra alla SECO per l’applicazione delle restanti disposizioni della presente ordinanza.
3. Chiunque intende esportare beni che contengono componenti di uno dei beni di cui agli allegati 2 o 3 necessita di un’autorizzazione della SECO nel caso in cui questi componenti facciano parte degli elementi principali di tale bene o costituiscano complessivamente oltre il 25 per cento del suo valore secondo l’articolo 9 dell’ordinanza del 12 ottobre 2011[^4]sulla statistica del commercio esterno.
4. Chiunque intende esportare beni che sa o ha motivo di ritenere essere destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all’utilizzazione, al trasferimento o all’impiego di armi ABC deve richiedere un’autorizzazione alla SECO nel caso in cui:
a. tali beni non siano elencati negli allegati 2–5;
b. per tali beni siano previste deroghe all’obbligo dell’autorizzazione.

##### **Art. 4** Deroghe {#chap_2/sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--4}
Non è necessaria alcuna autorizzazione d’esportazione per:
a. i beni di cui agli allegati 2–5 rispediti al fornitore iniziale senza plusvalore tecnologico;
b. i composti chimici di cui all’allegato 2 parte 2 il cui numero di controllo delle esportazioni è 1C111 o 1C350, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; è fatto salvo l’articolo 14 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 21 agosto 2013[^5]sul controllo dei composti chimici;
c. le armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni che figurano negli allegati 3 o 5 e che sono esportati in uno Stato di cui all’allegato 6;
d. le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate;
e. le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all’estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera;
f. i beni di truppe svizzere e dei relativi membri, esportati nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d’istruzione;
g. i beni di truppe estere e dei relativi membri, riesportati in seguito a un’istruzione in Svizzera;
h. le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all’estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera;
i. le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle.

##### **Art. 5** Condizioni {#chap_2/sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--5}
1. Le autorizzazioni sono rilasciate unicamente a persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio, la sede o la stabile organizzazione nel territorio doganale svizzero o in un territorio escluso dalla linea doganale svizzera. In casi motivati la SECO può prevedere eccezioni.
2. Per il rilascio di un’autorizzazione a una persona giuridica dev’essere fornita alla SECO la prova di un controllo attendibile, all’interno dell’azienda, del rispetto delle prescrizioni in materia di controlli delle esportazioni.
3. Per l’esportazione di armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni dev’essere stata rilasciata un’autorizzazione d’importazione da parte dello Stato di destinazione, sempreché il destinatario non sia un Governo estero o un’azienda che agisce per conto di quest’ultimo. Al posto di un’autorizzazione d’importazione può essere fornita una prova che una tale autorizzazione non è necessaria.

##### **Art. 6** Rifiuto {#chap_2/sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--6}
1. I motivi di rifiuto di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettere a e b LBDI sussistono in particolare se vi sono ragioni di supporre che i beni che devono essere esportati:
a. sono destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all’utilizzazione, al trasferimento o all’impiego di armi ABC;
b. contribuiscono all’armamento convenzionale di uno Stato in misura tale da accrescere le tensioni o l’instabilità regionali oppure da aggravare un conflitto armato;
c. non rimangono presso i destinatari finali dichiarati.
2. I motivi di rifiuto di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b LBDI possono inoltre sussistere se:
a. uno Stato partner ha negato allo stesso destinatario finale l’esportazione di un bene simile;
b. lo Stato d’origine informa la Svizzera che, per la riesportazione, esige il suo consenso e questo non è dato;
c. lo Stato destinatario vieta l’importazione.

##### **Art. 7** Trasferibilità {#chap_2/sec_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--7}
Le autorizzazioni non sono trasferibili.

### **Sezione 2:** Autorizzazione singola {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 8** Documenti {#chap_2/sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--8}
Per le autorizzazioni singole, la SECO può esigere in particolare i seguenti documenti:
a. descrizioni delle aziende;
b. conferme delle ordinazioni, contratti d’acquisto o fatture;
c. certificati d’importazione dello Stato destinatario;
d. dichiarazioni del destinatario finale relative alla destinazione finale.

##### **Art. 9** Durata di validità {#chap_2/sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--9}
Le autorizzazioni singole sono valide due anni. La loro durata di validità può essere prorogata una volta di due anni.

### **Sezione 3:** Autorizzazioni generali d’esportazione {#chap_2/sec_3}
##### **Art. 10** Condizioni supplementari per il rilascio di un’autorizzazione generale d’esportazione {#chap_2/sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--10}
1. Le autorizzazionigenerali d’esportazione sono rilasciate unicamente agli enti giuridici iscritti nel registro di commercio in Svizzera o nel Liechtenstein. Questa condizione non si applica alle scuole universitarie e alle istituzioni pubbliche.
2. La persona fisica che presenta la domanda o i membri degli organi della persona giuridica che presenta la domanda non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, per infrazioni:
a. alla LBDI;
b. alla legge federale del 13 dicembre 1996[^6]sul materiale bellico;
c. alla LArm;
c^bis^.[^7] alla legge federale del 25 marzo 1977[^8]sugli esplosivi;
d. alla legge federale del 21 marzo 2003[^9]sull’energia nucleare; oppure
e. alla legge federale del 25 giugno 1982[^10]sulle misure economiche esterne.

##### **Art. 11** Documenti {#chap_2/sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--11}
Per le autorizzazioni generali ordinarie d’esportazione, la SECO può esigere in particolare i seguenti documenti:
a. descrizioni delle aziende;
b. programmi di controllo interni alle aziende;
c. rapporti sui beni esportati con un’autorizzazione generale d’esportazione.

##### **Art. 12** Autorizzazione generale ordinaria d’esportazione {#chap_2/sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--12}
1. La SECO può rilasciare un’autorizzazione generale ordinaria d’esportazione (AGO) per l’esportazione di beni di cui all’allegato 2 parte 2 e agli allegati 3 e 5 verso gli Stati che partecipano a tutte le misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale sostenute dalla Svizzera. L’elenco di questi Stati è contenuto nell’allegato 7.
2. La SECO può altresì rilasciare un’AGO per l’esportazione di beni di cui all’allegato 4 verso Stati membri dell’Unione europea o verso Stati che hanno siglato un accordo di cooperazione con l’Unione europea in merito ai programmi europei di navigazione satellitare.

##### **Art. 13** Autorizzazione generale straordinaria d’esportazione {#chap_2/sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--13}
La SECO può rilasciare un’autorizzazione generale straordinaria d’esportazione (AGS) per l’esportazione di beni di cui all’allegato 2 parte 2 e di cui agli allegati 3 e 5 verso Stati che non figurano nell’elenco dell’allegato 7.

##### **Art. 14** Durata divalidità {#chap_2/sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--14}
Le autorizzazioni generali d’esportazione sono valide due anni.

### **Sezione 4:** Disposizioni speciali {#chap_2/sec_4}
##### **Art. 15** Rappresentanze diplomatiche o consolari e organizzazioni internazionali {#chap_2/sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--15}
Le forniture in provenienza o a destinazione di rappresentanze diplomatiche o consolari, nonché di organizzazioni internazionali in Svizzera e nel Liechtenstein sono equiparate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni, ai sensi della presente ordinanza.

##### **Art. 16** Depositi doganali aperti o depositi franchi doganali {#chap_2/sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--16}
La fornitura di beni di cui agli allegati 2–5 a depositi doganali aperti o a depositi franchi doganali necessita di un’autorizzazione singola.

### **Sezione 5:** Obblighi dell’esportatore {#chap_2/sec_5}
##### **Art. 17** Indicazioni all’atto dell’esportazione {#chap_2/sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--17}
1. Chiunque esporta beni con un’autorizzazione deve indicare nella dichiarazione doganale il tipo di autorizzazione, l’autorità preposta all’autorizzazione e il numero dell’autorizzazione.[^11]
2. Se si tratta di un’autorizzazione generale d’esportazione, sui documenti commerciali relativi all’esportazione dev’essere apposta l’indicazione «Questi beni sottostanno ai controlli internazionali delle esportazioni».
3. Chiunque esporta beni che sono enumerati nei capitoli della tariffa doganale[^12]28–29, 30 (solo le voci 3002.1200–9000), 34, 36–40, 54–56, 59, 62, 65 (solo la voce 6506.1000), 68–76, 79, 81–90 e 93, ma che non soggiacciono all’obbligo dell’autorizzazione secondo l’articolo 3 o che sono esentati dall’obbligo dell’autorizzazione d’esportazione secondo l’articolo 4, deve menzionare nella dichiarazione doganale l’indicazione «esente da autorizzazione».[^13]

##### **Art. 18** Prova e conservazione dei documenti {#chap_2/sec_5/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--18}
1. Su richiesta della SECO si deve provare, esibendo i relativi documenti, che l’esportazione dei beni esente da autorizzazione ha avuto luogo conformemente al diritto.
2. La SECO può esigere in qualsiasi momento informazioni sulla destinazione finale dei beni esportati con un’autorizzazione generale d’esportazione.
3. Per l’esportazione di armi da fuoco, relative parti e accessori, devono essere presentate alla SECO, su richiesta, un’autorizzazione d’importazione dello Stato di destinazione oppure una prova che un’autorizzazione d’importazione non era necessaria.
4. Tutti i documenti necessari per l’esportazione devono essere conservati per dieci anni a partire dalla data dell’imposizione doganale e presentati, su richiesta, alle autorità competenti.

## **Capitolo 3:** Importazione, transito e mediazione {#chap_3}
### **Sezione 1:** Importazione {#chap_3/sec_1}
##### **Art. 19** Condizioni e documenti per le autorizzazioni e i certificati d’importazione {#chap_3/sec_1/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--19}
1. Le autorizzazioni e i certificati d’importazione sono rilasciati unicamente a persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio, la sede o la loro stabile organizzazione nel territorio doganale svizzero o in un territorio escluso dalla linea doganale svizzera.
2. La SECO può in particolare richiedere i seguenti documenti:
a. descrizioni delle aziende;
b. conferme delle ordinazioni, contratti d’acquisto o fatture;
c. dichiarazioni del destinatario finale relative alla destinazione finale.

##### **Art. 20** Durata di validità {#chap_3/sec_1/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--20}
Le autorizzazioni e i certificati d’importazione sono validi due anni.

##### **Art. 21** Autorizzazioni d’importazione {#chap_3/sec_1/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--21}
1. Chiunque intende importare beni di cui all’allegato 2 parte 2 categoria 9 che sono destinati a sistemi il cui carico utile è di almeno 500 kg e che possono raggiungere una portata di almeno 300 km necessita di un’autorizzazione della SECO.
2. Le autorizzazioni d’importazione possono essere subordinate alle dichiarazioni del destinatario relative alla destinazione finale.
3. L’importatore deve poter fornire, su richiesta, la prova dell’importazione regolamentare o della destinazione finale.

##### **Art. 22** Certificato d’importazione {#chap_3/sec_1/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--22}
1. Chiunque intende importare beni può chiedere alla SECO il rilascio di un certificato d’importazione se lo Stato che li fornisce ne fa espressamente richiesta.
2. La SECO può subordinare il rilascio dei certificati d’importazione all’esibizione di prove relative all’importazione considerata e all’impiego finale dei beni.

##### **Art. 23** Condizioni speciali d’importazione {#chap_3/sec_1/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--23}
1. Chiunque intende importare beni di cui all’allegato 2 parte 1 deve confermare per scritto all’UFE di essere a conoscenza del fatto che i beni sottostanno a obblighi internazionali l’innovazione.[^14]
2. L’UFE può esigere dall’importatore e dal destinatario finale di tali beni la prova dell’importazione regolamentare o della destinazione finale.
3. Esso può controllare la destinazione finale dei beni mediante controlli sul posto.

### **Sezione 2:** Transito {#chap_3/sec_2}
##### **Art. 24** {#chap_3/sec_2/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--24}
1. La SECO rifiuta il transito qualora sussistano i motivi di rifiuto di cui all’articolo 6 LBDI.
2. Essa rifiuta altresì il transito dei beni di cui agli allegati 2–5 in assenza di un’autorizzazione d’esportazione dello Stato d’origine o dello Stato che fornisce i beni per lo Stato di destinazione definitivo.
3. La prova della fornitura giuridicamente conforme deve essere addotta al momento dell’entrata dei beni nel territorio doganale svizzero.
4. I capoversi 2 e 3 non si applicano:
a. ai beni destinati a uno Stato elencato nell’allegato 7;
b. agli agenti di scorta incaricati da uno Stato, in transito in occasione di visite ufficiali annunciate e in possesso di armi da fuoco e delle relative munizioni;
c. a persone che viaggiano in aereo e fanno scalo intermedio in Svizzera e che, nei bagagli, portano con sé per uso personale armi di cui all’articolo 4 LArm, relative parti e accessori, nonché munizioni o elementi di munizioni, sempreché queste merci non lascino la zona di transito dell’aeroporto; questo disciplinamento si applica anche ai bagagli spediti in precedenza o in seguito.
5. L’uscita da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale è parificata al transito.

### **Sezione 3:** Mediazione {#chap_3/sec_3}
##### **Art. 25** {#chap_3/sec_3/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--25}
1. Chiunque intende esercitare la mediazione di beni che sa o ha motivo di ritenere essere destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all’utilizzazione, al trasferimento o all’impiego di armi ABC deve richiedere un’autorizzazione alla SECO.
2. La SECO rifiuta la mediazione se ha ragioni di supporre che i beni oggetto della stessa sono destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all’utilizzazione, al trasferimento o all’impiego di armi ABC.

## **Capitolo 4:** Procedura {#chap_4}
##### **Art. 26** Controllo {#chap_4/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--26}
1. La SECO esamina le domande di rilascio delle autorizzazioni ed effettua controlli secondo gli articoli 9 e 10 LBDI.
2. Il controllo al confine compete agli agenti doganali.
3. Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) assicura il servizio d’informazione secondo l’articolo 21 LBDI.

##### **Art. 27** Competenze nella procedura per il rilascio delle autorizzazioni {#chap_4/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--27}
1. La SECO approva le domande di autorizzazioni singole se non vi sono indizi dell’esistenza di uno dei motivi di rifiuto di cui all’articolo 6 LBDI.
2. Essa rifiuta le domande di autorizzazioni se vi è un motivo di rifiuto di cui all’articolo 6 LBDI.
3. Negli altri casi decide d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e dopo aver sentito il SIC. Se non è possibile giungere a un accordo, decide il Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.

##### **Art. 28** Consulenza tecnica {#chap_4/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--28}
1. Per la consulenza tecnica la SECO può fare appello ad altre autorità federali, associazioni di categoria, organizzazioni competenti e specialisti.
2. Il personale delle associazioni e delle organizzazioni competenti nonché gli specialisti sono tenuti al segreto d’ufficio in virtù dell’articolo 320 del Codice penale[^15].

## **Capitolo 5:** Disposizioni finali {#chap_5}
##### **Art. 29** Pubblicazione {#chap_5/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--29}
Il contenuto degli allegati 1–3 non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali né nella Raccolta sistematica del diritto federale.

##### **Art. 30** Abrogazione di un altro atto normativo {#chap_5/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--30}
L’ordinanza del 25 giugno 1997[^16]sul controllo dei beni a duplice impiego è abrogata.

##### **Art. 31** Modifica di altri atti normativi {#chap_5/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--31}
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 8.

##### **Art. 32** Entrata in vigore {#chap_5/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--32}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

(art. 2 cpv. 2 e 3 cpv. 1 e 2)
### Elenco dei prodotti a duplice uso {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--annex-1}

##### **Allegato 3**
(art. 3 cpv. 1)
##### **Allegato 4** {#annex_4}
(art. 3 cpv. 1)
### Beni strategici {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--annex-4}
Il presente allegato non contiene ancora alcuna iscrizione.
##### **Allegato 5** {#annex_5}
(art. 3 cpv. 1)
### Beni soggetti a controlli nazionali delle esportazioni {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--annex-5}
1. Armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni conformemente alla LArm che non sono soggetti alla legislazione sul materiale bellico e neppure all’allegato 3 della presente ordinanza. Fanno eccezione, nel commercio non professionale, coltelli e pugnali conformemente all’articolo 7 dell’ordinanza del 2 luglio 2008[^17]sulle armi.
2. Esplosivi e polvere esplosiva conformemente alla legge federale del 25 marzo 1977[^18]sugli esplosivi che non sono soggetti alla legislazione sul materiale bellico e agli allegati 2 e 3 della presente ordinanza.
##### **Allegato 6** {#annex_6}
(art. 4 lett. c)
### Elenco degli Stati di cui all’articolo 4 lettera c {#annex_6/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--annex-6}
Andorra

Austria

Belgio

Bulgaria

Cipro

Città del Vaticano

Croazia

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Irlanda

Islanda

Italia

Lettonia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Malta

Monaco

Norvegia

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Regno Unito

Repubblica ceca

Romania

San Marino

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

Ungheria
##### **Allegato 7** {#annex_7}
(art. 12 cpv. 1)
### Elenco degli Stati di cui all’articolo 12 capoverso 1 {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--annex-7}
Argentina

Australia

Austria

Belgio

Bulgaria

Canada

Corea (Sud)

Danimarca

Finlandia

Francia

Germania

Giappone

Grecia

Irlanda

Italia

Lussemburgo

Norvegia

Nuova Zelanda

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Regno Unito

Repubblica ceca

Spagna

Stati Uniti d’America

Svezia

Turchia

Ucraina

Ungheria
##### **Allegato 8** {#annex_8}
(art. 30)
### Modifica di altri atti normativi {#annex_8/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.1--annex-8}
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

.[^19]

[^1]: RS  **946.202**
[^2]: RS  **514.54**
[^3]: RS  **510.10**
[^4]: RS  **632.14**
[^5]: RS  **946.202.21**
[^6]: RS  **514.51**
[^7]: Introdotta dalla cifra III n. 2 dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021  (RU  **2021**  595).
[^8]: RS  **941.41**
[^9]: RS  **732.1**
[^10]: RS  **946.201**
[^11]: Nuovo testo giusta la cifra III n. 2 dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU  **2021**  595).
[^12]: L del 9 ott. 1986 sulla tariffa delle dogane (RS  **632.10** ), all. 1 e 2. È possibile consultare gratuitamente la tariffa doganale suwww.ezv.admin.ch> Tariffa doganale – Tares.
[^13]: Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 16 dell’O del 30 giu. 2021 concernente la modifica della  tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  445).
[^14]: Correzione del 23 ago. 2016 (RU  **2016**  2969).
[^15]: RS  **311.0**
[^16]: [RU  **1997**  1704; **1999**  2471; **2000**  187art. 21 n. 11; **2002**  349cifra II; **2005**  601all. 7 n. 4337; **2007**  1469all. 4 n. 63; **2008**  5525all. 4 cifra II n. 3; **2009**  6937all. 4 cifra II n. 22; **2011**  3981; **2012**  1703all. 6 cifra II n. 1,1773,6781appendice 2 n. 4; **2014**  2507,4553; **2016**  493]
[^17]: RS  **514.541**
[^18]: RS  **941.41**
[^19]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2016**  2195.