946.202.3

# Ordinanza sull’esportazione e la mediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili

(OICoM)

del 25 novembre 2020 (Stato 1° luglio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 6 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 1996[^1]<br />sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI),

ordina:

##### **Art. 1** Obbligo d’autorizzazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.3--1}
L’esportazione e la mediazione dei beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili elencati nell’allegato necessitano di un’autorizzazione specifica della Segreteria di Stato dell’economia (SECO); ciò vale anche se i beni vengono rispediti al fornitore iniziale.

##### **Art. 2** Deroghe {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.3--2}
Non è necessaria alcuna autorizzazione se i beni:
a. vengono esportati da autorità svizzere di perseguimento penale o dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) nel quadro di impieghi internazionali o a scopo di d’istruzione;
b. vengono esportati da truppe svizzere e dai relativi membri nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d’istruzione;
c. vengono utilizzati da servizi di soccorso svizzeri nel quadro di impieghi di ricerca e salvataggio all’estero.

##### **Art. 3** Rifiuto {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.3--3}
L’autorizzazione è rifiutata:
a. se vi sono ragioni di supporre che il bene venga utilizzato dal destinatario finale come strumento di repressione;
b. in presenza di uno dei motivi di rifiuto di cui all’articolo 6 LBDI o all’articolo 6 dell’ordinanza del 3 giugno 2016[^2]sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI).

##### **Art. 4** Competenze nella procedura per il rilascio delle autorizzazioni {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.3--4}
1. La SECO decide in merito al rilascio o al rifiuto dell’autorizzazione d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e dopo aver consultato il SIC.
2. Se non è possibile giungere a un accordo, decide il Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

##### **Art. 5** Rapporto con l’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.3--5}
In tutti gli altri casi l’esportazione e la mediazione di beni avvengono secondo quanto disposto dall’OBDI[^3].

##### **Art. 6** Adeguamento dell’allegato {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.3--6}
Il DEFR adegua l’allegato della presente ordinanza qualora negli allegati della OBDI[^4]vengano introdotte modifiche determinanti anche per la presente ordinanza.

##### **Art. 7** Abrogazione di un altro atto normativo {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.3--7}
L’ordinanza del 13 maggio 2015[^5]sull’esportazione e l’intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili è abrogata.

##### **Art. 8** Entrata in vigore {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.3--8}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

(art. 1 e 6)
### Beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.202.3--annex-1}
Con il termine beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili si intendono le merci, le tecnologie e i prodotti di software seguenti che figurano nell’allegato 2 OBDI[^6]con i numeri di controllo delle esportazioni (ECN) sotto indicati:
1. 4A005
2. 4D004
3. 4E001.a, se riguarda la tecnologia relativa all’ECN 4A005 o 4D004
4. 4E001.c
5. 5A001.f
6. 5A001.j
7. 5A004
8. 5D001, se riguarda il software relativo all’ECN 5A001.f o 5A001.j
9. 5D001.e
10. 5E001, se riguarda la tecnologia relativa all’ECN 5A001.f o 5A001.j
11. 5D002, se riguarda il software relativo all’ECN 5A004
12. 5E002, se riguarda la tecnologia relativa all’ECN 5A004

[^1]: RS  **946.202**
[^2]: RS  **946.202.1**
[^3]: RS  **946.202.1**
[^4]: RS  **946.202.1**
[^5]: [RU  **2015**  1527, **2019**  1291, **2020**  827]
[^6]: RS  **946.202.1**