946.206

# Ordinanza che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell’Iraq

del 7 agosto 1990 (Stato 1° giugno 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge federale del 22 marzo 2002[^1]sull’applicazione di<br />sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb),[^2]

ordina:

##### **Art. 1** Beni d’armamento {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.206--1}
1. Sono vietate la fornitura, la vendita e l’attività di mediazione di beni d’armamento a destinatari nella Repubblica dell’Iraq, fatti salvi il Governo iracheno e la forza multinazionale ai sensi della risoluzione 1546 (2004)[^3]del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.[^4]
2. Il capoverso 1 si applica in quanto non siano applicabili la legge del 13 dicembre 1996[^5]sul materiale bellico e la legge del 13 dicembre 1996[^6]sul controllo dei beni a duplice impiego come pure le relative ordinanze d’esecuzione.

##### **Art. 1a** Beni culturali {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.206--1_a}
1. Sono vietati l’importazione, il transito e l’esportazione come pure la vendita, la distribuzione, l’attività di mediazione, l’acquisto e qualsiasi altra forma di trasferimento di beni culturali iracheni rubati nella Repubblica dell’Iraq, sottratti ai loro proprietari contro la loro volontà o esportati illegalmente dalla Repubblica dell’Iraq dopo il 2 agosto 1990.
2. L’esportazione illegale di un bene culturale iracheno è presunta allorché sia provato che esso si trovava nella Repubblica dell’Iraq dopo il 2 agosto 1990.

##### **Art. 2** Blocco degli averi e delle risorse economiche {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.206--2}
1. Sono bloccati gli averi e risorse economiche:
a. di proprietà o sotto il controllo del precedente Governo iracheno oppure sotto il controllo di imprese o enti controllati dal precedente Governo iracheno. Il blocco non riguarda gli averi e le risorse economiche delle rappresentanze irachene in Svizzera nonché gli averi e le risorse economiche investiti in Svizzera da imprese o enti pubblici iracheni dopo il 22 maggio 2003 o che sono stati versati in loro favore o trasferiti loro dopo tale data;
b. di proprietà o sotto il controllo di alti pubblici ufficiali del precedente Governo iracheno e dei loro famigliari diretti;
c. di proprietà o sotto il controllo di imprese o enti controllati a loro volta da persone di cui alla lettera b o gestiti da persone che agiscono in nome o secondo le istruzioni delle suddette persone.[^7]
2. Le persone fisiche, imprese o enti interessati dalle misure menzionate nel capoverso 1 sono elencati nell’allegato.[^8]
3. D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento delle finanze, il Segretariato di Stato dell’economia (SECO) può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate se servono a tutelare interessi svizzeri o a prevenire casi di rigore.[^9]

##### **Art. 2a** Dichiarazioni obbligatorie {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.206--2_a}
1. Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 devono dichiararli senza indugio al SECO.[^10]
1bis. Le persone e le istituzioni che sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 devono dichiararli senza indugio al SECO.[^11]
2. La dichiarazione deve indicare il nome del beneficiario, l’oggetto e l’importo degli averi e delle risorse economiche bloccati.[^12]
3. Le persone e le istituzioni in possesso di beni culturali secondo l’articolo 1*a* devono dichiararli senza indugio all’Ufficio federale della cultura.[^13]

##### **Art. 2b** Definizioni {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.206--2_b}
Ai sensi della presente ordinanza valgono le seguenti definizioni:
a.[^14] *averi* : valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricognizioni di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti che attestino la detenzione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
b. *blocco degli averi* : impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari;
c.[^15] *risorse economiche:* i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano, materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
d.[^16] *blocco delle risorse economiche* *:* l’impedimento del loro impiego per acquisire averi, merci o servizi, ivi comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno di tali risorse.

##### **Art. 2c** Esecuzione del blocco delle risorse economiche {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.206--2_c}
Su indicazione del SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

##### **Art. 3** Prestazioni di garanzia {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--946.206--3}
È vietato soddisfare prestazioni di garanzia nei confronti delle persone menzionate qui di seguito, se riconducibili a un contratto o a un affare la cui esecuzione è stata pregiudicata direttamente o indirettamente da misure decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nell’ambito della risoluzione 661 (1990) e delle risoluzioni ad essa correlate:
a. il precedente Governo iracheno;
b. persone fisiche o giuridiche nella Repubblica dell’Iraq;
c. persone fisiche o giuridiche che agiscono direttamente o indirettamente per conto o a favore di una delle persone menzionate nelle lettere a e b.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.206--4}

##### **Art. 4a** Immunità {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.206--4_a}
Non possono essere sequestrati o pignorati:
a. il petrolio e i prodotti petroliferi esportati dall’Iraq, finché sono di proprietà irachena;
b. le polizze di carico e altri documenti come pure i pagamenti in relazione a esportazioni secondo la lettera a;
c. il ricavato della vendita di petrolio e di prodotti petroliferi secondo la lettera a.

##### **Art. 4b** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.206--4_b}

##### **Art. 4c** Controllo {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.206--4_c}
1. Il SECO effettua i controlli.
2. Il controllo al confine compete all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini[^17].
3. Il controllo delle misure in materia di beni culturali spetta all’Ufficio federale della cultura.[^18]

##### **Art. 5** Disposizioni penali {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--946.206--5}
1. Chiunque viola gli articoli 1, 1*a* , 2 o 3 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.[^19]
1bis. Chiunque viola l’articolo 2*a* della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.[^20]
2. Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dal SECO; esso può ordinare sequestri o confische.
3. Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso 2 LEmb.

##### **Art. 5a** Recepimento automatico di liste di persone, imprese o enti soggetti alle sanzioni {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--946.206--5_a}
Le liste delle persone fisiche, imprese o enti, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--946.206--6}

##### **Art. 7** Disposizioni transitorie e entrata in vigore {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--946.206--7}
1. La presente ordinanza si applica a tutte le operazioni non ancora concluse con adempimento bilaterale al momento dell’entrata in vigore.
2. Essa entra in vigore il 7 agosto 1990 alle ore 11.

(art. 2 cpv. 2 e 5*a* )
### Persone fisiche, imprese o enti soggetti alle sanzioni finanziarie {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.206--annex-1}
**Nota bene** 

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese ed enti indicati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite[^21].

2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite[^22].

[^1]: RS  **946.231**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003  (RU  **2002**  3955).
[^3]: La risoluzione è consultabile in francese e inglese all’indirizzowww.un.org/securitycouncil/fr> Sanctions > Comité des sanctions > Résolutions.
[^4]: Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU  **2023**  236).
[^5]: RS  **514.51**
[^6]: RS  **946.202**
[^7]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 20 mag. 2004  (RU  **2004**  2581).
[^8]: Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016  (RU  **2016**  671).
[^9]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 20 mag. 2004  (RU  **2004**  2581).
[^10]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 25 giu. 2003 (RU  **2003**  1887).
[^11]: Introdotto dal n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 20 mag. 2004 (RU  **2004**  2581).
[^12]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 20 mag. 2004 (RU  **2004**  2581).
[^13]: Introdotto dal n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 25 giu. 2003 (RU  **2003**  1887).
[^14]: Correzione del 25 ago. 2020 (RU  **2020**  3607).
[^15]: Introdotta dal n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 20 mag. 2004 (RU  **2004**  2581).
[^16]: Introdotta dal n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 20 mag. 2004 (RU  **2004**  2581).
[^17]: La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal  1° gen. 2022 (RU  **2021**  589).
[^18]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 25 giu. 2003 (RU  **2003**  1887).
[^19]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 25 giu. 2003 (RU  **2003**  1887).
[^20]: Introdotto dal n. I dell’O del 9 apr. 2003, in vigore dal 10 apr. 2003 (RU  **2003**  864).
[^21]: La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet:www.un.org/en/sc/> Subsidiary Organs > Sanctions > 1518 Sanctions Committee (Iraq) > Sanctions List Materials.
[^22]: La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet:www.seco.admin.ch> Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Prodotti industriali e beni militari speciali > Legge e elenchi dei beni. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.