946.209.2

# Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe

del 19 marzo 2002 (Stato 15 settembre 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge federale del 22 marzo 2002[^1]sull’applicazione<br />di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb),[^2]

ordina:

##### **Art. 1** Divieto di fornire materiale d’armamento {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.209.2--1}
1. Sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione di armamenti e del pertinente materiale, compresi armi, munizioni, veicoli e beni d’equipaggiamento militari con i relativi accessori e pezzi di ricambio, a destinazione dello Zimbabwe.
2. Sono parimenti vietate la fornitura, la vendita e la mediazione dei beni, elencati nell’allegato 1, che possono essere utilizzati per la repressione interna, a destinazione dello Zimbabwe.
3. È vietata la fornitura allo Zimbabwe di assistenza o di formazione tecnica in rapporto alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’utilizzo di beni di cui ai capoversi 1 e 2.
4. I capoversi 1 e 2 si applicano soltanto per quanto non siano applicabili la legge del 13 dicembre 1996[^3]sul controllo dei beni a duplice impiego e la legge federale del 13 dicembre 1996[^4]sul materiale bellico con le relative ordinanze d’esecuzione.

##### **Art. 2** Blocco degli averi e del traffico dei pagamenti {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.209.2--2}
1. Sono bloccati gli averi appartenenti alle persone elencate nell’allegato 2 o da esse controllati.
2. È vietato trasferire fondi alle persone menzionate nel capoverso 1 o metterli direttamente o indirettamente a loro disposizione.
3. Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di:
a. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
b. organizzazioni internazionali;
c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
e. organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie;
f. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–e nella misura in cui agiscono in tale veste.[^5]
4. A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:
a. interessi e altri redditi di tali conti;
b. pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;
c. pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.[^6]
5. Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.[^7]
6. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:
a. tutelare interessi svizzeri;
b. prevenire casi di rigore;
c. trasferire averi o mettere a disposizione gli averi o le risorse economiche necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali.[^8]
7. Autorizza le deroghe di cui al capoverso 6 d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze.[^9]

##### **Art. 3** Dichiarazioni obbligatorie {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--946.209.2--3}
1. Le persone e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.
2. Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.
3. Gli accrediti di cui all’articolo 2 capoverso 5 devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.
4. Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.

##### **Art. 4** Entrata e transito in Svizzera {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.209.2--4}
1. L’entrata e il transito in Svizzera sono vietati alle persone elencate nell’allegato 2.
2. La Segreteria di Stato della migrazione[^10]può concedere deroghe per ragioni umanitarie comprovate, per la partecipazione a riunioni di organizzazioni internazionali o a dialoghi politici concernenti lo Zimbabwe, oppure per la tutela di interessi svizzeri.

##### **Art. 5** Definizioni {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--946.209.2--5}
Nella presente ordinanza s’intende per:
a*.* [^11] *averi* : valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
b. *blocco degli averi* : l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari.

##### **Art. 5a** Controllo {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--946.209.2--5_a}
1. La SECO effettua i controlli.
2. Il controllo al confine compete all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini[^12].

##### **Art. 6** Disposizioni penali {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--946.209.2--6}
1. Chiunque viola gli articoli 1, 2 e 4 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 della legge sugli embarghi.
2. Chiunque viola l’articolo 3 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 della legge sugli embarghi.
3. Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 della legge sugli embarghi sono perseguite e giudicate dalla SECO; esso può ordinare sequestri o confische.
4. Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.

##### **Art. 7** Pubblicazione {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--946.209.2--7}
Il contenuto dell’allegato 2 non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

##### **Art. 8 a 10** {#art_8_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.209.2--8–10}

##### **Art. 11** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.209.2--11}
La presente ordinanza entra in vigore il 20 marzo 2002.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 1 cpv. 2)
### Beni che possono essere utilizzati per la repressione interna {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.209.2--annex-1}
1 Bombe e bombe a mano non menzionate nell’allegato 1 dell’ordinanza del 25 febbraio 1998[^13]sul materiale bellico (OMB) e nell’allegato 3 dell’ordinanza del 3 giugno 2016[^14]sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI)[^15].
2 I seguenti veicoli, fatta eccezione per i veicoli appositamente progettati per la lotta antincendio:
    2.1 veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;
    2.2 veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;
    2.3 veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate;
    2.4 veicoli appositamente progettati o modificati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o detenuti;
    2.5 veicoli e rimorchi appositamente progettati per l’installazione di barriere mobili;
    2.6 componenti di veicoli di cui ai punti 2.1–2.5, appositamente progettate a fini antisommossa.
3 Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate nell’allegato 1 OMB e nell’allegato 3 OBDI:
    3.1 apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e le relative componenti appositamente progettate.
     Fanno eccezione quelli impiegati per prodotti industriali, come ad esempio i sistemi di innesco degli air bag per autoveicoli.
    3.2 Le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate:
        a) amatolo;
        b) nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 per cento di azoto);
        c) nitroglicole;
        d) tetranitrato di pentaeritrite (PETN);
        e) cloruro di picrile;
        f) 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).
4 I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati al punto ML 13 dell’allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per discipline sportive o a fini di sicurezza e di lavoro:
    4.1 giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all’arma bianca;
    4.2 elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.
5 Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco diversi da quelli menzionati al punto ML 14 dell’allegato 3 OBDI, e relativi programmi informatici appositamente progettati.
6 Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immaginitermiche e amplificatori d’immagine diversi da quelli menzionati dagli allegati 3 e 5 OBDI.
7 Filo spinato a lame di rasoio.
8 Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
9 Merci destinate all’esecuzione di esseri umani:
    9.1 forche e ghigliottine;
    9.2 sedie elettriche;
    9.3 camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all’esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica o di un gas letale;
    9.4 sistemi automatici per l’iniezione di droghe destinati all’esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale.
10 Cinture a scarica elettrica destinate alla contenzione degli esseri umani mediante somministrazione di scariche elettriche con tensione a vuoto superiore a 10 000 V.
11 Merci destinate alla contenzione degli esseri umani:
    11.1 sedie e tavoli di contenzione.
     Sono escluse le sedie di contenzione per disabili;
    11.2 ceppi, catene e manette o bracciali individuali.
     Sono escluse le manette aventi una dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell’altro, e che non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche;
    11.3 serrapollici e viti schiacciapollici, compresi i serrapollici chiodati.
12 Dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche tra cui manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser) con tensione a vuoto superiore a 10 000 V, non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
 Sono esclusi i dispositivi individuali per la somministrazione di scariche elettriche che l’utente porta con sé per autodifesa.
13 Sostanze destinate a fini antisommossa o di autodifesa e relativa attrezzatura portatile per il loro rilascio:
    13.1 dispositivi portatili a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione o rilascio di una sostanza chimica paralizzante, non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
     Sono esclusi i dispositivi portatili individuali, anche quando contengano una sostanza chimica, che l’utente porta con sé per autodifesa;
    13.2 vanillilammide dell’acido pelargonico (PAVA) (CAS 2444-46-4);
    13.3 oleoresine di*Capsicum* (OC) (CAS 8023-77-6).
14 Dispositivi specificamente progettati per la produzione degli articoli di cui al presente elenco.
15 Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all’utilizzo degli articoli di cui al presente elenco.
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 2 cpv. 1 e 2 e 4 cpv. 1)
### Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito nonché persone giuridiche soggette alle sanzioni finanziarie {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.209.2--annex-2}

[^1]: RS  **946.231**
[^2]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003  (RU  **2002**  3976).
[^3]: RS  **946.202**
[^4]: RS  **514.51**
[^5]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^6]: Introdotto dalla cifra I n. 1 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^7]: Introdotto dalla cifra I n. 1 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^8]: Introdotto dalla cifra I n. 1 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^9]: Introdotto dalla cifra I n. 1 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^10]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16  cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937), con effetto dal 1° gen. 2015.
[^11]: Correzione del 25 ago. 2020 (RU  **2020**  3607).
[^12]: La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal  1° gen. 2022 (RU  **2021**  589).
[^13]: RS  **514.511**
[^14]: RS  **946.202.1** .L’all. 3 può essere consultato sul sito Internet seguente (SECO): www.seco.admin.ch > Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Prodotti industriali e beni militari speciali > Legge e elenchi dei beni.
[^15]: Il rimando è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° lug. 2016.