946.231.11

# Ordinanza sul commercio internazionale di diamanti grezzi

(Ordinanza sui diamanti)

del 29 novembre 2002 (Stato 21 gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002[^1]sugli embarghi;<br />in esecuzione della decisione del 5 novembre 2002 della conferenza sul processo Kimberley[^2],

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.11--1}
La presente ordinanza disciplina l’importazione, l’esportazione e il transito nonché l’immissione in depositi doganali e in depositi franchi doganali e l’asportazione da depositi doganali e da depositi franchi doganali di diamanti grezzi.

##### **Art. 2** Definizioni {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.11--2}
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
a. *sistema di certificazione PK* : il sistema di certificazione del processo Kimberley;
b. *partecipanti* : gli Stati e le organizzazioni internazionali che partecipano al sistema di certificazione del processo Kimberley, menzionati nell’allegato;
c. *certificato* : un documento non falsificabile che è rilasciato da un partecipante e che attesta che una determinata spedizione di diamanti grezzi è conforme al sistema di certificazione PK;
d. *diamanti grezzi* : diamanti delle voci di tariffa[^3]7102.10, 7102.21 e 7102.31.

##### **Art. 3** Importazione {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.11--3}
1. L’importazione di diamanti grezzi è permessa soltanto se:
a. alla spedizione è allegato il certificato di un partecipante;
b. i diamanti grezzi si trovano in contenitori protetti da manomissioni e muniti di sigillo; e
c. risulta evidente che il certificato si riferisce alla spedizione cui è allegato.
2. Le autorità doganali notificano le irregolarità alla Segreteria di stato dell’economia (SECO)[^4].

##### **Art. 4** Esportazione {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.11--4}
1. L’esportazione di diamanti grezzi è permessa soltanto se:
a. la spedizione è destinata a un partecipante;
b. alla spedizione è allegato un certificato svizzero confermato dalle autorità doganali;
c. i diamanti grezzi si trovano in contenitori protetti da manomissioni e muniti di sigillo; e
d. risulta evidente che il certificato si riferisce alla spedizione cui è allegato.
2. Un certificato svizzero è confermato dalle autorità doganali se:
a. il contenuto della spedizione corrisponde ai dati del certificato; e
b. i diamanti grezzi sono stati forniti in Svizzera da un partecipante.
3. Le autorità doganali notificano le irregolarità alla SECO.
4. I certificati svizzeri sono ottenibili presso la SECO contro pagamento di una tassa di 50 franchi.

##### **Art. 5** Importazioni ed esportazioni temporanee {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.11--5}
Le prescrizioni sull’importazione e sull’esportazione si applicano anche alle esportazioni e alle importazioni temporanee di diamanti grezzi.

##### **Art. 6** Transito {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.11--6}
Gli articoli 3 e 4 non si applicano agli invii di diamanti grezzi in transito sotto vigilanza doganale.

##### **Art. 7** Depositi doganali {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.11--7}
Le prescrizioni sull’importazione e sull’esportazione si applicano anche all’immissione in depositi doganali aperti, in depositi di merci di gran consumo o in depositi franchi doganali e all’asportazione da depositi doganali aperti, da depositi di merci di gran consumo e da depositi franchi doganali.

##### **Art. 8** Uffici doganali competenti {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.11--8}
1. I diamanti grezzi possono essere tassati soltanto presso gli uffici doganali degli aeroporti di Basilea, Ginevra e Zurigo.
2. D’intesa con la SECO la Direzione generale delle dogane può dichiarare competenti per l’imposizione doganale di diamanti grezzi altri uffici doganali.

##### **Art. 9** Obbligo di conservare i documenti {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.11--9}
Tutti i documenti importanti concernenti il commercio con diamanti grezzi sono conservati per cinque anni a decorrere dalla data dell’imposizione doganale e su richiesta sono consegnati alle autorità competenti.

##### **Art. 10** Controlli {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.11--10}
1. La SECO esegue i controlli. Può ordinare sequestri o confische.
2. I controlli al confine sono di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini[^5].

##### **Art. 11** Disposizioni penali {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.11--11}
1. Chi viola gli articoli 3–7 è punito secondo l’articolo 9 della legge sugli embarghi.
2. Chi viola l’articolo 9 è punito secondo l’articolo 10 della legge sugli embarghi.
3. Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge sugli embarghi sono perseguite e giudicate dalla SECO.
4. Sono salvi gli articoli 11 capoverso 2 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.

##### **Art. 12** Diritto vigente: modifica {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.11--12}
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

…[^6]

##### **Art. 13** Disposizione transitoria {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.11--13}
Un certificato svizzero è confermato dalle autorità doganali anche nei casi in cui i diamanti grezzi si trovavano in Svizzera prima del 1° gennaio 2003.

##### **Art. 14** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.11--14}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

(art. 2 lett. b)
### Elenco dei partecipanti {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.11--annex-1}
| Angola | Mauritius |
| --- | --- |
| Armenia | Messico |
| Australia | Mozambico |
| Bangladesh | Namibia |
| Belarus | Norvegia |
| Botswana | Nuova Zelanda |
| Brasile | Panama |
| Cambogia | Qatar |
| Camerun | Regno Unito |
| Canada | Repubblica Centrafricana |
| Cina | Repubblica del Congo |
| Costa d’Avorio | Repubblica democratica del Congo |
| Emirati arabi uniti | Repubblica di Corea |
| Eswatini | Russia |
| Gabon | Sierra Leone |
| Ghana | Singapore |
| Giappone | Sri Lanka |
| Guinea | Stati Uniti d’America |
| Guyana | Sudafrica |
| India | Svizzera |
| Indonesia | Tailandia |
| Israele | Tanzania |
| Kazakistan | Togo |
| Kirghizistan | Turchia |
| Laos | Ucraina |
| Lesotho | Unione europea |
| Libano | Uzbekistan |
| Liberia | Venezuela |
| Malaysia | Vietnam |
| Mali | Zimbabwe |

Il commercio di diamanti grezzi è anche permesso con il Taipei cinese.

[^1]: RS  **946.231**
[^2]: FF  **2003**  3214
[^3]: RS  **632.10** , all.
[^4]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16  cpv. 3 dell’O del 17 novembre 2004 sulle pubblicazioni (RU  **2004**  4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^5]: La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ottobre 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal  1° gen. 2022 (RU  **2021**  589).
[^6]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2002**  4357.