946.231.116.9

# Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia

del 16 marzo 2022 (Stato 27 marzo 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002[^1]sugli embarghi (LEmb),

ordina:

## **Sezione 1:** Definizioni {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--1}
Nella presente ordinanza si intende per:
a. *averi:* valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; diritti valori, beni crittografici, accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
b. *blocco degli averi* : l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
c. *risorse economiche:* i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
d. *blocco delle risorse economiche:* l’impedimento a impiegare risorse economiche per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime;
e. *dispositivi di comunicazione di uso quotidiano:* dispositivi usati da privati, come personal computer e periferiche (inclusi hard disk e stampanti), telefoni cellulari, dispositivi smart TV, dispositivi di archiviazione (incluse le unità USB) e software di consumo per tutti questi dispositivi;
f.[^2] *partner:* Paesi che applicano misure sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite nella presente ordinanza, quali Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti;
g. *valori mobiliari:* le seguenti categorie di titoli di credito, diritti valori (in particolare diritti valori semplici e diritti valori registrati), derivati e titoli contabili che possono essere negoziati sul mercato dei capitali, ad eccezione degli strumenti di pagamento:
        1. azioni e altri titoli di credito, diritti valori, derivati e titoli contabili equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altre personalità giuridiche e certificati azionari,
        2. obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati azionari relativi a tali titoli,
        3. tutti gli altri titoli di credito, diritti valori, derivati e titoli contabili che permettano di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comportino un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari;
h. *strumenti del mercato monetario:* categorie di strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, a esclusione degli strumenti di pagamento;
i. *servizi di investimento:* i servizi e le attività seguenti:
        1. ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari,
        2. esecuzione di ordini per conto dei clienti,
        3. negoziazione per conto proprio,
        4. gestione del portafoglio,
        5. consulenza in materia di investimenti,
        6. assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile,
        7. collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile,
        8. qualsiasi servizio connesso all’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;
j. *sede di negoziazione:* qualsiasi borsa, sistema multilaterale di negoziazione e sistema organizzato di negoziazione;
k.[^3] *settore* *dell’energia:* un settore che, ad eccezione delle attività connesse al nucleare civile, comprende le attività seguenti:
        1. la prospezione, la produzione, la distribuzione all’interno della Bielorussia o l’estrazione di petrolio greggio, gas naturale o combustibili fossili solidi, la raffinazione di combustibili, la liquefazione del gas naturale o la rigassificazione,
        2. la produzione o la distribuzione all’interno della Bielorussia di prodotti a base di combustibili fossili solidi, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio o gas, oppure
        3. la costruzione di strutture o l’installazione di apparecchiature per la generazione di energia o la produzione di elettricità, o la prestazione di servizi e la fornitura di apparecchiature o tecnologie per attività connesse alla generazione di energia o alla produzione di elettricità.

## **Sezione 2:** Restrizioni commerciali {#sec_2}
##### **Art. 2** Materiale d’armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--2}
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia, di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambi.
2. Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia, di beni di cui all’allegato 1 che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna.
2bis. È vietato il transito attraverso la Bielorussia di armi e munizioni, nonché dei relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.[^4]
2ter. Sono vietati l’acquisto, l’acquisizione, l’esportazione e il transito di materiale d’armamento d’ogni genere originario della Bielorussia o proveniente dalla Bielorussia, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.[^5]
3. Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di intermediazione o l’assistenza tecnica e la manutenzione, la concessione di mezzi finanziari, nonché la messa a disposizione e l’intermediazione assicurativa e riassicurativa in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la fabbricazione, la manutenzione e l’impiego di beni di cui ai capoversi 1 e 2.
3bis. È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ad armi e munizioni nonché ai relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.[^6]
4. È esclusa dai divieti di cui ai capoversi 1–3 l’esportazione temporanea di indumenti di protezione, compresi i giubbotti antiproiettile e i caschi, per l’uso proprio del personale delle Nazioni Unite (ONU), dell’Unione europea (UE), dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o della Confederazione, dei rappresentanti dei media o del personale umanitario.
4bis. Il divieto di cui al capoverso 2^ter^non si applica ai pezzi di ricambio e ai servizi necessari per la manutenzione, la riparazione e la sicurezza delle capacità militari esistenti in Svizzera o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE).[^7]
5. D’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per:
a. equipaggiamenti militari non letali, esclusivamente destinati a scopi umanitari o di protezione, a programmi dell’ONU, dell’UE, dell’OCSE o della Confederazione per la creazione di istituzioni o alla gestione delle crisi;
b. beni non letali di cui all’allegato 1, esclusivamente destinati a scopi umanitari o di protezione, a programmi dell’ONU, dell’UE, dell’OCSE o della Confederazione per la creazione di istituzioni o alla gestione delle crisi;
c. mezzi corazzati non destinati a impieghi di combattimento, che servono esclusivamente per proteggere il personale dell’ONU, dell’UE, dell’OCSE o della Confederazione;
d. armi da caccia e per il tiro sportivo, nonché i relativi accessori, munizioni e pezzi di ricambio.

##### **Art. 3** Attrezzature, tecnologie e software impiegati a scopo di sorveglianza {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--3}
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione di persone o organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia, di attrezzature, tecnologie e software di cui all’allegato 2 che potrebbero essere utilizzati per il controllo o l’intercettazione di comunicazioni via Internet o telefoniche.
2. Sono vietate la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui al capoverso 1.
3. È vietata la fornitura, a destinazione di persone o organizzazioni in Bielorussia o di qualsiasi persona o organizzazione che agisce per loro conto, di servizi di controllo o intercettazione del traffico telefonico o di Internet.
4. La SECO autorizza deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 procedendo secondo l’articolo 27 dell’ordinanza del 3 giugno 2016[^8]sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI), purché i beni e i servizi interessati non siano utilizzati per il controllo o l’intercettazione di Internet o del traffico telefonico.

##### **Art. 4** Beni utilizzabili a fini civili e militari {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--4}
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto di beni di cui all’allegato 2 OBDI[^9]:
a. a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
b. a destinatari finali di cui all’allegato 5 della presente ordinanza.[^10]
1bis. È vietato il transito attraverso la Bielorussia dei beni di cui all’allegato 2 OBDI.[^11]
2. Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e la consulenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui al capoverso 1:
a. a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
b. a destinatari finali di cui all’allegato 5.[^12]
3. È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui all’allegato 2 OBDI o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo:
a. in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
b. destinatari finali di cui all’allegato 5 della presente ordinanza.[^13]

##### **Art. 5** Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--5}
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto di beni di cui all’allegato 3:
a. a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
b. a destinatari finali di cui all’allegato 5.[^14]
1bis. È vietato il transito attraverso la Bielorussia dei beni di cui all’allegato 3.[^15]
2. È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e la consulenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui al capoverso 1:
a. a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
b. a destinatari finali di cui all’allegato 5.[^16]
3. È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui all’allegato 3 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo:
a. in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
b. a destinatari finali di cui all’allegato 5.[^17]
4. Se la SECO dispone di informazioni secondo cui i beni di cui all’allegato 1 destinati all’esportazione verso Paesi terzi al di fuori dello SEE sono o potrebbero essere esportati, in tutto o in parte, in Bielorussia o utilizzati in tale Paese, essa può informarne gli esportatori. In questo caso l’esportazione dei beni in questione sottostà all’obbligo di autorizzazione.[^18]

##### **Art. 6** Macchine {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--6}
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto di macchine di cui all’allegato 4 a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
1bis. È vietato il transito attraverso la Bielorussia dei beni di cui all’allegato 4*a* .[^19]
2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, mezzi finanziari o sostegno finanziario, compresi derivati, assicurazioni o riassicurazioni, in relazione con le attività di cui al capoverso 1.

##### **Art. 7** Deroghe ai divieti di cui agli articoli 4–6 {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--7}
1. I divieti di cui all’articolo 4 capoversi 1 lettera a e 2 lettera a nonché all’articolo 5 capoversi 1 lettera a e 2 lettera a non si applicano alla vendita, alla fornitura, all’esportazione, al transito e al trasporto di beni e tecnologie né alla fornitura dei servizi a essi connessi se i beni e le tecnologie sono destinati:[^20]
a. esclusivamente ad attività umanitarie e mediche svolte da un’organizzazione umanitaria imparziale, a emergenze sanitarie, alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali;
b.[^21] a scopi medici o farmaceutici, tranne se sono elencati nell’allegato 11*a* .
c. a e. [^22].
f.[^23] .
g.[^24] .
1bis. I divieti di cui agli articoli 4 capoverso 1^bis^e 5 capoverso 1^bis^non si applicano ai beni di cui all’allegato 2 OBDI[^25]e all’allegato 3 della presente ordinanza destinati agli scopi di cui al capoverso 1.[^26]
1ter. ** I divieti di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, all’esportazione, al transito e al trasporto di macchine di cui all’allegato 4 né alla relativa fornitura di assistenza tecnica o finanziaria se le macchine sono destinate ai seguenti fini civili o destinatari finali civili:
a. esclusivamente ad attività umanitarie e mediche svolte da un’organizzazione umanitaria imparziale, a emergenze sanitarie, alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali;
b. a scopi medici o farmaceutici;
c. all’esportazione temporanea di oggetti per un uso da parte dei media;
d. ad aggiornamenti di software;
e. a essere usate come dispositivi di comunicazione di uso quotidiano;
f. alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle organizzazioni e degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure
g. a uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia o dei loro familiari che li accompagnano, a condizione che siano appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita, e limitatamente agli oggetti seguenti:
        1. effetti personali,
        2. effetti di uso domestico,
        3. mezzi di trasporto o utensili professionali.[^27]
2. La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 e 5 capoversi 1 e 2 per i beni, le tecnologie e i servizi destinati ai seguenti fini civili o destinatari finali civili:[^28]
a. alla cooperazione tra la Svizzera e la Bielorussia in ambiti puramente civili;
b. alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
c. alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
d. alla sicurezza marittima;
e.[^29] alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un’organizzazione sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento;
f. all’uso da parte di organizzazioni che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di un Paese partner;
g. alle rappresentanze diplomatiche della Svizzera o dei suoi Paesi partner; oppure
h.[^30] alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle organizzazioni e degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo;
i.[^31] per l’uso esclusivo della Svizzera, e sotto il suo pieno controllo, affinché la Svizzera possa adempiere i propri obblighi di manutenzione in settori che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Bielorussia;
j.[^32] aggiornamenti di software;
k.[^33] utilizzo come dispositivi di comunicazione di uso quotidiano; oppure
l.[^34] scopi medici o farmaceutici, purché siano elencati nell’allegato 11*a* .
2bis. La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoverso 1^bis^e 5 capoverso 1^bis^per i beni di cui all’allegato 2 OBDI e all’allegato 3 della presente ordinanza destinati ai fini civili o ai destinatari finali civili di cui al capoverso 2 lettere b−d, h e l.[^35]
2ter. La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2 per:
a. lo svolgimento di attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
b. scopi non militari e destinatari finali non militari, a condizione che si tratti di macchine della voce di tariffa doganale 8471 80 e che le macchine o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinate a reti di comunicazione elettronica civili non accessibili al pubblico.[^36]
2quater. La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui all’articolo 6 capoverso 1^bis^se ciò è necessario:
a. per scopi medici o farmaceutici;
b. per attività umanitarie, tra cui forniture mediche e di generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza o evacuazioni;
c. per le seguenti attività:
        1. la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile,
        2. la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili,
        3. la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali,
        4. la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.[^37]
3. La SECO nega l’autorizzazione di deroghe secondo il capoverso 2 se vi è motivo di ritenere che i beni, le tecnologie o i servizi siano destinati:
a. a un destinatario finale militare o a una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 5;
b. a un uso finale militare; o
c. all’aviazione o all’industria spaziale.[^38]
4. Il capoverso 3 lettere a e b non si applica ai beni, alle tecnologie e ai servizi che sono necessari alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali.[^39]
5. .[^40]

##### **Art. 8** Procedura di autorizzazione {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--8}
Salvo disposizioni contrarie, la procedura di autorizzazione di deroghe secondo l’articolo 7 capoverso 2 è retta dalle disposizioni dell’OBDI[^41].

##### **Art. 9** Sospensione e revoca delle autorizzazioni {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--9}
Le autorizzazioni di deroghe secondo l’articolo 7 capoverso 2 sono sospese o revocate se dopo la loro concessione le circostanze sono cambiate in modo tale che le condizioni per la loro concessione non sono più soddisfatte.

##### **Art. 10** Beni utilizzati per la fabbricazione o la trasformazione di prodotti del tabacco {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--10}
1. La vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni di cui all’allegato 6 utilizzati per la fabbricazione o la trasformazione di prodotti del tabacco sono vietati se tali beni sono destinati a persone o organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, mezzi finanziari o sostegno finanziario, compresi derivati, assicurazioni o riassicurazioni, in relazione con le attività di cui al capoverso 1.

##### **Art. 10a** Beni per l’aviazione e l’industria spaziale {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--10_a}
1. È vietato vendere, fornire, esportare o far transitare i beni idonei a essere utilizzati nell’aviazione e nell’industria spaziale di cui all’allegato 16 a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
1bis. È vietato il transito attraverso la Bielorussia dei beni di cui all’allegato 16.[^42]
2. È vietato fornire direttamente o indirettamente assicurazioni e riassicurazioni per i beni di cui all’allegato 16 a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
3. Sono vietate la revisione, la riparazione, l’ispezione, la sostituzione e la modifica di un aeromobile o di un componente a beneficio di persone od organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. Fa eccezione l’ispezione pre-volo.
4. È vietato fornire servizi, compresi l’assistenza tecnica e i servizi di intermediazione, relativi ai beni di cui all’allegato 16 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni a beneficio di persone od organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
5. È vietato fornire mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione alla vendita, alla fornitura, all’esportazione o al transito dei beni di cui all’allegato 16 o per i servizi connessi, a beneficio di persone od organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
5bis. È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.[^43]
6. La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 4 e 5 per i beni delle voci di tariffa doganale 8517 71 00, 8517 79 00 e 9026, se sono necessari per scopi medici, farmaceutici o umanitari.
7. La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 4 e 5 per i beni di cui al capoverso 1 se sono necessari per la produzione di beni in titanio indispensabili all’industria aeronautica e quest’ultima non può acquisirli altrimenti.[^44]
8. La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 4 per la fornitura di assistenza tecnica in relazione con l’uso dei beni di cui al capoverso 1 se ciò è necessario per evitare collisioni tra satelliti o il loro rientro involontario nell’atmosfera.[^45]
9. La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 per i beni di cui al capoverso 1, a condizione che siano destinati all’uso esclusivo della Svizzera e siano sotto il suo pieno controllo, affinché la Svizzera possa adempiere i propri obblighi di manutenzione in settori che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Bielorussia.[^46]
10. La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1^bis^per i beni di cui al capoverso 1 se tali beni sono destinati ai fini di cui ai capoversi 6, 7 e 8.[^47]

##### **Art. 10b** Beni e tecnologie per la navigazione marittima {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--10_b}
1. È vietato vendere, mettere a disposizione, fornire, esportare e far transitare i beni e le tecnologie per la navigazione marittima di cui all’allegato 17 in Bielorussia o per un uso in Bielorussia o su una nave battente bandiera bielorussa.
2. È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni e le tecnologie di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di tali beni e tecnologie in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
3. È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
4. I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla messa a disposizione, alla fornitura, all’esportazione, al transito e al trasporto dei beni e delle tecnologie di cui al capoverso 1 e alla relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per destinatari finali non militari, se i beni e le tecnologie sono destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.

##### **Art. 10c** Beni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--10_c}
1. È vietato vendere, fornire, esportare e far transitare i beni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale di cui all’allegato 18 in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
2. È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’uso dei beni di cui al capoverso 1.
3. È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
4. D’intesa con i servizi competenti del DFAE, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente.
5. In casi urgenti debitamente motivati, la vendita, la fornitura, l’esportazione o il transito di beni e tecnologie di cui all’allegato 18 possono avvenire senza autorizzazione preventiva, a condizione che l’esportatore informi la SECO entro cinque giorni lavorativi dalla vendita, dalla fornitura, dall’esportazione o dal transito e ne spieghi i motivi.

##### **Art. 10cbis** Software per il settore dell’energia {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--10_c_bis}
1. È vietato vendere, fornire, esportare e mettere a disposizione i software per il settore dell’energia di cui all’allegato 7*b* a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
2. È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i software di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione, il trasporto o l’impiego di tali software.
3. È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione con i software di cui al capoverso 1 o con la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l’uso di tali software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
4. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e, nel caso di servizi finanziari o di approvvigionamento energetico, del Dipartimento federale delle finanze (DFF) o del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per garantire l’approvvigionamento energetico in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente.

##### **Art. 10d** Beni per il rafforzamento dell’industria {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--10_d}
1. È vietato vendere, fornire, esportare, far transitare e trasportare i beni per il rafforzamento dell’industria di cui all’allegato 19 a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
2. È vietato il transito attraverso la Bielorussia dei beni per il rafforzamento dell’industria di cui all’allegato 20*.* 
3. È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e la consulenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o con la vendita, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di tali beni a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
4. È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
5. I divieti di cui ai capoversi 1 e 3 non si applicano ai beni e ai servizi necessari per le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner in Bielorussia oppure di organizzazioni internazionali.
6. I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano ai beni e ai servizi destinati a scopi umanitari, alla lotta contro emergenze di sanità pubblica, alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o alla gestione di catastrofi naturali, a condizione che siano destinati a scopi o destinatari finali non militari.
7. La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 se ciò è necessario:[^48]
a. per usi medici o farmaceutici e per un uso finale non militare;
b. per scopi umanitari o per evacuazioni;
c. per l’uso esclusivo della Svizzera in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Bielorussia; oppure
d. per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.
8. La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per:[^49]
a.[^50] …
b. i beni delle voci di tariffa doganale 3917, 8523 e 8536 se sono necessari per la manutenzione o la riparazione di dispositivi medici;
c. i beni delle voci di tariffa doganale 7411 o 7412 con un diametro interno non superiore a 50 mm se utilizzati da persone fisiche in ambito domestico;
d. i beni della voce di tariffa doganale 3917 10 se sono necessari esclusivamente per la produzione di alimenti per il consumo umano;
e.[^51] i beni della voce di tariffa doganale 8414 60 se sono utilizzati da persone fisiche in ambito domestico;
f.[^52] i beni della voce di tariffa doganale 3916 20 se sono necessari per la vendita di pavimenti in PVC a persone fisiche per uso domestico.
9. La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per i beni delle voci di tariffa doganale 8517 62 e 8523 52 per scopi non militari e per destinatari finali non militari, se sono destinati a reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico.[^53]

##### **Art. 10e** Beni di lusso {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--10_e}
1. È vietato vendere, fornire, esportare, far transitare e trasportare i beni di lusso di cui all’allegato 21 a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
2. È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di tali beni.
3. È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
4. Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica ai beni:
a. necessari per le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner in Bielorussia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
b. destinati a uso personale da parte di collaboratori delle rappresentanze e organizzazioni di cui alla lettera a;
c.[^54] .
5. La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per il trasferimento o l’esportazione in Bielorussia di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Bielorussia.

##### **Art. 10f** Beni economicamente importanti {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--10_f}
1. È vietato acquistare beni economicamente importanti per la Bielorussia di cui all’allegato 22 provenienti dalla Bielorussia o originari della Bielorussia nonché importare, far transitare e trasportare tali beni in e attraverso la Svizzera.
2. È vietato fornire direttamente o indirettamente servizi di ogni genere, compresi l’assistenza tecnica e l’intermediazione, così come concedere mezzi finanziari in relazione con l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera, nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego dei beni di cui al capoverso 1.
3. Sono esclusi dal divieto di cui al capoverso 1:
a. gli acquisti in Bielorussia necessari per:
        1. le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner in Bielorussia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale,
        2. l’uso personale da parte di cittadini svizzeri, di cittadini di uno Stato membro dello SEE, di persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente rilasciato dalla Svizzera o dei loro familiari diretti;
b. l’importazione di:
        1. effetti personali destinati all’uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Svizzera o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita,
        2. veicoli della voce di tariffa doganale 8703 non destinati alla vendita, importati in Svizzera esclusivamente per uso personale e appartenenti a cittadini svizzeri o a cittadini di uno Stato membro dello SEE o ai loro familiari più stretti residenti in Bielorussia,
        3. veicoli della voce di tariffa doganale 8703 non destinati alla vendita, importati in Svizzera esclusivamente per uso personale e appartenenti a cittadini bielorussi in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno valido per l’ingresso in uno Stato membro dello SEE o in Svizzera,
        4. veicoli della voce di tariffa doganale 8703 che hanno una targa diplomatica e sono necessari per le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche e consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, o per l’uso personale del loro personale e dei loro familiari più stretti,
        5. veicoli della voce di tariffa doganale 8703 destinati esclusivamente a scopi umanitari, compresa l’evacuazione o il rimpatrio di persone, o al trasporto di passeggeri in possesso di un certificato attestante che stanno viaggiando nell’ambito di iniziative di assistenza alle vittime di disastri naturali, nucleari o incidenti chimici.
4. La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2:
a. se ciò è necessario per:
        1. la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile,
        2. la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili e la loro sicurezza,
        3. la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, o
        4. la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;
b. se ciò è necessario per la manutenzione, la riparazione o la restituzione in Svizzera di parti difettose di beni delle voci di tariffa 8471, 8523, 8536 e 9027 che sono componenti di dispositivi medici ed erano presenti in Bielorussia prima dell’entrata in vigore dei divieti.

##### **Art. 10g** Oro e prodotti contenenti oro {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--10_g}
1. Sono vietati l’acquisto di oro di cui all’allegato 23 originario della Bielorussia che è stato importato dalla Bielorussia dopo il 31 ottobre 2024 nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tale oro in e attraverso la Svizzera.
2. Sono vietati l’acquisto di oro di cui all’allegato 23 che è stato lavorato in un Paese terzo utilizzando oro di cui al capoverso 1 nonché l’importazione, il transito e il trasporto dell’oro così lavorato in e attraverso la Svizzera.
3. Sono vietati l’acquisto di prodotti contenenti oro di cui all’allegato 24 originari della Bielorussia che sono stati importati dalla Bielorussia in Svizzera dopo il 31 ottobre 2024 nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tali prodotti in e attraverso la Svizzera.
4. Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la riparazione o l’impiego di oro o dei prodotti in oro di cui ai capoversi 1–3.
5. I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano ai beni necessari per le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner in Bielorussia oppure delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.
6. Il divieto di cui al capoverso 3 non si applica ai beni destinati a uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE, appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita.
7. La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per l’importazione o il trasporto dalla Bielorussia di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Bielorussia.

##### **Art. 10h** Diamanti e prodotti con diamanti {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--10_h}
1. Sono vietati l’acquisto dei diamanti e dei prodotti con diamanti di cui all’allegato 25 provenienti dalla Bielorussia o originari della Bielorussia nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tali beni in e attraverso la Svizzera.
2. Sono vietati l’acquisto dei diamanti e dei prodotti con diamanti di cui all’allegato 16*i* di qualsiasi provenienza transitati attraverso la Bielorussia nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tali beni in e attraverso la Svizzera.
3. Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la riparazione o l’impiego dei diamanti e dei prodotti con diamanti di cui ai capoversi 1 e 2.
4. I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai prodotti con diamanti di cui all’allegato 25 numero 3 che sono destinati all’uso personale delle persone fisiche che entrano in Svizzera o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.
5. La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per l’importazione, il transito o il trasporto di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Bielorussia.

##### **Art. 11** Altri beni {#sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--11}
1. Sono vietati l’importazione, il trasporto e l’acquisto dei beni seguenti se originari della Bielorussia o provenienti dalla Bielorussia:[^55]
a. petrolio e prodotti petroliferi di cui all’allegato 7;
a^bis^.[^56] petrolio greggio di cui all’allegato 7*a* ;
b. prodotti di cloruro di potassio di cui all’allegato 8;
c. prodotti del legno di cui all’allegato 9
d. prodotti cementizi di cui all’allegato 10;
e. prodotti siderurgici di cui all’allegato 11;
f. prodotti della gomma di cui all’allegato 12.
2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, mezzi finanziari o sostegno finanziario, compresi derivati, assicurazioni o riassicurazioni, in relazione con le attività di cui al capoverso 1.
3. Il divieto di cui al capoverso 1 lettera a non si applica all’acquisto di petrolio e prodotti petroliferi che sono necessari:
a. per coprire il fabbisogno di base dell’acquirente in Bielorussia;
b. per progetti umanitari; o
c. per svolgere le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e per compiere missioni ufficiali della Confederazione.

##### **Art. 11a** Obbligo contrattuale di impedire la riesportazione di beni {#sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--11_a}
1. In caso di vendita, fornitura, esportazione, transito e trasporto dei beni di cui agli allegati 16 e 17 e dei beni ad alta priorità di cui all’allegato 11*a* verso un Paese terzo al di fuori dello SEE o di un partner, gli esportatori devono vietare per contratto alla controparte la riesportazione di tali beni verso la Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
2. I contratti con la controparte ai sensi del capoverso 1 devono prevedere adeguate misure correttive in caso di violazione.
3. Il capoverso 1 non si applica:
a. all’esecuzione di contratti relativi ai beni delle voci di tariffa doganale 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61, 8466 93;
b. agli appalti pubblici conclusi con un’autorità di un Paese terzo al di fuori dello SEE o di un suo partner o un’organizzazione internazionale.
4. Gli esportatori devono notificare alla SECO:
a. gli appalti pubblici da loro conclusi secondo il capoverso 3 lettera b, entro due settimane dalla loro conclusione;
b. le violazioni del divieto di cui al capoverso 1, senza indugio.

## **Sezione 3:** Restrizioni finanziarie {#sec_3}
##### **Art. 12** Blocco degli averi e delle risorse economiche {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--12}
1. Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto delle seguenti persone fisiche, imprese e organizzazioni:
a. persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 13;
b. persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
c. imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.
2. È vietato trasferire averi alle persone fisiche e organizzazioni che sottostanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.
2bis. Il capoverso 1 non si applica se la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati è necessaria per ricevere e accreditare bonifici verso la Svizzera o all’interno della Svizzera in cui un’impresa o un’organizzazione di cui al capoverso 1 è coinvolta nel trasferimento in qualità di banca mittente o intermediaria, a condizione che il trasferimento avvenga tra persone fisiche, imprese o organizzazioni non soggette al capoverso 1.[^57]
2ter. Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione a tale scopo.[^58]
2quater. A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:
a. interessi e altri redditi di tali conti;
b. pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;
c.[^59] pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello SEE o nel Regno Unito.[^60]
2quinquies. Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.[^61]
3. La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:
a. rispettare contratti esistenti;
b. soddisfare crediti in applicazione di:
        1. una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure
        2. una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.[^62]
4. In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:
a. prevenire casi di rigore;
b. tutelare interessi svizzeri;
c. svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
d. perseguire scopi umanitari, inclusi i voli per l’evacuazione o il rimpatrio di persone, o attività di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici;
e. effettuare voli nell’ambito di procedure di adozione internazionali;
f. effettuare voli necessari per partecipare a riunioni finalizzate a:
        1. risolvere la crisi in Bielorussia, o
        2. promuovere gli obiettivi politici perseguiti con le misure coercitive;
g. consentire, in situazioni d’emergenza, l’atterraggio, il decollo o il sorvolo di un vettore aereo della Svizzera o dell’UE;
h. trattare questioni riguardanti la sicurezza aerea.[^63]
4bis. Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 3 e 4 d’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF.[^64]
5. La SECO può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche, imprese od organizzazioni elencate nell’allegato 13, o la fornitura di servizi per tali persone fisiche, imprese od organizzazioni, dopo aver stabilito che ciò è strettamente necessario per l’istituzione, la certificazione o la valutazione di un sistema che:
a. elimini il controllo, da parte di una persona fisica, di un’impresa o di un’organizzazione di cui all’allegato 13, sui valori patrimoniali di un’organizzazione o di un’impresa non elencata nell’allegato 13, che sia costituita o registrata secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato dello SEE e posseduta o controllata da tale persona fisica, impresa od organizzazione; e
b. garantisca che nessun ulteriore avere o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica, dell’impresa o dell’organizzazione di cui alla lettera a.[^65]

##### **Art. 13** Dichiarazioni obbligatorie per gli averi e le risorse economiche bloccati {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--13}
1. Le persone e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 12 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.
2. Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.
3. Gli accrediti di cui all’articolo 12 capoverso 2^quinquies^devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.
4. Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.

##### **Art. 14** Assicurazioni e riassicurazioni {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--14}
1. È vietato fornire assicurazioni e riassicurazioni per le seguenti persone, istituzioni e organizzazioni:
a. la Bielorussia, il suo governo o i suoi enti, imprese o agenzie pubblici;
b. persone fisiche o giuridiche o organizzazioni che agiscono in nome o per conto di una persona giuridica o un’organizzazione di cui alla lettera a.[^66]
2. I divieti di cui al capoverso 1 non si applicano:
a. alle assicurazioni obbligatorie o di responsabilità civile per persone, organizzazioni o organismi bielorussi se il rischio assicurato si trova in Svizzera o nell’UE;
b. alle assicurazioni per rappresentanze diplomatiche o consolari della Bielorussia in Svizzera o nell’UE.

##### **Art. 15** Assistenza finanziaria pubblica per gli scambi commerciali {#sec_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--15}
1. È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Bielorussia o per gli investimenti in tale Paese.
2. Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:
a. agli impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 17 marzo 2022;
b.[^67] .
c. alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per gli scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari.
3. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per la fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per progetti a beneficio di piccole e medie imprese stabilite in Svizzera, fino a un massimo di 10 milioni di franchi a progetto.[^68]

##### **Art. 16** Emissione e negoziazione di strumenti finanziari {#sec_3/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--16}
1. Sono vietate l’emissione di strumenti finanziari con scadenza superiore a 90 giorni nonché la fornitura di servizi connessi da parte di uno dei seguenti emittenti:
a. la Bielorussia, il suo governo o i suoi enti, imprese o agenzie pubblici;
b. banche e altre imprese con sede in Bielorussia di cui all’allegato 14;
c. banche o altre imprese e organizzazioni con sede al di fuori della Svizzera o dell’UE controllate per oltre il 50 per cento da banche, imprese o organizzazione di cui alla lettera a o b;
d. imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto di banche, imprese o organizzazioni di cui alle lettere a, b o c.
2. È vietato il commercio di strumenti finanziari con scadenza superiore a 90 giorni emessi da banche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 lettere a–d dopo il 29 giugno 2021.
3. Nelle sedi di negoziazione è vietato quotare e fornire servizi per i valori mobiliari di qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita in Bielorussia di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento.[^69]

##### **Art. 17** Concessione di mutui {#sec_3/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--17}
1. Sono vietate la concessione di mutui con scadenza superiore a 90 giorni a destinatari di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettere a–d nonché la partecipazione ad accordi corrispondenti.
2. Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla concessione di mutui per finanziare scambi commerciali non oggetto della presente ordinanza tra la Svizzera o l’UE e Paesi terzi.
3. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 per la concessione di mutui:
a. finalizzati a fornire sostegno alla popolazione civile in Bielorussia, quali l’assistenza umanitaria, il sostegno a progetti ambientali e la salvaguardia della sicurezza nucleare;
b. necessari per garantire la liquidità prescritta dalla legge di imprese finanziarie in Bielorussia che sono possedute a maggioranza da istituti finanziari con sede in Svizzera o nell’UE.

##### **Art. 18** Divieto di accettare depositi e di fornire servizi legati alle criptovalute {#sec_3/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--18}
1. A persone e organismi che accettano depositi e concedono crediti a titolo professionale è vietato accettare depositi dalle seguenti persone, organizzazioni od organismi nella misura in cui il valore totale dei depositi per persona, organizzazione od organismo è superiore a 100 000 franchi:
a. cittadini bielorussi;
b. persone fisiche residenti in Bielorussia;
c. banche, imprese od organizzazioni stabilite in Bielorussia;
d. banche, imprese od organizzazioni stabilite al di fuori della Svizzera o dello SEE e i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da cittadini bielorussi o da persone fisiche residenti in Bielorussia.[^70]
1bis. È vietata la fornitura diretta o indiretta a titolo professionale dei seguenti servizi a cittadini bielorussi, a persone fisiche residenti in Bielorussia, o a persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Bielorussia:
a. servizi legati alle criptovalute;
b. emissione di strumenti di pagamento, accettazione e liquidazione di operazioni di pagamento oppure avvio di pagamenti;
c. emissione di moneta elettronica.[^71]
1ter. È vietato consentire a cittadini bielorussi o a persone fisiche residenti in Bielorussia quanto segue:
a. acquisire, direttamente o indirettamente, la proprietà di una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE che presta servizi di portafoglio, conti o custodia di criptovalute;
b. il controllo diretto o indiretto su persone giuridiche, imprese od organizzazioni di cui alla lettera a;
c. l’esercizio di una funzione negli organi direttivi di persone giuridiche, imprese od organizzazioni di cui alla lettera a.[^72]
2. I divieti di cui ai capoversi 1–1^ter^non si applicano ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE e ai cittadini del Regno Unito nonché alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.[^73]
2bis. I divieti di cui al capoverso 1^bis^lettere b e c non si applicano alla fornitura di credenziali di sicurezza personalizzate necessarie per accedere a un conto presso un istituto finanziario o un istituto di moneta elettronica in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o un partner.[^74]
3. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 1^bis^per i depositi o i servizi necessari per:
a. prevenire casi di rigore;
b. scopi umanitari o di evacuazione;
c. attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Bielorussia;
d. il pagamento di tasse o spese connesse alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
e. svolgere attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di un’organizzazione internazionale;
f. tutelare interessi svizzeri;
g. gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra la Svizzera e la Bielorussia, tra la Svizzera e lo SEE o tra lo SEE e la Bielorussia.[^75]
4. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso^1^^bis^lettere b e c per i servizi destinati all’uso esclusivo da parte di persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite in Bielorussia di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di persone giuridiche, imprese od organizzazioni costituite o registrate secondo il diritto svizzero, il diritto di uno Stato membro dello SEE o il diritto di un Paese partner.[^76]

##### **Art. 19** Dichiarazione obbligatoria relativa ai depositi esistenti {#sec_3/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--19}
1. Le banche o le persone autorizzate secondo l’articolo 1*b* della Legge sulle banche^^[^77]forniscono alla SECO, entro il 3 giugno 2022, un elenco dei depositi superiori a 100 000 franchi detenuti da cittadini bielorussi o persone fisiche residenti in Bielorussia o da banche, imprese o organizzazioni stabilite in Bielorussia.
2. Esse forniscono aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi.

##### **Art. 20** Prestazione di determinati servizi {#sec_3/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--20}
1. Ai depositari centrali di titoli è vietato prestare qualsiasi servizio per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita in Bielorussia.
2. Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dell’UE o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE.

##### **Art. 21** Vendita di valori mobiliari {#sec_3/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--21}
1. È vietato vendere valori mobiliari denominati in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’UE emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di investimenti collettivi di capitale che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia, o a qualsiasi banca, impresa od organizzazione stabilita in Bielorussia.[^78]
2. Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dell’UE o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE.

##### **Art. 22** Transazioni con la Banca nazionale della Repubblica di Bielorussia {#sec_3/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--22}
1. Sono vietate le transazioni legate alla gestione delle riserve e degli attivi della Banca nazionale della Repubblica di Bielorussia, comprese le transazioni con qualsiasi banca, impresa o organizzazione che agisce in nome o per conto della Banca nazionale della Repubblica di Bielorussia.
2. D’intesa con il DFAE e il DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se ciò è strettamente necessario per assicurare la stabilità finanziaria della Svizzera.

##### **Art. 23** Divieto di transazioni con determinate banche {#sec_3/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--23}
1. È vietato effettuare direttamente o indirettamente transazioni con:
a. banche, imprese o organizzazioni di cui all’allegato 15;
b. banche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa e direttamente o indirettamente detenute per oltre il 50 per cento da una banca, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 15.
2. Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alle transazioni che:
a.[^79] sono necessarie per:
        1. l’esercizio in Bielorussia delle funzioni di rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale,
        2 la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi, nella misura in cui ciò sia consentito dalla presente ordinanza,
        3. garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE o per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE,
        4. scopi umanitari o di evacuazione;
b. sono effettuate da cittadini svizzeri o da cittadini di uno Stato membro dello SEE residenti in Bielorussia e che risiedevano in Bielorussia già prima del 24 febbraio 2022.

##### **Art. 24** Banconote {#sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--24}
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’UE a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione o impresa in Bielorussia, compresi il governo e la Banca nazionale della Repubblica di Bielorussia, o per un uso nella Bielorussia.[^80]
2. Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, all’esportazione e al transito di banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’UE destinate:
a. a uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia;
b. all’esercizio di attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali in Bielorussia; oppure
c. alle attività della società civile e dei media che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Bielorussia e che ricevono finanziamenti pubblici dalla Svizzera, da uno Stato membro dello SEE o da un partner.[^81]

##### **Art. 24a** Divieti relativi a imprese operanti nel settore dell’energia in Bielorussia {#sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--24_a}
1. Le seguenti attività in relazione a imprese operanti nel settore dell’energia in Bielorussia sono vietate:
a. acquisire nuove partecipazioni o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione costituita o registrata secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera o allo SEE e operante nel settore dell’energia in Bielorussia;
b. concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale proprio, a qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione costituita o registrata secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera e allo SEE e operante nel settore dell’energia in Bielorussia o per il finanziamento di tale persona giuridica, impresa o organizzazione;
c. costituire nuove imprese in partecipazione con persone giuridiche, imprese o organizzazioni costituite o registrate secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera o allo SEE e operanti nel settore dell’energia in Bielorussia;
d. prestare servizi d’investimento direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui alle lettere a, b e c.
2. D’intesa con i servizi competenti del DFAE, del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti relativi al settore dell’energia di cui al capoverso 1 se le attività:
a. sono necessarie per garantire l’approvvigionamento energetico della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente e per trasportare petrolio e gas naturale, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Bielorussia, o attraverso la Bielorussia, in Svizzera o negli Stati membri dello SEE; oppure
b. riguardano esclusivamente una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione operante nel settore dell’energia in Bielorussia posseduta da un’impresa o un’organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE.

##### **Art. 24b** Divieti concernenti servizi e software {#sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--24_b}
1. È vietata la fornitura diretta o indiretta di servizi alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, o a persone fisiche o giuridiche, organizzazioni o organismi che agiscono per conto o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, delle sue imprese o agenzie pubbliche nei seguenti settori:
a. consulenza giuridica;
b. contabilità, revisione contabile, compresa la revisione legale dei conti, tenuta della contabilità, consulenza fiscale, consulenze aziendali e gestionali nonché relazioni pubbliche;
c. edilizia, architettura, ingegneria, ingegneria integrata, urbanistica, servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica legati a servizi di ingegneria e servizi tecnici di verifica e analisi;
d. pubblicità, ricerca di mercato e sondaggi di opinione;
e. consulenza informatica;
f. servizi spaziali commerciali nel campo dell’osservazione della Terra e della navigazione satellitare;
g. servizi nel campo dell’intelligenza artificiale (IA) relativi all’accesso a modelli o piattaforme per l’addestramento, la messa a punto e l’inferenza dell’IA;
h. servizi di calcolo a elevate prestazioni, compreso l’accesso a tecnologie di calcolo accelerate da processori grafici, e servizi di informatica quantistica.
2. Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il trasporto e la messa a disposizione di software gestionali per le imprese, di software di progettazione e fabbricazione industriali nonché di software per il settore bancario e finanziario di cui all’allegato 27, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, o a persone fisiche o giuridiche, organizzazioni o organismi che agiscono per conto o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie pubbliche, nonché il transito di tali software attraverso la Svizzera.
3. È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con i servizi o i software di cui ai capoversi 1 e 2 o in relazione con la vendita, l’esportazione, il transito, il trasporto o la messa a disposizione di tali servizi o software in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
4. È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 2 o in relazione alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali software alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, o a persone fisiche o giuridiche, organizzazioni o organismi che agiscono per conto o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti, imprese o agenzie pubblici.
5. La fornitura diretta o indiretta di servizi non menzionati nel capoverso 1 alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici sottostà a un obbligo di autorizzazione. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO rilascia l’autorizzazione purché ciò sia conforme agli obiettivi della presente ordinanza.
6. I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano:
a. ai servizi e ai software destinati all’uso esclusivo da parte di persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite in Bielorussia di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di persone giuridiche, imprese od organizzazioni costituite o registrate secondo il diritto svizzero, il diritto di uno Stato membro dello SEE o il diritto di un partner;
b. alle attività umanitarie, quali la prestazione o l’agevolazione di prestazioni di assistenza, tra cui forniture mediche e di generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza o evacuazione, purché tali attività siano svolte da organismi pubblici o da imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie.
7. Le persone giuridiche, le imprese o le organizzazioni devono notificare alla SECO entro il 31 luglio 2026 i servizi e i software che forniscono o mettono a disposizione secondo il capoverso 6 lettera a e successivamente ogni semestre. Le notifiche devono indicare il nome dei destinatari nonché informazioni sul tipo e sul valore dei servizi o dei software in questione.
8. I divieti di cui al capoverso 1 lettere a e b non si applicano ai servizi necessari per:
a. avvalersi del diritto alla difesa nei procedimenti giudiziari e del diritto a un ricorso effettivo;
b. garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito oppure per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.
9. I divieti di cui ai capoversi 1 lettere c e f nonché 2 non si applicano ai servizi e ai software necessari per:
a. la lotta contro emergenze di sanità pubblica;
b. la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente;
c. la risposta a catastrofi naturali.
10. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per i servizi e i software necessari per:
a. scopi umanitari o di evacuazione;
b. attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Bielorussia;
c. l’esercizio in Bielorussia delle funzioni di rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
d. garantire l’approvvigionamento energetico della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente;
e. l’acquisto o l’importazione o il trasporto in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;
f. garantire il funzionamento di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell’ambiente;
g. le seguenti attività:
        1. costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile,
        2. la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili,
        3. la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali,
        4. la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;
h. la fornitura di servizi da parte di operatori di telecomunicazioni in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE necessari per:
        1. il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica in Bielorussia, in Ucraina, in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE, tra la Bielorussia o l’Ucraina e la Svizzera o uno Stato membro dello SEE,
        2. i servizi dei centri di dati in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;
i. la costruzione in corso di infrastrutture di altezza fino a 25 metri necessarie alla fornitura e distribuzione civile di energia a strutture educative e sanitarie.
11. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 lettere a–c ed e per i servizi necessari per l’istituzione, la certificazione o la valutazione di un sistema secondo l’articolo 12 capoverso 5.
12. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 lettere a, c ed e se:
a. si tratta di servizi di consulenza giuridica necessari per la continuazione di iniziative esistenti a sostegno delle vittime di catastrofi naturali o nucleari o di incidenti chimici oppure nel contesto di procedure di adozione internazionale; oppure
b. i servizi sono necessari per le attività delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Bielorussia in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.
13. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 lettere g e h nonché 2 per i servizi e i software necessari per il contributo di cittadini bielorussi a progetti open source internazionali in Bielorussia.

## **Sezione 4:** Ulteriori restrizioni {#sec_4}
##### **Art. 25** Divieto di entrata e di transito {#sec_4/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--25}
1. L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato 13.
2. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe:
a. per motivi umanitari comprovati;
b. per la partecipazione a conferenze internazionali o a dialoghi politici concernenti la Bielorussia; oppure
c. per tutelare interessi svizzeri.

##### **Art. 26** Traffico aereo {#sec_4/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--26}
1. È vietato l’atterraggio e il decollo negli aeroporti svizzeri a vettori aerei bielorussi in possesso di una licenza d’esercizio o di un’autorizzazione equivalente rilasciata dalle autorità della Bielorussia. Questo vale anche per i voli operati da tali vettori in base ad accordi di code-sharing o di blocked-space.
2. Gli atterraggi d’emergenza restano consentiti.
3. D’intesa con i servizi competenti della SECO e del DFAE, l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per scopi umanitari o per tutelare interessi svizzeri.

##### **Art. 27** Divieto di soddisfare determinati crediti {#sec_4/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--27}
1. È vietato soddisfare i crediti su un contratto o un affare la cui esecuzione è stata impedita da o sulla quale hanno inciso, direttamente o indirettamente, misure imposte dalla presente ordinanza; questo divieto si applica ai crediti detenuti da:[^82]
a. la Bielorussia, il suo governo o i suoi enti, imprese o agenzie pubblici;
b. le persone fisiche, imprese e organizzazioni in Bielorussia;
c. le persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 13;
d. le persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono su incarico o in favore delle persone, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a–c.
2. Nelle procedure volte a far valere un credito, incombe alla persona fisica, all’impresa o all’organizzazione che fa valere la pretesa provare che il soddisfacimento della pretesa non è vietato secondo il capoverso 1.[^83]

## **Sezione 4a:** Deroghe per disinvestire dalla Bielorussia {#sec_4_a}
##### **Art. 27a** Deroghe ai divieti riguardanti l’importazione, la vendita, la fornitura, il transito e il trasporto di beni {#sec_4_a/art_27_a omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--27a}
1. La SECO può autorizzare fino al 31 marzo 2025 deroghe ai divieti di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 10*a* , 10*b* , 10*c* , 10*d* e 10*e* per la vendita, la fornitura, il transito o il trasporto dei beni e delle tecnologie elencati nei corrispondenti allegati 3, 4, 6, 16, 17, 18, 19 e 21 e dei beni di cui all’allegato 2 OBDI[^84], a condizione che:
a. tali attività siano strettamente necessarie per disinvestire dalla Bielorussia o per porre fine ad attività commerciali[^85]in Bielorussia;
b. i beni e le tecnologie siano di proprietà di:
        1. cittadini svizzeri,
        2. cittadini di uno Stato membro dello SEE,
        3. una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE, oppure
        4. una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo stabilito in Bielorussia di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE; e
c. i beni e le tecnologie interessati si trovassero fisicamente in Bielorussia prima dell’entrata in vigore dei divieti di cui agli articoli 4, 5, 6, 10*a* , 10*b* , 10*c* , 10*d* e 10*e* relativi a tali beni e tecnologie.
2. La SECO rifiuta la domanda di deroga secondo il capoverso 1 se ha motivi sufficienti per ritenere che i beni possano essere destinati a utenti finali militari o a un uso finale militare in Bielorussia.
3. La SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2025 deroghe ai divieti di cui agli articoli 10*f* , 10*g* e 11 capoverso 1 lettere d, e, f e g per l’importazione, il transito e il trasporto dei beni di cui agli allegati 7, 9, 10, 11, 12, 22, 23 e 24 a condizione che:
a. tali attività siano strettamente necessarie per disinvestire dalla Bielorussia o per porre fine ad attività commerciali in Bielorussia;
b. i beni siano di proprietà di:
        1. cittadini svizzeri,
        2. cittadini di uno Stato membro dello SEE,
        3. una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE, oppure
        4. una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo stabiliti in Bielorussia di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE; e
c. i beni interessati si trovassero fisicamente in Bielorussia prima dell’entrata in vigore dei divieti di cui agli articoli 10*f* , 10*g* e 11 relativi a tali beni.

##### **Art. 27b** Deroghe ai divieti concernenti servizi e software {#sec_4_a/art_27_b omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--27b}
1. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare fino al 31 marzo 2025 deroghe ai divieti concernenti i servizi e i software di cui all’articolo 24*b* , a condizione che:
a. i servizi o i software siano strettamente necessari per disinvestire dalla Bielorussia o per porre fine ad attività commerciali in Bielorussia;
b. i servizi o i software siano forniti a esclusivo beneficio delle persone giuridiche, delle organizzazioni o degli organismi risultanti dal disinvestimento.
2. La SECO rifiuta la domanda di deroga di cui al capoverso 1 se ha motivi sufficienti per ritenere che i servizi possano essere destinati, direttamente o indirettamente, al Governo della Bielorussia, a utenti finali militari o a un uso finale militare in Bielorussia.

##### **Art. 27bbis** Deroga al divieto di transazioni con determinate banche {#sec_4_a/art_27_b omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--27b_bis}
D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui all’articolo 23 capoverso 1, a condizione che ciò sia necessario per disinvestire dalla Bielorussia oppure per porre fine ad attività commerciali in Bielorussia.

## **Sezione 4b:** Risarcimento e protezione per persone e organizzazioni svizzere {#sec_4_b}
##### **Art. 27c** {#sec_4_b/art_27_c omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--27c}
1. I cittadini svizzeri, le persone fisiche residenti in Svizzera e le persone giuridiche, le organizzazioni e gli organismi stabiliti in Svizzera hanno il diritto di richiedere, dinanzi al tribunale svizzero competente, il risarcimento di qualsiasi danno diretto o indiretto subìto, comprese le spese legali, subito a seguito di pretese avanzate dalle seguenti persone imprese od organizzazioni dinnanzi a un giudice al di fuori della Svizzera o dello SEE in relazione a contratti o operazioni la cui esecuzione è stata, direttamente o indirettamente, impedita o compromessa da misure istituite secondo la presente ordinanza, a condizione che non abbiano accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione:
a. persone giuridiche, imprese e organizzazioni elencate negli allegati della presente ordinanza;
b. persone giuridiche, imprese e organizzazioni stabilite fuori dalla Svizzera e dagli Stati membri dello SEE i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da persone giuridiche, imprese od organizzazioni elencate negli allegati della presente ordinanza;
c. qualsiasi altra persona fisica, impresa e organizzazione bielorussa;
d. una persona fisica, impresa e organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica, impresa o organizzazione di cui alle lettere a, b o c.
2. Le persone giuridiche, le organizzazioni e gli organismi stabiliti in Svizzera possono richiedere il risarcimento danni secondo il capoverso 1 anche per le persone giuridiche, le organizzazioni e gli organismi di loro proprietà o sotto il loro controllo, esclusivo o congiunto.
3. Il risarcimento danni può essere richiesto dalle persone, imprese e organizzazioni di cui al capoverso 1 o da persone, imprese e organizzazioni che detengono o controllano imprese od organizzazioni di cui al capoverso 1.
4. Se altre disposizioni del diritto svizzero non prevedono alcun foro in Svizzera, la competenza per le richieste di risarcimento di cui al capoverso 1 può essere comunque attribuita al tribunale svizzero di un luogo con cui la fattispecie denota sufficiente connessione.

## **Sezione 4c:** Disposizioni relative ai procedimenti di composizione delle controversie tra investitori e Stato {#sec_4_c}
##### **Art. 27d** Nessun riconoscimento e nessuna esecuzione di sentenze e sanzioni e rifiuto delle domande di assistenza giudiziaria {#sec_4_c/art_27_d omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--27d}
1. Ordinanze, decreti, decisioni, sentenze e altre decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative emesse in procedimenti svolti al di fuori della Svizzera o di uno Stato membro del SEE nell’ambito o in relazione alla composizione delle controversie tra investitori e Stato contro la Svizzera o uno Stato membro del SEE non sono riconosciute o eseguite nella misura in cui potrebbero portare a soddisfare pretese avanzate a seguito di provvedimenti previsti secondo la presente ordinanza o di provvedimenti equivalenti di uno Stato membro dello SEE da parte di:
a. persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 27 lettere a–d;
b. persone fisiche, imprese o organizzazioni che detengono un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 27 lettere a–d oppure controllano una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 27 lettere a–d o ne sono controllate.
2. Le domande di assistenza giudiziaria sono respinte e le pene e le altre sanzioni sulla base di ordinanze, decreti, decisioni, sentenze o altre decisioni emesse in procedimenti svolti al di fuori della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE non sono né riconosciute né eseguite se sono state emesse o imposte nell’ambito o in relazione a un procedimento di composizione delle controversie tra investitori e Stato contro la Svizzera o uno Stato membro del SEE, avviato a seguito di provvedimenti previsti secondo la presente ordinanza o a provvedimenti equivalenti di uno Stato membro dello SEE da parte di:
a. persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 27 lettere a–d;
b. persone fisiche, imprese o organizzazioni che detengono un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 27 lettere a–d oppure controllano una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 27 lettere a–d o ne sono controllate.

##### **Art. 27e** Richiesta di risarcimento danni da parte della Confederazione Svizzera {#sec_4_c/art_27_e omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--27e}
1. La Confederazione Svizzera ha il diritto di chiedere il risarcimento di qualsiasi danno diretto o indiretto subìto, comprese le spese legali, a seguito di procedimenti di composizione delle controversie tra investitori e Stato avviati nei confronti della stessa Confederazione Svizzera a seguito di provvedimenti previsti secondo la presente ordinanza.
2. La richiesta è diretta contro:
a. persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 27 lettere a–d che:
        1. hanno avviato il procedimento di composizione delle controversie tra investitori e Stato,
        2. sono intervenute nell’ambito della composizione delle controversie tra investitori e Stato,
        3. hanno partecipato alla composizione delle controversie tra investitori e Stato,
        4. chiedono l’esecuzione di un lodo arbitrale, di una sentenza o di un decreto nell’ambito della composizione delle controversie tra investitori e Stato;
b. persone fisiche, imprese o organizzazioni che possiedono una di queste imprese o organizzazioni di cui alla lettera a oppure controllano una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui alla lettera a o ne sono controllate.
3. Se altre disposizioni del diritto svizzero non prevedono alcun foro in Svizzera, la competenza per le richieste di risarcimento di cui al capoverso 1 può essere comunque attribuita al tribunale svizzero di un luogo con cui la fattispecie denota sufficiente connessione.

## **Sezione 5:** Disposizioni penali {#sec_5}
##### **Art. 28** {#sec_5/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--28}
1. Chiunque viola gli articoli 2–7, 10–12, 14–18 e 20–27 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
2. Chiunque viola gli articoli 13 e 19 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
3. Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

## **Sezione 6:** Disposizioni finali {#sec_6}
##### **Art. 29** Esecuzione {#sec_6/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--29}
1. La SECO sorveglia l’esecuzione degli articoli 2–24 e 27.
2. La SEM sorveglia l’esecuzione dell’articolo 25.
3. L’UFAC sorveglia l’esecuzione dell’articolo 26.
4. Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
5. Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

##### **Art. 29a** Disposizioni per il vincolo dei beni a un regime doganale {#sec_6/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--29_a}
1. I beni che si trovano fisicamente in Svizzera e che sono stati presentati secondo l’articolo 24 della legge del 18 marzo 2005[^86]sulle dogane (LD) prima che entrasse in vigore un divieto d’importazione possono essere vincolati da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) a un regime doganale secondo gli articoli 47 e 48 LD.
2. Sono consentite tutte le fasi procedurali necessarie per il vincolo a un regime doganale dei beni di cui al capoverso 1.
3. L’UDSC rifiuta il vincolo dei beni a un regime doganale se ha motivi sufficienti per ritenere che le sanzioni possano essere aggirate e non autorizza la riesportazione dei beni verso la Bielorussia.
4. I capoversi 1–3 si applicano anche ai beni che si trovano fisicamente in Svizzera, che sono stati presentati prima del 31 ottobre 2024 e che sono stati trattenuti conformemente alla presente ordinanza.

##### **Art. 30** Abrogazione di un altro atto normativo {#sec_6/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--30}
L’ordinanza dell’11 agosto 2021[^87]che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia è abrogata.

##### **Art. 31** Disposizioni transitorie {#sec_6/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--31}
1 e^2^. .[^88]
3. In deroga ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 e 5 capoversi 1 e 2, la SECO autorizza le domande presentate entro il 15 maggio 2022 per attività destinate a fini civili e a destinatari finali civili basate su contratti conclusi prima del 17 marzo 2022. Gli articoli 8 e 9 sulla procedura sono applicabili per analogia.
4 a^6^. .[^89]
7. La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui all’articolo 10*a* capoversi 1, 4 e 5 per l’adempimento di un contratto di leasing finanziario di aeromobili concluso prima del 31 agosto 2023, a condizione che:
a. ciò sia necessario per garantire il pagamento dei canoni del leasing a una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione registrata o costituita secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE cui non si applica nessuno dei provvedimenti di cui alla presente ordinanza; e
b. nessuna risorsa economica venga messa a disposizione della controparte bielorussa, a eccezione del trasferimento di proprietà dell’aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing finanziario.[^90]
8. .[^91]
9. L’articolo 10*d* capoversi 1, 3 e 4 non si applica agli affari relativi ai beni della voce di tariffa doganale 2602 concordati in via contrattuale prima del 31 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 2 dicembre 2025.[^92]
10. L’articolo 10*d* capoversi 1, 3 e 4 non si applica agli affari relativi ai beni della voce di tariffa doganale 8708 99 concordati in via contrattuale prima del 31 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 2 maggio 2025.[^93]
11. .[^94]
12. L’articolo 10*f* capoversi 1 e 2 non si applica agli affari relativi ai beni della voce di tariffa doganale 2901 10 00 concordati prima del 26 febbraio 2026 ed eseguiti entro il 27 maggio 2026.[^95]
13. L’articolo 11*a* capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 1° luglio 2024 ed eseguiti entro la loro data di scadenza.[^96]
14. .[^97]
15. L’articolo 10*c* ^bis^capoverso 1 non si applica agli affari concordati prima del 1° giugno 2025 ed eseguiti entro il 2 settembre 2025.[^98]
16. L’articolo 2 capoverso 2^ter^non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 30 ottobre 2025.[^99]
17. L’articolo10*d* capoversi 1 e 3 non si applica agli affari relativi ai beni delle voci di tariffa doganale 2501, 2505, 2507, 2513, 2516, 2517, 2528, 2606, 6804, 6815, 6902, 6903 e 6909 19 concordati in via contrattuale prima del 26 febbraio 2026 ed eseguiti entro il 27 maggio 2026.[^100]
18. L’articolo 10*d* capoversi 1 e 3 non si applica agli affari relativi ai beni delle voci di tariffa doganale 9032 89 concordati in via contrattuale prima del 30 ottobre 2025 ed eseguiti entro il 21 gennaio 2026.[^101]
19. L’articolo 24*b* capoverso 2 non si applica alla fornitura di software per il settore bancario e finanziario di cui all’allegato 27 numero 3, a condizione che ciò sia necessario per l’esecuzione entro il 27 maggio 2026 di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2026.[^102]
20. L’articolo 24*b* capoverso 5 non si applica all’esecuzione entro il 1° maggio 2026 dei contratti conclusi prima del 26 febbraio 2026.[^103]

##### **Art. 32** Pubblicazione {#sec_6/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--32}
I contenuti degli allegati 3, 5, 13, 14 e 15 non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS); possono essere richiesti alla SECO[^104].

##### **Art. 33** Entrata in vigore {#sec_6/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--33}
1. Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 16 marzo 2022 alle ore 12.00.
2. Le seguenti disposizioni entrano in vigore alle date seguenti:
a. l’articolo 16 capoverso 3 il 12 aprile 2022 alle ore 00.00;
b. l’articolo 23 il 27 marzo 2022 alle ore 00.00.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 2 cpv. 2 e 5 lett. b, nonché 7 cpv. 1^bis^e 2^bis^)
### Beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-1}
1 Bombe e granate non menzionate né nell’allegato 1 dell’ordinanza del 25 febbraio 1998[^105]sul materiale bellico (OMB) né nell’allegato 3 OBDI[^106];
2 Traguardi di puntamento di tutti i tipi non menzionati né nell’allegato 1 OMB né negli allegati 3 e 5 OBDI.
3 I seguenti veicoli o componenti, fatta eccezione per quelli appositamente progettati per la lotta antincendio:
    3.1 veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;
    3.2 veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;
    3.3 veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate, incluse macchine edili con protezione balistica;
    3.4 veicoli appositamente progettati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri o detenuti;
    3.5 veicoli e rimorchi appositamente progettati per l’installazione di barriere mobili;
    3.6 componenti di veicoli di cui ai numeri 3.1–3.5, appositamente progettati a fini antisommossa.
4 Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate né nell’allegato 1 OMB né negli allegati 3 e 5 OBDI:
    4.1 Apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e le relative componenti appositamente progettate; fanno eccezione gli apparecchi e i dispositivi impiegati per prodotti industriali, come ad esempio i sistemi di innesco degli airbag per autoveicoli;
    4.2 Carica esplosiva a taglio lineare;
    4.3 Le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate:
        a. amatolo,
        b. nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto),
        c. nitroglicole,
        d. tetranitrato di pentaeritrite (PETN),
        e. cloruro di picrile,
        f. 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).
5 I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati al numero ML 13 dell’allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per le discipline sportive o a fini di sicurezza e di lavoro:
    5.1 giubbotti antiproiettile con protezione balistica o protezione contro gli attacchi all’arma bianca;
    5.2 elmetti con protezione balistica o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.
6 Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco non menzionati al numero ML 14 dell’allegato 3 OBDI, e relativi programmi informatici appositamente progettati.
7 Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d’immagine non menzionati negli allegati 3 e 5 OBDI.
8 Filo spinato a lame di rasoio.
9 Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
10 Dispositivi specificamente progettati per la produzione degli articoli di cui al presente elenco.
11 Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all’utilizzo degli articoli di cui al presente elenco.
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 3 cpv. 1)
### Attrezzature, tecnologie e software impiegati a scopo di sorveglianza {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-2}
#### **1.** Elenco delle apparecchiature {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-2/lvl_1}
– Apparecchiature per l’ispezione approfondita di pacchetti;
– Apparecchiature per la sorveglianza delle reti, incluse le apparecchiature per la gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati;
– Apparecchiature per la sorveglianza delle radiofrequenze;
– Apparecchiature per l’interferenza nelle reti radio e nelle comunicazioni satellitari;
– Apparecchiature per la propagazione a distanza di virus informatici;
– Apparecchiature per il riconoscimento/trattamento vocale;
– Apparecchiature per l’intercettazione e il controllo di:
    – *IMSI (International Mobile Subscriber Identity):* identità utente mobile internazionale. Codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, integrato nella carta SIM, che consente di identificare quest’ultima tramite le reti GSM e UMTS,
    – *MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number):* numero di rete digitale integrata nei servizi dell’abbonato mobile. Numero unico per l’identificazione di un abbonamento a una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l’IMSI, ma serve anche per instradare le chiamate tramite l’abbonato,
    – *IMEI (International Mobile Equipment Identity):* identificatore internazionale apparecchiature mobili. Numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all’interno dello scomparto della batteria del telefono. L’intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché l’IMSI e l’MSISDN,
    – *TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity):* identità utente mobile temporanea. Identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete;
– Apparecchiature per intercettazione e controllo tattici di SMS (*Short Message System* : servizio di messaggi brevi), GSM (*Global System for Mobile Communications* : sistema mondiale di comunicazioni mobili), GPS (*Global Positioning System* : sistema di localizzazione globale via satellite), GPRS (*General Package Radio Service* : sistema di trasmissione radio a pacchetto), UMTS (*Universal Mobile Telecommunication System* : sistema universale di comunicazioni mobili), CDMA (*Code Division Multiple Access* : accesso multiplo a divisione di codice), PSTN (*Public Switch Telephone Networks* : rete telefonica pubblica commutata);
– Apparecchiature per intercettazione e controllo di informazioni DHCP (*Dinamyc Host Configuration Protocol* : protocollo di configurazione dinamica tramite host), SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol* : protocollo semplice per il trasferimento di posta) e GTP (*GPRS Tunneling Protocol* : protocollo di tunneling per il GPRS);
– Apparecchiature per il riconoscimento e l’analisi morfologici;
– Apparecchiature telecomandate per indagini forensi;
– Apparecchiature per motori di trattamento semantico;
– Apparecchiature per la violazione di codici WEP e WPA;
– Apparecchiature per l’intercettazione di protocollo VoIP proprietario e standard.

#### **2.** Software per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» delle apparecchiature di cui al numero 1 {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-2/lvl_2}
*Questo elenco attualmente non contiene voci.*

#### **3.** «Tecnologie» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» delle apparecchiature di cui al numero 1 {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-2/lvl_3}
*Questo elenco attualmente non contiene voci.*

#### **4.** Eccezioni {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-2/lvl_4}
Sono esclusi dalle disposizioni dei numeri 1–3:
4.1 i software progettati per essere installati dall’utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:
    1. in contanti,
    2. per corrispondenza,
    3. per transazione elettronica, o
    4. su ordinazione telefonica;
4.2 i software di pubblico dominio.
 Le apparecchiature, le tecnologie e i software delle categorie di cui ai numeri 1–3 rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato nella misura in cui rispondano alla descrizione generale di «sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari».
 Ai fini del presente allegato, per «controllo» si intende l’acquisizione, l’estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l’analisi e l’archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.
##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 5 cpv. 1, 1^bis^e 3, nonché 27*a* cpv. 1)
### Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-3}

##### **Allegato 4** {#annex_4}
(art. 6 cpv. 1 e 27*a* cpv. 1)
### Determinate macchine vietate {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-4}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| 8401 | Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine e apparecchi per la separazione isotopica |
| 8402 | Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata» |
| 8404 | Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore |
| 8405 | Generatori di gas d’aria o di gas d’acqua, con o senza i loro depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, con o senza i loro depuratori |
| 8406 | Turbine a vapore |
| 8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
| 8408 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
| 8409 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
| 8410 | Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori |
| 8412 | Altri motori e macchine motrici |
| 8413 | Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi |
| 8415 | Macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali la scala igrometrica non è regolabile separatamente |
| 8416 | Bruciatori per l’alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l’eliminazione delle ceneri e dispositivi simili |
| ex 8418 | Pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415 |
| 8420 | Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine |
| 8421 | Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas |
| ex 8422 | Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande |
| 8423 | Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia |
| 8424 | Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto; |
| 8425 | Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti |
| 8426 | Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavalier» e carri-gru |
| 8427 | Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento |
| 8428 | Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale mobili, trasportatori e teleferiche) |
| 8429 | Apripista (bulldozers) apripista con lama inclinabile (angledozers), livellatrici, ruspe spianatrici (scrapers), pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi |
| 8430 | Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, lo scavo, il costipamento, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali; spazzaneve |
| 8431 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 |
| 8439 | Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone |
| 8440 | Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli |
| 8441 | Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo |
| 8442 | Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri e altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati) |
| 8443 | Macchine ed apparecchi per stampare mediante lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e fax, anche combinati fra di loro; parti e accessori |
| 8444 | Macchine per la filatura (estrusione), lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali |
| 8445 | Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l’accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione dei filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione dei filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447 |
| 8447 | Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate o per tessuti «tufted» |
| 8448 | Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti) |
| 8449 | Macchine e apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine e apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli |
| 8453 | Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire |
| 8454 | Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, per le acciaierie o per le fonderie |
| 8455 | Laminatoi per metalli e loro cilindri |
| 8457 | Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli |
| 8458 | Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo |
| 8466 | Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su queste macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie |
| 8467 | Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l’impiego a mano |
| 8468 | Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura, anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine e apparecchi a gas per la tempera superficiale |
| 8471 | Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove |
| 8474 | Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia |
| 8475 | Macchine per montare lampade, tubi o valvole, elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro |
| 8477 | Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84 |
| 8479 | Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84 |
| 8480 | Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diversi dalle lingotterie), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche |
| 8481 | Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche |
| 8482 | Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) |
| 8483 | Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione |
| 8484 | Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici |
| 8501 | Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni |
| 8502 | Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
| 8503 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai motori e generatori elettrici, ai gruppi elettrogeni o convertitori rotanti elettrici n.n.a. |
| 8504 | Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio, raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione, e loro parti |
| 8505 | Elettromagneti (esclusi quelli per uso medico); calamite permanenti e oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissaggio; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche, e loro parti |
| 8507 | Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare, e loro parti (escl. fuori uso e diversi da quelli di gomma non indurita o di materie tessili) |
| 8511 | Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori, e loro parti |
| 8514 | Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti a induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche, e loro parti |
| 8529 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 |
| 8537 | Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico (diversi dagli apparecchi di commutazione per la telefonia e la telegrafia su filo e i videofoni) |
| 8538 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537, n.n.a. |
| 8539 | Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco, lampade a diodi emettitori di luce (LED); loro parti |
| 8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
| 8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
| 8547 | Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio, boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
| 8549 | Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o apparecchi, non nominate né comprese altrove nel capitolo 85; prodotti a carattere riservato del capitolo 85; merci del capitolo 85 trasportate per posta o pacco postale (extra)/codice ricostituito per la diffusione statistica |
##### **Allegato 4a** {#annex_4_a}
(art. 6 cpv. 1^bis^)
### Determinate macchine vietate secondo l’articolo 6 capoverso 1bis {#annex_4_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-4a}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| 8407 10 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per l’aviazione |
| 8409 10 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 – di motori per l’aviazione |
| 8409 99 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 – altre, di motoria pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel): |
| 8412 21 | Motori idraulici a movimento rettilineo (cilindri) |
| 8413 50 | Altre pompe volumetriche alternative |
| 8421 23 | Apparecchi per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione |
| 8421 31 | Filtri d’immissione dell’aria per motori con accensione a scintilla o per compressione |
| 8425 11 | Paranchi con motore elettrico |
| 8428 39 | Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci – altri |
| 8429 59 | Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, semoventi (esclusi congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360° e caricatori e caricatrici-spalatrici a caricamento frontale) |
| 8431 39 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi della voce 8428 (escluse parti di ascensori, montacarichi o scale meccaniche), n.n.a |
| 8466 20 | Portapezzi |
| 8467 29 | Utensili a motore elettrico incorporato, per l’impiego a mano (escl. seghe, troncatrici e foratrici) |
| 8471 30 | Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo |
| 8471 70 | Altre unità di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione |
| 8474 39 | Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare le materie minerali solide, comprese le polveri e le paste (escl. betoniere ed apparecchi per preparare il cemento, macchine per mescolare le materie minerali al bitume e calandre) |
| 8479 82 | Macchine per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare |
| 8481 20 | Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche |
| 8482 99 | Parti di cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) (escl. sfere, cilindri, rulli ed aghi) |
| 8483 50 | Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa |
| 8502 20 | Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
| 8507 10 | Accumulatori al piombo, dei tipi utilizzati per l’avviamento dei motori a pistone |
| 8511 10 | Candele di accensione per motori con accensione a scintilla o per compressione |
##### **Allegato 5** {#annex_5}
(art. 7 cpv. 3)
### Persone fisiche, imprese e organizzazioni a cui è stata negata l’autorizzazione di deroghe secondo l’articolo 7 capoverso 2 {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-5}

##### **Allegato 6** {#annex_6}
(art. 10 cpv. 1 e 27*a* cpv. 1)
### Beni utilizzati per la fabbricazione o la trasformazione di prodotti del tabacco {#annex_6/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-6}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| ex 4823.90 | Filtri |
| 4813 | Carta da sigarette |
| ex 3302.90 | Aromi per tabacco |
| 8478 | Macchine per la preparazione o la trasformazione del tabacco |
| ex 8208.9000 | Altri coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici |
##### **Allegato 7** {#annex_7}
(Art. 11 cpv. 1 lett. a)
### Petrolio e prodotti petroliferi {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-7}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| 2707 | Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici |
| 2710 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati |
| 2711 | Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi |
| 2712 | Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
| 2713 | Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi non nominati né compresi altrove |
| 2715 | Mastici bituminosi, «cut-back» e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale |
##### **Allegato 7a** {#annex_7_a}
(art. 11 cpv. 1 lett. a^bis^e 31 cpv. 1)
### Petrolio greggio {#annex_7_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-7a}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| ex 2709 00 | Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dai condensati di gas naturale da impianti di produzione di gas naturale liquefatto |
##### **Allegato 7b** {#annex_7_b}
(art. 10*c* ^bis^cpv. 1)
### Software per il settore dell’energia {#annex_7_b/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-7b}
1. Software per la prospezione di giacimenti e relativi calcoli
2. Software per il calcolo, l’elaborazione e l’analisi di dati sismici
3. Software per indagini geologiche visive e per la relativa caratterizzazione/modellizzazione/visualizzazione o i relativi calcoli;
4. Software per la trivellazione, per la pianificazione dei processi di trivellazione e per la traiettoria dei processi di trivellazione
5. Software per sistemi di navigazione inerziale per la trivellazione
6. Software di monitoraggio dei pozzi in tempo reale
7. Software di osservazione e sicurezza per la produzione di petrolio e gas
##### **Allegato 8** {#annex_8}
(art. 11 cpv. 1 lett. b)
### Prodotti di cloruro di potassio {#annex_8/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-8}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| 3104.2000 | Cloruro di potassio |
| 3105.2000 | Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti azoto, fosforo e potassio |
| 3105.6000 | Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio |
| ex 3105.9000 | Altri concimi contenenti cloruro di potassio |
##### **Allegato 9** {#annex_9}
(art. 11 cpv. 1 lett. c)
### Prodotti del legno {#annex_9/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-9}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| 44 | Legno e lavori di legno; carbone di legna |
##### **Allegato 10** {#annex_10}
(art. 11 cpv. 1 lett. d)
### Prodotti cementizi {#annex_10/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-10}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| 2523 | Cementi, compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers», anche colorati |
| 6810 | Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati |
##### **Allegato 11** {#annex_11}
(art. 11 cpv. 1 lett. e)
### Prodotti siderurgici {#annex_11/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-11}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| 72 | Ferro e acciaio |
| 73 | Lavori di ghisa, ferro o acciaio |
##### **Allegato 11a** {#annex_11_a}
(art. 11*a* cpv. 1)
### Beni ad alta priorità {#annex_11_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-11a}

##### **Allegato 12** {#annex_12}
(art. 11 cpv. 1 lett. f)
### Prodotti della gomma {#annex_12/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-12}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| 4011 | Pneumatici nuovi, di gomma |
##### **Allegato 13** {#annex_13}
(art. 12 cpv. 1 lett. a e cpv. 5, 25 cpv. 1 e 27 lett. c)
### Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie {#annex_13/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-13}

##### **Allegato 14** {#annex_14}
(art. 16 cpv. 1 lett. b)
### Banche e altre imprese e organizzazioni soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari {#annex_14/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-14}

##### **Allegato 15** {#annex_15}
(art. 23)
### Banche e altre imprese e organizzazioni soggette al divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica per il traffico dei pagamenti {#annex_15/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-15}

##### **Allegato 16** {#annex_16}
(art. 10*a* cpv. 1–3 e 5, nonché 27*a* cpv. 1)
### Beni per l’aviazione e l’industria spaziale {#annex_16/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-16}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| 88 | Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti |
| ex 2710 19 94 | Oli idraulici per l’uso nei veicoli del capitolo 88 |
| 2710 19 99 | Altri oli lubrificanti e altri oli destinati all’uso nell’aviazione |
| 4011 30 00 | Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei |
| ex 6813 20 00 | Dischi e pastiglie per freni destinati all’uso in veicoli di navigazione aerea |
| 6813 81 00 | Guarnizioni per freni |
| 841111 | Turboreattori di spinta non eccedente 25 kN |
| 841112 | Turboreattori di spinta eccedente 25 kN |
| 841121 | Turbopropulsori di potenza non eccedente 1 100 kW |
| 841122 | Turbopropulsori di potenza eccedente 1 100 kW |
| 841191 | Parti di turboreattori o di turbopropulsori |
| 8517 71 00 | Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti |
| 8517 79 00 | Altre parti relative alle antenne |
| 9024 10 00 | Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali: macchine e apparecchi per prove su metalli |
| 9026 | Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio, misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 |
##### **Allegato 17** {#annex_17}
(art. 1*0b* cpv. 1 e 27*a* cpv. 1)
### Beni e tecnologie per la navigazione marittima {#annex_17/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-17}
#### Categoria VI – Materiale navale {#annex_17/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-17/lvl_u1}
X.A.VI.01 Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori
a) Apparecchiature di navigazione:

| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| ex 8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radiolocalizzazione (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando |
| ex 8529 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente<br>o principalmente agli apparecchi delle voci da 8524<br>a 8528 |
| ex 9014 | Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione (parti e accessori compresi) |

b) Apparecchiature di radiocomunicazione

| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| ex 8517 | Apparecchi telefonici, compresi i telefoni intelligenti (smartphones) e gli altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per l’emissione, per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete su filo o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 (parti comprese) |
##### **Allegato 18** {#annex_18}
(art. 10*c* cpv. 1 e 5, nonché 27*a* cpv. 1)
### Beni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-18}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| ex 8419 60 | Unità di processo per la liquefazione del gas naturale |
| ex 8419 60, 8419 89, 8421 39 | Tecnologia di recupero e purificazione dell’idrogeno |
| ex 8419 60, 8419 89, 8421 39 | Tecnologia di trattamento dei gas di raffineria e di recupero dello zolfo (comprese le unità di lavaggio con ammine, le unità di recupero dello zolfo, le unità di trattamento dei gas di coda) |
##### **Allegato 19** {#annex_19}
(art. 10*d* cpv. 1 e 27*a* cpv. 1)
### Beni per il rafforzamento dell’industria {#annex_19/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-19}

##### **Allegato 20** {#annex_20}
(art. 10*d* cpv. 2)
### Beni per il rafforzamento dell’industria secondo l’articolo 10d capoverso 2 {#annex_20/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-20}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| ex 2710 19 11,<br>19 19 | Carboturbi tipo petrolio lampante (oli medi) |
| 2710 19 11,<br>19 19, 19 91,<br>19 99 | Diversi dal petrolio lampante (oli medi) |
| 3811 | Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
| 3815 12 | Catalizzatori su supporti aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso, non nominati altrove |
| 7219 21 | Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm |
| 7225 40 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti «magnetici») |
| 7304 29 | Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa) |
| 7308 90 | Costruzioni e parti di costruzioni, di ghisa, ferro o acciaio (escl. ponti ed elementi di ponti, torri e piloni, porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie, materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature) |
| 7311 00 | Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti |
| 8419 50 | Scambiatori di calore |
| 8419 89 | Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento (escl. apparecchi domestici nonché forni e altri apparecchi della voce 8514) |
| 8419 90 | Parti di apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, e di scaldacqua (non elettrici) a riscaldamento immediato o ad accumulazione |
| 8456 30 | Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti per elettroerosione |
| 8460 | Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o per altre operazioni di finitura dei metalli o dei cermet, operanti a mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, diverse dalle macchine per il taglio o la finitura degli ingranaggi della voce 8461 |
| 8515 19 | Macchine per la brasatura forte o tenera (escl. ferri e pistole per brasare) |
| 8543 30 | Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l’elettrolisi o l’elettroforesi |
| 8401 21 | Trattori stradali per semirimorchi, azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione «diesel o semidiesel» |
| 8705 10 | Gru-automobili |
| 8708 99 | Altre parti e accessori di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 |
| 8716 39 | Rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci, non costruiti per circolare su rotaie (escl. rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti per usi agricoli e cisterne) |
| 8716 90 | Parti di rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo e di altri veicoli non automobili |
| 9024 | Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio, metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) |
##### **Allegato 21** {#annex_21}
(art. 10*e* cpv. 1 e 27*a* cpv. 1)
### Beni di lusso {#annex_21/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-21}
Se non diversamente indicato nel presente allegato, il divieto di cui all’articolo 10*e* si applica ai beni di lusso con un prezzo unitario superiore a 300 franchi svizzeri.

#### **1.** Cavalli {#annex_21/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-21/lvl_1}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| 0101 21 | Riproduttori di razza pura |
| 0101 29 | Altri |

#### **2.** Caviale e suoi succedanei {#annex_21/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-21/lvl_2}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| 1604 31 | Caviale |
| 1604 32 | Succedanei di caviale |

#### **3.** Tartufi e relative preparazioni {#annex_21/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-21/lvl_3}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| 0709 56 | Tartufi |
| ex 0710 80 90 | Altri |
| ex 0711 59 | Altri |
| ex 0712 39 | Altri |
| ex 2001 90 98 | Altri |
| 2003 90 10 | Tartufi |
| ex 2103 90 | Altri |
| ex 2104 10 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati |
| ex 2106 90 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |

#### **4.** Sigari e cigarillos {#annex_21/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-21/lvl_4}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| 2402 10 | Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos, contenenti tabacco |
| 2402 90 | Altri |

#### **5.** Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati {#annex_21/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-21/lvl_5}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| 5701 | Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati |
| 5702 10 | Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano |
| 5702 20 | Rivestimenti del suolo, di cocco |
| 5702 31 | Altri, con superficie vellutata, non confezionati, di lana o di peli fini |
| 5702 32 | Altri, con superficie vellutata, non confezionati, di materie tessili sintetiche o artificiali |
| 5702 39 | di altre materie tessili |
| 5702 41 | Altri, con superficie vellutata, confezionati, di lana o di peli fini |
| 5702 42 | Altri, con superficie vellutata, confezionati, di materie tessili sintetiche o artificiali |
| 5702 50 | Altri, con superficie non vellutata, non confezionati |
| 5702 91 | Altri, con superficie non vellutata, confezionati, di lana o di peli fini |
| 5702 92 | Altri, con superficie non vellutata, confezionati di materie tessili sintetiche o artificiali |
| 5702 99 | Altri, con superficie non vellutata, confezionati di altre materie tessili |
| 5703 | Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili (compreso il prato) «tufted», anche confezionati |
| 5704 | Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro, non «tufted» né floccati, anche confezionati |
| 5705 | Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati |
| 5805 | Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all’ago (per esempio a punto piccolo, a punto a croce), anche confezionati |

#### **6.** Monete e banconote non aventi corso legale {#annex_21/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-21/lvl_6}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| ex 4907 | Biglietti di banca |
| 7118 10 | Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete di oro |
| 7118 90 | Altri |

#### **7.** Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati / ricoperti di metalli preziosi {#annex_21/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-21/lvl_7}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| ex 8214 | Altri oggetti di coltelleria (per esempio, tosatrici, fenditoi, coltellacci, mezzelune da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) |
| ex 8215 | Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
| ex 9307 | Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi |

#### **8.** Apparecchi elettrici / elettronici od ottici per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini di valore superiore a 1000 franchi {#annex_21/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-21/lvl_8}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| 9006 | Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e i tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539 |
| 9007 | Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono |

#### **9.** Veicoli per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50 000 franchi, comprese teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 5000 franchi, loro accessori e pezzi di ricambio {#annex_21/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-21/lvl_9}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| 4011 10 | Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa) |
| 4011 40 | Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per motocicli |
| 4011 90 | Pneumatici nuovi, di gomma, altri |
| 7009 10 | Specchi retrovisivi per veicoli |
| 8603 | Automotrici e elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604 |
| 8605 | Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre vetture speciali, per strade ferrate o simili (escl. vetture della voce 8604) |
| 8702 | Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, compreso l’autista |
| 8706 | Telai di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore |
| 8707 | Carrozzerie di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine |
| 8708 | Parti e accessori di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 |
| 8711 | Motociclette (compresi motorini ed e-bike) e bicimotori, anche con sidecar; sidecar |
| 8712 | Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore |
| 8714 | Parti e accessori di veicoli compresi nelle voci da 8711 a 8713 |
| 8901 10 | Piroscafi, navi da crociera e imbarcazioni simili principalmente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto |
| 8901 90 | Altre imbarcazioni per il trasporto di merci e altre imbarcazioni costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci |

#### **10.** Articoli e attrezzature ottici di qualsiasi valore {#annex_21/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-21/lvl_10}
| | Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- | --- |
| ex | 9004 90 | Apparecchiature di visione notturna o apparecchiature di visione termica |
##### **Allegato 22** {#annex_22}
(art. 10*f* cpv. 1)
### Beni economicamente importanti {#annex_22/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-22}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| 0306 | Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei, anche sgusciati, affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicazione; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia |
| 1604 31 00 | Caviale |
| 1604 32 00 | Succedanei del caviale |
| 2208 | Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione |
| 2303 | Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets |
| 2402 | Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
| 2523 | Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati |
| 2701 | Carboni fossili; mattonelle, e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili |
| 2702 | Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo |
| 2703 | Torba (compreso lo strame di torba), anche agglomerata |
| 2704 | Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta |
| 2705 | Gas di carbon fossile, gas d’acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi |
| 2706 | Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti |
| 2707 | Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici |
| 2708 | Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali |
| 2711 12 | Propano, liquefatti: |
| 2711 13 | Butani, liquefatti: |
| 2711 14 | Etilene, propilene, butilene e butadiene, liquefatti |
| 2711 19 | Idrocarburi gassosi, liquefatti – altri |
| 2712 | Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
| 2713 | Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
| 2714 | Etilene, propilene, butilene e butadiene, liquefatti |
| 2715 | Miscele bituminose a base di asfalto o di bitumi naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio mastici bituminosi, «cut-backs») |
| 2803 | Carbonio (neri di carbonio e altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove) |
| ex 2804 29 | Elio |
| 2811 | Acidi inorganici e altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici |
| 2818 | Corindone artificiale, chimicamente definito o no; ossido di alluminio; idrossido di alluminio |
| ex 2825 | Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione delle voci 2825 20 e 2825 30 |
| 2834 | Nitriti; nitrati |
| ex 2835 | Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a eccezione della voce 2835 26 |
| 2836 | Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio |
| 2845 40 | Elio 3 |
| 2901 | Idrocarburi aciclici |
| 2902 | Idrocarburi ciclici |
| 2903 | Derivati alogenati degli idrocarburi |
| 2905 | Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
| 2907 | Fenoli; fenoli-alcoli |
| 2909 | Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali e di emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no), e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
| 2914 | Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
| 2915 | Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
| 2917 | Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
| 2922 | Composti amminici a funzioni ossigenate |
| 2923 | Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine e altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no |
| 2931 | Altri composti organo-inorganici |
| 2933 | Composti eterociclici a eteroatomo(i) di solo azoto |
| 3104 20 | Cloruro di potassio |
| 3105 20 | Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti azoto, fosforo e potassio |
| 3105 60 | Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio |
| ex 3105 90 | Altri concimi contenenti cloruro di potassio |
| 3301 | Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine di estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali |
| 3304 | Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazioni per manicure o pedicure |
| 3305 | Preparazioni per capelli |
| 3306 | Preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l’adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto |
| 3307 | Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti |
| 3401 | Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti |
| 3402 | Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401 |
| 3404 | Cere artificiali e cere preparate |
| 3801 | Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o altri semiprodotti |
| 3811 | Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
| 3812 | Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzatori compositi per gomma o materie plastiche |
| 3817 | Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902 |
| 3819 | Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio né di minerali bituminosi o che contengono meno di 70 % in peso |
| 3823 | Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali |
| 3824 | Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove |
| 3901 | Polimeri di etilene, in forme primarie |
| 3902 | Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie |
| 3903 | Polimeri di stirene, in forme primarie |
| 3904 | Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie |
| 3907 | Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie |
| 3908 | Poliammidi, in forme primarie |
| 3916 | Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale eccede 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche |
| 3917 | Tubi e loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche |
| 3919 | Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli |
| 3920 | Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie |
| 3921 | Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche |
| 3923 | Articoli per il trasporto o l’imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule e altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche |
| 3925 | Oggetti di attrezzatura per l’edilizia, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove |
| 3926 | Lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914, non nominati né compresi altrove |
| 4002 | Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
| 4011 | Pneumatici nuovi, di gomma |
| 4107 | Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione nonché cuoi e pelli pergamenati di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 |
| 4202 | Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e contenitori simili; borse da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi da montagna, borsette, borse per la spesa, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, borse per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di fogli di materie plastiche, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta |
| 4301 | Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103 |
| 44 | Legno, carbone di legna e lavori di legno |
| 4703 | Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione |
| 4705 | Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico |
| 4801 | Carta da giornale, in rotoli o in fogli |
| 4802 | Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; (carta e cartone fabbricati a mano) |
| 4803 | Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli |
| 4804 | Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803 |
| 4805 | Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 del capitolo 48 |
| 4810 | Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o su entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato |
| 4811 | Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810 |
| 4818 | Carta del tipo utilizzato per carta igienica e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non eccedente 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie, tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d’igiene o per ospedali, indumenti o accessori di abbigliamenti, di pasta per carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa |
| 4819 | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili |
| 4823 | Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa |
| 5402 | Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 dtex, non condizionati per la vendita al minuto |
| 5601 | Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza non eccedente 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili |
| 5603 | Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate |
| 6204 | Abiti a giacca (tailleurs), insiemi (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza |
| 6305 | Sacchi e sacchetti da imballaggio |
| 6403 | Calzature con suole esterne di gomma, materia plastica, cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale |
| 6806 | Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l’isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 o del capitolo 69 |
| 6807 | Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio pece di petrolio, di carbone fossile |
| 6808 | Pannelli, tavole, piastrelle, blocchi e articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o di trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali |
| 6810 | Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati |
| 6814 | Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone, o di altre materie |
| 6815 | Lavori di pietra o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove |
| 6902 | Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili |
| 6907 | Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto; ceramica di finitura |
| 7005 | Vetro del tipo «float glass» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato |
| 7007 | Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro |
| 7010 | Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
| 7019 | Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), tessuti) |
| 7104 | Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
| 7106 | Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere |
| 7112 | Cascami e rottami di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi diversi dai prodotti della voce 8549 |
| 7115 | Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi |
| 7201 | Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie |
| 7202 | Ferro-leghe |
| 7203 | Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94%, in pezzi, palline o forme simili |
| 7205 | Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio |
| 7408 | Fili di rame |
| 7601 | Alluminio greggio |
| 7604 | Barre e profilati di alluminio |
| 7605 | Fili di alluminio |
| 7606 | Lamiere e nastri di alluminio, di spessore eccedente 0,2 mm |
| 7607 | Fogli e nastri sottili di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili), di spessore non eccedente 0,2 mm (non compreso il supporto) |
| 7608 | Tubi di alluminio |
| 7801 | Piombo greggio |
| 8207 | Utensili intercambiabili per utensileria a mano, meccanica o no, o per macchine utensili (per esempio per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio |
| 8212 | Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri) |
| 8302 | Guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni e oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni |
| 8309 | Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni |
| 8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
| 8408 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
| 8409 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
| ex 8411 | Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas, escluse le parti di turboreattori e turbopropulsori della voce 8411 91 00 |
| 8412 | Altri motori e macchine motrici |
| 8413 | Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (escl. pompe mediche per l’aspirazione di secrezioni e pompe mediche applicabili o impiantabili al corpo); elevatori per liquidi (escl. pompe) |
| 8414 | Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti, a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di biosicurezza a tenuta di gas, anche filtranti |
| 8418 | Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415; loro part |
| 8419 | Apparecchi, dispositivi o attrezzature di laboratorio, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’essiccazione, l’evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione |
| 8421 | Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas |
| 8422 | Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine e apparecchi per gassare le bevande |
| 8424 | Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto |
| 8426 | Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carri-gru |
| 8431 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 |
| 8450 | Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare |
| 8455 | Laminatoi per metalli e loro cilindri |
| 8466 | Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465, compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su queste macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie |
| 8467 | Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l’impiego a mano |
| 8471 | Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove |
| 8474 | Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia |
| 8477 | Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in capitolo 84; loro parti |
| 8479 | Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in capitolo 84; loro parti |
| 8480 | Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diverse dalle lingottiere), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche |
| 8481 | Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche |
| 8482 | Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) |
| 8483 | Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione |
| 8487 | Parti di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in capitolo 84, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche |
| 8501 | Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni |
| 8502 | Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
| 8503 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502 |
| 8504 | Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio, raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione |
| 8511 | Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori |
| 8516 | Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per la cura dei capelli (per esempio asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545 |
| 8517 | Apparecchi telefonici, compresi i telefoni intelligenti (smartphone) e gli altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per l’emissione, per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete su filo o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 |
| 8523 | Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «carte intelligenti» e altri supporti per la registrazione del suono o per registrazioni analoghe, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi esclusi i prodotti del capitolo 37 |
| 8525 | Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (camescopes) |
| 8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando |
| 8531 | Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento contro il furto e l’incendio) |
| 8535 | Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, parasovratensori, prese di corrente e altri elementi di collegamento, cassette di giunzione) per una tensione eccedente 1 000 Volt |
| 8536 | Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento di circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, parasovratensori, spine e prese di corrente, portalampade, connettori, cassette di giunzione), per una tensione non eccedente 1 000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche |
| 8537 | Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 |
| 8538 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537 |
| 8539 | Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; fonti luminose con diodi emettitori di luce (LED) |
| 8541 | Dispositivi a semiconduttore (ad esempio diodi, transistori, trasduttori a semiconduttore); dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED), anche assemblati con altri diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati |
| 8542 | Circuiti integrati elettronici |
| 8543 | Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in capitolo 85 |
| 8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
| 8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
| 8603 | Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604 |
| 8606 | Carri per il trasporto di merci su rotaie |
| 8701 | Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) |
| 8703 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa |
| 8704 | Autoveicoli per il trasporto di merci |
| 8716 | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti |
| 8802 | Altri veicoli aerei (per esempio elicotteri, aeroplani), esclusi i veicoli aerei senza equipaggio della voce 8806; veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita |
| 8901 | Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci |
| 8903 | Panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o sportive; barche a remi e canoe |
| 8904 | Rimorchiatori e spintori |
| 8905 | Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru e altri natanti la cui navigazione ha soltanto carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili |
| 9001 | Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (compresi le lenti a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
| 9006 | Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539 |
| 9013 | Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in capitolo 90 |
| 9014 | Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione |
| 9026 | Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 |
| 9027 | Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli esposimetri), microtomi |
| 9030 | Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti |
| 9031 | Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in capitolo 90; proiettori di profili |
| 9032 | Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo, automatici |
| 9401 | Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti |
| 9403 | Altri mobili e loro parti |
| 9404 | Sacconi elastici (sommier); articoli da letto e oggetti simili (per esempio materassi, copripiedi, piumini, cuscini, pouf, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, ricoperti no |
| 9405 | Apparecchi per l’illuminazione, compresi i proiettori e i riflettori e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove |
| 9406 | Costruzioni prefabbricate |
##### **Allegato 23** {#annex_23}
(art. 10*g* cpv. 1 e 2)
### Oro {#annex_23/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-23}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| 7108 | Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
| 7112 91 | Cascami e rottami di oro, anche di placcati o doppiati di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi |
| ex 7118 90 | Monete di oro |
##### **Allegato 24** {#annex_24}
(art. 10*g* cpv. 3)
### Prodotti contenenti oro {#annex_24/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-24}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| ex 7113 | Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di oro o contenenti oro o di placcati o doppiati di oro |
| ex 7114 | Oggetti di oreficeria e loro parti, di oro o contenenti oro o di placcati o doppiati di oro |
##### **Allegato 25** {#annex_25}
(art. 10*h* cpv. 1, 2 e 4)
### Diamanti e prodotti con diamanti {#annex_25/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-25}
#### **1.** Diamanti naturali {#annex_25/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-25/lvl_1}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| 7102 10 | Diamanti, non scelti |
| 7102 31 | Diamanti, greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati (diversi dai diamanti industriali) |
| 7102 39 | Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati (diversi dai diamanti industriali) |

#### **2.** Diamanti sintetici {#annex_25/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-25/lvl_2}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| 7104 21 | Diamanti sintetici o ricostituiti, greggi o semplicemente segati o sgrossati |
| 7104 91 | Diamanti sintetici o ricostituiti, altrimenti lavorati |

#### **3.** Prodotti con diamanti {#annex_25/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-25/lvl_3}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| ex 7113 | Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi, in combinazione con diamanti |
| ex 7114 | Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi, in combinazione con diamanti |
| ex 7115 90 | Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi, in combinazione con diamanti |
| ex 7116 20 | Lavori di pietre semipreziose o di pietre preziose (naturale, sintetiche o ricostituite), in combinazione con diamanti |
| ex 9101 | Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi, in combinazione con diamanti), con cassa di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi |
##### **Allegato 26** {#annex_26}
(art. 11*a* cpv. 1)
### Carboturbi e additivi per carburanti {#annex_26/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-26}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| 8407 10 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per l’aviazione |
| 8409 10 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna per l’aviazione |
| | Carboturbo (cherosene escluso): |
| ex 2710 12 19 | Carboturbi tipo benzina (oli leggeri) |
| ex 2710 19 19 | Diversi dal petrolio lampante (oli medi) |
| ex 2710 19 19 | Carboturbi tipo petrolio lampante (oli medi) |
| ex 2710 20 10 | Carboturbi tipo petrolio lampante miscelati con biodiesel<br>Inibitori di ossidazione<br>Inibitori di ossidazione utilizzati negli additivi per oli lubrificanti: |
| ex 3811 21 | – inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio |
| ex 3811 29 | – altri inibitori di ossidazione |
| ex 3811 90 | Inibitori di ossidazione utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali<br>Additivi per dissipatori statici<br>Additivi per dissipatori statici per oli lubrificanti: |
| ex 3811 21 | – inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio |
| ex 3811 29 | – Altri |
| ex 3811 90 | Additivi per dissipatori statici utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali<br>Inibitori di corrosione<br>Inibitori di corrosione per oli lubrificanti: |
| ex 3811 21 | – Inibitori di corrosione contenenti oli di petrolio |
| ex 3811 29 | – Altri |
| ex 3811 90 | Inibitori di corrosione per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali<br>Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante (additivi antighiaccio)<br>Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per oli lubrificanti: |
| ex 3811 21 | – Prodotti antigelo contenenti oli di petrolio |
| ex 3811 29 | – Altri |
| ex 3811 90 | Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali<br>Deattivatori dei metalli<br>Deattivatori dei metalli per oli lubrificanti: |
| ex 3811 21 | – Deattivatori dei metalli contenenti oli di petrolio |
| ex 3811 29 | – Altri |
| ex 3811 90 | Deattivatori dei metalli per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali<br>Additivi biocidi<br>Additivi biocidi per oli lubrificanti: |
| ex 3811 21 | – Additivi biocidi contenenti oli di petrolio |
| ex 3811 29 | – Altri |
| ex 3811 90 | Additivi biocidi per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali<br>Additivi miglioratori della stabilità termica<br>Miglioratori della stabilità termica per oli lubrificanti: |
| ex 3811 21 | – Miglioratori della stabilità termica contenenti oli di petrolio |
| ex 3811 29 | – Altri |
| ex 3811 90 | Miglioratori della stabilità termica per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
##### **Allegato 27** {#annex_27}
(art. 24*b* cpv. 2)
### Software gestionali per le imprese, software di progettazione e fabbricazione nonché software per il settore bancario e finanziario {#annex_27/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-27}
#### **1.** Software gestionali per le imprese {#annex_27/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-27/lvl_1}
I sistemi che riproducono e controllano digitalmente tutti i processi di un’azienda, come ad esempio:
a. pianificazione delle risorse d’impresa (*Enterprise Resource Planning* , ERP);
b. gestione delle relazioni con i clienti (*Customer Relationship Management* , CRM);
c. analisi sistematica dei dati (*Business Intelligence* , BI);
d. gestione della catena di distribuzione (*Supply Chain Management* , SCM);
e. data warehouse aziendale (*Enterprise Data Warehouse* , EDW);
f. sistema di gestione della manutenzione (*Computerized Maintenance Management System* , CMMS);
g. *project management* ;
h. gestione del ciclo di vita del prodotto (*Product Lifecycle Management* , PLM);
i. componenti tipici dei sistemi di cui alle lettere a–h, inclusi i software per la contabilità, la gestione della flotta, la logistica e le risorse umane.

#### **2.** Software di progettazione e fabbricazione {#annex_27/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-27/lvl_2}
Software di progettazione e fabbricazione utilizzati nei settori dell’architettura, dell’ingegneria, dell’edilizia, della produzione, dei media, della formazione e dell’intrattenimento, come ad esempio:
a. modellizzazione delle informazioni di costruzione (*Building Information* *Modelling* , BIM);
b. progettazione assistita da computer (*Computer-Aided Design* , CAD);
c. produzione assistita da computer (*Computer-Aided Manufacturing* , CAM);
d. progettazione su commessa (*Engineer-to-Order* , ETO);
e. componenti tipici dei sistemi di cui alle lettere a–d.

#### **3.** Software per il settore bancario e finanziario {#annex_27/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.116.9--annex-27/lvl_3}
Software con uno dei seguenti usi nel settore bancario e finanziario:
a. servizi bancari online e mobili;
b. gestione dei prestiti;
c. sportelli automatici (*Automated Teller Machines* , ATM) e integrazione del punto vendita (*Point of Sale* , POS);
d. segnalazioni regolamentari;
e. *investment banking* .

[^1]: RS  **946.231**
[^2]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024  (RU  **2024**  598).
[^3]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU  **2024**  598).
[^4]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU  **2024**  598).
[^5]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU  **2025**  661).
[^6]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU  **2024**  598).
[^7]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU  **2025**  661).
[^8]: RS  **946.202.1**
[^9]: RS  **946.202.1**
[^10]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025  (RU  **2025**  316).
[^11]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU  **2024**  598).
[^12]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025  (RU  **2025**  316).
[^13]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024 (RU  **2024**  598). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU  **2025**  316).
[^14]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025  (RU  **2025**  316).
[^15]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU  **2024**  598).
[^16]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025  (RU  **2025**  316).
[^17]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024 (RU  **2024**  598). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU  **2025**  316,320).
[^18]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU  **2025**  661).
[^19]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU  **2024**  598).
[^20]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025  (RU  **2025**  316).
[^21]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025  (RU  **2025**  316).
[^22]: Abrogate dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, con effetto dal 1° giu. 2025  (RU  **2025**  316).
[^23]: Abrogata dalla cifra I dell’O del 30 ago. 2023, con effetto dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU  **2023**  475).
[^24]: Abrogata dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, con effetto dal 1° giu. 2025  (RU  **2025**  316).
[^25]: RS  **946.202.1**
[^26]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024 (RU  **2024**  598). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU  **2025**  316,320).
[^27]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU  **2025**  316).
[^28]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU  **2023**  475).
[^29]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU  **2023**  475).
[^30]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU  **2023**  475).
[^31]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU  **2024**  598).
[^32]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU  **2025**  316).
[^33]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU  **2025**  316).
[^34]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU  **2025**  316).
[^35]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024 (RU  **2024**  598). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU  **2025**  316,320).
[^36]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024 (RU  **2024**  598). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU  **2025**  316).
[^37]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU  **2026**  91).
[^38]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU  **2023**  475).
[^39]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00  (RU  **2023**  475).
[^40]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ago. 2023 (RU  **2023**  475). Abrogato dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, con effetto dal 1° giu. 2025 (RU  **2025**  316).
[^41]: RS  **946.202.1**
[^42]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU  **2024**  598).
[^43]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU  **2024**  598).
[^44]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU  **2024**  598).
[^45]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU  **2024**  598).
[^46]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU  **2024**  598).
[^47]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU  **2024**  598).
[^48]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025  (RU  **2025**  316).
[^49]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025  (RU  **2025**  316).
[^50]: Abrogata dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, con effetto dal 26 feb. 2026 (RU  **2026**  91).
[^51]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU  **2025**  661).
[^52]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU  **2025**  661).
[^53]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025  (RU  **2025**  316).
[^54]: Abrogata dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, con effetto dal 26 feb. 2026 (RU  **2026**  91).
[^55]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024  (RU  **2024**  598).
[^56]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU  **2024**  598).
[^57]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025  (RU  **2025**  316).
[^58]: Introdotto dalla cifra I n. 3 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^59]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025  (RU  **2025**  661).
[^60]: Introdotto dalla cifra I n. 3 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^61]: Introdotto dalla cifra I n. 3 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^62]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^63]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^64]: Introdotto dalla cifra I n. 3 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^65]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU  **2024**  598).
[^66]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026  (RU  **2026**  91).
[^67]: Abrogata dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, con effetto dal 1° giu. 2025  (RU  **2025**  316).
[^68]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025  (RU  **2025**  316).
[^69]: In vigore dal 12 apr. 2022 (art. 33 cpv. 2 lett. a).
[^70]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025  (RU  **2025**  316).
[^71]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025 (RU  **2025**  316). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU  **2026**  91).
[^72]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025 (RU  **2025**  316). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU  **2026**  91).
[^73]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025  (RU  **2025**  316).
[^74]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU  **2026**  91).
[^75]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026  (RU  **2026**  91).
[^76]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU  **2026**  91).
[^77]: RS  **952.0**
[^78]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU  **2022**  259).
[^79]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026  (RU  **2026**  91).
[^80]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU  **2022**  259).
[^81]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025  (RU  **2025**  316).
[^82]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025  (RU  **2025**  661).
[^83]: Introdotto dalla cifra I n. 3 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^84]: RS  **946.202.1**
[^85]: Nuova espressione giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025  (RU  **2025**  661). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^86]: RS  **631.0**
[^87]: [RU  **2021**  481,585,888]
[^88]: Abrogati dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, con effetto dal 1° giu. 2025  (RU  **2025**  316).
[^89]: Introdotti dalla cifra I dell’O del 30 ago. 2023 (RU  **2023**  475). Abrogati dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, con effetto dal 1° giu. 2025 (RU  **2025**  316).
[^90]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU  **2023**  475).
[^91]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024 (RU  **2024**  598). Abrogato dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, con effetto dal 1° giu. 2025 (RU  **2025**  316).
[^92]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU  **2024**  598).
[^93]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU  **2024**  598).
[^94]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024 (RU  **2024**  598). Abrogato dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, con effetto dal 1° giu. 2025 (RU  **2025**  316).
[^95]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024 (RU  **2024**  598). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU  **2026**  91).
[^96]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024 (RU  **2024**  598). Abrogato dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, con effetto dal 1° giu. 2025 (RU  **2025**  316).
[^97]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU  **2024**  598). Abrogato dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, con effetto dal 1° giu. 2025  (RU  **2025**  316).
[^98]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025  (RU  **2025**  316).
[^99]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU  **2025**  661).
[^100]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025 (RU  **2025**  661). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU  **2026**  91).
[^101]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU  **2025**  661).
[^102]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU  **2026**  91).
[^103]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU  **2026**  91).
[^104]: Pubblicazione mediante rimando secondo l’art. 5 cpv. 1 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ).
[^105]: RS  **514.511**
[^106]: RS  **946.202.1**