946.231.12

# Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo

del 22 giugno 2005 (Stato 13 gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002[^1]sugli embarghi (LEmb),[^2]

ordina:

## **Sezione 1:** Misure coercitive {#sec_1}
##### **Art. 1** Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.12--1}
1. Sono vietati la fornitura, la vendita, il transito e la mediazione a destinazione della Repubblica democratica del Congo di materiale d’armamento d’ogni genere, comprese armi e munizioni, di veicoli e di equipaggiamento militari, di attrezzature paramilitari nonché dei relativi accessori e pezzi di ricambio.
2. Sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione di consulenza, formazione o assistenza, compresi il finanziamento e l’assistenza finanziaria, connessi con la fornitura, la produzione, la manutenzione o l’utilizzazione del materiale d’armamento di cui al capoverso 1 nonché con attività militari nella Repubblica democratica del Congo.
3. Sono esclusi dai divieti elencati nei capoversi 1 e 2:
a. la fornitura di beni e servizi destinati alla missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC);
b. la fornitura di materiale militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione, nonché l’assistenza tecnica e la formazione con essa connesse;
c. la fornitura di beni e servizi per organi statali della Repubblica democratica del Congo;
d. l’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettili e i caschi, per l’uso individuale del personale delle Nazioni Unite e della Svizzera, dei rappresentanti dei mass media e del personale umanitario.[^3]
3bis. La fornitura di beni e servizi di cui al capoverso 3 lettere b e c deve essere notificata alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) con almeno 30 giorni di anticipo.[^4]
4. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996[^5]sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge federale del 13 dicembre 1996[^6]sul materiale bellico.

##### **Art. 2** Blocco degli averi e delle risorse economiche {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.12--2}
1. Gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate negli allegati 1 e 2 sono bloccati.[^7]
2. È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.
3. Il divieto di cui al capoverso **** 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:
a. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
b. organizzazioni internazionali;
c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
e. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a−d nella misura in cui agiscono in tale veste;
f. ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.[^8]
4. La SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a:
a. prevenire casi di rigore;
b. rispettare contratti esistenti;
c. onorare crediti oggetto di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale;
d. soddisfare bisogni umanitari;
e. tutelare interessi svizzeri.[^9]
5. La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità alle decisioni di tale comitato e alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.[^10]

##### **Art. 3** Definizioni {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.12--3}
Nella presente ordinanza si intende per:
a.[^11] *averi* : valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricognizioni di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, fideiussioni, cauzione a garanzia dell’esecuzione del contratto o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
b. *blocco degli averi* : l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari.
c. *risorse economiche:* i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
d. *blocco delle risorse economiche:* l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

##### **Art. 4** Divieto di entrata e di transito {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.12--4}
1. L’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate negli allegati 1 e 2.
2. La Segreteria di Stato della migrazione può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 1 in conformità delle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite[^12].
3. Essa può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 2:
a. per motivi umanitari documentati;
b. se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti la Repubblica Democratica del Congo; oppure
c. se la tutela di interessi svizzeri lo esige.

## **Sezione 2:** Esecuzione e disposizioni penali {#sec_2}
##### **Art. 5** Controllo ed esecuzione {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.12--5}
1. La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2. Conformemente alla risoluzione 1807 (2008) essa notifica in via preliminare al Comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 1 capoverso 3 lettere b e c.[^13]
2. La Segreteria di Stato della migrazione[^14]sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 4.
3. Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini[^15].
4. Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

##### **Art. 6** Dichiarazioni obbligatorie {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.12--6}
1. Le persone[^16]e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1, lo dichiarano senza indugio alla SECO.
2. Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

##### **Art. 7** Disposizioni penali {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.12--7}
1. Chiunque viola gli articoli 1, 2 o 4 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
2. Chiunque viola l’articolo 6 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
3. Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; esso può ordinare sequestri o confische.

## **Sezione 3:** Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore {#sec_3}
##### **Art. 7a** Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni {#sec_3/art_7_a omnilex-key=ch-fedlex--946.231.12--7a}
Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 1), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’allegato 1 non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

##### **Art. 8** Entrata in vigore {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.12--8}
La presente ordinanza entra in vigore il 23 giugno 2005.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 2 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2, 7*a* )
### Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.12--annex-1}
Nota bene

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite[^17].
2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo alla loro comunicazione da parte delle Nazioni Unite[^18].
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 2 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 3)
### Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.12--annex-2}

[^1]: RS  **946.231**
[^2]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 feb. 2018, in vigore dal 21 feb. 2018  (RU  **2018**  863).
[^3]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 15 lug. 2008  (RU  **2008**  3185).
[^4]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 15 lug. 2008  (RU  **2008**  3185).
[^5]: RS  **946.202**
[^6]: RS  **514.51**
[^7]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 feb. 2018, in vigore dal 21 feb. 2018  (RU  **2018**  863).
[^8]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023  (RU  **2023**  236).
[^9]: Introdotto dalla cifra I n. 4 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023  (RU  **2023**  236).
[^10]: Introdotto dalla cifra I n. 4 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023  (RU  **2023**  236).
[^11]: Correzione del 25 ago. 2020 (RU  **2020**  3607).
[^12]: Nuova espressione giusta la cifra I n. 4 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre  attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023  (RU  **2023**  236). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^13]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 15 lug. 2008  (RU  **2008**  3185).
[^14]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^15]: La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal  1° gen. 2022 (RU  **2021**  589).
[^16]: N. 3 della correzione del 15 mar. 2024 (RU  **2024**  107).
[^17]: La lista è consultabile al seguente indirizzo Internet:www.un.org/en/sc/> Subsidiary Organs > Sanctions > The Democratic Republic of Congo Sanctions Committee > Sanctions List Materials.
[^18]: La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet:www.seco.admin.ch> Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.