946.231.123.6

# Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana

del 14 marzo 2014 (Stato 15 marzo 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002[^1]sugli embarghi (LEmb);<br />in esecuzione delle risoluzioni 2127 (2013), 2134 (2014), 2196 (2015), 2262 (2016), 2339 (2017), 2399 (2018) e 2664 (2022)[^2]del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,[^3]

ordina:

## **Sezione 1:** Misure coercitive {#sec_1}
##### **Art. 1** Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.123.6--1}
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Repubblica Centrafricana o per un uso in Repubblica Centrafricana, di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.
2. Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica e la messa a disposizione di mercenari armati, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego di beni di cui al capoverso 1 oppure in relazione ad attività militari in Repubblica Centrafricana .
3. Sono esclusi dai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito:
a. di beni destinati esclusivamente a sostenere le seguenti organizzazioni o a essere utilizzati da queste ultime:
        1. la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (Minusca),
        2. le forze francesi che sostengono la Minusca,
        3. le missioni di formazione dell’Unione europea nella Repubblica Centrafricana,
        4.[^4] le forze di altri Paesi membri delle Nazioni Unite, purché l’assistenza fornita di cui al capoverso 4 lettera a sia stata preannunciata al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
b. di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti e i caschi antiproiettile esportati temporaneamente nella Repubblica Centrafricana e destinati all’uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite o della Confederazione, dei rappresentanti dei media e del personale umanitario.[^5]
4. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e dopo aver informato il comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite[^6], può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito:
a. di materiale non letale e la fornitura di assistenza, inclusa la formazione operativa e non operativa delle forze di sicurezza della Repubblica Centrafricana e delle autorità civili preposte al perseguimento penale, destinati esclusivamente a sostenere, in collaborazione con la Minusca, la riforma del settore della sicurezza o a essere utilizzati a tale scopo;
b. di armi leggere e altro materiale connesso destinati unicamente all’uso nelle pattuglie internazionali che garantiscono la sicurezza nella zona protetta trinazionale del fiume Sangha per impedire il bracconaggio, il contrabbando di avorio o di armi e qualsiasi attività contraria al diritto interno della Repubblica Centrafricana o al diritto internazionale.[^7]
4bis. La SECO, d’intesa con gli uffici competenti del DFAE e in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per:
a. la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di materiale militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione, nonché delle relative attività di assistenza tecnica e formazione;
b. la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di armi nonché di ogni altro materiale letale connesso, alle forze di sicurezza della Repubblica Centrafricana, comprese le autorità civili preposte al perseguimento penale, destinati esclusivamente a sostenere la riforma del settore della sicurezza o a essere utilizzati a tale scopo;
c. qualsiasi vendita o fornitura di armi o di materiale connesso o la fornitura di assistenza o di personale.[^8]
5. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996[^9]sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996[^10]sul materiale bellico.

##### **Art. 2** Blocco degli averi e delle risorse economiche {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.123.6--2}
1. Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:
a. delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato;
b. delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
c. delle imprese e delle organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a.
2. È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.
3. Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:
a. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
b. organizzazioni internazionali;
c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
e. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a−d nella misura in cui agiscono in tale veste;
f. ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.[^11]
4. La SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a:
a. prevenire casi di rigore;
b. rispettare contratti esistenti;
c. onorare crediti oggetto di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale;
d. tutelare interessi svizzeri.[^12]
5. La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze e in conformità alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.[^13]

##### **Art. 3** Definizioni {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.123.6--3}
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
a.[^14] *averi* : valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
b. *blocco degli averi:* l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
c. *risorse economiche:* i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
d. *blocco delle risorse economiche:* l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

##### **Art. 4** Divieto di entrata e di transito {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.123.6--4}
1. L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche di cui all’allegato.
2. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)[^15]può concedere deroghe se l’entrata o il transito sono necessari ai fini di una procedura giudiziaria o in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

## **Sezione 2:** Esecuzione e disposizioni penali {#sec_2}
##### **Art. 5** Controllo ed esecuzione {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.123.6--5}
1. La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2.
2. La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 4.
3. Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini[^16].
4. Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

##### **Art. 6** Dichiarazioni obbligatorie {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.123.6--6}
1. Le persone[^17]e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1, sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.
2. Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

##### **Art. 7** Disposizioni penali {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.123.6--7}
1. Chiunque viola gli articoli 1, 2 o 4 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
2. Chiunque viola l’articolo 6 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
3. Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

## **Sezione 3:** Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore {#sec_3}
##### **Art. 8** Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.123.6--8}
Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

##### **Art. 9** Entrata in vigore {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.123.6--9}
La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2014.

(art. 2 cpv. 1 lett. a, 4 cpv. 1 e 8)
### Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito e al divieto di fornire armamenti; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.123.6--annex-1}
**Nota bene** 

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite[^18].

2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite[^19].

[^1]: RS  **946.231**
[^2]: Le risoluzioni sono consultabili in francese e inglese all’indirizzowww.un.org/securitycouncil/fr> Sanctions > Comité des sanctions > Résolutions.
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU  **2023**  236).
[^4]: Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU  **2023**  236).
[^5]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 14 dic. 2018  (RU  **2018**  4553).
[^6]: Nuova espressione giusta il n. I 5 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre  attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023  (RU  **2023**  236). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^7]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 14 dic. 2018  (RU  **2018**  4553).
[^8]: Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 14 dic. 2018 (RU  **2018**  4553).
[^9]: RS  **946.202**
[^10]: RS  **514.51**
[^11]: Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU  **2023**  236).
[^12]: Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU  **2023**  236).
[^13]: Introdotto dal n. I 5 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU  **2023**  236).
[^14]: Correzione del 25 ago. 2020 (RU  **2020**  3607).
[^15]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^16]: La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal  1° gen. 2022 (RU  **2021**  589).
[^17]: N. 5 della correzione del 15 mar. 2024 (RU  **2024**  107).
[^18]: La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet:www.un.org/en/sc> Subsidiary Organs > Sanctions > The Central African Republic Sanctions Committee > Sanctions List Materials.
[^19]: La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet:www.seco.admin.ch> Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.