946.231.137.6

# Ordinanza che istituisce provvedimenti concernenti il Guatemala

del 10 aprile 2024 (Stato 27 gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002[^1]sugli embarghi (LEmb),

ordina:

## **Sezione 1:** Definizioni {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.137.6--1}
Nella presente ordinanza si intende per:
a. *averi* : valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; diritti valori; beni crittografici; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
b. *blocco degli averi* : l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
c. *risorse economiche* : i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
d. *blocco delle risorse economiche* : l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

## **Sezione 2:** Misure coercitive {#sec_2}
##### **Art. 2** Blocco degli averi e delle risorse economiche {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.137.6--2}
1. Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:
a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato;
b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.
2. È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui al capoverso 1 oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.
3. Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di:
a. l’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
b. organizzazioni internazionali;
c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
e. organismi pubblici o imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie;
f. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–e nella misura in cui agiscono in tale veste.
3bis. A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:
a. interessi e altri redditi di tali conti;
b. pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;
c. pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.[^2]
3ter. Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.[^3]
4. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati per:
a. rispettare contratti esistenti;
b. soddisfare crediti in applicazione di:
        1. una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure
        2. una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.
5. In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:
a. prevenire casi di rigore;
b. svolgere attività umanitarie o altre attività nella misura in cui sono necessarie a soddisfare bisogni umani fondamentali;
c. tutelare interessi svizzeri;
d. svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.
6. Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 4 e 5 d’intesa con i servizi competenti delDipartimento federale degli affari esteri (DFAE)e del Dipartimento federale delle finanze.

##### **Art. 3** Divieto di entrata e di transito {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.137.6--3}
1. L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche menzionate nell’allegato.
2. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e il DFAE possono concedere deroghe nell’ambito delle proprie competenze secondo l’articolo 38 dell’ordinanza del 15 agosto 2018[^4]concernente l’entrata e il rilascio del visto:
a. per motivi umanitari comprovati;
b. per la partecipazione a conferenze internazionali o a dialoghi politici riguardanti la situazione in Guatemala; oppure
c. per tutelare interessi svizzeri.

##### **Art. 4** Divieto di soddisfare determinati crediti {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.137.6--4}
1. È vietato soddisfare crediti se sono riconducibili a un contratto o a un’attività la cui esecuzione è stata impedita o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure previste dalla presente ordinanza; questo divieto si applica ai crediti di:
a. persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato;
b. persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono per conto di persone, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a.
2. Nelle procedure volte a far valere un credito,incombe allapersona fisica, all’impresa o all’organizzazioneche fa valere la pretesa provare che il soddisfacimento della pretesa non è vietato secondo il capoverso 1.

## **Sezione 3:** Esecuzione e disposizioni penali {#sec_3}
##### **Art. 5** Controllo ed esecuzione {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.137.6--5}
1. La SECO sorveglia l’esecuzione degli articoli 2 e 4.
2. La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 3.
3. Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
4. Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

##### **Art. 6** Dichiarazioni obbligatorie {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.137.6--6}
1. Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.
2. Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.[^5]
3. Gli accrediti di cui all’articolo 2 capoverso 3^ter^devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.[^6]
4. Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.[^7]

##### **Art. 7** Disposizioni penali {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.137.6--7}
1. Chiunque viola gli articoli 2–4 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
2. Chiunque viola l’articolo 6 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
3. Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; quest’ultima può ordinare sequestri e confische.

## **Sezione 4:** Pubblicazione ed entrata in vigore {#sec_4}
##### **Art. 8** Pubblicazione {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.137.6--8}
Il contenuto dell’allegato è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS) soltanto mediante rimando.

##### **Art. 9** Entrata in vigore {#sec_4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.137.6--9}
La presente ordinanza entra in vigore il 10 aprile 2024 alle ore 18.00.

(art. 2 cpv. 1 lett. a, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 lett. a e 8)
### Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.137.6--annex-1}

[^1]: RS  **946.231**
[^2]: Introdotto dalla cifra I n. 5 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^3]: Introdotto dalla cifra I n. 5 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^4]: RS  **142.204**
[^5]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^6]: Introdotto dalla cifra I n. 5 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^7]: Introdotto dalla cifra I n. 5 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).