946.231.138.3

# Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau

del 1° giugno 2012 (Stato 8 ottobre 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002[^1]sugli embarghi (LEmb),

ordina:

## **Sezione 1:** Misure coercitive {#sec_1}
##### **Art. 1** Blocco degli averi e delle risorse economiche {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.138.3--1}
1. Gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni di cui agli allegati 1 e 2 sono bloccati.
2. È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.
3. Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di:
a. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
b. organizzazioni internazionali;
c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
e. organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie e non rientrano nel campo d’applicazione delle lettere a–d;
f. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–e nella misura in cui agiscono in tale veste.[^2]
4. A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:
a. interessi e altri redditi di tali conti;
b. pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;
c. pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.[^3]
5. Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.[^4]
6. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:
a. rispettare contratti esistenti;
b. soddisfare crediti in applicazione di:
        1. una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure
        2. una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.[^5]
7. In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:
a. prevenire casi di rigore;
b. svolgere attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali;
c. tutelare interessi svizzeri.[^6]
8. Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 6 e 7 d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze.[^7]

##### **Art. 2** Definizioni {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.138.3--2}
Nella presente ordinanza s’intende per:
a.[^8] *averi* : valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
b. *blocco degli averi* : l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari;
c. *risorse economiche:* i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
d. *blocco delle risorse economiche:* l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

##### **Art. 3** Divieto di entrata e di transito {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.138.3--3}
1. L’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche di cui agli allegati 1 e 2.
2. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)[^9]può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 1 in conformità alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
3. La SEM può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 2:
a. per motivi umanitari documentati;
b. se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti la Guinea-Bissau; oppure
c. per tutelare interessi svizzeri.

## **Sezione 2:** Esecuzione e disposizioni penali {#sec_2}
##### **Art. 4** Controllo ed esecuzione {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.138.3--4}
1. La SECO sorveglia l’esecuzione del blocco degli averi e delle risorse economiche di cui all’articolo 1.
2. La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 3.
3. Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini[^10].
4. Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

##### **Art. 5** Dichiarazioni obbligatorie {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.138.3--5}
1. Le persone e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 1 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.
2. Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.
3. Gli accrediti di cui all’articolo 1 capoverso 5 devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.
4. Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.

##### **Art. 6** Disposizioni penali {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.138.3--6}
1. Chiunque viola gli articoli 1 o 3 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
2. Chiunque viola l’articolo 5 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
3. Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri o confische.

## **Sezione 3:** Recepimento automatico di liste, pubblicazione ed entrata in vigore {#sec_3}
##### **Art. 6a** Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni {#sec_3/art_6_a omnilex-key=ch-fedlex--946.231.138.3--6a}
Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 1), sono recepite automaticamente.

##### **Art. 6b** Pubblicazione {#sec_3/art_6_b omnilex-key=ch-fedlex--946.231.138.3--6b}
Le voci secondo gli allegati 1 e 2 non sono pubblicate né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

##### **Art. 7** Entrata in vigore {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.138.3--7}
La presente ordinanza entra in vigore il 2 giugno 2012.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 1 cpv. 1, 3 cpv. 1 e 2, 6*a* e 6*b* )
### Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.138.3--annex-1}
**Nota bene** 

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite[^11].

2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite[^12].
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 1 cpv. 1 e 3 cpv. 1 e 3)
### Persone fisiche interessate dalle sanzioni finanziarie e dal divieto di entrata e di transito nonché imprese e organizzazioni interessate dalle sanzioni finanziarie {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.138.3--annex-2}

[^1]: RS  **946.231**
[^2]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 7 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^3]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 7 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^4]: Introdotto dalla cifra I n. 7 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^5]: Introdotto dalla cifra I n. 7 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^6]: Introdotto dalla cifra I n. 7 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^7]: Introdotto dalla cifra I n. 7 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^8]: Correzione del 25 ago. 2020 (RU  **2020**  3607).
[^9]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^10]: La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal  1° gen. 2022 (RU  **2021**  589).
[^11]: La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet:www.un.org/en/sc/> Subsidiary Organs > Sanctions > Guinea-Bissau Sanctions Committee > Sanctions List Materials.
[^12]: La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet:www.seco.admin.ch/> Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.