946.231.148.9

# Ordinanza che istituisce misure riguardanti il Libano

del 1° novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002[^1]sugli embarghi (LEmb);<br />in esecuzione della Risoluzione 1701 (2006)[^2]del Consiglio di sicurezza delle<br />Nazioni Unite,

ordina:

##### **Art. 1** Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.148.9--1}
1. Sono vietati la fornitura, la vendita e il transito a destinazione del Libano di materiale d’armamento di ogni tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio.
2. La concessione di prestazioni di ogni tipo, compresi il finanziamento, i servizi di mediazione e la formazione tecnica, in relazione con la fornitura, la vendita, il transito, la fabbricazione, la manutenzione e l’utilizzazione di beni di cui al capoverso 1 per il Libano è vietata.
3. D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può autorizzare eccezioni ai divieti previsti nei capoversi 1 e 2 per:
a. la fornitura, la vendita e il transito di beni e la concessione di prestazioni che sono stati approvati dal Governo del Libano o dalle forze interinali delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL);
b. l’esportazione temporanea di indumenti di protezione (p. es. giubbotti antiproiettili) per uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Svizzera, dei rappresentanti dei mass-media e del personale umanitario.
 ^4^Sono riservate le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996[^3]sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge federale del 13 dicembre 1996[^4]sul materiale bellico.

##### **Art. 2** Controllo ed esecuzione {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.148.9--2}
1. La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui all’articolo 1.
2. Il controllo al confine spetta all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini[^5].

##### **Art. 3** Disposizioni penali {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.148.9--3}
1. Chiunque viola l’articolo 1 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
2. Infrazioni di cui all’articolo 9 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; quest’ultima può ordinare sequestri o confische.

##### **Art. 4** Entrata in vigore {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.148.9--4}
La presente ordinanza entra in vigore il 2 novembre 2006.

[^1]: RS  **946.231**
[^2]: S/RES/1701 (2006); disponibile al seguente indirizzo internet dell’ONU: www.un.org/documents/scres.htm
[^3]: RS  **946.202**
[^4]: RS  **514.51**
[^5]: La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal  1° gen. 2022 (RU  **2021**  589).