946.231.169.9

# Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud

del 12 agosto 2015 (Stato 20 agosto 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002[^1]sugli embarghi (LEmb),

ordina:

## **Sezione 1:** Misure coercitive {#sec_1}
##### **Art. 1** Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.169.9--1}
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Repubblica del Sudan del Sud o per un uso nella Repubblica del Sudan del Sud, di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.
2. Sono vietati la fornitura diretta o indiretta di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica e la messa a disposizione di mercenari armati, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego di materiale di cui al capoverso 1 oppure in relazione ad attività militari nella Repubblica del Sudan del Sud.[^2]
3. I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, all’esportazione e al transito:
a. di materiale d’armamento, di altro materiale connesso e delle relative attività di assistenza tecnica e formazione destinati esclusivamente a sostenere il personale delle Nazioni Unite, inclusa la missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sudan del Sud e delle forze di sicurezza ad interim delle Nazioni Unite per Abyei, o a essere utilizzati da detto personale;
b. di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti e i caschi antiproiettile, destinati all’uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite o della Confederazione, dei rappresentanti dei media o del personale umanitario ed esportati temporaneamente nella Repubblica del Sudan del Sud.[^3]
4. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e dopo aver informato il comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito:
a. di equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione nonché delle relative attività di assistenza tecnica e formazione;
b. di materiale d’armamento e altro materiale connesso che viene esportato temporaneamente nel Sudan del Sud dalle forze di uno Stato in conformità con il diritto internazionale e che contribuisce esclusivamente e direttamente a proteggere o evacuare i cittadini dello Stato stesso e le persone su cui quest’ultimo ha responsabilità consolari nel Sudan del Sud;
c. di materiale d’armamento, di altro materiale connesso e delle relative attività di assistenza tecnica e formazione destinati esclusivamente a sostenere gli interventi dell’unità regionale dell’Unione africana contro l’«Esercito di resistenza del Signore», o a essere utilizzati da detta unità.[^4]
4bis. La SECO, d’intesa con i servizi competenti del DFAE e in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per:
a. la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di materiale d’armamento, di altro materiale connesso e delle relative attività di assistenza tecnica e formazione destinati esclusivamente a sostenere l’attuazione del Trattato di pace;
b. qualsiasi vendita o fornitura di armi o di materiale connesso o la fornitura di assistenza e personale.[^5]
5. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996[^6]sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996[^7]sul materiale bellico.

##### **Art. 2** Blocco degli averi e delle risorse economiche {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.169.9--2}
1. Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:
a.[^8] delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate negli allegati 1 e 2;
b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.
2. È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese o organizzazioni che sottostanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.
3. Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:
a. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
b. organizzazioni internazionali;
c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
e. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–d nella misura in cui agiscono in tale veste;
f. ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.[^9]
4. La SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a:
a. prevenire casi di rigore;
b. rispettare contratti esistenti;
c. onorare crediti oggetto di una misura o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale;
d. tutelare interessi svizzeri.[^10]
5. La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d’intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità alle decisioni di tale comitato e alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.[^11]

##### **Art. 3** Definizioni {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.169.9--3}
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
a.[^12] *averi* : valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
b. *blocco degli averi:* l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
c. *risorse economiche:* i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
d. *blocco delle risorse economiche:* l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

##### **Art. 4** Divieto di entrata e di transito {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.169.9--4}
1. L’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate negli allegati 1 e 2.[^13]
2. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe alle persone di cui all’allegato 1:[^14]
a. se l’entrata o il transito sono necessari ai fini di una procedura giudiziaria;
b. in conformità con il paragrafo 11 della risoluzione 2206 (2015)[^15]e le decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
3. Essa può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 2:
a. per motivi umanitari documentati;
b. se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti la Repubblica del Sudan del Sud; oppure
c. se la tutela di interessi svizzeri lo esige.[^16]

## **Sezione 2:** Esecuzione e disposizioni penali {#sec_2}
##### **Art. 5** Controllo ed esecuzione {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.169.9--5}
1. La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2.
2. La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 4.
3. Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini[^17].
4. Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

##### **Art. 6** Dichiarazioni obbligatorie {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.169.9--6}
1. Le persone[^18]e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1, sono tenute a dichiararli senza indugio alla SECO.
2. Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

##### **Art. 7** Disposizioni penali {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.169.9--7}
1. Chiunque viola gli articoli 1, 2 o 4 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
2. Chiunque viola l’articolo 6 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
3. Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

## **Sezione 3:** Recepimento automatico di liste, pubblicazione ed entrata in vigore {#sec_3}
##### **Art. 8** Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.169.9--8}
Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 1), sono recepite automaticamente.

##### **Art. 8a** Pubblicazione {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.169.9--8_a}
Il contenuto degli allegati 1 e 2 non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

##### **Art. 9** Entrata in vigore {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.169.9--9}
La presente ordinanza entra in vigore il 12 agosto 2015 alle ore 18.00.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 2 cpv. 1 lett. a, 4 cpv. 1 e 2, 8 e 8*a* )
### Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.169.9--annex-1}
Nota bene

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite[^19].
2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo alla loro comunicazione da parte delle Nazioni Unite[^20].
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 2 cpv. 1 lett. a, 4 cpv. 1 e 3, e 8*a* )
### Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.169.9--annex-2}

[^1]: RS  **946.231**
[^2]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 14 dic. 2018  (RU  **2018**  4557).
[^3]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 14 dic. 2018  (RU  **2018**  4557).
[^4]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 14 dic. 2018  (RU  **2018**  4557).
[^5]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 14 dic. 2018 (RU  **2018**  4557).
[^6]: RS  **946.202**
[^7]: RS  **514.51**
[^8]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del  28 mar. 2018 (RU  **2018**  1213).
[^9]: Nuovo testo giusta la cifra I 13 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU  **2023**  236).
[^10]: Nuovo testo giusta la cifra I 13 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU  **2023**  236).
[^11]: Introdotto dalla cifra I 13 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU  **2023**  236).
[^12]: Correzione del 25 ago. 2020 (RU  **2020**  3607).
[^13]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del  28 mar. 2018 (RU  **2018**  1213).
[^14]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del  28 mar. 2018 (RU  **2018**  1213).
[^15]: I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono disponibili all’indirizzo:www.un.org/fr> Etat de droit > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions.
[^16]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 28 mar. 2018 (RU  **2018**  1213).
[^17]: La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal  1° gen. 2022 (RU  **2021**  589).
[^18]: N. 11 della correzione del 15 mar. 2024 (RU  **2024**  107).
[^19]: Le liste sono consultabili al seguente indirizzo Internet:www.un.org/en/sc/> Subsidiary Organs > Sanctions > South Sudan Sanctions Committee > Sanctions List Materials.
[^20]: La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet:www.seco.admin.ch> Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.