946.231.172.7

# Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

dell’8 giugno 2012 (Stato 8 ottobre 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002[^1]sugli embarghi (LEmb),

ordina:

## **Sezione 1:** Definizioni {#sec_1}
##### **Art. 1** Definizioni {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--1}
Nella presente ordinanza s’intende per:
a.[^2] *averi* : valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
b. *blocco degli averi* : l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
c. *risorse economiche:* i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
d. *blocco delle risorse economiche:* l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime;
e. *persona od organizzazione siriana:* 
        1. lo Stato siriano e qualsiasi autorità di questo Stato,
        2. qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Siria,
        3. qualsiasi persona giuridica od organizzazione con sede in Siria,
        4. qualsiasi persona giuridica od organizzazione, all’esterno o all’interno della Siria, posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una o più delle suddette persone od organizzazioni;
f. *banca siriana:* 
        1. una banca con sede in Siria, inclusa la Banca centrale della Siria,
        2. le succursali e le filiali di una banca con sede in Siria,
        3. una banca non avente sede in Siria, ma controllata da persone o organizzazioni con sede in Siria.

## **Sezione 2:** Restrizioni al commercio {#sec_2}
##### **Art. 2** Divieto di fornire materiale d’armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per repressioni interne {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--2}
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Siria o per un uso in Siria, di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.
2. Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Siria o per un uso in Siria, dei beni di cui all’allegato 1, che possono essere utilizzati per la repressione interna.
2bis. Sono vietati l’acquisto, l’acquisizione, l’importazione e il transito di materiale d’armamento d’ogni genere proveniente dalla o originario della Siria, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.[^3]
3. Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, nonché la messa a disposizione e l’intermediazione assicurativa e riassicurativa in relazione con l’acquisto, la vendita, l’acquisizione, la fornitura, l’importazione, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego di beni di cui ai capoversi 1–2^bis^.[^4]
4. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi da 1–3 per:
a. beni e servizi destinati esclusivamente al sostegno della Forza di disimpegno degli osservatori delle Nazioni Unite oppure all’utilizzo da parte di tale Forza;
b. equipaggiamento militare non letale, destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione o a programmi delle Nazioni Unite, dell’Unione europea e della Confederazione concernenti la creazione di istituzioni oppure destinati alla gestione delle crisi;
c. armi da caccia e per il tiro sportivo, nonché i relativi accessori, munizioni e pezzi di ricambio.
5. L’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettile e i caschi, destinati a un uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Confederazione, dei rappresentanti dei media e del personale umanitario è esclusa dai divieti di cui ai capoversi 1, 2 e 3.[^5]
6. La SECO può, d’intesa con i competenti uffici del DFAE, autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 nella misura in cui l’attività in questione è finalizzata alla distruzione di armi chimiche o di impianti destinati alla fabbricazione di armi chimiche.[^6]

##### **Art. 2a** Obbligo di autorizzazione per determinati beni {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--2_a}
1. Sottostanno all’obbligo di autorizzazione:
a. la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Siria o per un uso in Siria, dei beni di cui all’allegato 1*a* ;
b. la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, nonché la messa a disposizione e l’intermediazione assicurativa e riassicurativa in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, la fabbricazione o l’impiego di beni di cui all’allegato 1*a* .
2. L’autorizzazione di cui al capoverso 1 non è richiesta per attività riguardanti beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio per uso personale o imballati per uso individuale; per l’isopropanolo è in ogni caso richiesta un’autorizzazione.
3. Le autorizzazioni di cui al capoverso 1 non vengono rilasciate qualora si possa ragionevolmente sospettare che i beni siano destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all’utilizzazione, al trasferimento o all’impiego di armi ABC.
4. La SECO rilascia le autorizzazioni di cui al capoverso 1 d’intesa con i competenti uffici del DFAE e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

##### **Art. 3 e 4** {#sec_2/art_3_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--3 und 4}

##### **Art. 4a** {#sec_2/art_4_a omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--4a}

##### **Art. 5** {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--5}

##### **Art. 6** Divieti concernenti le apparecchiature, la tecnologia e i software a fine di ispezione {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--6}
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, apparecchiature, tecnologie o software di cui all’allegato 5 e destinati a operare controlli o intercettazioni sulle comunicazioni via internet o telefoniche, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria.
2. È vietato fornire aiuto tecnico o servizi di intermediazione nonché mezzi finanziari concernenti la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’utilizzazione di beni di cui al capoverso 1.
3. È vietato fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet a persone od organizzazioni siriane o a qualsiasi persona o entità che agisce per loro conto.
4. D’intesa con gli uffici competenti del DFAE, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2, purché i beni e i servizi interessati non siano utilizzati per il controllo e l’intercettazione di Internet e del traffico telefonico.

##### **Art. 7** {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--7}

##### **Art. 8 e 9** {#sec_2/art_8_9 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--8 und 9}

##### **Art. 9a** Divieti in materia di beni culturali {#sec_2/art_9_a omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--9a}
1. Sono vietati l’importazione, l’esportazione, il transito, la vendita, la distribuzione, l’intermediazione e l’acquisto di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale della Siria e di altri beni che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa, o costituiscano una rarità scientifica, compresi quelli elencati nell’allegato 9, qualora si possa ragionevolmente sospettare che i beni:
a. siano stati rubati o sottratti ai legittimi proprietari;
b. siano stati esportati illegalmente dalla Siria.
2. Si può ragionevolmente sospettare che i beni siano usciti illegalmente dalla Siria in particolare se costituiscono parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari di musei, archivi, biblioteche o istituzioni religiose della Siria.
3. Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica se si può dimostrare che:
a.[^7] i beni culturali sono stati esportati dalla Siria prima del 15 marzo 2011;
b. i beni culturali vengono restituiti ai legittimi proprietari in Siria in condizioni di sicurezza.

## **Sezione 3:** Blocco dei valori patrimoniali e divieto di metterli a disposizione {#sec_3}
##### **Art. 10** Blocco degli averi e delle risorse economiche {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--10}
1. Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese o delle organizzazioni menzionate nell’allegato 7.
1bis. .[^8]
2. È vietato traferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni di cui al capoverso 1 oppure mettere altrimenti a disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.[^9]
2bis. Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche è necessario per:
a. svolgere attività umanitarie o di sostegno alla popolazione civile in Siria per il tramite di servizi pubblici o imprese e organizzazioni che ricevono contributi federali per svolgere attività umanitarie o di sostegno alla popolazione civile; oppure
b. svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e adempiere missioni ufficiali della Confederazione.[^10]
2ter. .[^11]
2quater. Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche è necessario per svolgere attività umanitarie o di sostegno alla popolazione civile in Siria oppure per svolgere altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:
a. l’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
b. organizzazioni internazionali;
c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e i membri di tali organizzazioni umanitarie;
d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
e. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi degli organismi di cui alle lettere a-d e al capoverso 2^bis^nella misura in cui agiscono in tale veste.[^12]
3. A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:
a. interessi e altri redditi di tali conti;
b. pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;
c. pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.[^13]
4. Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.[^14]
5. La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:
a. rispettare contratti esistenti;
b. soddisfare crediti in applicazione di:
        1. una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure
        2. una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito;
c. svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari siriane.[^15]
6. In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:
a. prevenire casi di rigore;
b. tutelare interessi svizzeri;
c. sostenere finanziariamente i cittadini siriani non menzionati nell’allegato 7 che, in Svizzera:
        1. seguono una formazione generale o professionale, o
        2. effettuano attività di ricerca universitaria;
d. distruggere armi chimiche o impianti destinati alla fabbricazione di armi chimiche;
e. svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari siriane oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
f. utilizzarli a scopi umanitari, incluso lo svolgimento di attività umanitarie e di sostegno alla popolazione civile in Siria.[^16]
7. La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’allegato 7 ai numeri SSID 200-12560 und 200-12565 oppure la messa a disposizione di determinati averi e risorse economiche a tali organizzazioni, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per la cooperazione fra tali organizzazioni e organizzazioni o enti pubblici svizzeri nei settori della ricostruzione, dello sviluppo di capacità, della lotta al terrorismo o della migrazione.[^17]
8. Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 5–7 d’intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze.[^18]

##### **Art. 11 e 12** {#sec_3/art_11_12 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--11 und 12}

##### **Art. 12a** {#sec_3/art_12_a omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--12a}

##### **Art. 13** {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--13}

##### **Art. 13a** {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--13_a}

##### **Art. 14** {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--14}

## **Sezione 4:** Ulteriori restrizioni {#sec_4}
##### **Art. 15** {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--15}

##### **Art. 16** Divieto di soddisfare determinati crediti {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--16}
1. È vietato soddisfare crediti se sono riconducibili a un contratto o a un’attività la cui esecuzione viene impedita o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure previste dalla presente ordinanza. Questo divieto si applica ai crediti:
a. del governo della Siria;
b.[^19] delle persone fisiche, imprese e organizzazioni elencate nell’allegato 7;
c. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni in Siria;
d. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono per conto o a favore del governo siriano oppure per conto di persone, imprese e organizzazioni di cui alle lettere b e c.
2. Nelle procedure volte a far valere un credito, incombe alla persona fisica, all’impresa o all’organizzazione che fa valere la pretesa provare che il soddisfacimento della pretesa non è vietato secondo il capoverso 1.[^20]

##### **Art. 17** Divieto d’entrata e di transito {#sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--17}
1. L’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche di cui all’allegato 7.
2. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)[^21]può concedere deroghe:
a. per motivi umanitari comprovati;
b. se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti la Siria; oppure
c. per tutelare interessi svizzeri.

## **Sezione 5:** Esecuzione e disposizioni penali {#sec_5}
##### **Art. 18** Controllo ed esecuzione {#sec_5/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--18}
1. La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 2–9, 10–14 e 16.
2. L’Ufficio federale dell’aviazione civile sorveglia l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 15.
3. La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 17.
4. L’Ufficio federale della cultura sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui all’articolo 9*a* .
5. Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini[^22].
6. Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

##### **Art. 19** Dichiarazioni obbligatorie {#sec_5/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--19}
1. Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche o averi presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 10 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.
2. Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.
3. Gli accrediti di cui all’articolo 10 capoverso 4 devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.
4. Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.

##### **Art. 20** Disposizioni penali {#sec_5/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--20}
1. Chiunque viola gli articoli 2, 2*a* , 6, 9*a* , 10, 16 o 17 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.[^23]
2. Chiunque viola l’articolo 19 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
3. Le infrazioni di cui ai capoversi 1 e 2 sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri o confische.

## **Sezione 6:** Pubblicazione e disposizioni finali {#sec_6}
##### **Art. 20a** Pubblicazione {#sec_6/art_20_a omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--20a}
Il contenuto dell’allegato 7 è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS) soltanto mediante rimando.

##### **Art. 21** Diritto previgente: abrogazione {#sec_6/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--21}
L’ordinanza del 18 maggio 2011[^24]che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è abrogata.

##### **Art. 22** Entrata in vigore {#sec_6/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--22}
La presente ordinanza entra in vigore il 9 giugno 2012.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 2 cpv. 2)
### Beni che possono essere utilizzati per la repressione interna {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--annex-1}
1. Bombe e bombe a mano non menzionate nell’allegato 1 dell’ordinanza del 25 febbraio 1998[^25]sul materiale bellico (OMB) e nell’allegato 3 dell’ordinanza del 3 giugno 2016[^26]sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI)[^27].
2. I seguenti veicoli, fatta eccezione per i veicoli appositamente progettati per la lotta antincendio:
    2.1 veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;
    2.2 veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;
    2.3 veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate;
    2.4 veicoli appositamente progettati o modificati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o detenuti;
    2.5 veicoli e rimorchi appositamente progettati per l’installazione di barriere mobili;
    2.6 componenti di veicoli di cui ai punti 2.1–2.5, appositamente progettate a fini antisommossa.
3. Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate dall’allegato 1 OMB e dall’allegato 3 OBDI:
    3.1 Apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e le relative componenti appositamente progettate.
     Fanno eccezione quelli impiegati per prodotti industriali, come ad esempio i sistemi di innesco degli air bag per autoveicoli.
    3.2 Le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate:
        a. amatolo;
        b. nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);
        c. nitroglicolo;
        d. tetranitrato di pentaeritrite (PETN);
        e. cloruro di picrile;
        f. 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).
4. I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati al punto ML 13 dell’allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per discipline sportive o a fini di sicurezza e di lavoro:
    4.1 giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all’arma bianca;
    4.2 elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.
5. Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco diversi da quelli menzionati al punto ML 14 dell’allegato 3 OBDI, e relativi programmi informatici appositamente progettati.
6. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d’immagine diversi da quelli menzionati dagli allegati 3 e 5 OBDI.
7. Filo spinato a lame di rasoio.
8. Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
9. Merci destinate all’esecuzione di esseri umani:
    9.1 forche e ghigliottine;
    9.2 sedie elettriche;
    9.3 camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all’esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica o di un gas letale;
    9.4 sistemi automatici per l’iniezione di droghe destinati all’esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale.
10. Cinture a scarica elettrica destinate alla contenzione degli esseri umani mediante somministrazione di scariche elettriche con tensione a vuoto superiore a 10 000 V.
11. Merci destinate alla contenzione degli esseri umani:
    11.1 sedie e tavoli di contenzione. Sono escluse le sedie di contenzione per disabili;
    11.2 ceppi, catene e manette o bracciali individuali. Sono escluse le manette aventi una dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell’altro, e che non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche;
    11.3 serrapollici e viti schiacciapollici, compresi i serrapollici chiodati.
12. Dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche tra cui manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser) con tensione a vuoto superiore a 10 000 V, non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
 Sono esclusi i dispositivi individuali per la somministrazione di scariche elettriche che l’utente porta con sé per autodifesa.
13. Sostanze destinate a fini antisommossa o di autodifesa e relativa attrezzatura portatile per il loro rilascio:
    13.1 dispositivi portatili a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione o rilascio di una sostanza chimica paralizzante, non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
     Sono esclusi i dispositivi portatili individuali, anche quando contengano una sostanza chimica, che l’utente porta con sé per autodifesa;
     13.2 vanillilammide dell’acido pelargonico (PAVA) (CAS 2444-46-4);
    13.3 oleoresine di Capsicum (OC) (CAS 8023-77-6).
14. Dispositivi specificamente progettati per la produzione degli articoli di cui al presente elenco.
15. Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all’utilizzo degli articoli di cui al presente elenco.
##### **Allegato 1a** {#annex_1_a}
(art. 2*a* cpv. 1)
### Obbligo di autorizzazione per determinati beni {#annex_1_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--annex-1a}
#### **1.** Materiali e prodotti chimici {#annex_1_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--annex-1a/lvl_1}
| Numero dell’UE | Designazione | Numero di riferimento nell’allegato 2 OBDI |
| --- | --- | --- |
| I.C.A.001 | Sostanze chimiche concentrate almeno al 95 %:<br>dicloruro di etilene (CAS 107-06-2) | |
| I.C.A.002 | Sostanze chimiche concentrate almeno al 95 %:<br>nitrometano (CAS 75-52-5)<br>acido picrico (CAS 88-89-1) | |
| I.C.A.003 | Sostanze chimiche concentrate almeno al 95 %:<br>alluminio cloruro (CAS 7446-70-0)<br>arsenico (CAS 7440-38-2)<br>triossido di arsenico (CAS 1327-53-3)<br>bis(2-cloroetil)ammina, cloridrato (CAS 3590-07-6)<br>bis(2-clorometil)ammina, cloridrato (CAS 55-86-7)<br>tris(2-cloroetil)ammina, cloridrato (CAS 817-09-4) | |
| IX.A1.001 | Sostanze chimiche concentrate almeno al 95 %:<br>tributil fosfato (CAS 102-85-2)<br>isocianato di metile (CAS 624-83-9)<br>chinaldina (CAS 91-63-4)<br>1-bromo-2-cloroetano (CAS 107-04-0) | |
| IX.A1.002 | Sostanze chimiche concentrate almeno al 95 %:<br>benzile (CAS 134-81-6)<br>dietilammina (CAS 109-89-7)<br>etere etilico (CAS 60-29-7)<br>dimetiletere (CAS 115-10-6)<br>dimetilamminoetanolo (CAS 108-01-0) | |
| IX.A1.003 | Sostanze chimiche concentrate almeno al 95 %:<br>2-metossietanolo (CAS 109-86-4)<br>butiril-colinesterasi (BCHE)<br>dietilentriammina (CAS 111-40-0)<br>diclorometano (CAS 75-09-2)<br>dimetilanilina (CAS 121-69-7)<br>bromoetano (CAS 74-96-4)<br>cloruro di etile (CAS 75-00-3)<br>etilammina (CAS 75.04.7)<br>esammina (CAS 100-97-0)<br>2-bromopropano (CAS 75-26-3)<br>ossido di isopropile (CAS 108-20-3)<br>metilammina (CAS 74-89-5)<br>bromometano (CAS 74-83-9)<br>monoisopropilammina (CAS 75-31-0)<br>cloruro di obidossina (CAS 114-90-9)<br>bromuro di potassio (CAS 7758-02-3)<br>piridina (CAS 110-86-1)<br>bromuro di piridostigmina (CAS 101-26-8)<br>bromuro di sodio (CAS 7647-15-6)<br>sodio metallico (CAS 7440-23-5)<br>tributilammina (CAS 102-82-9)<br>trietilammina (CAS 121-44-8)<br>trimetilammina (CAS 75-50-3) | |
| IX.A1.004 | Composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente concentrati almeno al 90 %, salva diversa indicazione:<br>acetone (CAS 67-64-1) (Codice NC 2914 11 00)<br>acetilene (CAS 74-86-2) (Codice NC 2901 29 00)<br>ammoniaca (CAS 7664-41-7) (Codice NC 2814 10 00)<br>antimonio (CAS 7440-36-0) (voce 8110)<br>benzaldeide (aldeide benzoica) (CAS 100-52-7) <br>(Codice NC 2912 21 00)<br>benzoina (CAS 119-53-9) (Codice NC 2914 40 90)<br>1-Butanolo (CAS 71-36-3) (Codice NC 2905 13 00)<br>2-Butanolo (CAS 78-92-2) (Codice NC 2905 14 90)<br>isobutanolo (CAS 78-83-1) (Codice NC 2905 14 90)<br>t-butanolo (CAS 75-65-0) (Codice NC 2905 14 10)<br>carburo di calcio (CAS 75-20-7) (Codice NC 2849 10 00)<br>ossido di carbonio (CAS 630-08-0) (Codice NC 2811 29 90)<br>cloro (CAS 7782-50-5) (Codice NC 2801 10 00)<br>cicloesanolo (CAS 108-93-0) (Codice NC 2906 12 00)<br>dicicloesilammina (DCA) (CAS 101-83-7) (Codice NC 2921 30 99)<br>etanolo (CAS 64-17-5) (Codice NC 2207 10 00)<br>etilene (CAS 74-85-1) (Codice NC 2901 21 00)<br>ossido di etilene (CAS 75-21-8) (Codice NC 2910 10 00)<br>fluoroapatite (CAS 1306-05-4) (Codice NC 2835 39 00)<br>acido cloridrico (CAS 7647-01-0) (Codice NC 2806 10 00)<br>acido solfidrico (CAS 7783-06-4) (Codice NC 2811 19 80)<br>isopropanolo, concentrato almeno al 95 % (CAS 67-63-0) <br>(Codice NC 2905 12 00)<br>acido mandelico (CAS 90-64-2) (Codice NC 2918 19 98)<br>metanolo (CAS 67-56-1) (Codice NC 2905 11 00)<br>cloruro di metile (CAS 74-87-3) (Codice NC 2903 11 00)<br>ioduro di metile (CAS 74-88-4) (Codice NC 2903 39 90)<br>metilmercaptano (CAS 74-93-1) (Codice NC 2930 90 99)<br>monoetilenglicole (CAS 107-21-1) (Codice NC 2905 31 00)<br>cloruro di ossalile (CAS 79-37-8) (Codice NC 2917 19 90)<br>solfuro di potassio (CAS 1312-73-8) (Codice NC 2830 90 85)<br>tiocianato di potassio (KSCN) (CAS 333-20-0) <br>(Codice NC 2842 90 80)<br>ipoclorito di sodio (CAS 7681-52-9) (Codice NC 2828 90 00)<br>zolfo (CAS 7704-34-9) (Codice NC 2802 00 00)<br>diossido di zolfo (CAS 7446-09-5) (Codice NC 2811 29 05)<br>triossido di zolfo (CAS 7446-11-9) (Codice NC 2811 29 10)<br>cloruro di dimetitiofosforile (CAS 3982-91-0) <br>(Codice NC 2853 00 90)<br>fosfato di tri-isobutile (CAS 1606-96-8) (Codice NC 2920 90 85)<br>fosforo bianco/giallo (CAS 12185-10-3, 7723-14-0) <br>(Codice NC 2804 70 00) | |

#### **2.** Trattamento e lavorazione dei materiali {#annex_1_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--annex-1a/lvl_2}
| Numero dell’UE | Designazione | Numero di riferimento nell’allegato 2 OBDI |
| --- | --- | --- |
| IX.A2.001 | Cappe aspiranti fissate a pavimento (di tipo walk-in) aventi una larghezza nominale minima di 2,5 metri. | |
| IX.A2.002 | Maschera respiratoria completa alimentata in aria purificata diversa da quelle specificate in 1A004 o 2B352fl. | 1A004a |
| IX.A2.003 | Cabine di sicurezza biologica di classe II o isolatori con prestazioni di caratteristiche similari. | 2B352f2 |
| IX.A2.004 | Centrifughe a funzionamento discontinuo con rotore di una capacità di almeno 4 litri, utilizzabile con materiali biologici. | |
| IX.A2.005 | Fermentatori per la coltura di «microrganismi» patogeni o virus o per la produzione di tossine, senza emissione di aerosol, aventi una capacità totale di almeno 5 litri ma inferiore a 20 litri<br>*Nota tecnica:*<br>I fermentatori includono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo. | 2B352b |
| IX.A2.007 | Celle in atmosfera controllata convenzionale o a flusso turbolento e unità autonome a ventilatore con filtro HEPA o ULPA che possono essere utilizzate per mezzi di contenimento P3 o P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4). | 2B352a |
| IX.A2.008 | Apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze chimiche diversi da quelli specificati in 2B350 dell’allegato 2 OBDI o A2.009: a. contenitori per reazioni o reattori, con o senza agitatori, di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m^3^(100 litri) ma inferiore a 20 m^3^(20 000 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno qualsiasi dei materiali seguenti: 1. acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %; b. agitatori per l’impiego in contenitori per reazioni o in reattori specificati in 2B350.a aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %; c. serbatoi di stoccaggio, contenitori o serbatoi di accumulo di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m^3^(100 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %; d. scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l’area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m^2^e inferiore a 30 m^2^; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %; *Nota tecnica:* *I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.* e. colonne di distillazione o torri di assorbimento di diametro interno superiore a 0,1 m aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %; f. valvole di dimensioni nominali superiori a 10 mm e involucri (corpi delle valvole) progettati per tali valvole aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %; *Note tecniche:* *1.* *I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo della valvola.* *2.* *La «dimensione nominale» è definita come il più piccolo tra i diametri di entrata e di uscita.* g. pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m^3^/ora aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %; h. pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 1 m^3^/ora (alla temperatura standard di 273 K (0° C) e pressioni di 101,3 kPa) e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori e ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; 2. materiali ceramici; 3. ferrosilicio; 4. fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro); 5. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 6. grafite o «carbonio grafite»; 7. nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio; 8. acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo; 9. tantalio o «leghe» di tantalio; 10. titanio o «leghe» di titanio; 11. zirconio o «leghe» di zirconio 12. niobio (columbiom) o «leghe» di niobio; *Note tecniche:* *1.* *I materiali utilizzati per membrane o guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.* *2.* *Il «carbonio grafite» è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l’8 % di grafite.* *3.* *I «ferrosilicì sono leghe di ferro e silicio contenenti in peso l’8 % o più di silicio.* *Per i materiali elencati alle voci precedenti, il termine «lega» se non accompagnato da una specifica concentrazione elementare indica quelle leghe in cui il metallo identificato è presente in percentuale maggiore in peso rispetto a qualsiasi altro elemento.* | |
| IX.A2.009 | Apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze chimiche diversi da quelli specificati in 2B350 dell’allegato 2 OBDI o A2.008:<br>contenitori per reazioni o reattori, con o senza agitatori di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m ^3^ (100 litri) ma inferiore a 20 m ^3^ (20 000 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno qualsiasi dei materiali seguenti:<br>acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;<br>agitatori per l’impiego in contenitori per reazioni o in reattori specificati sopra aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:<br>acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;<br>serbatoi di stoccaggio, contenitori o serbatoi di accumulo di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m ^3^ (100 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:<br>acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;<br>scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l’area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m ^2^ e inferiore a 30 m ^2^ ; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:<br>acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;<br>*Nota tecnica:*<br>*I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.*<br>Colonne di distillazione o torri di assorbimento di diametro interno superiore a 0,1 m; e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi in cui tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare sono costruite con uno dei materiali seguenti:<br>acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;<br>valvole di diametro nominale di almeno 10 mm e involucri (corpi delle valvole) o sfere o tappi progettati per tali valvole in cui tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare sono costruite con uno dei materiali seguenti:<br>acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;<br>*Nota tecnica:*<br>*La «dimensione nominale» è definita come il più piccolo tra i diametri di entrata e di uscita.*<br>Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m ^3^ /ora (misurata alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101,3 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:<br>materiali ceramici;<br>ferrosilici (leghe di ferro contenenti in peso l’8 % o più di silicio);<br>acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo. | |
| IX.A2.010 | Apparecchiature<br>Apparecchiature di laboratorio, e relative parti e accessori, per l’analisi (distruttiva o non distruttiva) o la ricerca di sostanze chimiche, ad eccezione delle attrezzature, ivi inclusi le parti o gli accessori, specificamente concepite per uso medico. | |

#### **3.** Tecnologie {#annex_1_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--annex-1a/lvl_3}
| Numero dell’UE | Designazione | Numero di riferimento nell’’allegato 2 OBDI |
| --- | --- | --- |
| IX.B.001 | Tecnologie, compreso il software, necessarie per lo «sviluppo», la «produzione» o «l’utilizzo» degli articoli elencati nelle sezioni 1 e 2. | |
##### **Allegato 5** {#annex_5}
(art. 6 cpv. 1)
### Attrezzature, tecnologie e software impiegati a scopo di sorveglianza {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--annex-5}
#### **1.** Elenco delle apparecchiature {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--annex-5/lvl_1}
– Apparecchiature per l’ispezione approfondita di pacchetti.
– Apparecchiature per la sorveglianza delle reti, incluse le apparecchiature per la gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati.
– Apparecchiature per la sorveglianza delle radiofrequenze.
– Apparecchiature per interferenza nelle reti radio e nelle comunicazioni satellitari.
– Apparecchiature per la propagazione a distanza di virus informatici.
– Apparecchiature per riconoscimento/trattamento vocale.
– Apparecchiature per intercettazione e controllo di:
    *–* *IMSI (International Mobile Subscriber Identity):* identità utente mobile internazionale. Codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, integrato nella carta SIM, che consente di identificare quest’ultima tramite le reti GSM e UMTS.
    – *MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number):* numero di rete digitale integrata nei servizi dell’abbonato mobile. Numero unico per l’identificazione di un abbonamento ad una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l’IMSI, ma per instradare le chiamate tramite l’abbonato.
    *–* *IMEI (* *International Mobile Equipment Identity):* identificatore internazionale apparecchiature mobili). Numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN- e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all’interno dello scomparto della batteria del telefono. L’intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché l’IMSI e l’MSISDN.
    *–* *TMSI (Temporary Mobile* Subscriber*Identity):* identità utente mobile temporanea. Identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete.
– Apparecchiature per intercettazione e controllo tattici SMS (Short Message System: servizio di messaggi brevi), GSM (Global System for Mobile Communications: sistema mondiale di comunicazioni mobili^,^GPS (Global Positioning System: sistema di localizzazione globale via satellite), GPRS (General Package Radio Service: sistema di trasmissione radio a pacchetto), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System: sistema universale di comunicazioni mobili), CDMA (Code Division Multiple Access: accesso multiplo a divisione di codice), PSTN (Public Switch Telephone Networks: rete telefonica pubblica commutata).
– Apparecchiature per intercettazione e controllo di informazioni DHCP (Dinamyc Host Configuration Protocol: protocollo di configurazione dinamica tramite host), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol: protocollo semplice per il trasferimento di posta) und GTP (GPRS Tunneling Protocol: protocollo di tunneling per il GPRS).
– Apparecchiature per riconoscimento e analisi morfologici.
– Apparecchiature telecomandate per indagini forensi.
– Apparecchiature per motori di trattamento semantico.
– Apparecchiature per la violazione di codici WEP e WPA.
– Apparecchiature per l’intercettazione di protocollo VoIP proprietario e standard.

#### **2.** «Software» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» delle apparecchiature di cui al numero 1 {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--annex-5/lvl_2}

#### **3.** «Tecnologie» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» delle apparecchiature di cui al numero 1 {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--annex-5/lvl_3}
Le apparecchiature, le tecnologie e i software di queste categorie rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato nella misura in cui rispondono alla descrizione generale di «sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari».

Ai fini del presente allegato, per «controllo» si intende l’acquisizione, l’estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l’analisi e l’archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.

#### **4.** Eccezioni {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--annex-5/lvl_4}
Sono esclusi dalle disposizioni dei numeri 1–3:
a. software che sono progettati per essere installati dall’utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:
    1. in contanti,
    2. per corrispondenza,
    3. per transazione elettronica, o
    4. su ordinazione telefonica; o
b. software che sono di pubblico dominio.
##### **Allegato 6**

##### **Allegato 7** {#annex_7}
(art. 10 cpv. 1, 6 lett. c e 7 nonché art. 17 cpv. 1)
### Persone fisiche, imprese e organizzazioni interessate dalle misure finanziarie di cui all’articolo 10 capoverso 1 e persone fisiche soggette al divieto di entrata e di transito {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--annex-7}

##### **Allegato 7a**

##### **Allegato 8**

##### **Allegato 9** {#annex_9}
(art. 9*a* cpv. 1)
### Beni culturali {#annex_9/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.172.7--annex-9}
Sono considerati beni culturali ai sensi dell’articolo 9*a* :
1. Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da – scavi e scoperte terrestri o sottomarini,
    – siti archeologici,
    – collezioni archeologiche;
2. Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni;
3. Quadri e pitture, diversi da quelli di cui ai numeri 4 o 5, fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore;
4. Acquerelli, guazzi e pastelli fatti interamente a mano su qualsiasi supporto, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore;
5. Mosaici, diversi da quelli di cui ai numeri 1 o 2, fatti interamente a mano, con qualsiasi materiale, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore;
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore;
7. Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale diverse da quelle di cui al numero 1, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore;
8. Fotografie, film e relativi negativi, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore;
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore;
10. Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione;
11. Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni;
12. Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di 50 anni;
13. a. collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; b. collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico;
14. Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni;
15. Altri oggetti d’antiquariato diversi da quelli di cui ai numeri da 1 a 14:
    a. aventi fra 50 e 100 anni:
        – giocattoli, giochi
        – articoli di vetro
        – articoli di oreficeria
        – mobili
        – strumenti ottici, fotografici o cinematografici
        – strumenti musicali
        – orologeria
        – opere in legno
        – prodotti ceramici
        – arazzi
        – tappeti
        – carta da parati
        – armi,
    b. aventi più di 100 anni.
##### **Allegato 10**

[^1]: RS  **946.231**
[^2]: Correzione del 25 ago. 2020 (RU  **2020**  3607).
[^3]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 dic. 2012, in vigore dal 21 dic. 2012 (RU  **2013**  55).
[^4]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 dic. 2012, in vigore dal 21 dic. 2012  (RU  **2013**  55).
[^5]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 dic. 2012, in vigore dal 21 dic. 2012  (RU  **2013**  55).
[^6]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2014, in vigore dal 17 dic. 2014 (RU  **2015**  45).
[^7]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 apr. 2015, in vigore dal 22 apr. 2015 (RU  **2015**  1219).
[^8]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 mar. 2025 (RU  **2025**  156). Abrogato dalla cifra I dell’O del 20 giu. 2025, con effetto il 20 giu. 2025 alle ore 18.00 (RU  **2025**  410).
[^9]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 mar. 2025, in vigore dal 7 mar. 2025 alle ore 18.00 (RU  **2025**  156).
[^10]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2019 (RU  **2019**  3429). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 3 mar. 2023 alle 18.00 (RU  **2023**  109).
[^11]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 mar. 2023 (RU  **2023**  109). Abrogato dalla cifra I n. 12 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^12]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 mar. 2023, in vigore dal 10 mar. 2023 alle 18.00 all’11 set. 2023, prolungato fino all’11 mar. 2024 e fino al 12 set. 2024 (RU  **2023**  118,476; **2024**  88), effetto dal 13 set. 2024 la validità della mod. non è più limitata nel tempo (RU  **2024**  483).
[^13]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 12 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^14]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 12 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^15]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 12 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^16]: Introdotto dalla cifra I n. 12 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^17]: Introdotto dalla cifra I n. 12 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^18]: Introdotto dalla cifra I n. 12 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^19]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 giu. 2025, in vigore dal 20 giu. 2025 alle ore 18.00 (RU  **2025**  410).
[^20]: Introdotto dalla cifra I n. 12 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^21]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^22]: La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal  1° gen. 2022 (RU  **2021**  589).
[^23]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 giu. 2025, in vigore dal 20 giu. 2025 alle ore 18.00 (RU  **2025**  410).
[^24]: [RU  **2011**  2193,4483,4515,6269; **2012**  1209,2339,3257]
[^25]: RS  **514.511**
[^26]: RS  **946.202.1** .L’all. 3 può essere consultato sul sito Internet seguente (SECO):www.seco.admin.ch> Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Prodotti industriali e beni militari speciali > Legge e elenchi dei beni.
[^27]: Il rimando è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° lug. 2016.