946.231.176.72

# Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

del 4 marzo 2022 (Stato 1° aprile 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale[^1];<br />visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002[^2]sugli embarghi (LEmb),

ordina:

## **Sezione 1:** Definizioni {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--1}
Nella presente ordinanza si intende per:
a. *averi:* valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; diritti valori, beni crittografici, accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
b. *blocco degli averi:* l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
c. *risorse economiche:* i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
d. *blocco delle risorse economiche:* l’impedimento a impiegare risorse economiche per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime;
e. *dispositivi di comunicazione di uso quotidiano:* dispositivi usati da privati, come personal computer e periferiche (inclusi hard disk e stampanti), telefoni cellulari, dispositivi smart TV, dispositivi di archiviazione (incluse le unità USB) e software di consumo per tutti questi dispositivi;
f.[^3] *partner:* Paesi che applicano misure sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite nella presente ordinanza, quali Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti*;* 
g.[^4] *valori mobiliari:* le seguenti categorie di titoli di credito, diritti valori (in particolare diritti valori semplici e diritti valori registrati), derivati e titoli contabili che possono essere negoziati sul mercato dei capitali, ad eccezione degli strumenti di pagamento:
        1. azioni e altri titoli di credito, diritti valori, derivati e titoli contabili equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altre personalità giuridiche e certificati azionari,
        2. obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati azionari relativi a tali titoli,
        3. gli altri titoli di credito, diritti valori, derivati e titoli contabili che permettono di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comportano un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari;
h. *strumenti del mercato monetario:* categorie di strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, a esclusione degli strumenti di pagamento;
i. *servizi di investimento:* i servizi e le attività seguenti:
        1. ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari,
        2. esecuzione di ordini per conto dei clienti,
        3. negoziazione per conto proprio,
        4. gestione del portafoglio,
        5. consulenza in materia di investimenti,
        6. assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile,
        7. collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile,
        8. qualsiasi servizio connesso all’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;
j. *sede di negoziazione:* qualsiasi borsa, sistema multilaterale di negoziazione e sistema organizzato di negoziazione;
k.[^5] *rating del credito* : un parere relativo al merito creditizio di un’entità, di un’obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o di altri strumenti finanziari, o di un emittente di un debito, di un’obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di classificazione in categorie di rating stabilito e consolidato;
l.[^6] *attività di rating del credito* : analisi dei dati e delle informazioni e valutazione, approvazione, emissione e revisione di rating del credito;
m.[^7] *settore dell’energia* : un settore che, ad eccezione delle attività connesse al nucleare civile, comprende le attività seguenti:
        1. la prospezione, la produzione, la distribuzione all’interno della Federazione Russa o l’estrazione di petrolio greggio, gas naturale o combustibili fossili solidi, la raffinazione di combustibili, la liquefazione del gas naturale o la rigassificazione,
        2. la produzione o la distribuzione all’interno della Federazione Russa di prodotti a base di combustibili fossili solidi, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio o gas, oppure
        3. la costruzione di strutture o l’installazione di apparecchiature per la generazione di energia o la produzione di elettricità, o la prestazione di servizi e la fornitura di apparecchiature o tecnologie per attività connesse alla generazione di energia o alla produzione di elettricità;
n.[^8] *settore minerario:* settore che comprende le attività di localizzazione, estrazione, gestione e trasformazione di materiali nel settore minerario, inclusa l’estrazione di pietre e minerali non destinati alla produzione di energia.

## **Sezione 2:** Restrizioni commerciali {#sec_2}
##### **Art. 2** {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--2}

##### **Art. 2a** Materiale d’armamento {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--2_a}
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Federazione Russa o dell’Ucraina o per un uso nella Federazione Russa o in Ucraina, di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi, munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.[^9]
1bis. È vietato il transito attraverso la Federazione Russa o l’Ucraina di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi, munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.[^10]
2. Sono vietati l’acquisto, l’acquisizione, l’importazione e il transito di materiale d’armamento d’ogni genere originario della Federazione Russa o proveniente dalla Federazione Russa, compresi armi, munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.
3. Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, nonché la messa a disposizione e l’intermediazione assicurativa e riassicurativa in relazione con l’acquisto, la vendita, l’acquisizione, la fornitura, l’importazione, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego dei beni di cui ai capoversi 1 e 2.
3bis. È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione con armi e munizioni nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio o con la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o in Ucraina, o per un uso nella Federazione Russa o in Ucraina.[^11]
4. I divieti di cui ai capoversi 1–3^bis^non si applicano ai pezzi di ricambio e ai servizi necessari per la manutenzione, la riparazione e la sicurezza delle capacità militari esistenti in Svizzera o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE).[^12]
5. I divieti di cui ai capoversi 1 e 1^bis^non si applicano all’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettile e i caschi, destinati a un uso individuale da parte del personale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Confederazione, dei rappresentanti dei media o del personale umanitario.[^13]
6. I divieti di cui ai capoversi 1, 1^bis^, 3 e 3^bis^non si applicano ai beni e ai servizi richiesti alla Svizzera come assistenza dall’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche conformemente all’articolo X paragrafo 7 della Convenzione del 13 gennaio 1993[^14]sulle armi chimiche.[^15]
6bis. ** I divieti di cui ai capoversi 1, 3 e 3^bis^non si applicano ai beni esportati dalla Svizzera in uno Stato di cui all’allegato 34 se sono destinati a essere incorporati in un bene d’armamento e i loro costi di fabbricazione sono inferiori al 50 per cento dei costi di fabbricazione del bene d’armamento finito.[^16]
7. D’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3^bis^:[^17]
a. per le seguenti sostanze se sono utilizzate per i sistemi vettori gestiti da organizzazioni di lancio europee, per lanci nell’ambito di programmi spaziali europei o per il rifornimento di satelliti da parte di produttori di satelliti europei:
        1. idrazina (n. CAS 302-01-2);
        2. dimetilidrazina asimmetrica (n. CAS 57-14-7),
        3. monometilidrazina (n. CAS 60-34-4);
b. per le attrezzature di sminamento e il materiale da impiegare in operazioni di sminamento esclusivamente destinati a fini umanitari.[^18]

##### **Art. 3** {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--3}

##### **Art. 4** Beni utilizzabili a fini civili e militari {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--4}
1. La vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto dei beni di cui all’allegato 2 dell’ordinanza del 3 giugno 2016[^19]sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI):[^20]
a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.[^21] a destinazione dell’Ucraina o per un uso in Ucraina sono vietati se i beni sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari;
c.[^22] a destinatari finali di cui all’allegato 2 della presente ordinanza sono vietati.
1bis. È vietato il transito attraverso la Federazione Russa dei beni di cui all’allegato 2 OBDI.[^23]
2. La fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui all’allegato 2 OBDI:
a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.[^24] a destinazione dell’Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all’obbligo di autorizzazione;
c.[^25] a destinatari finali di cui all’allegato 2 della presente ordinanza sono vietati.
2bis. La vendita diretta o indiretta, la cessione in licenza o il trasferimento in altro modo di diritti di proprietà intellettuale o di segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui all’allegato 2 OBDI o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo:
a. nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.[^26] in Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all’obbligo di autorizzazione;
c.[^27] a destinatari finali di cui all’allegato 2 della presente ordinanza sono vietati.[^28]
3. La SECO nega l’autorizzazione per i servizi di cui al capoverso 2 lettera b se i servizi sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.[^29]

##### **Art. 5** Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--5}
1. La vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto di beni di cui all’allegato 1:
a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.[^30] a destinazione dell’Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all’obbligo di autorizzazione;
c.[^31] a destinatari finali di cui all’allegato 2 sono vietati.
1bis. È vietato il transito attraverso la Federazione Russa dei beni di cui all’allegato 1.[^32]
1ter. Se la SECO dispone di informazioni secondo cui i beni di cui all’allegato 1 destinati all’esportazione verso Paesi terzi al di fuori dello SEE sono o potrebbero essere esportati, in tutto o in parte, nella Federazione Russa o utilizzati in tale Paese, essa può informarne gli esportatori. In questo caso l’esportazione dei beni in questione sottostà all’obbligo di autorizzazione.[^33]
2. La fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui all’allegato 1:
a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.[^34] a destinazione dell’Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all’obbligo di autorizzazione;
c.[^35] a destinatari finali di cui all’allegato 2 sono vietati.
2bis. La vendita diretta o indiretta, la cessione in licenza o il trasferimento in altro modo di diritti di proprietà intellettuale o di segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui all’allegato 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo:
a. nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.[^36] in Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all’obbligo di autorizzazione;
c.[^37] a destinatari finali di cui all’allegato 2 sono vietati.[^38]
3. La SECO nega l’autorizzazione per i beni e i servizi di cui ai capoversi 1 lettera b e 2 lettera b se sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.[^39]

##### **Art. 6** Deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 e 5 {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--6}
1. I divieti e gli obblighi di autorizzazione secondo l’articolo 4 capoversi 1 e 2−3 e secondo l’articolo 5 capoversi 1 e 2−3 non si applicano ai beni e ai servizi destinati:[^40]
a esclusivamente ad attività umanitarie e mediche svolte da un’organizzazione umanitaria imparziale, a emergenze sanitarie, alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali;
b.[^41] a scopi medici o farmaceutici, tranne se sono elencati nell’allegato 31;
c.–e.[^42] .
f.[^43] …
g.[^44] .
1bis. Il divieto di cui agli articoli 4 capoverso 1^bis^e 5 capoverso 1^bis^non si applica ai beni di cui all’allegato 2 OBDI[^45]e all’allegato 1 della presente ordinanza destinati agli scopi di cui al capoverso 1.[^46]
1ter. ** I divieti e gli obblighi di autorizzazione secondo l’articolo 4 capoversi 1 e 2−3 e secondo l’articolo 5 capoversi 1 e 2−3 non si applicano ai beni esportati dalla Svizzera in uno Stato di cui all’allegato 34 se sono destinati a essere incorporati in un bene di cui all’allegato 2 OBDI o all’allegato 1 della presente ordinanza e i loro costi di fabbricazione sono inferiori al 50 per cento dei costi di fabbricazione del bene finito.[^47]
1quater. ** Se un esportatore si avvale per la prima volta della deroga di cui al capoverso 1 per un determinato destinatario nella Federazione Russa, deve indicarlo sulla dichiarazione doganale e notificarlo senza indugio alla SECO.[^48]
2. La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 lettera a e 5 capoversi 1 e 2 lettera a per beni e servizi destinati ai seguenti fini civili o destinatari finali civili:[^49]
a. alla cooperazione tra la Svizzera e la Federazione Russa in ambiti puramente civili;
b. alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
c. alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
d. alla sicurezza marittima;
e.[^50] alle reti di comunicazione elettronica civile e servizi internet non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un’organizzazione sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento;
f.[^51] all’uso da parte di organizzazioni che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di un Paese partner;
g.[^52] alle rappresentanze diplomatiche della Svizzera o dei suoi Paesi partner;
h.[^53] alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle organizzazioni e degli organismi nella Federazione Russa, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo;
i.[^54] per l’uso esclusivo della Svizzera, e sotto il suo pieno controllo, affinché la Svizzera possa adempiere i propri obblighi di manutenzione in settori che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Federazione Russa;
j.[^55] aggiornamenti di software;
k.[^56] utilizzo come dispositivi di comunicazione di uso quotidiano; oppure
l.[^57] scopi medici o farmaceutici, purché i beni o i servizi siano elencati nell’allegato 31.
2bis. La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoverso 1^bis^e 5 capoverso 1^bis^per i beni di cui all’allegato 2 OBDI e all’allegato 1 della presente ordinanza destinati ai fini civili o ai destinatari finali civili di cui al capoverso 2 lettere b, c, d, h e l.[^58]
3. La SECO nega l’autorizzazione di deroghe secondo il capoverso 2 se vi è motivo di ritenere che i beni e i servizi siano destinati:
a. a un utilizzatore finale militare, una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 2;
b. all’aviazione o all’industria spaziale;
c. a un’attività destinata al settore energetico, salvo se è consentita conformemente all’articolo 11 capoversi 3–5.[^59]
4. L’obbligo di autorizzazione per i beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all’articolo 3 OBDI[^60]si applica anche in caso di deroghe secondo i capoversi 1 e 2.[^61]

##### **Art. 7** Procedura di autorizzazione {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--7}
Salvo disposizioni contrarie, la procedura di autorizzazione secondo gli articoli 2*a* e 4–6 è retta dalle disposizioni dell’OBDI[^62].

##### **Art. 8** Sospensione e revoca delle autorizzazioni {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--8}
Le autorizzazioni secondo gli articoli 2*a* e 4–6 sono sospese o revocate se dopo la loro concessione le circostanze sono cambiate in modo tale che le condizioni per la loro concessione non sono più soddisfatte.

##### **Art. 9** Beni per l’aviazione e l’industria spaziale {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--9}
1. È vietato vendere, fornire, esportare o far transitare, direttamente o indirettamente, i beni di cui all’allegato 3 idonei a essere utilizzati nell’aviazione e nell’industria spaziale e destinati a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.
1bis. È vietato il transito attraverso la Federazione Russa dei beni di cui all’allegato 3.[^63]
2. È vietato fornire direttamente o indirettamente assicurazioni e riassicurazioni per i beni di cui all’allegato 3 a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.
3. Sono vietate la revisione, la riparazione, l’ispezione, la sostituzione, la modifica o la rettifica di un aeromobile o di un componente, ad eccezione dell’ispezione pre-volo, destinate a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa se l’attività è in relazione ai beni di cui all’allegato 3.
4. È vietato prestare servizi, compresa l’assistenza tecnica e i servizi di intermediazione, relativi ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni a qualsiasi persona fisica o giuridica o organizzazione nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.
5. È vietato fornire mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione ai beni e di cui al capoverso 1 per la vendita, la fornitura, l’esportazione o il transito di tali beni, o per i servizi connessi, a persone o organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.
5bis. È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.[^64]
6. La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 4 e 5 per l’esecuzione di un contratto di leasing finanziario di aeromobili concluso prima del 5 marzo 2022, se:
a.[^65] è necessario per garantire il pagamento dei canoni del leasing a una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione registrate o costituite a norma del diritto svizzero o di uno Stato membro dello SEE cui non si applica nessuna delle misure restrittive di cui al presente regolamento; e
b. nessuna risorsa economica verrà messa a disposizione della controparte russa, a eccezione del trasferimento di proprietà dell’aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing finanziario.[^66]
6bis. La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 4 e 5:
a. per i beni di cui all’allegato 3 numero 2 se ciò è necessario per la produzione di beni in titanio indispensabili all’industria aeronautica e quest’ultima non può acquisirli altrimenti;
b. per i beni delle voci di tariffa doganale 8517 71 00, 8517 79 00 e 9026 se ciò è necessario per scopi medici, farmaceutici o umanitari.[^67]
6ter. La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 4 e 5 per la fornitura di assistenza tecnica in relazione con l’uso dei beni di cui all’allegato 3 se ciò è necessario per evitare collisioni tra satelliti o il loro rientro involontario nell’atmosfera.[^68]
6quater. La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per i beni di cui all’allegato 3 numero 2, a condizione che siano destinati all’uso esclusivo della Svizzera e siano sotto il suo pieno controllo, affinché la Svizzera possa adempiere i propri obblighi di manutenzione in settori che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Federazione Russa.[^69]
6quinquies. La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1bis per i beni di cui all’allegato 3 se tali beni sono destinati ai fini di cui ai capoversi 6bis e 6ter.[^70]
6sexies. La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 2, 4, 5 e 5bis per i beni della voce di tariffa doganale 9026 00 00 che si trovavano fisicamente in Svizzera il 17 ottobre 2024, a condizione che ciò sia necessario nell’ambito del progetto Sachalin-2.[^71]
7. Il divieto di cui al capoverso 4 non si applica allo scambio di informazioni volto alla definizione di norme tecniche in sede di Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.[^72]

##### **Art. 9a** Beni e tecnologie per la navigazione marittima {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--9_a}
1. La vendita, la messa a disposizione, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto di beni e tecnologie per la navigazione marittima di cui all’allegato 16:
a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa o a bordo di una nave battente bandiera russa sono vietati;
b.[^73] a destinazione dell’Ucraina o per un uso in Ucraina o a bordo di una nave battente bandiera ucraina sottostanno all’obbligo di autorizzazione.
2. La fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con i beni e le tecnologie di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di tali beni e tecnologie:
a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa o a bordo di una nave battente bandiera russa sono vietati;
b.[^74] a destinazione dell’Ucraina o per un uso in Ucraina o a bordo di una nave battente bandiera ucraina sottostanno all’obbligo di autorizzazione.
2bis. La vendita diretta o indiretta, la cessione in licenza o il trasferimento in altro modo di diritti di proprietà intellettuale o di segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo:
a. nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.[^75] in Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all’obbligo di autorizzazione.[^76]
3. I divieti di cui ai capoversi 1 lettera a e 2 lettera a nonché gli obblighi di autorizzazione di cui ai capoversi 1 lettera b e 2 lettera b non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento, all’esportazione, al trasporto e al transito dei beni e delle tecnologie di cui al capoverso 1 e alla relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.[^77]
3bis. ** I divieti e gli obblighi di autorizzazione di cui ai capoversi 1–2^bis^e 5 non si applicano ai beni esportati dalla Svizzera in uno Stato di cui all’allegato 34 se sono destinati a essere incorporati in un bene di cui all’allegato 16 e i loro costi di fabbricazione sono inferiori al 50 per cento dei costi di fabbricazione del bene finito.[^78]
4. La SECO può, in via eccezionale, autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 lettera a o al divieto di fornire la relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, se i beni o le tecnologie di cui al capoverso 1 o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati alla sicurezza marittima.
5. La SECO nega l’autorizzazione per i beni e i servizi di cui ai capoversi 1 lettera b e 2 lettera b se essi sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.[^79]

##### **Art. 9b** Carboturbi e additivi per carburanti {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--9_b}
1. La vendita, la fornitura, l’esportazione e il trasferimento di carboturbi e additivi per carburanti conformemente all’allegato 19:
a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.[^80] a destinazione dell’Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all’obbligo di autorizzazione.
1bis. Il transito attraverso la Federazione Russa di carboturbi e additivi per carburanti di cui all’allegato 19:
a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa è vietato;
b.[^81] a destinazione dell’Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all’obbligo di autorizzazione.[^82]
2. La fornitura di servizi di ogni genere, compresi servizi finanziari, l’intermediazione, l’assistenza tecnica e la messa a disposizione di mezzi finanziari, in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione e l’impiego di tali beni:
a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietate;
b.[^83] a destinazione dell’Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all’obbligo di autorizzazione.[^84]
2bis. La vendita diretta o indiretta, la cessione in licenza o il trasferimento in altro modo di diritti di proprietà intellettuale o di segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo:
a. nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.[^85] in Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all’obbligo di autorizzazione.[^86]
2ter. I divieti e gli obblighi di autorizzazione di cui ai capoversi 1, 2, 2^bis^e 4 non si applicano ai beni esportati dalla Svizzera in uno Stato di cui all’allegato 34 se sono destinati a essere mescolati in un bene di cui all’allegato 19 e i loro costi di fabbricazione sono inferiori al 50 per cento dei costi di fabbricazione del bene finito.[^87]
3. La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1^bis^per carboturbi e additivi per carburanti di cui all’allegato 19, se ciò è necessario per:
a. la produzione di beni in titanio indispensabili all’industria aeronautica e quest’ultima non può acquisirli altrimenti;
b. scopi medici, farmaceutici o umanitari; oppure
c. evitare collisioni tra satelliti o il loro rientro involontario nell’atmosfera.[^88]
4. La SECO nega l’autorizzazione per i beni e i servizi di cui ai capoversi 1 lettera b, 1^bis^lettera b e 2 lettera b se sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.[^89]

##### **Art. 10** Beni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--10}
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni per la raffinazione del petrolio e per la liquefazione del gas naturale conformemente all’allegato 4 a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.[^90]
2. È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e la consulenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’uso di beni di cui al capoverso 1.
2bis. È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.[^91]
3. D’intesa con i servizi competenti del DFAE, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente.[^92]
4. In casi urgenti debitamente motivati, la vendita, la fornitura, l’esportazione o il transito di beni e tecnologie di cui all’allegato 4 possono avvenire senza autorizzazione preventiva, a condizione che l’esportatore informi la SECO entro cinque giorni lavorativi dalla vendita, dalla fornitura, dall’esportazione o dal transito e ne spieghi i motivi.

##### **Art. 10a** Beni per il completamento di progetti di gas naturale liquefatto o del petrolio greggio {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--10_a}
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto, a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa, di beni per il completamento di progetti nel settore del gas naturale liquefatto o del petrolio greggio in fase di costruzione.[^93]
2. È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni di cui al capoverso 1.
3. I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai progetti di produzione petrolifera che hanno avviato una produzione commerciale regolare prima del 25 febbraio 2025.[^94]

##### **Art. 11** Beni e software per il settore dell’energia {#sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--11}
1. È vietato vendere, mettere a disposizione, fornire, esportare, far transitare o trasportare beni di cui all’allegato 5 per il settore dell’energia a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa, compresa la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.[^95]
1bis. È vietato vendere, fornire, esportare e mettere a disposizione i software per il settore dell’energia di cui all’allegato 5*a* a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.[^96]
2. È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni e i software di cui ai capoversi 1 e 1^bis^o con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione, il trasporto o l’impiego di tali beni e software.[^97]
2bis. È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione con i beni e i software di cui ai capoversi 1 e 1^bis^o con la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l’uso di tali beni e software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.[^98]
3. I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, all’esportazione, al transito e al trasporto di beni o alla fornitura di assistenza tecnica o alla concessione di mezzi finanziari in relazione con beni necessari:
a.[^99] per il trasporto di petrolio e gas naturale, compresi prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Federazione Russa, o attraverso la Federazione Russa, in Svizzera o nello SEE; o
b. per la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente.
4. …[^100]
5. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e, nel caso di servizi finanziari o di approvvigionamento energetico, del Dipartimento federale delle finanze (DFF) o del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 1^bis^e 2 se:
a. ciò è necessario per garantire l’approvvigionamento energetico della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente; o
b. i beni, i software o i servizi sono destinati all’uso esclusivo di organizzazioni possedute o controllate, in tutto o in parte, da un’organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE.[^101]
6. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e, nel caso di servizi finanziari o di approvvigionamento energetico, del DFF o del DATEC, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 2 per la fornitura di assicurazioni e riassicurazioni a favore di un’impresa costituita o registrata secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE per quanto riguarda le sue attività al di fuori del settore energetico russo.[^102]

##### **Art. 11a** Beni per il rafforzamento dell’industria {#sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--11_a}
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto dei beni per il rafforzamento dell’industria conformemente all’allegato 23 a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.
1bis. È vietato il transito attraverso la Federazione Russa dei beni per il rafforzamento dell’industria di cui all’allegato 23*a* .[^103]
2. È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi servizi finanziari, l’intermediazione, l’assistenza tecnica e la messa a disposizione di mezzi finanziari, in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o in relazione con la vendita, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di tali beni a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.
2bis. È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.[^104]
3. I divieti di cui ai capoversi 1–2 non si applicano ai beni e ai servizi che:
a. sono necessari a garantire l’esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa;
b. sono necessari per la lotta contro emergenze di sanità pubblica, la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali, purché non siano destinati a fini militari né a destinatari finali militari.[^105]
4. ** La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–2 se ciò è necessario:[^106]
a. per usi medici o farmaceutici e per un uso finale non militare;
b. per scopi umanitari o per evacuazioni;
c.[^107] per l’uso esclusivo della Svizzera in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Federazione Russa; oppure
d.[^108] per le seguenti attività:
        1. la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile,
        2. la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili,
        3. la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali,
        4. la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.[^109]
5. La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–2 se ciò è necessario:[^110]
a. per i beni della voce di tariffa doganale 8417 20 se sono utilizzati da persone fisiche in ambito domestico per la realizzazione di prodotti da forno, pasticcini e biscotti;
b.[^111] per i beni enumerati nei capitoli della tariffa doganale 72, 84, 85 e 90, se ciò è necessario per la produzione di beni in titanio indispensabili all’industria aeronautica e quest’ultima non può acquisirli altrimenti;
c.[^112] per i beni delle voci di tariffa doganale 3917, 8421, 8471, 8523, 8536 e 8544, a condizione che siano necessari per la manutenzione o la riparazione di dispositivi medici;
d.[^113] per i beni delle voci di tariffa doganale 8414 90 e 9026 che si trovano fisicamente in Svizzera dal 17 ottobre 2024, a condizione che siano necessari nell’ambito del progetto Sachalin-2 a scopo di manutenzione o riparazione;
e.[^114] per i beni delle voci di tariffa doganale 8481 80 progettati per impianti sanitari, di riscaldamento, di ventilazione o di condizionamento d’aria, se sono utilizzati da persone fisiche in ambito domestico;
f.[^115] per i beni delle voci di tariffa doganale 7411 e 7412 con diametro interno non superiore a 50 mm, se sono utilizzati da persone fisiche in ambito domestico;
g.[^116] per i beni delle voci di tariffa doganale 2920, 3917 10 e 3920 62, se sono necessari esclusivamente per la produzione di generi alimentari destinati al consumo umano;
h.[^117] per i beni della voce di tariffa doganale 7007 19 80, 7615 10, 8414 60, 8422 30 e 8423 10, se sono utilizzati da persone fisiche in ambito domestico;
i.[^118] per i beni delle voci di tariffa doganale 9026, 9027 e 9031, se la loro importazione dalla Federazione Russa è stata autorizzata secondo l’articolo 14*c* capoverso 6 lettera c;
j.[^119] per i beni delle voci di tariffa doganale 8517 62 e 8523 52, se sono destinati a reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico e non appartenenti a un organismo controllato da un ente pubblico o detenuto da un ente pubblico per oltre il 50 per cento.
k.[^120] per i beni della voce di tariffa doganale 3916 20, se sono necessari per la vendita di pavimenti in PVC a persone fisiche per uso domestico;
l.[^121] per i beni della voce di tariffa doganale 8422 30, se sono necessari per l’imballaggio di alimenti, bevande o prodotti farmaceutici;
m.[^122] per i beni della voce di tariffa doganale 3402 90, se sono necessari per l’esecuzione di contratti conclusi prima del 1° gennaio 2025, fino al 1° gennaio 2028 o fino alla loro data di scadenza, se precedente.[^123]
6. La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1^bis^se ciò è necessario per la produzione di beni in titanio indispensabili all’industria aeronautica e quest’ultima non può acquisirli altrimenti.[^124]
7. La SECO nega l’autorizzazione per i beni e i servizi di cui ai capoversi 4 e 5 se essi sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.[^125]

##### **Art. 12** {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--12}

##### **Art. 12a** Petrolio greggio e prodotti petroliferi {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--12_a}
1. Sono vietati l’acquisto con destinazione in Svizzera, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera di petrolio greggio e prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa.
2. È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l’acquisto con destinazione in Svizzera, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera di petrolio greggio e prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa.
3. I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:
a.[^126] al petrolio greggio trasportato via mare e ai prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 se questi beni sono solo in transito attraverso la Federazione Russa e non sono di proprietà russa;
b. al petrolio greggio e ai prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 originari o provenienti dalla Federazione Russa introdotti legalmente in uno Stato membro dell’UE.
4. Tutte le transazioni riguardanti l’acquisto con destinazione in Svizzera, o l’importazione o il trasporto in Svizzera di condensati di gas naturale della voce di tariffa doganale 2709 00 10 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa devono essere notificate alla SECO entro due settimane indicando i quantitativi acquistati, importati o trasportati.[^127]

##### **Art. 12abis** Acquisto e importazione di prodotti petroliferi da Paesi terzi {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--12_a_bis}
1. Sono vietati l’acquisto con destinazione in Svizzera, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera di prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710, se tali prodotti sono stati ottenuti in un Paese terzo da petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00 originario della Federazione Russa.[^128]
2. È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con i beni per cui sussiste il divieto di cui al capoverso 1.
3. All’atto dell’importazione di prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710 da Paesi terzi al di fuori dello SEE, del Canada, del Regno Unito, degli Stati Uniti, dell’Australia, della Nuova Zelanda o del Giappone, è necessario apportare la prova attestante l’origine del petrolio greggio impiegato per la raffinazione del prodotto petrolifero in un Paese terzo. La prova deve essere indicata sulla dichiarazione doganale.[^129]
4. I capoversi 1–3 non si applicano ai prodotti petroliferi importati da Paesi terzi che erano esportatori netti di petrolio greggio nell’anno civile precedente, a meno che la SECO non abbia fondati motivi per ritenere che i prodotti in questione siano stati ottenuti da petrolio greggio russo.

##### **Art. 12b** Scambi, intermediazione e trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi con o verso Paesi terzi {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--12_b}
1. Sono vietati gli scambi, l’intermediazione e il trasporto, incluso il trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa con o verso Stati al di fuori della Svizzera e dello SEE.
1bis. Sono vietati la vendita, il trasporto e il transito di prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710 ottenuti da petrolio greggio originario della Federazione Russa o proveniente dalla Federazione Russa importato in Bulgaria dopo il 5 dicembre 2022.[^130]
2. Sono vietati la fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di servizi finanziari nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con le attività di cui al capoverso 1.
3. La fornitura dei servizi di cui al capoverso 2 per navi che hanno trasportato petrolio greggio o prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 il cui prezzo di acquisto superava il limite massimo fissato nell’allegato 28 alla data di conclusione del contratto è vietatanei 90 giorni successivi alla data di scarico di tali beni se l’operatore responsabile del trasporto sapeva o aveva motivo di ritenere che alla data di conclusione del contratto tali beni erano stati acquistati a un prezzo superiore al limite massimo fissato nell’allegato 28.
4. I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:
a. ai beni che sono solo caricati nella Federazione Russa, sono trasportati dalla Federazione Russa o sono in partenza dalla Federazione Russa, non sono originari della Federazione Russa e non sono di proprietà russa;
b. ai beni il cui prezzo di acquisto non supera il limite massimo fissato nell’allegato 28;
c. ai beni di cui all’allegato 29 trasportati verso i Paesi terzi ivi menzionati per il periodo specificato in tale allegato;
d. alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali, a condizione che la SECO sia stata informata senza indugio una volta constatato l’evento o la catastrofe naturale.
5. Per l’applicazione dei capoversi 1 e 4 lettera b per il petrolio greggio russo o i prodotti petroliferi russi di cui all’allegato 24 caricati a partire dal 20 febbraio 2024, le persone fisiche e giuridiche che forniscono servizi e non hanno accesso ai limiti massimi di prezzo al barile fissati nell’allegato 28 devono raccogliere informazioni dettagliate sui prezzi in relazione ai costi accessori; raccolgono tali informazioni dagli operatori più a monte nella catena di approvvigionamento del commercio del petrolio greggio o dei prodotti petroliferi russi. Su richiesta, le informazioni sui prezzi sono fornite alle controparti e alla SECO.[^131]
6. Tutte le transazioni per l’acquisto o il trasporto in Stati al di fuori della Svizzera di condensati di gas naturale della voce di tariffa doganale 2709 00 10 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa devono essere notificate alla SECO entro due settimane, indicando i quantitativi acquistati o trasportati.[^132]

##### **Art. 12c** Obbligo di autorizzazione per la vendita di navi cisterna {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--12_c}
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il trasporto e il transito di navi cisterna adibite al trasporto di petrolio greggio e dei prodotti petroliferi di cui all’allegato 24 che rientrano nella voce di tariffa doganale 8901 20 00, e qualsiasi altra forma di trasferimento di proprietà di tali beni a persone, imprese o organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sottostà all’obbligo di autorizzazione.
2. La SECO rilascia l’autorizzazione d’intesa con i servizi competenti del DFAE.
3. La SECO nega l’autorizzazione se vi è motivo di ritenere che le navi cisterna di cui al capoverso 1 siano utilizzate per violare i divieti di cui agli articoli 12*a* o 12*b* .
4. Le vendite e qualsiasi altra forma di trasferimento di proprietà di navi cisterna di cui al capoverso 1 a Paesi terzi devono essere notificate senza indugio alla SECO, indicando l’identità del venditore e dell’acquirente e, se del caso, i documenti costitutivi del venditore e dell’acquirente, compresi la partecipazione azionaria e la gestione, il numero di identificazione IMO della nave cisterna e il suo indicativo di chiamata.
5. Le vendite e qualsiasi altra forma di trasferimento di proprietà di cui ai capoversi 1 e 4 che hanno avuto luogo tra il 5 dicembre 2022 e il 1° febbraio 2024 devono essere notificati alla SECO entro il 3 maggio 2024.

##### **Art. 12d** Divieti in relazione con determinate navi {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--12_d}
1. Sono vietati l’acquisto delle navi di cui all’allegato 33 nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tali navi in e attraverso la Svizzera.
2. Sono vietati la vendita, la fornitura, il noleggio e l’esportazione delle navi di cui all’allegato 33.
3. Sono vietati l’esercizio delle navi di cui all’allegato 33 e il relativo equipaggiamento.
4. È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione, l’assistenza tecnica e i servizi di registrazione, così come concedere mezzi finanziari in relazione con le navi di cui all’allegato 33.
5. È vietato partecipare a trasbordi da nave a nave o a qualsiasi altro trasbordo di carico con una nave di cui all’allegato 33.
6. È vietato ricorrere a servizi forniti da una nave di cui all’allegato 33.
7. I divieti di cui ai capoversi 1–6 non si applicano:
a. alla ricerca di un luogo di rifugio da parte di navi che necessitano di assistenza;
b. allo scalo di emergenza in un porto per ragioni di sicurezza marittima o per salvare vite in mare;
c. ad attività umanitarie;
d. alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali;
e. al riconoscimento o all’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;
f.[^133] alle investigazioni su violazioni delle disposizioni della presente ordinanza o su altre attività illecite.

##### **Art. 12e** Acquisto e importazione di gas naturale liquefatto attraverso terminali non connessi {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--12_e}
1. Sono vietati l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto di gas naturale liquefatto della voce di tariffa doganale 2711 11 originario della Federazione Russa o proveniente dalla Federazione Russa attraverso terminali non connessi alla rete di gas naturale nell’Unione europea.
2. È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con il gas naturale liquefatto di cui al capoverso 1.
3. I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alla fornitura del gas naturale liquefatto di cui al capoverso 1 dalla terraferma dell’Unione europea alle sue regioni ultraperiferiche.
4. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DATEC, la SECO può concedere deroghe ai capoversi 1 e 2 per l’acquisto, l’importazione, il transito o il trasporto di gas naturale liquefatto della voce di tariffa doganale 2711 11 da parte di uno Stato membro dell’UE con terminali di gas naturale liquefatto non connessi alla rete di gas naturale nell’Unione europea, a condizione che:
a. il gas naturale liquefatto sia stato acquistato, importato o trasportato da un terminale situato in un altro Stato membro dell’UE e tale terminale sia connesso alla rete di gas naturale; e
b. l’acquisto, l’importazione, il transito o il trasporto siano finalizzati all’approvvigionamento energetico.

##### **Art. 12f** Ricarica di gas naturale liquefatto {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--12_f}
1. È vietata la fornitura di servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con le operazioni di ricarica («reloading») nel territorio dell’Unione europea di gas naturale liquefatto della voce di tariffa doganale 2711 11 00 originario della Federazione Russa o proveniente dalla Federazione Russa.
2. Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:
a. alla ricerca di un luogo di rifugio da parte di navi che necessitano di assistenza;
b. allo scalo di emergenza in un porto per ragioni di sicurezza marittima o per salvare vite in mare;
c. alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali.
d. alla fornitura di servizi di ricarica («reloading») necessari per il bunkeraggio di navi alimentate a gas naturale liquefatto;
e.[^134] alla fornitura di servizi di ricarica («reloading») necessari per il trasporto fra porti di uno Stato membro dell’UE, compresi i porti nelle sue regioni ultraperiferiche.
3. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se l’operazione diricarica(«reloading») è necessaria per il trasporto verso uno Stato membro dell’Unione europea e tale Stato membro ha confermato che l’operazione è necessaria per garantire il proprio approvvigionamento energetico.

##### **Art. 12g** Acquisto e importazione di gas naturale liquefatto {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--12_g}
1. …
2. È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con il gas naturale liquefatto di cui al capoverso 1.

##### **Art. 13** Importazione di beni dai territori designati {#sec_2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--13}
1. I beni originari dei territori designati di cui all’allegato 6 possono essere importati solo se provvisti di un certificato d’origine rilasciato dalle autorità ucraine.
2. È vietato fornire servizi finanziari e concludere assicurazioni o riassicurazioni in relazione all’importazione di beni originari dei territori designati di cui all’allegato 6 privi di un certificato d’origine rilasciato dalle autorità ucraine.

##### **Art. 14** Esportazione di beni verso i territori designati {#sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--14}
1. La vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni di cui all’allegato 7 sono vietati se tali beni sono destinati a persone fisiche, imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all’allegato 6 o a un uso in tali territori*.* [^135]
2. È vietato fornire aiuto tecnico, servizi di intermediazione, servizi nel campo dell’edilizia e dell’ingegneria nonché mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione a beni di cui all’allegato 7 a persone fisiche, imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all’allegato 6.
3. I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alle attività necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni delle organizzazioni internazionali, delle attività umanitarie nonché il funzionamento di ospedali o strutture educative con sede nei territori designati di cui all’allegato 6.[^136]
4. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può concedere deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per prevenire o mitigare un evento che potrebbe avere gravi e rilevanti ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza delle persone, inclusa la sicurezza delle infrastrutture esistenti, oppure sull’ambiente.
5. In casi urgenti debitamente motivati, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione possono essere effettuati senza autorizzazione preventiva, a condizione che l’esportatore informi la SECO entro cinque giorni lavorativi dalla vendita, dalla fornitura, dal trasferimento o dall’esportazione senza autorizzazione preventiva e ne spieghi dettagliatamente i motivi.

##### **Art. 14a** Prodotti siderurgici {#sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--14_a}
1. Sono vietati l’importazione, il trasporto e l’acquisto dei prodotti siderurgici di cui all’allegato 17 provenienti dalla Federazione Russa o originari della Federazione Russa.
2. Sono vietati l’importazione, il trasporto e l’acquisto dei prodotti siderurgici di cui all’allegato 17 che sono stati sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporano prodotti siderurgici di cui all’allegato 17 provenienti dalla Federazione Russa o originari della Federazione Russa.[^137]
3. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, mezzi finanziari o sostegno finanziario, compresi derivati, assicurazioni o riassicurazioni, in relazione con le attività di cui ai capoversi 1 e 2.
4. I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano all’acquisto dei beni che rientrano nei contingenti di importazione stabiliti dall’UE, né all’importazione, al transito e al trasporto in e attraverso la Svizzera di tali beni.[^138]
4bis. All’atto dell’importazione dei beni di cui al capoverso 2 da Paesi terzi al di fuori dello SEE e del Regno Unito deve essere apportata una prova che fornisca informazioni sull’origine dei materiali lavorati nel Paese terzo. La prova deve essere indicata sulla dichiarazione doganale.[^139]
5. La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.

##### **Art. 14b** Beni di lusso {#sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--14_b}
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il trasporto e il transito dei beni di lusso di cui all’allegato 18 a persone, imprese o organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.
1bis. Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, l’assistenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di tali beni.[^140]
1ter. È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.[^141]
2. Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica ai beni:
a. necessari per l’esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner nella Federazione Russa o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
b. destinati a uso personale da parte di collaboratori delle rappresentanze e organizzazioni di cui alla lettera a; o
c. rientranti nelle voci di tariffa doganale 7113 o 7114 che figurano nell’allegato 18 numero 10 e sono destinati a uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano partendo dalla Svizzera o dei loro familiari più stretti che le accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinate alla vendita.[^142]
3. La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per il trasferimento o l’esportazione nella Federazione Russa di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Federazione Russa.[^143]
4. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2023 deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 1^bis^per le navi delle voci di tariffa doganale 8901 10 e 8901 90, dopo aver accertato che:
a. le navi erano fisicamente situate nella Federazione Russa il 16 agosto 2023 e sono destinate all’uso nella Federazione Russa; e
b. le navi hanno battuto bandiera della Federazione Russa con una registrazione del contratto di locazione a scafo nudo inizialmente effettuata prima del 3 marzo 2022.[^144]
5. La SECO rifiuta la domanda di deroga secondo il capoverso 4 se le navi di cui al capoverso 4 sono destinate a utenti finali militari o a un uso finale militare nella Federazione Russa.[^145]

##### **Art. 14c** Beni economicamente importanti {#sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--14_c}
1. Sono vietati l’acquisto di beni economicamente importanti per la Federazione Russa di cui all’allegato 20 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa nonché l’importazione, il transito e il trasporto di questi beni in e attraverso la Svizzera.[^146]
2. Sono vietate la fornitura diretta o indiretta di servizi di ogni genere, compresi l’assistenza tecnica e l’intermediazione, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera, nonché la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego dei beni di cui al capoverso 1.[^147]
3. L’acquisto con destinazione in Svizzera nonché l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera dei beni di cui all’allegato 21 sottostanno all’obbligo di autorizzazione. La SECO rilascia l’autorizzazione se non si superano i contingenti di importazione stabiliti nell’allegato 21.[^148]
4. I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:
a. ai beni di cui all’allegato 21 che rientrano nei contingenti di importazione stabiliti dall’UE;
b.[^149] ai beni di cui all’allegato 21 destinati a un Paese terzo al di fuori della Svizzera o dell’UE;
c.[^150] ai beni delle voci di tariffa doganale 7201 e 7203 e 7601 che rientrano nei contingenti d’importazione stabiliti dall’UE.[^151]
5. Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:
a. agli acquisti nella Federazione Russa necessari per:
        1. l’esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, oppure
        2.[^152] l’uso personale da parte di cittadini svizzeri, di cittadini di uno Stato membro dello SEE, di persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o dei loro familiari più stretti;
b. all’importazione di:
        1. effetti personali destinati a uso personale da parte delle persone fisiche che entrano in Svizzera o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, purché siano appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita,
        2. autoveicoli della voce di tariffa doganale 8703 non destinati alla vendita, importati in Svizzera esclusivamente per uso personale e di proprietà di cittadini svizzeri o di cittadini uno Stato membro del SEE o dei loro familiari più stretti residenti nella Federazione Russa,
        3. autoveicoli della voce di tariffa doganale 8703 che dispongono di una targa di immatricolazione di un veicolo diplomatico e sono necessari per il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, o per l’uso personale da parte del loro personale e dei loro familiari più stretti.[^153]
6. La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2:
a. se ciò è necessario per:
        1. la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile,
        2. la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili e la loro sicurezza,
        3. la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, oppure
        4. la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;
b. per la manutenzione, la riparazione o la restituzione in Svizzera di componenti difettosi di beni delle voci di tariffa doganale 8471, 8523, 8536 e 9027, se sono componenti di dispositivi medici e si trovavano nella Federazione Russa prima dell’entrata in vigore dei divieti.
c.[^154] per i beni delle voci di tariffa doganale 9026, 9027 e 9031 necessari per la manutenzione, riparazione o certificazione periodica dei punti di misurazione primari e secondari del petrolio greggio lungo l’oleodotto Druzhba, purché siano strettamente necessari per l’approvvigionamento ininterrotto di petrolio greggio della voce di tariffa 2709 mediante l’oleodotto Druzhba dalla Russia nell’UE;
d.[^155] per i beni della voce di tariffa doganale 8539, purché:
        1. siano necessari per la manutenzione, la riparazione o il funzionamento di lampade a raggi ultravioletti (lampade UV) per la disinfezione dell’acqua potabile, e
        2. non vi sia alcun fornitore di lampade UV equivalenti e dei relativi prodotti al di fuori della Federazione Russa.[^156]

##### **Art. 14d** Oro e prodotti contenenti oro {#sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--14_d}
1. *^^* Sono vietati l’acquisto di oro di cui all’allegato 26 originario della Federazione Russa che è stato esportato dalla Federazione Russa dopo il 4 agosto 2022 nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tale oro in e attraverso la Svizzera*.* [^157]
2. Sono vietati l’acquisto di oro di cui all’allegato 26 che è stato lavorato in un Paese terzo utilizzando oro di cui al capoverso 1 nonché l’importazione, il transito e il trasporto dell’oro così lavorato in e attraverso la Svizzera.
3. Sono vietati l’acquisto di prodotti contenenti oro di cui all’allegato 27 originari della Federazione Russa che sono stati importati in Svizzera dalla Federazione Russa dopo il 4 agosto 2022 nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tali prodotti in e attraverso la Svizzera.[^158]
4. Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la riparazione o l’impiego di oro o dei prodotti in oro di cui ai capoversi 1–3.
5. I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano ai beni necessari a garantire l’esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner nella Federazione Russa oppure delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.
6. Il divieto di cui al capoverso 3 non si applica ai beni destinati a uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Svizzera o in uno Stato membro del SEE, a condizione che siano appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita.
7. La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per l’importazione o il trasporto dalla Federazione Russa di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Federazione Russa.

##### **Art. 14e** Diamanti e prodotti con diamanti {#sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--14_e}
1. Sono vietati l’acquisto di diamanti e prodotti con diamanti di cui all’allegato 27*a* originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa nonché l’importazione, il transito e il trasporto di questi beni in e attraverso la Svizzera.
2. Sono vietati l’acquisto di diamanti e prodotti con diamanti di cui all’allegato 27*a* di qualsiasi origine che sono transitati attraverso la Federazione Russa nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tali beni in e attraverso la Svizzera.
3. Sono vietati l’acquisto di diamanti di cui all’allegato*27a* numeri 1 e 2 lavorati in un Paese terzo, contenenti o costituiti da diamanti originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa di peso pari o superiore a 0,5 carati o 0,1 grammi cadauno, nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tali beni in e attraverso la Svizzera.[^159]
4. Sono vietati l’acquisto di diamanti di cui all’allegato 27*a* numero 1 trasformati in un Paese terzo, costituiti da diamanti provenienti dalla Federazione Russa o originari della Federazione Russa di peso pari o superiore a 1,0 carati cadauno nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tali beni in e attraverso la Svizzera.
5. Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la riparazione o l’impiego di diamanti o di prodotti con diamanti di cui ai capoversi 1–4.
6. I divieti di cui ai capoversi 1–4 non si applicano ai prodotti con diamanti di cui all’allegato 27*a* numero 3 destinati all’uso personale delle persone fisiche che entrano in Svizzera o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, purché siano appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita.
6bis. I divieti di cui ai capoversi 1, 3 e 4 non si applicano se all’atto dell’importazione viene provato e indicato sulla dichiarazione doganale che:
a. si tratta di beni delle voci di tariffa doganale 7102 10 00, 7102 31 00 e 7104 21 00: questi beni erano fisicamente presenti in Svizzera o nell’Unione europea prima dell’entrata in vigore del rispettivo divieto e sono stati successivamente esportati in un Paese terzo diverso dalla Federazione Russa;
b. si tratta di beni delle voci di tariffa doganale 7102 39 00 e 7104 91 00 e di beni di cui di cui all’allegato*27a* numero 3: questi beni erano fisicamente situati, sono stati lavorati o fabbricati in un Paese terzo diverso dalla Federazione Russa prima dell’entrata in vigore del rispettivo divieto.[^160]
6ter. Il divieto di cui al capoverso 5 non si applica ai prodotti con diamanti di cui all’allegato*27a* numero 3 fabbricati prima del 1° settembre 2024, se tali prodotti:
a. sono stati temporaneamente importati in Svizzera da un Paese o territorio terzo diverso dalla Federazione Russa o sono stati reimportati in Svizzera dopo l’esportazione temporanea dalla Svizzera in un Paese o territorio terzo diverso dalla Federazione Russa; e
b. all’atto dell’importazione in Svizzera o dell’esportazione dalla Svizzera sono stati vincolati al regime doganale di ammissione temporanea, perfezionamento attivo o perfezionamento passivo.[^161]
7. La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–4 per l’importazione, il transito o il trasporto di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Federazione Russa.
8. All’atto dell’importazione dei beni di cui ai capoversi 3 e 4 deve essere apportata una prova che fornisca informazioni sull’origine dei diamanti lavorati nel Paese terzo. La prova deve essere indicata sulla dichiarazione doganale.[^162]

##### **Art. 14ebis** Beni culturali dall’Ucraina {#sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--14_e_bis}
1. Sono vietati l’acquisto, l’importazione, il trasporto, il transito, la vendita, l’esportazione e la consegna di beni del patrimonio culturale ucraino e di altri beni che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale o religiosa o costituiscano una rarità scientifica, se sussiste il fondato sospetto che siano stati rimossi dall’Ucraina senza il consenso del legittimo proprietario o in violazione del diritto ucraino o del diritto internazionale.
2. Un fondato sospetto di cui al capoverso 1 sussiste in particolare se i beni figurano negli inventari di collezioni pubbliche, musei, archivi, biblioteche o istituti religiosi dell’Ucraina.
3. È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni di cui al capoverso 1.
4. I divieti di cui ai capoversi 1 e 3 non si applicano se:
a. è dimostrato che i beni sono stati esportati dall’Ucraina anteriormente al 1° marzo 2014; o
b. i beni sono restituiti intatti ai legittimi proprietari in Ucraina.

##### **Art. 14f** Obbligo di vietare per contratto la riesportazione dei beni {#sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--14_f}
1. All’atto della vendita, fornitura, esportazione, trasporto e transito di beni elencati negli allegati 3 e 19 e di beni ad alta priorità di cui all’allegato 31 a un Paese terzo al di fuori dello SEE o di un suo partner, l’esportatore vieta per contratto la riesportazione di tali beni nella Federazione Russa e per un uso nella Federazione Russa.
1bis. ** Il capoverso 1 non si applica:
a. all’esecuzione di contratti relativi ai beni delle voci di tariffa doganale 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61 e 8466 93;
b. agli appalti pubblici conclusi con un’autorità di un Paese terzo al di fuori dello SEE o con un partner o un’organizzazione internazionale.[^163]
2. I contratti con la controparte di cui al capoverso 1 prevedono adeguate misure correttive per i casi di violazione.
3. Gli esportatori devono notificare alla SECO:
a. gli appalti pubblici da loro conclusi secondo il capoverso 1^bis^lettera b, entro due settimane dalla loro conclusione;
b. le violazioni dei divieti di cui al capoverso 1, senza indugio.[^164]

##### **Art. 14g** Obbligo di vietare per contratto il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale e di segreti commerciali {#sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--14_g}
1. All’atto della vendita, della concessione in licenza o di qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come all’atto del riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o coperti da segreto commerciale in relazione ai prodotti ad alta priorità di cui all’allegato 31, alla controparte è vietato utilizzare tali diritti e segreti in relazione ai prodotti ad alta priorità di cui all’allegato 31 che sono destinati alla vendita, alla fornitura, all’esportazione, al trasporto o al transito nella Federazione Russa o a un uso nella Federazione Russa e la controparte deve altresì imporre lo stesso divieto agli eventuali sublicenziatari di tali diritti o segreti.
2. I contratti con la controparte di cui al capoverso 1 devono prevedere adeguate misure correttive in caso di violazione.
3. Le violazioni dei divieti di cui al capoverso 1 devono essere notificate senza indugio alla SECO.

## **Sezione 3:** Restrizioni finanziarie {#sec_3}
##### **Art. 15** Blocco degli averi e delle risorse economiche {#sec_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--15}
1. Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:
a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 8;
b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese od organizzazioni di cui alla lettera a;
c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese od organizzazioni di cui alle lettere a o b.[^165]
2. È vietato fornire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni di cui al capoverso 1 oppure mettere altrimenti a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.
2bis. Il capoverso 1 non si applica se la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati è necessaria per ricevere e accreditare bonifici verso o all’interno della Svizzera, in cui un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 8 è coinvolta nel trasferimento in qualità di banca mittente o intermediaria, a condizione che il trasferimento avvenga tra persone fisiche, imprese o organizzazioni non soggette al capoverso 1.[^166]
2ter. A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:
a. interessi e altri redditi di tali conti;
b. pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;
c. pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello SEE o nel Regno Unito.[^167]
2quater. Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.[^168]
3. Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando la fornitura di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche è necessaria:
a. per lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie o fornire aiuto alla popolazione civile;
b. per lo svolgimento delle attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e l’adempimento di missioni ufficiali della Confederazione; oppure
c.[^169] …[^170]
3bis. I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano inoltre se la liberazione degli averi o delle risorse economiche bloccati, la fornitura di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche è necessaria per la fornitura:
a. di servizi di telecomunicazione nella Federazione Russa, in Ucraina, in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE o tra la Federazione Russa e la Svizzera o uno Stato membro dello SEE o tra l’Ucraina e la Svizzera o uno Stato membro dello SEE da parte di un operatore con sede in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;
b. di risorse correlate e di servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza dei servizi di telecomunicazione di cui alla lettera a;
c. di servizi dei centri di dati in Svizzera e negli Stati membri dello SEE.[^171]
4. La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 2 per:
a. permettere lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina;
b. autorizzare i pagamenti a favore di porti marittimi di Crimea per i servizi forniti al porto peschereccio di Kerch, al porto commerciale di Yalt e al porto commerciale di Evpatoria, nonché per i servizi forniti da Gosgidrografiya e dalle filiali di porti marittimi di Crimea nei terminali portuali.[^172]
5. La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:
a. rispettare contratti esistenti;
b. soddisfare crediti in applicazione di:
        1. una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure
        2. una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito;
c. svolgere attività umanitarie o di sostegno alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina; o
d. prevenire o mitigare un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente.[^173]
5bis. La SECO può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati o la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche a una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 8 per consentire la vendita e il trasferimento di diritti di proprietà detenuti in persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE fino al 30 giugno 2023 o, se posteriore, entro sei mesi dalla data di inserimento della persona, dell’impresa o dell’organizzazione nell’allegato 8, laddove:
a. tali diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti da una persona fisica o giuridica, da un’impresa o da un’organizzazione elencate nell’allegato 8; e
b. il ricavato di tale vendita o trasferimento rimane congelato.[^174]
5ter. La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati o la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche a una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui al capoverso 1, se:
a. la tutela degli interessi del Paese lo richiede;
b. ciò è necessario per prevenire casi di rigore;
c. ciò è necessario per svolgere attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
d. si è accertato che un’autorità giudiziaria o amministrativa in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito ha adottato una decisione, alle condizioni previste dalla legge, volta a privare, nel pubblico interesse, una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui al capoverso 1, di averi o risorse economiche, purché l’indennità compensativa versata per tale privazione di averi o risorse economiche sia congelata;
e. si è accertato che ciò è necessario ai fini del pagamento del corrispettivo concordato contrattualmente dalle parti o dell’indennità compensativa stabilita da una autorità giudiziaria o amministrativa o fissata per legge nei casi in cui il governo o un’autorità della Federazione Russa ha disposto il trasferimento obbligatorio della proprietà o del controllo di una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione precedentemente posseduta o controllata da una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione stabilita in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito, a condizione che la persona giuridica, l’impresa o l’organizzazione stabilita nella Federazione Russa oggetto del trasferimento obbligatorio sia elencata nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014[^175], conformemente all’articolo 3 paragrafo 1 lettera j di tale regolamento; fanno eccezione gli averi e le risorse economiche bloccati e detenuti da depositari centrali.[^176]
6. La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccate di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’allegato 8 ai numeriSSID 175-48057, SSID 175-48067 e SSID 175-48076, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 24 agosto 2022, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con queste organizzazioni prima del 23 febbraio 2022.[^177]
7. La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’allegato 8 ai numeri SSID 175‑54306, 175‑54319, 175‑54329 e 175-54340, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 28 ottobre 2022, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con queste organizzazioni prima del 27 aprile 2022.[^178]
8. La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell’organizzazione menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-56580, oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per:
a. porre fine, al più tardi entro il 22 agosto 2023, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con tale organizzazione prima del 4 agosto 2022; oppure
b.[^179] permettere la vendita o il trasferimento fino al 26 luglio 2023 di diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da tale organizzazione in persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.[^180]
8bis. La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccate di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’allegato 8 ai numeri SSID 175-58307 e 175-58343, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 26 luglio 2023, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie, conclusi con tali organizzazioni prima del 24 gennaio 2023.[^181]
8ter. La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’allegato 8 al numero SSID 175-54340 e 175-55580, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che:
a. tali averi e risorse economiche sono necessari per una vendita in corso o per il trasferimento in corso di diritti di proprietà detenuti in persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE attualmente o precedentemente controllate da un’organizzazione menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-54340;
b. la vendita o il trasferimento si conclude entro il 31 dicembre 2023; e
c. la vendita o il trasferimento si effettua in virtù di operazioni, contratti o altri accordi conclusi prima del 3 giugno 2022 con l’organizzazione menzionata nell’allegato 8 ai numeri SSID 175-54340 e 175-55580 o in cui tale organizzazione è coinvolta.[^182]
8quater. La SECO può autorizzare entro il 25 dicembre 2023 la conversione di un certificato azionario con valore mobiliare sottostante russo detenuto presso l’organizzazione menzionata all’allegato 8 al numero SSID 175-55580 ai fini della vendita del valore mobiliare sottostante, nonché la messa a disposizione diretta o indiretta a tale organizzazione nella Federazione Russa di averi connessi alla conversione del certificato azionario e alla vendita dei valori mobiliari sottostanti, a condizione che:
a. il certificato azionario sia stato emesso prima del 26 luglio 2022;
b. la domanda di deroga sia stata presentata entro il 17 novembre 2023;
c. il titolare del certificato azionario sia in grado di dimostrare che la conversione è necessaria per la vendita del valore mobiliare sottostante;
d. la vendita del valore mobiliare sottostante sia compatibile con i divieti imposti dagli articoli 18 e 23; e
e. nessun avere sia messo a disposizione di qualsiasi altra organizzazione menzionata nell’allegato 8.[^183]
9. La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’allegato 8 ai numeri SSID 175-48057, 175-48067, 175-48076, 175‑54306, 175‑54319, 175‑54329, 175-54340, 175-56580, 175-58307, 175-58343, 175-60615, 175-60628, 175-60640, 175-62977, 175-62994 e 175-70058 oppure mettere a loro disposizione averi e risorse economiche dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il grano e i concimi.[^184]
9bis. La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell’organizzazione menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-55471, oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per effettuare le transazioni, compresa la vendita, necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2022, di una joint venture o di un istituto giuridico affine costituiti prima del 16 marzo 2022 e a cui partecipa una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di cui all’allegato 15.[^185]
9ter. La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell’organizzazione menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-55580 oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine entro il 7 gennaio 2023 alle operazioni, contratti o altri accordi conclusi con tale organizzazione prima del 3 giugno 2022 o ai quali partecipa in altro modo.[^186]
9quater. La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccate di proprietà delle persone fisiche di cui all’allegato 8 che, prima del loro inserimento nell’elenco, hanno svolto un ruolo significativo nel commercio internazionale di prodotti agricoli e alimentari, compresi il grano e i concimi, o la messa a disposizione di taluni averi o risorse economiche a favore di tali persone, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per l’acquisto, la fornitura, il trasporto o l’esportazione di prodotti agricoli e alimentari, compresi il grano e i concimi, verso Paesi terzi al fine di garantire la sicurezza alimentare.[^187]
9quinquies. La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’allegato 8 ai numeri SSID 175-60615, 175-60628 e 175-60640, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per:
a. porre fine, al più tardi entro il 26 agosto 2023, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie, conclusi con tali organizzazioni prima del 29 marzo 2023; oppure
b.[^188] le organizzazioni menzionate nell’allegato 8 al numero SSID 175-60615 in relazione a transazioni concernenti il versamento di averi da parte della*Jewish Claims Conference* a beneficiari nella Federazione Russa entro il 31 dicembre 2024, indipendentemente da quando le operazioni, i contratti o altri accordi sono stati conclusi.[^189]
9sexies. La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell’organizzazione menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-61336 oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 26 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi conclusi prima del 29 marzo 2023 in cui tale organizzazione è almeno coinvolta.[^190]
9septies. La SECO può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà della persona fisica menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-50994 oppure mettere determinati averi e risorse economiche a disposizione di questa persona fisica o di un’organizzazione posseduta da quest’ultima, dopo aver stabilito che tali averi o risorse economiche sono strettamente indispensabili per effettuare le transazioni, compresa la vendita, necessarie per la liquidazione, entro il 31 agosto 2023, di una joint venture o di un istituto giuridico affine stabiliti nella Federazione Russa e che prima dell’8 marzo 2022 erano posseduti da tale persona fisica o da un’organizzazione di proprietà di quest’ultima.[^191]
9octies. La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’allegato 8 ai numeri SSID 175-51018, 175-70058 e 175-92802, dopo aver stabilito che:[^192]
a.[^193] tali averi e risorse economiche sono necessari per un pagamento a una persona giuridica o un’organizzazione stabilita in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito, a cittadini svizzeri o di uno Stato membro dello SEE o del Regno Unito o a persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente rilasciato dalla Svizzera, da uno Stato membro dello SEE o dal Regno Unito; e
b. tale pagamento costituisce l’indennizzo o la prestazione assicurativa concessi a seguito dell’avverarsi di un rischio e non viola il capoverso 2.[^194]
9novies. La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle persone fisiche menzionate nell’allegato 8 ai numeri 175‑53092, 175‑28544, 175‑50978, 175‑51272, 175‑51290 e 175‑52276 oppure mettere a loro disposizione averi e risorse economiche dopo aver stabilito che:[^195]
a.[^196] tali averi e risorse economiche sono necessari per la vendita o il trasferimento entro il 30 giugno 2025 dei diritti di proprietà in una persona giuridica o un’organizzazione stabilita in Svizzera, in uno Stato membro del SEE o nel Regno Unito che appartengono, direttamente o indirettamente, a una di dette persone fisiche; e
b. il ricavato di tale vendita o trasferimento rimane bloccato.[^197]
9decies. La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccate di proprietà dell’organizzazione menzionata nell’allegato 8 al numero SSID 175-70575, oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi o risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 20 giugno 2024, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie, conclusi con tale organizzazione prima del 1° febbraio 2024.[^198]
10. La SECO può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche, imprese od organizzazioni elencate nell’allegato 8, o la fornitura di servizi per tali persone fisiche, imprese od organizzazioni, dopo aver stabilito che ciò è strettamente necessario per l’istituzione, la certificazione o la valutazione di un sistema che:
a. elimini il controllo, da parte di una persona fisica, di un’impresa o di un’organizzazione di cui all’allegato 8, sui valori patrimoniali di un’organizzazione o di un’impresa non elencata nell’allegato 8, che sia costituita o registrata secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato dello SEE e posseduta o controllata da tale persona fisica, impresa od organizzazione; e
b. garantisca che nessun ulteriore avere o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica, dell’impresa o dell’organizzazione di cui alla lettera a.[^199]
11. La SECO può autorizzare deroghe secondo i capoversi 4‒10 d’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF.[^200]

##### **Art. 16** Obbligo di notifica relativo al blocco degli averi e delle risorse economiche {#sec_3/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--16}
1. Le persone e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 15 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.[^201]
1bis. Le persone[^202]e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche di proprietà o sotto il controllo di persone, imprese od organizzazioni elencate nell’allegato 8 devono notificare senza indugio alla SECO tutte le transazioni effettuate nelle due settimane precedenti l’inserimento nell’allegato 8 di tali persone, imprese od organizzazioni.[^203]
1ter. Le persone e le istituzioni che ricevono e accreditano averi secondo l’articolo 15 capoverso 2^bis^devono notificarli alla SECO con cadenza trimestrale.[^204]
1quater. Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.[^205]
1quinquies. Gli accrediti di cui all’articolo 15 capoverso 2^quater^devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.[^206]
2. Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.[^207]

##### **Art. 17** Divieto concernente l’assistenza finanziaria pubblica per gli scambi commerciali {#sec_3/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--17}
1. È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Federazione Russa o per gli investimenti in tale Paese.
2. Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:
a. agli impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 5 marzo 2022;
b.[^208] .
c. alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per gli scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari.
3. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per la fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per progetti a beneficio di piccole e medie imprese stabilite in Svizzera, fino a un massimo di 10 milioni di franchi a progetto.[^209]

##### **Art. 18** Divieto di emissione e negoziazione di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario {#sec_3/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--18}
1. Sono vietati l’assistenza all’emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d’investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 27 agosto 2014 fino al 12 novembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 novembre 2014 fino al 12 aprile 2022, e valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:
a. una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata nell’allegato 9;
b. una banca, un’impresa o un’organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese elencate nell’allegato 9;
c. un’impresa o un’organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, un’impresa o un’organizzazione di cui alle lettere a o b.
2. Sono vietati l’assistenza all’emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d’investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da una delle seguenti emittenti:
a. una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata negli allegati 10 e 11;
b. una banca, un’impresa o un’organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese elencate negli allegati 10 e 11;
c. un’impresa o un’organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, di un’impresa o di un’organizzazione di cui alle lettere a o b.
3. Sono vietati l’assistenza all’emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d’investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 novembre 2014 fino al 12 aprile 2022, e valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:
a. una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata negli allegati 12 e 13;
b. una banca, un’impresa o un’organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese di cui alla lettera a;
c. un’impresa o un’organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, un’impresa o un’organizzazione di cui alle lettere a o b.
4. Sono vietati l’assistenza all’emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d’investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario emessi dopo il 14 marzo 2022 da una delle seguenti emittenti:
a. la Federazione Russa e il suo governo;
b. la Banca centrale della Federazione Russa;
c. un’impresa o un’organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale della Federazione Russa.
5. Nelle sedi di negoziazione, per i valori mobiliari di qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento, sono vietate:
a. la quotazione e la fornitura di servizi;
b. l’ammissione alla negoziazione.[^210]

##### **Art. 19** Divieto di concessione di mutui {#sec_3/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--19}
1. È vietata la concessione diretta o indiretta di mutui con scadenza superiore a 30 giorni a destinatari di cui all’articolo 18 capoversi 1 o 3, dopo il 12 novembre 2014 e fino al 5 marzo 2022.
2. È vietata la concessione diretta o indiretta di mutui a destinatari di cui all’articolo 18 capoversi 1−3, dopo il 5 marzo 2022.
3. A condizione che siano notificati alla SECO entro tre mesi, sono eccettuati i mutui concessi per:[^211]
a. finanziare scambi commerciali non oggetto della presente ordinanza tra la Svizzera o l’Unione europea e Paesi terzi;
b. finanziare la fornitura di beni e servizi, dall’Unione europea o da Paesi terzi, in adempimento di un trattato commerciale di cui alla lettera a;
c.[^212] garantire la liquidità prescritta dalla legge di persone giuridiche con sede in Svizzera o nell’Unione europea di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese elencate nell’allegato 9.
4. È vietata la concessione diretta o indiretta di mutui ai destinatari di cui all’articolo 18 capoverso 4, dopo il 28 febbraio 2022; a condizione che siano notificati alla SECO entro tre mesi, sono eccettuati i mutui concessi per:[^213]
a. finanziare scambi commerciali non oggetto della presente ordinanza tra la Svizzera o l’Unione europea e Paesi terzi;
b. finanziare la fornitura di beni e servizi, dall’Unione europea o Paesi terzi, in adempimento di un trattato commerciale di cui alla lettera a.
5. Il divieto di cui al capoverso 4 non si applica all’utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 28 febbraio 2022 purché:
a. tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
        1. siano stati convenuti prima del 28 febbraio 2022, e
        2. non siano stati modificati in tale data o in data successiva;
b. prima del 28 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto;
c.[^214] i fondi e gli esborsi siano stati notificati alla SECO entro tre mesi dalla data in cui sono avvenuti.
6. I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano all’utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 5 marzo 2022 purché:
a. tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
        1. siano stati convenuti prima del 5 marzo 2022, e
        2. non siano stati modificati in tale data o in data successiva;
b. prima del 5 marzo 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto;
c. all’atto della sua conclusione, il contratto non violasse i divieti allora vigenti di cui nella presente ordinanza;
d.[^215] i fondi e gli esborsi siano stati notificati alla SECO entro tre mesi dalla data in cui sono avvenuti.

##### **Art. 20** Divieto di accettare depositi e di fornire servizi legati alle criptovalute {#sec_3/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--20}
1. A persone e organismi che accettano depositi e concedono crediti a titolo professionale, se il valore totale dei depositi della persona fisica, della banca, dell’impresa o dell’organizzazione è superiore a 100 000 franchi per ogni persona o organismo, è vietato accettare depositi:
a. di cittadini russi;
b. di persone fisiche residenti nella Federazione Russa;
c.[^216] di banche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa; o
d. di banche, imprese od organizzazioni stabilite al di fuori della Svizzera e dello SEE e i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da cittadini russi o da persone fisiche residenti nella Federazione Russa.[^217]
2. È vietata la fornitura diretta o indiretta a titolo professionale dei seguenti servizi a cittadini russi, a persone fisiche residenti nella Federazione Russa, o a persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa:
a. servizi legati alle criptovalute;
b. emissione di strumenti di pagamento, accettazione e liquidazione di operazioni di pagamento oppure avvio di pagamenti;
c. emissione di moneta elettronica.[^218]
2bis. È vietato consentire a cittadini russi o a persone fisiche residenti nella Federazione Russa quanto segue:
a. acquisire, direttamente o indirettamente, la proprietà di una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE che presta servizi di portafoglio, conti o custodia di criptovalute;
b. il controllo diretto o indiretto su persone giuridiche, imprese od organizzazioni di cui alla lettera a;
c. l’esercizio di una funzione negli organi direttivi di persone giuridiche, imprese od organizzazioni di cui alla lettera a.[^219]
3. I divieti di cui ai 1–2^bis^non si applicano ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE e ai cittadini del Regno Unito o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.[^220]
3bis. I divieti di cui al capoverso 2 lettere b e c non si applicano alla fornitura di credenziali di sicurezza personalizzate necessarie per accedere a un conto presso un istituto finanziario o un istituto di moneta elettronica in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o un partner.[^221]
4. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per depositi o servizi necessari per:
a. prevenire casi di rigore;
b. scopi umanitari o scopi di evacuazione;
c. attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa;
d. il pagamento di tasse o spese connesse alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
e. svolgere attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di un’organizzazione internazionale;
f. tutelare interessi svizzeri;
g. gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra la Svizzera e la Federazione Russa, tra la Svizzera e lo SEE o tra lo SEE e la Federazione Russa;
h. la ristrutturazione o liquidazione di una persona giuridica associata all’organizzazione menzionata all’allegato 8 al numero SSID 175-54340.[^222]
5. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 2 lettere b e c per i servizi destinati all’uso esclusivo da parte di persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di persone giuridiche, imprese od organizzazioni costituite o registrate secondo il diritto svizzero, il diritto di uno Stato membro dello SEE o il diritto di un Paese partner.[^223]

##### **Art. 20a** Divieto di transazioni con determinate cripto-attività {#sec_3/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--20_a}
Sono vietate la partecipazione diretta o indiretta a transazioni relative a cripto-attività di cui all’allegato 13*a* .

##### **Art. 21** Dichiarazione obbligatoria relativa ai depositi esistenti {#sec_3/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--21}
Le persone e gli organismi che accettano depositi e concedono crediti a titolo professionale forniscono alla SECO, entro il 3 giugno 2022, un elenco dei depositi superiori a 100 000 franchi detenuti da cittadini russi, da persone fisiche residenti nella Federazione Russa o da banche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa. Essi forniscono alla SECO aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi.

##### **Art. 22** Divieto ai depositari centrali di prestare determinati servizi {#sec_3/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--22}
1. Ai depositari centrali di titoli è vietato prestare qualsiasi servizio per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino russo, persona fisica residente nella Federazione Russa o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa.[^224]
2. Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE e ai cittadini del Regno Unito o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.[^225]

##### **Art. 23** Divieto di vendere valori mobiliari {#sec_3/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--23}
1. È vietato vendere valori mobiliari denominati in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’UE emessi dopo il 12 aprile 2022, valori mobiliari denominati in un’altra valuta emessi dopo il 6 agosto 2023, o quote di investimenti collettivi di capitale che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo, persona fisica residente nella Federazione Russa, o a qualsiasi banca, impresa od organizzazione stabilita nella Federazione Russa.[^226]
2. Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE e ai cittadini del Regno Unito o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.[^227]

##### **Art. 24** Divieto di transazioni con la Banca centrale della Federazione Russa {#sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--24}
1. Sono vietate le transazioni legate alla gestione delle riserve e dei valori patrimoniali della Banca centrale della Federazione Russa, comprese le transazioni con qualsiasi banca, impresa o organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale della Federazione Russa, come il fondo sovrano russo*National Wealth Fund* .[^228]
2. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se:
a. le transazioni sono necessarie per porre fine, al più tardi entro il 4 maggio 2022, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con queste banche, imprese o organizzazioni prima del 4 marzo 2022 alle ore 18.00; oppure
b. ciò è strettamente necessario per assicurare la stabilità finanziaria della Svizzera.
3. Le persone, le organizzazioni e gli organismi, segnatamente la Banca nazionale svizzera, le società finanziarie, le imprese di assicurazione e di riassicurazione, i depositari centrali di titoli e le controparti centrali, che detengono o controllano riserve e valori patrimoniali secondo il capoverso 1 o per le quali agiscono da controparte devono notificarlo alla SECO:
a. entro il 12 aprile 2023 e da tale data in poi trimestralmente; e
b. immediatamente una volta che hanno constatato il verificarsi di perdite o danni straordinari e imprevisti riguardanti le riserve e i valori patrimoniali di cui al capoverso 1.[^229]
4. Le notifiche devono indicare i nomi delle persone, delle organizzazioni e degli organismi di cui al capoverso 3, nonché il genere e il valore degli averi e delle risorse economiche pertinenti.[^230]

##### **Art. 24a** Divieto di transazioni con imprese statali {#sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--24_a}
1. È vietato partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione con:
a. una banca, un’impresa o un’organizzazione situata nella Federazione Russa elencata nell’allegato 15;
b.[^231] una banca, un’impresa o un’organizzazione situata al di fuori della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE e direttamente o indirettamente detenuta per oltre il 50 per cento da banche, imprese o organizzazioni di cui alla lettera a;
c. un’impresa o un’organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, di un’impresa o di un’organizzazione di cui alle lettere a o b.
1bis. È vietato ricoprire una funzione negli organi direttivi di:
a. persone giuridiche, organizzazioni od organismi di cui al capoverso 1;
b. persone giuridiche, organizzazioni od organismi con sede nella Federazione Russa sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento, in cui la Federazione Russa e il suo Governo o la sua Banca Centrale hanno il diritto di partecipare agli utili, o con cui la Federazione Russa e il suo Governo o la sua Banca Centrale intrattengono altre relazioni economiche sostanziali;
c.[^232] persone giuridiche, organizzazioni od organismi con sede al di fuori della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE e direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di cui alla lettera b;
d. alle persone giuridiche, organizzazioni od organismi che agiscono per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un’organizzazione o di un organismo di cui alle lettere b o c.[^233]
2. Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:[^234]
a.[^235] alle transazioni necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di gas, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Federazione Russa, o attraverso la Federazione Russa, in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o in Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Kosovo o Serbia;
b. alle transazioni relative a progetti energetici al di fuori della Federazione Russa in cui una banca, un’impresa o un’organizzazione elencata nell’allegato 15 è un azionista di minoranza;
c. alle transazioni effettuate per:
        1. permettere lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie o fornire aiuto alla popolazione civile, oppure
        2. permettere lo svolgimento delle attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e l’adempimento di missioni ufficiali della Confederazione;
d.[^236] alle transazioni relative alla fornitura di servizi di telecomunicazione o dei centri di dati oppure alla prestazione di servizi e alla fornitura di apparecchiature necessarie per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza dei servizi di telecomunicazione, compresa la messa a disposizione di firewall e di servizi di call center per una banca, un’impresa o un’organizzazione elencata nell’allegato 15;
e.[^237] alle transazioni necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Federazione Russa o attraverso la Federazione Russa;
f.[^238] alle transazioni necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi;
g.[^239] alle transazioni necessarie per garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera o in uno Stato membro del SEE o per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro del SEE;
h.[^240] alle transazioni con le organizzazioni menzionate nell’allegato 15 ai numeri SSID 175-52773 e 175-52767, se:
        1. ciò è necessario per il commercio, l’intermediazione e il trasporto di petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00 e di prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa o per la fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di servizi finanziari, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con queste attività, e
        2. il prezzo di acquisto non supera il limite massimo di cui all’allegato 28.
2bis. All’organizzazione menzionata nell’allegato 15 al numero SSID 175-52767 è vietato partecipare alle transazioni di cui al capoverso 2 lettere a ed e, tranne se:
a. la transazione riguarda il transito di petrolio o di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio provenienti da un Paese terzo per i quali soltanto il caricamento, la partenza o il transito avviene nella Federazione Russa; e
b. i beni non sono originari della Federazione Russa e non sono di proprietà russa.[^241]
2ter. All’organizzazione menzionata nell’allegato 15 al numero SSID 175-52773 è vietato partecipare alle transazioni di cui al capoverso 2 lettere a, b ed e.[^242]
3. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per:[^243]
a. permettere lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina;
b.[^244] permettere le transazioni di cui all’articolo 30*b* .[^245]
4. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può, in via eccezionale, autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1^bis^lettere b–d, laddove:
a. la persona giuridica, l’organizzazione o l’organismo è una joint venture o un istituto giuridico affine cui partecipa una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di cui al capoverso 1^bis^lettere b, c o d, che è stato concluso da una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE prima del 25 gennaio 2023;
b. la persona giuridica, l’organizzazione o l’organismo è una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di cui al capoverso 1^bis^lettere b, c o d, che si è stabilito nella Federazione Russa prima del 25 gennaio 2023 ed è di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE;
c. per garantire l’approvvigionamento energetico critico è necessario svolgere una funzione di cui al capoverso 1^bis^lettere b, c o d;
d. una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo è coinvolto nel transito attraverso la Federazione Russa di petrolio proveniente da un Paese terzo e l’esercizio di una funzione di cui al capoverso 1^bis^lettere b, c o d è inteso a realizzare operazioni non vietate secondo gli articoli 12*a* e 12*b* .[^246]

##### **Art. 24abis** Divieto di transazioni in relazione con i gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 {#sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--24_a_bis}
1. È vietato partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione:
a. che serva o contribuisca indirettamente al completamento, all’esercizio, alla manutenzione o all’uso dei gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2;
b. che serva o contribuisca indirettamente a finanziare il completamento, l’esercizio o l’uso dei gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2;
2. I divieti di cui al capoverso 1 non si applicano alle transazioni che sono necessarie per:
a. la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone, sul trasporto marittimo o sull’ambiente; oppure
b. per la risposta a catastrofi naturali.
3. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 se le transazioni sono necessarie per:
a. la ristrutturazione o la liquidazione di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo in relazione con i gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2, per garantire che i gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 non siano utilizzati;
b. la presentazione di richieste di risarcimento, di rimborso o qualsiasi altra pretesa nei confronti di persone fisiche o giuridiche, organizzazioni o organismi in relazione con i gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2;
c. l’anticipo e la ricezione di pagamenti o rimborsi esigibili o che diventeranno esigibili in base a o in relazione con decisioni giudiziarie o contratti relativi ai gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 esistenti prima del 30 ottobre 2025;
d. un accordo transattivo oppure un procedimento giudiziario o arbitrale in relazione con i gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2;
e. interventi di manutenzione periodica necessari per prevenire rischi ambientali e di sicurezza o impatti negativi sul settore della pesca.
4. Le transazioni di cui al capoverso 2 devono essere comunicate alla SECO entro due settimane dalla loro conclusione.

##### **Art. 24b** Divieto di transazioni con attori di procedimenti arbitrali russi {#sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--24_b}
1. È vietato partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione con attori di procedimenti arbitrali russi di cui all’allegato 15*a* .
2. Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alle transazioni che sono necessarie per:
a. l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, prodotti agricoli e alimentari, compreso il frumento;
b. garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE o per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;
c. ottenere un risarcimento ai sensi dell’articolo*30f* .

##### **Art. 24c** Divieto di transazioni con determinate banche o organizzazioni che compromettono lo scopo delle sanzioni {#sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--24_c}
1. È vietato partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione con:
a. le banche o le organizzazioni di cui all’allegato 15*b* ;
b. le persone, le organizzazioni o gli organismi che agiscono in nome o per conto di banche o organizzazioni di cui alla lettera a.
c. le banche o le organizzazioni che agiscono come organizzazioni comparabili o come organizzazioni succedute alle banche o alle organizzazioni di cui alla lettera a.[^247]
2. Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alle transazioni che sono necessarie per:
a. la vendita, la fornitura, l’esportazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi;
b. garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE o per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;
c. attività umanitarie, tra cui forniture mediche e di generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza o evacuazioni.

##### **Art. 24d** Divieto di transazioni con porti, chiuse e aeroporti {#sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--24_d}
1. È vietato partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione con:
a. i porti e le chiuse di cui all’allegato 15*c* ;
b. gli aeroporti di cui all’allegato 15*c* .
2. Il divieto di cui al capoverso 1 lettera a non si applica alle transazioni necessarie per:
a. la ricerca di un luogo di rifugio da parte di navi che necessitano di assistenza;
b. allo scalo di emergenza in un porto per ragioni di sicurezza marittima o per salvare vite in mare;
c. attività umanitarie;
d. la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o per la risposta a catastrofi naturali;
e. l’acquisto, l’importazione o il trasporto di gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE, in Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro o Serbia;
f. l’acquisto, l’importazione o il trasporto di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia o attraverso la Russia, purché ciò non sia vietato secondo gli articoli 12*a* o 12*b* ;
g. l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, prodotti agricoli e alimentari, compreso il frumento e i concimi, la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti secondo la presente ordinanza;
h. l’acquisto, l’importazione o il trasporto di petrolio greggio per via marittima e di prodotti petroliferi di cui all’allegato 24, purché tali beni non siano né originari della Federazione Russa né di proprietà russa e la Federazione Russa sia esclusivamente il loro luogo di carico, partenza o transito;
i. la costituzione e la gestione delle capacità nucleari a uso civile, la loro manutenzione, il loro approvvigionamento con combustibile e il ritrattamento di quest’ultimo e la loro sicurezza, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dei test di collaudo per la messa in servizio di impianti nucleari civili;
j.[^248] l’acquisto, l’importazione e il trasporto di carbon fossile della voce di tariffa doganale 2701, purché tale bene non sia né originario della Federazione Russa né di proprietà russa e la Federazione Russa sia esclusivamente il suo luogo di carico, partenza o transito.
3. Il divieto di cui al capoverso 1 lettera b non si applica alle transazioni necessarie per:
a. scopi umanitari o di evacuazione;
b. le iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali o nucleari o di incidenti chimici;
c. lo svolgimento di voli necessari per partecipare a riunioni finalizzate a trovare una soluzione alla situazione in Ucraina oppure per promuovere gli obiettivi perseguiti dai provvedimenti previsti dalla presente ordinanza;
d. l’atterraggio, il decollo o il sorvolo di emergenza;
e. attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
f. i viaggi privati di persone fisiche che si recano nella Federazione Russa o che partono dalla Federazione Russa;
g. l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, prodotti agricoli e alimentari il cui acquisto, importazione o trasporto è consentito secondo la presente ordinanza;
h.[^249] la costituzione e la gestione delle capacità nucleari a uso civile, la loro manutenzione, il loro approvvigionamento con combustibile e il ritrattamento di quest’ultimo e la loro sicurezza, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dei test di collaudo per la messa in servizio di impianti nucleari civili.
4. Gli operatori registrati in Svizzera informano la SECO in merito agli affari di cui ai capoversi 2 e 3 entro due settimane dalla loro conclusione.

##### **Art. 25** Divieto di finanziamenti, partecipazioni e servizi nei territori designati {#sec_3/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--25}
1. È vietato concedere mutui e crediti a imprese e organizzazioni nei territori designati di cui all’allegato 6 nonché partecipare alla concessione di simili mutui e crediti.
2. È vietato acquisire o aumentare partecipazioni a imprese e immobili nei territori designati nonché costituire joint venture con imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all’allegato 6.
3. È vietato fornire servizi di investimento direttamente legati alle attività di cui ai capoversi 1 e 2.
4. È vietato fornire servizi in relazione ad attività turistiche nei territori designati di cui all’allegato 6.
5. I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano alle attività necessarie ad assicurare l’esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari o delle organizzazioni internazionali nonché il funzionamento di ospedali o strutture educative con sede nei territori designati di cui all’allegato 6 oppure che servono a garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti.

##### **Art. 26** Divieto di transazioni e cofinanziamenti con il Russian Direct Investment Fund {#sec_3/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--26}
1. È vietato partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione con:
a. il*Russian Direct Investment Fund* ;
b. una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di proprietà o sotto il controllo del*Russian Direct Investment Fund* ;
c. una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di cui all’allegato 36;
d. una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di cui all’allegato 37;
e. una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un’organizzazione di cui alle lettere a, b, c o d.
2. È vietato investire in progetti cofinanziati dal*Russian Direct Investment Fund* , parteciparvi o contribuirvi in altro modo.
3. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 e se ciò è necessario per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici e dispositivi medici il cui acquisto, importazione o trasporto sono consentiti secondo la presente ordinanza.
4. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 2 dopo avere accertato che ciò è dovuto in forza di contratti conclusi prima del 5 marzo 2022 o di contratti accessori necessari all’esecuzione di tali contratti.

##### **Art. 27** Divieto di transazioni con determinate banche {#sec_3/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--27}
1. È vietato effettuare direttamente o indirettamente transazioni con:
a. banche, imprese o organizzazioni di cui all’allegato 14;
b. banche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa e direttamente o indirettamente detenute per oltre il 50 per cento da una banca, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 14.
2. Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alle transazioni che:
a.[^250] sono necessarie per:
        1. l’esercizio, nella Federazione Russa, delle funzioni di rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale,
        2 la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi, nella misura in cui ciò sia consentito dalla presente ordinanza,
        3. garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE o per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE,
        4. scopi umanitari o di evacuazione,
        5. all’accettazione dei pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, imprese o organizzazioni menzionate nell’allegato 15 ai numeri SSID 175-52758, 175-52761, 175-52764, 175-52767, 175-52770, 175-52773, 175-52776, 175-52779, 175-52782, 175-52786, 175-52789 e 175-52792 nell’ambito di contratti eseguiti entro il 15 maggio 2022,
        6. i programmi della Svizzera o degli Stati membri dello SEE per l’assunzione di responsabilità storiche o per il sostegno alle minoranze etniche degli Stati membri dello SEE nella Federazione Russa;
b. sono effettuate da cittadini svizzeri o da cittadini di uno Stato membro dello SEE residenti nella Federazione Russa e che risiedevano nella Federazione Russa già prima del 24 febbraio 2022.
3. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per transazioni con la Banca Zenit, se ciò è necessario per:
a. il pagamento di beni della voce di tariffa doganale 3402 90;
b. l’esecuzione di contratti conclusi prima del 1° gennaio 2025, fino al 1° gennaio 2028 o fino alla loro data di scadenza, se precedente.

##### **Art. 27a** Divieto di utilizzare determinati servizi specializzati di messaggistica finanziaria {#sec_3/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--27_a}
1. È vietato collegarsi direttamente ai seguenti sistemi:
a. sistema di trasmissione dei messaggi finanziari della Banca Centrale della Federazione Russa o equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca Centrale della Federazione Russa;
b. sistemi della Banca Centrale della Federazione Russa dotati di una funzione per la trasmissione di messaggi per le operazioni di pagamento messi a disposizione da un’altra persona giuridica, un’altra organizzazione o un altro organismo costituito o registrato secondo il diritto russo, compreso il sistema per i pagamenti rapidi e il sistema di pagamento con carte di credito e di debito Mir.[^251]
2. È vietato effettuare direttamente o indirettamente qualsiasi transazione con le banche, le imprese o le organizzazioni di cui all’allegato 14*a* .[^252]
3. Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accettazione di pagamenti dovuti dalle banche, dalle imprese o dalle organizzazioni di cui all’allegato 14*a* in virtù di contratti eseguiti prima del 26 febbraio 2026.[^253]
4. ** Il divieto di cui al capoverso 1 lettera a non si applica alle transazioni che sono necessarie per:[^254]
a. l’acquisto, l’importazione, il transito o il trasporto di gas, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Federazione Russa o per il trasporto, attraverso la Federazione Russa, di tali beni in e attraverso la Svizzera nonché in e attraverso uno Stato membro dello SEE verso Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Kosovo o Serbia;
b. l’acquisto e l’importazione di petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati dalla Federazione Russa, e per il trasporto di tale petrolio attraverso la Federazione Russa;
c. l’acquisto e l’importazione di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi, e per il trasporto di tali prodotti in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;
d. il rimborso di un debito esigibile nei confronti di cittadini svizzeri, di cittadini di uno Stato membro dello SEE o di persone giuridiche o organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;
e. i pagamenti del regime pensionistico a una persona fisica residente in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;
f. i pagamenti da parte o a favore della*Jewish Claims Conference* ;
g.[^255] le attività ufficiali, in Paesi terzi, delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
h.[^256] i cittadini della Svizzera e di uno Stato membro dello SEE residenti in Paesi terzi;
i.[^257] i programmi della Svizzera o degli Stati membri dello SEE per l’assunzione di responsabilità storiche e per il sostegno alle minoranze etniche degli Stati membri dello SEE nella Federazione Russa.
5. Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica:
a. alle transazioni necessarie per l’acquisto, l’esportazione, la fornitura, il transito o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi;
b. alle transazioni necessarie per garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE o per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.
c. alle transazioni necessarie per attività umanitarie o evacuazioni;
d. alle transazioni necessarie per il rimborso di un debito esigibile nei confronti di cittadini svizzeri, di cittadini di uno Stato membro dello SEE o di persone giuridiche o organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;
e. alle transazioni che dipendono dalla fornitura di servizi bancari di corrispondenza da parte di banche, imprese o organizzazioni di cui all’allegato 14*a* ;
f. alle transazioni necessarie per l’esecuzione di pagamenti da parte di cittadini svizzeri, di cittadini uno Stato membro dello SEE o di persone giuridiche o organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE in base a un contratto di prestito concluso dalla Svizzera o da uno Stato membro dello SEE.

##### **Art. 28** Divieto concernente le banconote {#sec_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--28}
1. La vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’UE:
a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa, a qualsiasi persona fisica o giuridica, qualsiasi organizzazione o qualsiasi impresa nella Federazione Russa, compresi il Governo e la Banca centrale della Federazione Russa sono vietati;
b. a destinazione dei territori designati di cui all’allegato 6 o per un uso in tali territori, a qualsiasi persona fisica o giuridica, qualsiasi organizzazione o qualsiasi impresa in tali territori sono vietati.
2. Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, all’esportazione e al transito di banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’UE destinate:
a. a uso personale da parte di persone fisiche che si recano nella Federazione Russa o nei territori designati di cui allegato 6;
b. all’esercizio di attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa;
c. all’esercizio di attività ufficiali di organizzazioni internazionali con sede nei territori designati di cui all’allegato 6 che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
d. alle attività della società civile e dei media che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa o nei territori designati di cui all’allegato 6 e che ricevono finanziamenti pubblici dalla Svizzera, da uno Stato membro dello SEE o da un partner.

##### **Art. 28a** Divieto di servizi di rating del credito {#sec_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--28_a}
1. È vietato prestare servizi di rating del credito o fornire accesso a servizi in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito a o in merito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente nella Federazione Russa o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa.[^258]
2. I divieti di cui al capoverso 1 non si applicano ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE

##### **Art. 28b** Divieti relativi a imprese operanti nel settore dell’energia e nel settore minerario nella Federazione Russa {#sec_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--28_b}
1. Le seguenti attività in relazione a imprese operanti nel settore dell’energia e nel settore minerario nella Federazione Russa sono vietate:
a.[^259] acquisire nuove partecipazioni o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione costituita o registrata secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera o allo SEE e operante nel settore dell’energia o nel settore minerario nella Federazione Russa, inclusi i progetti in costruzione per la produzione di gas naturale liquefatto;
b. concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale proprio, a qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione costituita o registrata secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera e allo SEE e operante nel settore dell’energia o nel settore minerario nella Federazione Russa o per il finanziamento di tale persona giuridica, impresa o organizzazione;
c. costituire nuove imprese in partecipazione con persone giuridiche, imprese o organizzazioni costituite o registrate secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera o allo SEE e operanti nel settore dell’energia o nel settore minerario nella Federazione Russa;
d. prestare servizi d’investimento direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui alle lettere a, b e c.
2. D’intesa con i servizi competenti del DFAE, del DATEC e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti relativi al settore dell’energia di cui al capoverso 1 se le attività:
a. sono necessarie per garantire l’approvvigionamento energetico della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente e per trasportare petrolio e gas naturale, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Federazione Russa, o attraverso la Federazione Russa, in Svizzera o negli Stati membri dello SEE; oppure
b. riguardano una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione operante nel settore dell’energia nella Federazione Russa posseduta da un’impresa o un’organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero o di uno Stato membro dello SEE.
2bis. D’intesa con i servizi competenti del DFAE, del DATEC e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti relativi al settore dell’energia di cui al capoverso 1 lettera b se le attività previste di cui all’articolo 24*a* capoverso 2 lettera b sono necessarie per garantire il funzionamento di un progetto offshore in acque profonde relativo al gas nel Mar Mediterraneo in cui una banca, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 15 è azionista di minoranza da prima del 31 ottobre 2017, a condizione che il progetto sia sotto il controllo o la gestione, esclusivi o congiunti, di una persona giuridica registrata o costituita secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE.[^260]
3. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti relativi al settore minerario di cui al capoverso 1 per le attività che hanno come obiettivo primario l’estrazione di materiali di cui all’allegato 30 o che traggono il loro principale profitto dall’estrazione di tali materiali.[^261]

##### **Art. 28bbis** Divieti relativi a imprese operanti in zone economiche speciali, zone di innovazione o zone preferenziali {#sec_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--28_b_bis}
1. Le seguenti attività sono vietate:
a. acquisire nuove partecipazioni o aumentare la partecipazione nella proprietà o nel controllo di:
        1. qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione formalmente registrata nelle zone economiche speciali, nelle zone di innovazione o nelle zone preferenziali della Federazione Russa di cui all’allegato 14*b* numero 1 o 2 o che ha lì la propria sede, la propria sede principale o il proprio stabilimento, o
        2. qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione di proprietà o sotto il controllo di persone giuridiche, imprese o organizzazioni di cui al numero 1;
b. …
c. costituire joint venture:
        1. nelle zone economiche speciali, nelle zone di innovazione o nelle zone preferenziali della Federazione Russa di cui all’allegato 14*b* numero 1 o 2,
        2. con persone giuridiche, imprese o organizzazioni di cui alla lettera a;
d. …
e. costituire nuove società controllate o nuovi uffici di rappresentanza nelle zone economiche speciali, nelle zone di innovazione o nelle zone preferenziali della Federazione Russa di cui all’allegato 14*b* numero 1 o 2;
f. …
g. concludere nuovi contratti o accordi riguardanti:
        1. la fornitura di beni a persone giuridiche, imprese o organizzazioni di cui alla lettera a,
        2. la fornitura di servizi e la messa a disposizione dei relativi diritti di proprietà intellettuale o di segreti commerciali a persone giuridiche, imprese o organizzazioni di cui alla lettera a;
h. …
i. concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale proprio, a:
        1. persone giuridiche, imprese o organizzazioni di cui alle lettere a e b,
        2. terzi allo scopo di finanziare persone giuridiche, imprese o organizzazioni di cui alle lettere a e b;
j. partecipare a contratti o accordi di cui alla lettera h;
k. fornire servizi di investimento direttamente legati alle attività di cui alle lettere a–j.
2. I divieti di cui al capoverso 1 non si applicano alle attività che sono necessarie per:
a. la lotta contro emergenze di sanità pubblica, la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente o la risposta a catastrofi naturali;
b. l’acquisto, l’importazione o il trasporto di gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Federazione Russa, o attraverso la Federazione Russa, in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o in Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro o Serbia;
c. l’acquisto, l’importazione o il trasporto di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Federazione Russa o attraverso la Federazione Russa, purché ciò non sia vietato secondo l’articolo 12*a* o 12*b* ;
d. l’acquisto, l’importazione o il trasporto di petrolio greggio per via marittima o di prodotti petroliferi di cui all’allegato 24, purché tali beni:
        1. siano originari di un Paese terzo al di fuori della Federazione Russa,
        2. la Federazione Russa sia esclusivamente il loro luogo di carico, partenza o transito, e
        3. non siano di proprietà russa.
3. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 se ciò è necessario per:
a. scopi umanitari o di evacuazione;
b. la ricerca, lo sviluppo e la produzione di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, prodotti agricoli e alimentari, compreso il frumento e i concimi, la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti secondo la presente ordinanza;
c. garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE o per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;
d. la fornitura di servizi da parte di operatori di telecomunicazioni in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE necessari per:
        1. il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica nella Federazione Russa, in Ucraina, in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE, tra la Federazione Russa o l’Ucraina e la Svizzera o uno Stato membro dello SEE, o
        2. i servizi dei centri di dati in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.

##### **Art. 28c** Divieti di fornire sostegno alle istituzioni pubbliche {#sec_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--28_c}
1. È vietato fornire sostegno diretto o indiretto, soprattutto mediante la concessione di mezzi finanziari o qualsiasi altro beneficio nell’ambito di un programma nazionale della Svizzera alle seguenti persone giuridiche, imprese o organizzazioni:
a. persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa;
b. persone giuridiche, imprese o organizzazioni di proprietà per oltre il 50 per cento di persone giuridiche, imprese od organizzazioni di cui alla lettera a.[^262]
2. Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:
a. ad attività umanitarie, alla lotta contro emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali;
b. ai programmi veterinari e fitosanitari;
c. alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali e nell’ambito del reattore sperimentale termonucleare internazionale ITER;
d. alla cooperazione intergovernativa nell’ambito della Convenzione del 30 novembre 2009[^263]relativa alla costruzione e all’esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X e della Convenzione del 16 dicembre 1998[^264]sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone;
e. alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione di impianti nucleari civili, alla gestione dei rifiuti radioattivi, all’approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
f. ai programmi di mobilità e scambio per singole persone e a provvedimenti per la promozione di contatti interpersonali;
g. ai programmi per il clima e l’ambiente che non sono a sostegno della ricerca e dell’innovazione; oppure
h. alle attività necessarie per l’esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
i.[^265] all’attività delle camere di commercio, delle associazioni di imprese, dei centri culturali e di istruzione e dei programmi di scambio accademico della Svizzera o degli Stati membri dello SEE nella Federazione Russa;
j.[^266] alle attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto, il giornalismo indipendente o la lotta alla disinformazione nella Federazione Russa;
k.[^267] ai programmi della Svizzera o degli Stati membri dello SEE per l’assunzione di responsabilità storiche e per il sostegno alle minoranze etniche della Svizzera o degli Stati membri dello SEE nella Federazione Russa.

##### **Art. 28d** Divieti relativi ai trust {#sec_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--28_d}
1. È vietato stabilire o fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo e servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico affine avente come trustor o beneficiario:
a. cittadini russi o persone fisiche residenti nella Federazione Russa;
b. persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa;
c. persone giuridiche, imprese od organizzazioni i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui alle lettere a o b;
d. persone giuridiche, imprese od organizzazioni sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui alle lettere a, b o c;
e. persone giuridiche, imprese od organizzazioni che agiscono per conto di una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui alle lettere a, b, c o d.
2. È vietato agire, o provvedere affinché un’altra persona agisca, in qualità di trustee, azionista fiduciario (nominee shareholder), amministratore, segretario generale (secretary) o in funzione analoga, per un trust o un istituto giuridico affine di cui al capoverso 1.[^268]
3. I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino svizzero, di uno Stato membro dello SEE o del Regno Unito o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.[^269]
4. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per servizi necessari per:
a. attività umanitarie, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o evacuazioni; o
b. attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa;
c.[^270] la gestione di un trust o di istituti giuridici affini il cui scopo è amministrare fondi della previdenza professionale, contratti di assicurazione o piani di azionariato per i dipendenti oppure organizzazioni di utilità pubblica, club sportivi amatoriali o fondi per minorenni e adulti vulnerabili.
5. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 2 per consentire la prosecuzione di questi servizi per i seguenti motivi:
a. effettuare le transazioni necessarie per porre fine ai contratti stipulati prima del 28 aprile 2022 incompatibili con il presente articolo, purché tali transazioni siano state avviate prima del 30 maggio 2022 e concluse entro il 1° ottobre 2022;
b. per motivi diversi da quelli di cui alla lettera a, purché i prestatori di servizi non accettino direttamente o indirettamente averi o risorse economiche da parte delle persone di cui al capoverso 1, non li mettano loro a disposizione o non procurino loro altri vantaggi derivanti dai valori patrimoniali collocati in un trust o in un istituto giuridico affine.[^271]

##### **Art. 28e** Divieti concernenti servizi e software {#sec_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--28_e}
1. È vietata la fornitura diretta o indiretta di servizi al Governo della Federazione Russa o alle persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa nei seguenti settori:
a. consulenza giuridica;
b. contabilità, revisione contabile, compresa la revisione legale dei conti, tenuta della contabilità, consulenza fiscale, consulenze aziendali e gestionali nonché relazioni pubbliche;
c. edilizia, architettura, ingegneria, ingegneria integrata, urbanistica, servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica legati a servizi di ingegneria e servizi tecnici di verifica e analisi;
d. pubblicità, ricerca di mercato e sondaggi di opinione;
e. consulenza informatica;
f. servizi spaziali commerciali nel campo dell’osservazione della Terra e della navigazione satellitare;
g. servizi nel campo dell’intelligenza artificiale (IA) relativi all’accesso a modelli o piattaforme per l’addestramento, la messa a punto e l’inferenza dell’IA;
h. servizi di calcolo a elevate prestazioni, compreso l’accesso a tecnologie di calcolo accelerate da processori grafici, e servizi di informatica quantistica.
2. I divieti di cui al capoverso 1 lettere a–c ed e si applicano anche alle persone giuridiche, imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all’allegato 6.
3. È vietata la fornitura di servizi direttamente legati ad attività turistiche nella Federazione Russa.
4. Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il trasporto e la messa a disposizione di software gestionali per le imprese e di software di progettazione e fabbricazione industriali nonché di software per il settore bancario e finanziario di cui all’allegato 32, al governo della Federazione Russa o a persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa o nei territori designati di cui all’allegato 6 nonché il transito di tali software attraverso la Svizzera.
5. È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con i servizi o i software di cui ai capoversi 1, 2 e 4 o in relazione con la vendita, l’esportazione, il transito, il trasporto o la messa a disposizione di tali servizi o software nella Federazione Russa o nei territori designati di cui all’allegato 6.
6. È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 4 o in relazione alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali software, al Governo della Federazione Russa, a persone giuridiche, imprese od organizzazioni nella Federazione Russa o nei territori designati di cui all’allegato 6 o per un uso nella Federazione Russa o nei territori designati di cui all’allegato 6.
7. La fornitura diretta o indiretta di servizi non menzionati nei capoversi 1 e 3 al Governo della Federazione Russa sottostà a un obbligo di autorizzazione. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO rilascia l’autorizzazione purché ciò sia conforme agli obiettivi della presente ordinanza.
8. I divieti di cui ai capoversi 1, 2 e 4 non si applicano:
a. ai servizi e ai software destinati all’uso esclusivo da parte di persone giuridiche, imprese o organizzazioni nella Federazione Russa, di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, di un’impresa o di un’organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero, di uno Stato membro dello SEE o di un partner;
b. alle attività umanitarie, quali la prestazione o l’agevolazione di prestazioni di assistenza, tra cui forniture mediche e di generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza o evacuazione, purché tali attività siano svolte da organismi pubblici o da imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie.
9. Le persone giuridiche, le imprese o le organizzazioni devono notificare alla SECO entro il 31 luglio 2026 i servizi e i software che forniscono o mettono a disposizione secondo il capoverso 8 e successivamente ogni semestre. Le notifiche devono indicare il nome dei destinatari nonché informazioni sul tipo e sul valore dei servizi o dei software in questione.
10. I divieti di cui ai capoversi 1 lettere a e b e 2 non si applicano ai servizi necessari per:
a. avvalersi del diritto alla difesa nei procedimenti giudiziari e del diritto a un ricorso effettivo;
b. garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito oppure per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.
11. I divieti di cui ai capoversi 1 lettere c e f, 2 e 4 non si applicano ai servizi e ai software necessari per:
a. la lotta contro le emergenze di sanità pubblica;
b. la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente;
c. la risposta a catastrofi naturali.
12. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 2, 4 e 5 per i servizi e i software necessari per:
a. scopi umanitari o di evacuazione;
b. attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa o nei territori designati di cui allegato 6;
c. l’esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale nella Federazione Russa o nei territori designati di cui allegato 6;
d. garantire l’approvvigionamento energetico della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente;
e. l’acquisto o l’importazione o il trasporto in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;
f. garantire il funzionamento di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell’ambiente;
g. le seguenti attività:
        1. la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile,
        2. la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili,
        3. la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali,
        4. la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;
h. la fornitura di servizi da parte di operatori di telecomunicazioni in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE necessari per:
        1. il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica nella Federazione Russa, in Ucraina, in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE, tra la Federazione Russa o l’Ucraina e la Svizzera o uno Stato membro dello SEE, o
        2. i servizi dei centri di dati in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.
13. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 lettere a e b e 2 per i servizi necessari per l’istituzione, la certificazione o la valutazione di un sistema secondo l’articolo 15 capoverso 10.
14. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 lettere a, b e c e 2 per i servizi necessari per l’attività di una rappresentanza consolare o diplomatica della Federazione Russa in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.
15. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 lettere g e h e 3 per i servizi e i software necessari per il contributo di cittadini russi a progetti open source internazionali nella Federazione Russa o di cittadini ucraini nei territori designati di cui all’allegato 6.
16. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 lettera f per i servizi necessari per la cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali.

##### **Art. 28f** Divieto di condizionare infrastrutture critiche {#sec_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--28_f}
1. È vietato far esercitare a cittadini russi e a persone fisiche residenti in Russia funzioni negli organi direttivi dei proprietari o degli operatori di infrastrutture critiche.
2. Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica all’esercizio delle funzioni di cui al capoverso 1 da parte di persone che hanno la cittadinanza esclusiva o condivisa della Svizzera, di uno Stato membro dello SEE o del Regno Unito.

##### **Art. 28g** Divieto di accettare donazioni dal governo russo {#sec_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--28_g}
1. Ai partiti o alleanze politiche, alle organizzazioni non governative e ai fornitori di servizi di media è vietato accettare direttamente o indirettamente donazioni, benefici economici o sostegno, compresi finanziamenti, dalle seguenti persone, organizzazioni o organismi:
a. il governo della Federazione Russa:
b. persone giuridiche, organizzazioni o organismi stabiliti nella Federazione Russa che sono sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento;
c. persone giuridiche, organizzazioni o organismi stabiliti al di fuori della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE e controllati per oltre il 50 per cento da una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di cui alla lettera a o b;
d. persone fisiche o giuridiche, organizzazioni od organismi che agiscono per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di cui alle lettere a, b o c.
2. Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alle donazioni, ai benefici economici o al sostegno, compresi i mezzi finanziari che sono necessari per:
a. garantire la partecipazione dei partiti politici alla formazione dell’opinione e della volontà della popolazione;
b. l’esercizio del diritto alla libertà d’opinione, d’informazione o dei media.
3. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 per l’accettazione di donazioni, benefici economici o sostegno a favore di organizzazioni non governative e di fornitori di servizi di media, a condizione che tale accettazione non interferisca con i processi democratici in Svizzera e non ne mini le basi democratiche.

##### **Art. 28h** Divieto di riassicurazione di navi e veicoli aerei russi usati {#sec_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--28_h}
Per i cinque anni successivi alla vendita o a qualsiasi forma di locazione di navi o veicoli aerei che sono stati gestiti dal Governo della Federazione Russa o da persone giuridiche, imprese o organizzazioni della Federazione Russa è vietato mettere a disposizione, stipulare o concludere in altro modo contratti o accordi che comportino l’assunzione, il trasferimento o la cessione dei rischi connessi alla copertura assicurativa di tali navi o veicoli aerei.

## **Sezione 4:** Ulteriori restrizioni {#sec_4}
##### **Art. 29** Divieto di entrata e di transito {#sec_4/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--29}
1. L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato 8.
2. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM), o il DFAE nel quadro della sua competenza di cui all’articolo 38 dell’ordinanza del 15 agosto 2018[^272]concernente l’entrata e il rilascio del visto, può concedere deroghe:
a. per motivi umanitari comprovati;
b. se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti la situazione in Ucraina; oppure
c. per tutelare interessi svizzeri.

##### **Art. 29a** Obbligo di notifica concernente l’entrata e il transito {#sec_4/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--29_a}
1. Le seguenti persone in possesso di un permesso di soggiorno valido, compreso il permesso di soggiorno diplomatico, o di un visto valido non rilasciato dalla Svizzera devono comunicare al DFAE l’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera almeno 24 ore prima della data di entrata o di transito:
a. cittadini russi che sono membri del personale diplomatico o consolare della Federazione Russa;
b. cittadini russi che sono membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o delle rappresentanze consolari della Federazione Russa;
c. familiari di persone di cui alle lettere a e b, fatti salvi i minori e i familiari che non vivono nella stessa economia domestica delle persone di cui alle lettere a e b.
2. La notifica al DFAE deve contenere le seguenti informazioni:
a. dati sui mezzi di trasporto utilizzati;
b. luogo e data dell’entrata in Svizzera;
c. luogo e data della partenza dalla Svizzera.

##### **Art. 29abis** Traffico aereo {#sec_4/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--29_a_bis}
1. È vietato decollare o atterrare sul territorio della Svizzera o sorvolare il territorio svizzero:
a. per i veicoli aerei di vettori aerei di compagnie aeree della Federazione Russa con una licenza di esercizio o una licenza equivalente rilasciata dalle autorità della Federazione Russa, anche per i veicoli aerei utilizzati da queste imprese nell’ambito di accordi di ripartizione di codici (*code sharing* ) o di accordi di prenotazione di capacità (*blocked space* );
b.[^273] per i veicoli aerei registrati nella Federazione Russa o che sono di proprietà, noleggiati o altrimenti controllati da persone fisiche o giuridiche, organizzazioni o organismi russi.
c.[^274] per i veicoli aerei utilizzati per voli non di linea e per i quali una persona fisica o giuridica, un’organizzazione o un organismo russo sia in grado di stabilire il luogo o l’orario di decollo o atterraggio.
1bis. È vietato decollare o atterrare sul territorio della Svizzera o sorvolare il territorio svizzero:
a. per le compagnie aeree di cui all’allegato 35;
b. per le organizzazioni detenute o controllate da una compagnia aerea di cui alla lettera a.[^275]
2. Sono esenti dal divieto di cui al capoverso 1:
a. voli per scopi umanitari;
b. voli di ricerca e salvataggio;
c. voli di rimpatrio una tantum di veicoli aerei in leasing con la relativa autorizzazione dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC);
d.[^276] .
e. voli di aerei militari e altri veicoli aerei di Stato stranieri con autorizzazione (diplomatic clearance) conformemente all’articolo 4 dell’ordinanza del 23 marzo 2005[^277]concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo;
f.[^278] veicoli aerei con un numero massimo di quattro posti a sedere e massa massima al decollo non superiore a 2000 kg, a condizione che siano utilizzati per voli privati e non aziendali effettuati nel territorio della Svizzera a fini ricreativi o in vista del rilascio di licenze di pilota privato e relative abilitazioni mediante operatori di formazione sul territorio della Svizzera.
2bis. Il divieto di cui ai capoversi 1 e 1^bis^non si applica ai sorvoli e agli atterraggi in situazioni di emergenza.[^279]
3. D’intesa con i servizi competenti della SECO e del DFAE, l’UFAC può concedere ulteriori deroghe al divieto di cui ai capoversi 1 e 1^bis^per salvaguardare interessi della Svizzera o per altri scopi conformi agli obiettivi della presente ordinanza.[^280]
3bis. D’intesa con i servizi competenti della SECO e del DFAE, l’UFAC può concedere ulteriori deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per l’esercizio di un sistema aeromobile senza equipaggio impiegato nella categoria aperta conformemente all’allegato dell’Accordo del 21 giugno 1999[^281]tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, purché sia utilizzato per voli privati, non commerciali e non aziendali effettuati nel territorio e nello spazio aereo della Svizzera a fini ricreativi.[^282]
4. Gli operatori aerei che effettuano voli non di linea tra la Federazione Russa e la Svizzera, inclusi i voli attraverso un Paese terzo, devono comunicare all’UFAC tutte le informazioni relative al volo con almeno 48 ore di anticipo.[^283]
5. Gli operatori aerei di cui al capoverso 1 lettera c devono comunicare all’UFAC, su sua richiesta ed entro il termine da esso stabilito, tutte le informazioni relative al volo prima dell’atterraggio o del decollo in Svizzera o prima del sorvolo della Svizzera, in particolare:
a. informazioni sull’effettivo proprietario del veicolo aereo e, se del caso, sulla persona fisica o giuridica, sull’organizzazione o sull’organismo che ha noleggiato il veicolo aereo;
b. una dichiarazione generale, la lista dei passeggeri o un documento ufficiale contenente il nome completo, la data di nascita, il luogo di nascita e la nazionalità di ciascun passeggero e di ciascun componente dell’equipaggio.[^284]

##### **Art. 29b** Divieti relativi alla pubblicità su alcuni media russi {#sec_4/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--29_b}
È vietato commissionare pubblicità o fungere da intermediario per la pubblicità di prodotti o servizi che viene trasmessa o diffusa in programmi radiofonici o televisivi o in altri contenuti elettronici creati o trasmessi da una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 25. Questo vale a prescindere dal mezzo di trasmissione o di diffusione dei contenuti.

##### **Art 29c** Divieti relativi agli appalti pubblici {#sec_4/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--29_c}
1. I committenti di appalti pubblici che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali in virtù dell’articolo 4 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 giugno 2019[^285]sugli appalti pubblici (LAPub), dell’articolo 8 capoverso 1 del Concordato intercantonale del 25 novembre 1994 / 15 marzo 2001[^286]sugli appalti pubblici (CIAP 2001) e dell’articolo 4 capoversi 1 e 2 del Concordato intercantonale del 15 novembre 2019[^287]sugli appalti pubblici (CIAP 2019) hanno il divieto, a partire dai valori soglia indicati nei trattati internazionali, di aggiudicare appalti pubblici secondo l’articolo 8 LAPub, l’articolo 6 CIAP 2001 e l’articolo 8 CIAP 2019 a:
a. un cittadino russo o una persona fisica residente nella Federazione Russa;
b. una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione stabilita nella Federazione Russa;
c. una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione direttamente o indirettamente detenuta per oltre il 50 per cento da una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui alle lettere a o b;
d.[^288] una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui alle lettere a, b o c.
2. Ai committenti di appalti pubblici di cui al capoverso 1 è vietato concludere contratti di appalti pubblici che rientrano nell’ambito di applicazione del capoverso 1 con le persone fisiche o giuridiche, le imprese o le organizzazioni di cui al capoverso 1 lettere a–d.
3. I contratti di appalti pubblici di cui al capoverso 2 in corso d’esecuzione devono terminare entro il 28 febbraio 2023.
4. I capoversi 1–3 si applicano anche alle aggiudicazioni e ai contratti di appalti pubblici ai quali partecipano, per oltre il 10 per cento del valore dell’appalto, subappaltatori e fornitori qualificati di persone, imprese od organizzazioni ai sensi del capoverso 1 lettere a–d.
5. I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano:
a. ai cittadini russi residenti in Svizzera;
b. alle persone giuridiche, imprese od organizzazioni direttamente o indirettamente detenute prima del 31 agosto 2022 per oltre il 50 per cento da una persona fisica o giuridica, un’impresa o un’organizzazione di cui al capoverso 1 stabilite in Svizzera prima del 31 agosto 2022.
6. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–4, in particolare:
a. per la gestione, la manutenzione e la disattivazione di impianti nucleari civili, l’eliminazione di rifiuti radioattivi, l’approvvigionamento e il ritrattamento di combustibile e la sicurezza di tali impianti, nonché per la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e di applicazioni mediche analoghe, di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e per la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
b. per la cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
c. per l’acquisizione di beni o servizi strettamente necessari che possono essere forniti in quantità sufficiente solo dalle persone, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 lettere a–d;
d. per lo svolgimento delle attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
e. per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di gas naturale e di petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, nonché di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro da o attraverso la Federazione Russa in Svizzera o negli Stati membri dello SEE.
7. I committenti soggetti al diritto federale in materia di appalti pubblici sorvegliano l’osservanza dei divieti di cui ai capoversi 1–3; a tal fine possono richiedere in particolare una dichiarazione degli offerenti.
8. I Cantoni provvedono all’osservanza dei divieti di cui ai capoversi 1–3 da parte delle organizzazioni soggette al diritto cantonale in materia di appalti pubblici; a tal fine possono richiedere in particolare una dichiarazione degli offerenti.
9. I committenti di cui al capoverso 7 e i Cantoni di cui al capoverso 8 segnalano alla SECO i casi di applicazione del capoverso 3.

##### **Art. 29d** Divieti in relazione con determinate decisioni di tribunali russi {#sec_4/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--29_d}
1. Non sono riconosciuti, attuati o eseguiti ordinanze, decreti, decisioni, sentenze e altre decisioni giudiziarie adottati conformemente o in combinato disposto con gli articoli 248.1 e 248.2 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o di disposizioni russe equivalenti.
2. Non sono eseguite richieste di assistenza giudiziaria in materia penale in relazione a una presunta violazione di ordinanze, decreti, decisioni, sentenze o altre decisioni giudiziarie di cui al capoverso 1.
3. Non sono riconosciute o eseguite pene o altre sanzioni secondo il codice penale russo in relazione a una presunta violazione di ordinanze, decreti, decisioni, sentenze o altre decisioni giudiziarie di cui al capoverso 1.

##### **Art. 30** Divieto di soddisfare determinati crediti {#sec_4/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--30}
1. È vietato soddisfare i crediti su un contratto o un affare la cui esecuzione è stata impedita da o sulla quale hanno inciso, direttamente o indirettamente, misure imposte dalla presente ordinanza, dall’ordinanza del 27 agosto 2014[^289]che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina o dall’ordinanza del 2 aprile 2014[^290]che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina; questo divieto si applica ai crediti detenuti da:
a.[^291] persone fisiche, imprese od organizzazioni elencate negli allegati della presente ordinanza;
a^bis^.[^292] imprese od organizzazioni stabilite fuori dalla Svizzera e dagli Stati membri dello SEE i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da persone fisiche, imprese od organizzazioni elencate negli allegati della presente ordinanza;
b. qualsiasi altra persona fisica, impresa o organizzazione russa;
b^bis^.[^293] persone fisiche, imprese od organizzazioni nei territori designati di cui allegato 6;
c.[^294] persone fisiche, imprese od organizzazioni che agiscono per conto o sotto la direzione di una persona fisica, impresa od organizzazione di cui alle lettere a–b^bis^.
2. Nelle procedure volte a far valere un credito, incombe alla persona fisica, all’impresa o all’organizzazione che fa valere la pretesa provare che il soddisfacimento della pretesa non è vietato secondo il capoverso 1.[^295]

## **Sezione 4a:** Deroghe riguardanti i disinvestimenti dalla Federazione Russa {#sec_4_a}
##### **Art. 30a** Deroghe ai divieti riguardanti l’importazione, la vendita, la fornitura, il transito e il trasporto di beni {#sec_4_a/art_30_a omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--30a}
1. La SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2026 deroghe ai divieti di cui agli articoli 4, 5, 9, 9*a* , 9*b* , 10, 11, 11*a* e 14*b* per la vendita, la fornitura, il transito o il trasporto dei beni elencati nei corrispondenti allegati 1, 3, 4, 5, 16, 18, 19 e 23 e dei beni di cui all’allegato 2 OBDI[^296]nonché la vendita, la cessione in licenza o il trasferimento in altro modo di diritti di proprietà intellettuale o di segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni in relazione ai beni di cui sopra, che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, a condizione che:[^297]
a. tali attività siano strettamente necessarie per disinvestire dalla Federazione Russa o per porre fine ad attività commerciali[^298]nella Federazione Russa;
b. i beni e le tecnologie siano di proprietà:
        1. di cittadini svizzeri,
        2. di cittadini di uno Stato membro dello SEE,
        3. di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE, o
        4. di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo stabilito nella Federazione Russa di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE; e
c. i beni e le tecnologie interessati si trovassero fisicamente nella Federazione Russa prima dell’entrata in vigore dei divieti di cui agli articoli 4, 5, 9, 9*a* , 9*b* , 10, 11, 11*a* e 14*b* relativi a tali beni e tecnologie.
2. La SECO rifiuta la domanda di deroga secondo il capoverso 1 se ha motivi sufficienti per ritenere che i beni possano essere destinati a utenti finali militari o a un uso finale militare nella Federazione Russa.
2bis. La SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2026 deroghe ai divieti di cui agli articoli 4, 5, 11 e 11*a* per la vendita, la fornitura, il transito o il trasporto dei beni elencati nei corrispondenti allegati 1, 5 e 23*a* e dei beni di cui all’allegato 2 OBDI o per i servizi ad essi collegati, a condizione che tali attività o servizi siano strettamente necessari per disinvestire da una joint venture:[^299]
a. che gestisce un’infrastruttura di gasdotti tra la Federazione Russa e Paesi terzi;
b. che è stata costituita o registrata secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE prima del 3 marzo 2022; e
c. cui partecipa una persona giuridica russa, un’organizzazione russa o un organismo russo.[^300]
3. La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 14*a* e 14*c* per l’importazione, il transito e il trasporto dei beni di cui agli allegati 17 e 20 fino al 31 dicembre 2026, a condizione che:[^301]
a. tali attività siano strettamente necessarie per disinvestire dalla Federazione Russa o per porre fine ad attività commerciali nella Federazione Russa;
b. i beni siano di proprietà:
        1. di cittadini svizzeri,
        2. di cittadini di uno Stato membro dello SEE,
        3. di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE, o
        4. di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo stabilito nella Federazione Russa di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituito o registrato secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE; e
c. i beni interessati si trovassero fisicamente nella Federazione Russa prima dell’entrata in vigore dei divieti di cui agli articoli 14*a* e 14*c* relativi a tali beni.

##### **Art. 30b** Deroghe al divieto di transazioni con imprese statali {#sec_4_a/art_30_b omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--30b}
D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di transazioni con imprese statali di cui all’articolo 24*a* capoverso 1 per permettere le transazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro, entro il 31 dicembre 2026, di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo stabilito in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE da parte delle organizzazioni di cui all’articolo 24*a* capoverso 1 o delle loro controllate in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.

##### **Art. 30c** Deroghe ai divieti concernenti servizi e software {#sec_4_a/art_30_c omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--30c}
1. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2026 deroghe ai divieti concernenti i servizi e i software di cui all’articolo 28*e* , a condizione che:[^302]
a. tali servizi o i software siano strettamente necessari per disinvestire dalla Federazione Russa o per porre fine ad attività commerciali nella Federazione Russa; e
b. i servizi o i software siano forniti a esclusivo beneficio delle persone giuridiche, delle organizzazioni o degli organismi risultanti dal disinvestimento.[^303]
2. La SECO rifiuta la domanda di deroga di cui al capoverso 1 se ha motivi sufficienti per ritenere che i servizi o i software possano essere destinati, direttamente o indirettamente, al governo della Federazione Russa, a utenti finali militari o a un uso finale militare nella Federazione Russa.[^304]
3. …[^305]

##### **Art. 30cbis** Deroghe al divieto di soddisfare determinati crediti {#sec_4_a/art_30_c omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--30c_bis}
D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2026 deroghe al divieto di soddisfare crediti da parte delle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 30 lettera b, a condizione che ciò sia necessario per disinvestire dalla Federazione Russa o per porre fine ad attività commerciali nella Federazione Russa.

##### **Art. 30cter** Deroghe al divieto di utilizzare determinati servizi specializzati di messaggistica finanziaria {#sec_4_a/art_30_c omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--30c_ter}
D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui all’articolo 27*a* capoverso 2, a condizione che l’esecuzione delle transazioni sia necessaria per disinvestire dalla Federazione Russa o per porre fine ad attività commerciali nella Federazione Russa entro il 26 agosto 2025 che sono state coperte da garanzie svizzere per il credito all’esportazione.

##### **Art. 30cquater** Deroghe al divieto di transazioni e cofinanziamenti con il Russian Direct Investment Fund {#sec_4_a/art_30_c omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--30c_quater}
D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2026 deroghe al divieto di cui all’articolo 26 capoverso 1, a condizione che ciò sia necessario per disinvestire e ritirarsi dalla Federazione Russa oppure per porre fine ad attività commerciali nella Federazione Russa.

##### **Art. 30cquinquies** Deroghe al divieto di transazioni con determinate banche {#sec_4_a/art_30_c omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--30c_quinquies}
D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui all’articolo 27 capoverso 1, a condizione che ciò sia necessario per disinvestire dalla Federazione Russa o per porre fine ad attività commerciali nella Federazione Russa.

##### **Art. 30csexies** Deroghe ai divieti concernenti le imprese nelle zone economiche speciali, nelle zone di innovazione o nelle zone preferenziali {#sec_4_a/art_30_c omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--30c_sexies}
D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui all’articolo 28*b* ^bis^capoverso 1, a condizione che ciò sia necessario per disinvestire dalla Federazione Russa o per porre fine ad attività commerciali nella Federazione Russa.

## **Sezione 4b:** Deroghe per beni e servizi in relazione con il Consorzio per l’oleodotto del Caspio {#sec_4_b}
##### **Art. 30d** {#sec_4_b/art_30_d omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--30d}
1. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4, 5, 9*a* e 11*a* per la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito attraverso la Svizzera o il transito attraverso la Federazione Russa dei beni elencati in tali articoli o di altri servizi connessi per l’esercizio e la manutenzione essenziale dell’oleodotto del Consorzio per l’oleodotto del Caspio (oleodotto CPC) e della relativa infrastruttura, necessari per il trasporto di beni della voce di tariffa doganale 2709 00 originari del Kazakhstan per i quali soltanto il caricamento, la partenza o il transito avviene nella Federazione Russa, dopo aver accertato che:
a. la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito attraverso la Svizzera o il transito attraverso la Federazione Russa o i servizi connessi sono necessari per l’esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell’oleodotto CPC e della relativa infrastruttura;
b. il tipo di beni e servizi richiesti era già in precedenza esportato o prestato nella Federazione Russa da uno Stato membro dello SEE, da un partner o dalla Svizzera per l’esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell’oleodotto CPC e della relativa infrastruttura;
c. il volume richiesto è commisurato a quello usato per l’esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell’oleodotto CPC e della relativa infrastruttura; e
d. tali beni sono forniti da una persona fisica o giuridica soggetta al diritto svizzero esclusivamente per l’esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell’oleodotto CPC e della relativa infrastruttura.
2. D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui all’articolo 28*e* capoverso 1 concernenti i servizi nel settore della consulenza giuridica (art. 28*e* cpv. 1 lett. a), della revisione contabile (art. 28*e* cpv. 1 lett. b) e dell’ingegneria (art. 28*e* pv. 1 lett. c), a condizione che i servizi siano necessari per l’esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell’oleodotto CPC e della relativa infrastruttura.[^306]

## **Sezione 4c:** Deroghe ai divieti per motivi di sicurezza marittima {#sec_4_c}
##### **Art. 30e** {#sec_4_c/art_30_e omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--30e}
I divieti di cui alla presente ordinanza non si applicano alla prestazione dei servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima.

## **Sezione 4d:** Risarcimento e protezione per persone e organizzazioni svizzere {#sec_4_d}
##### **Art. 30f** {#sec_4_d/art_30_f omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--30f}
1. I cittadini svizzeri, le persone fisiche residenti in Svizzera e le persone giuridiche, le organizzazioni e gli organismi stabiliti in Svizzera hanno il diritto di richiedere, dinanzi al tribunale svizzero competente, il risarcimento di qualsiasi danno diretto o indiretto subìto, comprese le spese legali, in conseguenza all’azione proposta dinanzi a un giudice al di fuori della Svizzera o dello SEE da persone, imprese e organizzazioni di cui all’articolo 30, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, le misure istituite secondo la presente ordinanza, secondo l’ordinanza del 27 agosto 2014[^307]che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina o secondo l’ordinanza del 2 aprile 2014[^308]che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione.[^309]
2. I cittadini svizzeri, le persone fisiche residenti in Svizzera e le persone giuridiche, le organizzazioni e gli organismi stabiliti in Svizzera hanno il diritto di richiedere, dinanzi al tribunale svizzero competente, il risarcimento di qualsiasi danno diretto o indiretto, comprese le spese legali, che è stato loro recato da persone, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 30, che hanno tratto beneficio da una decisione ai sensi del decreto del presidente della Federazione Russa n. 302 del 25 aprile 2023 nel tenore modificato secondo la legge federale 470‑FZ del 4 agosto 2023 e successive modifiche, o della normativa russa ad esso collegata o equivalente, o che sono responsabili dell’emanazione di tale decisione, a condizione che la decisione sia illegale ai sensi del diritto internazionale consuetudinario o dell’Accordo del 1° dicembre 1990[^310]tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concernente la promozione e la tutela reciproca degli investimenti, e che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione.[^311]
2bis. Le persone giuridiche, le organizzazioni e gli organismi stabiliti in Svizzera possono richiedere il risarcimento danni secondo i capoversi 1 e 2 anche per persone giuridiche, organizzazioni e organismi di loro proprietà o sotto il loro controllo, esclusivo o congiunto.[^312]
2ter. ** Il risarcimento danni può essere richiesto dalle persone, imprese e organizzazioni di cui all’articolo 30 o da persone, imprese od organizzazioni che detengono o controllano imprese od organizzazioni di cui all’articolo 30.[^313]
2quater. ** Se altre disposizioni del diritto svizzero non prevedono alcun foro in Svizzera, la competenza per le richieste di risarcimento di cui al capoverso 1 può essere comunque attribuita al tribunale svizzero di un luogo con cui la fattispecie denota sufficiente connessione.[^314]
3. La Svizzera non è responsabile delle decisioni giudiziarie emesse secondo il capoverso 2 o della loro esecuzione.

## **Sezione 4e:** Disposizioni relative ai procedimenti di composizione delle controversie tra investitori e Stato {#sec_4_e}
##### **Art. 30g** Nessun riconoscimento e nessuna esecuzione di sentenze e sanzioni e rifiuto delle domande di assistenza giudiziaria {#sec_4_e/art_30_g omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--30g}
1. Ordinanze, decreti, decisioni, sentenze e altre decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative emesse in procedimenti svolti al di fuori della Svizzera o di uno Stato membro del SEE nell’ambito o in relazione alla composizione delle controversie tra investitori e Stato contro la Svizzera o uno Stato membro del SEE non sono riconosciute o eseguite nella misura in cui potrebbero portare a soddisfare pretese avanzate a seguito di provvedimenti previsti secondo la presente ordinanza o di provvedimenti equivalenti di uno Stato membro dello SEE da parte di:
a. persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 30 lettere a–c;
b. persone fisiche, imprese o organizzazioni che detengono un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 30 lettere a–c oppure controllano una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 30 lettere a–c o ne sono controllate.
2. Le domande di assistenza giudiziaria sono respinte e le pene e le altre sanzioni sulla base di ordinanze, decreti, decisioni, sentenze o altre decisioni emesse in procedimenti svolti al di fuori della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE non sono né riconosciute né eseguite se sono state emesse o imposte nell’ambito o in relazione a un procedimento di composizione delle controversie tra investitori e Stato contro la Svizzera o uno Stato membro del SEE, avviato a seguito di provvedimenti previsti secondo la presente ordinanza o a provvedimenti equivalenti di uno Stato membro dello SEE da parte di:
a. persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 30 lettere a–c;
b. persone fisiche, imprese o organizzazioni che detengono un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 30 lettere a–c oppure controllano una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 30 lettere a–c o ne sono controllate.

##### **Art. 30h** Richiesta di risarcimento danni da parte della Confederazione Svizzera {#sec_4_e/art_30_h omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--30h}
1. La Confederazione Svizzera ha il diritto di chiedere il risarcimento di qualsiasi danno diretto o indiretto subìto, comprese le spese legali, a seguito di procedimenti di composizione delle controversie tra investitori e Stato avviati nei confronti della stessa Confederazione Svizzera a seguito di provvedimenti previsti secondo la presente ordinanza.
2. La richiesta è diretta contro:
a. persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 30 lettere a–c che:
        1. hanno avviato il procedimento di composizione delle controversie tra investitori e Stato,
        2. sono intervenute nell’ambito della composizione delle controversie tra investitori e Stato,
        3. hanno partecipato alla composizione delle controversie tra investitori e Stato,
        4. chiedono l’esecuzione di un lodo arbitrale, di una sentenza o di un decreto nell’ambito della composizione delle controversie tra investitori e Stato;
b. persone fisiche, imprese o organizzazioni che possiedono una di queste imprese o organizzazioni di cui alla lettera a oppure controllano una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui alla lettera a o ne sono controllate.
3. Se altre disposizioni del diritto svizzero non prevedono alcun foro in Svizzera, la competenza per le richieste di risarcimento di cui al capoverso 1 può essere comunque attribuita al tribunale svizzero di un luogo con cui la fattispecie denota sufficiente connessione.

## **Sezione 5:** Esecuzione e disposizioni penali {#sec_5}
##### **Art. 31** Esecuzione e controllo {#sec_5/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--31}
1. La SECO sorveglia l’esecuzione degli articoli 2*a* , 4–6, 9–28*f* e 29*c* –30*d* .[^315]
1bis. L’Ufficio federale della cultura sorveglia l’esecuzione dell’articolo 14*e* ^bis^.[^316]
1ter. L’Ufficio federale dell’agricoltura sorveglia l’esecuzione dell’articolo 14c capoverso 3*.* [^317]
2. La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 29.
2bis. L’UFAC sorveglia l’esecuzione dell’articolo 29*a* ^bis^.[^318]
2ter. L’Ufficio federale delle comunicazioni sorveglia l’esecuzione dell’articolo 29*b.* [^319]
2quater. La Segreteria di Stato del DFAE sorveglia l’esecuzione dell’articolo 29*a* .[^320]
3. Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
4. Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.[^321]

##### **Art. 31a** Disposizioni per il vincolo dei beni a un regime doganale {#sec_5/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--31_a}
1. I beni che si trovano fisicamente in Svizzera e che sono stati presentati secondo l’articolo 24 della legge del 18 marzo 2015[^322]sulle dogane (LD) prima che entrasse in vigore un divieto d’importazione possono essere vincolati da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) a un regime doganale secondo gli articoli 47 e 48 LD.
2. Sono consentite tutte le fasi procedurali necessarie per il vincolo a un regime doganale dei beni di cui al capoverso 1.
3. L’UDSC rifiuta il vincolo di beni a un regime doganale se ha motivi sufficienti per ritenere che le sanzioni possano essere aggirate e non autorizza la riesportazione dei beni verso la Federazione Russa.
4. I capoversi 1–3 si applicano anche ai beni che si trovano fisicamente in Svizzera, che sono stati presentati prima del 29 marzo 2023 e che sono stati trattenuti conformemente alla presente ordinanza.

##### **Art. 32** Disposizioni penali {#sec_5/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--32}
1. Chiunque viola gli articoli 2*a* , 4–6, 9–15, 17–20, 22–29 e 29*a* –30 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.[^323]
2. Chiunque viola gli articoli 16 e 21 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
3. Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

## **Sezione 6:** Pubblicazione e disposizioni finali {#sec_6}
##### **Art. 33** Pubblicazione {#sec_6/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--33}
I contenuti degli allegati 1, 2, 8–15, 23, 25, 36 e 37 sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nella Raccolta sistematica del diritto federale solo mediante rimando.

##### **Art. 34** Abrogazione di un altro atto normativo {#sec_6/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--34}
L’ordinanza del 27 agosto 2014[^324]che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è abrogata.

##### **Art. 35** Disposizioni transitorie {#sec_6/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--35}
1. Gli articoli 3, 4 e 7, applicati in riferimento alle zone delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk non controllate dal governo ucraino, non si applicano agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022.
2. L’articolo 18 capoversi 1 e 4 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022.
3. L’articolo 19 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022.
4. In deroga ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 e 5 capoversi 1 e 2, la SECO autorizza le domande presentate entro l’8 maggio 2022 per attività destinate a fini civili e a destinatari finali civili basate su contratti conclusi prima del 5 marzo 2022. I destinatari finali di cui all’allegato 2 rientrano in questa disposizione se le attività per cui fanno domanda sono di natura esclusivamente civile.
5 a^7^. …[^325]
8. L’articolo 14*a* capoversi 1 e 2[^326]non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 26 marzo 2022 ed eseguiti entro il 17 giugno 2022.[^327]
9. L’articolo 10 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 5 marzo 2022 ed eseguiti entro il 3 giugno 2022.[^328]
10. …[^329]
11. L’articolo 11*a* capoversi 1, 2, e 2^bis^non si applica agli affari riguardanti i beni di cui all’allegato 23 numero 2 concordati in via contrattuale prima del 30 ottobre 2025 ed eseguiti entro il 31 gennaio 2026.[^330]
12. L’articolo 11*a* capoversi 1, 2, e 2^bis^non si applica agli affari riguardanti i beni di cui all’allegato 23 numero 3 concordati in via contrattuale prima del 30 ottobre 2025 ed eseguiti entro il 31 gennaio 2026.[^331]
13. L’articolo 11*a* capoversi 1, 2 e 2^bis^non si applica:
a. agli affari riguardanti i beni di cui all’allegato 23 numero 4 concordati in via contrattuale prima del 26 febbraio 2026 ed eseguiti entro il 27 maggio 2026;
b. agli affari riguardanti i beni delle voci di tariffa doganale 6902 e 6909 19 concordati in via contrattuale prima del 26 febbraio 2026 ed eseguiti entro il 27 agosto 2026.[^332]
14. L’articolo 28*c* capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 28 aprile 2022 ed eseguiti entro il 29 ottobre 2022.[^333]
15. L’articolo*12a* capoversi 1 e 2 non si applica:
a. agli affari riguardanti l’acquisto, l’importazione, il transito o il trasporto di merci della voce di tariffa 2709 00 concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 dicembre 2022, e alle operazioni una tantum per consegna a breve termine dello stesso contenuto eseguite entro il 5 dicembre 2022, a condizione che i contratti esistenti siano notificati alla SECO entro il 21 luglio 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate alla SECO entro 10 giorni dal completamento;
b. agli affari riguardanti l’acquisto, l’importazione, il transito o il trasporto di merci della voce di tariffa 2710 concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 febbraio 2023, e alle operazioni una tantum per consegna a breve termine dello stesso contenuto eseguite entro il 5 febbraio 2023, a condizione che i contratti esistenti siano notificati alla SECO entro il 21 luglio 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate alla SECO entro 10 giorni dal completamento.[^334]
16. L’articolo 12*b* capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 dicembre 2022.[^335]
17. L’articolo 24*a* capoverso 1 non si applica:
a. all’accettazione dei pagamenti dovuti dalle banche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 24*a* capoverso 1 nell’ambito di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022;
b.[^336] alle transazioni, compresa la vendita, necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2026, di una joint venture o di un istituto giuridico affine costituiti prima del 26 marzo 2022 e a cui partecipa una banca, un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 24*a* capoverso 1.[^337]
18. L’articolo 28*d* capoverso 1 non si applica alle transazioni necessarie per porre fine entro il 31 luglio 2022 ai contratti stipulati prima del 28 aprile 2022 incompatibili con il presente articolo.[^338]
19. …[^339]
20. …[^340]
20bis. …[^341]
21 e^23^. …[^342]
24. L’articolo 12*b* capoverso 2 non si applica:
a. agli affari riguardanti la fornitura di servizi di ogni genere in relazione con il petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00 concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 dicembre 2022;
b. agli affari riguardanti la fornitura di servizi di ogni genere in relazione con i prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710 concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 febbraio 2023;
c. al pagamento, dopo il 5 dicembre 2022, per il petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00 di crediti assicurativi sulla base di contratti di assicurazione conclusi prima del 30 giugno 2022 a condizione che la copertura assicurativa sia cessata alla data del pagamento;
d. al pagamento, dopo il 5 febbraio 2023, per i prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710 di crediti assicurativi sulla base di contratti di assicurazione conclusi prima del 30 giugno 2022 a condizione che la copertura assicurativa sia cessata alla data del pagamento.[^343]
25. L’articolo 12*b* capoversi 1 e 2 non si applica:
a. al trasporto del petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00, se il trasporto avviene entro il 5 dicembre 2022;
b. al trasporto dei prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710, se il trasporto avviene entro il 5 febbraio 2023;
c.[^344] al trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi per un periodo di 90 giorni dopo una modifica dell’allegato 28 né alla fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di servizi finanziari né alla concessione di mezzi finanziari in relazione con tale trasporto, se:
        1. le attività menzionate sono svolte sulla base di un contratto concluso prima della modifica dell’allegato 28, e
        2. il prezzo di acquisto non supera il limite massimo fissato nell’allegato 28 alla data di conclusione di tale contratto;
d.[^345] al trasporto di petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00 originario della Federazione Russa o proveniente dalla Federazione Russa caricato su una nave nel porto di carico prima del 16 dicembre 2022 e scaricato nel porto di destinazione finale prima del 19 gennaio 2023 e il cui prezzo di acquisto supera il limite massimo fissato nell’allegato 28;
e.[^346] agli scambi, all’intermediazione e al trasporto di prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa caricati su una nave nel porto di carico prima del 15 febbraio 2023 e scaricati nel porto di destinazione finale prima dell’11 aprile 2023 e il cui prezzo di acquisto supera il limite massimo fissato nell’allegato 28.[^347]
26. L’articolo 24*a* capoverso 1 non si applica:
a. all’accettazione dei pagamenti dovuti dall’organizzazione menzionata nell’allegato 15 al numero SSID 175-57347 nell’ambito di contratti eseguiti entro il 4 febbraio 2023;
b.[^348] …
c.[^349] all’accettazione dei pagamenti dovuti dall’organizzazione menzionata nell’allegato 15 al numero SSID 175-59958 nell’ambito di contratti eseguiti entro il 26 aprile 2023;
d.[^350] … .[^351]
27. L’articolo 24*c* capoverso 1 non si applica:
a. agli affari con una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo menzionato nell’allegato 15*b* ai numeri SSID 175-100149, 175-100152, 175-100155, 175-100158, 175-100161 o 175-100164 concordati in via contrattuale prima del 26 febbraio 2026 ed eseguiti entro il 27 agosto 2026;
b. all’accettazione di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle organizzazioni o dagli organismi menzionati nell’allegato 15*b* ai numeri 175-100149, 175-100152, 175-100155, 175-100158, 175-100161 o 175-100164 per contratti eseguiti entro il 26 febbraio 2026.[^352]
28. .[^353]
29. L’articolo 14*f* capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 1° febbraio 2024 ed eseguiti entro il 1° gennaio 2025 o i cui contratti sono scaduti, a seconda dell’evento che si verifica per primo.[^354]
30. .[^355]
31. L’articolo 14*g* capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 17 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 26 giugno 2025 o i cui contratti sono scaduti, a seconda dell’evento che si verifica per primo.[^356]
32. L’articolo 10*a* non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 17 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 17 gennaio 2025.[^357]
33. L’articolo 12*f* capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 17 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 14 aprile 2025.[^358]
34. L’articolo 12*e* capoversi 1 e 2 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 17 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 17 gennaio 2025.[^359]
35. L’articolo 27*a* capoverso 2 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 26 febbraio 2026 e conclusi entro il 27 agosto 2026.[^360]
36. ** L’articolo 14*c* capoversi 1 e 2 non si applica:
a. agli affari riguardanti i beni della voce di tariffa doganale 7601 concordati in via contrattuale prima del 15 maggio 2025 ed eseguiti entro il 31 dicembre 2026;
b. agli affari riguardanti i beni della voce di tariffa doganale 2901 10 00 concordati in via contrattuale prima del 26 febbraio 2026 ed eseguiti entro il 27 maggio 2026.[^361]
37. L’articolo 10*a* non si applica agli affari in relazione con progetti nel settore del petrolio greggio concordati prima del 15 maggio 2025 ed eseguiti entro il 16 agosto 2025.[^362]
38. L’articolo 11 capoverso 1^bis^non si applica agli affari concordati prima del 15 maggio 2025 ed eseguiti entro il 16 agosto 2025.[^363]
39. L’articolo 28*e* capoverso 1^quater^non si applica alla fornitura di software con finalità specifiche nel settore bancario e finanziario di cui all’allegato 32 numero 3, a condizione che ciò sia necessario per l’esecuzione entro il 31 gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 30 ottobre 2025.[^364]
40. L’articolo 28*b* ^bis^capoverso 1 non si applica all’esecuzione entro il 27 maggio 2026 dei contratti conclusi prima del 26 febbraio 2026.[^365]
41. L’articolo 28*e* capoversi 3 e 5 non si applica all’esecuzione entro il 27 maggio 2026 dei contratti conclusi prima del 26 febbraio 2026.[^366]
42. L’articolo 28*e* capoverso 4 non si applica alla fornitura di software per il settore bancario e finanziario di cui all’allegato 32 numero 3, a condizione che ciò sia necessario per l’esecuzione entro il 27 maggio 2026 di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2026.[^367]

##### **Art. 36** Entrata in vigore {#sec_6/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--36}
La presente ordinanza entra in vigore il 4 marzo 2022 alle ore 18.00.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 5 cpv. 1 e 2)
### Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-1}

##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 4 cpv. 1 lett. c, 2 lett. c e 2^bis^lett. c, art. 5 cpv. 1 lett. c, 2 lett. c e 2^bis^lett. c<br />nonché art. 6 cpv. 3 lett. a e 35 cpv. 4)
### Destinatari finali soggetti a restrizioni {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-2}

##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 9 cpv. 1–3 e 6^bis^–6^quinquies^, nonché 14*f* cpv. 1[^368])
### Beni per l’aviazione e l’industria spaziale {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-3}
#### **1.** Beni che sono stati inseriti nell’allegato prima del 23 novembre 2022 {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-3/lvl_1}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| 88 | Veicoli della navigazione aerea o spaziale, loro parti |

#### **2.** Beni che sono stati inseriti nell’allegato tra il 23 novembre 2022 e il 25 gennaio 2023 {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-3/lvl_2}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| ex 2710 19 94 | Oli idraulici per l’uso nei veicoli del capitolo 88 |
| 2710 19 99 | Altri oli lubrificanti e altri oli destinati all’uso nell’aviazione |
| 4011 30 00 | Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei |
| ex 6813 20 00 | Dischi e pastiglie per freni destinati all’uso in veicoli di navigazione aerea |
| 6813 81 00 | Guarnizioni per freni |
| 8517 71 00 | Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti |
| 8517 79 00 | Altre parti relative alle antenne |
| 9024 10 00 | Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali: macchine ed apparecchi per prove su metalli |
| 9026 | Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio, misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 |

#### **3.** Beni che sono stati inseriti nell’allegato tra il 25 gennaio 2023 e il 29 marzo 2023 {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-3/lvl_3}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| 8407 10 <br>8409 10 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per l’aviazione<br>Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna per l’aviazione |

#### **4.** Beni che sono stati inseriti nell’allegato dopo il 29 marzo 2023 {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-3/lvl_4}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| 841111 | Turboreattori di spinta non eccedente 25 kN |
| 841112 | Turboreattori di spinta eccedente 25 kN |
| 841121 | Turbopropulsori di potenza non eccedente 1100 kW |
| 841122 | Turbopropulsori di potenza eccedente 1100 kW |
| 841191 | Parti di turboreattori o di turbopropulsori |
##### **Allegato 4** {#annex_4}
(art. 10 cpv. 1 e 4)
### Beni per la lavorazione di petrolio e gas {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-4}
| | Voce di tariffa | Designazione |
| --- | --- | --- |
| ex | 8414.1090 | Pompe criogeniche nel trattamento del GNL |
| ex | 8418 69 | Unità di processo per il raffreddamento del gas nel trattamento del GNL |
| ex | 8419 40 | Unità di distillazione del greggio (CDU) a vuoto atmosferico |
| ex | 8419 40 | Unità di processo per la separazione e il frazionamento degli idrocarburi nel trattamento del GNL |
| ex | 8419 50 | Camera fredda (cold box) nel trattamento del GNL |
| ex | 8419 50 | Scambiatori criogenici nel trattamento del GNL |
| ex | 8414 60 | Unità di processo per la liquefazione del gas naturale |
| ex | 8419 60, 8419 89, 8421 39 | Tecnologia di recupero e purificazione dell’idrogeno |
| ex | 8419 60, 8419 89, 8421 39 | Tecnologia di trattamento dei gas di raffineria e di recupero dello zolfo (comprese le unità di lavaggio con ammine, le unità di recupero dello zolfo, le unità di trattamento dei gas di coda) |
| ex | 8419 89 | Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d’acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete, progettati per essere utilizzati con la tecnologia di cui al presente allegato |
| ex | 8419 89 | Unità di alchilazione e isomerizzazione |
| ex | 8419 89 | Unità di produzione di idrocarburi aromatici |
| ex | 8419 89 | Unità di reforming / cracking catalitico |
| ex | 8419 89 | Apparecchi per coking ritardato |
| ex | 8419 89 | Unità di cokefazione flessibile |
| ex | 8419 89 | Reattori di idrocracking |
| ex | 8419 89 | Contenitori di reattori di idrocracking |
| ex | 8419 89 | Tecnologia per la generazione di idrogeno |
| ex | 8419 89 | Tecnologia/unità di idrotrattamento |
| ex | 8419 89 | Unità di isomerizzazione della nafta |
| ex | 8419 89 | Unità di polimerizzazione |
| ex | 8419 89 | Unità di produzione dello zolfo |
| ex | 8419 89 | Unità di alchilazione e rigenerazione con acido solforico |
| ex | 8419 89 | Unità di cracking termico |
| ex | 8419 89 | Unità di transalchilazione [del toluene e degli aromatici pesanti] |
| ex | 8419 89 | Riduttori di viscosità (visbreaker) |
| ex | 8419 89 | Unità di idrocracking con gasolio sottovuoto |
| ex | 8479 89 | Unità di deasfaltazione con solvente |
##### **Allegato 5** {#annex_5}
(art. 11 cpv. 1)
### Beni per il settore dell’energia {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-5}
| **Codice CN** | **Designazione della merce** |
| --- | --- |
| 7304 11 00 | Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di acciai inossidabili |
| 7304 11 00 | Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa) |
| 7304 11 00 | Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa) |
| 7304 11 00 | Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa) |
| 7304 22 00 | Aste di perforazione senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas |
| 7304 23 00 | Aste di perforazione senza saldatura, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa) |
| 7304 29 00 | Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di ghisa) |
| 7304 29 00 | Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa) |
| 7304 29 00 | Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa) |
| 7305 11 00 | Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente ad arco sommerso |
| 7305 12 00 | Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso) |
| 7305 19 00 | Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso) |
| 7305 20 00 | Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio |
| 7306 11 00 | Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm |
| 7306 19 00 | Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa) |
| 7306 21 00 | Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm |
| 7306 29 00 | Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa) |
| 8207 13 00 | Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di carburi metallici sintetizzati o di cermet |
| 8207 19 00 | Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di diamante o di conglomerato diamantifero |
| ex 8413 50 | Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m^3^/ora e una pressione massima all’uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio |
| ex 8413 60 | Pompe volumetriche rotative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m^3^/ora e una pressione massima all’uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio |
| 8413 82 | Elevatori per liquidi (escl. pompe) |
| 8413 92 | Parti di elevatori per liquidi, non nominate altrove |
| 8430 49 00 | Macchine di sondaggio o di perforazione per la perforazione della terra, l’estrazione dei minerali o dei minerali metalliferi, non semoventi e non idrauliche (escl. macchine per perforare trafori e gallerie e apparecchi azionati manualmente) |
| ex 8431 39 00 | Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio della voce 8428 |
| ex 8431 43 00 | Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle sottovoci 8430 41 o 8430 49 |
| ex 8431 49 | Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle voci 8426, 8429 e 8430 |
| 8705 20 | Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione |
| 8905 20 00 | Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili |
| 8905 90 00 | Navi-faro, navi-pompa, pontoni-gru ed altri natanti, la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale, per la navigazione marittima (escl. draghe, piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili, imbarcazioni da pesca e navi da guerra) |
##### **Allegato 5a** {#annex_5_a}
(art. 11 cpv. 1^bis^)
### Software per il settore dell’energia {#annex_5_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-5a}
1. Software per la prospezione di giacimenti e relativi calcoli
2. Software per il calcolo, l’elaborazione e l’analisi di dati sismici
3. Software per indagini geologiche visive e per la relativa caratterizzazione/modellizzazione/visualizzazione o i relativi calcoli;
4. Software per la trivellazione, per la pianificazione dei processi di trivellazione e per la traiettoria dei processi di trivellazione
5. Software per sistemi di navigazione inerziale per la trivellazione
6. Software di monitoraggio dei pozzi in tempo reale
7. Software di osservazione e sicurezza per la produzione di petrolio e gas
##### **Allegato 6** {#annex_6}
(Art. 13, 14 cpv. 1–3, 25, 28, 28*e* nonché 30 cpv. 1 lett. b^bis^)
### Territori designati {#annex_6/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-6}
Crimea

Sebastopoli

Zone nella regione ucraina di Donetsk non controllate dal governo ucraino

Zone nella regione ucraina di Luhansk non controllate dal governo ucraino

Zone nella regione ucraina di Kherson non controllate dal governo ucraino

Zone nella regione ucraina di Zaporizhzhia non controllate dal governo ucraino
##### **Allegato 7** {#annex_7}
(art. 14 cpv. 1 e 2)
### Beni vietati {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-7}
| Capitoli/Codice NC | Designazione delle merci |
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| Capitolo 25 | Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi |
| Capitolo 26 | Minerali, scorie e ceneri |
| Capitolo 27 | Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali |
| Capitolo 28 | Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi |
| Capitolo 29 | Prodotti chimici organici |
| 3824 | Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove |
| 3826 | Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio né minerali bituminosi o contenenti, in peso, meno del 70 % |
| 4011 20 | Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autobus o autocarri |
| 4011 30 | Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei |
| 4011 80 | Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile, nelle attività minerarie e per la manutenzione industriale |
| Capitolo 72 | Ferro e acciaio |
| Capitolo 73 | Lavori di ghisa, ferro o acciaio |
| Capitolo 74 | Rame e lavori di rame |
| Capitolo 75 | Nichel e lavori di nichel |
| Capitolo 76 | Alluminio e lavori di allumini |
| Capitolo 78 | Piombo e lavori di piombo |
| Capitolo 79 | Zinco e lavori di zinco |
| Capitolo 80 | Stagno e lavori di stagno |
| Capitolo 81 | Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie |
| 8207 13 00 | Utensili di perforazione o di sondaggio con parte operante di cermet |
| 8207 19 00 | Utensili di perforazione o di sondaggio, altri, comprese le parti |
| 8401 | Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine e apparecchi per la separazione isotopica |
| 8402 | Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata» |
| 8403 | Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 |
| 8404 | Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o ricuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore |
| 8405 | Generatori di gas d’aria o di gas d’acqua, con o senza i loro depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, con o senza i loro depuratori |
| 8406 | Turbine a vapore |
| 8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
| 8408 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
| 8409 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
| 8410 | Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori |
| 8411 | Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas |
| 8412 | Altri motori e macchine motrici |
| 8413 | Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi |
| 8414 | Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti |
| 8415 | Macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali la scala igrometrica non è regolabile separatamente |
| 8416 | Bruciatori per l’alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l’eliminazione delle ceneri e dispositivi simili |
| 8417 | Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici |
| 8418 | Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415 |
| 8419 19 | Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione, esclusi gli scaldacqua a riscaldamento immediato a gas e gli scaldacqua solari |
| 8419 40 | Apparecchi di distillazione o di rettificazione |
| 8419 50 | Scambiatori di calore |
| 8419 89 | Apparecchi, dispositivi o attrezzature di laboratorio, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli altri apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici – altri |
| 8419 90 | Parti di apparecchi, dispositivi o attrezzature di laboratorio, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli altri apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento, nonché scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione |
| 8420 | Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine |
| 8421 | Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas |
| 8422 | Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine e apparecchi per gassare le bevande |
| 8423 | Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia |
| 8424 | Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto |
| 8425 | Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti |
| 8426 | Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavalier» e carri-gru |
| 8427 | Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento |
| 8428 | Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio, ascensori, scale mobili, trasportatori e teleferiche) |
| 8429 | Apripista (bulldozers) e apripista con lama inclinabile (angledozers), livellatrici, ruspe spianatrici (scrapers), pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi |
| 8430 | Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, lo scavo, il costipamento, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali; spazzaneve |
| 8431 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 |
| 8432 | Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi |
| 8435 | Presse e torchi, pigiatrici e macchine e apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili |
| 8436 | Altre macchine e apparecchi per l’agricoltura, l’orticoltura, la silvicoltura, l’avicoltura o l’apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e allevatrici per l’avicoltura |
| 8437 | Macchine per pulire, cernere o vagliare cereali o legumi secchi; macchine e apparecchi per mulini o per il trattamento dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine e gli apparecchi del tipo per fattoria |
| 8439 | Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone |
| 8440 | Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli |
| 8441 | Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie |
| 8442 | Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri e altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio, levigati, graniti, lucidati) |
| 8443 | Macchine ed apparecchi per stampare mediante lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e fax, anche combinati fra di loro; parti e accessori |
| 8444 00 00 | Macchine per la filatura (estrusione), lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali |
| 8445 | Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l’accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione dei filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione dei filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447 |
| 8447 | Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate o per tessuti «tufted» |
| 8448 | Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti) |
| 8449 00 00 | Macchine e apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine e apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli |
| 8450 | Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare |
| 8452 | Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire |
| 8453 | Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire |
| 8454 | Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, per le acciaierie o per le fonderie |
| 8455 | Laminatoi per metalli e loro cilindri |
| 8456 | Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; macchine da taglio a getto d’acqua |
| 8457 | Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli |
| 8458 | Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo |
| 8459 | Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) per forare, alesare, fresare, filettare o maschiare i metalli che operano con asportazione di materia, diversi dai torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458 |
| 8460 | Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o per altre operazioni di finitura dei metalli o dei cermet, operanti a mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, diverse dalle macchine per il taglio o la finitura degli ingranaggi della voce 8461 |
| 8461 | Macchine per piallare, limare, stozzare, brocciare, per tagliare o rifinire gli ingranaggi, segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove |
| 8462 | Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle succitate |
| 8463 | Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di metallo |
| 8464 | Macchine utensili per la lavorazione della pietra, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento o di materie minerali simili, oppure per la lavorazione a freddo del vetro |
| 8465 | Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell’osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili |
| 8466 | Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465, compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie |
| 8467 | Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l’impiego a mano |
| 8468 | Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura, anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine e apparecchi a gas per la tempera superficiale |
| 8472 9030 | Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443; macchine per l’elaborazione di testi |
| 8470 | Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcoli; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili macchine, con dispositivo di calcoli; registratori di cassa |
| 8471 | Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove |
| 8472 | Altre macchine e apparecchi per ufficio (per esempio, duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare) |
| 8473 | Parti e accessori (diversi dai cofanetti, dalle guaine e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine e apparecchi delle voci da 8469 a 8472 |
| 8474 | Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia |
| 8475 | Macchine per montare lampade, tubi o valvole, elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro |
| 8476 | Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio, francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola |
| 8477 | Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
| 8478 | Macchine e apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
| 8479 | Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
| 8480 | Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diverse dalle lingottiere), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche |
| 8481 | Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche |
| 8482 | Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) |
| 8483 | Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione |
| 8484 | Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna, meccanici |
| 8486 | Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di lingotti, placchette o dispositivi semiconduttori, di circuiti integrati elettronici o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi nominati alla nota 9 C) di questo capitolo; parti e accessori |
| 8487 | Parti di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche |
| 8501 | Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni |
| 8502 | Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
| 8503 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502 |
| 8504 | Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio, raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione |
| 8505 | Elettromagneti; calamite permanenti e oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissaggio; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche |
| 8507 | Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare |
| 8511 | Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori |
| 8514 | Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti a induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche |
| 8515 | Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet |
| 8517 | Apparecchi telefonici, compresi i telefoni intelligenti (smartphones) e gli altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per l’emissione, per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete su filo o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 |
| 8525 | Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (camescopes) |
| 8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radiolocalizzazione (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando |
| 8527 | Apparecchi riceventi per la radiodiffusione anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
| 8528 | Monitor e proiettori, non incorporanti un apparecchio ricevente per la televisione; apparecchi riceventi per la televisione anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o un apparecchio per la riproduzione del suono o delle immagini |
| 8529 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 |
| 8530 | Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi), di sicurezza, di controllo o di comando, per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608) |
| 8531 | Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio, suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento contro il furto e l’incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530 |
| 8532 | Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili |
| 8533 | Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri) |
| 8534 | Circuiti stampati |
| 8535 | Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento di circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, parasovratensori, prese di corrente e altri elementi di collegamento, cassette di giunzione), per una tensione eccedente 1000 Volt |
| 8536 | Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento di circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, parasovratensori, spine e prese di corrente, portalampade, connettori, cassette di giunzione), per una tensione non eccedente 1000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche |
| 8537 | Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 |
| 8538 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537 |
| 8539 | Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco |
| 8540 | Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio, lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539 |
| 8541 | Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati |
| 8542 | Circuiti integrati elettronici |
| 8543 | Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
| 8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
| 8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
| 8546 | Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia |
| 8547 | Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio, boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
| 8548 | Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo |
| | Prodotti a carattere riservato del capitolo 85; merci del capitolo 85 trasportate per posta o pacco postale (extra)/codice ricostituito per la diffusione statistica |
| 8549 | Cascami ed avanzi elettrici ed elettronici |
| Capitolo 86 | Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione |
| 8701 | Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) |
| 8702 | Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, compreso l’autista |
| 8703 10 | Veicoli specialmente costruiti per lo spostamento sulla neve; veicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili |
| Ex 8703 23 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone con accensione a scintilla, di cilindrata eccedente 1900 cm^3^ma non eccedente 3000 cm^3^(eccetto ambulanze) |
| Ex 8703 24 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone con accensione a scintilla, di cilindrata eccedente 3000 cm^3^(eccetto ambulanze) |
| Ex 8703 32 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata eccedente 1900 cm^3^ma non eccedente 2500 cm^3^(eccetto ambulanze) |
| Ex 8703 33 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata eccedente 2500 cm^3^(eccetto ambulanze) |
| 8703 40 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione, diversi da quelli che possono essere caricati mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna |
| 8703 50 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) e da motore elettrico come motori per la propulsione, diversi da quelli che possono essere caricati mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna |
| 8703 60 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna |
| 8703 70 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna |
| 8703 80 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione |
| 8703 90 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa – altri |
| 8704 | Autoveicoli per il trasporto di merci |
| 8705 | Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio, carro-attrezzi, gru-automobili, autopompe, autocarri betoniera, autospazzatrici, veicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) |
| 8706 | Telai di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore |
| 8708 99 | Parti e accessori di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 – altri |
| 8709 | Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti |
| 8710 00 00 | Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti |
| 8716 | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti |
| Capitolo 88 | Navigazione aerea o spaziale |
| Capitolo 89 | Navigazione marittima o fluviale |
| Capitolo 98 | Impianti industriali |
| 7106 | Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere |
| 7107 | Metalli comuni placcati o ricoperti d’argento, greggi o semilavorati |
| 7108 | Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
| 7109 | Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati |
| 7110 | Platino, greggio o semilavorato, o in polvere |
| 7111 | Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati |
| 7112 | Cascami e avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami e avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi |
| 9013 | Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
| 9014 | Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione |
| 9015 | Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri |
| 9025 | Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o no, anche combinati tra loro |
| 9026 | Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio, misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 |
| 9027 | Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio, polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli esposimetri); microtomi |
| 9028 | Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura |
| 9029 | Altri contatori (per esempio, contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), podometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi |
| 9030 | Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti |
| 9031 | Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili |
| 9032 | Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo, automatici |
| 9033 | Parti e accessori, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti o oggetti del capitolo 90 |
##### **Allegato 8** {#annex_8}
(art. 15 cpv. 1 e 4, 29 cpv. 1)
### Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie {#annex_8/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-8}

##### **Allegato 9** {#annex_9}
(art. 18 cpv. 1 lett. a e b, 19 cpv. 3 lett. c)
### Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari {#annex_9/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-9}

##### **Allegato 10** {#annex_10}
(art. 18 cpv. 2 lett. a e b)
### Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari {#annex_10/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-10}

##### **Allegato 11** {#annex_11}
(art. 18 cpv. 2 lett. a e b)
### Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari {#annex_11/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-11}

##### **Allegato 12** {#annex_12}
(art. 18 cpv. 3 lett. a)
### Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari {#annex_12/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-12}

##### **Allegato 13** {#annex_13}
(art. 18 cpv. 3 lett. a)
### Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari {#annex_13/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-13}

##### **Allegato 13a** {#annex_13_a}
(art. 20*a* )
### Cripto-attività soggette al divieto di transazioni {#annex_13_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-13a}
A7A5
##### **Allegato 14** {#annex_14}
(art. 27)
### Banche soggette al divieto di transazioni {#annex_14/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-14}

##### **Allegato 14a** {#annex_14_a}
(art. 27*a* cpv. 2, 3 e 5 lett. e)
### Banche, imprese e organizzazioni soggette al divieto di utilizzare determinati servizi specializzati di messaggistica finanziaria {#annex_14_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-14a}

##### **Allegato 14b** {#annex_14_b}
(art. 28*b* ^bis^)
### Zone economiche speciali, zone di innovazione e zone preferenziali della Federazione Russa {#annex_14_b/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-14b}
1.

Zona economica speciale per la produzione industriale «Alabuga», Repubblica del Tatarstan

Zona economica speciale per l’innovazione tecnologica «Technopolis Moscow», Città di Mosca

2.

Zona economica speciale per la produzione industriale «Lipeck», Oblast di Lipeck

Zona economica speciale per la produzione industriale «Togliatti», Oblast di Samara

Zona economica speciale per la produzione industriale «Lyudinovo», Oblast di Kaluga

Zona economica speciale per l’innovazione tecnologica «St. Petersburg», San Pietroburgo

Zona economica speciale per l’innovazione tecnologica «Dubna», Oblast di Mosca

Zona economica speciale per l’innovazione tecnologica «Innopolis», Repubblica del Tatarstan

Zona economica speciale portuale «Ul’janowsk», Oblast di Ul’janowsk

Centro per l’innovazione Skolkovo, Oblast di Mosca

Porto franco di Vladivostok, Primorsky Krai, Kamchatka Krai, Circondario autonomo della Čukotka, Khabarovsk Krai, Oblast di Sachalin
##### **Allegato 15** {#annex_15}
(art. 15 cpv. 9^bis^, 24*a* cpv. 1 lett. a e 2 lett. b e d, nonché 28*b* cpv. 2^bis^)
### Banche e altre organizzazioni soggette al divieto di transazioni {#annex_15/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-15}

##### **Allegato 15a** {#annex_15_a}
(art. 24*b* cpv. 1)
### Attori di procedimenti arbitrali russi soggetti al divieto di transazioni {#annex_15_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-15a}
Questo allegato attualmente non contiene voci.
##### **Allegato 15b** {#annex_15_b}
(art. 24*c* cpv. 1)
### Divieto di transazioni con determinate banche o organizzazioni che compromettono lo scopo delle sanzioni {#annex_15_b/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-15b}

##### **Allegato 15c** {#annex_15_c}
(art. 24*d* cpv. 1)
### Porti, chiuse e aeroporti soggetti a restrizioni {#annex_15_c/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-15c}

##### **Allegato 16** {#annex_16}
(art. 9*a* cpv. 1)
### Beni e tecnologie per la navigazione marittima {#annex_16/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-16}
Categoria VI –Materiale navale

X.A.VI.01 Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori:
 a)    Apparecchiature di navigazione:

| Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- |
| ex 8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radiolocalizzazione (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando |
| ex 8529 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente<br>o principalmente agli apparecchi delle voci da 8524<br>a 8528 |
| ex 9014 | Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione (parti e accessori compresi) |

 b)    Apparecchiature di radiocomunicazione:

| Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- |
| ex 8517 | Apparecchi telefonici, compresi i telefoni intelligenti (smartphones) e gli altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per l’emissione, per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete su filo o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 (parti comprese) |
##### **Allegato 17** {#annex_17}
(art. 14*a* cpv. 1 e 2)
### Prodotti siderurgici {#annex_17/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-17}
| Voce di tariffa doganale | Designazione |
| --- | --- |
| 7206 | Ferro e acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203 |
| 7207 | Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
| 7208 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, laminati a caldo, non placcati né rivestiti |
| 7209 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, laminati a freddo, non placcati né rivestiti |
| 7210 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, placcati o rivestiti |
| 7211 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti |
| 7212 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti |
| 7213 | Vergella o bordione, di ferro o di acciai non legati |
| 7214 | Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle aventi subito una torsione dopo la laminazione |
| 7215 | Altre barre di ferro o di acciai non legati |
| 7216 | Profilati di ferro o di acciai non legati |
| 7217 | Fili di ferro o di acciai non legati |
| 7218 | Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili |
| 7219 | Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza di 600 mm o più |
| 7220 | Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm |
| 7221 | Vergella o bordione di acciai inossidabili |
| 7222 | Barre e profilati di acciai inossidabili |
| 7223 | Fili di acciai inossidabili |
| 7224 | Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di altri acciai legati |
| 7225 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più |
| 7226 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm |
| 7227 | Vergella o bordione di altri acciai legati |
| 7228 | Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
| 7229 | Fili di altri acciai legati |
| 7301 | Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio |
| 7302 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e cremagliere, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente approntati per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
| 7303 | Tubi e profilati cavi, di ghisa |
| 7304 | Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio |
| 7305 | Altri tubi (per esempio saldati o ribaditi) di sezione circolare, di diametro esterno eccedente 406,4 mm, di ferro o di acciaio |
| 7306 | Altri tubi e profilati cavi (per esempio saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio |
| 7307 | Accessori per tubi (per esempio raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio |
| 7308 | Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio ponti ed elementi di ponti, porte di chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
| 7309 | Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità eccedente 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo |
| 7310 | Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità non eccedente 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo |
| 7311 | Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio |
| 7312 | Trefoli, cavi, trecce, brache e articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l’elettricità |
| 7313 | Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini («torsades») anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti |
| 7314 | Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio |
| 7315 | Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
| 7316 | Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
| 7317 | Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame |
| 7318 | Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, chiavette, rondelle (comprese le rondelle elastiche) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio |
| 7319 | Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo e oggetti simili, per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza e altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove |
| 7320 | Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio |
| 7321 | Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti e apparecchi non elettrici simili, per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
| 7322 | Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare anche come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
| 7323 | Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti e oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio |
| 7324 | Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
| 7325 | Altri lavori gettati o fusi in forma, di ghisa, ferro o acciaio |
| 7326 | Altri lavori di ferro o di acciaio |
##### **Allegato 18** {#annex_18}
(art. 14*b* cpv. 1 e 2 lett. c)
### Beni di lusso {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18}
Il divieto di cui all’articolo 14*b* si applica ai beni di lusso di valore superiore a 300 franchi per articolo, salvo diversamente specificato in questo allegato.

#### **1.** Cavalli {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_1}
| | Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- | --- |
| | 0101 21 | Riproduttori di razza pura |
| | 0101 29 | Altri |

#### **2.** Caviale e suoi succedanei {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_2}
| | Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- | --- |
| | 1604 31 00 | Caviale |
| | 1604 32 00 | Succedanei di caviale |

#### **3.** Tartufi e relative preparazioni {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_3}
| | Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- | --- |
| | 0709 56 00 | Tartufi |
| ex | 0710 80 90 | Altri |
| ex | 0711 59 00 | Altri |
| ex | 0712 39 00 | Altri |
| ex | 2001 90 98 | Altri |
| | 2003 90 10 | Tartufi |
| ex | 2103 90 00 | Altri |
| ex | 2104 10 00 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati |
| ex | 2106 90 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |

#### **4.** Vini (compresi i vini spumanti), birre, acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_4}
| | Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- | --- |
| | 2203 00 | Birra di malto |
| | 2204 10 00 | Vini spumanti |
| | 2204 21 | Altri vini; in recipienti di capacità non eccedente 2 litri |
| | 2204 29 | Altri |
| | 2205 | Vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o con sostanze aromatiche |
| | 2206 00 | Altre bevande fermentate (per esempio sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove |
| | 2207 10 00 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più |
| ex | 2208 | Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione: |

#### **5.** Sigari e cigarillos {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_5}
| | Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- | --- |
| | 2402 10 00 | Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos, di tabacco |
| | 2402 90 00 | Altri |

#### **6.** Profumi di lusso, acque da toeletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_6}
| | Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- | --- |
| | 3303 00 00 | Profumi e acque da toeletta |
| | 3304 | Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazioni per manicure o pedicure |
| | 3305 | Preparazioni per capelli |
| | 3307 | Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti |
| | 6704 | Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli, non nominati né compresi altrove |

#### **7.** Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili di alta qualità {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_7}
| | Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- | --- |
| | 4201 00 00 | Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e articoli simili), di qualsiasi materia |
| | 4202 | Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti da toeletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e contenitori simili; borse da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti da toeletta, sacchi da montagna, borsette, borse per la spesa, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, borse per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di fogli di materie plastiche, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta |
| | 4205 00 00 | Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti |
| | 9605 00 00 | Assortimenti da viaggio per la toeletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti |

#### **8.** Cappotti, giacche o altri indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale) {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_8}
| | Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- | --- |
| | 4203 | Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti |
| | 4303 | Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria |
| | 6101 | Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103 |
| | 6102 | Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104 |
| | 6103 | Abiti o completi, insiemi (ensembles), giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (a ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo |
| | 6104 | Abiti a giacca (tailleurs), insiemi (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per donna o ragazza |
| | 6105 | Camicie, a maglia, per uomo o ragazzo |
| | 6106 | Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza |
| | 6107 | Slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo |
| | 6108 | Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza |
| | 6109 | T-shirt e canottiere (magliette), a maglia |
| | 6110 | Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia |
| | 6111 | Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli |
| | 6112 | Tute sportive («training»), tute e completi (insiemi) da sci, costumi, mutandine e slip da bagno, a maglia |
| | 6113 00 00 | Indumenti confezionati con stoffe a maglia delle voci 5903, 5906 o 5907 |
| | 6114 | Altri indumenti, a maglia |
| | 6115 | Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi le calzemaglie (collants), calze e calzettoni a compressione degressiva (per esempio le calze per varici), a maglia |
| | 6116 | Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia |
| | 6117 | Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia |
| | 6201 | Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203 |
| | 6202 | Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204 |
| | 6203 | Abiti o completi, insiemi (ensembles), giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo |
| | 6204 | Abiti a giacca (tailleurs), insiemi (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza |
| | 6205 | Camicie per uomo o ragazzo |
| | 6206 | Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza |
| | 6207 | Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo |
| | 6208 | Camiciole, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza |
| | 6209 | Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli |
| | 6210 | Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 o 5907 |
| | 6211 | Tute sportive (training), tute e completi (insiemi) da sci, costumi, mutandine e slip da bagno; altri indumenti |
| | 6212 | Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, e loro parti, anche a maglia |
| | 6213 | Fazzoletti da naso e da taschino |
| | 6214 | Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo o da testa (foulard), mantiglie, veli e velette, e manufatti simili |
| | 6215 | Cravatte, cravatte a farfalla e cravatte-foulard |
| | 6216 00 00 | Guanti, mezzoguanti e muffole |
| | 6217 | Altri accessori di abbigliamento, confezionati; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, diverse da quelle della voce 6212 |
| | 6401 | Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o ribadini, chiodi, viti, naselli o simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti |
| | 6402 20 | Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli |
| | 6402 91 00 | che ricoprono la caviglia |
| | 6402 99 00 | Altri |
| | 6403 19 00 | Altri |
| | 6403 20 00 | Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all’alluce |
| | 6403 40 00 | Altre calzature, con puntale protettivo di metallo |
| | 6403 51 00 | che ricoprono la caviglia |
| | 6403 59 00 | Altri |
| | 6403 91 00 | che ricoprono la caviglia |
| | 6403 99 00 | Altri |
| ex | 6404 19 | Pantofole e altre calzature da camera |
| | 6404 20 00 | Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito |
| | 6405 | Altre calzature |
| | 6504 | Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti |
| | 6505 00 00 | Cappelli, copricapo e altre acconciature, a maglia o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite |
| | 6506 99 00 | Altri cappelli, copricapo e acconciature, anche guarniti; di altre materie |
| | 6601 91 00 | con fusto o manico telescopico |
| | 6601 99 00 | Altri |
| | 6602 00 00 | Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili |
| ex | 9619 | Pannolini per bambini piccoli (bebè) |

#### **9.** Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_9}
| | Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- | --- |
| | 5701 | Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati: |
| | 5702 10 00 | Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano |
| | 5702 20 00 | Rivestimenti del suolo, di cocco |
| | 5702 31 00 | Altri, con superficie vellutata, non confezionati, di lana o di peli fini |
| | 5702 32 00 | Altri, con superficie vellutata, non confezionati, di materie tessili sintetiche o artificiali |
| | 5702 39 00 | di altre materie tessili |
| | 5702 41 00 | Altri, con superficie vellutata, confezionati, di lana o di peli fini |
| | 5702 42 00 | Altri, con superficie vellutata, confezionati, di materie tessili sintetiche o artificiali |
| | 5702 50 00 | Altri, con superficie non vellutata, non confezionati |
| | 5702 91 00 | Altri, con superficie non vellutata, confezionati, di lana o di peli fini |
| | 5702 92 00 | Altri, con superficie non vellutata, confezionati di materie tessili sintetiche o artificiali |
| | 5702 99 00 | Altri, con superficie non vellutata, confezionati di altre materie tessili |
| | 5703 | Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili (compreso il prato) «tufted», anche confezionati: |
| | 5704 | Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro, non «tufted» né floccati, anche confezionati: |
| | 5705 00 00 | Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati |
| | 5805 00 00 | Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all’ago (per esempio a punto piccolo, a punto a croce), anche confezionati |

#### **10.** Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_10}
| | Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- | --- |
| | 7101 | Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
| ex | 7102 | Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati, escluso per impiego industriale |
| | 7103 | Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
| ex | 7104 91 00 | Diamanti, escluso per impiego industriale |
| ex | 7105 | Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche, esclusi scopi industriali |
| | 7106 | Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
| | 7107 00 00 | Metalli comuni placcati o doppiati di argento, greggi o semilavorati |
| | 7108 | Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
| | 7109 00 00 | Metalli comuni o argento, placcati o doppiati di oro, greggi o semilavorati |
| | 7110 | Platino (compresi iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio), greggio o semilavorato, o in polvere |
| | 7111 00 00 | Metalli comuni, argento o oro, placcati o doppiati di platino, greggi o semilavorati |
| | 7113 | Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi |
| | 7114 | Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi |
| | 7115 | Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi |
| | 7116 | Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite |

#### **11.** Monete e banconote non aventi corso legale {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_11}
| | Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- | --- |
| ex | 4907 | Biglietti di banca |
| | 7118 10 00 | Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete di oro |
| | 7118 90 00 | Altri |

#### **12.** Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati / ricoperti di metalli preziosi {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_12}
| | Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- | --- |
| ex | 8214 | Altri oggetti di coltelleria (per esempio tosatrici, fenditoi, coltellacci, mezzelune da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) |
| ex | 8215 | Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
| ex | 9307 | Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi |

#### **13.** Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_13}
| | Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- | --- |
| | 6911 | Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di porcellana |
| | 6912 00 00 | Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica, esclusa la porcellana |
| | 6914 | Altri lavori di ceramica |

#### **14.** Articoli di cristallo al piombo {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_14}
| | Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- | --- |
| ex | 7009 91 | Specchi di vetro, non incorniciati |
| ex | 7009 92 | Specchi di vetro, incorniciati |
| ex | 7010 | Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
| | 7013 22 00 | Bicchieri a stelo, di cristallo al piombo |
| | 7013 33 00 | Altri bicchieri, di cristallo al piombo |
| | 7013 41 00 | Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri) o la cucina, di cristallo al piombo |
| | 7013 91 00 | Altri oggetti, di cristallo al piombo |
| | 7018 10 00 | Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro |
| | 7018 90 00 | Altri |
| | 7020 00 00 | Altri lavori di vetro |
| | 9405 50 00 | Lampade e apparecchi per l’illuminazione non elettrici |
| | 9405 91 00 | Parti, di vetro |

#### **15.** Dispositivi elettronici per uso domestico di valore superiore a 750 franchi {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_15}
| | Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- | --- |
| | 8414 51 00 | Ventilatori da tavolo, da pavimento, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato, di una potenza non eccedente 125 W |
| | 8414 59 00 | Altri ventilatori |
| | 8414 60 00 | Cappe, il cui maggior lato orizzontale non eccede 120 cm |
| | 8415 10 00 | Macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali la scala igrometrica non è regolabile separatamente, del tipo per finestre, muro, soffitto o pavimento, formanti un corpo unico o del tipo «split system» (sistemi ad elementi separati) |
| | 8418 10 | Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415, combinazioni di frigoriferi e congelatori-conservatori, con sportelli o cassetti esterni separati, o una combinazione di tali elementi |
| | 8418 21 00 | Frigoriferi a compressione |
| | 8418 29 00 | Altri frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415 |
| | 8418 30 00 | Mobili congelatori-conservatori, tipo baule, di capacità non eccedente 800 l |
| | 8418 40 00 | Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità non eccedente 900 l |
| | 8419 81 00 | Altri apparecchi e dispositivi, per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento delle vivande |
| | 8422 11 00 | Lavastoviglie di tipo familiare |
| | 8423 10 00 | Pesapersone, compresi pesabambini; bilance per uso casalingo |
| | 8443 12 00 | Macchine e apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a fogli di cui una faccia non eccede 22 cm e l’altra non eccede 36 cm, a foglio spiegato |
| | 8443 31 00 | Macchine aventi almeno due delle seguenti funzioni: stampa, copia o fax, atte ad essere collegate ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o ad una rete |
| | 8443 32 00 | Altre macchine atte ad essere collegate ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o ad una rete |
| | 8443 39 00 | Altri |
| | 8450 11 00 | Macchine completamente automatiche |
| | 8450 12 00 | Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato |
| | 8450 19 00 | Altri |
| | 8451 21 00 | Macchine per asciugare, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente 10 kg |
| | 8452 10 00 | Macchine per cucire di tipo domestico |
| | 8508 11 00 | Aspirapolvere con motore elettrico incorporato di potenza non eccedente 1500 W e di una capacità del raccoglipolvere non eccedente 20 l |
| | 8508 19 00 | Altri |
| | 8508 60 00 | Altri aspirapolvere |
| | 8509 80 00 | Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 8508: altri apparecchi diversi dai trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti e dagli spremifrutta e spremiverdura |
| | 8516 31 00 | Asciugacapelli |
| | 8516 50 00 | Forni a microonde |
| ex | 8516 60 00 | Cucine |
| | 8516 71 00 | Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè |
| | 8516 72 00 | Tostapane |
| | 8516 79 00 | Altri |
| | 8529 10 00 | Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti |
| | 9504 50 00 | Mensole e macchine a videogiochi, diverse da quelle della voce 9504.30 |
| | 9504 90 00 | Altri |

#### **16.** Apparecchi elettrici / elettronici od ottici per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini di valore superiore a 1000 franchi {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_16}
| | Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- | --- |
| | 9006 | Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e i tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539 |

#### **17.** Veicoli per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50 000 franchi, comprese teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 5000 franchi, loro accessori e pezzi di ricambio {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_17}
| | Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- | --- |
| | 4011 10 00 | Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa) |
| | 4011 40 00 | Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per motocicli |
| | 4011 90 00 | Pneumatici nuovi, di gomma, altri |
| | 7009 10 00 | Specchi retrovisivi per veicoli |
| | 8603 | Automotrici e elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604 |
| | 8605 00 00 | Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre vetture speciali, per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604) |
| | 8702 | Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, compreso l’autista |
| | 8706 | Telai di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore |
| | 8707 | Carrozzerie di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine |
| | 8708 | Carrozzerie di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine |
| | 8711 | Motociclette (compresi motorini ed e-bike) e bicimotori, anche con sidecar; sidecar |
| | 8712 00 00 | Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore |
| | 8714 | Parti e accessori di veicoli compresi nelle voci da 8711 a 8713 |
| | 8901 10 00 | Piroscafi, navi da crociera e imbarcazioni simili principalmente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto |
| | 8901 90 00 | Altre imbarcazioni per il trasporto di merci e altre imbarcazioni costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci |

#### **18.** Orologi e loro parti {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_18}
| | Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- | --- |
| | 9101 | Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
| | 9102 | Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), diversi da quelli della voce 9101 |
| | 9103 | Sveglie e pendolette, con movimento di piccola orologeria |
| | 9104 00 00 | Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, imbarcazioni o altri veicoli |
| | 9105 | Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello di piccola orologeria |
| | 9108 | Movimenti di piccola orologeria, completi e montati |
| | 9109 | Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di piccola orologeria |
| | 9110 | Movimenti di orologeria completi, non montati oppure parzialmente montati («chablons»); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria |
| | 9111 | Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti |
| | 9112 | Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti |
| | 9113 | Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti |
| | 9114 | Altre forniture di orologeria |

#### **19.** Strumenti musicali di valore superiore a 1500 franchi {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_19}
| | Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- | --- |
| | 9201 | Pianoforti, anche automatici; clavicembali e altri strumenti a corde con tastiera |
| | 9202 | Altri strumenti musicali a corde (per esempio chitarre, violini, arpe) |
| | 9205 | Strumenti musicali ad aria (per esempio organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestrion e da organi di Barberia |
| | 9206 00 00 | Strumenti musicali a percussione (per esempio tamburi, grancasse, xilofoni, piatti, nacchere (castagnette), maracas) |
| | 9207 | Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio organi, chitarre, fisarmoniche) |

#### **20.** Oggetti d’arte, da collezione o di antichità {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_20}
| | Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- | --- |
| | 97 | Oggetti d’arte, da collezione o di antichità |

#### **21.** Articoli e attrezzature per sport ricreativi, tra cui sci, golf, immersione e sport acquatici {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_21}
| | Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- | --- |
| | 4015 19 00 | Guanti, mezzoguanti e muffole, altri (diversi dai tipi utilizzati per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria o la veterinaria) |
| | 4015 90 00 | Indumenti e accessori di abbigliamento di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso – altri (diversi dai guanti, mezzoguanti e muffole) |
| | 6210 40 00 | Altri indumenti per uomo o ragazzo |
| | 6210 50 00 | Altri indumenti, per donna o ragazza |
| | 6211 11 00 | Tute sportive (trainings), tute e completi (insiemi) da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti; per uomo o ragazzo |
| | 6211 12 00 | Tute sportive (trainings), tute e completi (insiemi) da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti; per donna o ragazza |
| | 6211 20 00 | Tute e completi (insiemi) da sci |
| | 6216 00 00 | Guanti, mezzoguanti e muffole |
| | 6402 12 00 | Calzature da sci e calzature per il surf da neve |
| | 6402 19 00 | Altri |
| | 6403 12 00 | Calzature da sci e calzature per il surf da neve |
| | 6403 19 00 | Altri |
| | 6404 11 00 | Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili |
| | 6404 19 00 | Altri |
| | 9004 90 00 | Occhiali (correttivi, protettivi o altri) e oggetti simili, diversi dagli occhiali da sole |
| | 9020 00 00 | Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo o dell’elemento filtrante amovibile |
| | 9506 11 00 | Sci |
| | 9506 12 00 | Attacchi per sci |
| | 9506 19 00 | Altri attrezzi per sciare sulla neve |
| | 9506 21 00 | Tavole a vela |
| | 9506 29 00 | Sci nautici, acquaplani e altri attrezzi per la pratica degli sport nautici |
| | 9506 31 00 | Bastoni, completi |
| | 9506 32 00 | Palle da golf |
| | 9506 39 00 | Altre attrezzature per il golf |
| | 9506 40 00 | Oggetti e attrezzi per il tennis da tavolo |
| | 9506 51 00 | Racchette da tennis, anche senza corde |
| | 9506 59 00 | Racchette da badminton o simili, anche senza corde |
| | 9506 61 00 | Palle da tennis |
| | 9506 69 00 | Palle, diverse da quelle da tennis e da quelle gonfiabili |
| | 9506 70 00 | Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese le calzature alle quali sono fissati dei pattini |
| | 9506 91 00 | Oggetti e attrezzi per il culturismo, la ginnastica o l’atletica |
| | 9506 99 00 | Altri |
| | 9507 | Canne da pesca, ami e altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) e oggetti simili per la caccia |

#### **22.** Articoli e attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò e i giochi azionati da monete o banconote {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_22}
| | Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- | --- |
| | 9504 20 00 | Bigliardi di qualsiasi genere e loro accessori |
| | 9504 30 00 | Altri giochi a monete, banconote, carte bancarie, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowling) |
| | 9504 40 00 | Carte da gioco |
| | 9504 50 00 | Mensole e macchine a videogiochi, diverse da quelle della voce 9504.30 |
| | 9504 90 00 | Altri |

#### **23.** Articoli e attrezzature ottici di qualsiasi valore {#annex_18/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-18/lvl_23}
| | Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- | --- |
| | ex 9004 90 | Apparecchiature di visione notturna o apparecchiature di visione termica |
##### **Allegato 19** {#annex_19}
(art. 9*b* cpv. 1 e 14*f* cpv. 1[^369])
### Carboturbi e additivi per carburanti {#annex_19/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-19}
| | Voce di tariffa<br>doganale | Denominazione |
| --- | --- | --- |
| | | Carboturbo (cherosene escluso): |
| ex | 2710 12 19 | Carboturbi tipo benzina (oli leggeri) |
| ex | 2710 19 19 | Diversi dal petrolio lampante (oli medi) |
| ex | 2710 19 19 | Carboturbi tipo petrolio lampante (oli medi) |
| ex | 2710 2010 | Carboturbi tipo petrolio lampante miscelati con biodiesel<br>Inibitori di ossidazione<br>Inibitori di ossidazione utilizzati negli additivi per oli lubrificanti: |
| ex | 3811 21 | – inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio |
| ex | 3811 29 | – altri inibitori di ossidazione |
| ex | 3811 90 | Inibitori di ossidazione utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali<br>Additivi per dissipatori statici<br>Additivi per dissipatori statici per oli lubrificanti: |
| ex | 3811 21 | – inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio |
| ex | 3811 29 | – Altri |
| ex | 3811 90 | Additivi per dissipatori statici utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali<br>Inibitori di corrosione<br>Inibitori di corrosione per oli lubrificanti: |
| ex | 3811 21 | – Inibitori di corrosione contenenti oli di petrolio |
| ex | 3811 29 | – Altri |
| ex | 3811 90 | Inibitori di corrosione per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali<br>Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante (additivi antighiaccio)<br>Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per oli lubrificanti: |
| ex | 3811 21 | – Prodotti antigelo contenenti oli di petrolio |
| ex | 3811 29 | – Altri |
| ex | 3811 90 | Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali<br>Deattivatori dei metalli<br>Deattivatori dei metalli per oli lubrificanti: |
| ex | 3811 21 | – Deattivatori dei metalli contenenti oli di petrolio |
| ex | 3811 29 | – Altri |
| ex | 3811 90 | Deattivatori dei metalli per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali<br>Additivi biocidi<br>Additivi biocidi per oli lubrificanti: |
| ex | 3811 21 | – Additivi biocidi contenenti oli di petrolio |
| ex | 3811 29 | – Altri |
| ex | 3811 90 | Additivi biocidi per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali<br>Additivi miglioratori della stabilità termica<br>Miglioratori della stabilità termica per oli lubrificanti: |
| ex | 3811 21 | – Miglioratori della stabilità termica contenenti oli di petrolio |
| ex | 3811 29 | – Altri |
| ex | 3811 90 | Miglioratori della stabilità termica per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
##### **Allegato 20** {#annex_20}
(art. 14*c* cpv. 1)
### Beni economicamente importanti {#annex_20/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-20}
| | Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- | --- |
| | 0306 | Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei, anche sgusciati, affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicazione; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia |
| | 1604 31 00 | Caviale |
| | 1604 32 00 | Succedanei del caviale |
| | 2208 | Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione |
| | 2303 | Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets |
| | 2402 | Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
| | 2523 | Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati |
| | 2701 | Carboni fossili; mattonelle, e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili |
| | 2702 | Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo |
| | 2703 | Torba (compreso lo strame di torba), anche agglomerata |
| | 2704 | Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta |
| | 2705 | Gas di carbon fossile, gas d’acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi |
| | 2706 | Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti |
| | 2707 | Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici |
| | 2708 | Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali |
| | 2711 12 | Propano, liquefatti: |
| | 2711 13 | Butani, liquefatti: |
| | 2711 14 | Etilene, propilene, butilene e butadiene, liquefatti |
| | 2711 19 | Idrocarburi gassosi, liquefatti – altri |
| | 2712 | Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
| | 2713 | Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
| | 2714 | Bitumi ed asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; asfaltiti e rocce asfaltiche |
| | 2715 | Miscele bituminose a base di asfalto o di bitumi naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio mastici bituminosi, «cut-backs») |
| | 2803 | Carbonio (neri di carbonio e altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove) |
| ex | 2804 29 | Elio |
| | 2811 | Acidi inorganici e altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici |
| | 2818 | Corindone artificiale, chimicamente definito o no; ossido di alluminio; idrossido di alluminio |
| ex | 2825 | Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione delle voci 2825 20 e 2825 30 |
| | 2834 | Nitriti; nitrati |
| ex | 2835 | Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a eccezione della voce 2835 26 |
| | 2836 | Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio |
| | 2845 40 | Elio-3 |
| | 2901 | Idrocarburi aciclici |
| | 2902 | Idrocarburi ciclici |
| | 2903 | Derivati alogenati degli idrocarburi |
| | 2905 | Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
| | 2907 | Fenoli; fenoli-alcoli |
| | 2909 | Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali e di emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no), e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
| | 2914 | Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
| | 2915 | Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
| | 2917 | Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
| | 2922 | Composti amminici a funzioni ossigenate |
| | 2923 | Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine e altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no |
| | 2931 | Altri composti organo-inorganici |
| | 2933 | Composti eterociclici a eteroatomo(i) di solo azoto |
| | 3104 20 | Cloruro di potassio |
| | 3105 20 | Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti azoto, fosforo e potassio |
| | 3105 60 | Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio |
| ex | 3105 90 | Altri concimi contenenti cloruro di potassio |
| | 3301 | Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine di estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali |
| | 3304 | Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazioni per manicure o pedicure |
| | 3305 | Preparazioni per capelli |
| | 3306 | Preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l’adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto |
| | 3307 | Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti |
| | 3401 | Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti |
| | 3402 | Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401 |
| | 3404 | Cere artificiali e cere preparate |
| | 3801 | Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o altri semiprodotti |
| | 3811 | Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
| | 3812 | Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzatori compositi per gomma o materie plastiche |
| | 3817 | Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902 |
| | 3819 | Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio né di minerali bituminosi o che contengono meno di 70 % in peso |
| | 3823 | Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali |
| | 3824 | Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove |
| | 3901 | Polimeri di etilene, in forme primarie |
| | 3902 | Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie |
| | 3903 | Polimeri di stirene, in forme primarie |
| | 3904 | Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie |
| | 3907 | Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie |
| | 3908 | Poliammidi, in forme primarie |
| | 3916 | Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale eccede 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche |
| | 3917 | Tubi e loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche |
| | 3919 | Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli |
| | 3920 | Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie |
| | 3921 | Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche |
| | 3923 | Articoli per il trasporto o l’imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule e altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche |
| | 3925 | Oggetti di attrezzatura per l’edilizia, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove |
| | 3926 | Lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914, non nominati né compresi altrove |
| | 4002 | Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
| | 4011 | Pneumatici nuovi, di gomma |
| | 4107 | Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione nonché cuoi e pelli pergamenati di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 |
| | 4202 | Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e contenitori simili; borse da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi da montagna, borsette, borse per la spesa, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, borse per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di fogli di materie plastiche, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta |
| | 4301 | Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103 |
| | 44 | Legno, carbone di legna e lavori di legno |
| | 4703 | Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione |
| | 4705 | Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico |
| | 4801 | Carta da giornale, in rotoli o in fogli |
| | 4802 | Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano) |
| | 4803 | Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli |
| | 4804 | Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803 |
| | 4805 | Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 del capitolo 48 |
| | 4810 | Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o su entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato |
| | 4811 | Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810 |
| | 4818 | Carta del tipo utilizzato per carta igienica e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non eccedente 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie, tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d’igiene o per ospedali, indumenti o accessori di abbigliamenti, di pasta per carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa |
| | 4819 | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili |
| | 4823 | Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa |
| | 5402 | Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 dtex, non condizionati per la vendita al minuto |
| | 5601 | Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza non eccedente 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili |
| | 5603 | Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate |
| | 6204 | Abiti a giacca (tailleurs), insiemi (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza |
| | 6305 | Sacchi e sacchetti da imballaggio |
| | 6403 | Calzature con suole esterne di gomma, materia plastica, cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale |
| | 6806 | Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l’isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 o del capitolo 69 |
| | 6807 | Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio pece di petrolio, di carbone fossile) |
| | 6808 | Pannelli, tavole, piastrelle, blocchi e articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o di trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali |
| | 6810 | Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati |
| | 6814 | Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone, o di altre materie |
| | 6815 | Lavori di pietra o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove |
| | 6902 | Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili |
| | 6907 | Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto; ceramica di finitura |
| | 7005 | Vetro del tipo «float glass» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato |
| | 7007 | Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro |
| | 7010 | Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
| | 7019 | Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione [rovings], tessuti) |
| | 7104 | Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
| | 7106 | Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere |
| | 7112 | Cascami e rottami di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi diversi dai prodotti della voce 8549 |
| | 7115 | Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi |
| | 7201 | Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie |
| | 7202 | Ferro-leghe |
| | 7203 | Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili |
| | 7205 | Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio |
| | 7408 | Fili di rame |
| | 7601 | Alluminio greggio |
| | 7604 | Barre e profilati di alluminio |
| | 7605 | Fili di alluminio |
| | 7606 | Lamiere e nastri di alluminio, di spessore eccedente 0,2 mm |
| | 7607 | Fogli e nastri sottili di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili), di spessore non eccedente 0,2 mm (non compreso il supporto) |
| | 7608 | Tubi di alluminio |
| | 7801 | Piombo greggio |
| | 8207 | Utensili intercambiabili per utensileria a mano, meccanica o no, o per macchine utensili (per esempio per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio |
| | 8212 | Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri) |
| | 8302 | Guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni e oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni |
| | 8309 | Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni |
| | 8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
| | 8408 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
| | 8409 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
| ex | 8411 | Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas, escluse le parti di turboreattori e turbopropulsori della voce 8411 91 00 |
| | 8412 | Altri motori e macchine motrici |
| | 8413 | Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore (escl. pompe mediche per l’aspirazione di secrezioni e pompe mediche applicabili o impiantabili al corpo); elevatori per liquidi (escl. pompe) |
| | 8414 | Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti, a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di biosicurezza a tenuta di gas, anche filtranti |
| | 8418 | Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415; loro parti |
| | 8419 | Apparecchi, dispositivi o attrezzature di laboratorio, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’essiccazione, l’evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione |
| | 8421 | Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas |
| | 8422 | Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine e apparecchi per gassare le bevande |
| | 8424 | Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto |
| | 8426 | Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carri-gru |
| | 8431 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 |
| | 8450 | Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare |
| | 8455 | Laminatoi per metalli e loro cilindri |
| | 8466 | Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465, compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su queste macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie |
| | 8467 | Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l’impiego a mano |
| | 8471 | Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove |
| | 8474 | Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia |
| | 8477 | Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in capitolo 84; loro parti |
| | 8479 | Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in capitolo 84; loro parti |
| | 8480 | Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diverse dalle lingottiere), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche |
| | 8481 | Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche |
| | 8482 | Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) |
| | 8483 | Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione |
| | 8487 | Parti di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in capitolo 84, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche |
| | 8501 | Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni |
| | 8502 | Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
| | 8503 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502 |
| | 8504 | Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione |
| | 8511 | Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori |
| | 8516 | Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per la cura dei capelli (per esempio asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545 |
| | 8517 | Apparecchi telefonici, compresi i telefoni intelligenti (smartphone) e gli altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per l’emissione, per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete su filo o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 |
| | 8523 | Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «carte intelligenti» e altri supporti per la registrazione del suono o per registrazioni analoghe, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi esclusi i prodotti del capitolo 37 |
| | 8525 | Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (camescopes) |
| | 8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando |
| | 8531 | Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento contro il furto e l’incendio) |
| | 8535 | Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, parasovratensori, prese di corrente e altri elementi di collegamento, cassette di giunzione) per una tensione eccedente 1000 Volt |
| | 8536 | Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento di circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, parasovratensori, spine e prese di corrente, portalampade, connettori, cassette di giunzione), per una tensione non eccedente 1000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche |
| | 8537 | Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 |
| | 8538 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537 |
| | 8539 | Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; fonti luminose con diodi emettitori di luce (LED) |
| | 8541 | Dispositivi a semiconduttore (ad esempio diodi, transistori, trasduttori a semiconduttore); dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED), anche assemblati con altri diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati |
| | 8542 | Circuiti integrati elettronici |
| | 8543 | Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in capitolo 85 |
| | 8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
| | 8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
| | 8603 | Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604 |
| | 8606 | Carri per il trasporto di merci su rotaie |
| | 8701 | Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) |
| | 8703 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa |
| | 8704 | Autoveicoli per il trasporto di merci |
| | 8716 | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti |
| | 8802 | Altri veicoli aerei (per esempio elicotteri, aeroplani), esclusi i veicoli aerei senza equipaggio della voce 8806; veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita |
| | 8901 | Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci |
| | 8903 | Panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o sportive; barche a remi e canoe |
| | 8904 | Rimorchiatori e spintori |
| | 8905 | Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru e altri natanti la cui navigazione ha soltanto carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili |
| | 9001 | Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (compresi le lenti a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
| | 9006 | Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539 |
| | 9013 | Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in capitolo 90 |
| | 9014 | Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione |
| | 9026 | Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 |
| | 9027 | Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli esposimetri), microtomi |
| | 9030 | Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti |
| | 9031 | Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in capitolo 90; proiettori di profili |
| | 9032 | Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo, automatici |
| | 9401 | Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti |
| | 9403 | Altri mobili e loro parti |
| | 9404 | Sacconi elastici (sommier); articoli da letto e oggetti simili (per esempio materassi, copripiedi, piumini, cuscini, pouf, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, ricoperti no |
| | 9405 | Apparecchi per l’illuminazione, compresi i proiettori e i riflettori e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove |
| | 9406 | Costruzioni prefabbricate |
##### **Allegato 21** {#annex_21}
(art. 14*c* cpv. 3 e 4)
### Contingenti di importazione di determinati beni {#annex_21/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-21}
| Voce di tariffa<br>doganale | Designazione | Quantità | Periodo |
| --- | --- | --- | --- |
| 3104 20 | Cloruro di potassio | 1720 tonnellate | Dal 29 luglio al 28 luglio dell’anno successivo |
| 3105 20, 3105 60, 3105 90 | Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti azoto, fosforo e potassio;<br>Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio;<br>Altri concimi contenenti cloruro di potassio | 1636 tonnellate combinate | Dal 29 luglio al 28 luglio dell’anno successivo |
##### **Allegato 22**

##### **Allegato 23** {#annex_23}
(art. 11*a* cpv. 1)
### Beni per il rafforzamento dell’industria {#annex_23/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-23}

##### **Allegato 23a** {#annex_23_a}
(art. 11*a* cpv. 1^bis^)
### Beni per il rafforzamento dell’industria secondo l’articolo 11a capoverso 1bis {#annex_23_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-23a}
| Voce di tariffa | Designazione delle merci |
| --- | --- |
| 3811 90 00 | Inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali (escl. preparazioni antidetonanti e additivi per oli lubrificanti) |
| 3815 12 00 | Catalizzatori su supporti aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso, non nominati altrove |
| 7219 21 00 | Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm |
| 7225 40 00 | Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti «magnetici») |
| 7304 29 00 | Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa) |
| 7308 90 00 | Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio, ponti ed elementi di ponti, porte di chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni – altri |
| 7311 00 00 | Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti |
| 8409 99 00 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 – altre |
| 8412 21 00 | Motori idraulici a movimento rettilineo (cilindri) |
| 8413 50 00 | Altre pompe volumetriche alternative per liquidi |
| 8419 50 00 | Scambiatori di calore |
| 8419 90 00 | Parti di Apparecchi, dispositivi o attrezzature di laboratorio, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli altri apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’essiccazione, l’evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione |
| 8421 23 00 | Apparecchi per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione |
| 8421 31 00 | Filtri d’immissione dell’aria per motori con accensione a scintilla o per compressione |
| 8425 11 00 | Paranchi con motore elettrico |
| 8428 39 00 | Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, a azione continua, per merci – altri |
| 8429 59 00 | Escavatori, caricatori e altri caricatrici-palatrici: semoventi (esclusi gli escavatori con sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360° e caricatori a caricamento frontale) |
| 8431 39 00 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle machine o apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, a azione continua, per merci – altre |
| 8456 30 00 | Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti per elettroerosione |
| 8460 | Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o per altre operazioni di finitura dei metalli o dei cermet, operanti a mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, diverse dalle macchine per il taglio o la finitura degli ingranaggi della voce 8461 |
| 8466 20 00 | Portapezzi |
| 8467 29 00 | Utensili a motore elettrico incorporato, per l’impiego a mano (escl. seghe, troncatrici e foratrici) |
| 8471 30 00 | Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, portatili, di peso uguale o inferiore a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo |
| 8471 70 00 | Unità di memoria per macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione |
| 8474 39 00 | Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare le materie minerali solide, comprese le polveri e le paste (escl. betoniere ed apparecchi per preparare il cemento, macchine per mescolare le materie minerali al bitume e calandre) |
| 8479 82 00 | Macchine e apparecchi per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare |
| 8481 20 00 | Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche |
| 8482 99 00 | Parti di cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) (escl. sfere, cilindri, rulli ed aghi) |
| 8483 50 00 | Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa |
| 8502 20 00 | Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
| 8507 10 00 | Accumulatori al piombo, dei tipi utilizzati per l’avviamento dei motori a pistone |
| 8511 10 00 | Candele di accensione per motori con accensione a scintilla o per compressione |
| 8515 19 00 | Macchine per la brasatura forte o tenera (escl. ferri e pistole per brasare) |
| 8543 30 00 | Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l’elettrolisi o l’elettroforesi |
| 8701 21 00 | Trattori stradali per semirimorchi - azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) |
| 8705 10 00 | Gru-automobili |
| 8708 99 00 | Altre parti e accessori di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 |
| 8716 39 00 | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti – altri |
| 8716 90 00 | Parti di rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili |
| 9024 | Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio, metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) |
##### **Allegato 24** {#annex_24}
(art. 12*a cpv* . 1–3, 12*b* cpv. 1, 3 e 5, nonché 12*c* cpv. 1)
### Petrolio greggio e prodotti petroliferi {#annex_24/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-24}
| Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- |
| ex 2709 00 | Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dai condensati di gas naturale da impianti di produzione di gas naturale liquefatto |
| 2710 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati |
##### **Allegato 25** {#annex_25}
(art. 29*b* )
### Media russi {#annex_25/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-25}

##### **Allegato 26** {#annex_26}
(art. 14*d* cpv. 1 e 2)
### Oro {#annex_26/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-26}
| Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- |
| 7108 | Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
| 7112 91 | Cascami e rottami di oro, anche di placcati o doppiati di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi |
| ex 7118 90 | Monete di oro |
##### **Allegato 27** {#annex_27}
(art. 14*d* cpv. 3)
### Prodotti contenenti oro {#annex_27/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-27}
| Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- |
| ex 7113 | Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di oro o contenenti oro o di placcati o doppiati di oro |
| ex 7114 | Oggetti di oreficeria e loro parti, di oro o contenenti oro o di placcati o doppiati di oro |
##### **Allegato 27a** {#annex_27_a}
(art. 14*e* cpv. 1–4 e 6)
### Diamanti e prodotti in relazione ai diamanti {#annex_27_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-27a}
#### **1.** Diamanti naturali {#annex_27_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-27a/lvl_1}
| | Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- | --- |
| | 7102 10 00 | Diamanti, non scelti |
| | 7102 31 00 | Diamanti, greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati (diverse dalle diamanti industriali) |
| | 7102 39 00 | Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati (diverse dalle diamanti industriali) |

#### **2.** Diamanti sintetici {#annex_27_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-27a/lvl_2}
| | Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- | --- |
| | 7104 21 00 | Diamanti sintetiche o ricostituite, gregge o semplicemente segate o sgrossate |
| | 7104 91 00 | Diamanti sintetiche o ricostituite, diversamente elaborato |

#### **3.** Prodotti con diamanti {#annex_27_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-27a/lvl_3}
| | Voce di tariffa<br>doganale | Designazione |
| --- | --- | --- |
| ex | 7113 | Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi, in combinazione con diamanti |
| ex | 7114 | Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi, in combinazione con diamanti |
| ex | 7115 90 00 | Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi, diamanti |
| ex | 7116 20 00 | Lavori di pietre semipreziose o di pietre preziose (naturale, sintetiche o ricostituite), in combinazione con diamanti |
| ex | 9101 | Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi, in combinazione con diamanti), con cassa di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi |
##### **Allegato 28** {#annex_28}
(art. 12*b* cpv. 3 e 4 lett. b nonché art. 35 cpv. 25 lett. c–e)
### Limiti massimi di prezzo per petrolio e prodotti petroliferi {#annex_28/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-28}
| Voce di tariffa doganale | Designazione | Prezzo al barile<br>(USD) |
| --- | --- | --- |
| 2709 00 | Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi | 44.10 |
| | Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli | |
| 2710 12 | Oli leggeri e preparazioni | |
| | destinati a essere utilizzati come carburante | |
| 2710 12 11 | Benzina e sue frazioni | 100 |
| 2710 12 12 | White spirit | 100 |
| 2710 12 19 | Altri | 100 |
| | destinati ad altri usi | |
| 2710 12 91 | Benzina e sue frazioni | 45 |
| 2710 12 92 | White spirit | 45 |
| 2710 12 99 | Altri | 45 |
| 2710 19 | Altri | |
| | destinati a essere utilizzati come carburante | |
| 2710 19 11 | Petrolio | 100 |
| 2710 19 12 | Olio diesel | 100 |
| 2710 19 19 | Altri | 100 |
| | destinati ad altri usi | |
| 2710 19 91 | Petrolio | 100 |
| 2710 19 92 | Oli per il riscaldamento | 45 |
| 2710 19 93 | Distillati di oli minerali di cui meno del 20 % in volume distilla prima di 300 °C, non miscelati | 45 |
| 2710 19 94 | Distillati di oli minerali di cui meno del 20 % in volume distilla prima di 300 °C, miscelati | 45 |
| 2710 19 95 | Grassi minerali lubrificanti | 45 |
| 2710 19 99 | Altri distillati e prodotti | 45 |
| | Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli | |
| 2710 20 10 | Destinati a essere utilizzati come carburante | 100 |
| 2710 20 90 | Destinati ad altri usi | 45 |
| | Residui di oli | |
| 2710 91 00 | Contenenti dei difenili policlorurati (PCB), dei trifenili policlorurati (PCT) o dei difenili polibromati (PBB) | 45 |
| 2710 99 00 | Altri | 45 |
##### **Allegato 29** {#annex_29}
(art. 12*b* cpv. 4 lett. c)
### Trasporto consentito di petrolio greggio e prodotti petroliferi in Paesi terzi {#annex_29/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-29}
| Oggetto | Luogo di destinazione (Paese terzo) | Periodo |
| --- | --- | --- |
| Petrolio greggio della voce 2709 00 commisto a condensato, proveniente dal progetto Sachalin‑2 | Giappone | Dal 5 dicembre 2022 al 28 giugno 2026 |
##### **Allegato 30** {#annex_30}
(art. 28*b* cpv. 3)
### Materiali del settore minerario {#annex_30/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-30}
Alluminio, compresa la bauxite

Cobalto

Concimi minerali, compresi potassio e fosforite

Cromo

Minerale di ferro

Molibdeno

Nichel

Palladio

Rame

Rodio

Scandio

Terre rare leggere (cerio, lantanio, neodimio, praseodimio, samario)

Terre rare pesanti (disprosio, erbio, europio, gadolinio, olmio, lutezio, terbio, tulio, itterbio, ittrio)

Titanio

Vanadio
##### **Allegato 31** {#annex_31}
(art. 14*f* cpv. 1 e 14*g* cpv. 1)
### Beni ad alta priorità {#annex_31/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-31}

##### **Allegato 32** {#annex_32}
(art. 28*e* cpv. 4)
### Software gestionali per le imprese, software di progettazione e fabbricazione nonché software per il settore bancario e finanziario {#annex_32/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-32}
#### **1.** Software gestionali per le imprese {#annex_32/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-32/lvl_1}
I sistemi che riproducono e controllano digitalmente tutti i processi di un’azienda, quali:
a. pianificazione delle risorse d’impresa (*Enterprise Resource Planning* , ERP);
b. gestione delle relazioni con i clienti (*Customer Relationship Management* , CRM);
c. analisi sistematica dei dati (*Business Intelligence* , BI);
d. gestione della catena di distribuzione (*Supply Chain Management* , SCM);
e. data warehouse aziendale (*Enterprise Data Warehouse* , EDW);
f. sistema di gestione della manutenzione (*Computerized Maintenance Management System* , CMMS);
g. project management;
h. gestione del ciclo di vita del prodotto (*Product Lifecycle Management* , PLM);
i. componenti tipici dei sistemi di cui alle lettere a–h, inclusi i software per la contabilità, la gestione della flotta, la logistica e le risorse umane.

#### **2.** Software di progettazione e fabbricazione {#annex_32/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-32/lvl_2}
Software di progettazione e fabbricazione utilizzati nei settori dell’architettura, dell’ingegneria, dell’edilizia, della produzione, dei media, della formazione e dell’intrattenimento, come ad esempio:
a. modellizzazione delle informazioni di costruzione (*Building Information* *Modelling* , BIM);
b. progettazione assistita da computer (*Computer-Aided Design* , CAD);
c. produzione assistita da computer (*Computer-Aided Manufacturing* , CAM);
d. progettazione su commessa (*Engineer-to-Order,* ETO);
e. componenti tipici dei sistemi di cui alle lettere a–d.

#### **3.** Software per il settore bancario e finanziario {#annex_32/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-32/lvl_3}
Software con uno dei seguenti usi nel settore bancario e finanziario:
a. servizi bancari online e mobili;
b. gestione dei prestiti;
c. sportelli automatici (Automated Teller Machines, ATM) e integrazione del punto vendita (Point of Sale, POS);
d. segnalazioni regolamentari;
e. investment banking.
##### **Allegato 33** {#annex_33}
(art. 12*d* cpv. 1–6)
### Navi soggette a restrizioni {#annex_33/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-33}

##### **Allegato 34** {#annex_34}
(art. 2*a* cpv. 4^bis^, 6 cpv. 1^ter^, 9*a* cpv. 3^bis^e 9*b* cpv. 2^ter^)
### Lista dei Paesi verso i quali è consentita la fornitura di beni da incorporare in altri beni {#annex_34/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-34}
Argentina

Australia

Austria

Belgio

Canada

Repubblica Ceca

Danimarca

Finlandia

Francia

Germania

Giappone

Grecia

Irlanda EIRE

Italia

Lussemburgo

Norvegia

Nuova Zelanda

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda

Spagna

Stati Uniti d’America

Svezia

Ungheria
##### **Allegato 35** {#annex_35}
(art. 29*a* ^bis^cpv. 1^bis^lett. a)
### Vettori aerei soggetti a restrizioni {#annex_35/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-35}

##### **Allegato 36** {#annex_36}
(art. 26 cpv. 1 lett. c)
### Persone giuridiche, organizzazioni o organismi in cui il Russian Direct Investment Fund ha effettuato investimenti significativi {#annex_36/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-36}

##### **Allegato 37** {#annex_37}
(art. 26 cpv. 1 lett. d)
### Persone giuridiche, organizzazioni o organismi che forniscono servizi di investimento in connessione con il Russian Direct Investment Fund {#annex_37/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.176.72--annex-37}

[^1]: RS  **101**
[^2]: RS  **946.231**
[^3]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU  **2024**  564).
[^4]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU  **2022**  198).
[^5]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00  (RU  **2022**  198).
[^6]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00  (RU  **2022**  198).
[^7]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00  (RU  **2022**  198).
[^8]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00  (RU  **2023**  31).
[^9]: In vigore fino al 22 nov. 2026, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU  **2023**  452cifra III; **2025**  779cifra I n. 3).
[^10]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00  al 28 mar. 2027, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU  **2023**  168; **2025**  779cifra I n. 4).
[^11]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023 (RU  **2023**  452). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU  **2025**  310).
[^12]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU  **2023**  452).
[^13]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU  **2023**  452).
[^14]: RS  **0.515.08**
[^15]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU  **2023**  452).
[^16]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^17]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU  **2023**  452).
[^18]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU  **2023**  31).
[^19]: RS  **946.202.1**
[^20]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU  **2023**  31).
[^21]: In vigore fino al 28 feb. 2026, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU  **2022**  198; **2025**  779cifra I n. 1).
[^22]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^23]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00  (RU  **2023**  168).
[^24]: In vigore fino al 28 feb. 2026, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU  **2022**  198; **2025**  779cifra i n. 1).
[^25]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^26]: In vigore fino al 15 ago. 2027, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU  **2023**  452; **2025**  779cifra I n. 5).
[^27]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^28]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU  **2023**  452).
[^29]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU  **2022**  708).
[^30]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 al 28 feb. 2026, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU  **2022**  198; **2025**  779cifra I n. 1).
[^31]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^32]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00, la lett. b con effetto fino al 15 ago. 2027 (RU  **2023**  452).
[^33]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU  **2025**  662).
[^34]: In vigore fino al 28 feb. 2026, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU  **2022**  198; **2025**  779cifra I n. 1).
[^35]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^36]: In vigore fino al 15 ago. 2027, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU  **2023**  452; **2025**  779cifra I n. 5).
[^37]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^38]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU  **2023**  452).
[^39]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 al 28 feb. 2026, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU  **2022**  198; **2025**  779cifra I n. 1).
[^40]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^41]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^42]: Abrogate dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, con effetto dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^43]: Abrogata dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2022, con effetto dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00  (RU  **2022**  477).
[^44]: Abrogata dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^45]: RS  **946.202.1**
[^46]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023 (RU  **2023**  168). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU  **2025**  310).
[^47]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^48]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^49]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore  18.00 (RU  **2022**  260).
[^50]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore  18.00 (RU  **2022**  260).
[^51]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU  **2022**  477).
[^52]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU  **2022**  477).
[^53]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00  (RU  **2022**  477).
[^54]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00  (RU  **2023**  452).
[^55]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^56]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^57]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^58]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023 (RU  **2023**  168). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU  **2025**  310).
[^59]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore  18.00 (RU  **2022**  260).
[^60]: RS  **946.202.1**
[^61]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00  (RU  **2022**  198).
[^62]: RS  **946.202.1**
[^63]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00  (RU  **2023**  452).
[^64]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00  (RU  **2023**  452).
[^65]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU  **2022**  708).
[^66]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00  (RU  **2022**  260).
[^67]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022 (RU  **2022**  708). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU  **2023**  31).
[^68]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023 (RU  **2023**  31). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU  **2024**  564).
[^69]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023 (RU  **2023**  452). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU  **2024**  564).
[^70]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023 (RU  **2023**  452). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU  **2024**  564).
[^71]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU  **2024**  564).
[^72]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00  (RU  **2022**  477).
[^73]: In vigore fino al 28 feb. 2026, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU  **2022**  198; **2025**  779cifra I n. 1).
[^74]: In vigore fino al 28 feb. 2026, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU  **2022**  198; **2025**  779cifra I n. 1).
[^75]: In vigore fino al 15 ago. 2027, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU  **2023**  452; **2025**  779cifra I n. 5).
[^76]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU  **2023**  452).
[^77]: In vigore fino al 28 feb. 2026, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU  **2022**  198; **2025**  779cifra I n. 1).
[^78]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^79]: In vigore fino al 28 feb. 2026, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU  **2022**  198; **2025**  779cifra I n. 1).
[^80]: In vigore fino al 26 apr. 2026, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU  **2022**  260; **2025**  779cifra I n. 2).
[^81]: In vigore fino al 15 ago. 2027, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU  **2023**  452; **2025**  779cifra I n. 5).
[^82]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU  **2023**  452).
[^83]: In vigore fino al 26 apr. 2026, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU  **2022**  260; **2025**  779cifra I n. 2).
[^84]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU  **2023**  452).
[^85]: In vigore fino al 15 ago. 2027, prolungato fino al 1° mar. 2030 (RU  **2023**  452; **2025**  779cifra I n. 5).
[^86]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU  **2023**  452).
[^87]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^88]: Originario cpv. 2^ter^. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal  16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU  **2023**  452).
[^89]: Originario cpv. 3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal  16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU  **2023**  452).
[^90]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore  18.00 (RU  **2022**  260).
[^91]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00  (RU  **2023**  452).
[^92]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU  **2022**  708).
[^93]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^94]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^95]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^96]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^97]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^98]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023 (RU  **2023**  452). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU  **2025**  310).
[^99]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore  18.00 (RU  **2022**  260).
[^100]: Abrogato dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, con effetto dal 20 giu. 2024 (RU  **2024**  51).
[^101]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^102]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 20 giu. 2024 (RU  **2024**  51).
[^103]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  51).
[^104]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00  (RU  **2023**  452).
[^105]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024  (RU  **2024**  564).
[^106]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^107]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU  **2022**  708).
[^108]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022 (RU  **2022**  708). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU  **2026**  92).
[^109]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU  **2022**  477).
[^110]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^111]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU  **2023**  452).
[^112]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU  **2024**  564).
[^113]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024 (RU  **2024**  564). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 feb. 2025, in vigore dal 13 feb. 2025 (RU  **2025**  98).
[^114]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU  **2024**  564).
[^115]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU  **2024**  564).
[^116]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024 (RU  **2024**  564). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU  **2025**  310).
[^117]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025 (RU  **2025**  310). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU  **2026**  92).
[^118]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^119]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^120]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU  **2025**  662).
[^121]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU  **2025**  662).
[^122]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU  **2025**  662).
[^123]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023 (RU  **2023**  31). Nuovo testo giusta la cifra I  dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU  **2023**  168).
[^124]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024 (RU  **2024**  51). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU  **2025**  310).
[^125]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU  **2024**  564).
[^126]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 dic. 2022, in vigore dal 16 dic. 2022 alle ore 18.00 (RU  **2022**  824).
[^127]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00  (RU  **2023**  31).
[^128]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026  (RU  **2026**  92).
[^129]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 dic. 2025, in vigore dal 21 gen. 2026  (RU  **2025**  837).
[^130]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00  (RU  **2023**  31).
[^131]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024  (RU  **2024**  51).
[^132]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023 (RU  **2023**  31). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  51).
[^133]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^134]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^135]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024  (RU  **2024**  51).
[^136]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^137]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024  (RU  **2024**  51).
[^138]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024  (RU  **2024**  51).
[^139]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023 (RU  **2023**  452). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  51).
[^140]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00  (RU  **2023**  452).
[^141]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00  (RU  **2023**  452).
[^142]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU  **2022**  477).
[^143]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00  (RU  **2022**  260).
[^144]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00  (RU  **2023**  452).
[^145]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00  (RU  **2023**  452).
[^146]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore  18.00 (RU  **2022**  381).
[^147]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore  18.00 (RU  **2022**  381).
[^148]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU  **2022**  708).
[^149]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^150]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024 (RU  **2024**  51). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU  **2025**  310).
[^151]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022 (RU  **2022**  708). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU  **2023**  168).
[^152]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 27 ago. 2024  (RU  **2024**  433).
[^153]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022 (RU  **2022**  708). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  51).
[^154]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^155]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU  **2026**  92).
[^156]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022 (RU  **2022**  708). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU  **2024**  564).
[^157]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU  **2022**  477).
[^158]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024  (RU  **2024**  51).
[^159]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° set. 2024  (RU  **2024**  433).
[^160]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 27 ago. 2024 (RU  **2024**  433).
[^161]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 27 ago. 2024 (RU  **2024**  433).
[^162]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 27 ago. 2024  (RU  **2024**  433).
[^163]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU  **2024**  564).
[^164]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024  (RU  **2024**  564).
[^165]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU  **2022**  477).
[^166]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024 (RU  **2024**  564). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU  **2025**  310).
[^167]: Introdotto dalla cifra I n. 13 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di odinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^168]: Introdotto dalla cifra I n. 13 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di odinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^169]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023 (RU  **2023**  452). Abrogata dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  51).
[^170]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00 (RU  **2022**  198).
[^171]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00  (RU  **2022**  381).
[^172]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024  (RU  **2024**  51).
[^173]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 13 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^174]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022 (RU  **2022**  260). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU  **2023**  168).
[^175]: Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 mar. 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, versione della GU L 78 del 17.3.2014, modificato dal regolamento (UE) 2023/2873 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, versione della GU L, 2023/2873, 18.12.2023.
[^176]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023 (RU  **2023**  168). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU  **2025**  310).
[^177]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00  (RU  **2022**  198).
[^178]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 mar. 2022 (RU  **2022**  198). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU  **2022**  260).
[^179]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU  **2023**  168).
[^180]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022 (RU  **2022**  260). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU  **2022**  436).
[^181]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00  (RU  **2023**  31).
[^182]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023 (RU  **2023**  168). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU  **2023**  452).
[^183]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00  (RU  **2023**  452).
[^184]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 ago. 2022 (RU  **2022**  436). Nuovo testo giusta la cifra I  dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  51).
[^185]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00  (RU  **2022**  708).
[^186]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00  (RU  **2022**  708).
[^187]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00  (RU  **2023**  31).
[^188]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024  (RU  **2024**  51).
[^189]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00  (RU  **2023**  168).
[^190]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023 (RU  **2023**  168). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU  **2023**  452).
[^191]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00  (RU  **2023**  452).
[^192]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026  (RU  **2026**  92).
[^193]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026  (RU  **2026**  92).
[^194]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  51).
[^195]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^196]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 feb. 2025, in vigore dal 13 feb. 2025  (RU  **2025**  98).
[^197]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  51).
[^198]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  51).
[^199]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 ago. 2022 (RU  **2022**  436). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU  **2023**  452).
[^200]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00  (RU  **2023**  452).
[^201]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 13 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^202]: N. 13 della correzione del 15 mar. 2024 (RU  **2024**  107). Di detta mod. é tenuto conto  unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
[^203]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00  (RU  **2023**  168).
[^204]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU  **2024**  564).
[^205]: Introdotto dalla cifra I n. 13 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^206]: Introdotto dalla cifra I n. 13 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^207]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 13 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^208]: Abrogata dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, con effetto dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^209]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^210]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00, la lett. b in vigore dal 17 mar. 2023 (RU  **2023**  31).
[^211]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024  (RU  **2024**  51).
[^212]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore  18.00 (RU  **2022**  260).
[^213]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024  (RU  **2024**  51).
[^214]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  51).
[^215]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  51).
[^216]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU  **2022**  708).
[^217]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU  **2022**  477).
[^218]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026  (RU  **2026**  92).
[^219]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024 (RU  **2024**  51). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU  **2026**  92).
[^220]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024  (RU  **2024**  51).
[^221]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU  **2026**  92).
[^222]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026  (RU  **2026**  92).
[^223]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU  **2026**  92).
[^224]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore  18.00 (RU  **2022**  260).
[^225]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU  **2022**  708).
[^226]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU  **2023**  452).
[^227]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU  **2022**  708).
[^228]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU  **2023**  168).
[^229]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00  (RU  **2023**  168).
[^230]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00  (RU  **2023**  168).
[^231]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025  (RU  **2025**  662).
[^232]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025  (RU  **2025**  662).
[^233]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022 (RU  **2022**  708). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00, le lett. b-d in vigore il 24 feb. 2023 (RU  **2023**  31).
[^234]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026  (RU  **2026**  92).
[^235]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore  18.00 (RU  **2022**  436).
[^236]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00  (RU  **2022**  381).
[^237]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 3 ago. 2022 (RU  **2022**  436). Nuovo testo giusta la cifra I  dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU  **2022**  477).
[^238]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 3 ago. 2022 (RU  **2022**  436). Nuovo testo giusta la cifra I  dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU  **2022**  477).
[^239]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 3 ago. 2022, in vigore dal 3 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU  **2022**  436).
[^240]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023 (RU  **2023**  168). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU  **2026**  92).
[^241]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU  **2026**  92).
[^242]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU  **2026**  92).
[^243]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU  **2023**  168).
[^244]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00 (RU  **2023**  168).
[^245]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU  **2023**  31).
[^246]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00  (RU  **2023**  31).
[^247]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026  (RU  **2026**  92).
[^248]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU  **2025**  662).
[^249]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU  **2025**  662).
[^250]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026  (RU  **2026**  92).
[^251]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026  (RU  **2026**  92).
[^252]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025  (RU  **2025**  662).
[^253]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026  (RU  **2026**  92).
[^254]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026  (RU  **2026**  92).
[^255]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU  **2026**  92).
[^256]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU  **2026**  92).
[^257]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU  **2026**  92).
[^258]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU  **2022**  477).
[^259]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024  (RU  **2024**  564).
[^260]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  51).
[^261]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^262]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024  (RU  **2024**  564).
[^263]: RS  **0.422.10**
[^264]: RS  **0.424.10**
[^265]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU  **2024**  564).
[^266]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU  **2024**  564).
[^267]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU  **2024**  564).
[^268]: Abrogato temporanemente dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, con effetto dal  29 giu. 2022 alle ore 18.00 al 31 lug. 2022 (RU  **2022**  381).
[^269]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00 (RU  **2022**  708).
[^270]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00  (RU  **2022**  381).
[^271]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU  **2022**  381).
[^272]: RS  **142.204**
[^273]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 31 ago. 2022 alle ore 18.00 (RU  **2022**  477).
[^274]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU  **2024**  564).
[^275]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^276]: Abrogata dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, con effetto dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^277]: RS  **748.111.1**
[^278]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU  **2024**  564).
[^279]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^280]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^281]: RS  **0.748.127.192.68**
[^282]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^283]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023, in vigore dal 29 mar. 2023 alle ore 20.00  (RU  **2023**  168).
[^284]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU  **2024**  564).
[^285]: RS  **172.056.1**
[^286]: Il Concordato intercantonale può essere consultato all’indirizzo:www.lexfind.ch/fe/de/tol/33879/versions/219579/de
[^287]: Il Concordato intercantonale può essere consultato all’indirizzo:www.lexfind.ch/fe/de/tol/33884/versions/219203/de
[^288]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^289]: [RU  **2014**  2803,4059; **2015**  809,1015,2311,3821; **2016**  995,3435,3881; **2017**  1681,4037,5065,7657; **2018**  1177,2139,2535,3025,3259,5341; **2019**  613,1085,1953,3089; **2020**  449,1153,3889,4157; **2021**  175,568,626; **2022**  8,138,143,144]
[^290]: RU  **2014**  877,1003,1213,2479
[^291]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025  (RU  **2025**  662).
[^292]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022 (RU  **2022**  260). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU  **2025**  662).
[^293]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^294]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^295]: Introdotto dalla cifra I n. 13 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di odinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^296]: RS  **946.202.1**
[^297]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 dic. 2025, in vigore dal 13 dic. 2025  (RU  **2025**  837).
[^298]: Nuova espressione giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025  (RU  **2055**  662). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^299]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 dic. 2025, in vigore dal 13 dic. 2025  (RU  **2025**  837).
[^300]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00  (RU  **2023**  452).
[^301]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 dic. 2025, in vigore dal 13 dic. 2025  (RU  **2025**  837).
[^302]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 dic. 2025, in vigore dal 13 dic. 2025  (RU  **2025**  837).
[^303]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024  (RU  **2024**  51).
[^304]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024  (RU  **2024**  51).
[^305]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023 (RU  **2023**  452). Abrogato dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, con effetto dal 26 feb. 2026 (RU  **2026**  92).
[^306]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026  (RU  **2026**  92).
[^307]: [RU  **2014**  2803,4059; **2015**  809,1015,2311,3821; **2016**  995,3435,3881; **2017**  1681,4037,5065,7657; **2018**  1177,2139,2535,3025,3259,5341; **2019**  613,1085,1953,3089; **2020**  449,1153,3889,4157; **2021**  175,568,626; **2022**  8,138,143,144]
[^308]: RU  **2014**  877,1003,1213,2479.
[^309]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^310]: RS  **0.975.277.2**
[^311]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^312]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^313]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^314]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^315]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ago. 2023, in vigore dal 16 ago. 2023  alle ore 18.00 (RU  **2023**  452).
[^316]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU  **2024**  564).
[^317]: Originario cpv. 1^bis^. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal  29 lug. 2022 (RU  **2022**  260).
[^318]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022 (RU  **2022**  260). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU  **2026**  92).
[^319]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00  (RU  **2022**  381).
[^320]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU  **2026**  92).
[^321]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  51).
[^322]: RS  **631.0**
[^323]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026  (RU  **2026**  92).
[^324]: [RU  **2014**  2803,4059; **2015**  809,1015,2311,3821; **2016**  995,3435,3881; **2017**  1681,4037,5065,7657; **2018**  1177,2139,2535,3025,3259,5341; **2019**  613,1085,1953,3089; **2020**  449,1153,3889,4157; **2021**  175,568,626; **2022**  8,138,143,144]
[^325]: Introdotti dalla cifra I dell’O del 25 mar. 2022 (RU  **2022**  198). Abrogati dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  51).
[^326]: Ora: articolo 14*a* capoversi 1 e 3
[^327]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 mar. 2022, in vigore dal 25 mar. 2022 alle ore 23.00  (RU  **2022**  198).
[^328]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00  (RU  **2022**  260).
[^329]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022 (RU  **2022**  260). Abrogato dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, con effetto dal 26 feb. 2026 (RU  **2026**  92).
[^330]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022 (RU  **2022**  260). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU  **2025**  662).
[^331]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022 (RU  **2022**  260). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU  **2025**  662).
[^332]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022 (RU  **2022**  260). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU  **2026**  92).
[^333]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00  (RU  **2022**  260).
[^334]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 apr. 2022 (RU  **2022**  260). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU  **2022**  381).
[^335]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00  (RU  **2022**  381).
[^336]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 dic. 2025, in vigore dal 13 dic. 2025  (RU  **2025**  837).
[^337]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00  (RU  **2022**  381).
[^338]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 29 giu. 2022 alle ore 18.00  (RU  **2022**  381).
[^339]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022 (RU  **2022**  381). Abrogato dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  51).
[^340]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022 (RU  **2022**  708). Abrogato dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  51).
[^341]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023 (RU  **2023**  31). Abrogato dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  51).
[^342]: Introdotti dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022 (RU  **2022**  708). Abrogati dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, con effetto dal 16 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU  **2023**  452).
[^343]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00  (RU  **2022**  708).
[^344]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 dic. 2022, in vigore dal 16 dic. 2022 alle ore 18.00 (RU  **2022**  824).
[^345]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 dic. 2022 (RU  **2022**  824). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00 (RU  **2023**  31).
[^346]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 15 feb. 2023, in vigore dal 15 feb. 2023 alle ore 18.00  (RU  **2023**  71).
[^347]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00  (RU  **2022**  708).
[^348]: Abrogata dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  51).
[^349]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 alle ore 18.00  (RU  **2023**  31).
[^350]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 25 gen. 2023 (RU  **2023**  31). Abrogata dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  51).
[^351]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00  (RU  **2022**  708).
[^352]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022 (RU  **2022**  708). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU  **2026**  92).
[^353]: Abrogato dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, con effetto dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^354]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024 (RU  **2024**  51). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU  **2024**  564).
[^355]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024 (RU  **2024**  51). Abrogato dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, con effetto dal 15 mag. 2025 (RU  **2025**  310).
[^356]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU  **2024**  564).
[^357]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU  **2024**  564).
[^358]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU  **2024**  564).
[^359]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 17 ott. 2024 (RU  **2024**  564).
[^360]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2024 (RU  **2024**  564). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU  **2026**  92).
[^361]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025 (RU  **2025**  310). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026 (RU  **2026**  92).
[^362]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^363]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 mag. 2025  (RU  **2025**  310).
[^364]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 30 ott. 2025 (RU  **2025**  662).
[^365]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026  (RU  **2026**  92).
[^366]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026  (RU  **2026**  92).
[^367]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 feb. 2026, in vigore dal 26 feb. 2026  (RU  **2026**  92).
[^368]: In vigore dal 20 mar. 2024.
[^369]: in vigore dal 20 mar. 2024.