946.231.178.5

# Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Venezuela

del 28 marzo 2018 (Stato 13 gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002[^1]sugli embarghi (LEmb);

ordina:

## **Sezione 1:** Definizioni {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.178.5--1}
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
a.[^2] *averi:* valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
b. *blocco degli averi* : l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
c. *risorse economiche:* i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
d. *blocco delle risorse economiche:* l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

## **Sezione 2:** Misure coercitive {#sec_2}
##### **Art. 2** Blocco degli averi e delle risorse economiche {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.178.5--2}
1. Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:
a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato 1;
b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.
2. È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese e organizzazioni che sottostanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.
3. Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di:
a. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
b. organizzazioni internazionali;
c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
e. organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie e non rientrano nel campo d’applicazione delle lettere a–d;
f. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–e nella misura in cui agiscono in tale veste.[^3]
4. A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:
a. interessi e altri redditi di tali conti;
b. pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;
c. pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.[^4]
5. Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.[^5]
6. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:
a. rispettare contratti esistenti;
b. soddisfare crediti in applicazione di:
        1. una decisione esistente di un tribunale arbitrale, o
        2. una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.[^6]
7. In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:
a. prevenire casi di rigore;
b. tutelare interessi svizzeri;
c. eseguire transazioni finanziarie necessarie a svolgere attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali;
d. svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.[^7]
8. Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 5 e 6 d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze.[^8]

##### **Art. 3** Divieto di entrata e di transito {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.178.5--3}
1. L’entrata o il transito in Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato 1.
2. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe:
a. per motivi umanitari comprovati;
b. se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti il Venezuela; oppure
c. per tutelare interessi svizzeri.

##### **Art. 4** Divieto concernente il materiale d’armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.178.5--4}
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione del Venezuela o per un uso in Venezuela, di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.
2. Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione del Venezuela o per un uso in Venezuela, dei beni di cui all’allegato 2, che possono essere utilizzati per la repressione interna.
3. Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica e la manutenzione, la concessione di mezzi finanziari, nonché la messa a disposizione e l’intermediazione assicurativa e riassicurativa in relazione con l’acquisto, la vendita, l’acquisizione, la fornitura, l’importazione, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego di beni di cui ai capoversi 1 e 2.
4. La SECO può, d’intesa con i competenti uffici del DFAE, autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per:
a. la vendita, la fornitura o l’esportazione di equipaggiamenti militari non letali o di equipaggiamenti utilizzabili per la repressione interna destinati esclusivamente a scopi umanitari o di protezione o a programmi delle Nazioni Unite, di organizzazioni regionali o subregionali, dell’Unione europea o della Confederazione per la creazione di istituzioni oppure destinati alla gestione delle crisi;
b. la vendita, la fornitura o l’esportazione di attrezzature per lo sminamento e materiale destinato a essere utilizzato in operazioni di sminamento;
c. la manutenzione di equipaggiamenti militari non letali utilizzati dalla marina o dalla guardia costiera del Venezuela e destinati esclusivamente alla protezione delle frontiere, alla stabilità regionale o all’intercettazione di stupefacenti;
d. lo stanziamento di mezzi finanziari e di aiuti finanziari e la messa a disposizione di assistenza tecnica in relazione con l’equipaggiamento e il materiale di cui alle lettere a–c.
5. L’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettile e i caschi, destinati a un uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Confederazione, dei rappresentanti dei media o del personale umanitario è esclusa dai divieti di cui ai capoversi 1–3.

##### **Art. 5** Divieti concernenti le apparecchiature, la tecnologia e i software a fine di ispezione {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.178.5--5}
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, apparecchiature, tecnologie o software di cui all’allegato 3 e destinati a operare controlli o intercettazioni sulle comunicazioni via Internet o telefoniche, a destinazione del Venezuela o per un uso in Venezuela.
2. È vietato fornire aiuto tecnico o servizi di intermediazione nonché mezzi finanziari concernenti la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui al capoverso 1.
3. È vietato fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni Internet a persone od organizzazioni venezuelane o a qualsiasi persona o entità che agisce per loro conto.
4. La SECO autorizza deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 procedendo secondo l’articolo 27 dell’ordinanza del 3 giugno 2016[^9]sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI), purché i beni e i servizi interessati non siano utilizzati per il controllo o l’intercettazione di Internet e del traffico telefonico.

##### **Art. 6** Divieto di soddisfare determinati crediti {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.178.5--6}
1. È vietato soddisfare crediti se sono riconducibili a un contratto o a un’attività la cui esecuzione viene impedita o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure previste dalla presente ordinanza. Questo divieto si applica ai crediti:
a. delle persone, imprese e organizzazioni elencate nell’allegato 1;
b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono per conto di persone, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a.
2. Nelle procedure volte a far valere un credito, incombe alla persona fisica, all’impresa o all’organizzazione che fa valere la pretesa provare che il soddisfacimento della pretesa non è vietato secondo il capoverso 1.[^10]

## **Sezione 3:** Esecuzione e disposizioni penali {#sec_3}
##### **Art. 7** Controllo ed esecuzione {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.178.5--7}
1. La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 2 e 4–6.
2. La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 3.
3. Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini[^11].
4. Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

##### **Art. 8** Dichiarazioni obbligatorie {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.178.5--8}
1. Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche o averi presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.
2. Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.
3. Gli accrediti di cui all’articolo 2 capoverso 4 devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.
4. Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.

##### **Art. 9** Disposizioni penali {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.178.5--9}
1. Chiunque viola gli articoli 2–6 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
2. Chiunque viola l’articolo 8 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
3. Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; quest’ultima può ordinare sequestri e confische.

## **Sezione 4:** Pubblicazione e disposizioni finali {#sec_4}
##### **Art. 10** Pubblicazione {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.178.5--10}
La pubblicazione delle voci di cui all’allegato 1 non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

##### **Art. 11** Disposizione transitoria {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.178.5--11}
L’articolo 4 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 28 marzo 2018.

##### **Art. 12** Entrata in vigore {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.178.5--12}
La presente ordinanza entra in vigore il 28 marzo 2018 alle ore 18.00.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 2 cpv. 1 lett. a e 3 cpv. 1, 6 lett. a e 10)
### Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito e imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.178.5--annex-1}

##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 4 cpv. 2)
### Beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.178.5--annex-2}
1 Bombe e granate non menzionate nell’allegato 1 dell’ordinanza del 25 febbraio 1998[^12]sul materiale bellico (OMB) e nell’allegato 3 OBDI;
2 Traguardi di puntamento di tutti i tipi non menzionati nell’allegato 1 OMB e negli allegati 3 e 5 OBDI;
3 I seguenti veicoli, fatta eccezione per i veicoli appositamente progettati per la lotta antincendio:
    3.1 veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa,
    3.2 veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti,
    3.3 veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate, incluse macchine edili con protezione balistica,
    3.4 veicoli appositamente progettati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e detenuti,
    3.5 veicoli e rimorchi appositamente progettati per l’installazione di barriere mobili,
    3.6 componenti di veicoli di cui ai numeri 3.1–3.5, appositamente progettati a fini antisommossa;
4 Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate nell’allegato 1 OMB e negli allegati 3 e 5 OBDI:
    4.1 apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e le relative componenti appositamente progettate;
     fanno eccezione gli apparecchi e i dispositivi impiegati per prodotti industriali, come ad esempio i sistemi di innesco degli airbag per autoveicoli,
    4.2 Carica esplosiva a taglio lineare,
    4.3 Le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate:
        4.3.1 amatolo
        4.3.2 nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto)
        4.3.3 nitroglicole
        4.3.4 tetranitrato di pentaeritrite (PETN)
        4.3.5 cloruro di picrile
        4.3.6 2,4,6 trinitrotoluene (TNT)
5 I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati al numero ML 13 dell’allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per le discipline sportive o a fini di sicurezza e di lavoro:
    5.1 giubbotti antiproiettile con protezione balistica o protezione contro gli attacchi all’arma bianca,
    5.2 elmetti con protezione balistica o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici;
6 Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco diversi da quelli menzionati al numero ML 14 dell’allegato 3 OBDI, e relativi programmi informatici appositamente progettati;
7 Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d’immagine diversi da quelli menzionati negli allegati 3 e 5 OBDI;
8 Filo spinato a lame di rasoio;
9 Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI;
10 Dispositivi specificamente progettati per la produzione degli articoli di cui al presente elenco;
11 Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all’utilizzo degli articoli di cui al presente elenco.
##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 5 cpv. 1)
### Attrezzature, tecnologie e software impiegati a scopo di sorveglianza {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.178.5--annex-3}
#### **1.** Elenco delle apparecchiature {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.178.5--annex-3/lvl_1}
– Apparecchiature per l’ispezione approfondita di pacchetti;
– Apparecchiature per la sorveglianza delle reti, incluse le apparecchiature per la gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati;
– Apparecchiature per la sorveglianza delle radiofrequenze;
– Apparecchiature per l’interferenza nelle reti radio e nelle comunicazioni satellitari;
– Apparecchiature per la propagazione a distanza di virus informatici;
– Apparecchiature per il riconoscimento/trattamento vocale;
– Apparecchiature per l’intercettazione e il controllo di:
    *–* *IMSI (International Mobile Subscriber Identity)* : identità utente mobile internazionale. Codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, integrato nella carta SIM, che consente di identificare quest’ultima tramite le reti GSM e UMTS.
    *–* *MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number)* : numero di rete digitale integrata nei servizi dell’abbonato mobile. Numero unico per l’identificazione di un abbonamento a una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l’IMSI, ma serve anche per instradare le chiamate tramite l’abbonato.
    *–* *IMEI (International Mobile Equipment Identity)* : identificatore internazionale apparecchiature mobili. Numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all’interno dello scomparto della batteria del telefono. L’intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché l’IMSI e l’MSISDN.
    *–* *TMSI (Temporary Mobile* *Subscriber Identity):* identità utente mobile temporanea. Identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete;
– Apparecchiature per intercettazione e controllo tattici SMS (*Short Message System* : servizio di messaggi brevi), GSM (*Global System for Mobile Communications* : sistema mondiale di comunicazioni mobili), GPS (*Global Positioning System* : sistema di localizzazione globale via satellite), GPRS (*General Package Radio Service* : sistema di trasmissione radio a pacchetto), UMTS (*Universal Mobile Telecommunication System* : sistema universale di comunicazioni mobili), CDMA (*Code Division Multiple Access* : accesso multiplo a divisione di codice), PSTN (*Public Switch Telephone Networks* : rete telefonica pubblica commutata);
– Apparecchiature per intercettazione e controllo di informazioni DHCP (*Dinamyc Host Configuration Protocol* : protocollo di configurazione dinamica tramite host), SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol* : protocollo semplice per il trasferimento di posta) e GTP (*GPRS Tunneling Protocol* : protocollo di tunneling per il GPRS);
– Apparecchiature per il riconoscimento e l’analisi morfologici;
– Apparecchiature telecomandate per indagini forensi;
– Apparecchiature per motori di trattamento semantico;
– Apparecchiature per la violazione di codici WEP e WPA;
– Apparecchiature per l’intercettazione di protocollo VoIP proprietario e standard.

#### **2.** «Software» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» delle apparecchiature di cui al numero 1 {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.178.5--annex-3/lvl_2}

#### **3.** «Tecnologie» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» delle apparecchiature di cui al numero 1 {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.178.5--annex-3/lvl_3}
Le apparecchiature, le tecnologie e i software di queste categorie rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato nella misura in cui rispondono alla descrizione generale di «sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari».

Ai fini del presente allegato, per «controllo» si intende l’acquisizione, l’estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l’analisi e l’archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.

#### **4.** Eccezioni {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.178.5--annex-3/lvl_4}
Sono esclusi dalle disposizioni dei numeri 1–3:
a. software che sono progettati per essere installati dall’utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:
    1. in contanti,
    2. per corrispondenza,
    3. per transazione elettronica, o
    4. su ordinazione telefonica; o
b. software che sono di pubblico dominio.

[^1]: RS  **946.231**
[^2]: Correzione del 25 ago. 2020 (RU  **2020**  3607).
[^3]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 14 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^4]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 14 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^5]: Introdotto dalla cifra I n. 14 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^6]: Introdotto dalla cifra I n. 14 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^7]: Introdotto dalla cifra I n. 14 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^8]: Introdotto dalla cifra I n. 14 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^9]: RS  **946.202.1**
[^10]: Introdotto dalla cifra I n. 14 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  528).
[^11]: La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal  1° gen. 2022 (RU  **2021**  589).
[^12]: RS  **514.511**