946.231.179.8

# Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Yemen

del 5 dicembre 2014 (Stato 1° giugno 2023) (Stato 1° giugno 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002[^1]sugli embarghi (LEmb);<br />in esecuzione delle risoluzioni 2140 (2014), 2216 (2015), 2511 (2020) e 2664 (2022)[^2]del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,[^3]

ordina:

## **Sezione 1:** Misure coercitive {#sec_1}
##### **Art. 1** Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.179.8--1}
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di materiale d’armamento di ogni genere, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio:
a. alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni menzionati nell’allegato;
b. alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone, dei gruppi o delle organizzazioni di cui alla lettera a.
2. Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego di materiale d’armamento di ogni genere, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione ad attività militari, compresa la messa a disposizione di mercenari armati alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni di cui al capoverso 1.
3. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996[^4]sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996[^5]sul materiale bellico.

##### **Art. 1a** Blocco degli averi e delle risorse economiche {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.179.8--1_a}
1. Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo:
a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato;
b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.
2. È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese o organizzazioni che sottostanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.
3. Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:
a. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
b. organizzazioni internazionali;
c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
e. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–d nella misura in cui agiscono in tale veste;
f. ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.[^6]
4. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a:
a. prevenire casi di rigore;
b. rispettare contratti esistenti;
c. onorare crediti oggetto di una misura o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale; o
d. tutelare interessi svizzeri.[^7]
5. La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze (DFF) nonché, se del caso, previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità con le decisioni di tale comitato.[^8]

##### **Art. 1b** Deroghe a scopi umanitari {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.179.8--1_b}
La SECO può, d’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del DFF e in conformità con le decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, concedere deroghe ai divieti di cui agli articoli 1 e 1*a* :
a. per agevolare il lavoro delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie nello Yemen; o
b. per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle risoluzioni 2140 (2014) e 2216 (2015).

##### **Art. 2** Definizioni {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.179.8--2}
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
a.[^9] *averi* : valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
b. *blocco degli averi:* l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
c. *risorse economiche:* i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
d. *blocco delle risorse economiche:* l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

##### **Art. 3** Divieto di entrata e di transito {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.179.8--3}
1. L’entrata o il transito in Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato.
2. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)[^10]può concedere deroghe:
a. se l’entrata o il transito sono necessari ai fini di una procedura giudiziaria;
b.[^11] in conformità con i paragrafi 16 della risoluzione 2140 (2014) e 3 della risoluzione 2511 (2020) nonché con le decisioni corrispondenti del competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

## **Sezione 2:** Esecuzione e disposizioni penali {#sec_2}
##### **Art. 4** Controllo ed esecuzione {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.179.8--4}
1. La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure di cui agli articoli 1–1*b* .[^12]
2. La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 3.
3. Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini[^13].
4. Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

##### **Art. 5** Dichiarazioni obbligatorie {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.179.8--5}
1. Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 1*a* capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.[^14]
2. Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

##### **Art. 6** Disposizioni penali {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.179.8--6}
1. Chiunque viola gli articoli 1, 1*a* o 3 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.[^15]
2. Chiunque viola l’articolo 5 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
3. Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

## **Sezione 3:** Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore {#sec_3}
##### **Art. 7** Recepimento automatico di liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni soggetti alle sanzioni {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.179.8--7}
Le liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

##### **Art. 8** Entrata in vigore {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.179.8--8}
La presente ordinanza entra in vigore il 5 dicembre 2014 alle ore 18.00.

(art. 1 cpv. 1 lett. a, 1*a* cpv. 1 lett. a, 3 cpv. 1 e 7)
### Persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie, al divieto di entrata e di transito e al divieto di fornire armamenti {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.179.8--annex-1}
**Nota bene** 

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite[^16].

2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite[^17].

[^1]: RS  **946.231**
[^2]: Le risoluzioni sono consultabili in francese e inglese all’indirizzowww.un.org/securitycouncil/fr> Sanctions > Comité des sanctions > Résolutions.
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I 14 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU  **2023**  236).
[^4]: RS  **946.202**
[^5]: RS  **514.51**
[^6]: Nuovo testo giusta il n. I 14 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU  **2023**  236).
[^7]: Nuovo testo giusta il n. I 14 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU  **2023**  236).
[^8]: Introdotto dal n. I 14 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU  **2023**  236).
[^9]: Correzione del 25 ago. 2020 (RU  **2020**  3607).
[^10]: La desigazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^11]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mag. 2020, in vigore dal 15 giu. 2020 (RU  **2020**  2071).
[^12]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mag. 2020, in vigore dal 15 giu. 2020 (RU  **2020**  2071).
[^13]: La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal  1° gen. 2022 (RU  **2021**  589).
[^14]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 12 giu. 2015  (RU  **2015**  2031).
[^15]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 12 giu. 2015  (RU  **2015**  2031).
[^16]: La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet:http://www.un.org/en/sc/%20> Subsidiary Organs > Sanctions > 2140 Sanctions Committee (Yemen) > Sanctions List Materials.
[^17]: La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet:http://www.seco.admin.ch> Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.