946.231.18

# Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan

del 25 maggio 2005 (Stato 18 febbraio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002[^1]sugli embarghi (LEmb);<br />in esecuzione delle risoluzioni 1556 (2004), 1591 (2005) e 2664 (2022)[^2]del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,[^3]

ordina:

## **Sezione 1:** Misure coercitive {#sec_1}
##### **Art. 1** Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.18--1}
1. Sono vietati la fornitura, la vendita, il transito e la mediazione di materiale d’armamento di ogni genere, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio, a destinazione del Sudan.
2. Sono vietate l’offerta, la vendita e la mediazione di consulenza tecnica, istruzione o assistenza connesse con la fornitura, la produzione, la manutenzione o l’utilizzazione del materiale d’armamento di cui al capoverso 1, a destinazione del Sudan.
3. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO)[^4]può, d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), accordare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per:
a. l’esclusiva utilizzazione da parte della Missione delle Nazioni Unite nel Sudan (UNMIS);
b. l’esclusiva utilizzazione da parte di organizzazioni regionali in operazioni di osservazione, di verifica o di promovimento della pace;
c. la fornitura di materiale militare non letale esclusivamente destinato a scopi umanitari o di protezione;
d. la fornitura di indumenti di protezione (ad es. giubbotti antiproiettile) destinati all’utilizzazione individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, di rappresentanti dei media e del personale umanitario;
e. il sostegno all’accordo globale di pace firmato a Nairobi il 9 gennaio 2005.
4. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996[^5]sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996[^6]sul materiale bellico.

##### **Art. 2** Blocco degli averi e delle risorse economiche {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.18--2}
1. Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:
a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate negli allegati 1 e 2;
b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.[^7]
2. È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui al capoverso 1 oppure mettere a loro disposizione in altro modo, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.[^8]
3. Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:
a. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
b. organizzazioni internazionali;
c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
e. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–d nella misura in cui agiscono in tale veste;
f. ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.[^9]
3bis. Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica al trasferimento di averi o alla messa a disposizione di averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’allegato 2 se ciò è necessario per lo svolgimento di attività umanitarie da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono a tal fine un finanziamento dalla Confederazione.[^10]
4. La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati per:
a. rispettare contratti esistenti;
b. soddisfare crediti in applicazione di:
        1. una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure
        2. una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.[^11]
4bis. In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:
a. prevenire casi di rigore;
b. svolgere attività umanitarie o altre attività nella misura in cui sono necessarie per soddisfare bisogni umani fondamentali;
c. tutelare interessi svizzeri;
d. svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.[^12]
5. Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 4 e 4^bis^d’intesa con i servizi competenti delDFAEe del Dipartimento federale delle finanzee, se del caso, in conformità alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite^[^13]^.[^14]

##### **Art. 3** Definizioni {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.18--3}
Nella presente ordinanza si intende per:
a.[^15] *averi* : valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
b. *blocco degli averi* : l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
c. *risorse economiche* : i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
d. *blocco delle risorse economiche* : l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

##### **Art. 4** Divieto di entrata e di transito {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.18--4}
1. L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche menzionate negli allegati 1 e 2.
2. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 1 in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
3. La SEM può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 2:
a. per motivi umanitari comprovati;
b. per la partecipazione a conferenze internazionali o a dialoghi politici concernenti il Sudan; oppure
c. per tutelare interessi svizzeri.

## **Sezione 2:** Esecuzione e disposizioni penali {#sec_2}
##### **Art. 5** Controllo ed esecuzione {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.18--5}
1. La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2.
2. La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 4.[^16]
3. Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.[^17]
4. Su ordine della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

##### **Art. 6** Dichiarazioni obbligatorie {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.18--6}
1. Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 li dichiarano senza indugio alla SECO.
2. Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

##### **Art. 7** Disposizioni penali {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.18--7}
1. Chiunque viola l’articolo 1, 2 o 4 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
2. Chiunque viola l’articolo 6 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
3. Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; esso può ordinare sequestri e confische.

## **Sezione 3:** Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore {#sec_3}
##### **Art. 7a** Recepimento automatico delle liste delle Nazioni Unite {#sec_3/art_7_a omnilex-key=ch-fedlex--946.231.18--7a}
Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 1) sono recepite automaticamente.

##### **Art. 7b** Pubblicazione {#sec_3/art_7_b omnilex-key=ch-fedlex--946.231.18--7b}
Il contenuto degli allegati 1 e 2 è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS) soltanto mediante rimando.

##### **Art. 8** Entrata in vigore {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.18--8}
La presente ordinanza entra in vigore il 26 maggio 2005.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 2 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2 nonché 7*a* e 7*b* )
### Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.18--annex-1}
**Osservazioni** 

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni designate dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite[^18].

2. Di norma la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management)[^19]un giorno lavorativo dopo la comunicazione da parte delle Nazioni Unite.
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 2 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 3 nonché 7*b* )
### Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.231.18--annex-2}

[^1]: RS  **946.231**
[^2]: Le risoluzioni sono consultabili in francese e inglese all’indirizzowww.un.org/securitycouncil/fr> Sanctions > Comité des sanctions > Résolutions.
[^3]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 15 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023  (RU  **2023**  236).
[^4]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16  cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU  **2004**  4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^5]: RS  **946.202**
[^6]: RS  **514.51**
[^7]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore il 10 apr. 2024 alle  ore 18.00 (RU  **2024**  149).
[^8]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore il 10 apr. 2024 alle  ore 18.00 (RU  **2024**  149).
[^9]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 15 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023  (RU  **2023**  236).
[^10]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore il 10 apr. 2024 alle ore 18.00 (RU  **2024**  149).
[^11]: Introdotto dalla cifra I n. 15 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali (RU  **2023**  236). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore il 10 apr. 2024 alle ore 18.00 (RU  **2024**  149).
[^12]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore il 10 apr. 2024 alle ore 18.00 (RU  **2024**  149).
[^13]: Le risoluzioni sono consultabili in francese e inglese all’indirizzo:www.un.org/securitycouncil/fr> Sanctions > Comité des sanctions > Résolutions.
[^14]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore il 10 apr. 2024 alle ore 18.00 (RU  **2024**  149).
[^15]: Correzione del 25 ago. 2020 (RU  **2020**  3607).
[^16]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore il 10 apr. 2024 alle  ore 18.00 (RU  **2024**  149).
[^17]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore il 10 apr. 2024 alle  ore 18.00 (RU  **2024**  149).
[^18]: La lista può essere consultata in francese su Internet all’indirizzo:www.un.org/securitycouncil/fr> Sanctions > Comité des sanctions concernant le Soudan > Matériaux relatifs à la liste de sanctions.
[^19]: La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet all’indirizzo:www.seco.admin.ch> Politica esterna & Cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.