946.511

# Ordinanza sulla notificazione delle prescrizioni e norme tecniche nonché sui compiti dell’Associazione Svizzera di Normazione

(Ordinanza sulla notificazione, ON)

del 17 giugno 1996 (Stato 1° giugno 2002)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 6 ottobre 1995[^1]sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC);<br />in esecuzione dell’Accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi del 15 aprile 1994[^2];<br />in esecuzione dell’Accordo OMC sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie del 15 aprile 1994[^3];<br />in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 2001[^4]di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960[^5]istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e del suo allegato H,[^6]

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## **Sezione 1:** Oggetto {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.511--1}
1. La presente ordinanza si applica:
a. alle competenze in materia di procedure di notificazione delle prescrizioni e norme tecniche progettate ed esistenti (procedura di notificazione);
b. ai compiti dell’Associazione Svizzera di Normazione (SNV) relative:
        1. allo svolgimento della procedura di notificazione,
        2. alla trasmissione di informazioni sulle prescrizioni e norme tecniche progettate ed esistenti,
        3. alla difesa di interessi svizzeri in seno agli organi direttori di organizzazioni internazionali di normazione, che elaborano norme tecniche alle quali le prescrizioni tecniche si riferiscono.
2. Gli articoli 2–4 e 8 sono applicabili anche alle regole relative ai servizi della società dell’informazione nel senso dell’allegato H dell’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS).[^7]

## **Sezione 2:** Notificazione {#sec_2}
##### **Art. 2** Principio {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.511--2}
1. Il contenuto, l’estensione e lo svolgimento delle procedure di notificazione sono retti dagli accordi internazionali pertinenti.
2. Gli organi competenti per l’elaborazione di prescrizioni tecniche (autorità), quando propongono di adottare o di modificare prescrizioni tecniche, comunicano i risultati della procedura di notificazione.

##### **Art. 3** Organismo svizzero di notificazione {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--946.511--3}
1. Il Segretariato di Stato dell’economia (Seco)[^8]è l’organismo svizzero di notificazione.
2. Le autorità consegnano al Seco i documenti necessari alla notificazione.
3. Il Seco è responsabile della trasmissione dei documenti agli organismi previsti a questo scopo negli accordi internazionali. Può esigere dalle autorità che completino o rielaborino i documenti.
4. Il Seco accusa ricevuta delle notificazioni estere che non pervengono in altro modo agli ambienti interessati, poi le trasmette per pubblicazione al Centro d’informazione svizzera sulle regole tecniche della SNV (switec).
5. Il Seco accusa ricevuta delle reazioni estere alle notificazioni svizzere, poi le trasmette alle autorità competenti affinché si pronuncino.
6. I pareri svizzeri relativi alle notificazioni estere sono trasmessi al Seco, il quale le trasmette agli organismi competenti previsti a questo scopo negli accordi internazionali.
7. Il Seco allestisce una guida della procedura di notificazione e fornisce informazioni su domanda.

##### **Art. 4** Centro svizzero d’informazioni sulle norme tecniche {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.511--4}
1. Switec provvede affinché gli ambienti interessati siano debitamente informati, con un titolo e un breve riassunto, delle notifiche estere consegnate dal Seco.
2. Su domanda, Switec fornisce alle autorità e ai privati l’insieme dei documenti concernenti la notificazione.
3. La Confederazione indennizza switec per le prestazioni in materia di notificazioni. I dettagli sono retti dal contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e la SNV.

## **Sezione 3:** Informazione sulle prescrizioni e norme tecniche {#sec_3}
##### **Art. 5** Informazioni {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--946.511--5}
1. Switec fornisce informazioni su tutte le questioni che rientrano nel campo delle prescrizioni e norme tecniche, alle quali la Svizzera si è impegnata a rispondere in virtù di accordi internazionali.
2. La Confederazione partecipa ai costi d’esercizio di switec. Essa indennizza switec per le informazioni comunicate agli uffici federali, nonché alle persone e organismi che, in virtù di accordi internazionali, hanno diritto a queste informazioni.
3. I dettagli sono retti dal contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e la SNV.

##### **Art. 6** Norme tecniche {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--946.511--6}
1. Su domanda, switec mette a disposizione degli uffici federali, nel loro campo di competenza, le norme tecniche alle quali si riferiscono le prescrizioni tecniche.
2. Switec allestisce, in collaborazione con gli uffici federali competenti e d’intesa con il Seco, le liste delle norme tecniche, con titoli e fonti, alle quali si riferiscono le prescrizioni tecniche e le rende accessibili. Può fatturare questo servizio agli utenti.
3. La Confederazione indennizza switec per la consegna di norme tecniche agli uffici federali conformemente al capoverso 1 e partecipa ai costi occasionati dall’allestimento di liste di norme tecniche di riferimento. I dettagli sono retti dal contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e la SNV.

## **Sezione 4:** Difesa degli interessi svizzeri {#sec_4}
##### **Art. 7** {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--946.511--7}
1. La SNV coordina e rappresenta gli interessi svizzeri nelle commissioni delle organizzazioni internazionali di normazione responsabili della politica e dei programmi di normazione, nella misura in cui si tratti dell’elaborazione di norme tecniche internazionali alle quali le prescrizioni tecniche si riferiscono o possono riferirsi.
2. La Confederazione contribuisce alle spese di partecipazione agli organismi internazionali che elaborano norme tecniche alle quali si riferiscono le prescrizioni tecniche, nonché ai costi per il coordinamento e la tutela degli interessi svizzeri conformemente al capoverso 1. I dettagli sono retti dal contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e la SNV.

## **Sezione 5:** Vigilanza {#sec_5}
##### **Art. 8** {#sec_5/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--946.511--8}
Nell’esecuzione della presente ordinanza, la SNV è sottoposta alla vigilanza del Seco.

## **Sezione 6:** Disposizioni finali {#sec_6}
##### **Art. 9** Diritto previgente: abrogazione {#sec_6/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--946.511--9}
L’ordinanza di notifica del 3 dicembre 1990[^9]è abrogata.

##### **Art. 10** Entrata in vigore {#sec_6/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.511--10}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1996.

[^1]: RS  **946.51**
[^2]: RS  **0.632.20** all. 1A.6
[^3]: RS  **0.632.20** all. 1A.4
[^4]: FF  **2001**  4499
[^5]: RS  **0.632.31**
[^6]: Nuovo testo del 4° comma giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2002 (RU  **2002**  2139).
[^7]: Introdotto dal n. I dell’O del 29 mag. 2002 (RU  **2002**  2139).
[^8]: Nuova denominazione giusta l’art. 21 n. 21 dell’O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU  **2000**  187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
[^9]: [RU  **1990**  1963]