946.513.8

# Ordinanza concernente l’immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato

(Ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE)

del 19 maggio 2010 (Stato 1° dicembre 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 16*a* capoverso 2 lettera e, nonché 31 capoverso 1 della<br />legge federale del 6 ottobre 1995[^1]sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

ordina:

## **Sezione 1:** Oggetto {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--946.513.8--1}
1. La presente ordinanza:
a. stabilisce le deroghe secondo l’articolo 16*a* capoverso 2 lettera e LOTC al principio di cui all’articolo 16*a* capoverso 1 LOTC;
b. disciplina l’immissione in commercio di derrate alimentari fabbricate conformemente a prescrizioni tecniche estere;
c. disciplina la sorveglianza di prodotti immessi in commercio conformemente a prescrizioni tecniche estere.
2. Le deroghe secondo l’articolo 16*a* capoverso 2 lettera e LOTC al principio di cui all’articolo 16*a* capoverso 1 LOTC sono stabilite all’articolo 2.

## **Sezione 2:** Deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC {#sec_2}
##### **Art. 2** Elenco delle deroghe secondo l’articolo 16a capoverso 2 lettera e LOTC {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--946.513.8--2}
Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16*a* capoverso 1 LOTC:
a. i seguenti prodotti trattati con prodotti chimici o contenenti prodotti chimici:
        1. pitture e lacche al piombo nonché prodotti con esse trattati (all. 2.8 dell’O del 18 mag. 2005[^2]sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim),
        2.[^3] .
        3.[^4] sostanze e preparati pericolosi che non recano sull’etichetta l’indicazione del fabbricante secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettera a dell’ordinanza del 5 giugno 2015[^5]sui prodotti chimici (OPChim), nonché sostanze e preparati secondo l’articolo 19 OPChim le cui schede di dati di sicurezza non contengono tutti i dati di cui all’allegato 2 numero 3.2 OPChim,
        4.[^6] sostanze stabili nell’aria nonché preparati e prodotti che non soddisfano le esigenze di cui agli allegati 1.5, 2.3, 2.9–2.12 e 2.19 ORRPChim,
        5. legno e materiali legnosi che non soddisfano le esigenze di cui all’allegato 2.4 numero 1 e all’allegato 2.17 ORRPChim,
        6. detersivi e prodotti di pulizia che contengono fosfati o componenti difficilmente degradabili (complessanti) secondo l’allegato 2.1 numero 2 capoverso 1 lettere a–d nonché l’allegato 2.2 numero 2 capoverso 1 lettere a e b ORRPChim;
b. le seguenti derrate alimentari:
        1.[^7] .
        2.[^8] .
        3. e 4.[^9] .
        5.[^10] .
        6. uova di consumo in guscio, uova al tegamino, uova cotte nonché uova cotte e sbucciate (uova contenute in preparazioni gastronomiche) provenienti da allevamento in batteria di pollame non autorizzato in Svizzera prive di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 4 e 5 dell’ordinanza del 26 novembre 2003[^11]sulle dichiarazioni agricole (ODAgr),
        7.[^12] derrate alimentari prive di una dichiarazione riguardo alle miscele casuali con sostanze allergeniche secondo l’articolo 11 capoverso 5 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016[^13]concernente le informazioni sulle derrate alimentari,
        8.[^14] derrate alimentari che recano una menzione «senza OGM[^15]» non conforme ai requisiti di cui all’articolo 37 capoversi 4 e 5 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016[^16]sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),
        9.[^17] derrate alimentari fabbricate con procedimenti soggetti ad autorizzazione secondo l’articolo 28 capoverso 1 ODerr, nonché derrate alimentari che sono OGM, li contengono o sono da essi ottenute e che necessitano dell’autorizzazione secondo l’articolo 31 della suddetta ordinanza,
        10.[^18] .
        11. carne, preparazioni a base di carne e prodotti carnei di conigli domestici allevati secondo forme di tenuta non autorizzate in Svizzera e che sono privi di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 3 e 5 ODAgr;
c. i seguenti altri prodotti:
        1.[^19] .
        2. infrastrutture ferroviarie e veicoli ferroviari non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere rilevanti in materia di sicurezza previste dai seguenti atti normativi:
            – legge federale del 20 dicembre 1957[^20]sulle ferrovie
            – ordinanza del 23 novembre 1983[^21]sulle ferrovie
            – disposizioni d’esecuzione del 22 maggio 2006[^22]dell’ordinanza sulle ferrovie, 6^a^revisione
            – legge del 24 giugno 1902[^23]sugli impianti elettrici
            – ordinanza del 5 dicembre 1994[^24]sulle installazioni elettriche delle ferrovie
            – disposizioni d’esecuzione degli atti normativi menzionati nel presente numero,
        3.[^25] .
        4. i lavori soggetti alla legge del 20 giugno 1933[^26]sul controllo dei metalli preziosi che non soddisfano le prescrizioni in materia di titoli e di designazione, caratterizzazione e composizione materiale di cui agli articoli 1–3 e 5–21 della suddetta legge,
        5.[^27] i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3–8 e agli allegati 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 2.14, 2.15 e 3.2 dell’ordinanza del 1° novembre 2017[^28]sull’efficienza energetica:[^29]
            – .[^30]
            – asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete,
            – nel caso di scaldacqua e serbatoi di accumulo dell’acqua calda: scaldacqua elettrici convenzionali aventi un volume utile di ≥ 150 litri e serbatoi di accumulo dell’acqua calda aventi un volume utile di ≤ 500 litri,
            – nel caso di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e apparecchi di riscaldamento misti: apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente e apparecchi elettrici di riscaldamento misti,
            – nel caso di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale: apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente locale,
            – nel caso di refrigeratori aventi funzione di vendita diretta con raccordo alla rete: refrigeratori per bevande con funzione di vendita diretta, armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e armadi congelatori da supermercato verticali e combinati con raccordo alla rete,
            – .[^31]
            – piani cottura, forni aperti per gratinare o mantenere calde le vivande con forte calore superiore (salamandre) e friggitrici professionali con raccordo alla rete,
            – lavastoviglie professionali con raccordo alla rete,
            – macchine da caffè per uso domestico con raccordo alla rete.
        6.[^32] legno e prodotti del legno soggetti all’ordinanza del 4 giugno 2010[^33]sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno, che non soddisfano le prescrizioni in materia di dichiarazione di cui agli articoli 2–4 di detta ordinanza,
        7.[^34] .
        8.[^35] pellicce e prodotti di pellicceria soggetti all’ordinanza del 7  dicembre 2012[^36]sulla dichiarazione delle pellicce, non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 2*a* –7 dell’ordinanza suddetta, relative alla dichiarazione,
        9.[^37] i contatori d’elettricità diversi dai contatori di energia attiva per i quali il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha emanato disposizioni in virtù dell’articolo 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006[^38]sugli strumenti di misurazione, segnatamente i contatori d’elettricità per la misurazione dell’energia reattiva, la misurazione della potenza e la creazione del profilo di carico,
        10.[^39] pellet e mattonelle in legno allo stato naturale, nella misura in cui non soddisfano le esigenze di cui all’allegato 5 cifra 32 OIAt,
        11.[^40] cosmetici che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016[^41]sui cosmetici;
        12.[^42] prodotti del tabacco e prodotti di sostituzione il cui imballaggio per la vendita al minuto non reca il prezzo di vendita al minuto in franchi svizzeri e la ragione sociale o il numero dell’impegno di garanzia del fabbricante in Svizzera o dell’importatore secondo l’articolo 16 capoverso 1 lettere a e b della legge del 21 marzo 1969[^43]sull’imposizione del tabacco in combinato disposto con l’articolo 31 dell’ordinanza del 14 ottobre 2009[^44]sull’imposizione del tabacco,
        13.[^45] prodotti a base di nicotina per uso orale senza tabacco di cui all’articolo 3 lettera d della legge del 1° ottobre 2021[^46]sui prodotti del tabacco (LPTab) e sigarette elettroniche senza nicotina di cui all’articolo 3 lettera f LPTab il cui imballaggio non reca l’avvertenza prevista all’articolo 14 capoverso 1 lettera b o e LPTab,
        14.[^47] prodotti simili di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del 28 agosto 2024[^48]sui prodotti del tabacco (OPTab) il cui imballaggio non reca le avvertenze secondo la classificazione prevista all’articolo 3 OPTab né quelle previste all’articolo 13 OPTab.

##### **Art. 3** Controllo delle deroghe di cui all’articolo 2 {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--946.513.8--3}
Le deroghe di cui all’articolo 2 sono controllate:
a. dal Dipartimento competente per la corrispondente prescrizione tecnica svizzera se l’Unione europea (UE) emana nuove prescrizioni armonizzate nei settori menzionati all’articolo 2 o modifica quelle esistenti;
b. dal Consiglio federale su richiesta del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)[^49], ogni cinque anni.

## **Sezione 3:** Derrate alimentari {#sec_3}
##### **Art. 4** Domanda di autorizzazione {#sec_3/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--946.513.8--4}
1. Possono presentare una domanda di autorizzazione secondo l’articolo 16*c* LOTC:
a. i cittadini svizzeri e stranieri che commerciano derrate alimentari alle quali si applica l’articolo 16*a* capoverso 1 LOTC;
b. i produttori stranieri di derrate alimentari alle quali si applica l’articolo 16*a* capoverso 1 LOTC;
c. i produttori di derrate alimentari in Svizzera che intendono immettere in commercio anche in Svizzera la derrata alimentare destinata all’esportazione nell’UE o nello Spazio economico europeo (SEE);
d. i produttori di derrate alimentari in Svizzera che producono unicamente per il mercato interno.
2. La domanda include:
a. il nome e l’indirizzo del richiedente e un recapito in Svizzera;
b. un campione di imballaggio munito dell’etichetta originale o di una sua riproduzione in forma stampata o elettronica;
c. indicazioni sulla composizione e sulle specificazioni essenziali della derrata alimentare;
d. indicazioni sulle disposizioni del diritto svizzero che non sono osservate;
e. la prova che la derrata alimentare è conforme alle prescrizioni tecniche dell’UE oppure, nel caso in cui il diritto dell’UE non sia armonizzato o lo sia solo in modo incompleto, la prova che la derrata alimentare è conforme alle prescrizioni tecniche di uno Stato membro dell’UE o dello SEE;
f. documenti o considerazioni in cui si rende verosimile che la derrata alimentare è legalmente immessa in commercio nel Paese alle cui prescrizioni si fa riferimento; i richiedenti di cui al capoverso 1 lettera d rendono verosimile che una derrata alimentare corrispondente è legalmente immessa in commercio nel Paese alle cui prescrizioni si fa riferimento.
3. È considerata prova ai sensi del capoverso 2 lettera e una dichiarazione del richiedente secondo cui la derrata alimentare è conforme alle prescrizioni tecniche determinanti di cui all’articolo 16*a* capoverso 1 lettera a LOTC; gli atti normativi corrispondenti e la relativa fonte ufficiale sono indicati.
4. La domanda è redatta in una lingua ufficiale della Confederazione. I dati e la documentazione possono essere redatti in inglese ed essere presentati su supporto elettronico invece che su supporto cartaceo. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)[^50]può esigere che le prescrizioni tecniche determinanti siano tradotte in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

##### **Art. 5** Verifica della completezza {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--946.513.8--5}
1. L’USAV verifica se la domanda è completa.
2. L’USAV conferma senza indugio e per scritto la ricezione della domanda e concede, se necessario, un termine supplementare adeguato per completarla. Fino alla presentazione dei complementi richiesti, il termine di cui all’articolo 16*d* capoverso 4 LOTC è sospeso.
3. Se le indicazioni necessarie non sono presentate entro il termine stabilito, l’USAV non entra nel merito della domanda.

##### **Art. 6** Informazione sul prodotto {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--946.513.8--6}
1. L’USAV verifica se il campione di imballaggio etichettato soddisfa le esigenze in materia di informazione sul prodotto di cui all’articolo 16*e* LOTC.
2. Se l’informazione sul prodotto soddisfa le esigenze di cui al capoverso 1, l’USAV può chiedere la modifica di tale informazione, compresa la denominazione specifica, soltanto se, senza tale modifica, la derrata alimentare pregiudicherebbe la sicurezza e la salute delle persone.
3. Sono fatte salve:
a. le disposizioni del diritto in materia di indicazioni di provenienza concernenti la valorizzazione della provenienza svizzera secondo la legge del 28 agosto 1992[^51]sulla protezione dei marchi;
b. le disposizioni sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati secondo l’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 1997[^52].

##### **Art. 6a** Informazione sul prodotto per le derrate alimentari fabbricate in Svizzera conformemente a prescrizioni tecniche estere e immesse in commercio in Svizzera {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--946.513.8--6_a}
Se una derrata alimentare è fabbricata in Svizzera conformemente a prescrizioni tecniche estere e immessa in commercio in Svizzera, l’informazione di cui all’articolo 16*e* capoverso 1 lettera b LOTC deve essere completata come segue:
a. se le prescrizioni tecniche sono armonizzate nell’UE: «Prodotto in Svizzera secondo le prescrizioni tecniche dell’UE»;
b. se le prescrizioni tecniche non sono armonizzate nell’UE o non lo sono completamente: «Prodotto in Svizzera secondo le prescrizioni tecniche*[nome dello Stato membro dell’UE o dello SEE]* » (p. es. «Prodotto in Svizzera secondo le prescrizioni tecniche del Belgio»).

##### **Art. 7** Decisioni di portata generale {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--946.513.8--7}
1. Le decisioni di portata generale di cui all’articolo 16*d* capoverso 2 LOTC sono pubblicate nel Foglio federale.
2. Il passaggio in giudicato delle decisioni è pubblicato nel Foglio federale.
3. L’USAV informa senza indugio gli organi cantonali di esecuzione e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) in merito alla pubblicazione di una decisione di portata generale e al suo passaggio in giudicato.
4. La reiezione di una domanda avviene sotto forma di decisione individuale; la SECO viene informata in merito.
5. Per il resto, la procedura di autorizzazione è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 1968[^53]sulla procedura amministrativa.

##### **Art. 8** Contenuto delle decisioni di portata generale {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--946.513.8--8}
1. Le decisioni di portata generale di cui all’articolo 16*d* capoverso 2 LOTC includono:
a. una descrizione che permetta di identificare la derrata alimentare;
b. la menzione degli atti normativi esteri alle cui prescrizioni la derrata alimentare è conforme, con indicazione della relativa fonte ufficiale;
c. l’indicazione dello Stato membro dell’UE o dello SEE in cui la derrata alimentare è stata legalmente immessa in commercio;
d. una menzione secondo cui le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali devono essere osservate se le derrate alimentari sono fabbricate in Svizzera.
2. La descrizione che permette di identificare la derrata alimentare è quanto più generica possibile. Può differire dalla denominazione specifica utilizzata dal diritto svizzero per designare la derrata alimentare corrispondente.

##### **Art. 9** Effetti della decisione di portata generale {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--946.513.8--9}
La decisione di portata generale è valida per le derrate alimentari dello stesso genere:
a. provenienti da uno Stato membro dell’UE o dello SEE, se tali derrate:
        1. sono conformi alla descrizione che permette di identificare la derrata alimentare figurante nella decisione di portata generale,
        2. sono conformi alle prescrizioni tecniche su cui si basa la decisione di portata generale, e
        3. sono legalmente immesse in commercio nello Stato membro dell’UE o dello SEE alle cui prescrizioni si fa riferimento;
b. provenienti dalla Svizzera, se tali derrate:
        1. sono conformi alla descrizione che permette di identificare la derrata alimentare figurante nella decisione di portata generale,
        2. sono conformi alle prescrizioni tecniche su cui si basa la decisione di portata generale, e
        3. sono fabbricate conformemente alle prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali.

##### **Art. 10** Modifica delle prescrizioni tecniche {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.513.8--10}
1. Se le prescrizioni tecniche applicabili a una derrata alimentare sono modificate, tale derrata deve essere conforme alle nuove prescrizioni.
2. Se le prescrizioni tecniche su cui si basa una decisione di portata generale concernente derrate alimentari sono modificate in modo tale da minacciare un interesse pubblico di cui all’articolo 4 capoverso 4 lettere a–e LOTC, l’USAV revoca tale decisione.

##### **Art. 10a** Esclusione dell’autorizzazione per determinati prodotti agricoli {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--946.513.8--10_a}
Ai produttori in Svizzera non è rilasciata un’autorizzazione secondo l’articolo 16*c* LOTC per i seguenti prodotti agricoli:
a. prodotti agricoli e derrate alimentari da essi ottenute, recanti una designazione conformemente all’ordinanza del 25 maggio 2011[^54]sulle designazioni «montagna» e «alpe»;
b.[^55] vini sottostanti all’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016[^56]sulle bevande;
c. prodotti e derrate alimentari, recanti una designazione conformemente all’ordinanza del 22 settembre 1997[^57]sull’agricoltura biologica.

##### **Art. 11** Emolumenti {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--946.513.8--11}
L’USAV percepisce un emolumento forfetario di 500 franchi per il trattamento di una domanda di autorizzazione.

## **Sezione 4:** Sorveglianza del mercato {#sec_4}
##### **Art. 12** Presentazione delle informazioni necessarie {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--946.513.8--12}
1. L’organo di esecuzione accorda a chi immette un prodotto in commercio un termine adeguato per presentare le prove, le informazioni e i campioni di cui all’articolo 19 capoverso 1 LOTC.
2. È considerata prova ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 lettera a LOTC una dichiarazione di chi immette un prodotto in commercio secondo cui il prodotto è conforme alle prescrizioni tecniche determinanti di cui all’articolo 16*a* capoverso 1 lettera a LOTC; gli atti normativi corrispondenti e la relativa fonte ufficiale sono indicati. Se tali prescrizioni prevedono una dichiarazione di conformità o un certificato di conformità, occorre presentare tale dichiarazione o certificato.
3. L’organo di esecuzione può esigere che le prescrizioni tecniche determinanti siano tradotte in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

##### **Art. 13** Forma e svolgimento della sorveglianza del mercato {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--946.513.8--13}
1. Le misure contro prodotti immessi in commercio in Svizzera in virtù dell’articolo 16*a* capoverso 1 LOTC sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale secondo gli articoli 19 capoverso 7 e 20 capoverso 5 LOTC. Se riguarda unicamente alcuni esemplari o una serie di un prodotto, una misura può essere adottata sotto forma di decisione individuale.
2. Se un prodotto è immesso in commercio in virtù di un accordo internazionale, la sorveglianza del mercato avviene conformemente a tale accordo e, a titolo sussidiario, conformemente alle disposizioni di diritto interno determinanti per il relativo prodotto.
3. Se un prodotto è immesso in commercio in virtù di prescrizioni tecniche svizzere, la sorveglianza del mercato avviene conformemente a tali prescrizioni. Per le derrate alimentari la cui immissione in commercio non è stata autorizzata con una decisione di portata generale, la sorveglianza del mercato avviene conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari.

##### **Art. 14** Misure degli organi cantonali di esecuzione {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--946.513.8--14}
1. Prima di chiedere all’autorità competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale, l’organo cantonale di esecuzione consulta chi immette un prodotto in commercio.
2. L’autorità della Confederazione si pronuncia entro due mesi sulle misure chieste dall’organo cantonale di esecuzione.
3. Se esiste un sospetto fondato che vi sia un pericolo immediato e grave per un interesse pubblico ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4 lettere a–e LOTC, gli organi cantonali di esecuzione dispongono misure cautelari. Queste ultime sono comunicate senza indugio all’autorità competente della Confederazione.
4. Le misure cautelari di un organo cantonale di esecuzione rimangono in vigore fino alla decisione dell’autorità competente della Confederazione, ma al massimo per due mesi.
5. Prima di una contestazione, l’organo cantonale di controllo per le derrate alimentari sottopone all’USAV:
a. domande riguardo all’interpretazione di decisioni di portata generale secondo l’articolo 16*d* capoverso 2 LOTC; e
b. domande riguardo all’omogeneità di una derrata alimentare conformemente all’articolo 9.

##### **Art. 15** Pubblicazione delle misure {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--946.513.8--15}
1. Se l’autorità competente della Confederazione adotta misure secondo l’articolo 20 LOTC sotto forma di una decisione di portata generale conformemente all’articolo 19 capoverso 7 LOTC, la decisione è pubblicata nel Foglio federale.
2. L’autorità competente della Confederazione pubblica il passaggio in giudicato della decisione di portata generale nel Foglio federale
3. L’autorità competente della Confederazione informa senza indugio l’organo cantonale di esecuzione competente, la SECO e la Commissione della concorrenza in merito alla pubblicazione di una decisione generale e al suo passaggio in giudicato.

## **Sezione 5:** Disposizioni finali {#sec_5}
##### **Art. 16** Aggiornamento degli elenchi di cui all’articolo 31 capoverso 2 LOTC {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--946.513.8--16}
1. Le autorità federali competenti per la preparazione, l’adozione o la modifica di prescrizioni tecniche comunicano alla SECO le novità riguardo:
a. ai prodotti soggetti a omologazione;
b. alle sostanze soggette all’obbligo di notifica secondo la legislazione in materia di prodotti chimici;
c. ai prodotti soggetti ad autorizzazione preliminare d’importazione;
d. ai prodotti soggetti a un divieto d’importazione.
2. La SECO tiene e aggiorna l’elenco di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera a LOTC.
3. L’USAV tiene e aggiorna l’elenco di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera b LOTC.

##### **Art. 17** Aggiornamento dell’articolo 2 {#sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--946.513.8--17}
Il DEFR modifica l’articolo 2 della presente ordinanza in funzione di ulteriori elaborazioni delle ordinanze dipartimentali a cui si fa riferimento.

##### **Art. 18** Modifica del diritto vigente {#sec_5/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--946.513.8--18}
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

##### **Art. 19** Disposizioni transitorie {#sec_5/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--946.513.8--19}
1. Le indicazioni sulla salute per le derrate alimentari immesse in commercio conformemente all’articolo 16*a* capoverso 1 LOTC sono disciplinate fino al 31 dicembre 2010 secondo le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari.
1bis. La durata di validità del capoverso 1 è prorogata fino al 31 dicembre 2011.[^58]
1ter. La durata di validità del capoverso 1 è prorogata fino al 31 dicembre 2012.[^59]
1quater. La durata di validità del capoverso 1 è prorogata fino al 31 dicembre 2013.[^60]
1quinquies. La durata di validità del capoverso 1 è prorogata fino al 31 dicembre 2015.[^61]
1sexies. La durata di validità del capoverso 1 è prorogata fino al 31 dicembre 2017.[^62]
2. Fino al 30 giugno 2011 le esigenze in materia di efficienza energetica dei motori elettrici normalizzati con raccordo alla rete con una potenza nominale tra 0.75 kW e 375kW sono disciplinate dagli articoli 7, 10 e 11 e dall’appendice 2.10 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998[^63]sull’energia.
3. Dopo l’entrata in vigore dell’articolo 6*a* , le derrate alimentari caratterizzate secondo il diritto anteriore, possono ancora essere distribuite alle consumatrici e ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.[^64]
4. I cosmetici che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016^[^65]^sui cosmetici possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore sino al 31 dicembre 2025 ed essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.[^66]

##### **Art. 20** Entrata in vigore {#sec_5/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--946.513.8--20}
1. Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2010.
2. L’articolo 2 lettera b numero 11 entra in vigore il 1° gennaio 2012.

(art. 18)
### Modifica del diritto vigente {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--946.513.8--annex-1}
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

…[^67]

[^1]: RS  **946.51**
[^2]: RS  **814.81**
[^3]: Abrogato dalla cifra II n. 2 dell’O del 17 apr. 2019, con effetto dal 1° giu. 2019  (RU  **2019**  1495).
[^4]: Nuovo testo giusta l’all. 6 n. 9 dell’O del 5 giu. 2015 sui prodotti chimici in vigore dal  1° lug. 2015 (RU  **2015**  1903).
[^5]: RS  **813.11**
[^6]: Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU  **2025**  747).
[^7]: Abrogato dall’all. n. 3 dell’O del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020  (RU  **2020**  2229).
[^8]: Abrogato dall’all. 2 cifra II n. 12 dell’O del 15 set. 2017 sull’alcol, con effetto dal  1° gen. 2018 (RU  **2017**  5161).
[^9]: Abrogati dall’all. 4 cifra II n. 8 dell’O del 28 ago. 2024 sui prodotti del tabacco, con  effetto dal 1° ott. 2024 (RU  **2024**  491,509).
[^10]: Abrogato dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012  (RU  **2011**  5821).
[^11]: RS  **916.51**
[^12]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 apr. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017  (RU  **2017**  2631).
[^13]: RS  **817.022.16**
[^14]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020  (RU  **2020**  2229).
[^15]: «Organismi geneticamente modificati»
[^16]: RS  **817.02**
[^17]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020  (RU  **2020**  2229).
[^18]: Abrogato dalla cifra I dell’O del 12 apr. 2017, con effetto dal 1° mag. 2017  (RU  **2017**  2631).
[^19]: Abrogato dalla cifra I dell’O del 12 apr. 2017, con effetto dal 1° mag. 2017  (RU  **2017**  2631).
[^20]: RS  **742.101**
[^21]: RS  **742.141.1**
[^22]: RS  **742.141.11**
[^23]: RS  **734.0**
[^24]: [RU  **1995**  1024; **1997**  1008all. n. 5,1016all. 5; **1998**  54all. n. 6; **2000**  741art. 10 n. 1,762cifra II n. 5; **2009**  6243all. 3 n. 6.RU  **2011**  6233all. 2 cifra I]
[^25]: Abrogato dalla cifra III dell’O dell’11 apr. 2018, con effetto dal 1° gen. 2022  (RU  **2018**  1687).
[^26]: RS  **941.31**
[^27]: Nuovo testo giusta le cifre III e IV dell’O del 24 mag. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024  (RU  **2023**  280).
[^28]: RS  **730.02**
[^29]: Nuovo testo giusta la cifra IV dell’O del 21 mag. 2025, con effetto dal 1° lug. 2025  (RU  **2025**  382).
[^30]: Abrogato dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2023, con effetto dal 1° mar. 2024  (RU  **2023**  179).
[^31]: Abrogato dalla cifra IV dell’O del 21 mag. 2025, con effetto dal 1° lug. 2025  (RU  **2025**  382).
[^32]: Introdotto dall’art. 10 dell’O del 4 giu. 2010 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU  **2010**  2873).
[^33]: RS  **944.021**
[^34]: Introdotto dalla cifra I n. 4 dell’O del 29 giu. 2011 concernente adeguamenti di ordinanze nel settore ambientale (RU  **2011**  3379). Abrogato dalla cifra III dell’O dell’11 apr. 2018, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU  **2018**  1687).
[^35]: Introdotto dall’art. 13 dell’O del 7 dic. 2012 sulla dichiarazione delle pellicce  (RU  **2013**  579). Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal  1° apr. 2020 (RU  **2020**  611).
[^36]: RS  **944.022**
[^37]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 ago. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU  **2015**  3121).
[^38]: RS  **941.210**
[^39]: Introdotto dalla cifra III dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 16 nov. 2015  (RU  **2015**  4171).
[^40]: Introdotto dalla cifra II dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  9). Correzione del 19 set. 2024 (RU  **2024**  509).
[^41]: RS  **817.023.31**
[^42]: Introdotto dall’all. 4 cifra II n. 8 dell’O del 28 ago. 2024 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU  **2024**  491,509).
[^43]: RS  **641.31**
[^44]: RS  **641.311**
[^45]: Introdotto dall’all. 4 cifra II n. 8 dell’O del 28 ago. 2024 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU  **2024**  491,509).
[^46]: RS  **818.32**
[^47]: Introdotto dall’all. 4 cifra II n. 8 dell’O del 28 ago. 2024 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU  **2024**  491,509).
[^48]: RS  **818.321**
[^49]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione  dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^50]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16  cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937), con effetto  dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^51]: RS  **232.11**
[^52]: RS  **910.12**
[^53]: RS  **172.021**
[^54]: RS  **910.19**
[^55]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 apr. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017  (RU  **2017**  2631).
[^56]: RS  **817.022.12**
[^57]: RS  **910.18**
[^58]: Introdotto dalla cifra III dell’O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010  (RU  **2010**  4611).
[^59]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012  (RU  **2011**  5821).
[^60]: Introdotto dalla cifra II dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013  (RU  **2012**  6809).
[^61]: Introdotto dalla cifra III dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014  (RU  **2013**  3669).
[^62]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2016  (RU  **2016**  2701).
[^63]: RS  **730.01**
[^64]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4421).
[^65]: RS  **817.023.31**
[^66]: Introdotto dalla cifra II dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  9).
[^67]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2010**  2631.