951.181

# Ordinanza concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni dell’utile netto della Banca nazionale svizzera

del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 31 capoverso 3 della legge del 3 ottobre 2003[^1]<br />sulla Banca nazionale (LBN),

ordina:

##### **Art. 1** Basi per il calcolo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--951.181--1}
La ripartizione ai Cantoni avviene in funzione della loro popolazione residente (art. 31 cpv. 3 LBN). Sono determinanti le cifre dell’ultimo rilevamento dell’Ufficio federale di statistica sulla popolazione residente media.

##### **Art. 2** Scadenza dei versamenti {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--951.181--2}
1. La Banca nazionale svizzera (BNS) bonifica all’Amministrazione federale delle finanze (AFF) l’importo da ripartire di cui all’articolo 31 capoverso 2 LBN dopo l’assemblea generale degli azionisti.
2. L’AFF versa ai Cantoni l’importo loro spettante non appena ricevuto il corrispondente versamento della BNS.

##### **Art. 3** Diritto previgente: abrogazione {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--951.181--3}
L’ordinanza del 7 dicembre 1992[^2]concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni dell’utile netto della Banca nazionale svizzera è abrogata.

##### **Art. 4** Entrata in vigore {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--951.181--4}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

[^1]: RS  **951.11**
[^2]: [RU  **1992**  2564, **2004**  3399]