951.262

# Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19

(Ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020, OPCR 20)[^1]

del 25 novembre 2020 (Stato 1° maggio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9 lettere a e c, 12 nonché 19 capoverso 2 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020[^2],[^3]

ordina:

## **Sezione 1:** . {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--951.262--1}

## **Sezione 2:** Requisiti delle imprese {#sec_2}
##### **Art. 2** {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--951.262--2}

##### **Art. 2a** {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--951.262--2_a}

##### **Art. 3 a 5** {#sec_2/art_3_5 omnilex-key=ch-fedlex--951.262--3–5}

##### **Art. 5a** {#sec_2/art_5_a omnilex-key=ch-fedlex--951.262--5a}

##### **Art. 5b** {#sec_2/art_5_b omnilex-key=ch-fedlex--951.262--5b}

##### **Art. 6** Limitazione dell’impiego {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--951.262--6}
1. .[^4]
2. Se un’impresa individuale che ha percepito contributi non rimborsabili consegue un utile di liquidazione al momento della cessazione definitiva dell’attività, per quel che concerne tale utile i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a nella relativa versione in vigore, rispettivamente del 25 novembre 2020[^5], del 18 dicembre 2020[^6], del 13 gennaio 2021[^7]o del 31 marzo 2021[^8], sono considerati rispettati.[^9]

## **Sezione 3:** Requisiti concernenti l’impostazione dei provvedimenti per i casi di rigore {#sec_3}
##### **Art. 7 e 8** {#sec_3/art_7_8 omnilex-key=ch-fedlex--951.262--7 und 8}

##### **Art. 8a a 8f** {#sec_3/art_8_a_8_f omnilex-key=ch-fedlex--951.262--8a–8f}

##### **Art. 9** Comunicazione dei dati {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--951.262--9}
Il contratto che il Cantone conclude con un’impresa relativo alla concessione di contributi, mutui, fideiussioni o garanzie oppure la decisione cantonale prevede che il Cantone possa ottenere i dati sull’impresa in questione da altri servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni o comunicare a tali servizi i dati sull’impresa, se questo è necessario per la valutazione delle richieste, la gestione degli aiuti finanziari e la lotta agli abusi.

##### **Art. 10** Quadro temporale {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--951.262--10}
1. Per i mutui, le fideiussioni o le garanzie per i quali il Cantone può chiedere la partecipazione della Confederazione alle eventuali perdite, le richieste sono presentate ai Cantoni al più tardi entro il 30 giugno 2022.
2. Per i contributi non rimborsabili per i quali il Cantone può chiedere la partecipazione della Confederazione ai costi, le richieste sono presentate ai Cantoni al più tardi entro il 30 giugno 2022.

##### **Art. 11** Gestione da parte dei Cantoni e lotta agli abusi {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--951.262--11}
1. La Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che un Cantone subisce a causa di provvedimenti da esso adottati per i casi di rigore concernenti le imprese soltanto se il Cantone:
a. adotta misure adeguate per la gestione di mutui, garanzie o fideiussioni;
b.[^10] dopo il verificarsi di perdite su mutui, fideiussioni e garanzie adotta misure adeguate per poter recuperare l’importo di credito;
c. lotta contro gli abusi mediante mezzi adeguati.
1bis. Se il Cantone concede o accetta postergazioni per i propri crediti derivanti dai provvedimenti per i casi di rigore secondo il capoverso 1 lettera a, la Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che il Cantone subisce a causa di questi provvedimenti per i casi di rigore, soltanto qualora tali postergazioni avvengano nell’ambito di una procedura concordataria, di un risanamento finanziario extragiudiziale finalizzato al proseguimento della parte essenziale dell’impresa o di una liquidazione iscritta nel registro di commercio e non comportino per la Confederazione e il Cantone un aumento dei rischi finanziari. Per le postergazioni che riguardano crediti nei confronti di un’impresa con una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi, è necessario il consenso preventivo della Segreteria di Stato dell’economia (SECO).[^11]
1ter. Se il Cantone rinuncia parzialmente o interamente a far valere crediti nei confronti dell’impresa, approva un concordato o cede all’impresa attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno al di sotto del valore nominale, la Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che il Cantone subisce a causa di questi provvedimenti per i casi di rigore, soltanto qualora l’esazione del credito appaia priva di probabilità di successo o il dispendio amministrativo e le spese risultino sproporzionati rispetto all’importo scoperto. Per le rinunce che riguardano crediti nei confronti di un’impresa con una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi, è necessario il consenso preventivo della SECO.[^12]
2. I servizi federali competenti per gli aiuti finanziari settoriali COVID-19 nell’ambito della cultura, dello sport, dei trasporti pubblici o dei media sono tenuti a fornire ai servizi competenti dei Cantoni, alla SECO e al Controllo federale delle finanze i dati personali e le informazioni di cui questi ultimi necessitano per l’adempimento dei loro compiti.
3. La Confederazione può effettuare in ogni momento controlli a campione presso i Cantoni.[^13]

## **Sezione 4:** Procedura e competenze {#sec_4}
##### **Art. 12** {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--951.262--12}

##### **Art. 13** Competenza cantonale {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--951.262--13}
1. La competenza per la procedura spetta al Cantone nel quale l’impresa aveva la propria sede il 1° ottobre 2020.
2. Il trasferimento della sede dell’impresa in un altro Cantone lascia invariata la competenza cantonale.[^14]
3. Per le imprese individuali non iscritte nel registro di commercio è competente il Cantone di domicilio dell’impresa individuale.[^15]

## **Sezione 5:** Contributi della Confederazione e rapporti presentati dai Cantoni {#sec_5}
##### **Art. 14 e 15** {#sec_5/art_14_15 omnilex-key=ch-fedlex--951.262--14 und 15}

##### **Art. 16** {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--951.262--16}
1 e^2^. …[^16]
3. …[^17]

##### **Art. 17** Momento del pagamento, recupero dell’importo e rimborsi {#sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--951.262--17}
1. I Cantoni versano alle imprese l’importo totale garantito e successivamente emettono una fattura alla Confederazione. Possono essere presi in considerazione i cali della cifra d’affari registrati al massimo sino al 31 dicembre 2021.[^18]
2. I contributi della Confederazione sono pagati al Cantone:
a.[^19] nel caso dei mutui rimborsabili: se non sono rimborsati o non sono rimborsati interamente dopo la scadenza del periodo di validità;
b.[^20] nel caso delle fideiussioni: se sono escusse o nel caso delle garanzie se sono richieste;
c.[^21] nel caso dei contributi non rimborsabili: al più tardi entro la fine di dicembre del 2022 oppure, se il Cantone non può emettere la fattura in tempo utile a causa di un procedimento pendente dinanzi ad autorità amministrative o giudiziarie, entro 15 mesi dalla conclusione del procedimento.
2bis. Per i contributi non rimborsabili, il Cantone emette una fattura alla Confederazione al più tardi entro il 31 ottobre 2022 oppure, se è pendente un procedimento dinanzi ad autorità amministrative o giudiziarie, entro nove mesi dalla conclusione del procedimento.[^22]
3. I ricavi derivanti dal recupero di mutui e fideiussioni, da cui sono dedotti i costi sostenuti per il recupero, sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni in funzione dell’effettiva partecipazione ai costi.[^23]
4. I rimborsi effettuati da imprese in seguito a indicazioni false e i rimborsi volontari di contributi non rimborsabili nonché altri rimborsi sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni in proporzione alla loro effettiva partecipazione ai costi.[^24]

##### **Art. 18** Rapporti e fatturazione {#sec_5/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--951.262--18}
1. I rapporti dei Cantoni concernenti i provvedimenti di sostegno concessi o garantiti devono contenere almeno le seguenti informazioni:
a.[^25] numero IDI, nome e dati sulla cifra d’affari delle imprese che beneficiano di un sostegno;
b. importo e forma dell’aiuto per singola impresa;
c. conferma dell’esame del singolo caso e del rispetto dei requisiti che danno diritto al sostegno conformemente alla presente ordinanza;
d. rapporto sullo stato dei mutui rimborsabili, delle fideiussioni e delle garanzie esigibili pendenti;
e. rapporto sulle misure per la lotta agli abusi.[^26]
1bis. .[^27]
2. I rapporti sono presentati mediante una soluzione informatica fornita dalla SECO. Sino al 31 dicembre 2021 i rapporti sono presentati mensilmente, dal 1° gennaio 2022 trimestralmente e dal 1° luglio 2022 semestralmente.[^28]
3  e^4^. .[^29]

##### **Art. 19** Restituzione {#sec_5/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--951.262--19}
1. La Confederazione può trattenere i pagamenti ai Cantoni o chiedere la restituzione dei pagamenti versati a un Cantone se risulta che i requisiti della presente ordinanza o del contratto di cui all’articolo 16 non sono stati rispettati.
2. Se ha rinunciato, prima dell’entrata in vigore della modifica del 2 aprile 2025, o rinuncia, dopo l’entrata in vigore di tale modifica, a chiedere la restituzione dei contributi non rimborsabili a un’impresa individuale che al momento della cessazione definitiva dell’attività ha conseguito un utile di liquidazione secondo l’articolo 6 capoverso 2, per quel che concerne tale utile il Cantone:
a. non è tenuto a rimborsare la Confederazione;
b. può chiedere alla Confederazione la restituzione dei rimborsi già effettuati.[^30]

## **Sezione 6:** Procedura concordataria, perdita di capitale ed eccedenza dei debiti {#sec_6}
##### **Art. 20** {#sec_6/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--951.262--20}

##### **Art. 21** Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti {#sec_6/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--951.262--21}
Ai fini del calcolo della copertura del capitale e delle riserve secondo l’articolo 725 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)[^31]e del calcolo dell’eccedenza di debiti secondo l’articolo 725 capoverso 2 CO, non sono considerati capitale di terzi:
a. i mutui che il Cantone concede come provvedimento per i casi di rigore in conformità alla presente ordinanza;
b. i crediti che il Cantone garantisce mediante fideiussione o garanzia come provvedimento per i casi di rigore in conformità alla presente ordinanza.

## **Sezione 7:** Disposizioni finali {#sec_7}
##### **Art. 22** {#sec_7/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--951.262--22}

##### **Art. 22a** {#sec_7/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--951.262--22_a}

##### **Art. 23** Entrata in vigore e durata di validità {#sec_7/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--951.262--23}
1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2020.
2. Fatti salvi i capoversi 3 e 5, la presente ordinanza ha effetto sino al 31 dicembre 2021.[^32]
3. Fatto salvo il capoverso 4, l’articolo 21 ha effetto sino al 31 dicembre 2031.
4. Il capoverso 3 entra in vigore se entra in vigore la modifica della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 che proroga la durata di validità del suo articolo 9 lettera c sino al 31 dicembre 2031.
5. Gli articoli 9, 11, 13, 17 capoversi 2 lettere a e b e 3 nonché gli articoli 18 capoverso 1 e 19 hanno effetto sino al 31 dicembre 2031.[^33]

[^1]: Nuovo testo giusta l’art 19 dell’O del 2 feb. 2022 sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19 nel 2022, in vigore  dall’8 feb. 2022 al 31 dic. 2031 (RU  **2022**  61).
[^2]: RS  **818.102**
[^3]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al  31 dic. 2031 (RU  **2021**  884).
[^4]: In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).
[^5]: RU  **2020**  4919
[^6]: RU  **2020**  5849
[^7]: RU  **2021**  8
[^8]: RU  **2021**  184
[^9]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU  **2025**  238).
[^10]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021  (RU  **2021**  184).
[^11]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU  **2021**  184).
[^12]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU  **2021**  184).
[^13]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 dic. 2020, in vigore dal 19 dic. 2020  (RU  **2020**  5849).
[^14]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021  (RU  **2021**  184).
[^15]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU  **2021**  184).
[^16]: In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).
[^17]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 al 30 apr. 2022 (RU  **2021**  884).
[^18]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al  31 dic. 2031 (RU  **2021**  884).
[^19]: In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).
[^20]: In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).
[^21]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al  31 dic. 2031 (RU  **2021**  884).
[^22]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021 (RU  **2021**  884). Nuovo testo giusta l’art 19 dell’O del 2 feb. 2022 sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in  relazione all’epidemia di COVID-19 nel 2022, in vigore dall’8 feb. 2022 al 31 dic. 2031 (RU  **2022**  61).
[^23]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021  (RU  **2021**  184). In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).
[^24]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al  31 dic. 2031 (RU  **2021**  884).
[^25]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021  (RU  **2021**  184).
[^26]: In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).
[^27]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 dic. 2020, in vigore dal 19 dic. 2020  (RU  **2020**  5849). In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).
[^28]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al  31 dic. 2031 (RU  **2021**  884).
[^29]: In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).
[^30]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU  **2025**  238).
[^31]: RS  **220**
[^32]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021  (RU  **2021**  884).
[^33]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 (RU  **2021**  884).