951.264

# Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19 nel 2022

(Ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022, OPCR 22)

del 2 febbraio 2022 (Stato 1° maggio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9 lettera c, 11*b* , 12 nonché 19 capoverso 2 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020[^1],

ordina:

## **Sezione 1:** . {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--951.264--1}

## **Sezione 2:** Requisiti delle imprese {#sec_2}
##### **Art. 2** {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--951.264--2}

##### **Art. 3** Limitazione dell’impiego {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--951.264--3}
1. L’impresa ha confermato al Cantone che:
a. nell’esercizio in cui è accordato il provvedimento per un caso di rigore secondo la presente ordinanza e nei tre anni successivi o fino al rimborso degli aiuti percepiti:
        1. non distribuisce dividendi o tantièmes né ne decide la distribuzione e non restituisce apporti di capitale, e
        2. non concede mutui ai suoi proprietari e non rimborsa i prestiti dei suoi proprietari; è però consentito in particolare l’adempimento di preesistenti obblighi ordinari di pagamento di interessi e di ammortamento;
b. non trasferisce fondi concessi a una società del gruppo non avente sede in Svizzera a cui è legata direttamente o indirettamente; è però consentito segnatamente l’adempimento di preesistenti obblighi ordinari di pagamento di interessi e di ammortamento all’interno di un gruppo.
2. Se un’impresa individuale che ha percepito contributi non rimborsabili consegue un utile di liquidazione al momento della cessazione definitiva dell’attività, per quel che concerne tale utile i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a numero 1 sono considerati rispettati.[^2]

## **Sezione 3:** Requisiti concernenti l’impostazione dei provvedimenti per i casi di rigore {#sec_3}
##### **Art. 4 e 5** {#sec_3/art_4_5 omnilex-key=ch-fedlex--951.264--4 und 5}

##### **Art. 6** Base determinante per la partecipazione condizionata agli utili per le imprese con una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--951.264--6}
Per il calcolo della partecipazione condizionata agli utili secondo l’articolo 12 capoverso 1^septies^della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 è determinante l’utile imponibile annuale del 2022 prima della compensazione delle perdite ai sensi degli articoli 58–67 della legge federale del 14 dicembre 1990[^3]sull’imposta federale diretta. Dall’utile imponibile annuale possono essere dedotte le perdite subite negli esercizi 2020 e 2021 rilevanti ai fini fiscali; un’eventuale perdita subita nell’esercizio 2020 è deducibile soltanto se non se ne è potuto tenere conto al momento del calcolo dell’utile netto imponibile nell’esercizio 2021.

##### **Art. 7** {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--951.264--7}

##### **Art. 8** Comunicazione dei dati {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--951.264--8}
Il modulo di richiesta predisposto dal Cantone, il contratto che il Cantone conclude con un’impresa relativo alla concessione di contributi oppure la decisione cantonale prevede che il Cantone possa ottenere i dati sull’impresa in questione da altri servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni o comunicare a tali servizi i dati sull’impresa, se questo è necessario per la valutazione delle richieste, la gestione degli aiuti finanziari e la lotta agli abusi.

##### **Art. 9** {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--951.264--9}

##### **Art. 10** Gestione da parte dei Cantoni e lotta agli abusi {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--951.264--10}
1. La Confederazione partecipa ai costi che un Cantone sostiene a causa di provvedimenti da esso adottati per i casi di rigore concernenti le imprese soltanto se il Cantone lotta contro gli abusi mediante mezzi adeguati.
2. I servizi federali competenti per gli aiuti finanziari settoriali COVID-19 nell’ambito della cultura, dello sport, dei trasporti pubblici o dei media sono tenuti a fornire ai servizi competenti dei Cantoni, alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e al Controllo federale delle finanze i dati personali e le informazioni di cui questi ultimi necessitano per l’adempimento dei loro compiti.
3. La Confederazione può effettuare in ogni momento controlli a campione presso i Cantoni.

## **Sezione 4:** . {#sec_4}
##### **Art. 11 e 12** {#sec_4/art_11_12 omnilex-key=ch-fedlex--951.264--11 und 12}

## **Sezione 5:** Contributi della Confederazione e rapporti presentati dai Cantoni {#sec_5}
##### **Art. 13 e14** {#sec_5/art_13_14 omnilex-key=ch-fedlex--951.264--13 und 14}

##### **Art. 15** Momento del pagamento e rimborsi {#sec_5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--951.264--15}
1. I Cantoni versano alle imprese l’importo totale garantito e successivamente emettono una fattura alla Confederazione.
2. La fatturazione avviene nel 2022 oppure, se è pendente un procedimento dinanzi ad autorità amministrative o giudiziarie, entro nove mesi dalla conclusione del procedimento.
3. I contributi della Confederazione sono pagati al Cantone semestralmente, ma al più tardi entro la fine di dicembre del 2023 oppure, se il Cantone non può emettere la fattura in tempo utile a causa di un procedimento pendente dinanzi ad autorità amministrative o giudiziarie, entro 15 mesi dalla conclusione del procedimento.
4. I rimborsi effettuati da imprese in seguito a indicazioni false, i rimborsi volontari nonché altri rimborsi sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni in proporzione alla loro effettiva partecipazione ai costi.

##### **Art. 16** Rapporti e fatturazione {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--951.264--16}
1. I rapporti dei Cantoni concernenti i provvedimenti di sostegno concessi o garantiti devono contenere almeno le seguenti informazioni:
a. numero IDI, nome e dati sulla cifra d’affari delle imprese che beneficiano di un sostegno;
b. importo per singola impresa;
c. conferma dell’esame del singolo caso e del rispetto dei requisiti che danno diritto al sostegno conformemente alla presente ordinanza;
d. rapporto sulle misure per la lotta agli abusi.
2. Per ciascun sostegno concesso, su richiesta il Cantone mette a disposizione della SECO tutti i giustificativi. Perlomeno i giustificativi sulla data di costituzione dell’impresa e sulla cifra d’affari nonché i giustificativi per la conferma che l’impresa non è oggetto di una procedura di fallimento o di una procedura di liquidazione non possono basarsi su una mera autodichiarazione.
3. I rapporti sono presentati mediante una soluzione informatica fornita dalla SECO. Sino alla fine del 2022 i rapporti sono presentati trimestralmente e dal 1° gennaio 2023 semestralmente.
4. I Cantoni inoltrano alla SECO le fatture di cui all’articolo 15 capoverso 2 semestralmente; la prima volta a partire dal luglio 2022.
5. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca può stabilire ulteriori dettagli.

##### **Art. 17** Restituzione {#sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--951.264--17}
1. La Confederazione può trattenere i pagamenti ai Cantoni o chiedere la restituzione dei pagamenti versati a un Cantone se risulta che i requisiti della presente ordinanza o del contratto e del relativo complemento di cui all’articolo 14 non sono stati rispettati.
2. Se ha rinunciato, prima dell’entrata in vigore della modifica del 2 aprile 2025, o rinuncia, dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, a chiedere la restituzione dei contributi non rimborsabili a un’impresa individuale che al momento della cessazione definitiva dell’attività ha conseguito un utile di liquidazione secondo l’articolo 3 capoverso 2, per quel che concerne tale utile il Cantone:
a. non è tenuto a rimborsare la Confederazione;
b. può chiedere alla Confederazione la restituzione dei rimborsi già effettuati.[^4]

## **Sezione 6:** Disposizioni finali {#sec_6}
##### **Art. 18** Esecuzione {#sec_6/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--951.264--18}
Per quanto concerne la Confederazione l’esecuzione della presente ordinanza è di competenza della SECO.

##### **Art. 19** Modifica di un altro atto normativo {#sec_6/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--951.264--19}
.[^5]

##### **Art. 20** Entrata in vigore e durata di validità {#sec_6/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--951.264--20}
1. La presente ordinanza entra in vigore l’8 febbraio 2022.
2. Fatto salvo il capoverso 3, la presente ordinanza ha effetto sino al 31 dicembre 2022.
3. Gli articoli 3, 6, 8, 10 e 15–19 hanno effetto sino al 31 dicembre 2031.

[^1]: RS  **818.102**
[^2]: Introdotto cifra II dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU  **2025**  238).
[^3]: RS  **642.11**
[^4]: Introdotto cifra II dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU  **2025**  238).
[^5]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2022**  61.