951.31

# Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale

(Legge sugli investimenti collettivi, LICol)

del 23 giugno 2006 (Stato 1° marzo 2024)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera;

visti gli articoli 98 capoversi 1 e 2, nonché 122 capoverso 1 della Costituzione<br />federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 23 settembre 2005[^2],

decreta:

## **Titolo primo:** Disposizioni generali {#tit_1}
### **Capitolo 1:** Scopo e campo d’applicazione {#tit_1/chap_1}
##### **Art. 1** Scopo {#tit_1/chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--1}
La presente legge ha lo scopo di proteggere gli investitori e di garantire la trasparenza e il buon funzionamento del mercato degli investimenti collettivi di capitale.

##### **Art. 2** Campo d’applicazione {#tit_1/chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--2}
1. Sottostanno alla presente legge, a prescindere dalla loro forma giuridica:
a.[^3] gli investimenti collettivi di capitale e le persone che li custodiscono;
b.[^4] gli investimenti collettivi di capitale esteri che sono offerti in Svizzera;
c.–e.[^5] .
f. le persone che rappresentano in Svizzera investimenti collettivi di capitale esteri.[^6]
2. Non sono sottoposti alla presente legge segnatamente:
a. gli istituti e le istituzioni ausiliarie della previdenza professionale, comprese le fondazioni di investimento;
b. gli istituti delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione;
c. gli enti e gli stabilimenti di diritto pubblico;
d. le società operative che svolgono un’attività imprenditoriale;
e. le società che, per il tramite della maggioranza dei voti o in altro modo, riuniscono in un gruppo e sotto una direzione omogenea una o più società (società holding);
f. i club di investimento, sempreché i loro membri siano in grado di tutelare essi stessi i loro interessi patrimoniali;
g. le associazioni e le fondazioni ai sensi del Codice civile[^7];
h.[^8] .
2bis. .[^9]
3. Alla presente legge non sono sottoposte le società d’investimento svizzere nella forma di una società anonima se sono quotate in una borsa svizzera o se:[^10]
a.[^11] possono parteciparvi esclusivamente azionisti ai sensi dell’articolo 10 capoversi 3 e 3^ter^; e
b. le azioni sono nominative.[^12]
4. *.* [^13]

##### **Art. 3 a 6** {#tit_1/chap_1/art_3_6 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--3–6}

### **Capitolo 2:** Investimenti collettivi di capitale {#tit_1/chap_2}
##### **Art. 7** Definizione {#tit_1/chap_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--7}
1. Gli investimenti collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto. Le esigenze di investimento degli investitori sono soddisfatte in modo proporzionato.
2. Gli investimenti collettivi di capitale possono essere aperti o chiusi.
3. Il Consiglio federale può stabilire il numero minimo di investitori a seconda della forma giuridica e della cerchia dei destinatari. Può ammettere investimenti collettivi di capitale di un unico investitore qualificato (fondi a investitore unico) secondo l’articolo 10 capoverso 3 in combinato disposto con l’articolo 4 capoverso 3 lettere b, e e f della legge del 15 giugno 2018[^14]sui servizi finanziari (LSerFi).[^15][^16]
4. Nel caso di un fondo a investitore unico, la direzione del fondo e la società di investimento a capitale variabile (SICAV) possono delegare le decisioni di investimento all’investitore in questione. L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può dispensare quest’ultimo dall’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 14 capoverso 1 della legge del 15 giugno 2018[^17]sugli istituti finanziari (LIsFi) o dall’obbligo di essere sottoposto a una vigilanza riconosciuta di cui all’articolo 36 capoverso 3 della presente legge.[^18]
5. Gli investimenti collettivi di capitale devono avere sede e amministrazione principale in Svizzera.[^19]

##### **Art. 8** Investimenti collettivi di capitale aperti {#tit_1/chap_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--8}
1. Gli investimenti collettivi di capitale aperti rivestono la forma del fondo contrattuale di investimento (art. 25 segg.) oppure quella della SICAV (art. 36 segg.)*.* [^20]
2. Nel caso degli investimenti collettivi di capitale aperti gli investitori vantano nei confronti del patrimonio collettivo un diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.
3. Gli investimenti collettivi di capitale aperti dispongono di un regolamento del fondo. Nel caso del fondo contrattuale di investimento esso corrisponde al contratto collettivo di investimento (contratto del fondo) e in quello della SICAV allo statuto e al regolamento di investimento.

##### **Art. 9** Investimenti collettivi di capitale chiusi {#tit_1/chap_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--9}
1. Gli investimenti collettivi di capitale chiusi rivestono la forma della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol, art. 98–109) o quella della società di investimento a capitale fisso (SICAF, art. 110–118).[^21]
2. Nel caso degli investimenti collettivi di capitale chiusi gli investitori non vantano nei confronti del patrimonio collettivo alcun diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.
3. La SAcCol[^22]si fonda su un contratto di società.
4. La SICAF si fonda sullo statuto ed emana un regolamento di investimento.

##### **Art. 10** Investitori {#tit_1/chap_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--10}
1. Gli investitori sono persone fisiche o giuridiche, come pure società in nome collettivo o in accomandita, che detengono quote in investimenti collettivi di capitale.
2. Gli investimenti collettivi di capitale sono accessibili a tutti gli investitori, eccetto che la presente legge, il regolamento del fondo o lo statuto ne limitino la cerchia a investitori qualificati.
3. Ai sensi della presente legge sono considerati investitori qualificati i clienti professionali di cui all’articolo 4 capoversi 3–5 o all’articolo 5 capoversi 1 e 4 LSerFi[^23].[^24]
3bis. .[^25]
3ter. Sono considerati investitori qualificati anche i clienti privati:
a. per i quali una delle seguenti persone fornisce, nell’ambito di un rapporto durevole di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti, servizi di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti ai sensi dell’articolo 3 lettera c numeri 3 e 4 LSerFi:
        1. un intermediario finanziario di cui all’articolo 4 capoverso 3 lettera a LSerFi,
        2. un intermediario finanziario estero sottostante a una vigilanza prudenziale come quella dell’intermediario finanziario di cui al numero 1,
        3. un’impresa di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 2004[^26]sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA); e
b. che non hanno dichiarato, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, di non voler essere considerati tali.[^27]
4. .[^28]
5. La FINMA può esentare integralmente o parzialmente gli investimenti collettivi di capitale da determinate disposizioni delle leggi sui mercati finanziari ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007[^29]sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), sempreché essi siano accessibili esclusivamente a investitori qualificati e l’obiettivo di protezione della presente legge non ne risulti pregiudicato, segnatamente dalle disposizioni su:[^30]
a.[^31] .
b.[^32] .
c. l’obbligo dell’allestimento del rapporto semestrale;
d. l’obbligo di concedere agli investitori il diritto di disdetta in qualsiasi momento;
e. l’obbligo di emissione e di rimborso delle quote in contanti;
f. la ripartizione dei rischi.

##### **Art. 11** Quote {#tit_1/chap_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--11}
Le quote sono crediti nei confronti della direzione del fondo sotto forma di partecipazione al patrimonio e al reddito del fondo di investimento o di partecipazioni a una società.

##### **Art. 12** Protezione da confusioni e inganni {#tit_1/chap_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--12}
1. La designazione dell’investimento collettivo di capitale non deve prestare a confusioni o inganni, in particolare in riferimento agli investimenti.
2. Le designazioni come «fondo di investimento», «fondo di collocamento», «società di investimento a capitale variabile», «SICAV», «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale», «SAcCol», «società di investimento a capitale fisso», «SICAF», «fondo riservato a investitori qualificati» e «L-QIF» possono essere utilizzate soltanto per designare gli investimenti collettivi di capitale corrispondenti, sottoposti alla presente legge.[^33]

### **Capitolo 3:** Autorizzazione e approvazione {#tit_1/chap_3}
#### **Sezione 1:** In generale {#tit_1/chap_3/sec_1}
##### **Art. 13** Obbligo di autorizzazione {#tit_1/chap_3/sec_1/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--13}
1. Chiunque costituisce, esercita o custodisce un investimento collettivo di capitale necessita di un’autorizzazione della FINMA.[^34]
2. Devono chiedere l’autorizzazione:
a.[^35] .
b. la SICAV;
c. la SAcCol;
d. la SICAF;
e.[^36] la banca depositaria;
f. e g.[^37] .
h. il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.
2bis. Il fondo riservato a investitori qualificati (L-QIF) che riveste la forma giuridica della SICAV o della SAcCol non necessita di un’autorizzazione.[^38]
3. Il Consiglio federale può esentare dall’obbligo dell’autorizzazione i rappresentanti già sottoposti a un’altra vigilanza statale equivalente.[^39]
4. .[^40]
5. Le persone di cui al capoverso 2 lettere b–d possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto ad avvenuto rilascio dell’autorizzazione da parte della FINMA.[^41]

##### **Art. 14** Condizioni di autorizzazione {#tit_1/chap_3/sec_1/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--14}
1. L’autorizzazione è rilasciata se:
a.[^42] le persone secondo l’articolo 13 capoverso 2 e le persone responsabili dell’amministrazione e della gestione offrono la garanzia di un’attività ineccepibile;
a^bis^.[^43] le persone responsabili dell’amministrazione e della gestione godono di buona reputazione e dispongono delle qualifiche professionali necessarie alla funzione;
b. le persone che detengono una partecipazione qualificata godono di buona reputazione e il loro influsso non si ripercuote a scapito di una gestione sana e prudente;
c. l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge è garantita da direttive interne e da un’adeguata organizzazione d’esercizio;
d. esistono sufficienti garanzie finanziarie;
e. sono adempite le condizioni supplementari di autorizzazione previste dalle corrispondenti disposizioni della presente legge.
1bis. Se le garanzie finanziarie concernono pretese in capitale, il Consiglio federale può prevedere pretese in capitale più elevate di quelle previste dal Codice delle obbligazioni[^44].[^45]
1ter. Il Consiglio federale può prevedere condizioni di autorizzazione supplementari se ciò è conforme a standard internazionali riconosciuti.[^46]
2. .[^47]
3. Si considerano persone che detengono una partecipazione qualificata, per quanto partecipino direttamente o indirettamente con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto a persone secondo l’articolo 13 capoverso 2 o possano esercitare altrimenti un influsso determinante sulla gestione degli affari:
a. le persone fisiche o giuridiche;
b. le società in nome collettivo e le società in accomandita;
c. le persone unite da vincoli economici, quando raggiungono insieme tale percentuale minima.[^48]

##### **Art. 15** Obbligo di approvazione {#tit_1/chap_3/sec_1/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--15}
1. I seguenti documenti necessitano dell’approvazione della FINMA:
a. il contratto di investimento collettivo del fondo di investimento (art. 25);
b. lo statuto e il regolamento di investimento della SICAV;
c. il contratto di società della SAcCol;
d. lo statuto e il regolamento di investimento della SICAF;
e.[^49] i documenti corrispondenti degli investimenti collettivi di capitale esteri che sono offerti a investitori non qualificati.
2. Se il fondo di investimento o la SICAV sono strutturati come investimenti collettivi di capitale aperti multi-comparto (art. 92 segg.), ogni segmento e ogni categoria di azioni necessitano di un’apposita approvazione.
3. I documenti di un L-QIF e la loro modifica non necessitano né dell’approvazione di cui al capoverso 1 né dell’approvazione di cui al capoverso 2.[^50]

##### **Art. 16** Mutamento delle circostanze {#tit_1/chap_3/sec_1/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--16}
Se mutano le circostanze su cui poggiano l’autorizzazione o l’approvazione, per continuare l’attività è necessario ottenere previamente l’autorizzazione o l’approvazione della FINMA.

##### **Art. 17** Procedura semplificata di autorizzazione e di approvazione {#tit_1/chap_3/sec_1/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--17}
Il Consiglio federale può prevedere una procedura semplificata di autorizzazione e di autorizzazione per gli investimenti collettivi di capitale.

#### **Sezione 2:** . {#tit_1/chap_3/sec_2}
##### **Art. 18 a 18c** {#tit_1/chap_3/sec_2/art_18_18_c omnilex-key=ch-fedlex--951.31--18–18c}

#### **Sezione 3:** . {#tit_1/chap_3/sec_3}
##### **Art. 19** {#tit_1/chap_3/sec_3/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--19}

### **Capitolo 4:** Tutela degli interessi degli investitori {#tit_1/chap_4}
##### **Art. 20** Principi {#tit_1/chap_4/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--20}
1. Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari hanno in particolare i seguenti obblighi:[^51]
a. obbligo di fedeltà: operano in modo autonomo e tutelano esclusivamente gli interessi degli investitori;
b.[^52] obbligo di diligenza: adottano le misure organizzative indispensabili a un’attività irreprensibile;
c.[^53] obbligo di informazione: rendono conto degli investimenti collettivi che gestiscono, custodiscono e rappresentano e informano in merito a tutte le tasse e le spese che gravano direttamente o indirettamente sugli investitori nonché alle indennità da parte di terzi, in particolare provvigioni, ribassi o altri vantaggi patrimoniali.
2. .[^54]
3. Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari adottano tutte le misure necessarie al fine di adempiere questi obblighi per l’insieme delle loro attività.[^55]

##### **Art. 21** Investimenti patrimoniali {#tit_1/chap_4/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--21}
1. Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari perseguono una politica di investimento che corrisponde durevolmente al carattere di investimento dell’investimento collettivo di capitale stabilito nei documenti corrispondenti.[^56]
2. Nel contesto dell’acquisto e dell’alienazione di beni e di diritti i titolari dell’autorizzazione e i loro mandatari possono ricevere per sé e per conto di terzi soltanto le retribuzioni previste dai documenti corrispondenti. Le indennità secondo l’articolo 26 LSerFi[^57]devono essere accreditate all’investimento collettivo di capitale.[^58]
3. I titolari dell’autorizzazione e i loro mandatari possono assumere investimenti per conto proprio e cedere propri investimenti soltanto al valore di mercato.

##### **Art. 22** {#tit_1/chap_4/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--22}

##### **Art. 23** Esercizio dei diritti societari e di creditore {#tit_1/chap_4/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--23}
1. I diritti societari e di creditore connessi agli investimenti devono essere esercitati in modo autonomo ed esclusivamente nell’interesse degli investitori.
2. L’articolo 685*d* capoverso 2 del Codice delle obbligazioni[^59]non si applica ai fondi di investimento.
3. Se la direzione del fondo gestisce più fondi di investimento, l’ammontare della partecipazione è calcolato singolarmente per ogni fondo di investimento in funzione del limite percentuale massimo secondo l’articolo 685*d* capoverso 1 del Codice delle obbligazioni.
4. Il capoverso 3 si applica anche a ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto ai sensi degli articoli 92 segg.

##### **Art. 24** {#tit_1/chap_4/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--24}

## **Titolo secondo:** Investimenti collettivi di capitale aperti {#tit_2}
### **Capitolo 1:** Fondo contrattuale di investimento {#tit_2/chap_1}
#### **Sezione 1:** Definizione {#tit_2/chap_1/sec_1}
##### **Art. 25** {#tit_2/chap_1/sec_1/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--25}
1. Il fondo contrattuale di investimento (fondo di investimento) è basato su un contratto collettivo di investimento (contratto del fondo) in virtù del quale la direzione del fondo si impegna a:
a. fare partecipare l’investitore al fondo di investimento proporzionalmente alle quote da lui acquisite;
b. gestire il patrimonio del fondo in modo autonomo e in suo nome proprio secondo le disposizioni del contratto del fondo.
2. La banca depositaria è parte nel contratto del fondo nella misura dei compiti che le sono assegnati dalla legge e dal contratto del fondo.
3. Il fondo di investimento dispone di un patrimonio minimo. Il Consiglio federale ne stabilisce l’entità e il termine entro il quale esso deve essere accumulato.

#### **Sezione 2:** Contratto del fondo {#tit_2/chap_1/sec_2}
##### **Art. 26** Contenuto {#tit_2/chap_1/sec_2/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--26}
1. La direzione del fondo redige il contratto del fondo e lo sottopone per approvazione alla FINMA, con l’accordo della banca depositaria.
2. Il contratto del fondo descrive i diritti e gli obblighi degli investitori, della direzione del fondo e della banca depositaria.
3. Il Consiglio federale stabilisce il contenuto minimo.[^60]

##### **Art. 27** Modifica del contratto del fondo {#tit_2/chap_1/sec_2/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--27}
1. La direzione del fondo deve sottoporre le modiche del contratto del fondo per approvazione alla FINMA, con l’accordo della banca depositaria.
2. Se modifica il contratto del fondo, la direzione del fondo pubblica previamente un compendio delle principali modifiche, con l’indicazione dei luoghi dove le modifiche testuali del regolamento possono essere ottenute gratuitamente.
3. Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dalla pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968[^61]sulla procedura amministrativa. Gli investitori devono inoltre essere resi attenti al loro diritto di esigere il versamento in contanti delle loro quote, rispettando il termine contrattuale o regolamentare.[^62]
4. La FINMA pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione.

#### **Sezione 3:** . {#tit_2/chap_1/sec_3}
##### **Art. 28–35** {#tit_2/chap_1/sec_3/art_28_35 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--28–35}

### **Capitolo 2:** Società di investimento a capitale variabile {#tit_2/chap_2}
#### **Sezione 1:** Disposizioni generali {#tit_2/chap_2/sec_1}
##### **Art. 36** Definizione e compiti {#tit_2/chap_2/sec_1/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--36}
1. La società di investimento a capitale variabile (SICAV) è una società:
a. il cui capitale e il cui numero di azioni non sono stabiliti in anticipo;
b. il cui capitale è suddiviso in azioni di imprenditore e azioni di investitore;
c. dei cui impegni risponde soltanto il patrimonio sociale;
d. il cui scopo esclusivo consiste nell’investimento collettivo di capitale.
2. La SICAV dispone di un patrimonio minimo. Il Consiglio federale ne stabilisce l’entità e il termine entro il quale esso deve essere accumulato.
3. La SICAV può delegare le decisioni di investimento soltanto a persone che dispongono dell’autorizzazione necessaria all’esercizio di tale attività Gli articoli 14 e 35 LIsFi[^63]si applicano per analogia.[^64][^65]

##### **Art. 37** Costituzione {#tit_2/chap_2/sec_1/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--37}
1. La costituzione della SICAV è disciplinata dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni[^66]relative alla costituzione della società anonima; ne sono escluse le disposizioni concernenti i conferimenti in natura, l’assunzione di beni e i vantaggi speciali.
2. Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare del conferimento minimo all’atto della costituzione della SICAV.[^67]
3. .[^68]

##### **Art. 38** Ditta {#tit_2/chap_2/sec_1/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--38}
1. La ditta deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazione (SICAV).
2. Per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni[^69]relative alla ditta della società anonima.

##### **Art. 39** Mezzi propri {#tit_2/chap_2/sec_1/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--39}
1. Tra i conferimenti degli azionisti imprenditori e il patrimonio complessivo della SICAV deve sussistere un adeguato rapporto. Il Consiglio federale disciplina tale rapporto.
2. In casi particolari la FINMA può accordare agevolazioni o ordinare inasprimenti.

##### **Art. 40** Azioni {#tit_2/chap_2/sec_1/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--40}
1. Le azioni di imprenditore sono nominative.
2. Le azioni di imprenditore e le azioni di investitore non hanno valore nominale e devono essere interamente liberate in contanti.
3. Le azioni sono liberamente trasferibili. Lo statuto può limitare la cerchia degli investitori a investitori qualificati se le azioni della SICAV non sono quotate in borsa. L’articolo 82 è applicabile se la SICAV nega il suo consenso al trasferimento delle azioni.
4. Lo statuto può prevedere diverse categorie di azioni cui competono diritti diversificati.
5. È vietata l’emissione di buoni di partecipazione, di buoni di godimento e di azioni privilegiate.

##### **Art. 41** Azionisti imprenditori {#tit_2/chap_2/sec_1/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--41}
1. Gli azionisti imprenditori forniscono il conferimento minimo necessario per la fondazione della SICAV.
2. Gli azionisti imprenditori decidono lo scioglimento della SICAV e dei suoi segmenti patrimoniali secondo l’articolo 96 capoversi 2 e 3.[^70]
3. Per il rimanente sono applicabili le disposizioni relative ai diritti degli azionisti (art. 46 segg.).
4. I diritti e gli obblighi degli azionisti imprenditori passano all’acquirente con il trasferimento delle azioni.

##### **Art. 42** Emissione e ripresa di azioni {#tit_2/chap_2/sec_1/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--42}
1. Sempreché la presente legge e lo statuto non prevedano altrimenti, la SICAV può emettere in ogni momento nuove azioni al valore netto di inventario e, su richiesta di un azionista, deve riprendere in ogni momento le azioni al valore netto di inventario. A tale scopo non sono necessarie né una modifica statutaria, né un’iscrizione nel registro di commercio.
2. La SICAV non può detenere azioni proprie né direttamente, né indirettamente.
3. Gli azionisti non possono pretendere la parte delle nuove azioni emesse corrispondente alla loro attuale partecipazione. Nel caso dei fondi immobiliari è fatto salvo l’articolo 66 capoverso 1.
4. Per il rimanente l’emissione e la ripresa di azioni sono disciplinate dagli articoli 78–82.

##### **Art. 43** Statuto {#tit_2/chap_2/sec_1/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--43}
1. Lo statuto deve contenere disposizioni relative:
a. alla ditta e alla sede;
b. allo scopo;
c. al conferimento minimo;
d. alla convocazione dell’assemblea generale;
e. agli organi;
f. agli organi di pubblicazione.
2. Ai fini della loro obbligatorietà vanno inserite nello statuto le disposizioni relative:
a. alla durata;
b. alla limitazione della cerchia degli azionisti a investitori qualificati e alla connessa limitazione della trasferibilità delle azioni (art. 40 cpv. 3);
c. alle categorie di azioni e ai diritti ad esse connessi;
d. alla delega della gestione e della rappresentanza e alle relative modalità (art. 51);
e. al voto per corrispondenza.

##### **Art. 44** Regolamento di investimento {#tit_2/chap_2/sec_1/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--44}
La SICAV si dota di un regolamento di investimento. Il suo contenuto è disciplinato dalle disposizioni sul contratto del fondo, sempreché la presente legge e lo statuto non dispongano altrimenti.

##### **Art. 44a** Banca depositaria {#tit_2/chap_2/sec_1/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--44_a}
1. La SICAV deve far capo a una banca depositaria ai sensi degli articoli 72–74.
2. In casi motivati la FINMA può autorizzare deroghe a questo obbligo, se:
a. la SICAV è accessibile esclusivamente a investitori qualificati;
b. uno o più istituti sottostanti a una vigilanza equivalente effettuano le transazioni connesse all’esecuzione e sono specializzati in simili transazioni («*prime broker* »); e
c. è garantito che i*p* *rime broker* o le competenti autorità di vigilanza estere dei*prime broker* forniscano alla FINMA tutte le informazioni e tutti i documenti necessari all’adempimento del suo compito.

##### **Art. 45** Relazione con la legge sull’infrastruttura finanziaria {#tit_2/chap_2/sec_1/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--45}
Le disposizioni sulle offerte pubbliche di acquisto (art. 125–141 della L del 19 giu. 2015[^71]sull’infrastruttura finanziaria) non si applicano alla SICAV.

#### **Sezione 2:** Diritti e obblighi degli azionisti {#tit_2/chap_2/sec_2}
##### **Art. 46** Diritti societari {#tit_2/chap_2/sec_2/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--46}
1. Può esercitare i diritti societari chiunque è riconosciuto come azionista dalla SICAV.
2. Gli azionisti possono rappresentare personalmente le loro azioni all’assemblea generale o farle rappresentare da un terzo. Sempreché lo statuto non preveda altrimenti, non è necessario che i terzi siano azionisti.
3. La SICAV tiene un registro delle azioni d’imprenditore nel quale sono iscritti i nomi e indirizzi. Essa tiene inoltre conformemente all’articolo 697*l* del Codice delle obbligazioni[^72]un elenco degli aventi economicamente diritto alle azioni degli azionisti imprenditori.[^73]
4. Lo statuto può prevedere che gli azionisti imprenditori e gli azionisti investitori abbiano entrambi diritto ad almeno un seggio nel consiglio di amministrazione sia nelle SICAV con gestione autonoma che in quelle con gestione di terzi.[^74]

##### **Art. 46a** Obbligo di annunciare degli azionisti imprenditori {#tit_2/chap_2/sec_2/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--46_a}
1. Gli azionisti imprenditori le cui azioni non sono quotate in borsa sottostanno all’obbligo di annunciare di cui all’articolo 697*j* del Codice delle obbligazioni[^75].
2. Le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo di annunciare sono rette dall’articolo 697*m* del Codice delle obbligazioni.

##### **Art. 47** Diritti di voto {#tit_2/chap_2/sec_2/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--47}
1. Ogni azione corrisponde a un diritto di voto.
2. Il Consiglio federale può autorizzare la FINMA ad ordinare la divisione o la riunione di azioni di una data categoria.

##### **Art. 48** Diritti di controllo {#tit_2/chap_2/sec_2/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--48}
Sempreché la presente legge non disponga altrimenti, i diritti di controllo sono retti dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni[^76]sui diritti di controllo degli azionisti.

##### **Art. 49** Altri diritti {#tit_2/chap_2/sec_2/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--49}
Per il rimanente sono applicabili le disposizioni degli articoli 78 segg.

#### **Sezione 3:** Organizzazione {#tit_2/chap_2/sec_3}
##### **Art. 50** Assemblea generale {#tit_2/chap_2/sec_3/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--50}
1. L’organo supremo della SICAV è l’assemblea generale degli azionisti.
2. L’assemblea generale ha luogo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale.
3. Per quanto il Consiglio federale non preveda altrimenti, per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni[^77]sull’assemblea generale della società anonima.[^78]

##### **Art. 51** Consiglio di amministrazione {#tit_2/chap_2/sec_3/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--51}
1. Il consiglio di amministrazione consta di un minimo di tre membri e di un massimo di sette.
2. Lo statuto può autorizzare il consiglio di amministrazione a delegare integralmente o parzialmente a singoli membri o a terzi la gestione e la rappresentanza conformemente al regolamento di organizzazione.
3. Le persone responsabili della SICAV e della banca depositaria devono essere reciprocamente indipendenti.
4. Il consiglio di amministrazione adempie gli obblighi connessi all’offerta di strumenti finanziari secondo il titolo terzo della LSerFi[^79].[^80]
5. L’amministrazione della SICAV può essere delegata soltanto a una direzione del fondo ai sensi dell’articolo 32 LIsFi[^81]che dispone di un’autorizzazione.[^82]
6. Per quanto il Consiglio federale non preveda altrimenti, per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni[^83]sul consiglio di amministrazione della società anonima.[^84]

##### **Art. 52** Società di audit {#tit_2/chap_2/sec_3/art_52 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--52}
La SICAV designa una società di audit (art. 126 segg.).

### **Capitolo 3:** Tipi di investimenti collettivi di capitale aperti e prescrizioni di investimento {#tit_2/chap_3}
#### **Sezione 1:** Fondi in valori mobiliari {#tit_2/chap_3/sec_1}
##### **Art. 53** Definizione {#tit_2/chap_3/sec_1/art_53 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--53}
I fondi in valori mobiliari sono investimenti collettivi di capitale aperti che collocano i loro mezzi in valori mobiliari e corrispondono alla legislazione delle Comunità europee.

##### **Art. 54** Investimenti ammessi {#tit_2/chap_3/sec_1/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--54}
1. Per i fondi in valori mobiliari sono ammessi investimenti in cartevalori emesse in grande numero e in diritti non incorporati aventi la medesima funzione (diritti valori) che sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico, come pure altri investimenti finanziari liquidi.
2. In misura limitata sono ammessi anche altri investimenti e la detenzione di adeguate liquidità.

##### **Art. 55** Tecniche di investimento {#tit_2/chap_3/sec_1/art_55 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--55}
1. Nell’ambito di un’amministrazione efficiente la direzione del fondo e la SICAV possono applicare le seguenti tecniche di investimento:
a. prestito di valori mobiliari;
b. operazioni pensionistiche;
c. assunzione di crediti, ma soltanto a titolo temporaneo e sino a concorrenza di una determinata percentuale;
d. costituzione in pegno o fornitura di garanzia, ma soltanto sino a concorrenza di una determinata percentuale.
2. Il Consiglio federale può autorizzare altre tecniche di investimento come le vendite a scoperto e la concessione di crediti.
3. Esso stabilisce le percentuali. La FINMA disciplina i dettagli.

##### **Art. 56** Impiego di strumenti derivati {#tit_2/chap_3/sec_1/art_56 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--56}
1. La direzione del fondo e la SICAV possono effettuare operazioni con strumenti derivati sempreché:
a. tali operazioni non comportino una modifica del carattere di investimento del fondo in valori mobiliari;
b. dispongano di un’organizzazione idonea e di un’adeguata gestione dei rischi;
c. il personale incaricato del disbrigo e della sorveglianza sia qualificato e possa comprendere e seguire in qualsiasi momento il funzionamento degli strumenti derivati utilizzati.
2. La somma degli impegni per operazioni con strumenti derivati non può superare una determinata percentuale del patrimonio netto del fondo. Gli impegni da operazioni con strumenti derivati devono essere computati sui limiti legali e regolamentari massimi, segnatamente sulla ripartizione dei rischi.
3. Il Consiglio federale stabilisce la percentuale. La FINMA disciplina i dettagli.

##### **Art. 57** Ripartizione del rischio {#tit_2/chap_3/sec_1/art_57 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--57}
1. La direzione del fondo e la SICAV effettuano gli investimenti nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi. Di norma esse possono investire soltanto una determinata percentuale del patrimonio del fondo presso il medesimo debitore o la medesima impresa.
2. I diritti di voto acquisiti unitamente alle cartevalori e ai diritti valori presso un debitore o un’impresa non devono superare una determinata percentuale.
3. Il Consiglio federale stabilisce le percentuali. La FINMA disciplina i dettagli.

#### **Sezione 2:** Fondi immobiliari {#tit_2/chap_3/sec_2}
##### **Art. 58** Definizione {#tit_2/chap_3/sec_2/art_58 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--58}
I fondi immobiliari sono investimenti collettivi di capitale aperti che collocano i loro mezzi in valori immobiliari.

##### **Art. 59** Investimenti ammessi {#tit_2/chap_3/sec_2/art_59 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--59}
1. Per i fondi immobiliari sono ammessi investimenti in:
a. beni fondiari, accessori inclusi;
b. partecipazioni e crediti nei confronti di società immobiliari il cui scopo è soltanto l’acquisto e la vendita o la locazione e l’affitto di propri beni fondiari, sempreché il fondo immobiliare riunisca almeno i due terzi del loro capitale e dei diritti di voto;
c. quote di altri fondi immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate in borsa, sino a un massimo del 25 per cento del patrimonio complessivo del fondo;
d. valori immobiliari esteri il cui valore può essere giudicato sufficiente.
2. La comproprietà di beni fondiari è ammessa sempreché la direzione del fondo o la SICAV possa esercitare un influsso determinante.

##### **Art. 60** Garanzia degli impegni {#tit_2/chap_3/sec_2/art_60 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--60}
Per garantire i loro impegni, la direzione del fondo e la SICAV devono mantenere una percentuale adeguata del patrimonio del fondo sotto forma di valori mobiliari a breve scadenza e interesse fisso o in altri mezzi disponibili a breve scadenza.

##### **Art. 61** Impiego di strumenti derivati {#tit_2/chap_3/sec_2/art_61 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--61}
La direzione del fondo e la SICAV possono effettuare operazioni con strumenti derivati sempreché siano compatibili con la politica di investimento. Sono applicabili per analogia le disposizioni relative all’utilizzazione di strumenti derivati in ambito di fondi in valori mobiliari (art. 56).

##### **Art. 62** Ripartizione dei rischi {#tit_2/chap_3/sec_2/art_62 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--62}
Gli investimenti devono essere ripartiti per oggetti, tipo di utilizzazione, età, struttura edile e ubicazione.

##### **Art. 63** Obblighi speciali {#tit_2/chap_3/sec_2/art_63 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--63}
1. La direzione del fondo risponde nei confronti degli investitori del rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento del fondo da parte delle società immobiliari facenti parte del fondo immobiliare.
2. La direzione del fondo, la banca depositaria, i loro mandatari e le persone fisiche e giuridiche loro vicine non possono assumere valori immobiliari dai fondi immobiliari, né cedere loro tali valori.
3. La SICAV non può assumere valori immobiliari dagli azionisti imprenditori, dai loro mandatari e da persone fisiche e giuridiche loro vicine, né cedere loro tali valori.
4. In singoli casi motivati la FINMA può concedere nell’interesse degli investitori deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine di cui ai capoversi 2 e 3. Il Consiglio federale stabilisce i criteri di deroga.[^85]

##### **Art. 64** Periti incaricati delle stime {#tit_2/chap_3/sec_2/art_64 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--64}
1. La direzione del fondo e la SICAV designano almeno due persone fisiche o una persona giuridica come periti incaricati delle stime. L’incarico necessita dell’approvazione della FINMA.[^86]
2. L’approvazione è concessa se i periti incaricati delle stime:
a. dispongono delle qualifiche richieste;
b. sono indipendenti;
c.[^87] .
3. I periti incaricati delle stime devono effettuarle con la diligenza di un perito ordinario e qualificato.
4. La FINMA può fare dipendere l’approvazione dalla conclusione di un’assicurazione di responsabilità civile professionale o dalla prova dell’esistenza di garanzie finanziarie.[^88]
5. Essa può stabilire ulteriori esigenze relative ai periti incaricati delle stime e definire i metodi di stima.

##### **Art. 65** Competenze speciali {#tit_2/chap_3/sec_2/art_65 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--65}
1. La direzione del fondo e la SICAV possono procedere ad edificazioni sempreché il regolamento del fondo preveda espressamente l’acquisto di terreni edificabili e la realizzazione di progetti edili.
2. Esse possono costituire in pegno i beni fondiari e trasferire i diritti di pegno a titolo di garanzia; nella media di tutti i beni fondiari, l’onere non può nondimeno superare una determinata percentuale del valore venale.
3. Il Consiglio federale stabilisce la percentuale. La FINMA disciplina i dettagli.

##### **Art. 66** Emissione e riscatto delle quote {#tit_2/chap_3/sec_2/art_66 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--66}
1. La direzione del fondo e la SICAV devono offrire le nuove quote prioritariamente ai vecchi investitori.
2. Gli investitori possono chiedere il riscatto delle loro quote per la fine di un esercizio, rispettando un termine di 12 mesi.

##### **Art. 67** Commercio di quote {#tit_2/chap_3/sec_2/art_67 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--67}
La direzione del fondo e la SICAV garantiscono per il tramite di una banca o di un commerciante di valori mobiliari il commercio regolare in borsa o fuori borsa delle quote del fondo immobiliare.

#### **Sezione 3:** Altri fondi per investimenti tradizionali e per investimenti alternativi {#tit_2/chap_3/sec_3}
##### **Art. 68** Definizione {#tit_2/chap_3/sec_3/art_68 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--68}
Gli altri fondi per investimenti tradizionali e per investimenti alternativi sono investimenti collettivi di capitale aperti che non sono né fondi in valori mobiliari, né fondi immobiliari.

##### **Art. 69** Investimenti autorizzati {#tit_2/chap_3/sec_3/art_69 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--69}
1. Per gli altri fondi per investimenti tradizionali e per investimenti alternativi sono in particolare ammessi investimenti in valori mobiliari, metalli preziosi, immobili, prodotti di base (*commodities* ), strumenti derivati, quote di altri investimenti collettivi di capitale, nonché in altri beni e diritti.
2. Per questi fondi possono in particolare essere effettuati investimenti che:
a. hanno soltanto un accesso limitato al mercato;
b. sono soggetti a forti fluttuazioni del corso;
c. comportano una ripartizione limitata dei rischi;
d. sono più difficilmente valutabili.

##### **Art. 70** Altri fondi per investimenti tradizionali {#tit_2/chap_3/sec_3/art_70 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--70}
1. Si considerano altri fondi per investimenti tradizionali gli investimenti collettivi di capitale aperti i cui investimenti, tecniche e limitazioni di investimento presentano un profilo di rischio tipico per gli investimenti tradizionali.
2. Le disposizioni sull’utilizzazione di tecniche di investimento e di strumenti derivati dei fondi in valori mobiliari si applicano per analogia ai fondi per investimenti tradizionali.

##### **Art. 71** Altri fondi per investimenti alternativi {#tit_2/chap_3/sec_3/art_71 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--71}
1. Si considerano altri fondi per investimenti alternativi gli investimenti collettivi di capitale aperti i cui investimenti, struttura, tecniche di investimento (vendite a scoperto, assunzione di crediti ecc.) e limitazioni di investimento presentano un profilo di rischio tipico per gli investimenti alternativi.
2. L’effetto leva è ammesso soltanto sino a concorrenza di una determinata percentuale del patrimonio netto del fondo. Il Consiglio federale stabilisce la percentuale. La FINMA disciplina i dettagli.
3. I rischi particolari connessi ai fondi per investimenti alternativi devono essere indicati nella designazione, nel prospetto e nel foglio informativo di base secondo il titolo terzo della LSerFi[^89]nonché nella pubblicità.[^90]
4. .[^91]
5. La FINMA può consentire che i servizi connessi all’esecuzione delle transazioni di un altro fondo per investimenti alternativi che effettua investimenti diretti siano forniti da un istituto sottoposto a vigilanza e specializzato in simili transazioni («*p* *rime broker* »). Essa può stabilire i compiti di controllo che la direzione del fondo e la SICAV devono assumere.

### **Capitolo 4:** Disposizioni comuni {#tit_2/chap_4}
#### **Sezione 1:** Banca depositaria {#tit_2/chap_4/sec_1}
##### **Art. 72** Organizzazione {#tit_2/chap_4/sec_1/art_72 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--72}
1. La banca depositaria deve essere una banca ai sensi della legge dell’8 novembre 1934[^92]sulle banche e deve disporre di un’organizzazione adeguata alla sua attività di banca depositaria di investimenti collettivi di capitale.[^93]
2. Oltre alle persone responsabili della gestione, anche le persone incaricate di svolgere i compiti della banca depositaria devono adempiere le esigenze di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettere a e a^bis^.[^94]

##### **Art. 73** Compiti {#tit_2/chap_4/sec_1/art_73 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--73}
1. La banca depositaria custodisce il patrimonio del fondo, provvede all’emissione e al riscatto delle quote e gestisce il traffico dei pagamenti.
2. La banca depositaria può trasferire la custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi e centrali in Svizzera o all’estero, sempreché ciò sia nell’interesse di una custodia adeguata. Gli investitori devono essere informati sui rischi connessi al trasferimento nel prospetto e nel foglio informativo di base secondo il titolo terzo della LSerFi[^95].[^96]
2bis. Nel caso di strumenti finanziari, la custodia può essere trasferita secondo il capoverso 2 soltanto a depositari terzi e centrali sottoposti a vigilanza. È eccettuata la custodia imperativa in un luogo in cui il trasferimento a un depositario terzo o centrale non è possibile, in particolare in forza di norme giuridiche cogenti o a causa delle modalità del prodotto d’investimento. Nella documentazione relativa al prodotto, gli investitori vanno informati circa la custodia da parte di depositari terzi o centrali non sottoposti a vigilanza.[^97]
3. La banca depositaria provvede al rispetto della legge e del regolamento del fondo da parte della direzione del fondo o della SICAV. Essa controlla se:
a. il calcolo del valore netto di inventario e quello del prezzo di emissione e di riscatto delle quote sono conformi alla legge e al regolamento del fondo;
b. le decisioni di investimento sono conformi alla legge e al regolamento del fondo;
c. il risultato è utilizzato conformemente al regolamento del fondo.
4. Il Consiglio federale disciplina i requisiti per le attività della banca depositaria e può introdurre direttive per la protezione dei depositi in titoli.[^98]

##### **Art. 74** Cambiamento di banca depositaria {#tit_2/chap_4/sec_1/art_74 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--74}
1. Le disposizioni sul cambiamento di direzione del fondo (art. 39 LIsFi[^99]) si applicano per analogia al cambiamento di banca depositaria.[^100]
2. Nel caso della SICAV, il cambiamento di banca depositaria necessita di un contratto in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo e della previa approvazione della FINMA.[^101]
3. La FINMA pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione.

#### **Sezione 2:** . {#tit_2/chap_4/sec_2}
##### **Art. 75 a 77** {#tit_2/chap_4/sec_2/art_75_77 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--75–77}

#### **Sezione 3:** Statuto degli investitori {#tit_2/chap_4/sec_3}
##### **Art. 78** Acquisto e riscatto {#tit_2/chap_4/sec_3/art_78 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--78}
1. Mediante la conclusione del contratto o tramite la sottoscrizione e il versamento gli investitori acquistano:
a. nel caso del fondo di investimento, in funzione delle quote da loro acquistate, un credito nei confronti della direzione del fondo sotto forma di partecipazione al patrimonio e al reddito del fondo di investimento;
b. nel caso della SICAV, in funzione delle azioni da loro acquistate, una partecipazione alla società e all’utile di bilancio.
2. Gli investitori sono di norma autorizzati a esigere in ogni momento il riscatto delle loro quote e il loro pagamento in contanti. I certificati di quote devono essere restituiti in vista della loro distruzione.
3. Il Consiglio federale disciplina i dettagli nel caso degli investimenti collettivi di capitale con diverse classi di quote.
4. La FINMA può autorizzare deroghe all’obbligo di versamento e pagamento in contanti.[^102]
5. Nel caso degli investimenti collettivi di capitale multi-comparto i diritti patrimoniali sono disciplinati dagli articoli 93 capoverso 2 e 94 capoverso 2.

##### **Art. 78a** Liquidità {#tit_2/chap_4/sec_3/art_78 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--78_a}
1. La direzione del fondo o la SICAV garantisce una liquidità dell’investimento collettivo di capitale adeguata agli investimenti, alla politica di investimento, alla ripartizione dei rischi, alla cerchia degli investitori e alla frequenza di riscatto.
2. Il Consiglio federale può precisare ulteriormente quest’obbligo.

##### **Art. 79** Eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento {#tit_2/chap_4/sec_3/art_79 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--79}
1. Il Consiglio federale può, a mente delle prescrizioni di investimento (art. 54–57,<br />59–62, 69–71, 118*n* e 118*o* ), prevedere eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento nel caso di investimenti collettivi di capitale di più difficile valutazione o con accesso limitato al mercato.[^103]
2. Esso può tuttavia sospendere il diritto di riscatto in qualsiasi momento al massimo per cinque anni.

##### **Art. 80** Prezzo di emissione e di riscatto {#tit_2/chap_4/sec_3/art_80 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--80}
Il prezzo di emissione e il prezzo di riscatto delle quote sono stabiliti in funzione del valore netto di inventario per quota il giorno di valutazione, aumentato o diminuito delle commissioni e dei costi eventuali.

##### **Art. 81** Dilazione del rimborso {#tit_2/chap_4/sec_3/art_81 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--81}
1. Il Consiglio federale stabilisce in quali casi il regolamento del fondo può, nell’interesse di tutti gli investitori, prevedere una dilazione limitata nel tempo del rimborso delle quote.
2. In casi straordinari la FINMA può, nell’interesse di tutti gli investitori, autorizzare una dilazione limitata nel tempo del rimborso delle quote.

##### **Art. 82** Riscatto coatto {#tit_2/chap_4/sec_3/art_82 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--82}
Il Consiglio federale prescrive il riscatto coatto se:
a. è indispensabile per tutelare la reputazione della piazza finanziaria, segnatamente in ambito di lotta contro il riciclaggio di denaro;
b. l’investitore non adempie più le esigenze legali, regolamentari, contrattuali o statutarie per partecipare a un investimento collettivo di capitale.

##### **Art. 83** Calcolo e pubblicazione del valore netto di inventario {#tit_2/chap_4/sec_3/art_83 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--83}
1. Il valore netto di inventario degli investimenti collettivi di capitale aperti è calcolato in funzione del valore venale alla fine dell’esercizio, nonché per ogni giorno di emissione e di riscatto di quote.
2. Il valore netto di inventario risulta dal valore venale degli investimenti dopo deduzione degli impegni eventuali, diviso per il numero di quote in circolazione.
3. La FINMA può ammettere un metodo diverso da quello di cui al capoverso 2 per calcolare il valore netto di inventario, a condizione che corrisponda agli standard internazionali e l’obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato.
4. La direzione del fondo e la SICAV pubblicano a intervalli regolari i valori netti di inventario.

##### **Art. 84** Diritto di informazione {#tit_2/chap_4/sec_3/art_84 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--84}
1. La direzione fondo e la SICAV forniscono su richiesta agli investitori informazioni sulle basi di calcolo del valore netto di inventario per quota.
2. Se gli investitori fanno valere un interesse a indicazioni dettagliate su singole operazioni della direzione del fondo o della SICAV, come l’esercizio dei diritti societari o di creditore, o sulla gestione dei rischi, queste ultime forniscono loro in ogni momento le informazioni richieste.[^104]
3. Gli investitori possono chiedere al giudice della sede della direzione del fondo o della SICAV che la società di audit o un altro perito esaminino i fatti che necessitano chiarimenti e presentino loro un rendiconto.

##### **Art. 85** Azione di restituzione {#tit_2/chap_4/sec_3/art_85 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--85}
In caso di prelievo illecito di beni o di privazione di vantaggi patrimoniali a scapito dell’investimento collettivo di capitale aperto, gli investitori possono intentare un’azione di restituzione in favore dell’investimento collettivo leso.

##### **Art. 86** Rappresentante della comunità di investitori {#tit_2/chap_4/sec_3/art_86 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--86}
1. Gli investitori possono chiedere al giudice di nominare un rappresentante se rendono attendibili le pretese di restituzione in favore dell’investimento collettivo di capitale aperto.
2. Il giudice pubblica la nomina negli organi di pubblicazione dell’investimento collettivo di capitale aperto.
3. La persona che rappresenta gli investitori dispone dei loro medesimi diritti.
4. Se il rappresentante propone un’azione di restituzione in favore dell’investimento collettivo di capitale aperto, i singoli investitori non possono più esercitare tale azione.
5. Le spese del rappresentante sono a carico del patrimonio del fondo sempreché il giudice non disponga una diversa ripartizione.

#### **Sezione 4:** Contabilità, valutazione e rendiconto {#tit_2/chap_4/sec_4}
##### **Art. 87** Obbligo di tenere una contabilità {#tit_2/chap_4/sec_4/art_87 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--87}
Per ogni investimento collettivo di capitale aperto è tenuta una contabilità separata. Sono applicabili gli articoli 662 segg. del Codice delle obbligazioni[^105]sempreché la presente legge o le disposizioni di esecuzione non dispongano altrimenti.

##### **Art. 88** Valutazione al valore venale {#tit_2/chap_4/sec_4/art_88 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--88}
1. Gli investimenti quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico devono essere valutati in funzione dei corsi pagati sul mercato principale.
2. Gli altri investimenti per i quali non sono disponibili corsi attuali sono valutati in funzione del prezzo che potrebbe essere ottenuto se fossero venduti con diligenza al momento della valutazione.

##### **Art. 89** Rapporto annuale e semestrale {#tit_2/chap_4/sec_4/art_89 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--89}
1. Un rapporto annuale è pubblicato per ogni investimento collettivo di capitale aperto entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio; il rapporto annuale contiene segnatamente:
a. il conto annuale, composto del conto patrimoniale o del bilancio e del conto economico, nonché le indicazioni relative all’utilizzazione del risultato e alla esposizione dei costi;
b. il numero di quote emesse e di quote riscattate durante l’esercizio, nonché il numero di quote in circolazione alla fine dell’esercizio;
c. l’inventario del patrimonio del fondo in funzione del valore venale, nonché il valore calcolato su questa base (valore netto di inventario) di ogni quota l’ultimo giorno dell’esercizio;
d. i principi di valutazione e di calcolo del valore netto di inventario;
e. un elenco delle compere e delle vendite;
f. il nome o la ditta delle persone alle quali sono delegati compiti;
g. indicazioni su affari di particolare importanza economica o giuridica, segnatamente su:
        1. modifiche del regolamento del fondo,
        2. questioni essenziali di interpretazione della legge e del regolamento del fondo,
        3. cambiamenti di direzione del fondo e di banca depositaria,
        4.[^106] cambiamenti di persone responsabili della direzione del fondo, della SICAV o del gestore di patrimoni collettivi[^107],
        5. contenzioso;
h. il risultato dell’investimento collettivo di capitale aperto (*performance* ), eventualmente confrontato con investimenti similari (*benchmark* );
i. un rapporto succinto della società di audit sulle indicazioni che precedono e, nel caso dei fondi immobiliari, anche le indicazioni di cui all’articolo 90.
2. Il conto patrimoniale del fondo di investimento e il bilancio della SICAV devono essere allestiti in base ai valori venali.
3. Un rapporto semestrale deve essere pubblicato entro due mesi dalla fine della prima metà dell’esercizio. Esso contiene un conto patrimoniale non sottoposto a verifica[^108]o un bilancio non sottoposto a verifica e un conto economico, come pure le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b, c ed e.
4. I rapporti annuali e semestrali devono essere inoltrati alla FINMA al più tardi contemporaneamente alla loro pubblicazione.
5. Essi devono essere tenuti gratuitamente a disposizione delle persone interessate durante un periodo di dieci anni.

##### **Art. 90** Conto e rapporto annuali dei fondi immobiliari {#tit_2/chap_4/sec_4/art_90 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--90}
1. Il conto annuale dei fondi immobiliari mobiliari è composto di un conto patrimoniale consolidato o di un bilancio e di un conto economico consolidati del fondo immobiliare e delle società immobiliari che ne fanno parte. L’articolo 89 si applica per analogia.
2. I beni fondiari devono essere allibrati al loro venale nel conto patrimoniale.
3. L’inventario del patrimonio del fondo deve menzionare il prezzo di acquisto e la stima del valore venale dei beni fondiari.
4. Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 89, il rapporto e il conto annuali contengono indicazioni relative ai periti incaricati delle stime, ai metodi di stima e ai tassi di capitalizzazione e di sconto utilizzati.

##### **Art. 91** Prescrizioni della FINMA {#tit_2/chap_4/sec_4/art_91 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--91}
La FINMA emana le altre prescrizioni relative all’obbligo di tenere una contabilità, alla valutazione, al rendiconto e all’obbligo di pubblicazione.

#### **Sezione 5:** Investimenti collettivi di capitale aperti multi-comparto {#tit_2/chap_4/sec_5}
##### **Art. 92** Definizione {#tit_2/chap_4/sec_5/art_92 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--92}
Ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto (*Umbrella-Funds* ) costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante e ha un proprio valore netto di inventario.

##### **Art. 93** Fondo di investimento multi-comparto {#tit_2/chap_4/sec_5/art_93 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--93}
1. L’investitore in un fondo di investimento multi-comparto ha diritto soltanto al patrimonio e al reddito del segmento patrimoniale al quale partecipa.
2. Ogni segmento patrimoniale risponde soltanto dei propri impegni.

##### **Art. 94** SICAV multi-comparto {#tit_2/chap_4/sec_5/art_94 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--94}
1. Gli investitori partecipano soltanto al patrimonio e al reddito del segmento patrimoniale di cui detengono le azioni.
2. Ogni segmento patrimoniale secondo il capoverso 1 risponde soltanto dei propri impegni.[^109]

#### **Sezione 6:** Ristrutturazione e scioglimento {#tit_2/chap_4/sec_6}
##### **Art. 95** Ristrutturazione {#tit_2/chap_4/sec_6/art_95 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--95}
1. Sono ammesse le seguenti ristrutturazioni di investimenti collettivi di capitale aperti:
a. l’unione tramite trasferimento dei valori patrimoniali e degli impegni;
b. la trasformazione di un investimento collettivo di capitale in un’altra forma giuridica;
c. nel caso della SICAV, il trasferimento di patrimonio ai sensi degli articoli 69–77 della legge del 3 ottobre 2003[^110]sulla fusione.
2. Una ristrutturazione ai sensi del capoverso 1 lettere b e c può essere iscritta nel registro di commercio soltanto successivamente alla sua approvazione da parte della FINMA conformemente all’articolo 15.

##### **Art. 96** Scioglimento {#tit_2/chap_4/sec_6/art_96 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--96}
1. Il fondo di investimento è sciolto:
a. se è di durata indeterminata, mediante disdetta da parte della direzione del fondo o della banca depositaria;
b. se è di durata determinata, alla data stabilita;
c. per decisione della FINMA:
        1. se è di durata determinata, anticipatamente per motivi gravi e su proposta della direzione del fondo o della banca depositaria,
        2. se il patrimonio scende al di sotto del minimo,
        3. nei casi di cui agli articoli 133 segg.
2. La SICAV è sciolta:
a. se è di durata indeterminata, per decisione degli azionisti imprenditori sempreché rappresentino almeno i due terzi delle azioni di imprenditore emesse;
b. se è di durata determinata, alla data stabilita;
c. per decisione della FINMA:
        1. se è di durata determinata, anticipatamente per motivi gravi e su proposta degli azionisti imprenditori sempreché rappresentino almeno i due terzi delle azioni di imprenditore emesse,
        2. se il patrimonio scende al di sotto del minimo,
        3. nei casi di cui agli articoli 133 segg;
d. negli altri casi previsti dalla legge.
3. I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia allo scioglimento dei segmenti patrimoniali.
4. La direzione del fondo e la SICAV rendono immediatamente noto lo scioglimento alla FINMA e lo pubblicano negli organi di pubblicazione.

##### **Art. 97** Conseguenze dello scioglimento {#tit_2/chap_4/sec_6/art_97 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--97}
1. A scioglimento avvenuto del fondo di investimento o della SICAV non possono più essere emesse o riscattate quote.
2. Gli investitori del fondo di investimento hanno diritto a una quota proporzionale del ricavo della liquidazione.
3. Gli azionisti investitori della SICAV hanno diritto a una quota proporzionale del risultato della liquidazione. Gli azionisti imprenditori sono collocati nel grado successivo. Per il rimanente sono applicabili gli articoli 737 segg. del Codice delle obbligazioni[^111].

## **Titolo terzo:** Investimenti collettivi di capitale chiusi {#tit_3}
### **Capitolo 1:** Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale {#tit_3/chap_1}
##### **Art. 98** Definizione {#tit_3/chap_1/art_98 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--98}
1. La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol) è una società il cui scopo esclusivo è l’investimento collettivo di capitale.[^112]Un socio almeno è illimitatamente responsabile (accomandatario), mentre gli altri soci (accomandanti) rispondono soltanto sino a un determinato conferimento patrimoniale (capitale accomandato).
2. Gli accomandatari devono essere società anonime con sede in Svizzera. Se non dispone di un’autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi, una società anonima può operare come accomandataria soltanto in un’unica SAcCol.[^113]
2bis. Le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 14 si applicano per analogia agli accomandatari.[^114]
3. Gli accomandanti devono essere investitori qualificati ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 o 3^ter^.[^115]

##### **Art. 99** Relazione con il Codice delle obbligazioni {#tit_3/chap_1/art_99 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--99}
Sempreché la presente legge non preveda altrimenti, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni[^116]relative alla società in accomandita.

##### **Art. 100** Registro di commercio {#tit_3/chap_1/art_100 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--100}
1. La società è costituita mediante l’iscrizione nel registro di commercio.
2. La notificazione dei fatti da iscrivere o delle loro modifiche deve essere firmata da tutti gli accomandatari al registro di commercio, oppure essergli inoltrata per scritto, munita delle loro firme legalizzate.

##### **Art. 101** Ditta {#tit_3/chap_1/art_101 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--101}
La ditta della società deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazione (SAcCol).

##### **Art. 102** Contratto di società e prospetto {#tit_3/chap_1/art_102 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--102}
1. Il contratto di società deve contenere disposizioni relative:
a. alla ditta e alla sede;
b. allo scopo;
c. alla ditta e alla sede degli accomandatari;
d.[^117] all’importo del capitale accomandato complessivo o ai limiti del margine di variazione del capitale accomandato;
e. alla durata;
f. alle esigenze di ingresso e di uscita degli accomandanti;
g. alla tenuta del registro degli accomandanti;
h. agli investimenti, alla politica di investimento, alle limitazioni di investimento, alla ripartizione dei rischi, ai rischi connessi agli investimenti, nonché alle tecniche di investimento;
i. alla delega della gestione e della rappresentanza;
j. al ricorso a un ufficio di deposito e a un ufficio di pagamento.
2. Il contratto di società necessita, all’atto della costituzione, del consenso e della firma di tutti i soci.[^118]
3. .[^119]

##### **Art. 102a** Modifica del contratto di società {#tit_3/chap_1/art_102 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--102_a}
1. La modifica del contratto di società necessita del consenso e della firma di tutti i soci.
2. Il contratto di società può essere modificato per decisione della maggioranza dei soci se:
a. il contratto stesso lo prevede; e
b. la decisione risulta da un atto pubblico.
3. Il contratto di società modificato per decisione della maggioranza dei soci necessita unicamente della firma degli accomandatari.

##### **Art. 103** Investimenti {#tit_3/chap_1/art_103 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--103}
1. La società effettua investimenti in capitale di rischio.
2. Il Consiglio federale può autorizzare anche altri investimenti.

##### **Art. 104** Divieto di concorrenza {#tit_3/chap_1/art_104 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--104}
1. Gli accomandanti sono autorizzati a effettuare, senza il consenso dell’accomandatario, altre operazioni per conto proprio e per conto di terzi e a partecipare ad altre imprese.
2. Sempreché il contratto di società non preveda altrimenti, gli accomandatari possono effettuare, senza il consenso degli accomandanti, altre operazioni per conto proprio e per conto di terzi e partecipare ad altre imprese, purché ciò sia reso pubblico e non pregiudichi gli interessi della SAcCol.

##### **Art. 105** Ingresso e uscita degli accomandanti {#tit_3/chap_1/art_105 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--105}
1. Sempreché il contratto di società lo preveda, l’accomandatario può decidere in merito all’ingresso e all’uscita degli accomandanti.
2. Sono fatte salve le disposizioni del Codice delle obbligazioni[^120]relative all’esclusione dei soci della società in accomandita.
3. Il Consiglio federale può prescrivere l’esclusione coatta. Essa è retta dall’articolo 82.

##### **Art. 106** Consultazione e informazione {#tit_3/chap_1/art_106 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--106}
1. Gli accomandanti sono autorizzati a consultare in ogni momento i libri della società. I segreti d’affari delle società in cui investe la SAcCol[^121]rimangono preservati.
2. Gli accomandanti hanno il diritto di essere informati almeno una volta per trimestre sull’andamento degli affari della società.

##### **Art. 107** Società di audit {#tit_3/chap_1/art_107 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--107}
La società designa una società di audit (art. 126 segg.).

##### **Art. 108** Rendiconto {#tit_3/chap_1/art_108 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--108}
1. Gli articoli 88 segg. si applicano per analogia al rendiconto della società e alla valutazione del patrimonio.
2. Sono presi in considerazione gli standard riconosciuti a livello internazionale.

##### **Art. 109** Scioglimento {#tit_3/chap_1/art_109 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--109}
La società è sciolta:
a. per decisione dei soci;
b. per i motivi previsti dalla legge e dal contratto di società;
c. per decisione della FINMA nei casi previsti dagli articoli 133 segg.

### **Capitolo 2:** Società di investimento a capitale fisso {#tit_3/chap_2}
##### **Art. 110** Definizione {#tit_3/chap_2/art_110 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--110}
1. La società di investimento a capitale fisso (SICAF) è una società anonima ai sensi del Codice delle obbligazioni[^122](art. 620 segg. CO):
a. il cui scopo esclusivo è l’investimento collettivo di capitali;
b. i cui azionisti non devono necessariamente essere qualificati ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3; e
c. la quale non è quotata in una borsa svizzera.
2. Tra i mezzi propri e il patrimonio complessivo della SICAF deve sussistere un adeguato rapporto. Il Consiglio federale disciplina tale rapporto.[^123]

##### **Art. 111** Ditta {#tit_3/chap_2/art_111 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--111}
1. La ditta della società deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazione (SICAF).
2. Per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni[^124]relative alla ditta della società anonima.

##### **Art. 112** Relazione con il Codice delle obbligazioni {#tit_3/chap_2/art_112 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--112}
Sempreché la presente legge non preveda altrimenti, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni[^125]relative alla società anonima.

##### **Art. 113** Azioni {#tit_3/chap_2/art_113 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--113}
1. Le azioni sono interamente liberate.
2. È vietata l’emissione di azioni con diritto di voto privilegiato[^126], di buoni di partecipazione, di buoni di godimento e di azioni privilegiate.
3. Il Consiglio federale può prescrivere il riscatto coatto. Esso è retto dall’articolo 82.

##### **Art. 114** Banca depositaria {#tit_3/chap_2/art_114 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--114}
La SICAF deve far capo a una banca depositaria ai sensi degli articoli 72–74.

##### **Art. 115** Politica di investimento e limitazioni di investimento {#tit_3/chap_2/art_115 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--115}
1. La SICAF disciplina nello statuto e nel regolamento di investimento gli investimenti, la politica di investimento, le limitazioni di investimento, la ripartizione dei rischi nonché i rischi connessi agli investimenti.
2. Agli investimenti si applicano l’articolo 69 e, per analogia, gli articoli 64, 70 e 71.
3. Le modifiche del regolamento di investimento sono decise dall’assemblea generale a maggioranza dei voti delle azioni rappresentate.

##### **Art. 116** {#tit_3/chap_2/art_116 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--116}

##### **Art. 117** Rendiconto {#tit_3/chap_2/art_117 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--117}
Oltre alle disposizioni della legislazione sulle società anonime in materia di presentazione dei conti, al rendiconto si applicano per analogia l’articolo 89 capoverso 1 lettere a e c–i, nonché capoversi 2–4 e l’articolo 90.

##### **Art. 118** Società di audit {#tit_3/chap_2/art_118 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--118}
La SICAF designa una società di audit (art. 126 segg.).

## **Titolo terzo a:** Fondo riservato a investitori qualificati {#tit_3_a}
### **Capitolo 1:** Disposizioni generali {#tit_3_a/chap_1}
##### **Art. 118a** Definizione e applicabilità della legge {#tit_3_a/chap_1/art_118_a omnilex-key=ch-fedlex--951.31--118a}
1. Il fondo riservato a investitori qualificati (L-QIF) è un investimento collettivo di capitale:
a. accessibile esclusivamente a investitori qualificati;
b. accessibile, nel caso in cui i mezzi siano collocati direttamente in immobili, esclusivamente a investitori considerati clienti professionali secondo l’articolo 4 capoverso 3 lettere a–h LSerFi[^127];
c. amministrato conformemente alle disposizioni degli articoli 118*g* e 118*h* ; e
d. che non dispone né di un’autorizzazione né di un’approvazione della FINMA e non è assoggettato alla vigilanza di questa.
2. Il L-QIF sottostà alla presente legge, sempreché questa non disponga altrimenti.

##### **Art. 118b** Modifica dello stato di autorizzazione o di approvazione {#tit_3_a/chap_1/art_118_b omnilex-key=ch-fedlex--951.31--118b}
1. Un investimento collettivo di capitale che dispone di un’autorizzazione o di un’approvazione della FINMA può rinunciarvi se:
a. adempie i requisiti di cui all’articolo 118*a* capoverso 1 lettere a–c; e
b. è garantito che gli interessi degli investitori siano tutelati.
2. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Stabilisce le misure atte a garantire che gli interessi degli investitori siano tutelati.

##### **Art. 118c** Forma giuridica {#tit_3_a/chap_1/art_118_c omnilex-key=ch-fedlex--951.31--118c}
Il L-QIF può rivestire la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento, della SICAV o della SAcCol.

##### **Art. 118d** Prescrizioni di investimento e disposizioni sulla vigilanza non applicabili ai L-QIF {#tit_3_a/chap_1/art_118_d omnilex-key=ch-fedlex--951.31--118d}
Non si applicano ai L-QIF:
a. le prescrizioni di investimento di cui agli articoli 53–71 e 103;
b. le disposizioni che attribuiscono alla FINMA una competenza decisionale nel singolo caso o una competenza in materia di vigilanza (art. 7 cpv. 4 secondo periodo, 10 cpv. 5, 26 cpv. 1, 27, 39 cpv. 2, 44*a* cpv. 2, 47 cpv. 2, 74, 78 cpv. 4, 81 cpv. 2, 83 cpv. 3, 89 cpv. 4, 91, 95 cpv. 2, 96 cpv. 1 lett. c, 2 lett. c e 4, 109 lett. c, 126, 132–134, 136–139 e 144).

##### **Art. 118e** Informazione degli investitori e designazione {#tit_3_a/chap_1/art_118_e omnilex-key=ch-fedlex--951.31--118e}
1. Sulla prima pagina dei documenti di un L-QIF e nella pubblicità di questo si deve:
a. utilizzare la designazione «Fondo riservato a investitori qualificati», «Limited Qualified Investor Fund» o «L-QIF»;
b. specificare che il L-QIF non dispone né di un’autorizzazione né di un’approvazione della FINMA e non è assoggettato alla vigilanza di questa.
2. La ditta di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV o della SAcCol deve contenere la designazione «Fondo riservato a investitori qualificati», «Limited Qualified Investor Fund» o l’abbreviazione «L-QIF» e la designazione della relativa forma giuridica.
3. Un L-QIF non può essere designato «fondo in valori mobiliari», «fondo immobiliare», «altro fondo per investimenti tradizionali» o «altro fondo per investimenti alternativi».

##### **Art. 118f** Obbligo di notifica e rilevamento di dati {#tit_3_a/chap_1/art_118_f omnilex-key=ch-fedlex--951.31--118f}
1. L’istituto cui compete l’amministrazione secondo gli articoli 118*g* capoverso 1 e 118*h* capoverso 1, 2 o 4 notifica entro 14 giorni al Dipartimento federale delle finanze (DFF) l’assunzione dell’amministrazione di un L-QIF o la rinuncia alla stessa. Il Consiglio federale può definire le indicazioni che la notifica deve contenere.
2. Il DFF tiene un elenco pubblico di tutti i L-QIF e degli istituti cui compete l’amministrazione secondo gli articoli 118*g* capoverso 1 e 118*h* capoverso 1, 2 o 4.
3. A scopi statistici, il DFF può rilevare dati relativi all’attività commerciale del L-QIF presso quest’ultimo e presso gli istituti cui compete l’amministrazione secondo gli articoli 118*g* capoverso 1 e 118*h* capoverso 1, 2 o 4.
4. Il DFF può incaricare terzi del rilevamento di questi dati oppure obbligare le persone di cui al capoverso 3 a notificarglieli.
5. L’articolo 144 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

##### **Art. 118g** Amministrazione di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento {#tit_3_a/chap_1/art_118_g omnilex-key=ch-fedlex--951.31--118g}
1. Il L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento è amministrato da una direzione del fondo.
2. Alle condizioni di cui agli articoli 14 capoverso 1 e 35 LIsFi[^128], la direzione del fondo può delegare le decisioni di investimento a:
a. un gestore di patrimoni collettivi secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
b. un gestore estero di patrimoni collettivi, se:
        1. questi sottostà a una regolamentazione e a vigilanza adeguate nello Stato di sede, e
        2. la FINMA e l’autorità di vigilanza estera competente nel caso specifico hanno concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni, sempreché il diritto estero richieda la conclusione di un simile accordo.
3. Alle condizioni di cui agli articoli 14 capoverso 1 e 27 capoverso 1 LIsFi, il gestore di patrimoni collettivi può delegare le decisioni di investimento alle persone di cui al capoverso 2 della presente disposizione.
4. Nel contratto del fondo vanno designate le persone a cui sono delegate le decisioni di investimento.

##### **Art. 118h** Amministrazione di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV o della SAcCol {#tit_3_a/chap_1/art_118_h omnilex-key=ch-fedlex--951.31--118h}
1. Il L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV deve delegare sia l’amministrazione sia le decisioni di investimento alla medesima direzione del fondo.
2. Il L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol deve delegare la gestione a un gestore di patrimoni collettivi.
3. La subdelega delle decisioni di investimento è retta dall’articolo 118*g* capoversi 2 e 3.
4. Il L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol non è tenuto a delegare la gestione se i suoi accomandatari sono banche, imprese di assicurazione ai sensi della LSA[^129], società di intermediazione mobiliare, direzioni di un fondo o gestori di patrimoni collettivi.
5. Nello statuto o nel contratto di società vanno designate le persone a cui è delegata la gestione o l’amministrazione.

##### **Art. 118i** Verifica, contabilità, valutazione e rendiconto {#tit_3_a/chap_1/art_118_i omnilex-key=ch-fedlex--951.31--118i}
1. La verifica del L-QIF deve essere affidata a una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9*a* capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005[^130]sui revisori.
2. Il conto annuale ed eventualmente il conto di gruppo del L-QIF e di tutte le società immobiliari che gli appartengono devono essere sottoposti alla verifica di un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni[^131].
3. La verifica deve essere affidata alla medesima società che ha svolto l’audit per l’istituto cui compete l’amministrazione secondo l’articolo 118*g* capoverso 1 o 118*h* capoverso 1, 2 o 4.
4. Alla tutela del segreto da parte della società di audit si applica per analogia l’articolo 730*b* capoverso 2 del Codice delle obbligazioni.
5. I costi della verifica sono a carico del L-QIF.
6. Il Consiglio federale disciplina i dettagli della verifica. Può emanare ulteriori prescrizioni relative alla contabilità, alla valutazione, al rendiconto e all’obbligo di pubblicazione.

### **Capitolo 2:** Statuto degli investitori nel caso di L-QIF che sono investimenti collettivi di capitale aperti {#tit_3_a/chap_2}
##### **Art. 118j** Redazione e modifica del contratto del fondo {#tit_3_a/chap_2/art_118_j omnilex-key=ch-fedlex--951.31--118j}
1. Nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento, la direzione del fondo redige il contratto del fondo e si procura l’accordo della banca depositaria.
2. Se intende modificare il contratto del fondo, la direzione del fondo si procura previamente l’accordo della banca depositaria e pubblica negli organi di pubblicazione del L-QIF:
a. un compendio delle principali modifiche;
b. l’indicazione dei luoghi dove le modifiche testuali del contratto possono essere ottenute gratuitamente; e
c. l’indicazione della data di entrata in vigore delle modifiche.
3. Si può omettere una pubblicazione secondo il capoverso 2 se tutti gli investitori vengono informati, per scritto o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo, sul tenore delle modifiche e sulla data della loro entrata in vigore.
4. Le modifiche del contratto del fondo entrano in vigore al più presto:
a. nel caso di un fondo contrattuale di investimento con possibilità di riscatto in qualsiasi momento, 30 giorni dopo la pubblicazione secondo il capoverso 2 o l’informazione secondo il capoverso 3;
b. nel caso di un fondo contrattuale di investimento senza possibilità di riscatto in qualsiasi momento, il giorno successivo alla data in cui le quote possono essere riscattate nel rispetto dei termini di riscatto e delle scadenze contrattuali o regolamentari, se il contratto del fondo fosse disdetto il 30° giorno dopo la pubblicazione secondo il capoverso 2 o l’informazione secondo il capoverso 3.
5. Qualora il termine contrattuale o regolamentare di disdetta superi i 30 giorni, le modifiche possono entrare in vigore prima di quanto previsto al capoverso 4 se tutti gli investitori hanno dato il loro consenso per scritto o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo, ma al più presto 30 giorni dopo la pubblicazione secondo il capoverso 2 o l’informazione secondo il capoverso 3.

##### **Art. 118k** Cambiamento di banca depositaria {#tit_3_a/chap_2/art_118_k omnilex-key=ch-fedlex--951.31--118k}
1. L’articolo 39*a* LIsFi[^132]si applica per analogia al cambiamento di banca depositaria nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento.
2. Il cambiamento di banca depositaria di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV necessita di un contratto in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo. Il cambiamento deve essere pubblicato senza indugio negli organi di pubblicazione della SICAV.

##### **Art. 118l** Deroghe all’obbligo di versamento e pagamento in contanti {#tit_3_a/chap_2/art_118_l omnilex-key=ch-fedlex--951.31--118l}
Nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV, sono consentite deroghe all’obbligo di versamento e pagamento in contanti di cui all’articolo 78 purché previste dai seguenti documenti:
a. il contratto del fondo, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento;
b. il regolamento di investimento, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV.

##### **Art. 118m** Dilazione del rimborso in casi straordinari {#tit_3_a/chap_2/art_118_m omnilex-key=ch-fedlex--951.31--118m}
Nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV, in casi straordinari la direzione del fondo può, nell’interesse di tutti gli investitori, disporre una dilazione limitata nel tempo del rimborso delle quote.

### **Capitolo 3:** Prescrizioni di investimento {#tit_3_a/chap_3}
##### **Art. 118n** Investimenti e tecniche di investimento {#tit_3_a/chap_3/art_118_n omnilex-key=ch-fedlex--951.31--118n}
1. Gli investimenti ammessi per il L-QIF sono disciplinati nei seguenti documenti:
a. nel contratto del fondo, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento;
b. nel regolamento di investimento, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV;
c. nel contratto di società, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol.
2. Se il L-QIF effettua investimenti alternativi, nella designazione, nei documenti di cui al capoverso 1 e nella pubblicità sono indicati i rischi particolari connessi a tali investimenti.
3. Il Consiglio federale disciplina le tecniche di investimento e le limitazioni di investimento.

##### **Art. 118o** Ripartizione dei rischi {#tit_3_a/chap_3/art_118_o omnilex-key=ch-fedlex--951.31--118o}
La ripartizione dei rischi di un L-QIF è descritta nei documenti di cui all’articolo 118*n* capoverso 1.

##### **Art. 118p** Prescrizioni speciali per investimenti immobiliari {#tit_3_a/chap_3/art_118_p omnilex-key=ch-fedlex--951.31--118p}
1. Se un L-QIF effettua investimenti immobiliari, si applica per analogia l’articolo 63 capoversi 1–3.
2. Per il L-QIF sono designate almeno due persone fisiche indipendenti o una persona giuridica indipendente come periti incaricati delle stime degli investimenti immobiliari.
3. Il Consiglio federale disciplina le deroghe al capoverso 1 e le esigenze relative ai periti incaricati delle stime di cui al capoverso 2. Disciplina segnatamente le deroghe al divieto di assunzione e di cessione di cui all’articolo 63 capoversi 2 e 3.

## **Titolo quarto:** Investimenti collettivi di capitale esteri {#tit_4}
### **Capitolo 1:** Definizione e approvazione {#tit_4/chap_1}
##### **Art. 119** Definizione {#tit_4/chap_1/art_119 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--119}
1. Si considerano investimenti collettivi di capitale aperti esteri:
a. i patrimoni accumulati in vista dell’investimento collettivo di capitale sulla base di un contratto del fondo o di un altro contratto con effetti analoghi e gestiti da una direzione del fondo con sede e amministrazione principale all’estero;
b. le società e i patrimoni analoghi con sede e amministrazione principale all’estero il cui scopo è l’investimento collettivo di capitale e nei confronti dei quali o di società a loro vicine gli investitori dispongono del diritto al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.
2. Si considerano investimenti collettivi di capitale chiusi esteri le società e i patrimoni analoghi con sede e amministrazione principale all’estero il cui scopo è l’investimento collettivo di capitale e nei confronti dei quali o di società a loro vicine gli investitori non dispongono di alcun diritto al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.

##### **Art. 120** Obbligo di approvazione {#tit_4/chap_1/art_120 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--120}
1. Gli investimenti collettivi di capitale esteri necessitano dell’approvazione della FINMA prima di essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati. Il rappresentante sottopone alla FINMA i documenti soggetti all’obbligo di approvazione.[^133]
2. L’approvazione è concessa se:[^134]
a.[^135] l’investimento collettivo di capitale, la direzione del fondo o la società, il gestore di patrimoni collettivi e l’ente di custodia sono sottoposti a una vigilanza statale volta a proteggere gli investitori;
b.[^136] la direzione del fondo o la società nonché l’ente di custodia sottostanno a una normativa equivalente alle disposizioni della presente legge per quanto riguarda l’organizzazione, i diritti degli investitori e la politica di investimento;
c. la designazione dell’investimento collettivo di capitale non induce in inganno, né presta a confusione;
d.[^137] sono stati designati un rappresentante e un ufficio di pagamento per le quote offerte in Svizzera;
e.[^138] tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per l’offerta esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni.
2bis. Il rappresentante e l’ufficio di pagamento possono concludere il loro mandato soltanto previa approvazione della FINMA.[^139]
3. Il Consiglio federale può prevedere una procedura d’approvazione semplificata e accelerata per gli investimenti collettivi esteri, a condizione che siano già stati approvati da un’autorità estera di vigilanza e la reciprocità sia garantita.
4. Gli investimenti collettivi di capitale esteri offerti in Svizzera a investitori qualificati ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 della legge del 15 giugno 2018[^140]sui servizi finanziari (LSerFi) non necessitano di alcuna approvazione, ma devono in ogni momento adempiere i requisiti di cui al capoverso 2 lettere c e d del presente articolo.[^141]
5. I piani di partecipazione del personale sotto forma di investimenti collettivi di capitale esteri che vengono offerti esclusivamente ai collaboratori non necessitano di alcuna approvazione.[^142]

##### **Art. 121** Ufficio di pagamento {#tit_4/chap_1/art_121 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--121}
1. Come ufficio di pagamento va prevista una banca ai sensi della legge dell’8 novembre 1934[^143]sulle banche.
2. Gli investitori possono esigere l’emissione e il riscatto delle quote presso l’ufficio di pagamento.

##### **Art. 122** Trattati internazionali {#tit_4/chap_1/art_122 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--122}
Il Consiglio federale è autorizzato a concludere, sulla base del riconoscimento reciproco di normative e di misure equivalenti, trattati internazionali che, per gli investimenti collettivi di capitale originari degli Stati contraenti, prevedono un mero obbligo di comunicazione invece dell’obbligo di approvazione.

### **Capitolo 2:** Rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri {#tit_4/chap_2}
##### **Art. 123** Mandato {#tit_4/chap_2/art_123 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--123}
1. Gli investimenti collettivi di capitale esteri possono essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati e a investitori qualificati ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 LSerFi[^144]soltanto se la direzione del fondo o la società ha incaricato previamente un rappresentante di assumere gli obblighi di cui all’articolo 124 della presente legge. È fatto salvo l’articolo 122 della presente legge.[^145]
2. La direzione del fondo e la società si impegnano a fornire al rappresentante tutte le informazioni necessarie all’assunzione dei suoi compiti.

##### **Art. 124** Obblighi {#tit_4/chap_2/art_124 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--124}
1. Il rappresentante rappresenta l’investimento collettivo di capitale estero nei confronti degli investitori e della FINMA. Il suo potere di rappresentanza non può essere limitato.
2. Il rappresentante adempie gli obblighi legali di comunicazione, di pubblicazione e di informazione e si attiene alle norme di comportamento di organizzazioni del settore che la FINMA ha dichiarato standard minimo. La sua identità deve essere menzionata in tutte le pubblicazioni.

##### **Art. 125** Luogo di esecuzione e foro {#tit_4/chap_2/art_125 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--125}
1. Il luogo di esecuzione delle quote offerte in Svizzera di un investimento collettivo di capitale estero è alla sede del rappresentante.[^146]
2. Esso sussiste alla sede del rappresentante anche dopo la revoca dell’autorizzazione o lo scioglimento dell’investimento collettivo di capitale estero.
3. Il foro è:
a. quello della sede del rappresentante; o
b. quello della sede o del domicilio dell’investitore.[^147]

## **Titolo quinto:** Verifica e vigilanza {#tit_5}
### **Capitolo 1:** Verifica {#tit_5/chap_1}
##### **Art. 126** Mandato {#tit_5/chap_1/art_126 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--126}
1. Le seguenti persone incaricano una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9*a* capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005[^148]sui revisori di effettuare una verifica conformemente all’articolo 24 LFINMA[^149]:[^150]
a.[^151] la direzione del fondo per i fondi di investimento che amministra;
b. la SICAV;
c. la SAcCol;
d. la SICAF;
e.[^152] .
f. il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.
2. .[^153]
3. La SICAV e la direzione del fondo da essa incaricata conformemente all’articolo 51 capoverso 5 devono essere sottoposte a verifica dalla medesima società di audit. La FINMA può consentire eccezioni.[^154]
4. .[^155]
5. Le persone menzionate al capoverso 1, i fondi d’investimento amministrati nonché tutte le società immobiliari appartenenti ai fondi immobiliari o alle società d’investi-mento immobiliare sottopongono il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo alla verifica di un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni[^156].[^157]
6. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni d’esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.[^158]

##### **Art. 127 a 129** {#tit_5/chap_1/art_127_129 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--127–129}

##### **Art. 130** Obblighi di informazione {#tit_5/chap_1/art_130 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--130}
1. I periti incaricati delle stime nonché le società immobiliari che fanno parte dell’investimento collettivo di capitale consentono alla società di audit di prendere visione dei libri contabili, dei giustificativi, nonché dei rapporti di stima; le forniscono inoltre tutte le informazioni necessarie all’adempimento del suo obbligo di verifica.
2. La società di audit della banca depositaria e la società di audit degli altri titolari dell’autorizzazione si prestano collaborazione reciproca.

##### **Art. 131** {#tit_5/chap_1/art_131 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--131}

### **Capitolo 2:** Vigilanza {#tit_5/chap_2}
##### **Art. 132** Vigilanza {#tit_5/chap_2/art_132 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--132}
1. La FINMA rilascia le autorizzazioni e le approvazioni necessarie ai sensi della presente legge e sorveglia l’osservanza delle disposizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari.
2. Essa non controlla l’opportunità politico-commerciale delle decisioni prese dai titolari dell’autorizzazione.
3. I L-QIF non sono sottoposti alla vigilanza della FINMA.[^159]

##### **Art. 133** Strumenti di vigilanza {#tit_5/chap_2/art_133 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--133}
1. In caso di violazione delle disposizioni contrattuali, statutarie e regolamentari sono applicabili per analogia gli strumenti di vigilanza di cui agli articoli 30–37 LFINMA[^160].[^161]
2. L’articolo 37 LFINMA si applica per analogia anche all’approvazione secondo la presente legge.
3. Se i diritti degli investitori risultano minacciati, la FINMA può obbligare i titolari dell’autorizzazione a prestare garanzie.
4. Se una decisione esecutoria della FINMA rimane disattesa nonostante diffida, la FINMA può, a spese della parte inadempiente, eseguire essa stessa l’operazione ordinata.

##### **Art. 134** Liquidazione {#tit_5/chap_2/art_134 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--134}
La FINMA può disporre la liquidazione di titolari dell’autorizzazione ai quali è stata revocata l’autorizzazione o di investimenti collettivi di capitale ai quali è stata revocata l’approvazione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

##### **Art. 135** Misure in caso di attività non autorizzata o non approvata {#tit_5/chap_2/art_135 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--135}
1. La FINMA può disporre lo scioglimento di persone che operano senza la sua autorizzazione o approvazione.
2. Per tutelare gli interessi degli investitori, la FINMA può prescrivere la trasformazione dell’investimento collettivo di capitale in una forma conforme alla legge.

##### **Art. 136** Altre misure {#tit_5/chap_2/art_136 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--136}
1. La FINMA può, in casi motivati, designare periti ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1 per la stima degli investimenti dei fondi immobiliari o delle società immobiliari di investimento.
2. Essa può revocare i periti designati dai fondi immobiliari o dalle società immobiliari di investimento.

##### **Art. 137** Dichiarazione di fallimento {#tit_5/chap_2/art_137 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--137}
1. Ove vi sia il timore fondato che il titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettere b–d sia eccessivamente indebitato o abbia seri problemi di liquidità e se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o il risanamento è fallito, la FINMA revoca all’istituto finanziario l’autorizzazione, dichiara il fallimento e lo rende pubblico.[^162]
2. Le disposizioni relative alla procedura concordataria (art. 293–336 della legge federale dell’11 aprile 1889[^163]sulla esecuzione e sul fallimento, LEF) e all’avviso al giudice (art. 716*a* cpv. 1 n. 8, 725*a* cpv. 3, 725*b* cpv. 3 e 728*c* cpv. 3 del Codice delle obbligazioni[^164]) non si applicano al titolare dell’autorizzazione di cui al capoverso 1.[^165]
3. La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.[^166]

##### **Art. 138** Effetti e svolgimento {#tit_5/chap_2/art_138 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--138}
1. Il decreto di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197–220 LEF[^167].
2. Fatti salvi gli articoli 138*a* –138*c* , il fallimento deve essere liquidato conformemente agli articoli 221–270 LEF.
3. La FINMA può prendere decisioni e disposizioni derogatorie.

##### **Art. 138a** Assemblea dei creditori e comitato dei creditori {#tit_5/chap_2/art_138 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--138_a}
1. Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA di:
a. indire un’assemblea dei creditori, definirne le competenze e fissare i quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni;
b. istituire un comitato dei creditori, nonché definirne la composizione e le competenze.
2. Nel caso di una SICAV multi-comparto ai sensi dell’articolo 94, può essere indetta un’assemblea dei creditori o istituito un comitato dei creditori per ogni segmento patrimoniale.
3. La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento.

##### **Art. 138b** Ripartizione e chiusura della procedura {#tit_5/chap_2/art_138 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--138_b}
1. Se tutti gli attivi sono stati realizzati e tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo e del passivo della massa sono stati liquidati, il liquidatore del fallimento compila lo stato di ripartizione definitivo e il conto finale e li sottopone per approvazione alla FINMA. I processi derivanti dalla cessione dei diritti ai sensi dell’articolo 260 LEF[^168]non sono considerati.[^169]
2. La decisione di approvazione, lo stato di ripartizione e il conto finale sono depositati per 30 giorni per consultazione. L’avviso del deposito è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel sito Internet della FINMA; il deposito è notificato previamente a ciascun creditore con indicazione del suo riparto e, se del caso, ai proprietari.[^170]
3. La FINMA prende le disposizioni necessarie per chiudere la procedura. Rende pubblica la chiusura.

##### **Art. 138c** Procedure estere di insolvenza {#tit_5/chap_2/art_138 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--138_c}
Gli articoli 37*f* e 37*g* della legge dell’8 novembre 1934[^171]sulle banche si applicano per analogia al riconoscimento dei decreti esteri di fallimento e delle misure estere di insolvenza nonché al coordinamento con la procedura estera di insolvenza.

##### **Art. 138d** Ricorso {#tit_5/chap_2/art_138 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--138_d}
1. Nella procedura di fallimento i creditori e i proprietari di un titolare dell’autorizzazione contemplato dall’articolo 137 capoverso 1 possono interporre ricorso soltanto contro gli atti di realizzazione e contro l’approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale. È escluso il ricorso secondo l’articolo 17 LEF[^172].
2. Il termine per interporre ricorso contro l’approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale decorre dal giorno successivo al loro deposito.
3. I ricorsi nella procedura di fallimento non hanno effetto sospensivo. Su domanda, il giudice dell’istruzione può accordare l’effetto sospensivo.

##### **Art. 139** Obbligo di informazione {#tit_5/chap_2/art_139 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--139}
1. Le persone che esercitano una funzione nell’ambito della presente legge devono mettere a disposizione della FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento del suo compito.
2. La FINMA può obbligare i titolari dell’autorizzazione a fornirle le informazioni necessarie all’adempimento del suo compito.[^173]

##### **Art. 140** {#tit_5/chap_2/art_140 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--140}

##### **Art. 141** {#tit_5/chap_2/art_141 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--141}

##### **Art. 142** {#tit_5/chap_2/art_142 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--142}

##### **Art. 143** {#tit_5/chap_2/art_143 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--143}

##### **Art. 144** Rilevamento e notifica di dati {#tit_5/chap_2/art_144 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--144}
1. Per garantire la trasparenza del mercato degli investimenti collettivi di capitale o esercitare la sua attività di vigilanza, la FINMA è autorizzata a rilevare dati relativi all’attività commerciale dei titolari dell’autorizzazione e all’evoluzione degli investimenti collettivi di capitale da essi amministrati o rappresentati. Essa può incaricare terzi del rilevamento di questi dati oppure obbligare i titolari dell’autorizzazione a notificarglieli.[^174]
2. I terzi incaricati devono serbare il segreto sui dati rilevati.
3. Sono fatti salvi gli obblighi di fornire informazioni statistiche alla Banca nazionale svizzera sanciti dalla legge federale del 3 ottobre 2003^[^175]^sulla Banca nazionale e la competenza della FINMA e della Banca nazionale di scambiarsi dati.

## **Titolo sesto:** Responsabilità e disposizioni penali {#tit_6}
### **Capitolo 1:** Responsabilità {#tit_6/chap_1}
##### **Art. 145** Principio {#tit_6/chap_1/art_145 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--145}
1. Chiunque viola i suoi obblighi risponde del danno causato alla società, ai singoli investitori e ai creditori della società, sempreché non provi che nessuna colpa gli è imputabile. Possono essere rese responsabili tutte le persone che si occupano della costituzione, della gestione, dell’amministrazione patrimoniale, della verifica o della liquidazione appartenenti:[^176]
a. alla direzione del fondo;
b. alla SICAV;
c. alla SAcCol;
d. alla SICAF;
e. alla banca depositaria;
f.[^177] al gestore di patrimoni collettivi;
g. al rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri;
h. alla società di audit;
i. al liquidatore.
2. La responsabilità ai sensi del capoverso 1 si applica anche ai periti incaricati delle stime e al rappresentante della comunità degli investitori.[^178]
3. Chiunque delega a un terzo l’esecuzione di un compito risponde del danno causato da costui, sempreché non provi di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze in materia di scelta, di istruzione e di sorveglianza. Il Consiglio federale può stabilire le esigenze relative alla sorveglianza. È fatto salvo l’articolo 68 capoverso 3 LIsFi[^179].[^180][^181]
4. La responsabilità degli organi della direzione del fondo, della SICAV e della SICAF è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni[^182]relative alla società anonima.
5. La responsabilità della SAcCol è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni relative alla società in accomandita.

##### **Art. 146** Solidarietà e regresso {#tit_6/chap_1/art_146 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--146}
1. Se più persone sono responsabili di un danno, ognuna di esse risponde solidalmente nella misura in cui il danno le può essere imputato personalmente a motivo della sua colpa e delle circostanze.
2. L’attore può proporre azione nei confronti di più responsabili per la totalità del danno e chiedere al giudice di stabilire nell’ambito della medesima procedura il risarcimento dovuto da ognuno dei convenuti.
3. Il giudice disciplina il regresso sui responsabili tenendo conto di tutte le circostanze.

##### **Art. 147** Prescrizione {#tit_6/chap_1/art_147 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--147}
1. L’azione di risarcimento si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona tenuta al risarcimento, ma al più tardi in tre anni dopo il rimborso di una quota e in tutti i casi in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.
2. Se il fatto dannoso commesso dalla persona tenuta al risarcimento costituisce un fatto punibile, l’azione di risarcimento si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l’azione di risarcimento si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

### **Capitolo 2:** Disposizioni penali {#tit_6/chap_2}
##### **Art. 148** Crimini e delitti {#tit_6/chap_2/art_148 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--148}
1. È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
a.[^183] .
b. costituisce senza autorizzazione o senza approvazione un investimento collettivo di capitale;
c.[^184] .
d.[^185] offre a investitori non qualificati investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri non approvati;
e. non tiene una contabilità regolare o non conserva conformemente alle prescrizioni i libri, i giustificativi e i documenti;
f.[^186] nel rapporto annuale o nel rapporto semestrale:
        1. fornisce indicazioni false o tace fatti importanti,
        2. non fornisce tutte le indicazioni prescritte;
g.[^187] quanto al rapporto annuale o al rapporto semestrale:
        1. non li allestisce o non li allestisce in modo regolare,
        2. non li pubblica o non li pubblica entro il termine prescritto;
h. fornisce indicazioni false o rifiuta di fornire indicazioni alla società di audit, all’incaricato dell’inchiesta, all’amministratore, al liquidatore o alla FINMA;
i.[^188] .
j. in quanto perito incaricato delle stime, viola gravemente gli obblighi che gli incombono;
k.[^189] .
l.[^190] .
1bis. .[^191]
2. È punito con la multa sino a 250 000 franchi chi ha agito per negligenza.
3. .[^192]

##### **Art. 149** Contravvenzioni {#tit_6/chap_2/art_149 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--149}
1. È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
a. viola le disposizioni sulla protezione contro le confusioni e gli inganni (art. 12);
b. fornisce indicazioni non ammesse, false o fallaci nella pubblicità su un investimento collettivo di capitale;
c.[^193] .
d. non effettua le comunicazioni prescritte alla FINMA, alla Banca nazionale svizzera o agli investitori o vi inserisce false indicazioni;
e.[^194] .
f.[^195] non tiene in modo corretto il registro delle azioni di cui all’articolo 46 capoverso 3;
g.[^196] viola le disposizioni sull’informazione degli investitori e sulla designazione di L-QIF (art. 118*e* );
h.[^197] viola l’obbligo di notifica di cui all’articolo 118*f* capoverso 1.
2. .[^198]
3. .[^199]
4. .[^200]

##### **Art. 150** {#tit_6/chap_2/art_150 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--150}

##### **Art. 151** {#tit_6/chap_2/art_151 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--151}

## **Titolo settimo:** Disposizioni finali {#tit_7}
### **Capitolo 1:** Esecuzione; abrogazione e modifica del diritto vigente {#tit_7/chap_1}
##### **Art. 152** Esecuzione {#tit_7/chap_1/art_152 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--152}
1. Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
2. Nell’emanazione di ordinanze il Consiglio federale e la FINMA tengono conto delle esigenze determinanti della legislazione delle Comunità europee.

##### **Art. 153** Abrogazione e modifica del diritto vigente {#tit_7/chap_1/art_153 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--153}
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.

### **Capitolo 2:** . {#tit_7/chap_2}
##### **Art. 154 a 158** {#tit_7/chap_2/art_154_158 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--154–158}

### **Capitolo 3:** . {#tit_7/chap_3}
##### **Art. 158a a 158e** {#tit_7/chap_3/art_158_a_158_e omnilex-key=ch-fedlex--951.31--158a–158e}

### **Capitolo 4:** Referendum ed entrata in vigore {#tit_7/chap_4}
##### **Art. 159** . {#tit_7/chap_4/art_159 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--159}
1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2007[^201]

(art. 153)
### Abrogazione e modifica del diritto vigente {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--951.31--annex-1}
I

La legge federale del 18 marzo 1994[^202]sui fondi di investimento è abrogata.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

…[^203]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2005**  5701
[^3]: Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^4]: Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^5]: Abrogate dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^6]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013  (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229).
[^7]: RS  **210**
[^8]: Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229). Abrogata dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^9]: Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229). Abrogato dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^10]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4417;FF  **2015**  7293).
[^11]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore  dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4417;FF  **2015**  7293).
[^12]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013  (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229).
[^13]: Abrogato dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229).
[^14]: RS  **950.1**
[^15]: Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4417;FF  **2015**  7293).
[^16]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013  (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229).
[^17]: RS  **954.1**
[^18]: Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU  **2024**  53;FF  **2020**  6011).
[^19]: Introdotto dall’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore  dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4417;FF  **2015**  7293).
[^20]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024  (RU  **2024**  53;FF  **2020**  6011).
[^21]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024  (RU  **2024**  53;FF  **2020**  6011).
[^22]: Nuova espressione giusta il n. I cpv. 1della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU  **2024**  53;FF  **2020**  6011). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
[^23]: RS  **950.1**
[^24]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore  dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4417;FF  **2015**  7293).
[^25]: Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229). Abrogato dall’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020  (RU  **2019**  4417;FF  **2015**  7293).
[^26]: RS  **961.01**
[^27]: Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU  **2024**  53;FF  **2020**  6011).
[^28]: Abrogato dall’all. n. 3 della L del sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020  (RU  **2019**  4417;FF  **2015**  7293).
[^29]: RS  **956.1**
[^30]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore  dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4417;FF  **2015**  7293).
[^31]: Abrogata dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° giu. 2013 (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229).
[^32]: Abrogata dall’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto  dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4417;FF  **2015**  7293).
[^33]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024  (RU  **2024**  53;FF  **2020**  6011).
[^34]: Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^35]: Abrogata dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^36]: Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^37]: Abrogate dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^38]: Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU  **2024**  53;FF  **2020**  6011).
[^39]: Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^40]: Abrogato dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229).
[^41]: Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^42]: Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^43]: Introdotta dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal  1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^44]: RS  **220**
[^45]: Introdotto dall’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU  **2008**  52075205;FF  **2006**  2625).
[^46]: Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229). Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^47]: Abrogato dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^48]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013  (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229).
[^49]: Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^50]: Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU  **2024**  53;FF  **2020**  6011).
[^51]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4417;FF  **2015**  7293).
[^52]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024  (RU  **2024**  53;FF  **2020**  6011).
[^53]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore  dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4417;FF  **2015**  7293).
[^54]: Abrogato dall’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto  dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4417;FF  **2015**  7293).
[^55]: Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229). Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4417;FF  **2015**  7293).
[^56]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore  dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4417;FF  **2015**  7293).
[^57]: RS  **950.1**
[^58]: Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in  vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4417;FF  **2015**  7293).
[^59]: RS  **220**
[^60]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013  (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229).
[^61]: RS  **172.021**
[^62]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013  (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229).
[^63]: RS  **954.1**
[^64]: Nuovo testo del secondo per. giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal  1° mar. 2024 (RU  **2024**  53;FF  **2020**  6011).
[^65]: Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229). Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^66]: RS  **220**
[^67]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013  (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229).
[^68]: Abrogato dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229).
[^69]: RS  **220**
[^70]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013  (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229).
[^71]: RS  **958.1**
[^72]: RS  **220**
[^73]: Per. introdotto dal n. I 6 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle  Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal  1° lug. 2015 (RU  **2015**  1389;FF  **2014**  563).
[^74]: Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229).
[^75]: RS  **220**
[^76]: RS  **220**
[^77]: RS  **220**
[^78]: Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati  finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU  **2008**  52075205;FF  **2006**  2625).
[^79]: RS  **950.1**
[^80]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4417;FF  **2015**  7293).
[^81]: RS  **954.1**
[^82]: Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^83]: RS  **220**
[^84]: Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati  finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU  **2008**  52075205;FF  **2006**  2625).
[^85]: Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229).
[^86]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013  (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229).
[^87]: Abrogata dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229).
[^88]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013  (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229).
[^89]: RS  **950.1**
[^90]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore  dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4417;FF  **2015**  7293).
[^91]: Abrogato dall’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto  dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4417;FF  **2015**  7293).
[^92]: RS  **952.0**
[^93]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013  (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229).
[^94]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024  (RU  **2024**  53;FF  **2020**  6011).
[^95]: RS  **950.1**
[^96]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4417;FF  **2015**  7293).
[^97]: Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229). Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4417;FF  **2015**  7293).
[^98]: Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229).
[^99]: RS  **954.1**
[^100]: Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^101]: Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^102]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024  (RU  **2024**  53;FF  **2020**  6011).
[^103]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024  (RU  **2024**  53;FF  **2020**  6011).
[^104]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013  (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229).
[^105]: RS  **220** . Ora: gli art. 957 segg. CO.
[^106]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013  (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229).
[^107]: Nuova espressione giusta il n. I cpv. 3 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU  **2024**  53;FF  **2020**  6011). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
[^108]: Nuova espressione giusta l’all.n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU  **2008**  52075205;FF  **2006**  2625). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^109]: Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^110]: RS  **221.301**
[^111]: RS  **220**
[^112]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024  (RU  **2024**  53;FF  **2020**  6011).
[^113]: Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^114]: Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229).
[^115]: Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^116]: RS  **220**
[^117]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024  (RU  **2024**  53;FF  **2020**  6011).
[^118]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024  (RU  **2024**  53;FF  **2020**  6011).
[^119]: Abrogato dall’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto  dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4417;FF  **2015**  7293).
[^120]: RS  **220**
[^121]: Nuova espressione giusta il n. I cpv. 2 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU  **2024**  53;FF  **2020**  6011).
[^122]: RS  **220**
[^123]: Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229).
[^124]: RS  **220**
[^125]: RS  **220**
[^126]: Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl –RS  **171.10** ).
[^127]: RS  **950.1**
[^128]: RS  **954.1**
[^129]: RS  **961.01**
[^130]: RS  **221.302**
[^131]: RS  **220**
[^132]: RS  **954.1**
[^133]: Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^134]: Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^135]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013  (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229).
[^136]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013  (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229).
[^137]: Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^138]: Introdotta dal della LF del 28 set. 2012 (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229). Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^139]: Introdotto dal della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229).
[^140]: RS  **950.1**
[^141]: Introdotto dal della LF del 28 set. 2012 (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229). Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^142]: Introdotto dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal  1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^143]: RS  **952.0**
[^144]: RS  **950.1**
[^145]: Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^146]: Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^147]: Introdotto dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal  1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^148]: RS  **221.302**
[^149]: RS  **956.1**
[^150]: Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU  **2014**  4073;FF  **2013**  5901).
[^151]: Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^152]: Abrogata dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^153]: Abrogato dall’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU  **2008**  52075205;FF  **2006**  2625).
[^154]: Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^155]: Abrogato dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^156]: RS  **220**
[^157]: Introdotto dall’all. n. 4 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU  **2014**  4073;FF  **2013**  5901).
[^158]: Introdotto dall’all. n. 4 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU  **2014**  4073;FF  **2013**  5901).
[^159]: Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024  (RU  **2024**  53;FF  **2020**  6011).
[^160]: RS  **956.1**
[^161]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013  (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229).
[^162]: Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^163]: RS  **281.1**
[^164]: RS  **220**
[^165]: Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU  **2020**  4005; **2022**  109;FF  **2017**  325).
[^166]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013  (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229).
[^167]: RS  **281.1**
[^168]: RS  **281.1**
[^169]: Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^170]: Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^171]: RS  **952.0**
[^172]: RS  **281.1**
[^173]: Introdotto dal della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229).
[^174]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013  (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229).
[^175]: RS  **951.11**
[^176]: Nuovo testo della seconda frase giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^177]: Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^178]: Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati  finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU  **2008**  52075205;FF  **2006**  2625).
[^179]: RS  **954.1**
[^180]: Nuovo testo del terzo per. giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti  finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^181]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013  (RU  **2013**  585;FF  **2012**  3229).
[^182]: RS  **220**
[^183]: Abrogata dall’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU  **2008**  52075205;FF  **2006**  2625).
[^184]: Abrogata dall’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU  **2008**  52075205;FF  **2006**  2625).
[^185]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2918 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4417;FF  **2015**  7293).
[^186]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2918 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4417;FF  **2015**  7293).
[^187]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2918 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4417;FF  **2015**  7293).
[^188]: Abrogata dall’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU  **2008**  52075205;FF  **2006**  2625).
[^189]: Abrogata dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^190]: Introdotta dal n. I 1 della LF del 12 dic. 2014 sull’estensione della punibilità della violazione del segreto professionale (RU  **2015**  1535;FF  **2014**  53475357). Abrogata dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020  (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^191]: Introdotto dal n. I 1 della LF del 12 dic. 2014 sull’estensione della punibilità della violazione del segreto professionale (RU  **2015**  1535;FF  **2014**  53475357). Abrogato dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020  (RU  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  7293).
[^192]: Abrogato dall’all. n. 9 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  5339;FF  **2014**  6445).
[^193]: Abrogata dall’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto  dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4417;FF  **2015**  7293).
[^194]: Abrogata dall’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto  dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4417;FF  **2015**  7293).
[^195]: Introdotta dal n. I 6 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015  (RU  **2015**  1389;FF  **2014**  563).
[^196]: Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU  **2024**  53;FF  **2020**  6011).
[^197]: Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU  **2024**  53;FF  **2020**  6011).
[^198]: Abrogato dall’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto  dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4417;FF  **2015**  7293).
[^199]: Abrogato dall’all. n. 9  della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  5339;FF  **2014**  6445).
[^200]: Abrogato dall’all. n. 14  della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU  **2008**  52075205;FF  **2006**  2625).
[^201]: DCF del 22 nov. 2006
[^202]: [RU  **1994**  2523, **2000**  2355all. n. 27, **2004**  1985all. n. II 4]
[^203]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2006**  5379.