952.033.21

# Ordinanza della FINMA sui rischi di credito delle banche e delle società di intermediazione mobiliare

(OCre-FINMA)

del 6 marzo 2024 (Stato 19 maggio 2025)

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),

visti gli articoli 50 capoverso 4, 57 capoverso 2, 58 capoverso 2, 59 capoverso 1, 59*a* capoverso 3, 59*b* capoverso 5, 61 capoverso 3, 62 capoverso 7, 63 capoverso 4, 63*a* capoverso 3, 69 capoverso 4, 70*b* capoverso 3, 72*b* capoverso 8, 72*c* capoverso 4, 72*d* capoverso 2, 72*g* , 77 capoverso 5, 77*b* capoverso 4, 77*g* capoverso 1, 77*h* capoverso 2 e 77*j* capoverso 3 dell’ordinanza del 1° giugno 2012[^1]sui fondi propri (OFoP),

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## **Capitolo 1:** Oggetto e definizioni {#chap_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--1}
La presente ordinanza disciplina i fondi propri minimi per la copertura dei rischi di credito.

##### **Art. 2** Definizioni {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--2}
Ai fini della presente ordinanza s’intende per:
a. *operazioni di finanziamento di* *titoli* («securities financing transactions»): le operazioni di prestito, le operazioni pronti contro termine e le operazioni analoghe con valori mobiliari;
b. *operazioni di prestito di valori mobiliari* : le operazioni di credito garantite da titoli con compensazione regolare dei margini («margin lending»);
c. *operazioni pronti contro termine e operazioni analoghe con valori mobiliari* : le operazioni di pensionamento titoli («repurchase and reverse repurchase agreements») e le operazioni di prestito titoli («securities lending» e «borrowing»);
d. *operazioni in derivati con compensazione dei margini* : le operazioni in derivati in cui, in ragione di un accordo sui margini («margin agreement»), i pagamenti dei margini sono calcolati ed effettuati o ricevuti a intervalli regolari in base al valore netto di mercato dei contratti derivati inclusi nell’accordo sui margini ed eseguiti nel rispetto di eventuali soglie e importi minimi di trasferimento; sono escluse le transazioni che prevedono accordi unilaterali sui margini, in cui la banca fornisce delle garanzie senza riceverne in contropartita;
e. *operazioni con una liquidazione di lunga durata* : le transazioni la cui data di esecuzione o di consegna concordata contrattualmente è successiva alla prima delle seguenti alternative, calcolate a partire dalla data di conclusione dell’operazione:
        1. scadenza in base agli standard di mercato per lo strumento in questione, o
        2. cinque giorni lavorativi;
f. *rischio CVA* : il pericolo di perdite di valore di mercato per la banca risultanti da adeguamenti della valutazione del credito («credit valuation adjustment», CVA) effettuati nel caso di derivati e operazioni di finanziamento di titoli a causa del rischio di inadempienza della controparte (art. 48 cpv. 3 OFoP).

## **Capitolo 2:** Approccio standard per il calcolo degli equivalenti di credito di derivati {#chap_2}
### **Sezione 1:** Calcolo dell’equivalente di credito {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 3** Base di calcolo {#chap_2/sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--3}
1. Se è applicato l’approccio standard per il calcolo degli equivalenti di credito di derivati («standardised approach for measuring counterparty credit risk», SA-CCR), per ogni paniere di compensazione («netting set») è calcolato separatamente un equivalente di credito («exposure at default», EAD).
2. Nei seguenti casi l’equivalente di credito deve essere calcolato a livello dell’accordo sui margini:
a. l’accordo sui margini comprende più panieri di compensazione e i pagamenti dei margini sono calcolati e scambiati al netto, senza che le condizioni per la compensazione di cui all’articolo 4 siano adempiute;
b. le garanzie fornite o ricevute al di fuori dell’accordo sui margini sono computabili in relazione a più di un paniere di compensazione.
3. Se non è effettuata alcuna compensazione, l’equivalente di credito deve essere calcolato per ogni singolo contratto. In tal caso il contratto deve essere trattato come un paniere di compensazione.
4. È considerato un paniere di compensazione un gruppo di contratti stipulati fra due parti che adempiono le condizioni di cui all’articolo 4.

##### **Art. 4** Compensazione {#chap_2/sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--4}
1. I crediti e gli impegni derivanti da contratti che prevedono clausole di novazione o altre forme di compensazione bilaterale, comprese le clausole di «close-out netting», possono essere compensati reciprocamente alle seguenti condizioni:
a. la banca ha un contratto scritto con la controparte in base al quale, in caso di insolvenza, fallimento o liquidazione della controparte o in circostanze simili, anziché gli impegni e i crediti lordi ha diritto a ricevere o è tenuta a pagare un unico impegno o credito netto risultante dal saldo dei valori di mercato positivi e negativi delle singole transazioni;
b. la banca dispone di un parere legale scritto e motivato secondo cui, in caso di vertenza legale, ci si attende che le competenti autorità giudiziarie o amministrative decidano, sulla base delle disposizioni di legge applicabili, che il credito o l’impegno di cui alla lettera a costituisce un importo netto;
c. la banca garantisce, mediante misure adeguate, che il contratto di cui alla lettera a sia immediatamente adeguato qualora il pertinente quadro legislativo subisca modifiche.
2. I crediti e gli impegni derivanti da contratti che prevedono clausole di «walkaway» non possono essere compensati.

##### **Art. 5** Equivalente di credito {#chap_2/sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--5}
1. L’equivalente di credito è calcolato secondo la formula di cui all’allegato 1 numero 1.
2. Nelle operazioni in derivati con compensazione dei margini, l’equivalente di credito può essere limitato verso l’alto mediante l’equivalente di credito corrispondente per le operazioni in derivati senza compensazione dei margini. In alternativa, le operazioni in derivati con compensazione dei margini possono essere trattate come operazioni in derivati senza compensazione dei margini.
3. Nei seguenti casi, all’equivalente di credito può essere attribuito un valore pari a zero:
a. nelle operazioni in derivati il cui valore di rimpiazzo non può diventare positivo e che non rientrano in un paniere di compensazione o in un accordo sui margini;
b. nel caso di opzioni call su azioni vendute alla banca dal cliente, a condizione che tali azioni siano detenute nel conto di deposito del cliente presso la banca e che sia garantito, nel corso della durata delle opzioni, che le azioni siano costituite in pegno e che il rischio di credito della controparte nei confronti del cliente sia effettivamente eliminato.
4. Per i derivati di credito per i quali la banca vende la protezione del credito e che non rientrano in un paniere di compensazione o in un accordo sui margini, l’equivalente di credito può essere limitato alla somma dei premi arretrati.
5. Nei casi di cui al capoverso 3 lettera a e al capoverso 4, la banca può separare tali operazioni in derivati dai suoi panieri di compensazione previsti per legge e trattarle come posizioni singole senza compensazione e senza compensazione dei margini.

##### **Art. 6** Costi di rimpiazzo prudenziali {#chap_2/sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--6}
1. Per le operazioni in derivati senza compensazione dei margini, i costi di rimpiazzo («replacement costs», RC) prudenziali si calcolano secondo la formula di cui all’allegato 1 numero 2.
2. Per le operazioni in derivati con compensazione dei margini, i costi di rimpiazzo prudenziali si calcolano secondo la formula di cui all’allegato 1 numero 3.

##### **Art. 7** Costi di rimpiazzo prudenziali per le operazioni in derivati con disallineamento tra il paniere di compensazione e la compensazione dei margini {#chap_2/sec_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--7}
Se non tutte le operazioni in derivati di un paniere di compensazione sono comprese nell’accordo sui margini o se le transazioni del paniere di compensazione sono garantite da vari accordi sui margini, i costi di rimpiazzo prudenziali sono calcolati secondo la formula di cui all’allegato 1 numero 3; per la determinazione dei valori soglia («thresholds», TH) e dei valori minimi di trasferimento («minimum transfer amounts», MTA) sono sommati i valori soglia o gli importi minimi di trasferimento di tutti gli accordi sui margini che garantiscono le transazioni nel paniere di compensazione.

##### **Art. 8** Costi di rimpiazzo prudenziali a livello dell’accordo sui margini {#chap_2/sec_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--8}
1. Se l’accordo sui margini comprende più panieri di compensazione o se le garanzie sono computabili in relazione a più panieri di compensazione, il calcolo dei costi di rimpiazzo dipende dal fatto che il valore netto delle garanzie («net collateral value», CN) (art. 9) sia positivo o negativo.
2. Qualora il valore netto delle garanzie sia positivo, i costi di rimpiazzo sono calcolati secondo la formula di cui all’allegato 1 numero 4.
3. Qualora il valore netto delle garanzie sia negativo, i costi di rimpiazzo sono calcolati secondo la formula di cui all’allegato 1 numero 5.

##### **Art. 9** Valore netto delle garanzie e valore netto delle garanzie indipendenti dal prezzo di mercato {#chap_2/sec_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--9}
1. Il valore netto delle garanzie è calcolato secondo la formula di cui all’allegato 1 numero 6.
2. Per le operazioni in derivati senza compensazione dei margini, per l’adeguamento degli scarti di garanzia («haircuts», H) di cui all’articolo 95 per*N* *~R~* deve essere utilizzata la transazione con la maggiore durata, tuttavia al massimo 250 giorni; l’importo dello scarto di garanzia modificato ammonta al massimo al 100 per cento. Per le operazioni in derivati con compensazione dei margini, per l’adeguamento degli scarti di garanzia di cui all’articolo 95 per*T* *~M~* deve essere utilizzato il periodo con rischio di margine (art. 15).
3. Il valore netto delle garanzie indipendenti dal prezzo di mercato («net independent collateral amount», NICA) corrisponde all’importo netto delle garanzie indipendenti dal prezzo di mercato fornite dalla controparte, previa detrazione delle garanzie indipendenti dal prezzo di mercato fornite dalla banca.
4. Sono considerate garanzie indipendenti dal prezzo di mercato:
a. le garanzie che oltrepassano il margine suppletivo («variation margin»);
b. l’importo di copertura stabilito nell’accordo sui margini («independent amount»), purché sia indipendente dalle oscillazioni del prezzo di mercato.
5. Le garanzie fornite dalla banca non devono essere considerate se non sono esposte ad alcun rischio di insolvenza della controparte.

##### **Art. 10** Potenziale incremento di valore {#chap_2/sec_1/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--10}
1. Il potenziale incremento di valore («potential future exposure», PFE) corrisponde al prodotto del moltiplicatore di cui all’allegato 1 numero 7 e della maggiorazione aggregata di valore del paniere di compensazione di cui alla sezione 3.
2. Se un accordo sui margini comprende più panieri di compensazione o se le garanzie sono computabili in relazione a più panieri di compensazione, per ogni paniere di compensazione deve essere calcolato separatamente un potenziale incremento di valore. I valori ottenuti sono addizionati.
3. Nel caso di cui al capoverso 2, le garanzie devono essere assegnate ai singoli panieri di compensazione nel modo seguente:
a. se il valore netto delle garanzie è positivo, tutti gli importi parziali assegnati ai panieri di compensazione devono essere positivi o pari a zero; gli importi devono essere assegnati in via prioritaria ai panieri di compensazione con i valori di rimpiazzo positivi fino a concorrenza del rispettivo valore di rimpiazzo;
b. se il valore netto delle garanzie è negativo, tutti gli importi parziali assegnati ai panieri di compensazione devono essere negativi o pari a zero; gli importi devono essere assegnati in via prioritaria ai panieri di compensazione con i valori di rimpiazzo negativi fino a concorrenza del rispettivo valore di rimpiazzo.
4. Nel rispetto delle condizioni di cui al capoverso 2, in alternativa alla procedura di cui al capoverso 3 il potenziale incremento di valore può essere calcolato a livello dell’accordo sui margini calcolando una maggiorazione di valore*S* *~N~* specifica per ogni paniere di compensazione; alla somma delle maggiorazioni di valore ottenuta si applica il moltiplicatore aggregato, calcolato secondo la formula di cui all’allegato 1 numero 8.

### **Sezione 2:** Maggiorazione di valore e valore nominale effettivo scalato {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 11** Maggiorazione di valore e valore nominale effettivo scalato {#chap_2/sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--11}
1. La maggiorazione di valore per un derivato si basa sul valore nominale effettivo scalato (SEN).
2. Il SEN deve essere calcolato separatamente per ogni singola operazione in derivati. Esso corrisponde al prodotto:
a. del valore nominale rettificato (art. 13);
b. del fattore di maturità (art. 14);
c. del delta prudenziale (art. 16);
d. del fattore scalare (art. 18).
3. Per una singola operazione in derivati senza compensazione, la maggiorazione di valore corrisponde all’importo assoluto del SEN.

##### **Art. 12** Categorie di fattori di rischio {#chap_2/sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--12}
1. Ogni operazione in derivati deve essere assegnata almeno a una delle seguenti categorie di fattori di rischio in funzione dei suoi valori di base:
a. tassi d’interesse;
b. valute;
c. derivati di credito;
d. azioni; o
e. materie prime, oro compreso.
2. L’assegnazione avviene in funzione del rispettivo valore di base che costituisce il fattore primario di rischio. Un’operazione in derivati che ha un solo valore di base è assegnata direttamente alla categoria di rischio del suo valore di base. Se ha più valori di base, il fattore primario di rischio è definito in funzione delle sensibilità del derivato nei confronti di tali valori di base e della relativa volatilità.
3. Le operazioni complesse in derivati con più fattori di rischio equivalenti devono essere assegnate a più categorie di fattori di rischio. In questo caso, per ogni categoria di fattori di rischio occorre calcolare separatamente il SEN e integrarlo nel calcolo del potenziale incremento di valore.

##### **Art. 13** Valore nominale rettificato {#chap_2/sec_2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--13}
1. Il valore nominale rettificato deve essere calcolato per ogni operazione in derivati. Esso corrisponde:
a. per i derivati su tassi d’interesse e di credito: al prodotto del valore nominale e della durata prudenziale, calcolato secondo la formula di cui all’allegato 1 numero 9;
b. per i derivati su valute: all’importo in valuta estera convertito in franchi;
c. per i derivati su azioni e su materie prime: al prodotto del numero di unità sottostanti e del valore di mercato di ciascuna unità;
d. per i derivati su tassi d’interesse e di credito con valore nominale variabile: al valore nominale medio;
e. per le operazioni in derivati il cui valore nominale può essere scambiato più volte: al valore nominale moltiplicato per il numero di pagamenti che restano da effettuarsi nell’ambito del contratto;
f. per i derivati basati sulla volatilità storica o implicita o sulla varianza di un fattore di rischio (transazioni basate sulla volatilità): al valore nominale contrattuale moltiplicato per la volatilità o la varianza su cui è basato il derivato;
g. per i «total return swap»: all’importo nominale in essere del credito sottostante.
2. Se, nel caso di derivati su valute, la transazione avviene tra due valute estere, il valore nominale rettificato corrisponde al maggiore dei due importi dopo la loro conversione in franchi svizzeri.
3. Se la struttura dell’operazione in derivati produce un effetto leva, il valore nominale rettificato corrisponde al valore nominale di una transazione equivalente senza effetto leva.
4. Se il valore nominale costituisce una funzione dei valori di base, per calcolare il valore nominale rettificato si utilizzeranno i valori attuali di mercato di tali valori di base.
5. I valori nominali in valute estere devono essere convertiti in franchi svizzeri al tasso di cambio a pronti.

##### **Art. 14** Fattore di maturità {#chap_2/sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--14}
1. Il fattore di maturità si calcola:
a. per i derivati senza compensazione dei margini: secondo la formula di cui all’allegato 1 numero 10;
b. per i derivati con compensazione dei margini: secondo la formula di cui all’allegato 1 numero 11.
2. La durata residua per il calcolo del fattore di maturità di cui al capoverso 1 lettera a è la durata massima entro la quale i pagamenti contrattuali derivanti dalla transazione possono giungere a scadenza. Se una transazione è strutturata in modo tale che, a determinate date future, tutti i crediti e gli impegni in essere siano liquidati e i parametri contrattuali adeguati affinché il valore di mercato dell’operazione sia pari a zero, la durata residua è fissata alla più vicina fra queste date.
3. Il fattore di maturità delle operazioni in derivati con regolamento su base giornaliera può essere calcolato secondo il capoverso 1 lettera a o b. Se è calcolato secondo il capoverso 1 lettera a, la maturità («maturity», M) equivale a dieci giorni lavorativi.
4. Se un accordo sui margini comprende più panieri di compensazione, il fattore di maturità deve essere calcolato per le operazioni in tali panieri di compensazione di cui al capoverso 1 lettera a.

##### **Art. 15** Periodo con rischio di margine {#chap_2/sec_2/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--15}
1. Il periodo con rischio di margine («margin period of risk», MPOR) è il periodo di tempo che intercorre tra l’ultimo scambio di garanzie per la copertura di un paniere di compensazione costituito da transazioni con una controparte di cui si presume l’inadempienza e la chiusura di tali transazioni e la conseguente copertura del rischio di mercato risultante.
2. La banca deve stimare il MPOR per il paniere di compensazione. Le seguenti soglie inferiori devono essere utilizzate come MPOR se la stima si colloca al di sotto di esse:
a. dieci giorni lavorativi: per le transazioni regolate a livello bilaterale con compensazione giornaliera dei margini;
b. cinque giorni lavorativi: per le posizioni con compensazione giornaliera dei margini di un membro compensatore nei confronti dei clienti, se il membro compensatore regola le transazioni per il tramite di una controparte centrale.
3. Se un paniere di compensazione adempie una delle condizioni di cui all’articolo 96 capoverso 1 lettera c o capoverso 2, la soglia inferiore per il MPOR è retta da tali disposizioni, su riserva di quanto previsto al capoverso 4.
4. Se, in seguito alla sospensione di un tasso d’interesse di riferimento precedentemente utilizzato, si verifica una temporanea illiquidità dei derivati o delle garanzie che si riferiscono al nuovo tasso d’interesse di riferimento, per un anno al massimo dalla dismissione del vecchio tasso d’interesse di riferimento è possibile rinunciare ad aumentare il periodo di detenzione minimo di 20 giorni lavorativi per i panieri di compensazione di cui all’articolo 96 capoverso 1 lettera c numero 2.

##### **Art. 16** Delta prudenziale {#chap_2/sec_2/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--16}
1. Per ogni operazione in derivati è calcolato un delta prudenziale~~.
2. Per le opzioni, il delta prudenziale è calcolato secondo la formula di cui all’allegato 1 numero 12.
3. Per le tranche di «collateralized debt obligations» (CDO), il delta prudenziale è calcolato nel modo seguente:
a. secondo l’allegato 1 numero 13, se la banca acquista la protezione del credito;
b. secondo l’allegato 1 numero 14, se la banca vende la protezione del credito.
4. Sono considerati una tranche di CDO tutti i derivati di credito per i quali la protezione del credito si estende a un segmento di perdita di un pool di debitori di riferimento, in particolare i «nth-to-default swap» e le tranche di cartolarizzazione.
5. Per gli altri derivati, il delta prudenziale è pari a:
a. +1, se il valore di mercato aumenta con l’incremento del fattore primario di rischio (art. 12 cpv. 2); o
b. –1, se il valore di mercato diminuisce con l’incremento del fattore primario di rischio.

##### **Art. 17** Parametri prudenziali {#chap_2/sec_2/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--17}
I fattori scalari, le correlazioni e le volatilità per ogni valore di base sono indicati nella tabella di cui all’allegato 1 numero 15.

##### **Art. 18** Fattore scalare {#chap_2/sec_2/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--18}
1. Il fattore scalare è determinato in funzione della categoria di fattori di rischio a cui è assegnato il derivato.
2. Il fattore scalare determinato secondo il capoverso 1 è:
a. dimezzato: per i derivati che si riferiscono alla differenza tra due fattori di rischio correlati (transazioni di base);
b. moltiplicato per il fattore 5: per le transazioni basate sulla volatilità.

##### **Art. 19** Casi particolari {#chap_2/sec_2/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--19}
1. Un derivato non lineare che ha lo stesso profilo di pagamento di una combinazione di più opzioni europee deve essere frazionato in ogni singola opzione europea. Esse devono essere trattate come contratti distinti; al riguardo, è possibile rinunciare a suddividere i cap su tassi d’interesse in singoli «caplet», o i floor su tassi d’interesse in singoli «floorlet».
2. Qualora i cap su tassi d’interesse siano suddivisi in singoli «caplet» o i floor su tassi d’interesse in singoli «floorlet», i parametri S e T per ogni singolo «caplet» o «floorlet» corrispondono alla durata in anni dal giorno di riferimento del calcolo dell’equivalente di credito fino alla data di inizio del periodo cedolare e il parametro E corrisponde alla durata in anni dalla data di riferimento del calcolo dell’equivalente di credito fino alla data in cui termina il periodo cedolare.
3. Per le opzioni binarie il SEN è calcolato nel modo seguente:
a. l’opzione binaria è rappresentata come una combinazione di un’opzione call europea acquistata e una venduta e di un’opzione put europea acquistata e una venduta che approssima il profilo di pagamento dell’opzione binaria; entrambe le opzioni europee devono avere lo stesso valore di base e la stessa data di esercizio dell’opzione binaria;
b. i prezzi di esercizio (K) di entrambe le opzioni europee sono scelti in modo tale che uno sia pari al 95 per cento e l’altro al 105 per cento del prezzo di esercizio dell’opzione binaria;
c. i valori nominali di entrambe le opzioni europee sono scelti in modo tale che, per un prezzo del valore di base inferiore al 95 per cento o superiore al 105 per cento del prezzo di esercizio dell’opzione binaria, il profilo di pagamento della combinazione delle opzioni europee corrisponda esattamente a quello dell’opzione binaria;
d. per entrambe le opzioni europee devono essere calcolati due SEN distinti e sulla base di questi calcolata la somma;
e. il SEN dell’opzione binaria corrisponde al minore dei due importi seguenti moltiplicato per meno uno, se la somma calcolata secondo il punto d è negativa:
        1. importo assoluto della somma di cui alla lettera d,
        2. importo assoluto di pagamento dell’opzione binaria.

### **Sezione 3:** Aggregazione delle maggiorazioni di valore {#chap_2/sec_3}
##### **Art. 20** Aggregazione a livello del paniere di compensazione {#chap_2/sec_3/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--20}
1. La maggiorazione aggregata di valore di un paniere di compensazione è calcolata nel modo seguente:
a. i SEN dei derivati di un paniere di compensazione, a eccezione dei SEN dei derivati sotto forma di transazioni di base e di transazioni basate sulla volatilità, sono aggregati secondo gli articoli 21–26 a livello del paniere di compensazione con una maggiorazione di valore per categoria di fattore di rischio;
b. le maggiorazioni di valore calcolate secondo la lettera a sono addizionate.
2. Le maggiorazioni di valore dei derivati sotto forma di transazioni di base e di transazioni basate sulla volatilità devono essere aggregate secondo l’articolo 27. Le maggiorazioni di valore da calcolare per tali transazioni devono essere sommate alla maggiorazione di valore di cui al capoverso 1.

##### **Art. 21** Aggregazione in caso di disallineamento tra il paniere di compensazione e la compensazione dei margini {#chap_2/sec_3/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--21}
Se non tutte le operazioni in derivati di un paniere di compensazione sono comprese nell’accordo sui margini o le transazioni nel paniere di compensazione sono garantite da vari accordi sui margini, la maggiorazione aggregata di valore del paniere di compensazione è calcolata nel modo seguente:
a. tutte le transazioni nel paniere di compensazione che non sono coperte da alcun accordo sui margini costituiscono un paniere di compensazione parziale;
b. tutte le transazioni nel paniere di compensazione che sono coperte da un accordo sui margini con lo stesso periodo di rischio di margine costituiscono un paniere di compensazione parziale;
c. per ogni paniere di compensazione parziale deve essere calcolata secondo la presente sezione una maggiorazione aggregata di valore separata;
d. le maggiorazioni aggregate di valore separate vanno addizionate.

##### **Art. 22** Per i derivati su tassi d’interesse {#chap_2/sec_3/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--22}
1. La maggiorazione di valore per i derivati assegnati alla categoria di fattori di rischio «tassi d’interesse» del paniere di compensazione è calcolata nel modo seguente:
a. i SEN dei derivati su tassi d’interesse sono divisi per valute e assegnati a una dei seguenti segmenti di scadenza in base al loro termine:
        1. segmento di scadenza 1: termine inferiore a un anno,
        2. segmento di scadenza 2: termine compreso fra uno e cinque anni,
        3. segmento di scadenza 3: termine superiore a cinque anni;
b. per ogni valuta, i SEN all’interno di un segmento di scadenza possono essere integralmente compensati sommandoli e formando così i SEN~1~, SEN~2~e SEN~3~specifici ai segmenti di scadenza;
c. per ogni valuta, i SEN~1~, SEN~2~e SEN~3~specifici ai segmenti di scadenza secondo la formula di cui all’allegato 1 numero 16 sono parzialmente compensati e costituiscono così la maggiorazione di valore specifica a ogni valuta.
2. In alternativa alla compensazione parziale, per ogni valuta possono essere sommati anche gli importi assoluti di SEN~1~, SEN~2~e SEN~3.~
3. Le maggiorazioni di valore specifiche a ogni valuta sono addizionate.
4. I derivati sull’inflazione possono essere trattati come derivati su tassi d’interesse. Nell’aggregazione delle maggiorazioni di valore, i derivati sull’inflazione nella stessa valuta possono essere compensati fra di loro, ma non con gli altri derivati su tassi d’interesse. La maggiorazione di valore per ogni valuta calcolata per i derivati sull’inflazione deve essere sommata alla maggiorazione di valore per ogni valuta degli altri derivati su tassi d’interesse.

##### **Art. 23** Per i derivati su valute {#chap_2/sec_3/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--23}
La maggiorazione di valore per i derivati assegnati alla categoria di fattori di rischio «valute» del paniere di compensazione è calcolata nel modo seguente:
a. i SEN dei derivati su valute sono separati per coppie di valute e compensati integralmente mediante addizione;
b. gli importi assoluti dei SEN compensati di ogni coppia di valute sono addizionati.

##### **Art. 24** Per i derivati di credito {#chap_2/sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--24}
La maggiorazione di valore per i derivati assegnati alla categoria di fattori di rischio «derivati di credito» del paniere di compensazione è calcolata nel modo seguente:
a. i SEN dei derivati di credito con lo stesso debitore di riferimento o dei derivati di credito sullo stesso indice quale valore di base sono integralmente compensati mediante addizione;
b. i SEN calcolati secondo la lettera a per tutti i derivati di credito sono parzialmente compensati in conformità alla formula di cui all’allegato 1 numero 17.

##### **Art. 25** Per i derivati su azioni {#chap_2/sec_3/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--25}
La maggiorazione di valore per i derivati assegnati alla categoria di fattori di rischio «azioni» del paniere di compensazione è calcolata nel modo seguente:
a. i SEN dei derivati su azioni con lo stesso singolo titolo o indice quale valore di base sono integralmente compensati mediante addizione;
b. i SEN calcolati secondo la lettera a per tutti i derivati su azioni sono parzialmente compensati in conformità alla formula di cui all’allegato 1 numero 18.

##### **Art. 26** Per i derivati su materie prime {#chap_2/sec_3/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--26}
1. Per calcolare la maggiorazione di valore per i derivati assegnati alla categoria di fattori di rischio «materie prime» del paniere di compensazione devono essere calcolate le maggiorazioni di valore per ogni gruppo di materie prime. I derivati su materie prime devono essere assegnati ai seguenti gruppi:
a. energia;
b. metalli;
c. prodotti agricoli; e
d. altre materie prime.
2. Le banche devono suddividere adeguatamente con maggiore granularità i gruppi di materie prime in base ai tipi di materie prime e in funzione della loro attività. In caso di rischi essenziali di base, l’elenco delle materie prime deve presentare una granularità ancora maggiore.
3. La maggiorazione di valore per ogni gruppo di materie prime è calcolata nel modo seguente:
a. per i derivati su materie prime con un valore di base che corrisponde allo stesso gruppo e allo stesso tipo di materie prime, i SEN vengono integralmente compensati mediante addizione;
b. i SEN calcolati secondo la lettera a per tutti i derivati su materie prime all’interno dello stesso gruppo di materie prime sono parzialmente compensati secondo la formula di cui all’allegato 1 numero 19.
4. I SEN calcolati secondo il capoverso 3 lettera b sono addizionati.

##### **Art. 27** Per le transazioni di base o basate sulla volatilità {#chap_2/sec_3/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--27}
1. Le transazioni di base possono essere reciprocamente compensate se si riferiscono alla stessa base di fattori di rischio e sono espresse nella stessa valuta. Per ogni base è calcolata una maggiorazione di valore separata e sommata alle altre maggiorazioni di valore.
2. Le transazioni di base su tassi d’interesse che si riferiscono alla stessa base, in particolare gli swap su tassi d’interesse che prevedono tassi variabili da entrambe le parti, sono compensate nell’ordine seguente:
a. integralmente all’interno di ogni segmento di scadenza secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettere a e b; e
b. in seguito parzialmente tra i tre segmenti di scadenza secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettera c.
3. In alternativa alla compensazione parziale, per ogni valuta possono essere sommati anche gli importi assoluti di SEN~1~, SEN~2~e SEN~3~.
4. Le altre transazioni di base con la stessa base devono essere compensate integralmente. La maggiorazione di valore per ogni base corrisponde all’importo assoluto del SEN compensato integralmente all’interno di tale base.
5. Le transazioni basate sulla volatilità possono essere compensate con altre transazioni basate sulla volatilità. La compensazione è effettuata in base alle stesse regole applicabili alla compensazione delle transazioni all’interno delle varie categorie di fattori di rischio secondo gli articoli 22–26.

## **Capitolo 3:** Approcci semplificati per il calcolo degli equivalenti di credito di derivati {#chap_3}
### **Sezione 1:** Posizioni non rilevanti in derivati per le banche della categoria 3 {#chap_3/sec_1}
##### **Art. 28** {#chap_3/sec_1/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--28}
1. Le posizioni in derivati delle banche della categoria 3 di cui all’allegato 3 dell’ordinanza del 30 aprile 2014[^2]sulle banche (OBCR) sono non rilevanti ai sensi dell’articolo 58 capoverso 1 lettera b OFoP, se:
a. le posizioni ponderate in funzione del rischio in derivati, compresa l’esigenza relativa ai fondi propri minimi per la copertura del rischio CVA moltiplicata per il fattore 12,5, ammontano al massimo al 3 per cento del totale delle posizioni ponderate in funzione del rischio della banca secondo l’articolo 42*a* OFoP; e
b. la banca detiene le posizioni in derivati esclusivamente per coprire i propri rischi di tasso o di cambio nel quadro della gestione dei flussi di tesoreria o in relazione con servizi di compensazione.
2. Se, per una banca della categoria 3 che applica l’approccio standard semplificato (SA-CCR semplificato) o l’approccio basato sul valore di mercato, la quota delle posizioni ponderate in funzione del rischio in derivati supera il 3 per cento, ma non oltrepassa il 5 per cento del totale delle posizioni ponderate in funzione del rischio secondo l’articolo 42*a* OFoP, essa può continuare ad applicare l’approccio standard semplificato o l’approccio basato sul valore di mercato se riesce a dimostrare, per mezzo di un’analisi o di un calcolo, che:
a. ciò non comporta uno scostamento significativo nelle esigenze relative ai fondi propri rispetto all’approccio standard; e
b. le condizioni di cui al capoverso 1 lettera b continuano a essere adempiute.
3. Le banche che non adempiono più le condizioni di cui al capoverso 1 o 2 devono applicare l’approccio standard entro un anno.

### **Sezione 2:** Approccio standard semplificato {#chap_3/sec_2}
##### **Art. 29** Equivalenti di credito {#chap_3/sec_2/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--29}
1. Se è applicato l’approccio standard semplificato, al calcolo degli equivalenti di credito dei derivati si applicano le disposizioni concernenti l’approccio standard di cui all’articolo 57 OFoP e al capitolo 2 della presente ordinanza, su riserva delle deroghe seguenti.
2. In deroga all’articolo 3 capoverso 2 e all’articolo 6 capoverso 2, tutte le operazioni in derivati sono trattate come operazioni in derivati senza compensazione dei margini secondo l’articolo 6 capoverso 1.

##### **Art. 30** Maggiorazione di valore {#chap_3/sec_2/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--30}
In deroga all’articolo 19 capoverso 3, la maggiorazione di valore può essere calcolata per le opzioni binarie secondo gli articoli 11 e 19 capoverso 1.

##### **Art. 31** Fattore di maturità {#chap_3/sec_2/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--31}
Se per il calcolo del fattore di maturità la banca dispone solamente di informazioni sui singoli segmenti di scadenza, ma non sulla durata residua in sé, in deroga all’articolo 14 capoverso 1 lettera a e all’allegato 1 numero 10, la maturità M è il valore che corrisponde al limite superiore del segmento di scadenza. Per il segmento di scadenza superiore, la maturità è pari a 20 anni.

##### **Art. 32** Delta prudenziale {#chap_3/sec_2/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--32}
1. In deroga all’articolo 16, il delta prudenziale è calcolato nel modo seguente:
a. per le posizioni di una categoria di fattori di rischio che non sono trattate in base all’approccio standard, le maggiorazioni di valore non sono compensate e il delta prudenziale corrisponde al suo importo assoluto, indipendentemente dal fatto che si tratti di una posizione lunga o corta;
b. per le opzioni, in alternativa al calcolo di cui all’articolo 16 capoverso 2 e all’allegato 1 numero 12, il delta prudenziale può essere fissato a uno.
2. La deroga di cui al capoverso 1 lettera a non si applica alle categorie di fattori di rischio nelle quali l’unica semplificazione consiste nel fatto che tutte le posizioni nella categoria di fattori di rischio sono trattate come operazioni in derivati senza compensazione dei margini secondo l’articolo 29 capoverso 2.

##### **Art. 33** Fattore scalare e valore nominale rettificato {#chap_3/sec_2/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--33}
1. In deroga all’articolo 18 capoverso 2 lettera a, il fattore scalare non deve essere dimezzato per le transazioni di base con i valori di base valute, azioni, derivati creditizi e materie prime.
2. In deroga all’articolo 13 capoverso 1 lettera a e all’allegato 1 numero 9, per i derivati su tassi d’interesse e di credito la data di inizio S può essere pari a zero e il termine E alla durata residua.
3. In deroga all’articolo 13 capoverso 1 lettera f e all’articolo 18 capoverso 2 lettera b, per le transazioni basate sulla volatilità:
a. il valore nominale rettificato non deve corrispondere al valore nominale contrattuale moltiplicato per la volatilità o la varianza di riferimento;
b. il fattore scalare non deve essere moltiplicato per il fattore cinque.

##### **Art. 34** Maggiorazioni di valore dei panieri di compensazione {#chap_3/sec_2/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--34}
1. In deroga all’articolo 20, per l’aggregazione di maggiorazioni di valore nelle posizioni di una categoria di fattori di rischio che non sono trattate in base all’approccio standard sono formulate le seguenti ipotesi:
a. i derivati su tassi d’interesse sono espressi in franchi svizzeri;
b. i derivati di credito si riferiscono allo stesso debitore di riferimento;
c. i derivati su azioni si riferiscono allo stesso emittente;
d. per i derivati su materie prime, si tratta di derivati su metallo e si riferiscono allo stesso metallo.
2. La deroga di cui al capoverso 1 non si applica alle categorie di fattori di rischio nelle quali l’unica semplificazione consiste nel fatto che tutte le posizioni nella categoria di fattori di rischio sono trattate come operazioni in derivati senza compensazione dei margini secondo l’articolo 29 capoverso 2.

##### **Art. 35** Parametri prudenziali {#chap_3/sec_2/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--35}
In deroga all’articolo 17, possono essere utilizzati i seguenti parametri prudenziali:
a. per i derivati su azioni aventi un indice come valore di base: i parametri di singoli titoli;
b. per tutti i derivati di credito, indipendentemente dal valore di base: i parametri di un debitore di riferimento con rating BB.

### **Sezione 3:** Approccio basato sul valore di mercato {#chap_3/sec_3}
##### **Art. 36** Equivalente di credito {#chap_3/sec_3/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--36}
1. Se è applicato l’approccio basato sul valore di mercato, per ogni paniere di compensazione di cui all’articolo 3 capoverso 4 l’equivalente di credito è calcolato secondo la formula di cui all’allegato 2 numero 1.
2. Per le operazioni in derivati il cui valore di rimpiazzo non può diventare positivo e che non rientrano in un paniere di compensazione o in un accordo sui margini, all’equivalente di credito deve essere attribuito un valore pari a zero.
3. Per i derivati di credito per i quali la banca vende la protezione del credito e che non rientrano in un paniere di compensazione o in un accordo sui margini, l’equivalente di credito deve essere limitato alla somma dei premi arretrati.
4. Le garanzie fornite dalla banca non devono essere considerate se non sono esposte ad alcun rischio di insolvenza della controparte.

##### **Art. 37** Categorizzazione dei derivati in funzione dei loro valori di base {#chap_3/sec_3/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--37}
1. I derivati devono essere assegnati alle seguenti categorie in funzione del loro valore di base:
a. tassi d’interesse;
b. valute e oro;
c. azioni;
d. metalli preziosi, oro escluso;
e. altre materie prime;
f. derivati di credito con credito di riferimento delle categorie «Governi centrali e banche centrali» o «Strumenti qualificati su saggi di interesse» secondo l’allegato 5 OFoP;
g. derivati di credito con credito di riferimento della categoria «Altri» secondo l’allegato 5 OFoP.
2. Se, in ragione del suo valore di base, un contratto non può essere assegnato in modo univoco a una delle categorie di cui alle lettere a–g, esso deve essere trattato come un derivato su altre materie prime.

##### **Art. 38** Maggiorazione di valore {#chap_3/sec_3/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--38}
La maggiorazione di valore per i derivati si ottiene moltiplicando l’aliquota di maggiorazione (art. 39) con il valore nominale del derivato. Se la struttura dell’operazione in derivati produce un effetto leva sul valore nominale o ne provoca un incremento, l’aliquota di maggiorazione deve essere moltiplicata per il valore nominale effettivo, tenendo conto dell’effetto leva o dell’incremento.

##### **Art. 39** Aliquote di maggiorazione {#chap_3/sec_3/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--39}
1. L’aliquota di maggiorazione è determinata in funzione del valore di base del derivato, della relativa durata residua e dalla presenza o meno di una compensazione giornaliera dei margini. Essa è stabilita secondo la tabella di cui all’allegato 2 numero 2.
2. Ai derivati con compensazione giornaliera dei margini si applicano le aliquote di maggiorazione ridotte di cui all’allegato 2 numero 2, se le seguenti condizioni sono adempiute:
a. il paniere di compensazione comprendeva, in qualsiasi momento del trimestre precedente, al massimo 5000 operazioni;
b. negli ultimi due trimestri non si sono verificate più di due controversie relative a richieste di margini che siano durate più a lungo del periodo di detenzione altrimenti applicabile; per il resto si applica l’articolo 96 capoverso 2;
c. il paniere di compensazione contiene solo derivati che possono essere facilmente sostituiti e garanzie liquide.
3. Per i «first-to-default swap», l’aliquota di maggiorazione è stabilita in funzione del credito di riferimento più rischioso contenuto nel portafoglio. Per i «second-to-default-swap» e i «nth-to-default-swap» sono determinanti rispettivamente il secondo e l’ennesimo credito di riferimento più rischioso.
4. Per i derivati il cui valore nominale può essere scambiato più volte, le aliquote di maggiorazione sono moltiplicate per il numero di pagamenti che restano da effettuarsi in base al contratto.
5. Se una transazione è strutturata in modo tale che, a determinate date future, tutti i crediti e gli impegni in essere siano liquidati e i parametri contrattuali adeguati affinché il valore di mercato del derivato sia pari a zero, la durata residua è fissata alla più vicina di queste date. Per i derivati su tassi d’interesse con una durata residua superiore a un anno che soddisfano i suddetti criteri, l’aliquota di maggiorazione non può scendere al di sotto della soglia inferiore dello 0,5 per cento.
6. Per gli swap su tassi d’interesse «floating/floating» emessi in un’unica valuta, l’aliquota di maggiorazione è pari allo 0 per cento.

##### **Art. 40** Maggiorazione netta di valore {#chap_3/sec_3/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--40}
1. La maggiorazione netta di valore per un paniere di compensazione è calcolata secondo la formula di cui all’allegato 2 numero 3.
2. Nel caso di un unico contratto, la maggiorazione netta di valore corrisponde alla maggiorazione di valore del derivato.

## **Capitolo 4:** Approccio modello EPE per il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati e delle operazioni di finanziamento di titoli {#chap_4}
##### **Art. 41** {#chap_4/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--41}
1. Le condizioni di autorizzazione per l’applicazione dell’approccio modello «Expected Positive Exposure» (EPE) sono rette dal numero 53 dello standard minimo di Basilea per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito (CRE) nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
2. Se viene applicato l’approccio modello EPE, il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati e delle operazioni di finanziamento di titoli è retto dal numero 53 CRE.

## **Capitolo 5:** Combinazione degli approcci per il calcolo degli equivalenti di credito di derivati {#chap_5}
##### **Art. 42** {#chap_5/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--42}
1. Per il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati, l’approccio standard può essere combinato con l’approccio standard semplificato o con l’approccio modello EPE.
2. L’approccio basato sul valore di mercato non può essere combinato con nessun altro approccio.
3. Nel calcolo dell’equivalente di credito dei derivati su base consolidata, si può utilizzare anche una combinazione degli approcci di cui al capoverso 1 con l’approccio basato sul valore di mercato, a condizione che tale approccio sia applicato da entità del gruppo attive in ambito finanziario su posizioni in derivati non rilevanti su base consolidata.

## **Capitolo 6:** Approcci per la ponderazione in funzione del rischio delle posizioni all’interno della classe di posizione relativa alle quote di patrimoni collettivi gestiti {#chap_6}
### **Sezione 1:** Ripartizione pro rata e fattore massimo di ponderazione del rischio {#chap_6/sec_1}
##### **Art. 43** {#chap_6/sec_1/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--43}
1. Le posizioni ponderate in funzione del rischio di una quota di patrimoni collettivi gestiti (PCG) detenuta dalla banca nel portafoglio della banca corrispondono alla quota di PCG in termini percentuali, moltiplicata per l’integralità delle posizioni dei PCG ponderate in funzione del rischio.
2. Il fattore massimo di ponderazione del rischio per una quota di PCG è del 1250 per cento.

### **Sezione 2:** Approccio «look through» {#chap_6/sec_2}
##### **Art. 44** Condizioni {#chap_6/sec_2/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--44}
1. L’utilizzo dell’approccio «look through» (LTA) è subordinato all’adempimento delle seguenti condizioni:
a. la banca dispone di un rendiconto finanziario dei PCG o di informazioni equivalenti emesse con almeno la stessa frequenza del rendiconto finanziario della banca che le consentono di calcolare in modo autonomo le posizioni dei PCG ponderate in funzione del rischio;
b. le informazioni di cui alla lettera a sui PCG sono verificate almeno ogni due anni da un terzo indipendente, dal depositario, dalla banca depositaria o dalla direzione del fondo.
2. La condizione di cui al capoverso 1 lettera a è considerata adempiuta se la banca calcola in modo autonomo e sulla base dei dati aggiornati le posizioni ponderate in funzione del rischio delle seguenti quote di PCG:
a. quote di PCG che essa detiene in qualità di banca depositaria; o
b. quote di PCG emesse da una direzione del fondo appartenente allo stesso gruppo finanziario della banca.
3. Per effettuare la verifica di cui al capoverso 1 lettera b deve essere utilizzato l’ultimo rapporto disponibile concernente i PCG al momento del calcolo dei fondi propri. Non è necessaria né una verifica dei conti annuali né una verifica prudenziale dei rapporti si PCG.
4. Se non dispone delle informazioni necessarie per determinare i fattori di ponderazione del rischio secondo l’approccio LTA, la banca può delegare a un terzo la determinazione dei fattori di ponderazione del rischio per le sue quote di PCG secondo l’approccio LTA. In tal caso, la banca deve aumentare del 20 per cento i fattori di ponderazione del rischio determinati dal terzo.
5. Se solo una parte delle posizioni sottostanti i PCG adempie le condizioni per l’applicazione dell’LTA, tale approccio può essere applicato unicamente a queste posizioni. Alle altre posizioni si applica l’approccio «fallback» (FBA) o l’approccio semplificato, conformemente alle condizioni vigenti per il corrispondente approccio.

##### **Art. 45** Ponderazione in funzione del rischio {#chap_6/sec_2/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--45}
1. Ai fini del calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio per la copertura del rischio di credito e del rischio di credito della controparte, le posizioni sottostanti le quote di PCG sono trattate secondo l’approccio LTA come se fossero detenute direttamente dalla banca.
2. La copertura del rischio CVA di queste posizioni con fondi propri minimi avviene nel quadro del calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio di credito della controparte, moltiplicando gli equivalenti di credito corrispondenti per il fattore 1,5 prima della ponderazione in funzione del rischio.

### **Sezione 3:** Approccio basato su un mandato {#chap_6/sec_3}
##### **Art. 46** Condizioni {#chap_6/sec_3/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--46}
1. La banca può applicare l’approccio basato su un mandato (MBA), se:
a. le condizioni di cui all’articolo 44 capoversi 1–3 non sono adempiute; e
b. dispone di informazioni sulla gestione dei PCG.
2. Le informazioni possono provenire dal contratto determinante, dalla regolamentazione nazionale o da altri rapporti pubblicati sui PCG.
3. Se solo una parte delle posizioni sottostanti i PCG adempie le condizioni per l’applicazione dell’MBA, tale approccio può essere applicato unicamente a queste posizioni. Alle altre posizioni si applica l’approccio FBA o l’approccio semplificato, conformemente alle condizioni vigenti per il corrispondente approccio.

##### **Art. 47** Posizioni ponderate in funzione del rischio dei PCG {#chap_6/sec_3/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--47}
Secondo l’approccio MBA, le posizioni ponderate in funzione del rischio dei PCG corrispondono alla somma dei tre valori seguenti:
a. le posizioni dei PCG iscritte a bilancio ponderate in funzione del rischio;
b. le posizioni ponderate in funzione del rischio per le operazioni fuori bilancio e per i derivati dei PCG, escluse quelle di cui alla lettera c; e
c. gli equivalenti di credito ponderati in funzione del rischio di credito della controparte derivanti da posizioni in derivati dei PCG.

##### **Art. 48** Posizioni in bilancio ponderate in funzione del rischio dei PCG {#chap_6/sec_3/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--48}
1. Ai fini della ponderazione in funzione del rischio delle posizioni PCG iscritte a bilancio, si presume che, nella misura più ampia possibile, siano effettuati investimenti in quelle attività che generano le posizioni ponderate in funzione del rischio più elevate tra tutti gli investimenti consentiti in conformità al mandato o alla regolamentazione.
2. Se a un’ipotetica posizione può essere assegnato più di un solo fattore di ponderazione del rischio, deve essere utilizzato il fattore di ponderazione del rischio applicabile più elevato.

##### **Art. 49** Posizioni ponderate in funzione del rischio per le operazioni fuori bilancio e i derivati di PCG {#chap_6/sec_3/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--49}
1. Il calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio per le operazioni fuori bilancio e per i derivati è retto per analogia dall’articolo 48.
2. Le posizioni da utilizzare sono costituite dai valori nominali delle operazioni fuori bilancio e dei valori di base sottostanti i derivati.
3. Se il valore di base sottostante il derivato non è noto, deve essere utilizzato il valore nominale massimo della posizione in derivati. Qualora esso non sia noto, occorre formulare una stima conservativa mediante il valore nominale massimo dei derivati ammessi conformemente al mandato.

##### **Art. 50** Equivalenti di credito ponderati in funzione del rischio per il rischio di credito della controparte derivante da posizioni in derivati dei PCG {#chap_6/sec_3/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--50}
1. Gli equivalenti di credito per il rischio di credito della controparte derivante da posizioni in derivati sono calcolati nel modo seguente e ponderati in funzione del rischio:
a. gli equivalenti di credito delle posizioni in derivati sono calcolati secondo l’approccio standard di cui all’articolo 57 OFoP o secondo uno degli approcci semplificati di cui all’articolo 58 OFoP; al riguardo occorre tenere conto dei seguenti adeguamenti:
        1. se i costi di rimpiazzo prudenziali non sono noti, sono sostituiti dal totale dei valori nominali lordi dei derivati nel paniere di compensazione; il moltiplicatore secondo l’articolo 10 è pari a 1,
        2. se non è possibile calcolare il potenziale incremento di valore secondo l’approccio standard, esso ammonta al 15 per cento del totale dei valori nominali lordi dei derivati nel paniere di compensazione;
b. gli equivalenti di credito delle posizioni in derivati che sarebbero soggetti all’esigenza relativa ai fondi propri per la copertura del rischio CVA secondo l’articolo 77*g* OFoP se fossero detenuti dalla banca stessa devono essere moltiplicati per un fattore di 1,5;
c. il valore così calcolato è moltiplicato per il fattore di ponderazione del rischio della controparte.
2. Per i PCG, i derivati possono essere esclusi dal calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio, se:
a. il PCG può utilizzare i PCG solo a fini di copertura;
b. tali derivati non sono rilevanti; e
c. l’effetto di copertura non è considerato.

### **Sezione 4:** Approccio «fallback» {#chap_6/sec_4}
##### **Art. 51** {#chap_6/sec_4/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--51}
1. Se la verifica dei requisiti per l’approccio LTA o MBA comporta un dispendio eccessivo, può essere applicato l’approccio «fallback» (FBA).
2. Il fattore di ponderazione del rischio per una quota di PCG secondo l’FBA è del 1250 per cento.

### **Sezione 5:** Approccio semplificato {#chap_6/sec_5}
##### **Art. 52** Banche che possono applicare l’approccio semplificato {#chap_6/sec_5/art_52 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--52}
1. Le banche di cui all’articolo 59*a* capoverso 2 OFoP possono applicare l’approccio semplificato (AS) come alternativa all’FBA.
2. Le posizioni relative ai PCG di banche della categoria 3 secondo l’allegato 3 OBCR[^3]sono irrilevanti ai sensi dell’articolo 59*a* capoverso 2 lettera a OFoP se il valore contabile delle quote di PCG è inferiore all’1 per cento del totale di tutte le altre posizioni ponderate in funzione del rischio calcolate senza considerare le quote di PCG.

##### **Art. 53** Condizioni {#chap_6/sec_5/art_53 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--53}
L’utilizzo dell’approccio semplificato è subordinato all’adempimento delle seguenti condizioni:
a. i PCG presentano un indicatore del rischio secondo l’allegato 9 numero 4.2 dell’ordinanza del 6 novembre 2019[^4]sui servizi finanziari (OSerFi);
b. i PCG detengono direttamente o indirettamente tutt’al più posizioni non rilevanti in cartolarizzazioni a rischio elevato.

##### **Art. 54** Ponderazione in funzione del rischio {#chap_6/sec_5/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--54}
Il fattore di ponderazione del rischio per una quota di PCG ammonta:
a. al 300 per cento, se i PCG:
        1. sono investiti direttamente o indirettamente in strumenti partecipativi di cui all’allegato 4 numero 4 OFoP di imprese o in titoli di credito di imprese o del settore pubblico, e
        2. detengono tutt’al più altre posizioni non rilevanti rispetto al numero 1;
b. al 500 per cento per tutti gli altri investimenti dei PCG.

### **Sezione 6:** Quote in altri PCG detenute da PCG {#chap_6/sec_6}
##### **Art. 55** {#chap_6/sec_6/art_55 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--55}
1. Il calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio di una quota detenuta nel portafoglio della banca in PCG che detengono una partecipazione in un secondo PCG è disciplinata dalle sezioni 1–5.
2. Le posizioni ponderate in funzione del rischio per una quota detenuta da un secondo PCG in un terzo PCG possono essere calcolate secondo l’approccio LTA solo se tale approccio è stato applicato anche per calcolare le posizioni ponderate in funzione del rischio per il secondo PCG. Altrimenti, deve essere applicato l’approccio FBA.
3. La norma di cui al capoverso 2 si applica per analogia ad altri PCG.
4. In deroga al capoverso 2, le banche che applicano l’approccio semplificato possono, per i fondi di private equity investiti direttamente in molteplici ulteriori fondi di private equity, applicare l’approccio MBA senza dover preventivamente applicare l’approccio LTA alla quota di fondi di private equity da investire, se:
a. il fondo possiede esclusivamente posizioni in azioni; e
b. le informazioni necessarie per l’applicazione del MBA sono integralmente rilevate almeno ogni due anni; nel frattempo, è possibile basarsi a ritmo trimestrale sulle modifiche apportate negli investimenti del fondo.
5. Se, conformemente al capoverso 4, i fondi di private equity sono determinati secondo l’approccio MBA, si applica quanto segue:
a. tutte le posizioni ponderate in funzione del rischio del fondo costituiscono il totale delle posizioni ponderate in funzione del rischio dei singoli investimenti;
b. le posizioni ponderate in funzione del rischio di una quota di fondi corrispondono alla quota di fondi in termini percentuali, moltiplicata per l’integralità delle posizioni ponderate in funzione del rischio del fondo.

## **Capitolo 7:** Posizioni di cartolarizzazione {#chap_7}
##### **Art. 56** Applicabilità degli standard minimi di Basilea {#chap_7/art_56 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--56}
1. Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, al calcolo dei fondi propri minimi per le cartolarizzazioni si applicano i numeri 40–45 CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP. Al riguardo occorre tenere conto delle disposizioni di cui ai numeri 32.38–32.59 dello standard minimo di Basilea per il processo di verifica prudenziale (SRP) nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
2. Il trattamento speciale di fattori di conversione del credito in relazione con gli anticipi in contanti del gestore del credito secondo il numero 40.20 secondo punto CRE non è ammesso.

##### **Art. 57** Condizioni per l’applicazione dell’approccio basato su rating esterni {#chap_7/art_57 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--57}
Se una banca adempie le esigenze operative di cui ai numeri 42.8–42.10 CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP, può applicare l’approccio per le cartolarizzazioni basato su rating esterni («External Ratings-based Approach for Securisations», SEC-ERBA), se:
a. dispone di conoscenze specialistiche adeguate per valutare i rischi derivanti dalle cartolarizzazioni e dai corrispondenti metodi di assegnazione del rating;
b. determina, limita e sorveglia i rischi in relazione alle cartolarizzazioni; e
c. sottopone i rating esterni per le cartolarizzazioni a un’adeguata verifica della diligenza.

##### **Art. 58** Coinvolgimento della società di audit e della FINMA {#chap_7/art_58 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--58}
1. Se gli standard minimi di Basilea prevedono la consultazione dell’Autorità di vigilanza, la banca incarica la società di audit di svolgere una verifica. Essa deve informare anche la FINMA, se:
a. si tratta di una transazione di cartolarizzazione di un nuovo tipo;
b. non è chiaro se si tratta o meno di una transazione di cartolarizzazione;
c. per i rischi di credito in generale e per i rischi di diluizione in particolare, la banca utilizza principi a cascata a sé stanti per la ripartizione delle perdite secondo il numero 44.13 CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
2. Se viene impiegato l’approccio per le cartolarizzazioni basato sulla valutazione interna («Internal Assessment Approach for Securisations», SEC-IAA), il capoverso 1 non è applicabile.
3. La società di audit informa immediatamente la FINMA se viene a conoscenza di potenziali lacune nei processi interni alla banca di cui ai numeri 43.4 o 44.8CRE.

##### **Art. 59** Trattamento di cartolarizzazioni risultanti da un’ulteriore suddivisione in tranche {#chap_7/art_59 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--59}
A titolo di precisazione delle spiegazioni di cui al numero 40.5 CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP, le posizioni che risultano da un’ulteriore suddivisione in tranche di un’unica cartolarizzazione non costituiscono un’operazione di ricartolarizzazione, se le seguenti condizioni sono soddisfatte:
a. la nuova suddivisione in tranche non genera una minore trasparenza relativamente al pool di attivi che fungono da garanzie per la singola cartolarizzazione;
b. non sussistono ulteriori rischi di correlazione rispetto a quelli che già sussistono nel pool di attivi;
c. nelle nuove parti ottenute con la suddivisione in tranche non è prodotto alcun aumento dell’effetto leva.

## **Capitolo 8:** Misure di riduzione dei rischi {#chap_8}
### **Sezione 1:** Principi e condizioni generali {#chap_8/sec_1}
##### **Art. 60** Esigenze relative ai fondi propri {#chap_8/sec_1/art_60 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--60}
1. Nella considerazione delle misure di riduzione dei rischi, entrambe le banche coinvolte nella transazione devono adempiere le corrispondenti esigenze relative ai fondi propri.
2. Se una banca, in qualità di intermediaria, effettua un’operazione pronti contro termine o un’operazione analoga tra un cliente e un terzo e garantisce al cliente che il terzo adempirà i propri impegni, le esigenze relative ai fondi propri devono essere adempiute come se la banca fosse la principale controparte del cliente.
3. Se una banca applica misure di riduzione dei rischi a una delle sue posizioni, l’esigenza relativa ai fondi propri per tale posizione è pari al massimo all’esigenza per una posizione altrimenti identica senza tali misure.

##### **Art. 61** Esclusione della considerazione multipla {#chap_8/sec_1/art_61 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--61}
1. Per ogni posizione o posizione parziale può essere considerata al massimo una misura di riduzione dei rischi.
2. Se la ponderazione del rischio di una posizione tiene già conto di una misura di riduzione dei rischi, questa non può essere applicata nuovamente.

##### **Art. 62** Suddivisione per scadenze {#chap_8/sec_1/art_62 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--62}
Se è composta da diverse parti con scadenze differenti, la misura di riduzione dei rischi deve essere suddivisa in funzione delle scadenze.

##### **Art. 63** Considerazione di tutti i pagamenti spettanti alla banca {#chap_8/sec_1/art_63 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--63}
Indipendentemente dal fatto che una banca utilizzi il rating relativo all’emittente o il rating specifico dell’emissione, occorre assicurarsi che il rating tenga conto di tutti i pagamenti spettanti alla banca da parte dell’emittente.

##### **Art. 64** Disallineamento delle scadenze {#chap_8/sec_1/art_64 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--64}
1. La copertura di una posizione mediante misure di riduzione dei rischi la cui durata residua è inferiore a quella della posizione (disallineamento delle scadenze) può essere considerata, eccetto nell’approccio semplice (Sezione 8), per ridurre le esigenze relative ai fondi propri, se:
a. la durata iniziale del contratto di protezione del credito sottostante la copertura è di almeno un anno; e
b. la durata residua della copertura è superiore a tre mesi.
2. In caso di disallineamento delle scadenze, la copertura del credito è calcolata secondo l’allegato 3 numero 1.
3. Come durata residua della posizione coperta è considerato il periodo entro il quale, al più tardi, la controparte deve avere adempiuto i propri impegni, tenendo conto di eventuali termini sospensivi. Quale durata residua della copertura deve essere utilizzata la durata residua più breve possibile, tenendo conto delle opzioni e dei diritti di disdetta impliciti.

##### **Art. 65** Condizioni generali {#chap_8/sec_1/art_65 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--65}
Una misura di riduzione dei rischi può essere considerata nel calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio, se:
a. un calo della qualità del credito della controparte o delle parti a essa legate non comporta una diminuzione sostanziale dell’effetto di protezione della misura;
b. i rischi associati o derivanti dalle misure di riduzione dei rischi sono adeguatamente rilevati dalla gestione dei rischi della banca;
c. non vi è alcuna dipendenza positiva sostanziale tra la qualità del credito di cui alla lettera a e gli altri rischi di cui alla lettera b;
d. ai fini dell’efficacia della misura, è comprovata l’esistenza di una base giuridica fondata e applicabile in tutti gli ordinamenti giuridici; e
e. la banca dispone di procedure adeguate per attivare tempestivamente l’effetto di protezione della misura.

### **Sezione 2:** Ulteriori condizioni per la compensazione {#chap_8/sec_2}
##### **Art. 66** {#chap_8/sec_2/art_66 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--66}
1. La compensazione legale o contrattuale dei crediti e degli impegni iscritti a bilancio sotto forma di crediti concessi a una controparte e di depositi ricevuti da questa controparte è ammessa se le condizioni generali secondo l’articolo 65 sono adempiute e la banca:
a. può determinare in ogni momento i crediti e i depositi che possono essere compensati; e
b. monitora e gestisce sia i rischi in relazione con la scadenza delle sue posizioni (rischi di*roll-off* ) sia le posizioni corrispondenti su base netta.
2. Se la banca adempie tali condizioni, può determinare la posizione da ponderare utilizzando il saldo netto dei crediti e dei depositi. Il saldo netto è calcolato per analogia secondo l’allegato 3 numero 2. In questo caso gli scarti di garanzia*H* *~e~* e*H* *~c~* sono pari a zero, tuttavia devono essere considerati eventuali disallineamenti valutari o delle scadenze.
3. Lo scarto di garanzia per i disallineamenti valutari si basa sulla rivalutazione giornaliera di cui all’articolo 94 capoverso 2. In caso di rivalutazione con frequenza superiore a un giorno si applica per analogia l’articolo 95 lettera a, e il periodo di detenzione minimo è di 10 giorni lavorativi.

### **Sezione 3:** Ulteriori condizioni per le garanzie {#chap_8/sec_3}
##### **Art. 67** Controparti riconosciute {#chap_8/sec_3/art_67 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--67}
1. Sono riconosciute come aventi un effetto di riduzione dei rischi le garanzie fornite dalle seguenti controparti, purché il loro fattore di ponderazione del rischio non sia maggiore rispetto a quello del debitore di riferimento:
a. governi centrali e banche centrali;
b. enti di diritto pubblico;
c. Banca dei regolamenti internazionali, Fondo monetario internazionale, Banca centrale europea, Unione europea, Fondo europeo di stabilità finanziaria, Meccanismo europeo di stabilità;
d. banche multilaterali di sviluppo;
e. banche, società di intermediazione mobiliare, controparti centrali qualificate e altre imprese del settore finanziario che sottostanno a una regolamentazione prudenziale.
2. Sono parimenti riconosciute come aventi un effetto di riduzione dei rischi le garanzie di persone giuridiche con rating esterno, incluse le società madre e le filiali o le società del gruppo che non rientrano nel capoverso 1, purché il loro fattore di ponderazione del rischio non sia maggiore rispetto a quello del debitore di riferimento. Per le posizioni di cartolarizzazione, le garanzie sono riconosciute ai fini della copertura solo se queste persone giuridiche:
a. presentano almeno un rating della classe di rating 4 di cui all’allegato 2 OFoP; o
b. al momento della concessione della protezione del credito presentano almeno un rating della classe di rating 3 di cui all’allegato 2 OFoP.

##### **Art. 68** Garanzie riconosciute {#chap_8/sec_3/art_68 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--68}
1. Le garanzie sono riconosciute come aventi effetto di riduzione dei rischi se, oltre alle condizioni generali di cui all’articolo 65, soddisfano le seguenti condizioni:
a. i rischi di credito sono trasferiti in modo efficace al garante fino a concorrenza dell’importo della copertura;
b. il contratto di garanzia dà origine a un credito diretto nei confronti del garante;
c. il contratto di garanzia circoscrive chiaramente l’estensione della copertura e garantisce espressamente determinati crediti;
d. in caso di inadempienza o di mora da parte della controparte, in virtù del contratto di garanzia il garante è tenuto a versare alla banca, non appena questa lo richiede, tutti i pagamenti inclusi nella garanzia che restano da effettuarsi;
e. il contratto di garanzia adempie le seguenti esigenze:
        1. è valido sotto il profilo formale ed è disponibile su carta o in forma elettronica,
        2. è irrevocabile,
        3. è incondizionato;
f. il garante risponde di tutti i pagamenti dovuti dal debitore di riferimento in forza del credito di riferimento sottostante.
2. Se il garante è responsabile solo del rimborso del capitale del credito di riferimento sottostante, i tassi d’interesse e tutti gli altri impegni di pagamento non coperti dalla garanzia devono essere considerati come non garantiti.

### **Sezione 4:** Ulteriori condizioni per i derivati di credito {#chap_8/sec_4}
##### **Art. 69** Controparti riconosciute {#chap_8/sec_4/art_69 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--69}
Sono riconosciuti come aventi un effetto di riduzione dei rischi i derivati di credito delle controparti di cui all’articolo 67, purché il loro fattore di ponderazione del rischio non sia maggiore rispetto a quello del debitore di riferimento.

##### **Art. 70** Derivati di credito riconosciuti {#chap_8/sec_4/art_70 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--70}
Sono riconosciuti come derivati di credito aventi effetto di riduzione dei rischi unicamente i «credit default swap» e i «total return swap» la cui protezione del credito è equivalente è quella delle garanzie. In particolare devono adempiere le condizioni generali di cui all’articolo 65 e le disposizioni della presente sezione, e per analogia anche quelle secondo l’articolo 68 capoverso 1 lettere a–e.

##### **Art. 71** Concordanza tra il credito che funge da garanzia e il credito da garantire {#chap_8/sec_4/art_71 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--71}
1. Deve concordare con il credito da garantire:
a. il credito che serve a determinare il valore di regolamento o il credito da trasferire; e
b. il credito che serve a determinare l’evento creditizio.
2. Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono adempiute, la copertura può comunque essere computata nella misura in cui le restanti condizioni di cui alla presente sezione siano rispettate, se:
a. l’emittente del credito da garantire coincide con il debitore di riferimento del derivato di credito;
b. i crediti specificati per la determinazione degli eventi creditizi o ai fini del regolamento sono di rango pari o inferiore al credito da garantire; e
c. una clausola di inadempienza («cross-default») o di rimborso anticipato («cross-acceleration») legalmente efficace assicura l’effettivo trasferimento dei rischi di credito al garante.

##### **Art. 72** Requisiti del contratto {#chap_8/sec_4/art_72 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--72}
1. Il contratto derivato deve prevedere in particolare i seguenti eventi creditizi che originano la scadenza del derivato di credito:
a. mora nei pagamenti stabiliti nel contratto risultanti dai crediti sottostanti il contratto derivato, considerato che il termine massimo di tolleranza nel predetto contratto non può essere superiore al termine di tolleranza dei crediti sottostanti il contratto derivato;
b. insolvenza del debitore di riferimento, in particolare sotto forma di fallimento, eccedenza di debiti, o inadempienza di altro tipo, o dichiarazione scritta di tale debitore concernente l’incapacità in generale di onorare i pagamenti in scadenza o eventi analoghi;
c. ristrutturazione dei crediti sottostanti il contratto derivato mediante remissione o differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o delle commissioni, con conseguente perdita del credito.
2. Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c non sono adempiute, la copertura può comunque essere computata nella misura in cui le condizioni di cui alla presente sezione siano rispettate:
a. al 100 per cento della copertura, se:
        1. il credito coperto è nei confronti di un’impresa,
        2. le decisioni concernenti modifiche della durata, del valore nominale, dei tassi d’interesse, della valuta o del rango del credito possono essere prese solo all’unanimità,
        3. il diritto in materia di fallimento applicabile al credito consente la riorganizzazione o la ristrutturazione e la liquidazione ordinata dei crediti dei creditori;
b. al 60 per cento della copertura, se la copertura corrisponde al massimo all’importo del credito,
c. al 60 per cento del credito, se la copertura è più elevata rispetto all’importo del credito.
3. La competenza di stabilire se sussiste un evento creditizio deve essere attribuita chiaramente a una o a più parti coinvolte, ma non deve spettare unicamente al garante. Il contratto deve conferire al beneficiario della garanzia il diritto di comunicare al garante se si sia verificato un evento creditizio.

##### **Art. 73** «Total return swap» {#chap_8/sec_4/art_73 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--73}
Nel caso dei «total return swap» devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:
a. il credito di riferimento deve coincidere con il credito da garantire;
b. se i pagamenti effettuati dal garante sono registrati come ricavi, occorre apportare i corrispondenti adeguamenti della valutazione al credito da garantire, mediante una riduzione del «fair value» oppure un aumento delle rettifiche di valore.

##### **Art. 74** Derivati di credito con e senza regolamento in contanti {#chap_8/sec_4/art_74 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--74}
1. Nel caso dei derivati di credito che prevedono un regolamento in contanti, la procedura di valutazione del credito di riferimento deve essere strutturata in modo tale da:
a. determinare il periodo successivo al verificarsi dell’evento creditizio all’interno del quale deve essere effettuata la valutazione;
b. permettere una stima attendibile della perdita.
2. Per i derivati di credito senza regolamento in contanti, in caso di evento creditizio il beneficiario della garanzia deve essere in grado di trasferire al garante i crediti da trasferire ai sensi del contratto derivato. Le condizioni creditizie devono prevedere che il consenso eventualmente necessario per tale trasferimento non possa essere rifiutato senza motivi validi.

##### **Art. 75** Durata {#chap_8/sec_4/art_75 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--75}
La durata del derivato di credito termina solo dopo la scadenza di eventuali termini suppletivi da osservare per l’esistenza di un’inadempienza dovuta al mancato pagamento.

### **Sezione 5:** Calcolo della riduzione dei rischi per garanzie e derivati di credito {#chap_8/sec_5}
##### **Art. 76** Calcolo della riduzione dei rischi {#chap_8/sec_5/art_76 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--76}
1. Se una garanzia o un derivato di credito adempie le condizioni di cui alle sezioni 1 e 3 nonché 1 e 4, alla parte coperta della posizione può essere applicato il fattore di ponderazione del rischio del garante anziché il fattore di ponderazione del rischio della controparte (approccio di sostituzione).
2. Se le perdite derivanti dall’uso di una garanzia che adempie le condizioni di cui alle sezioni 1 e 3 o dall’uso di un derivato di credito che adempie le condizioni di cui alle sezioni 1 e 4 sono ripartite in modo proporzionale tra la banca e il garante, i fondi propri minimi della banca sono ridotti nella misura della perdita sostenuta dal garante. La parte non garantita della posizione deve essere ponderata con il fattore di ponderazione del rischio della controparte della posizione. Alla parte garantita della posizione può essere applicato l’approccio di sostituzione.
3. La parte della posizione inferiore alla soglia al di sotto della quale non è effettuato alcun pagamento in caso di perdita deve essere ponderata al 1250 per cento.
4. La banca può considerare, per le tranche di rango inferiore o per quelle di rango superiore di una posizione, una copertura, se:
a. trasferisce solo una parte del rischio di una posizione in una o più tranche a uno o più garanti; e
b. il rischio trasferito e il rischio sostenuto direttamente non sono dello stesso rango.
5. Nel caso del capoverso 4, il calcolo dei fondi propri minimi è effettuato secondo il capitolo 7 per le transazioni di cartolarizzazione.

##### **Art. 77** Riduzione della mitigazione dei rischi in caso di disallineamento valutario {#chap_8/sec_5/art_77 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--77}
Se la posizione da coprire e la copertura sono espresse in valute differenti, l’importo coperto è calcolato secondo la formula di cui all’allegato 3 numero 3.

### **Sezione 6:** Casi particolari {#chap_8/sec_6}
##### **Art. 78** «Credit linked notes» {#chap_8/sec_6/art_78 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--78}
Le «credit linked notes» garantite mediante denaro contante emesse dalla banca contro crediti presenti nel portafoglio della banca possono essere trattate come una posizione garantita mediante depositi in contante secondo l’articolo 85, se soddisfano le condizioni di cui alle sezioni 1 e 4.

##### **Art. 79** Operazioni interne di copertura {#chap_8/sec_6/art_79 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--79}
1. Se la copertura di una posizione nel portafoglio della banca è effettuata tramite un derivato di credito con la divisione della banca preposta alla negoziazione, la copertura può essere considerata solo se tale divisione ha trasmesso la transazione di copertura a una controparte esterna mediante una transazione esattamente opposta.
2. Al credito garantito è applicato il fattore di ponderazione del rischio della controparte.

##### **Art. 80** Polizze di assicurazione sulla vita {#chap_8/sec_6/art_80 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--80}
Le assicurazioni sulla vita non vincolate con valore di riscatto garantito stipulate sulla vita del mutuatario o dei suoi genitori, fratelli e sorelle, figli o del coniuge possono essere trattate come garanzia fino a concorrenza del valore di riscatto, se:
a. sono emesse da un’impresa di assicurazione classificata da un’agenzia di rating riconosciuta secondo l’articolo 6 OFoP con un rating appartenente alla classe di rating 1, 2 o 3 di cui all’allegato 2 OFoP; e
b. le condizioni di cui alle sezioni 1 e 3 sono adempiute.

##### **Art. 81** Fideiussioni e garanzie della Confederazione contro i rischi delle esportazioni {#chap_8/sec_6/art_81 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--81}
1. Le fideiussioni della Confederazione che soddisfano le condizioni delle sezioni 1 e 3 sono riconosciute come misure di riduzione dei rischi.
2. Le seguenti fideiussioni e garanzie della Confederazione contro i rischi delle esportazioni sono riconosciute come misure di riduzione dei rischi, indipendentemente dall’adempimento delle condizioni di cui al capoverso 1:
a. fideiussioni concesse conformemente alla legge federale del 4 ottobre 1974[^5]che promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà;
b. garanzie contro i rischi delle esportazioni concesse secondo la legge federale del 16 dicembre 2005[^6]sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni.

##### **Art. 82** Fondi propri minimi della banca che agisce come garante {#chap_8/sec_6/art_82 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--82}
1. Se la banca garantisce l’adempimento di un credito da parte di un debitore terzo, l’impegno di garanzia deve essere trattato come un credito diretto nei confronti del debitore terzo nella misura pari al suo equivalente di credito secondo l’articolo 53 capoverso 1 OFoP.
2. Se la banca contrae l’impegno in qualità di garante tramite un «credit default swap», un «total return swap» o un altro derivato di credito, gli impegni di copertura che ne risultano devono essere trattati come crediti diretti nei confronti del debitore di riferimento, su riserva dei capoversi 3–5.
3. Se la banca agisce come garante tramite un «first-to-default swap» che non presenta alcun rating rilasciato da un’agenzia di rating riconosciuta secondo l’articolo 6 OFoP per tutti i crediti ivi rappresentati («basket rating»), i fattori di ponderazione del rischio dei singoli crediti devono essere moltiplicati per gli importi di rimborso massimo previsti per i rispettivi eventi creditizi. I fondi propri minimi per la copertura di tale swap sono pari all’8 per cento della somma degli importi di rimborso massimo ponderati in funzione del rischio, ma non superiori all’importo massimo di rimborso di tale swap.
4. Il capoverso 3 si applica anche se la garanzia è costituita da un «second-to-default swap» o un «nth-to-default-swap» senza «basket rating». Fino al default della prima posizione contenuta nel paniere è tuttavia possibile omettere dall’addizione la posizione che presenta l’importo di rimborso ponderato in funzione del rischio minore. In caso di default di una delle posizioni contenute nel paniere, il valore N si riduce di volta in volta di un’unità.
5. Per la determinazione dei fondi propri minimi per una «credit linked note» è determinante il fattore di ponderazione del rischio più elevato del debitore di riferimento e dell’emittente della «credit linked note».

### **Sezione 7:** Garanzie finanziarie {#chap_8/sec_7}
##### **Art. 83** Esigenze qualitative {#chap_8/sec_7/art_83 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--83}
1. Nel caso di operazioni di finanziamento di titoli e altre transazioni coperte da garanzie finanziarie, le banche devono garantire la gestione corretta degli accordi sui margini con le controparti.
2. La gestione dei rischi deve considerare i seguenti aspetti:
a. i rischi derivanti dagli accordi sui margini;
b. le concentrazioni del rischio in determinati tipi di garanzie;
c. i rischi derivanti dal riutilizzo delle garanzie;
d. i diritti ceduti a garanzie depositate presso le controparti.
3. Le garanzie depositate presso un depositario devono, per quanto possibile, essere separate rispetto ai valori patrimoniali del depositario.

##### **Art. 84** Ammissibilità degli approcci {#chap_8/sec_7/art_84 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--84}
1. Le garanzie finanziarie riconosciute nel portafoglio di negoziazione sono considerate secondo l’approccio completoo secondo l’approccio modello EPE (art. 41).
2. Le garanzie finanziarie riconosciute nel portafoglio della banca sono considerate secondo:
a. l’approccio semplice;
b. l’approccio completo; o
c. l’approccio modello EPE.
3. Non è consentito combinare l’approccio semplice con l’approccio completo per le garanzie finanziarie nel portafoglio della banca.
4. L’applicazione dell’approccio modello «value at risk» di cui agli articoli 102 e 103 presuppone l’applicazione dell’approccio basato sui rating interni («internal ratings-based approach», IRB) secondo l’articolo 77 OFoP.

### **Sezione 8:** Approccio semplice per la considerazione delle garanzie finanziarie {#chap_8/sec_8}
##### **Art. 85** Garanzie finanziarie {#chap_8/sec_8/art_85 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--85}
1. Secondo l’approccio semplice, i seguenti strumenti sono riconosciuti come garanzie finanziarie:
a. depositi in contante presso la banca che ha concesso il credito, obbligazioni di cassa o strumenti analoghi emessi dalla banca che ha concesso il credito, «credit linked notes» di cui all’articolo 78, nonché investimenti fiduciari presso la banca che ha concesso il credito o presso un’altra banca;
b. oro;
c. titoli di credito di cui al capoverso 2;
d. strumenti su azioni, comprese le obbligazioni convertibili, inclusi in uno degli indici principali;
e. fondi in valori mobiliari e organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM; «undertakings for collective investments in transferable securities», UCITS), se:
        1. il prezzo delle quote è pubblicato quotidianamente, e
        2. il fondo in valori mobiliari o l’OICVM può investire unicamente negli strumenti di cui al presente capoverso o che servono come derivati esclusivamente alla copertura dei seguenti investimenti:
            – investimenti enunciati al presente capoverso
            – le azioni quotate in una borsa valori affermata che non sono incluse in uno degli indici principali
            – i fondi in valori mobiliari e gli OICVM che comprendono azioni quotate in una borsa valori affermata e non sono inclusi in uno degli indici principali.
2. Sono riconosciuti i seguenti titoli di credito:
a. titoli di credito valutati da un’agenzia di rating riconosciuta secondo l’articolo 6 OFoP, con rating appartenente:
        1. almeno alla classe di rating 5 di cui all’allegato 2 OFoP, se sono stati emessi da governi centrali, banche centrali o altri enti di diritto pubblico che l’autorità nazionale preposta alla vigilanza bancaria ha equiparato a governi centrali,
        2. almeno alla classe di rating 4 di cui all’allegato 2 OFoP, se sono stati emessi da altri enti secondo il numero 1, incluse banche e società di intermediazione mobiliare che tengono conti,
        3. almeno alla classe di rating 3 di cui all’articolo 64*a* capoverso 1 OFoP per le valutazioni a breve termine relative ai titoli di credito a breve termine;
b. titoli di credito senza rating di un’agenzia di rating riconosciuta secondo l’articolo 6 OFoP, a condizione che siano stati emessi da governi centrali o da banche centrali il cui Stato presenta almeno un rating della classe di rating 5 di cui all’allegato 2 OFoP;
c. altri titoli di credito senza rating di un’agenzia di rating riconosciuta secondo l’articolo 6 OFoP, se:
        1. sono stati emessi da una banca,
        2. sono quotati a una borsa valori affermata,
        3. sono antergati,
        4. tutte le altre emissioni antergate della stessa banca che presentano un rating di un’agenzia di rating riconosciuta secondo l’articolo 6 OFoP appartengono almeno alla classe 4 di cui all’allegato 2 OFoP o alla classe 3 secondo l’articolo 64*a* capoverso 1 OFoP per i titoli di credito a breve termine,
        5. la banca non dispone di informazioni secondo cui i titoli di credito senza rating sarebbero assegnati, se del caso, a una classe di rating inferiore rispetto a quella di cui al numero 4, e
        6. la liquidità di mercato concernente il titolo di credito è adeguata.
3. Le garanzie devono:
a. essere costituite in pegno almeno per la durata della posizione garantita;
b. essere valutate almeno ogni sei mesi ai valori di mercato, eccetto le garanzie di cui al capoverso 1 lettera a.
4. Gli indici principali (cpv. 1 lett. d ed e n. 2) sono riportati nell’allegato 4.

##### **Art. 86** Fattore di ponderazione del rischio {#chap_8/sec_8/art_86 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--86}
1. Il fattore di ponderazione del rischio secondo l’approccio semplice è pari almeno al 20 per cento, se non è applicato un fattore di ponderazione del rischio specifico secondo l’articolo 87.
2. Il fattore di ponderazione del rischio della parte di una posizione coperta da una garanzia finanziaria riconosciuta corrisponde al fattore di ponderazione del rischio dello strumento finanziario che funge da garanzia.
3. Se gli strumenti di cui all’articolo 85 capoverso 1 lettera a, eccetto i depositi detenuti a titolo fiduciario, sono detenuti a titolo non fiduciario come garanzia presso una banca terza, la parte di credito coperta dalla garanzia ottiene il fattore di ponderazione del rischio della banca terza, se le garanzie sono state cedute o costituite in pegno in modo aperto, incondizionato e irrevocabile a favore della banca che ha concesso il credito.
4. Alle parti della posizione garantite da investimenti fiduciari presso una banca terza è assegnato il fattore di ponderazione del rischio della banca terza.
5. Un eventuale disallineamento valutario deve essere trattato conformemente all’articolo 77.

##### **Art. 87** Fattori specifici di ponderazione del rischio {#chap_8/sec_8/art_87 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--87}
1. Secondo l’approccio semplice, un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 per cento si applica nei seguenti casi alla parte collateralizzata, purché quest’ultima e le corrispondenti garanzie siano espresse nella stessa valuta:
a. operazioni pronti contro termine e operazioni analoghe (art. 89) con un operatore primario di mercato (art. 88);
b. garanzie sotto forma di contanti da parte della banca che ha concesso il credito, obbligazioni di cassa o strumenti analoghi emessi dalla banca che ha concesso il credito come pure investimenti a titolo fiduciario presso la banca che ha concesso il credito;
c. garanzie sotto forma di titoli di un governo centrale, di una banca centrale o di un ente di diritto pubblico con un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 per cento secondo l’approccio standard internazionale per i rischi di credito (AS-BRI), se per determinare la parte collateralizzata della posizione il valore di mercato di tali garanzie è stato ridotto del 20 per cento;
d. operazioni in derivati negoziati fuori borsa («over-the-counter», OTC) soggetti a una valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato e garanzie sotto forma di contante.
2. Un fattore di ponderazione del rischio pari al 10 per cento si applica alla parte collateralizzata delle seguenti operazioni, purché quest’ultima e le corrispondenti garanzie siano espresse nella stessa valuta:
a. operazioni pronti contro termine e operazioni analoghe (art. 89) con operatori di mercato che non rientrano nell’articolo 88;
b. operazioni in derivati OTC soggetti a una valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato e con garanzie sotto forma di titoli di un governo centrale, di una banca centrale o di un ente di diritto pubblico con un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 per cento secondo l’AS-BRI.

##### **Art. 88** Operatori primari di mercato {#chap_8/sec_8/art_88 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--88}
Sono considerati operatori primari di mercato:
a. i governi centrali, le banche centrali, le organizzazioni sovranazionali e gli enti di diritto pubblico;
b. le banche e le società di intermediazione mobiliare che tengono conti;
c. altre imprese attive nel settore finanziario, comprese le imprese di assicurazione con un fattore di ponderazione del rischio del 20 per cento secondo l’AS-BRI;
d. gli investimenti collettivi di capitale sottoposti a vigilanza, soggetti alle esigenze in materia di fondi propri o a limiti di indebitamento;
e. le casse pensioni sottoposte a vigilanza;
f. le controparti centrali qualificate.

##### **Art. 89** Operazioni pronti contro termine e operazioni analoghe {#chap_8/sec_8/art_89 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--89}
Sono considerate operazioni pronti contro termine e operazioni analoghe le operazioni che adempiono le seguenti condizioni:
a. sia il credito che la garanzia sono costituiti da denaro contante o da titoli emessi da un governo centrale, una banca centrale o un ente di diritto pubblico con un fattore di ponderazione del rischio dello 0 per cento secondo l’AS-BRI;
b. il credito e la garanzia sono espressi nella stessa valuta;
c. la transazione ha una durata originaria massima di un giorno oppure il credito e la garanzia sono valutati giornalmente ai valori di mercato e sottostanno all’obbligo di reintegro del margine su base giornaliera;
d. se la controparte non adempie l’obbligo di reintegro del margine, la garanzia è ceduta entro quattro giorni lavorativi dall’ultima rivalutazione;
e. l’operazione è effettuata tramite un sistema di pagamento e di regolamento dei valori mobiliari generalmente riconosciuto per il relativo tipo di operazioni pronti contro termine e le operazioni analoghe;
f. la documentazione comunemente in uso sul mercato per le operazioni pronti contro termine e le operazioni analoghe sui titoli in questione è disponibile;
g. le disposizioni contrattuali contenute nella documentazione di cui alla lettera f prevedono che la transazione possa essere disdetta con effetto immediato qualora la controparte non ottemperi all’obbligo di fornire garanzie supplementari sotto forma di liquidità o di valori mobiliari o all’obbligo di reintegro del margine o risulti altrimenti inadempiente;
h. in caso di inadempienza della controparte, dovuta a insolvenza o a fallimento, la banca ha il diritto incondizionato e giuridicamente applicabile di prendere possesso immediato e di realizzare le garanzie.

##### **Art. 90** Parte non garantita nelle operazioni pronti contro termine e nelle operazioni analoghe {#chap_8/sec_8/art_90 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--90}
Per le operazioni pronti contro termine e le operazioni analoghe il cui patto di riacquisto è espresso in franchi, la parte non garantita può essere determinata per analogia secondo l’articolo 101.

##### **Art. 91** Patrimoni previdenziali costituiti in pegno riconosciuti come garanzie {#chap_8/sec_8/art_91 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--91}
Il calcolo delle posizioni da ponderare in funzione del rischio dopo la riduzione dei rischi mediante i patrimoni previdenziali costituiti in pegno riconosciuti è retto dall’articolo 98.

### **Sezione 9:** Approccio completo per la considerazione delle garanzie finanziarie {#chap_8/sec_9}
##### **Art. 92** Garanzie finanziarie {#chap_8/sec_9/art_92 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--92}
1. Secondo l’approccio completo, i seguenti strumenti sono riconosciuti come garanzie finanziarie:
a. tutte le garanzie finanziarie riconosciute secondo l’approccio semplice;
b. le azioni quotate in una borsa valori affermata che non sono incluse in un indice principale di cui all’allegato 4;
c. fondi in valori mobiliari e OICVM che comprendono le azioni di cui alla lettera b.
2. La posizioni di ricartolarizzazione di cui al numero 40.5 CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP, fatto salvo l’articolo 59, non possono essere riconosciute come garanzie.

##### **Art. 93** Garanzie supplementari riconosciute per le operazioni pronti contro termine e le operazioni analoghe nel portafoglio di negoziazione {#chap_8/sec_9/art_93 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--93}
Per le operazioni pronti contro termine e le operazioni analoghe detenute nel portafoglio di negoziazione devono essere riconosciuti come garanzie tutti gli strumenti assegnabili al portafoglio di negoziazione, eccetto le posizioni di ricartolarizzazione di cui al numero 40.5 CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP, fatto salvo l’articolo 59.

##### **Art. 94** Scarti di garanzia standard {#chap_8/sec_9/art_94 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--94}
1. Alle garanzie finanziarie riconosciute di cui agli articoli 92 e 93 si applicano gli scarti di garanzia standard di cui all’allegato 3 numero 4. Alle garanzie supplementari riconosciute secondo l’articolo 93 non riportate nell’allegato 3 numero 4 si applica uno scarto di garanzia standard del 30 per cento.
2. In caso di disallineamento valutario fra il credito e la garanzia, si applica uno scarto di garanzia supplementare dell’8 per cento.
3. Gli scarti di garanzia standard si applicano alle seguenti condizioni:
a. rivalutazione giornaliera dei crediti e delle garanzie;
b. obbligo di reintegro del margine su base giornaliera; e
c. periodo di detenzione di dieci giorni.
4. Se le garanzie sono costituite da un paniere di attivi, lo scarto di garanzia standard è calcolato sul paniere secondo la formula di cui all’allegato 3 numero 5.

##### **Art. 95** Adeguamento degli scarti di garanzia {#chap_8/sec_9/art_95 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--95}
Nei seguenti casi lo scarto di garanzia è calcolato secondo l’allegato 3 numero 6.1:
a. in caso di rivalutazione con frequenza superiore a un giorno;
b. in caso di obbligo di reintegro del margine con frequenza superiore a un giorno;
c. se il periodo di detenzione minimo di cui all’articolo 96 diverge dal periodo di detenzione di dieci giorni di cui all’articolo 94 capoverso 3 lettera c.

##### **Art. 96** Periodo di detenzione minimo {#chap_8/sec_9/art_96 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--96}
1. Per il calcolo dello scarto di garanzia, in caso di obbligo di reintegro del margine su base giornaliera il periodo di detenzione minimo ammonta almeno:
a. a cinque giorni lavorativi per le operazioni pronti contro termine e le operazioni analoghe;
b. a dieci giorni lavorativi per le altre transazioni sul mercato dei capitali, i crediti lombard e i derivati, fatti salvi gli articoli 147 e 148;
c. a 20 giorni lavorativi per:
        1. i panieri di negoziazione che, in un qualsiasi momento all’interno del trimestre precedente, comprendevano più di 5000 operazioni,
        2. i panieri di negoziazione e le transazioni che contengono almeno un’operazione con garanzie non liquide oppure un derivato che non può essere facilmente sostituito.
2. Il periodo di detenzione minimo per i panieri di compensazione e le transazioni deve essere raddoppiato se, negli ultimi due trimestri, si sono verificate più di due controversie relative a richieste di margini che siano durate più a lungo del periodo di detenzione minimo altrimenti applicabile. In caso di transazioni in derivati non regolate per il tramite di una controparte centrale che adempiono le condizioni di cui al numero 20 dello standard minimo di Basilea sulle esigenze concernenti i margini (MGN) nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP, le controversie si riferiscono unicamente al versamento del margine suppletivo.
3. Per i crediti garantiti, il periodo di detenzione minimo in caso di rivalutazione giornaliera è di 20 giorni.

##### **Art. 97** Posizioni da ponderare in funzione del rischio {#chap_8/sec_9/art_97 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--97}
1. Il calcolo delle posizioni da ponderare in funzione del rischio dopo la riduzione dei rischi è retto dall’allegato 3 numero 2. Se è stato stipulato un accordo di compensazione, il calcolo è retto dall’allegato 3 numero 7.
2. Per le operazioni pronti contro termine e le operazioni analoghe (art. 89) con operatori primari di mercato (art. 88), la banca può fissare gli scarti di garanzia allo 0 per cento.
3. Qualora un’autorità di vigilanza estera applichi la norma di cui al capoverso 2 alle operazioni pronti contro termine e alle operazioni analoghe in titoli di Stato emessi dal governo centrale o dalla banca centrale di questo Paese, la banca può fissare i corrispondenti scarti di garanzia allo 0 per cento.
4. Le garanzie fornite dalla banca non devono essere considerate se non sono esposte ad alcun rischio di insolvenza della controparte.

##### **Art. 98** Patrimoni previdenziali costituiti in pegno riconosciuti come garanzie {#chap_8/sec_9/art_98 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--98}
1. Per i patrimoni previdenziali costituiti in pegno riconosciuti secondo l’articolo 72*f* capoverso 2 OFoP, la banca può, in deroga agli articoli 94–96, applicare gli scarti di garanzia di cui all’allegato 3 numero 8.
2. In caso di rivalutazione con frequenza superiore a un giorno, le banche delle categorie 1–3 di cui all’allegato 3 OBCR[^7]devono adeguare gli scarti di garanzia secondo l’allegato 3 numero 6.2.
3. Il calcolo delle posizioni da ponderare in funzione del rischio dopo la riduzione dei rischi è retto per analogia dall’articolo 97 capoverso 1.

##### **Art. 99** Titoli prestati o forniti a titolo di garanzia {#chap_8/sec_9/art_99 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--99}
1. Se una banca presta un titolo o lo fornisce quale garanzia, l’importo del credito deve essere aumentato in termini percentuali dello scarto di garanzia standard, secondo la formula di cui all’allegato 3 numero 2.
2. Se a un titolo non si applica né l’articolo 92 né l’articolo 93, lo scarto di garanzia standard ammonta al 30 per cento.
3. Gli articoli 94–96 si applicano per analogia.

##### **Art. 100** Considerazione di accordi di compensazione {#chap_8/sec_9/art_100 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--100}
1. Gli accordi bilaterali di compensazione che riguardano le operazioni di finanziamento di titoli possono essere considerati quale misura di riduzione dei rischi, qualora in caso di inadempienza di una parte:
a. assicurino alla parte non inadempiente il diritto di liquidare o pareggiare tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell’accordo;
b. consentano la compensazione tra gli utili e le perdite derivanti dalle transazioni che ai sensi del relativo accordo sono liquidate o pareggiate, incluso il valore delle garanzie, in modo tale che una parte debba all’altra un unico importo;
c. consentano l’immediata alienazione o compensazione delle garanzie; e
d. siano, congiuntamente ai diritti di cui alle lettere a–c, applicabili in tutti gli ordinamenti giuridici interessati.
2. La compensazione delle operazioni di finanziamento di titoli tra il portafoglio della banca e il portafoglio di negoziazione della banca è ammessa solo se:
a. tutte le transazioni compensate sono valutate su base giornaliera al valore di mercato; e
b. gli strumenti di garanzia utilizzati nelle transazioni sono riconosciuti come garanzie finanziarie nel portafoglio della banca.
3. La considerazione della riduzione del rischio mediante accordi di compensazione è retta dall’allegato 3 numero 7.

##### **Art. 101** Operazioni pronti contro termine e operazioni analoghe in franchi {#chap_8/sec_9/art_101 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--101}
Per le operazioni pronti contro termine e le operazioni analoghe il cui patto di riacquisto è espresso in franchi, la parte non garantita può essere determinata senza che siano applicati gli scarti di garanzia, se le seguenti condizioni sono adempiute:
a. la controparte è un operatore primario di mercato (art. 88);
b. l’operazione pronti contro termine o l’operazione qualificata come analoga è regolata in modo automatico mediante un sistema elettronico collaudato che elimina i rischi operativi e di adempimento;
c. le transazioni sono regolate dal sistema secondo il principio della consegna contro pagamento;
d. i crediti e le garanzie sono valutati dal sistema almeno due volte al giorno sulla base dei corsi attuali sia dei valori mobiliari sia delle valute, in modo tale da calcolare immediatamente la corrispondente posizione netta e poter effettuare la compensazione dei margini automaticamente lo stesso giorno;
e. le disposizioni stabilite nel contratto per le operazioni pronti contro termine e le operazioni analoghe prevedono che l’operazione possa essere disdetta con effetto immediato qualora la controparte non ottemperi all’obbligo di fornire garanzie sotto forma di liquidità o di titoli o all’obbligo di reintegro del margine o risulti altrimenti inadempiente;
f. in caso di inadempienza della controparte, in particolare se dovuta a insolvenza o a fallimento, c’è un diritto incondizionato e giuridicamente applicabile al pignoramento immediato e alla realizzazione della garanzia;
g. il sistema utilizzato è riconosciuto dalla FINMA;
h. i valori mobiliari utilizzati per le operazioni pronti contro termine o le operazioni analoghe sono ammessi dalla Banca nazionale svizzera per questo tipo di operazioni.

##### **Art. 102** Approccio del modello «value at risk»: obbligo di autorizzazione {#chap_8/sec_9/art_102 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--102}
(art. 62 cpv. 4 OFoP)
1. Le condizioni di autorizzazione per l’applicazione dell’approccio del modello «value at risk» sono rette dai numeri 32.39 e 32.40 CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP. Le condizioni devono essere adempiute in modo permanente.
2. Sono esonerate dall’obbligo di autorizzazione le banche che applicano l’approccio modello per i rischi di mercato secondo l’articolo 88 OFoP che consente di determinare in modo adeguato le posizioni dopo la diminuzione dei rischi nelle operazioni di finanziamento di titoli.

##### **Art. 103** Approccio del modello «value at risk»: posizioni dopo la riduzione dei rischi {#chap_8/sec_9/art_103 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--103}
Le banche che applicano l’approccio del modello «value at risk» devono calcolare le posizioni dopo la riduzione dei rischi secondo i numeri 32.39–32.41 CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.

## **Capitolo 9:** Classi di posizione e ponderazione in funzione del rischio secondo l’AS‑BRI {#chap_9}
##### **Art. 104** Posizioni in stato di default {#chap_9/art_104 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--104}
(art. 63 cpv. 3 lett. e e cpv. 4 OFoP)
1. Sono considerati posizioni in stato di default secondo l’AS-BRI:
a. i crediti compromessi secondo l’articolo 24 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza FINMA del 31 ottobre 2019[^8]sui conti (OAPC-FINMA);
b. i crediti in sofferenza secondo l’articolo 26 OAPC-FINMA.
2. La controparte e tutte le posizioni nei suoi confronti sono considerate in default se almeno una posizione è in stato di default. In caso di default di una posizione «retail» secondo l’articolo 71 OFoP, le altre posizioni nei confronti della controparte non devono essere considerate in default.

##### **Art. 105** Verifica della diligenza nell’utilizzo di rating esterni {#chap_9/art_105 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--105}
(art. 63*a* OFoP)
1. La banca deve stabilire in una direttiva interna i criteri per la determinazione delle posizioni non rilevanti secondo l’articolo 63*a* capoverso 2 OFoP che esclude dalla verifica della diligenza. I criteri possono differire a seconda del tipo della posizione o della controparte.
2. La verifica della diligenza è volta a garantire che i rating utilizzati:
a. siano conformi alle esigenze di cui all’articolo 64 capoverso 1 OFoP;
b. siano aggiornati e plausibili.
3. La plausibilità dei rating deve essere valutata mediante:
a. confronti con altri rating rilevanti; e
b. una valutazione delle informazioni disponibili nella stampa specializzata concernenti la posizione o la controparte, segnatamente sotto forma di notizie finanziarie o di valutazioni del mercato sul rischio di credito della posizione o della controparte.

##### **Art. 106** Banche multilaterali di sviluppo {#chap_9/art_106 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--106}
(art. 63 cpv. 4, terzo per. OFoP)
Le banche multilaterali di sviluppo di cui all’allegato 2 numero 3.2 OFoP alle quali può essere applicato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 per cento sono riportate nell’allegato 5.

##### **Art. 107** Ponderazione in funzione del rischio semplificata per le banche della categoria 3: posizioni non rilevanti {#chap_9/art_107 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--107}
(art. 69 cpv. 4 OFoP)
Le posizioni di una banca della categoria 3 di cui all’allegato 3 OBCR[^9]sono considerate non rilevanti e la banca può applicare la ponderazione in funzione del rischio semplificata di cui all’articolo 69 capoverso 4 OFoP se le posizioni nei confronti delle banche estere ammontano al massimo al 5 per cento del totale di tutte le posizioni secondo l’articolo 63 OFoP.

##### **Art. 108** Esigenze concernenti finanziamenti di progetti di elevata qualità {#chap_9/art_108 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--108}
(art. 70*b* cpv. 3 OFoP)
Oltre alle esigenze di cui all’articolo 70*b* capoverso 3, primo periodo OFoP, ai finanziamenti di progetti di elevata qualità si applicano le esigenze seguenti:
a. l’impresa che finanzia un progetto (società di finanziamento di progetti) non può compiere atti che abbiano un impatto negativo sui debitori e dispone di riserve sufficienti o ha adottato altre misure volte a garantire il fabbisogno di liquidità e di capitale del progetto anche in caso di emergenza;
b. le entrate della società di finanziamento di progetti provengono in misura significativa da una controparte costituita da un governo centrale, una banca centrale, un ente di diritto pubblico o un’impresa con un fattore di ponderazione del rischio dell’80 per cento al massimo;
c. le entrate della società di finanziamento di progetti sottostanno a una norma in materia di rendimento o sono garantite da un obbligo di pagamento incondizionato della controparte (contratto «take or pay») o la società di finanziamento di progetti ha diritto ai pagamenti contrattuali delle sue controparti, purché il progetto sia terminato e fintantoché le disposizioni contrattuali sono adempiute;
d. le disposizioni contrattuali offrono una protezione elevata dei creditori in caso di fallimento della società di finanziamento di progetti e consentono ai creditori di assumere il controllo di tale impresa in caso di fallimento;
e. la controparte di cui alla lettera b o molte altre controparti costituite da un governo centrale, una banca centrale, un ente di diritto pubblico o un’impresa con un fattore di ponderazione del rischio dell’80 per cento al massimo proteggono i creditori dalle perdite dovute a una conclusione del progetto;
f. tutti i valori patrimoniali e i crediti contrattuali necessari all’esecuzione del progetto sono stati costituiti in pegno a favore dei creditori, nella misura in cui ciò sia ammesso ai sensi del diritto vigente.

##### **Art. 109** Posizioni garantite da pegno immobiliare: valore di anticipo del pegno immobiliare {#chap_9/art_109 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--109}
(art. 72*b* cpv. 6 e 8 OFoP)
L’esigenza concernente la determinazione improntata alla cautela del valore di anticipo del pegno immobiliare è considerata soddisfatta se le corrispondenti disposizioni delle Direttive per la verifica, la valutazione e la gestione di crediti garantiti da pegno immobiliare del 13 dicembre 2023[^10]dell’Associazione svizzera dei banchieri sono adempiute in modo sistematico.

##### **Art. 110** Posizioni garantite da pegno immobiliare: ponderazione in funzione del rischio {#chap_9/art_110 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--110}
(art. 72*c* cpv. 3 e 4 OFoP)
Le esigenze minime concernenti la quota minima adeguata di fondi propri di cui il mutuatario deve disporre e l’ammortamento adeguato secondo l’articolo 72*c* capoverso 3 OFoP sono considerate soddisfatte per una posizione se le corrispondenti disposizioni delle Direttive concernenti i requisiti minimi per i finanziamenti ipotecari del 13 dicembre 2023[^11]dell’Associazione svizzera dei banchieri sono adempiute in modo sistematico.

##### **Art. 111** Posizioni garantite da pegno immobiliare: sostenibilità {#chap_9/art_111 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--111}
(art. 72*d* OFoP)
L’esigenza concernente la sostenibilità dei crediti concessi secondo l’articolo 72*d* capoverso 1 OFoP è considerata soddisfatta se le corrispondenti disposizioni delle Direttive per la verifica, la valutazione e la gestione di crediti garantiti da pegno immobiliare del 13 dicembre 2023[^12]dell’Associazione svizzera dei banchieri sono adempiute in modo sistematico.

## **Capitolo 10:** Approccio basato sui rating interni {#chap_10}
### **Sezione 1:** Disposizioni generali {#chap_10/sec_1}
##### **Art. 112** Applicabilità degli standard minimi di Basilea {#chap_10/sec_1/art_112 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--112}
(art. 77 cpv. 2 e 5 OFoP)
Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, al calcolo dei fondi propri minimi per la copertura dei rischi di credito secondo l’approccio basato sui rating interni («internal ratings-based approach», IRB) si applicano i numeri 30–36 CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP. Al riguardo occorre tenere conto delle disposizioni di cui ai numeri 32.1 e 32.2 SRP nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.

##### **Art. 113** Rimandi all’approccio standard {#chap_10/sec_1/art_113 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--113}
Se uno standard minimo di Basilea concernente l’IRB rimanda alle norme dell’approccio standard conformemente ai numeri 20–22 CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP, devono essere applicate le norme relative all’approccio AS-BRI di cui all’articolo 50 capoverso 1 lettera a OFoP e le corrispondenti disposizioni d’esecuzione della presente ordinanza.

##### **Art. 114** Tasso di conversione {#chap_10/sec_1/art_114 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--114}
1. Gli importi espressi in euro menzionati in uno standard minimo di Basilea devono essere convertiti applicando un tasso di conversione di 1,50 CHF/EUR.
2. Il valore soglia di cui al numero 30.34 capoverso 1 CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP è escluso dalla conversione.

##### **Art. 115** Condizioni di autorizzazione {#chap_10/sec_1/art_115 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--115}
(art. 50 cpv. 3 e 4 OFoP)
1. Le condizioni di autorizzazione per l’applicazione dell’approccio IRB sono rette dal numero 36 CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP. Al riguardo si applicano le seguenti precisazioni:
a. la banca deve disporre di risorse adeguate per garantire il regolare funzionamento del sistema di rating secondo il numero 36.9 CRE;
b. l’infrastruttura informatica soggiacente al sistema di rating deve essere adeguata e garantirne un esercizio affidabile;
c. il sistema di rating deve essere concettualmente solido in relazione alle attività specifiche della banca e implementato correttamente;
d la banca deve mettere a punto una strategia che soddisfi le esigenze di cui ai numeri 36.50–36.53 CRE e al numero 32.1 SRP nella rispettiva versione secondo l’allegato 1 OFoP e svolgere le corrispondenti prove di stress.
2. La banca deve adempiere le condizioni di autorizzazione in modo duraturo.

##### **Art. 116** Modifiche alle condizioni di autorizzazione {#chap_10/sec_1/art_116 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--116}
1. La banca deve comunicare alla FINMA e alla società di audit qualsiasi modifica delle circostanze che riguardano le condizioni di autorizzazione relative all’applicazione dell’IRB, in particolare le modifiche al sistema di rating o all’approccio in materia di rischio.
2. Se le modifiche sono di grande importanza, per poter continuare a utilizzare l’IRB è necessario ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA.

##### **Art. 117** Introduzione e ambito di applicazione dell’IRB {#chap_10/sec_1/art_117 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--117}
L’introduzione e l’applicazione dell’IRB da parte della banca sono rette dai numeri 30.45–30.52 CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.

##### **Art. 118** Prove di stress nel quadro dell’IRB {#chap_10/sec_1/art_118 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--118}
La banca trasmette regolarmente alla FINMA i risultati delle prove di stress. Essi sono considerati conformemente al numero 32.1 SRP nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP per la determinazione di eventuali fondi propri supplementari secondo gli articoli 45 e 131*b* OFoP.

### **Sezione 2:** Classi di posizione {#chap_10/sec_2}
##### **Art. 119** Assegnazione alle classi di posizione {#chap_10/sec_2/art_119 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--119}
1. Nell’approccio IRB, ogni posizione che comporta un rischio di credito o un rischio di credito della controparte deve essere assegnata a una delle seguenti classi di posizione:
a. imprese: secondo i numeri 30.6–30.16 CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP;
b. governi centrali, banche centrali e organizzazioni sovranazionali: secondo il numero 30.17 CRE;
c. banche: secondo il numero 30.18 CRE;
d. retail: secondo i numeri 30.19–30.25 CRE;
e. crediti retail e crediti alle imprese acquistati: secondo i numeri 30.27–30.31 CRE.
2. Gli strumenti partecipativi devono essere assegnati alla classe di posizione di cui all’articolo 63 capoverso 3 lettera f OFoP e trattati secondo l’approccio AS-BRI.

##### **Art. 120** Classe di posizione «imprese» e sottoclasse di posizione «immobili commerciali ad elevata volatilità» {#chap_10/sec_2/art_120 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--120}
1. Alla classe di posizione «imprese» devono essere assegnate le posizioni di cui ai numeri 30.6–30.16 CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
2. Alla sottoclasse di posizione «immobili commerciali ad elevata volatilità» («high volatility commercial real estate», HVCRE) di cui ai numeri 30.15 e 30.16 CRE si applicano le disposizioni seguenti:
a. nel caso di immobili in Svizzera, le banche non devono assegnare le posizioni di cui al numero 30.15, primo punto CRE alla classe di posizione HVCRE;
b. nel caso di immobili all’estero, le banche devono applicare le classificazioni HVCRE prestabilite dalle competenti autorità di vigilanza.
3. Nel singolo caso, la FINMA può stabilire che una banca debba classificare determinate posizioni destinate al finanziamento degli immobili commerciali in Svizzera e all’estero come posizioni HVCRE.

##### **Art. 121** Classe di posizione «governi centrali, banche centrali e organizzazioni sovranazionali» {#chap_10/sec_2/art_121 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--121}
La classe di posizione «governi centrali» di cui al numero 30.17 CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP non comprende posizioni nei confronti di enti di diritto pubblico.

##### **Art. 122** Classe di posizione «banche» {#chap_10/sec_2/art_122 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--122}
Alla classe di posizione «banche» devono essere assegnate le posizioni di cui al numero 30.18 CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.

##### **Art. 123** Classe di posizione «retail» {#chap_10/sec_2/art_123 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--123}
1. Per le posizioni nei confronti di persone fisiche non è fissato alcun limite superiore di valore conformemente al numero 30.20, primo punto CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
2. Le posizioni nei confronti delle piccole imprese possono essere assegnate alla classe di posizione «retail» secondo le disposizioni del numero 30.22, secondo punto CRE. Sono considerate piccole imprese secondo il numero 30.20, terzo punto CRE le imprese con una cifra d’affari annua consolidata fino a 15 milioni di franchi. Su richiesta della banca, per la classificazione delle piccole imprese la FINMA può approvare un altro indicatore rispetto alla cifra d’affari annua, in particolare il totale di bilancio.
3. Indipendentemente dal loro ammontare, le posizioni nei confronti delle persone che hanno una responsabilità illimitata in virtù dell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente possono essere assegnate alla classe di posizione «retail».
4. La FINMA può autorizzare una banca ad assegnare integralmente il portafoglio di crediti lombard alla classe di posizione «retail».

##### **Art. 124** Sottoclassi di posizione della classe di posizione «retail» {#chap_10/sec_2/art_124 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--124}
All’interno della classe di posizione «retail» devono essere assegnate le seguenti sottoclassi di posizione di cui al numero 30.23 CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP:
a. posizioni con copertura sotto forma di immobili d’abitazione e con copertura sotto forma di immobili commerciali a uso proprio: alla sottoclasse «residential mortgage loans»;
b. posizioni che non devono essere assegnate alla sottoclasse di cui alla lettera a, purché siano adempiute le condizioni di cui al numero 30.24 CRE: alla sottoclasse «qualifying revolving retail exposures»;
c. restanti posizioni: alla sottoclasse «all other retail exposures».

### **Sezione 3:** Ponderazione in funzione del rischio {#chap_10/sec_3}
##### **Art. 125** Imprese {#chap_10/sec_3/art_125 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--125}
1. Se la cifra d’affari annua («sales», S) delle piccole e medie imprese (PMI) di cui all’articolo 70 capoverso 3 OFoP è espressa in franchi, occorre calcolare la correlazione*R* in deroga al numero 31.8 CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP in base alla formula di cui all’allegato 6.
2. Anziché la cifra d’affari annua di cui al numero 31.9 CRE, può essere utilizzato il totale di bilancio, purché sia l’indicatore più adatto per misurare le dimensioni dell’impresa.

##### **Art. 126** Finanziamenti speciali {#chap_10/sec_3/art_126 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--126}
1. Sono considerati finanziamenti speciali:
a. i finanziamenti di progetti;
b. i finanziamenti di oggetti;
c. i finanziamenti del commercio di materie prime;
d. il finanziamento di immobili a reddito; e
e. gli HVCRE.
2. Le banche che adempiono le esigenze minime dell’IRB relative alla stima della probabilità di default delle posizioni HVCRE possono ponderare il loro rischio secondo l’approccio IRB semplice («Foundation IRB», F-IRB). Al riguardo devono soddisfare le condizioni di cui al numero 31.11 CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
3. Le banche che adempiono in via aggiuntiva le esigenze minime dell’IRB relative alla stima del tasso di perdita e dell’ammontare delle posizioni HVCRE possono ponderare il loro rischio secondo l’approccio IRB avanzato («Advanced IRB», A-IRB). Al riguardo devono soddisfare le condizioni di cui al numero 31.11 CRE.
4. Se le condizioni di cui al numero 33.4 CRE sono adempiute, ai finanziamenti speciali secondo il capoverso 1 lettere a–d possono essere applicati i fattori di ponderazione del rischio ridotti per le perdite inattese.
5. Alle posizioni di HVCRE esteri possono essere applicati i fattori di ponderazione del rischio ridotti per le perdite attese solo se, nel suo ambito di competenza, un’autorità estera di vigilanza:
a. ha prestabilito una classificazione HVCRE secondo il numero 30.16 CRE; e
b. ha autorizzato l’applicazione di fattori di ponderazione del rischio ridotti secondo il numero 33.7 CRE.

##### **Art. 127** Strumenti partecipativi e quote in PCG {#chap_10/sec_3/art_127 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--127}
1. Gli strumenti partecipativi sono ponderati in funzione del rischio secondo l’approccio AS-BRI. Non si applica la disposizione transitoria di cui all’articolo 148*g* OFoP.
2. Le quote in PCG sono ponderate in funzione del rischio secondo i numeri 60.18–60.20 CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.

##### **Art. 128** Crediti acquisitati {#chap_10/sec_3/art_128 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--128}
1. Se un pool di crediti acquistati contiene posizioni individuali che oltrepassano il limite di concentrazione di cui al numero 30.30, quarto punto CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP, i fondi propri minimi per il rischio di questo pool devono essere calcolati impiegando l’approccio «bottom-up» di cui al numero 34.4 CRE.
2. Il limite di concentrazione ammonta a 150 000 franchi.
3. Secondo il numero 34.4 CRE, la FINMA può, su richiesta, consentire a una banca di calcolare i fondi propri minimi per il rischio di insolvenza dei debitori utilizzando l’approccio «top-down» per i crediti alle imprese acquistati, qualora non venga superato il limite di concentrazione.
4. Se le condizioni di cui al numero 34.8, secondo punto, lettera c CRE sono adempiute, ai fini del calcolo dei fondi propri minimi per il rischio di diluizione anziché la durata effettiva («maturity», M) del credito acquistato può essere applicata una durata di un anno.
5. I garanti che conformemente al numero 34.12 CRE sono riconosciuti per il calcolo dei fondi propri minimi per il rischio di diluizione secondo l’approccio F-IRB sono disciplinati dall’articolo 132.

### **Sezione 4:** Posizioni postergate e riduzione dei rischi {#chap_10/sec_4}
##### **Art. 129** Posizioni postergate {#chap_10/sec_4/art_129 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--129}
Sono considerate postergate secondo il numero 32.7 CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP tutte le posizioni per le quali una dichiarazione scritta irrevocabile attesta che:
a. sono collocate nel rango successivo rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; e
b. non possono né essere compensate con i crediti del debitore né essere garantite dai relativi valori patrimoniali.

##### **Art. 130** Scarti di garanzia sulle operazioni pronti contro termine e operazioni analoghe {#chap_10/sec_4/art_130 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--130}
Alla ponderazione in funzione del rischio delle operazioni pronti contro termine e delle operazioni analoghe si applicano per analogia le norme concernenti gli scarti di garanzia per determinare il valore computabile delle garanzie finanziarie secondo l’approccio completo (art. 92–103).

##### **Art. 131** Garanzie fisiche riconosciute secondo l’approccio F-IRB {#chap_10/sec_4/art_131 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--131}
1. Conformemente all’approccio F-IRB, le seguenti garanzie fisiche sono riconosciute nel rispetto delle condizioni di cui ai numeri 32.8, 36.129-36.132 CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP:
a. gli immobili residenziali plurifamiliari in Svizzera, anche se si tratta di immobili a reddito e sono finanziati come tali;
b. gli immobili residenziali plurifamiliari all’estero, se ai sensi della regolamentazione applicabile nel Paese in questione sono riconosciuti come garanzie.
2. Gli immobili commerciali non sono riconosciuti come garanzie fisiche.
3. La FINMA può autorizzare il riconoscimento di altri tipi di garanzie fisiche secondo i numeri 36.143–36.145 CRE. In tal caso, la banca deve verificare regolarmente se le condizioni di riconoscimento sono adempiute.

##### **Art. 132** Garanti riconosciuti per le garanzie e i derivati di credito secondo l’approccio F-IRB {#chap_10/sec_4/art_132 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--132}
Se le condizioni di cui al numero 32.23 CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP sono rispettate, secondo l’approccio F-IRB sono riconosciuti come garanti:
a. i garanti di cui all’articolo 67 capoverso 1;
b. i garanti per i quali la banca dispone di un rating interno.

### **Sezione 5:** Aggiustamento dei fattori di ponderazione del rischio in funzione delle scadenze {#chap_10/sec_5}
##### **Art. 133** Aspetti generali {#chap_10/sec_5/art_133 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--133}
1. Le banche che applicano l’approccio F-IRB devono effettuare l’aggiustamento dei fattori di ponderazione del rischio in funzione delle scadenze secondo le norme dell’approccio A-IRB.
2. Le posizioni nei confronti di imprese sottostanno, senza eccezioni, all’aggiustamento dei fattori di ponderazione del rischio in funzione delle scadenze.
3. Per le posizioni senza scadenza convenuta che sono revocabili in qualsiasi momento incondizionatamente dalla banca e devono essere rimborsate al massimo entro dodici mesi dalla disdetta, nel calcolo dell’aggiustamento in funzione delle scadenze conformemente al numero 31.6 CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP occorre utilizzare la durata effettiva M di un anno. Alle altre posizioni senza scadenza convenuta e alle posizioni per le quali la durata effettiva non è definita nei numeri 32.44–32.54 CRE si applica una durata effettiva M di 2,5 anni.
4. Se la banca non è in grado di calcolare la durata effettiva M di cui al numero 32.47 CRE o il calcolo comporta un dispendio eccessivo, può ricorrere alla durata residua della posizione concordata contrattualmente.

##### **Art. 134** Per le posizioni a breve termine {#chap_10/sec_5/art_134 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--134}
La soglia minima di un anno per la durata effettiva M di cui al numero 32.46 CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP non si applica alle seguenti posizioni:
a. transazioni di cui ai numeri 32.51 e 32.52 CRE;
b. posizioni da operazioni di finanziamento di titoli e operazioni in derivati, se:
        1. le transazioni sono effettuate su una base di copertura,
        2. tali posizioni sono valutate su base giornaliera ai valori di mercato,
        3. in caso di un’eventuale copertura eccedente o una sottocopertura rispetto alla garanzia convenuta inizialmente, è stata effettuata una rettifica su base giornaliera mediante versamenti di compensazione dei margini o modifiche dei valori depositati,
        4. le transazioni vengono chiuse mediante realizzazione delle garanzie, in caso di mancato rispetto dell’obbligo di reintegro del margine entro la scadenza usuale delle borse di opzioni e «futures», e
        5. le transazioni hanno una durata originaria inferiore a un anno e non fanno parte di un finanziamento corrente di un debitore da parte della banca;
c. posizioni nei confronti di banche derivanti da transazioni su divise, nella misura in cui siano eseguite mediante un sistema adeguato che consente di eliminare i rischi di regolamento;
d. posizioni derivanti da bonifici elettronici.

### **Sezione 6:** Perdita attesa, rettifiche di valore e quantificazione del rischio {#chap_10/sec_6}
##### **Art. 135** Perdita attesa e rettifiche di valore {#chap_10/sec_6/art_135 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--135}
1. I fattori di ponderazione del rischio per la perdita attesa di finanziamenti speciali, eccetto posizioni HVCRE, possono essere ridotti conformemente al numero 33.10 CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
2. La FINMA può autorizzare una banca che applica sia l’approccio AS-BRI sia l’approccio IRB ad assegnare alle posizioni le rettifiche forfetarie di valore sulla base della propria procedura interna. Detta procedura deve consentire un’assegnazione adeguata delle posizioni ponderate in funzione del rischio conformemente all’approccio corrispondente e non deve mirare in primo luogo a massimizzare i fondi propri computabili.
3. Gli adeguamenti della valutazione del credito dei derivati che conformemente all’articolo 50*a* capoverso 1 lettera b OFoP vengono detratti dall’equivalente di credito del corrispondente derivato non sono considerati rettifiche di valore secondo il numero 35 CRE.

##### **Art. 136** Esigenze minime relative alla quantificazione del rischio {#chap_10/sec_6/art_136 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--136}
1. Il termine della mora secondo il numero 36.68 CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP è sempre di 90 giorni, indipendentemente dal tipo di debitore.
2. Per le operazioni di credito lombard, in deroga al numero 36.68 CRE la banca può considerare un credito lombard in stato di default se:
a. il valore di mercato realizzabile delle garanzie disponibili è sceso al di sotto del livello del credito lombard;
b. la posizione presenta una sottocopertura; e
c. non è noto se la controparte può far fronte ai suoi impegni, se ciò è improbabile o se le misure di copertura convenute per l’eliminazione della sottocopertura non si sono rivelate efficaci.
3. Previo accordo della FINMA, le singole rettifiche di valore, gli accantonamenti e le parziali eliminazioni contabili per una posizione in stato di default possono essere utilizzate dalla banca come migliore stima per la perdita attesa di tale posizione secondo il numero 36.86 CRE.

## **Capitolo 11:** Posizioni nei confronti di controparti centrali, membri compensatori e clienti dei membri compensatori in relazione con attività di negoziazione {#chap_11}
### **Sezione 1:** Definizioni {#chap_11/sec_1}
##### **Art. 137** Attività di negoziazione di una controparte centrale con un’altra controparte centrale {#chap_11/sec_1/art_137 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--137}
Se una controparte centrale effettua attività di negoziazione con un’altra controparte centrale, la seconda controparte centrale è considerata un membro compensatore della prima controparte centrale. La FINMA decide se le garanzie della seconda controparte centrale sono trattate come margine iniziale («initial margin») o come contributo al fondo di garanzia.

##### **Art. 138** Relazione cliente a più livelli {#chap_11/sec_1/art_138 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--138}
1. Si configura una relazione cliente a più livelli nel momento in cui una controparte effettua attività di negoziazione con una controparte centrale per il tramite di istituzioni finanziarie interposte, avvalendosi dei servizi di compensazione di un istituto che di per sé non è un membro compensatore, bensì cliente di un membro compensatore o di un altro membro compensatore.
2. In una relazione cliente a più livelli, l’istituto che offre servizi di compensazione alla controparte è l’offerente, mentre la parte che si avvale dei servizi di compensazione è il cliente del membro compensatore.

##### **Art. 139** Margine iniziale {#chap_11/sec_1/art_139 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--139}
1. Il margine iniziale è costituito dai valori patrimoniali che il membro compensatore o il cliente del membro compensatore della controparte centrale fornisce a titolo di garanzia a copertura degli eventuali crediti della controparte centrale nei confronti del membro compensatore generati da future variazioni di valore delle attività di negoziazione di cui all’articolo 77*b* capoverso 2 lettere a–c OFoP.
2. Il margine iniziale comprende anche eventuali garanzie fornite dal membro compensatore o dal cliente del membro compensatore che oltrepassano l’importo minimo richiesto dalla controparte centrale, se quest’ultima o il membro compensatore può impedire che il membro compensatore o il cliente del membro compensatore ritiri nuovamente tali garanzie.
3. Se una controparte centrale ricorre al margine iniziale per ripartire le perdite dovute all’inadempienza di un membro compensatore sugli altri membri compensatori, esso è trattato come contributo al fondo di garanzia secondo l’articolo 141 e non come margine iniziale.

##### **Art. 140** Margine suppletivo {#chap_11/sec_1/art_140 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--140}
Per margine suppletivo s’intendono:
a. i valori patrimoniali che il membro compensatore della controparte centrale fornisce a titolo di garanzia su base giornaliera o infragiornaliera per compensare le variazioni di valore delle sue attività di negoziazione secondo l’articolo 77*b* capoverso 2 lettere a–c OFoP;
b. i valori patrimoniali che il membro compensatore della controparte centrale fornisce, direttamente o indirettamente, a titolo di garanzia su base giornaliera o infragiornaliera per compensare le variazioni di valore delle sue attività di negoziazione secondo l’articolo 77*b* capoverso 2 lettere a–c OFoP.

##### **Art. 141** Fondo di garanzia {#chap_11/sec_1/art_141 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--141}
Sono considerate posizioni nei confronti del fondo di garanzia i prefinanziamenti, i contributi e gli impegni dei membri compensatori in relazione con gli accordi di partecipazione alle perdite stipulati con una controparte centrale.

### **Sezione 2:** Esigenze operative in caso di posizioni nei confronti di una controparte centrale {#chap_11/sec_2}
(art. 77*b* cpv. 4 OFoP)

##### **Art. 142** {#chap_11/sec_2/art_142 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--142}
1. Una banca che detiene posizioni nei confronti di una controparte centrale deve sorvegliare tali posizioni e informare regolarmente l’alta direzione, nonché i competenti comitati della direzione e del consiglio di amministrazione, in merito a tali posizioni e ai rischi ad esse legati, in particolare in merito a:
a. posizioni derivanti da attività di negoziazione nei confronti delle singole controparti centrali;
b. eventuali impegni quale membro compensatore, in particolare i contributi al fondo di garanzia e gli obblighi di reintegro del margine.
2. Una banca che funge da membro compensatore deve altresì valutare la sua dotazione di fondi propri mediante pertinenti analisi di scenari e prove di stress. La valutazione deve considerare anche i potenziali crediti futuri e gli impegni eventuali, in particolare in relazione con il fondo di garanzia o in seguito a mora o all’insolvenza di un altro membro compensatore, nella misura in cui la banca debba assumere nei confronti della controparte centrale o sostituire transazioni di chiusura per i suoi clienti.

### **Sezione 3:** Fondi propri minimi in caso di posizioni di un membro compensatore nei confronti di una controparte centrale qualificata {#chap_11/sec_3}
##### **Art. 143** Perdita dello status di controparte centrale qualificata {#chap_11/sec_3/art_143 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--143}
Se una controparte centrale qualificata non soddisfa più le esigenze secondo l’articolo 77*a* capoverso 2 OFoP, i fondi propri minimi per le posizioni nei confronti di tale controparte centrale qualificata possono ancora essere calcolati per tre mesi al massimo secondo le norme applicabili alle controparti centrali qualificate. Nel singolo caso, la FINMA può prorogare tale termine.

##### **Art. 144** Calcolo delle posizioni derivanti da attività di negoziazione {#chap_11/sec_3/art_144 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--144}
1. Le posizioni derivanti da attività di negoziazione (art. 77*b* cpv. 2 OFoP) nei confronti di una controparte centrale qualificata devono essere calcolate secondo i seguenti approcci, in base al tipo di posizione:
a. l’approccio standard per il calcolo degli equivalenti di credito di derivati di cui al capitolo 2;
b. l’approccio modello EPE di cui all’articolo 41; o
c. le norme applicabili alle operazioni garantite e alle misure di riduzione dei rischi di cui al capitolo 8.
2. Al calcolo di cui al capoverso 1 si applicano i periodi di detenzione minimi da utilizzare nel quadro di tali approcci, con le seguenti deroghe:
a. il periodo di detenzione minimo di 20 giorni lavorativi per i panieri di compensazione di cui all’articolo 96 capoverso 1 lettera c numero 1 non si applica se non sono applicabili né l’articolo 96 capoverso 1 lettera c numero 2 né l’articolo 96 capoverso 2;
b. alle posizioni in derivati nei confronti di una controparte centrale qualificata il periodo di detenzione minimo è di dieci giorni lavorativi.
3. Se la controparte centrale qualificata non presenta alcun margine suppletivo o conserva, indipendentemente dalle variazioni di valore delle attività di negoziazione, i margini di variazione ricevuti senza che le garanzie siano protette contro l’insolvenza della controparte centrale qualificata, il periodo di detenzione minimo per tali posizioni corrisponde alla durata residua dell’attività di negoziazione, tuttavia ammonta al massimo a un anno e almeno a dieci giorni lavorativi. La posizione deve essere trattata come un’operazione in derivati senza compensazione dei margini.

##### **Art. 145** Ponderazione in funzione del rischio per le posizioni derivanti da attività di negoziazione {#chap_11/sec_3/art_145 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--145}
1. Alle posizioni derivanti da attività di negoziazione nei confronti della controparte centrale qualificata si applica un fattore di ponderazione del rischio del 2 per cento, se il membro compensatore:
a. le detiene per propri fini; o
b. offre servizi di compensazione a un cliente ed è tenuto a rimborsare al cliente del membro compensatore tutte le perdite causate da una variazione di valore delle attività di negoziazione in caso di inadempienza della controparte centrale qualificata.
2. Nel caso di cui al capoverso 1, le garanzie fornite dal membro compensatore alla controparte centrale qualificata devono essere ponderate secondo gli articoli 152 e 153.

##### **Art. 146** Contributi separati al fondo di garanzia {#chap_11/sec_3/art_146 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--146}
Se i contributi al fondo di garanzia sono separati in base al tipo di prodotto, si applicano le disposizioni di cui al numero 54.24 CRE nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.

### **Sezione 4:** Posizioni di un membro compensatore nei confronti di clienti dei membri compensatori e viceversa {#chap_11/sec_4}
##### **Art. 147** Posizioni di un membro compensatore nei confronti di clienti dei membri compensatori {#chap_11/sec_4/art_147 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--147}
Le posizioni derivanti da attività di negoziazione di un membro compensatore nei confronti di clienti dei membri compensatori sono considerate operazioni bilaterali, indipendentemente dal fatto che il membro compensatore garantisca l’esecuzione della prestazione o agisca come intermediario finanziario tra il cliente del membro compensatore e la controparte centrale. Il trattamento come operazioni bilaterali deve comprendere anche la copertura del rischio CVA.

##### **Art. 148** Periodo di detenzione minimo {#chap_11/sec_4/art_148 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--148}
Un membro compensatore può calcolare un periodo di detenzione minimo di almeno cinque giorni lavorativi se determina i fondi propri minimi per le posizioni derivanti da attività di negoziazione che detiene nei confronti di clienti dei membri compensatori secondo l’approccio standard o il metodo del modello EPE. Lo stesso periodo di detenzione minimo si applica al calcolo dei fondi propri minimi per il rischio CVA.

##### **Art. 149** Garanzie {#chap_11/sec_4/art_149 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--149}
Se un membro compensatore ottiene garanzie dal suo cliente e le trasferisce alla controparte centrale qualificata, esso può considerare tali garanzie nel calcolo dell’equivalente di credito nei confronti del suo cliente. Ciò si applica alle posizioni di un offerente nei confronti del suo cliente nel caso di una relazione cliente a più livelli.

##### **Art. 150** Posizioni detenute dalla banca quale cliente di un membro compensatore {#chap_11/sec_4/art_150 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--150}
1. Se una banca è cliente di un membro compensatore di una controparte centrale qualificata, la trasmissibilità dell’attività di negoziazione in caso di inadempienza del membro compensatore è garantita, se le seguenti condizioni sono soddisfatte:
a. la controparte centrale qualificata identifica come transazioni per conto di clienti le transazioni di chiusura effettuate tra lei e il membro compensatore per conto dei suoi clienti;
b. le garanzie fornite dal cliente del membro compensatore sono detenute separatamente, sia a livello del membro compensatore sia a livello della controparte centrale qualificata, dalle posizioni e dai valori patrimoniali del membro compensatore e degli altri suoi clienti, in modo tale che le garanzie del cliente del membro compensatore siano tutelate:
        1. in caso di inadempienza del membro compensatore,
        2. in caso di inadempienza degli altri clienti del membro compensatore,
        3. in caso di inadempienza congiunta del membro compensatore e degli altri clienti del membro compensatore;
c. in caso di inadempienza del membro compensatore non deve sussistere alcun ostacolo giuridico, eccetto eventuali azioni legali necessarie per l’applicazione del diritto, al trasferimento delle garanzie costituite dal cliente del membro compensatore alle seguenti controparti:
        1. la controparte centrale,
        2. uno o più membri compensatori in condizioni di solvibilità,
        3. il cliente stesso del membro compensatore, o
        4. un mandatario del cliente del membro compensatore;
d. le condizioni di cui alle lettere a–c sono legalmente valide, vincolanti e all’occorrenza anche giuridicamente applicabili in tutti gli ordinamenti giuridici rilevanti; il cliente del membro compensatore è tenuto a verificarlo regolarmente;
e. le transazioni di chiusura del membro compensatore inadempiente o insolvente con la controparte centrale qualificata possono molto probabilmente essere regolate da un altro membro compensatore, sulla base delle pertinenti norme legali, contrattuali e amministrative, per il tramite della controparte centrale qualificata o direttamente da quest’ultima, e le posizioni e le garanzie costituite dal cliente del membro compensatore presso la controparte centrale qualificata possono essere trasferite al valore di mercato, a meno che il cliente compensatore non richieda la chiusura delle posizioni al valore di mercato.
2. Nel rispetto delle condizioni di cui al capoverso 1, anche le posizioni in attività di negoziazione di un membro compensatore nei confronti della controparte centrale qualificata possono essere trattate secondo gli articoli 144 e 145. Nel caso di una relazione cliente a più livelli, ciò si applica per analogia alle posizioni di un cliente del membro compensatore nei confronti dell’offerente.
3. Se la banca quale cliente del membro compensatore non è protetta da perdite dovute all’inadempienza congiunta del membro compensatore e di un altro dei suoi clienti, ma le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a, b, numeri 1 e 2 come pure c–e sono soddisfatte, può trattare le sue posizioni in attività di negoziazione nei confronti del membro compensatore secondo gli articoli 144 e 145, con l’applicazione di un fattore di ponderazione del rischio del 4 per cento anziché del 2 per cento.
4. Se la banca è cliente di un membro compensatore e le condizioni di cui ai capoversi 1 e 3 non sono adempiute, essa deve trattare le proprie posizioni derivanti da attività di negoziazione nei confronti del membro compensatore come operazioni bilaterali e, all’occorrenza, detenere i corrispondenti fondi propri minimi per la copertura del rischio CVA.

##### **Art. 151** Operazioni relative a derivati negoziati in borsa con accordo bilaterale di compensazione {#chap_11/sec_4/art_151 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--151}
1. Le attività di negoziazione in derivati negoziati in borsa tra un membro compensatore e il suo cliente effettuate nel quadro di un accordo bilaterale di compensazione devono essere trattate da entrambe le parti come operazioni in derivati negoziati fuori borsa.
2. Il capoverso 1 si applica per analogia alle attività di negoziazione tra gli offerenti di servizi di compensazione e i loro clienti nel quadro di relazioni clienti a più livelli.

### **Sezione 5:** Garanzie fornite in caso di attività di negoziazione nei confronti di una controparte centrale qualificata {#chap_11/sec_5}
##### **Art. 152** Calcolo dei fondi propri minimi {#chap_11/sec_5/art_152 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--152}
1. Per le garanzie fornite da una banca in qualità di cliente o di membro compensatore di una controparte centrale qualificata, la banca deve detenere fondi propri minimi come se non avesse fornito le garanzie.
2. Se le garanzie fornite sono esposte ad un rischio di insolvenza della controparte, la banca deve detenere ulteriori fondi propri minimi per il rischio di credito della controparte nei confronti della controparte che detiene le garanzie.
3. Ai fini del calcolo dei fondi propri minimi supplementari di cui al capoverso 2, i valori contabili delle garanzie fornite devono essere maggiorati degli scarti di garanzia di cui agli articoli 94–96. I valori così calcolati devono essere:
a. secondo l’approccio standard, sommati a*CN* e*NICA* secondo l’allegato 1 numero 3;
b. secondo il metodo del modello EPE di cui all’articolo 41, integrati nella simulazione o moltiplicati separatamente per il fattore EPE (alpha) di cui all’articolo 59 capoverso 2 OFoP.

##### **Art. 153** Ponderazione in funzione del rischio {#chap_11/sec_5/art_153 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--153}
1. Un fattore di ponderazione del rischio del 2 per cento si applica alle garanzie detenute dalla controparte centrale qualificata e considerate nel calcolo delle posizioni derivanti da attività di negoziazione di cui all’articolo 144. Se la controparte centrale qualificata detiene le garanzie per altri scopi, occorre applicare i corrispondenti fattori di ponderazione del rischio.
2. Un fattore di ponderazione del rischio dello 0 per cento si applica alle garanzie:
a. fornite nel quadro delle attività di negoziazione;
b. fornite da un membro compensatore nei confronti della controparte centrale qualificata;
c. detenute da un depositario; e
d. detenute in modo tale che non siano esposte ad alcun rischio di insolvenza della controparte.
3. Un fattore di ponderazione del rischio dello 0 per cento si applica anche alle garanzie:
a. fornite nel quadro delle attività di negoziazione;
b. fornite dal cliente del membro compensatore nei confronti della controparte centrale qualificata, del membro compensatore e di altri clienti del membro compensatore;
c. detenute da un depositario; e
d. detenute in modo tale che non siano esposte ad alcun rischio di insolvenza della controparte.
4. Se la controparte centrale qualificata detiene le garanzie a nome dei clienti del membro compensatore e queste sono esposte a un rischio di insolvenza della controparte, si applicano i seguenti fattori di ponderazione del rischio:
a. 2 per cento, se le condizioni per l’applicazione di cui all’articolo 150 capoverso 1 sono adempiute;
b. 4 per cento, se le condizioni per l’applicazione di cui all’articolo 150 capoverso 3 sono adempiute.
5. Sono considerate depositari le persone che detengono valori patrimoniali senza esserne gli aventi economicamente diritto, in particolare fiduciari, intermediari, creditori pignoratizi e altri creditori garantiti, a condizione che, in caso di insolvenza o di fallimento del depositario, non possano né far valere i crediti dei creditori del depositario né impedire la restituzione dei valori patrimoniali.

### **Sezione 6:** Fondi propri supplementari {#chap_11/sec_6}
(art. 77*e* OFoP)

##### **Art. 154** {#chap_11/sec_6/art_154 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--154}
La banca deve verificare in particolare nei seguenti casi se sono necessari fondi propri supplementari secondo l’articolo 77*e* OFoP per le posizioni nei confronti di una controparte centrale:
a. se le operazioni con una controparte centrale possono dare origine a posizioni il cui rischio non è sufficientemente coperto dai fondi propri minimi;
b. se non può essere stabilito con certezza che la controparte centrale possa essere considerata una controparte centrale qualificata.

## **Capitolo 12:** Rischio CVA {#chap_12}
##### **Art. 155** Fondi propri minimi {#chap_12/art_155 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--155}
1. Le banche non devono detenere fondi propri minimi per la copertura del rischio CVA per:
a. derivati regolati direttamente per il tramite di una controparte centrale qualificata;
b. derivati per il cui regolamento sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 150 capoversi 1–3;
c. operazioni di finanziamento di titoli;
d. le posizioni interne al gruppo, eccetto le posizioni delle banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale a livello di singolo istituto ai sensi dell’articolo 124 capoverso 3 lettere c e d OFoP.
2. Secondo il numero 50.5 capoverso 2 dello standard minimo di Basilea per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione dei rischi di mercato (MAR) nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP, la FINMA può ordinare la copertura del rischio CVA nelle operazioni di finanziamento di titoli.
3. Su riserva dell’articolo 156, all’utilizzo dell’approccio base per il rischio CVA (BA‑CVA) e all’approccio avanzato per il rischio CVA (F-CVA) si applicano le seguenti disposizioni dello standard minimo di Basilea nella rispettiva versione riportata nell’allegato 1 OFoP:
a. numero 50 MAR;
b. numeri 25.30–25.34 dello standard minimo di Basilea per i requisiti patrimoniali basati sul rischio (RBC); e
c. numero 51.12 CRE.

##### **Art. 156** Utilizzo di rating interni nell’approccio base per il rischio CVA {#chap_12/art_156 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--156}
1. Se è applicato l’approccio base per il rischio CVA, per le posizioni nei confronti di controparti senza rating esterno possono essere utilizzati rating interni solo se:
a. il loro utilizzo è stato autorizzato nel quadro dell’approccio IRB secondo l’articolo 50 OFoP; e
b. l’IRB approvato copre esplicitamente tali controparti.
2. Se tali condizioni non sono adempiute, per le posizioni nei confronti delle controparti senza rating esterno la banca deve applicare il fattore di ponderazione del rischio per le controparti prive di rating («non rated») di cui al numero 50.16 MAR nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.

## **Capitolo 13:** Entrata in vigore {#chap_13}
##### **Art. 157** {#chap_13/art_157 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--157}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 5–10, 13, 14, 16, 17, 22, 24–26, 31–33 e 152)
### Approccio standard per il calcolo degli equivalenti di credito di derivati {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-1}
#### **1** Calcolo dell’equivalente di credito {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-1/lvl_1}
| *EAD* | equivalente di credito («*exposure at default* ») |
| --- | --- |
| *RC* | costi di rimpiazzo prudenziali («replacement costs») |
| *PFE* | potenziale incremento di valore («*potential future exposure* ») |

#### **2** Calcolo dei costi di rimpiazzo prudenziali per le operazioni in derivati senza compensazione dei margini {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-1/lvl_2}
| *RC* | costi di rimpiazzo prudenziali («*replacement costs* ») |
| --- | --- |
| *V* | valore di mercato netto attuale («*value* ») positivo o negativo di tutti i contratti derivati nel paniere di compensazione («netting set»), dopo aver considerato gli adeguamenti della valutazione contabilizzati e gli adeguamenti della valutazione di cui all’articolo 5*b* capoverso 3 OFoP, eccetto gli adeguamenti della valutazione del credito a causa del rischio di inadempienza della controparte («credit valuation adjustment» di cui all’art. 48 cpv. 3 OFoP) o a causa del proprio rischio di credito («*debit valuation* *adjustmen* t»). |
| *CN* | valore netto delle garanzie («*net collateral value* ») |

#### **3** Calcolo dei costi di rimpiazzo prudenziali per le operazioni in derivati con compensazione dei margini {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-1/lvl_3}
| *RC* | costi di rimpiazzo prudenziali («replacement costs») |
| --- | --- |
| *V* | valore di mercato netto attuale («*value* ») positivo o negativo di tutti i contratti derivati nel paniere di compensazione («*netting set* »), dopo aver considerato gli adeguamenti della valutazione contabilizzati e gli adeguamenti della valutazione di cui all’articolo 5*b* capoverso 3 OFoP, eccetto gli adeguamenti della valutazione del credito a causa del rischio di inadempienza della controparte («credit valuation adjustment» secondo l’art. 48 cpv. 3 OFoP) o a causa del proprio rischio di credito («*debit valuation* *adjustment* »). |
| *CN* | valore netto delle garanzie («*net collateral value* ») |
| *TH* | valore soglia («*threshold* ») degli accordi sui margini |
| *MTA* | importo minimo del trasferimento previsto dall’accordo sui margini |
| *NICA* | valore netto delle garanzie indipendenti dal prezzo di mercato («*net independent collateral amount* ») |

#### **4** Calcolo dei costi di rimpiazzo prudenziali a livello dell’accordo sui margini in caso di valore netto positivo delle garanzie {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-1/lvl_4}
| *RC* | costi di rimpiazzo prudenziali («*replacement costs* ») |
| --- | --- |
| *CN* | valore netto delle garanzie («*net collateral value* ») |
| *V* *~N~* | valore di mercato netto («net value») dei contratti derivati nel paniere di compensazione*N* , dopo aver considerato gli adeguamenti della valutazione contabilizzati e gli adeguamenti della valutazione di cui all’articolo 5*b* capoverso 3 OFoP, eccetto gli adeguamenti della valutazione del credito a causa del rischio di inadempienza della controparte («credit valuation adjustment» secondo l’art. 48 cpv. 3 OFoP) o a causa del proprio rischio di credito («*debit valuation adjustment* »). |

La somma è costituita da tutti i panieri di compensazione contenuti nell’accordo sui margini.

#### **5** Calcolo dei costi di rimpiazzo prudenziali a livello dell’accordo sui margini in caso di valore netto negativo delle garanzie {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-1/lvl_5}
| *RC* | costi di rimpiazzo prudenziali («*replacement costs* ») |
| --- | --- |
| *CN* | valore netto delle garanzie («*net collateral value* ») |
| *V* *~N~* | valore di mercato netto («*net value* ») dei contratti derivati nel paniere di compensazione*N* , dopo aver considerato gli adeguamenti della valutazione contabilizzati e gli adeguamenti della valutazione di cui all’articolo 5*b* capoverso 3 OFoP, eccetto gli adeguamenti della valutazione del credito a causa del rischio di inadempienza della controparte («credit valuation adjustment» secondo l’art. 48 cpv. 3 OFoP) o a causa del proprio rischio di credito («*debit valuation adjustment* »). |

La somma è costituita da tutti i panieri di compensazione contenuti nell’accordo sui margini.

#### **6** Calcolo del valore netto positivo o negativo delle garanzie {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-1/lvl_6}
| *CN* | valore netto delle garanzie («*net collateral value* ») |
| --- | --- |
| *H* *~c~* ou*H* *~e~* | scarti di garanzia («*haircuts* ») di cui agli articoli 15, 94 e 95 in combinato disposto con l’articolo 64 e l’allegato 3 numero 1 per le garanzie ricevute o fornite |
| *C* | valore attualizzato di tutte le garanzie ricevute («*collateral* ») |
| *E* | valore attualizzato di tutte le garanzie fornite («*exposure* »). |

#### **7** Moltiplicatore per il calcolo del potenziale incremento di valore {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-1/lvl_7}
| exp() | funzione esponenziale |
| --- | --- |
| *V* | valore di mercato netto attuale positivo o negativo («*value* ») di tutti i contratti derivati nel paniere di compensazione («*netting set* »), dopo aver considerato gli adeguamenti della valutazione contabilizzati e gli adeguamenti della valutazione di cui all’articolo 5*b* capoverso 3 OFoP, eccetto gli adeguamenti della valutazione del credito a causa del rischio di inadempienza della controparte («*credit valuation adjustment* » di cui all’art. 48 cpv. 3 OFoP) o a causa del proprio rischio di credito («*debit valuation* *adjustment* »). |
| *CN* | valore netto delle garanzie («*net collateral value* ») |
| *S* | maggiorazione di valore aggregata per il paniere di compensazione |

#### **8** Moltiplicatore aggregato per il calcolo del potenziale incremento di valore a livello dell’accordo sui margini {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-1/lvl_8}
| exp() | funzione esponenziale |
| --- | --- |
| *V* *~N~* | valore di mercato netto («*net value* ») dei contratti derivati nel paniere di compensazione N, dopo aver considerato gli adeguamenti della valutazione contabilizzati o gli adeguamenti della valutazione di cui all’articolo 5*b* capoverso 3 OFoP, eccetto gli adeguamenti della valutazione del credito a causa del rischio di inadempienza della controparte («credit valuation adjustment» di cui all’art. 48 cpv. 3 OFoP) o a causa del proprio rischio di credito («*debit valuation adjustment* »). |
| *CN* | valore netto delle garanzie («net collateral value») |
| *S* *~N~* | maggiorazione di valore aggregata per il paniere di compensazione*N* |

#### **9** Durata prudenziale {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-1/lvl_9}
| *SD* | durata prudenziale |
| --- | --- |
| *S* | inizio; corrisponde alla durata, espressa in anni, fino all’inizio del periodo a cui l’operazione in derivati si riferisce. |
| *E* | termine; corrisponde alla durata, espressa in anni, fino alla fine del periodo a cui l’operazione in derivati si riferisce. |
| 1*anno* | si considera il consueto numero di giorni lavorativi all’anno in conformità alle convenzioni vigenti sul mercato. |

Per gli swap su tassi d’interesse e i «credit default swap» (CDS) ordinari, l’inizio è pari a zero e il termine corrisponde alla durata residua.

#### **10** Fattore di maturità per i derivati senza compensazione dei margini {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-1/lvl_10}
| *MF* | fattore di maturità |
| --- | --- |
| *M* | maturità («*maturity* »); corrisponde al valore più elevato fra dieci giorni lavorativi e la durata residua del derivato, espressa in anni in conformità alle convenzioni vigenti sul mercato concernenti il numero di giorni lavorativi all’anno. |

#### **11** Fattore di maturità per i derivati con compensazione dei margini {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-1/lvl_11}
| MPOR | periodo con rischio di margine («*margin period of risk* ») |
| --- | --- |
| 1*anno* | si considera il consueto numero di giorni lavorativi all’anno in conformità alle convenzioni vigenti sul mercato. |

#### **12** Delta prudenziale per le opzioni {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-1/lvl_12}
| | Opzione acquistata | Opzione venduta |
| --- | --- | --- |
| Opzione call | +Φ(ln⁡(P/K)+0.5∙σ2∙Tσ∙√T) | −Φ(ln⁡(P/K)+0.5∙σ2∙Tσ∙√T) |
| Opzione put | −Φ(−ln⁡(P/K)−0.5∙σ2∙Tσ∙√T) | +Φ(−ln⁡(P/K)−0.5∙σ2∙Tσ∙√T) |

| | funzione di ripartizione cumulativa della ripartizione normale standard |
| --- | --- |
| ln(…) | funzione logaritmo naturale |
| *K* | prezzo di esercizio dell’opzione («strike») |
| *P* | prezzo di mercato del valore di base o, nel caso di opzioni asiatiche, l’importo momentaneo del valore medio sottostante al profilo di pagamento. Per le opzioni su tassi d’interesse espressi in valute con tassi d’interesse del mercato negativi o per contratti con tassi di esercizio negativi, P va sostituito con~~e K con~~;~~> 0 e~~. Per tutte le opzioni su tassi d’interesse nella stessa valuta,~~ha lo stesso valore o va calcolato specificamente per l’opzione considerata come<br>~~. |
| | volatilità secondo il numero 15 |
| *T* | durata residua in anni fino al termine ultimo di esercizio dell’opzione stabilito nel contratto («*time to maturity* ») |

#### **13** Delta prudenziale per le tranche di CDO in cui la banca agisce come garante {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-1/lvl_13}
| *A* | limite inferiore («attachment point») della tranche di CDO con protezione del credito |
| --- | --- |
| *D* | limite superiore («detachment point») della tranche di CDO con protezione del credito |

*A* e*D* designano rispettivamente il limite inferiore e il limite superiore della tranche di CDO in cui la protezione del credito inizia e finisce. Sono espressi in cifre comprese tra zero e uno e corrispondono ai rispettivi quantili della distribuzione delle perdite del pool di posizioni sottostanti il CDO. Nel caso di «nth-to-default swap» in un pool di*m* debitori di riferimento,*A* = (N − 1)/*m* e*D* = N/m

#### **14** Delta prudenziale per le tranche di CDO in cui la banca agisce come garante {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-1/lvl_14}
| *A* | limite inferiore («attachment point») della tranche di CDO con protezione del credito |
| --- | --- |
| *D* | limite superiore («detachment point») della tranche di CDO con protezione del credito |

*A* e*D* designano rispettivamente il limite inferiore e il limite superiore della tranche di CDO in cui la protezione del credito inizia e finisce. Sono espressi in cifre comprese tra zero e uno e corrispondono ai rispettivi quantili della distribuzione delle perdite del pool di posizioni sottostanti il CDO. Nel caso di «nth-to-default swap» in un pool di*m* debitori di riferimento,*A* = (N − 1)/*m* e*D* = N/*m* .

#### **15** Fattori scalari, correlazioni e volatilità per ogni valore di riferimento {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-1/lvl_15}
| Valore di base | | | Fattore scalare, in % | Correlazione<br>~~<br>in % | Volatilità<br>~~<br>in % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tassi d’interesse | | | 0,50 | | 50 |
| Valute: | | | 4,00 | | 15 |
| Derivati<br>di credito | Debitore di riferimento | AAA-AA | 0,38 | 50 | 100 |
| | | A | 0,42 | 50 | 100 |
| | | BBB | 0,54 | 50 | 100 |
| | | BB | 1,06 | 50 | 100 |
| | | B | 1,60 | 50 | 100 |
| | | CCC | 6,00 | 50 | 100 |
| | | Senza rating | 1,06 | 50 | 100 |
| | Indice | AAA-BBB | 0,38 | 80 | 80 |
| | | Altri | 1,06 | 80 | 80 |
| Azioni | Titoli riferiti a una singola unità | | 32 | 50 | 120 |
| | Indice | | 20 | 80 | 75 |
| Materie prime | Elettricità | | 40 | 40 | 150 |
| | Tutte le altre | | 18 | 40 | 70 |

#### **16** Compensazione parziale dei SEN1, SEN2 e SEN3 specifici ai segmenti di scadenza per i derivati su tassi d’interesse {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-1/lvl_16}

#### **17** Compensazione parziale dei SEN in caso di derivati di credito {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-1/lvl_17}
la somma è costituita dall’integralità dei debitori di riferimento e dagli indici*i* ;*p* *~i~* corrisponde al parametro di correlazione secondo il numero 15 e*SEN* *~i~* è il*SEN* integralmente compensato in relazione con il corrispondente i-esimo debitore di riferimento o indice*SEN* .

#### **18** Compensazione parziale dei SEN in caso di derivati su azioni {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-1/lvl_18}
la somma è costituita dall’integralità dei titoli riferiti a una singola unità e dagli indici*j* ;*p* *~j~* corrisponde al parametro di correlazione secondo il numero 15 e*SEN* *~j~* è il*SEN* integralmente compensato in relazione con il corrispondente titolo riferito a una singola j-esima unità o a un j-esimo indice*SEN* .

#### **19** Compensazione parziale dei SEN in caso di derivati su materie prime {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-1/lvl_19}
la somma è costituita dall’integralità dei tipi di materie prime*k* all’interno del relativo gruppo di materie prime;*p* *~k~* corrisponde al parametro di correlazione secondo il numero 15 e*SEN* *~k~* è il*SEN* integralmente compensato in relazione con tale tipo di materia prima*SEN* .
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 36 cpv. 1, 39 cpv. 1 e 2 e 40 cpv. 1)
### Approccio basato sul valore di mercato per il calcolo degli equivalenti di credito di derivati {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-2}
#### **1** Calcolo dell’equivalente di credito per i panieri di compensazione {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-2/lvl_1}
| *EAD* | equivalente di credito («exposure at default») |
| --- | --- |
| *WBW* | valore di rimpiazzo netto dei derivati |
| *E* *~A~* | valore delle garanzie fornite adeguato secondo l’approccio completo*<br>* («adjusted exposure») |
| *C* *~A~* | valore delle garanzie ricevute adeguato secondo l’approccio completo*<br>* («adjusted value of collateral») |
| *Add-on* | valore delle garanzie ricevute adeguato secondo l’approccio completo*<br>* («adjusted value of collateral») |

#### **2** Aliquote di maggiorazione {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-2/lvl_2}
| Valore di base del derivato | | Aliquota di maggiorazione in percentuale, in base alla durata residua | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Derivati senza compensazione dei<br>margini su base giornaliera o derivati<br>che non adempiono le condizioni di cui<br>all’articolo 39 capoverso 2 | | | Derivati con compensazione dei margini<br>su base giornaliera e che adempiono<br>le condizioni di cui all’articolo 39<br>capoverso 2 | | |
| | | ≤ 1 anno | > 1 anno e<br>≤ 5 anni | > 5 anni | ≤ 1 anno | > 1 anno e<br>≤ 5 anni | > 5 anni |
| 2.1 | Tassi d’interesse | 0,3 | 1,8 | 5,3 | 0,1 | 0,5 | 1,6 |
| 2.2 | Valute e oro | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2.3 | Azioni | 27,7 | 32,0 | 32,0 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 2.4 | Metalli preziosi, oro escluso | 15,6 | 18,0 | 18,0 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 2.5 | Altre materie prime | 15,6 | 18,0 | 18,0 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 2.6 | Derivati di credito con credito di riferimento delle categorie «Governi centrali e banche centrali» o «Strumenti qualificati su saggi di interesse» di cui all’allegato 5 OFoP | 0,3 | 2,0 | 5,7 | 0,1 | 0,6 | 1,7 |
| 2.7 | Derivati di credito con credito di riferimento della categoria «Altri» di cui all’allegato 5 OFoP | 1,0 | 5,8 | 16,9 | 0,4 | 1,7 | 5,1 |

#### **3** Calcolo della maggiorazione netta di valore {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-2/lvl_3}
| *NWA* | maggiorazione netta di valore |
| --- | --- |
| *SWA* | somma delle maggiorazioni di valore calcolate secondo l’articolo 38 per ogni derivato |
| *WBW* | valore di rimpiazzo netto dei derivati |
| *~SWBp~* | somma dei valori di rimpiazzo positivi |
##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 64 cpv. 2, 66 cpv.  2, 77, 94 cpv. 1 e 4, 95, 97 cpv. 1, 98<br />cpv. 1 e 2, 99 cpv. 1 e 100 cpv. 3)
### Misure di riduzione dei rischi {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-3}
#### **1** Copertura di una posizione in caso di un disallineamento delle scadenze {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-3/lvl_1}
| *P* *~a~* | valore della copertura in seguito ad aggiustamento dovuto al disallineamento delle scadenze («value of the credit protection adjusted for maturity mismatch») |
| --- | --- |
| *P* | valore della copertura in seguito ad aggiustamento di eventuali scarti di garanzia («credit protection amount adjusted for any haircuts») |
| *T* | il valore più piccolo fra cinque giorni lavorativi e la durata residua del credito espressa in anni |
| *t* | il valore più piccolo fra T e la durata residua della copertura espressa in anni |

#### **2** Calcolo delle posizioni da ponderare in funzione del rischio secondo l’approccio completo {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-3/lvl_2}
| *E* *^*^* | posizione in seguito alla riduzione del rischio mediante garanzie finanziarie («adjusted exposure») |
| --- | --- |
| *E* | valore attuale del credito («exposure») |
| *H* *~e~* | scarto di garanzia («haircut») applicato al credito di cui agli articoli 94–96 |
| *C* | valore attuale della garanzia ricevuta («collateral»), in seguito ad aggiustamento di cui all’articolo 64 in caso di disallineamento delle scadenze |
| *H* *~c~* | scarto di garanzia («haircut») applicato alla garanzia ricevuta secondo gli articoli 94–96 |
| *H* *~fx~* | scarto di garanzia («haircut») applicato al disallineamento valutario tra il credito e la garanzia |

#### **3** Copertura di una posizione in caso di disallineamento valutario {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-3/lvl_3}
| *G* *~a~* | valore nominale rettificato della copertura considerando il disallineamento valutario («adjusted nominal amount of the credit protection») |
| --- | --- |
| *G* | valore nominale della copertura («nominal amount of the credit protection») |
| *H* *~fx~* | scarto di garanzia («haircut») in caso di disallineamento valutario tra la posizione e la copertura; per un periodo di detenzione di dieci giorni lavorativi, una valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato e un obbligo di reintegro del margine su base giornaliera si applica uno scarto di garanzia dell’8 per cento; negli altri casi lo scarto di garanzia deve essere adeguato secondo l’articolo 95. |

#### **4** Scarti di garanzia standard secondo l’approccio completo {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-3/lvl_4}
| Garanzie riconosciute secondo l’art. 85 | | Durata residua | Governi centrali, banche centrali e<br>organizzazioni sovranazionali, nonché<br>enti di diritto pubblico che possono<br>essere trattati alla stregua di governi<br>centrali, come pure banche multilaterali<br>di sviluppo di cui all’allegato 5 | Altri emittenti | Posizioni<br>di cartolarizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Titoli di credito delle classi di rating 1 e 2 di cui all’allegato 2 OFoP e titoli di credito a breve termine della classe 1 di cui all’art. 64*a* cpv. 2 OFoP | ≤ 1 anno<br>> 1 anno, ≤ 3 anni<br>> 3 anni, ≤ 5 anni<br>> 5 anni, ≤ 10 anni<br>> 10 anni | 0,5 %<br>2 %<br>4 % | 1 %<br>3 %<br>4 %<br>6 %<br>12 % | 2 %<br>8 %<br>16 % |
| 4.2 | Titoli di credito delle classi di rating 3 e 4 di cui all’allegato 2 OFoP, titoli di credito a breve termine delle classi 2 e 3 di cui all’articolo 64*a* cpv. 2 OFoP nonché titoli di credito bancari senza rating di cui all’art. 85 cpv. 2, inclusi gli investimenti fiduciari presso un’altra banca | ≤ 1 anno<br>> 1 anno, ≤ 3 anni<br>> 3 anni, ≤ 5 anni<br>> 5 anni, ≤ 10 anni<br>> 10 anni | 1 %<br>3 %<br>6 % | 2 %<br>4 %<br>6 %<br>12 %<br>20 % | 4 %<br>12 %<br>24 % |
| 4.3 | Titoli di credito della classe di rating 5 di cui all’allegato 2 OFoP | Tutte | 15 % | Non riconosciuto | Non riconosciuto |
| | Strumenti su azioni contenuti in uno degli indici principali di cui all’allegato 4, incluse le obbligazioni convertibili, e oro | | 20 % | | |
| 4.5 | Altre azioni negoziate in una borsa valori affermata, incluse le obbligazioni convertibili, e altre garanzie | | 30 % | | |
| 4.6 | Fondi in valori mobiliari / OICVM | | Massimo scarto di garanzia standard applicabile a un titolo in cui il fondo può investire o media ponderata degli scarti di garanzia standard per gli strumenti detenuti dal fondo, se la banca applica l’approccio «look through» secondo l’art. 59*a* cpv. 1 lett. a OFoP. | | |
| 4.7 | Garanzie in contante nella stessa valuta, incluse le obbligazioni di cassa o strumenti analoghi emessi dalla banca che ha concesso il credito, nonché investimenti fiduciari presso la banca che ha concesso il credito o presso un’altra banca | | 0 % | | |

#### **5** Scarto di garanzia standard nel caso di un paniere di attivi {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-3/lvl_5}
| *a* *~i~* | quota di valore dello i-esimo attivo in rapporto al valore complessivo del paniere |
| --- | --- |
| *H* *~i~* | scarto di garanzia standard applicabile all’attivo («*haircut* ») |

#### **6** Adeguamento degli scarti di garanzia {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-3/lvl_6}
##### **6.1** In caso di garanzie riconosciute secondo gli articoli 92 e 93 {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-3/lvl_6/lvl_6_1}
| *H* ~10~ | scarto di garanzia standard («*haircut* ») per lo strumento |
| --- | --- |
| *N* *~R~* | numero di giorni lavorativi tra l’obbligo di reintegro del margine per le transazioni sul mercato dei capitali e le rivalutazioni per i crediti coperti da garanzie |
| *T* *~M~* | periodo di detenzione minimo applicabile alla transazione considerata |

##### **6.2** In caso di patrimoni previdenziali costituiti in pegno riconosciuti secondo l’articolo 98 {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-3/lvl_6/lvl_6_2}
| *H* ~20~ | scarto di garanzia standard («haircut») per il patrimonio previdenziale |
| --- | --- |
| *N* *~R~* | numero di giorni lavorativi tra le rivalutazioni delle garanzie |

#### **7** Considerazione di accordi di compensazione {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-3/lvl_7}
| *E* *^*^* | valore della posizione del paniere di compensazione in seguito alla riduzione del rischio |
| --- | --- |
| ~~ | importo attualizzato di tutti i fondi prestati alla controparte nel quadro dell’accordo di compensazione e dei titoli prestati o venduti nel quadro di un patto di riacquisto o messi a disposizione in altro modo |
| ~~ | importo attualizzato di tutti i fondi presi in prestito dalla controparte nel quadro dell’accordo di compensazione e dei titoli presi in prestito o venduti nel quadro di un patto di riacquisto o detenuti in altro modo come garanzia |
| *n* | numero di titoli nel paniere di compensazione senza considerare i titoli il cui valore della posizione*E* *~s~* è inferiore al 10 per cento del valore della maggiore posizione~~ |
| *~E~* *~f~* | importo assoluto della posizione netta nella valuta*f* che non costituisce la valuta di regolamento |
| *~H~* *~f~* | scarto di garanzia («haircut») in caso di disallineamento valutario per la valuta*f* |
| ~~ | credito netto |
| ~~ | credito lordo |

~~valore attuale netto della s-esima posizione in titoli nel paniere di compensazione e*H* *~s~* è lo scarto di garanzia specifico al titolo in questione; lo scarto è positivo per i titoli prestati o venduti nel quadro di un patto di riacquisto o messi a disposizione in altro modo, mentre è negativo per i titoli presi in prestito o acquistati nel quadro di un contratto di riacquisto o ricevuti in altro modo a titolo di garanzia.

#### **8** Scarti di garanzia minimi per i patrimoni previdenziali riconosciuti {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-3/lvl_8}
| Tipo di patrimonio | | Scarto di garanzia |
| --- | --- | --- |
| *Pilastro 2* | | |
| 8.1 | Averi presso casse pensioni, conti di libero passaggio | 0 % |
| 8.2 | Fondazioni di libero passaggio con soluzioni di fondi | 40 % |
| *Pilastro 3a* | | |
| 8.3 | Averi in conto presso una fondazione della banca che ha concesso il credito | 0 % |
| 8.4 | Averi in conto presso una fondazione esterna alla banca che ha concesso il credito | 20 % |
| 8.5 | Soluzione di fondi presso fondazioni | 40 % |
| 8.6 | Polizze di assicurazione: valore di riacquisto per soluzione di fondi | 40 % |
| 8.7 | Polizze di assicurazione: valore di riacquisto per altro | 20 % |
##### **Allegato 4** {#annex_4}
(art. 85 cpv. 4 e 92 cpv. 1 lett. b)
### Indici principali {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-4}
| Indice | Paese / regione |
| --- | --- |
| AEX | Paesi Bassi |
| Austrian Traded Index | Austria |
| BEL 20 | Belgio |
| CETOP20 | Europa centrale |
| CNX 100 | India |
| CSI 300 Index | Cina |
| EGX 30 | Egitto |
| FTSE 350 | Regno Unito |
| FTSE All World Europe | Europa |
| FTSE All-World Index | Tutto il mondo |
| FTSE Bursa Malaysia KLCI | Malesia |
| FTSE MIB | Italia |
| FTSE Nasdaq Dubai UAE 20 Index | Emirati Arabi Uniti |
| FTSE RAFI Emerging Index | Paesi emergenti |
| FTSE Straits Times Index | Singapore |
| FTSE/JSE Capped Top 40 | Sudafrica |
| FTSE/JSE Industrial 25 | Sudafrica |
| Hang Seng Index | Hong Kong |
| Hang Seng Mainland 100 Index | Hong Kong |
| HDAX | Germania |
| IBEX 35 | Spagna |
| IBOVESPA | Brasile |
| ISEQ 20 | Irlanda |
| KOSPI 100 | Corea del Sud |
| MSCI ACWI Index | Tutto il mondo |
| MSCI EM 50 | Paesi emergenti |
| MSCI Russia Index | Russia |
| NASDAQ-100 | Stati Uniti |
| Nikkei 300 | Giappone |
| NYSE ARCA China Index | Cina |
| OBX | Norvegia |
| OMX Copenhagen 25 | Danimarca |
| OMX Helsinki 25 | Finlandia |
| OMXS60 | Svezia |
| Qatar Exchange General Index | Qatar |
| S&P 500 | Stati Uniti |
| S&P BSE 100 | India |
| S&P Latin America 40 | America latina |
| S&P/ASX 100 | Australia |
| S&P/BMV IPC | Messico |
| S&P/NZX 10 | Nuova Zelanda |
| S&P/TSX 60 | Canada |
| SBF 120 | Francia |
| SET 50 | Tailandia |
| SMI Expanded | Svizzera |
| STOXX Asia/Pacific 600 | Asia/Pacifico |
| STOXX Europe 600 | Europa |
| TOPIX Mid 400 | Giappone |
| TSEC Taiwan 50 | Taiwan |
| WIG20 | Polonia |
##### **Allegato 5** {#annex_5}
(art. 106)
### Banche multilaterali di sviluppo {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-5}
Sono considerati banche multilaterali di sviluppo secondo l’allegato 2 numero 3.2 OFoP:
1. il Gruppo della Banca mondiale (World Bank Group), comprese la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD), l’Agenzia internazionale per lo sviluppo (International Development Association, IDA), la Società finanziaria internazionale (International Finance Corporation, IFC) e l’Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA);
2. la Banca asiatica di sviluppo (Asian Development Bank, ADB);
3. la Banca africana di sviluppo (African Development Bank, AfDB);
4. la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD);
5. la Banca interamericana di sviluppo (Inter-American Development Bank, IADB);
6. la Banca europea per gli investimenti (European Investment Bank, EIB);
7. il Fondo europeo per gli investimenti (European Investment Fund, EIF);
8. la Banca nordica per gli investimenti (Nordic Investment Bank, NIB);
9. la Banca di sviluppo dei Caraibi (Caribbean Development Bank, CDB);
10. la Banca islamica di sviluppo (Islamic Development Bank, IDB);
11. la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (Council of Europe Development Bank, CEB);
12. l’International Finance Facility for Immunization (IFFIm);
13. la Banca asiatica d’investimento per le infrastrutture (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB).
##### **Allegato 6** {#annex_6}
(art. 125 cpv. 1)
### IRB: calcolo della correlazione R per la ponderazione in funzione del rischio delle imprese {#annex_6/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.21--annex-6}
| *R* | Correlazione |
| --- | --- |
| *~S~* | Cifra d’affari annua (*Sales* ), espressa in franchi |
| *~PD~* | Probabilità di default*(probability of default)* |

[^1]: RS  **952.03**
[^2]: RS  **952.02**
[^3]: RS  **952.02**
[^4]: RS  **950.11**
[^5]: RS  **843**
[^6]: RS  **946.10**
[^7]: RS  **952.02**
[^8]: RS  **952.024.1**
[^9]: RS  **952.02**
[^10]: Le direttive possono essere consultate gratuitamente sul sitowww.finma.ch> Documentazione > Autodisciplina > Norme di autodisciplina.
[^11]: Le direttive possono essere consultate gratuitamente sul sitowww.finma.ch> Documentazione > Autodisciplina > Norme di autodisciplina.
[^12]: Le direttive possono essere consultate gratuitamente sul sitowww.finma.ch> Documentazione > Autodisciplina > Norme di autodisciplina.