952.033.41

# Ordinanza della FINMA sui rischi di mercato delle banche e delle società di intermediazione mobiliare

(OMer-FINMA)

del 6 marzo 2024 (Stato 1° gennaio 2025)

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),

visti gli articoli 81*b* capoverso 3, 83 capoverso 4, 83*a* capoverso 4, 85 capoverso 3, 87 capoverso 2 e 88 capoverso 2 dell’ordinanza del 1° giugno 2012[^1]sui fondi propri (OFoP),

ordina:

## **Capitolo 1:** Disposizioni generali {#chap_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--1}
La presente ordinanza disciplina i fondi propri minimi per la copertura dei rischi di mercato.

##### **Art. 2** Valore di mercato {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--2}
Se il calcolo dei fondi propri minimi per la copertura dei rischi di mercato è effettuato sulla base del valore di mercato di una posizione, deve essere tenuto conto degli interessi maturati.

##### **Art. 3** Direttive interne della banca per le posizioni in valuta estera strutturali {#chap_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--3}
(art. 81*b* cpv. 3 OFoP)
1. Le direttive interne della banca per le posizioni in valuta estera strutturali devono disciplinare almeno i seguenti aspetti:
a. le posizioni di copertura la cui esclusione dal calcolo dei fondi propri minimi è ammessa secondo l’articolo 81*b* capoverso 2 OFoP;
b. le basi di calcolo per determinare l’ammontare delle posizioni escluse secondo l’articolo 81*b* capoverso 2 lettera b OFoP;
c. i compiti, le competenze, le responsabilità, i processi e il rendiconto interno;
d. la gestione di tali posizioni, in particolare la frequenza degli adeguamenti, i limiti e il monitoraggio;
e. le misure che garantiscono il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 81*b* capoverso 2 OFoP.
2. Le direttive e qualsiasi modifica ad esse apportata:
a. sono soggette, prima della loro emanazione, all’autorizzazione della FINMA per le banche delle categorie 1 e 2 secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 30 aprile 2014[^2]sulle banche (OBCR);
b. devono essere portate a conoscenza della FINMA dalle banche della categoria 3 secondo l’allegato 3 OBCR;
c. devono, su richiesta, essere portate a conoscenza della FINMA dalle banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR.

##### **Art. 4** Integrità dei dati {#chap_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--4}
1. La banca deve disporre di procedure documentate nonché verificate e approvate internamente che garantiscano quanto segue:
a. tutte le transazioni sono registrate in modo completo, corretto e tempestivo, nonché valutate ed elaborate ai fini della misurazione del rischio;
b. i dati utilizzati nei modelli di valutazione sono completi, adeguati, uniformi, costanti e aggiornati.
2. Le procedure devono garantire il rispetto delle esigenze di cui al capoverso 1 indipendentemente dalla divisione preposta alla negoziazione.
3. Le correzioni manuali dei dati devono essere documentate affinché sia possibile comprendere il motivo e l’esatto contenuto delle correzioni.
4. Tutte le transazioni devono essere riconciliate quotidianamente con la controparte. La conferma delle transazioni e la relativa riconciliazione devono essere effettuate da un’unità indipendente dalla divisione preposta alla negoziazione. Le incongruenze sono chiarite immediatamente con la controparte.

## **Capitolo 2:** Approccio standard semplice dei rischi di mercato {#chap_2}
### **Sezione 1:** Rischio di tasso d’interesse {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 5** Rischio di tasso d’interesse generico e specifico {#chap_2/sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--5}
(art. 84 OFoP)
Il rischio di tasso d’interesse comprende:
a. il rischio derivante dalle variazioni di prezzo connesse al tasso d’interesse imputabili alla modifica della struttura generale dei rendimenti (rischio di tasso d’interesse generico);
b. il rischio derivante dalle variazioni di prezzo connesse al tasso d’interesse non imputabili alla modifica della struttura generale dei rendimenti (rischio di tasso d’interesse specifico).

##### **Art. 6** Calcolo dei fondi propri minimi {#chap_2/sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--6}
1. Secondo l’approccio standard semplice dei rischi di mercato, per il calcolo dei fondi propri minimi per la copertura del rischio di tasso d’interesse occorre:
a. determinare il rischio di tasso d’interesse generico per ogni valuta; sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 16 capoverso 3 e 18 capoverso 5 per le valute in cui la banca presenta una scarsa attività commerciale;
b. determinare il rischio di tasso d’interesse specifico per ogni emissione.
2. Nel caso delle opzioni con «future» su azioni o «future» su indici azionari quale valore di base, il rischio di tasso d’interesse del valore di base non deve essere considerato nel calcolo dei fondi propri minimi.
3. Per le opzioni su strumenti su tassi d’interesse, il calcolo dei fondi propri minimi per i rischi di mercato è disciplinato dalla sezione 5.

##### **Art. 7** Posizioni da considerare {#chap_2/sec_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--7}
(art. 81*a* cpv. 1 e 84 OFoP)
1. Per il calcolo dei fondi propri minimi per la copertura del rischio di tasso d’interesse devono essere considerate tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione che presentano rischi di tasso d’interesse.
2. Nel calcolo dei fondi propri minimi per la copertura del rischio di tasso d’interesse specifico non devono essere considerati i derivati basati su tassi di riferimento.
3. Per le opzioni su strumenti su tassi d’interesse, la registrazione delle posizioni è disciplinata dalla sezione 5.

##### **Art. 8** Valutazione delle posizioni {#chap_2/sec_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--8}
Le posizioni devono essere valutate al valore di mercato. Le posizioni in valuta estera devono essere convertite in franchi al tasso di cambio a pronti.

##### **Art. 9** Compensazione di posizioni {#chap_2/sec_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--9}
1. Nel calcolo dei fondi propri minimi per il rischio di tasso d’interesse generico e specifico, le seguenti posizioni possono essere compensate con posizioni analoghe, se si controbilanciano in termini di importo e sono espresse nella stessa valuta:
a. le posizioni, comprese quelle derivanti dalla rappresentazione di «future», «forward» e «forward rate agreement» ai sensi dell’articolo 11, in particolare se l’emittente, la cedola e la scadenza coincidono;
b. le posizioni nei seguenti derivati analoghi facenti riferimento agli stessi valori di base, se le posizioni in derivati adempiono le condizioni indicate di seguito:
        1. nel caso dei «future», tra le scadenze non intercorrono di più di sette giorni di calendario,
        2. nel caso dei «forward», le scadenze sono fissate nel modo seguente:
            – lo stesso giorno, se le date di scadenza si collocano a meno di un mese nel futuro
            – differiscono al massimo di sette giorni di calendario, se le date di scadenza si collocano nel futuro in un periodo compreso tra un mese e un anno
            – differiscono al massimo di 30 giorni di calendario, se le date di scadenza si collocano nel futuro in un periodo superiore a un anno,
        3. nel caso di «swap» e «forward rate agreement»:
            – i tassi di riferimento variabili coincidono e i tassi d’interesse fissi non differiscono di più di 15 punti base
            – le prossime date di revisione del tasso d’interesse per le posizioni a tasso variabile o le prossime date di scadenza per le posizioni a tasso fisso rientrano nei periodi di tempo di cui al numero 2.
2. Nella compensazione delle posizioni di cui al capoverso 1 possono essere integrate anche le posizioni risultanti dalla suddivisione delle operazioni a termine a valute incrociate (operazioni a termine «cross-currency»), se:
a. le condizioni di cui al capoverso 1 lettera b, eccetto il numero 3 primo trattino, sono adempiute; e
b. la suddivisione è documentata.

##### **Art. 10** Compensazione di posizioni in derivati di credito per il rischio di tasso d’interesse specifico {#chap_2/sec_1/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--10}
1. Nel calcolo dei fondi propri minimi per il rischio di tasso d’interesse specifico, le seguenti posizioni possono essere integralmente compensate:
a. posizioni di segno opposto in derivati di credito identici;
b. una posizione lunga a pronti o un derivato di credito, da un lato, con un «total return swap» a titolo di copertura, dall’altro, o viceversa, se il credito di riferimento corrisponde esattamente al credito sottostante; il «total return swap» può avere una durata differente rispetto al credito sottostante.
2. La compensazione presuppone che:
a. i valori delle due posizioni da compensare si muovono sempre nella direzione opposta e i loro valori di mercato variano sempre dello stesso importo;
b. i derivati di credito adempiono per analogia le esigenze di cui all’articolo 65 lettere b, d ed e dell’ordinanza della FINMA del 6 marzo 2024[^3]sui rischi di credito delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OCre-FINMA).

##### **Art. 11** Rappresentazione di «future», «forward» e «forward rate agreement» {#chap_2/sec_1/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--11}
1. I «future», i «forward» e i «forward rate agreement» devono essere rappresentati come una combinazione di una posizione lunga e di una corta.
2. La scadenza di un «future», di un «forward» o di un «forward rate agreement» corrisponde al periodo che intercorre dalla data di riferimento per il calcolo dei fondi propri minimi fino all’adempimento o all’esercizio del contratto, maggiorato della durata eventuale del valore di base.
3. Qualora sia consentita la consegna di diversi strumenti per adempiere il contratto, la banca può scegliere quale strumento finanziario consegnabile debba essere considerato nel calcolo dei fondi propri minimi. Al riguardo occorre tenere conto dei fattori di conversione stabiliti dalla borsa.
4. Nel caso di «future» su un indice di obbligazioni societarie, le posizioni sono rappresentate al valore di mercato del portafoglio di base.

##### **Art. 12** Rappresentazione di «swap» {#chap_2/sec_1/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--12}
1. Gli «swap» che utilizzano i tassi d’interesse come parametro di riferimento devono essere rappresentati come due posizioni in titoli di Stato con le scadenze corrispondenti.
2. Nel caso di «swap» che non si riferiscono esclusivamente a tassi d’interesse, nel calcolo dei fondi propri minimi per la copertura del rischio di tasso d’interesse occorre considerare solo la componente degli interessi; le rimanenti componenti sono trattate secondo le disposizioni ad esse applicabili.

##### **Art. 13** Rappresentazione alternativa di «swap» {#chap_2/sec_1/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--13}
1. Le banche con numerose posizioni in «swap» complessivamente rilevanti possono rappresentarle secondo metodi alternativi, purché la società di audit prudenziale abbia verificato l’adeguatezza di tali metodi e la relativa implementazione e ne abbia dato conferma alla FINMA.
2. In particolare, possono utilizzare uno dei seguenti metodi alternativi:
a. i singoli pagamenti generati da ogni «swap» sono attualizzati ai corrispondenti tassi di interesse zero-coupon; questi ultimi sono sommati per ottenere un valore attuale netto per ogni «swap»; se è applicato il metodo delle scadenze (art. 16), il valore attuale netto è trattato come un’obbligazione con cedola inferiore al 3 per cento, in funzione della durata residua dello «swap»;
b. i singoli pagamenti generati da ogni «swap» sono attualizzati ai corrispondenti tassi di interesse zero-coupon; questi ultimi sono sommati per ottenere un valore attuale netto per ogni «swap»; se è applicato il metodo della durata (art. 18), anziché il valore di mercato dello strumento o del flusso di pagamento è utilizzato il valore attuale netto, in funzione della durata finanziaria modificata dello «swap».

##### **Art. 14** Rappresentazione di derivati di credito {#chap_2/sec_1/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--14}
1. Un «total return swap» deve essere rappresentato:
a. dal garante, come la combinazione di una posizione lunga nel credito di riferimento e di una posizione corta in un titolo di Stato;
b. dal beneficiario della garanzia, come la combinazione di una posizione corta nel credito di riferimento e di una posizione lunga in un titolo di Stato.
2. Una «credit linked note» deve essere rappresentata come un prestito del suo emittente e considerata:
a. dal garante, come una posizione lunga;
b. dal beneficiario della garanzia, come una posizione corta.
3. Un «credit default swap» deve essere rappresentato:
a. dal garante, come una posizione lunga nel credito di riferimento e una serie di posizioni corte pari all’ammontare dei pagamenti periodici dei premi;
b. dal beneficiario della garanzia, come una posizione corta nel credito di riferimento e una serie di posizioni lunghe pari all’ammontare dei pagamenti periodici dei premi.
4. Un «nth-to-default swap» deve essere rappresentato:
a. dal garante, come una posizione lunga per tutti i crediti contenuti nel paniere e una serie di posizioni corte pari all’ammontare dei pagamenti periodici dei premi;
b. dal beneficiario della garanzia, come una posizione corta per tutti i crediti contenuti nel paniere e una serie di posizioni lunghe pari all’ammontare dei pagamenti periodici dei premi.

##### **Art. 15** Rischio di tasso d’interesse generico: fondi propri minimi {#chap_2/sec_1/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--15}
(art. 84 cpv. 2 OFoP)
1. I fondi propri minimi per la copertura del rischio di tasso d’interesse generico devono essere calcolati, separatamente per ogni valuta, per mezzo di uno scadenzario, in base al metodo delle scadenze (art. 16) o al metodo della durata (art. 18).
2. In casi motivati è consentito il passaggio dal metodo della durata al metodo delle scadenze e viceversa.
3. Per i «credit default swap» e gli «nth-to-default swap» è possibile rinunciare al calcolo dei fondi propri minimi per il rischio di tasso d’interesse generico. Se queste posizioni prevedono pagamenti periodici dei premi, i fondi propri minimi per il rischio di tasso d’interesse generico devono essere calcolati solo per tali pagamenti.

##### **Art. 16** Rischio di tasso d’interesse generico: metodo delle scadenze {#chap_2/sec_1/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--16}
(art. 84 cpv. 2 OFoP)
1. Se la banca calcola i fondi propri minimi per la copertura del rischio di tasso d’interesse generico in base al metodo delle scadenze, le posizioni di una valuta devono essere assegnate ai segmenti di scadenza secondo l’allegato 1 numero 1, in funzione della loro durata residua e della rispettiva cedola. Le posizioni derivanti da strumenti a tasso fisso devono essere classificate in base alla loro durata residua fino alla scadenza finale e le posizioni derivanti da strumenti a tasso variabile in base alla loro durata residua fino alla successiva data di revisione del tasso d’interesse.
2. I fondi propri minimi prima della moltiplicazione per il fattore scalare di cui all’articolo 83*a* capoverso 1 lettera a OFoP necessari per la copertura del rischio di tasso d’interesse generico corrispondono per ogni valuta alla somma dei valori da addizionare nell’ordine indicato di seguito:
a. somma delle posizioni nette di tutti i segmenti di scadenza derivanti dalla compensazione della posizione lunga totale ponderata con la posizione corta totale ponderata all’interno di ogni segmento di scadenza, calcolata in base alla formula di cui all’allegato 1 numero 2.2; la posizione lunga totale di un segmento di scadenza è data dalla somma di tutte le posizioni lunghe individuali in questo segmento, mentre la posizione corta totale di un segmento di scadenza è data dalla somma di tutte le posizioni corte individuali in questo segmento;
b. supplemento per le posizioni chiuse (art. 17) derivanti dalla compensazione della posizione lunga totale ponderata con la posizione corta totale ponderata all’interno di ogni segmento di scadenza, calcolato in base alla formula di cui all’allegato 1 numero 2.3;
c. supplemento per le posizioni chiuse derivanti dalla compensazione delle posizioni lunghe nette e delle posizioni corte nette specifiche dei segmenti di scadenza all’interno delle corrispondenti zone 1–3 secondo l’allegato 1 numero 1, calcolato in base alla formula di cui all’allegato 1 numero 2.4;
d. supplemento per la posizione chiusa derivante dalla compensazione della posizione netta della zona 1 con la posizione netta della zona 2, calcolato in base alla formula di cui all’allegato 1 numero 2.5;
e. supplemento per la posizione chiusa derivante dalla compensazione della posizione netta rimanente della zona 2 di cui alla lettera d con la posizione netta della zona 3, calcolato in base alla formula di cui all’allegato 1 numero 2.6;
f. supplemento per la posizione chiusa derivante dalla compensazione della posizione netta rimanente della zona 1 di cui alla lettera d con la posizione netta rimanente della zona 3 di cui alla lettera e, calcolato in base alla formula di cui all’allegato 1 numero 2.7.
3. Le valute in cui la banca presenta una scarsa attività commerciale possono essere raggruppate in un unico scadenzario. In questo caso occorre addizionare gli importi assoluti di tutte le posizioni lunghe nette e corte nette di tutte le valute all’interno di un segmento di scadenza per ottenere una posizione lorda. Non sono consentite ulteriori compensazioni. I fondi propri minimi corrispondono a tale posizione lorda moltiplicata per il corrispondente fattore di ponderazione del rischio di cui all’allegato 1 numero 1.

##### **Art. 17** Rischio di tasso d’interesse generico: posizione chiusa {#chap_2/sec_1/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--17}
È considerato una posizione chiusa derivante dalla compensazione di una posizione lunga con una posizione corta il valore assoluto inferiore di tali posizioni. Se non è possibile alcuna compensazione, il valore della posizione chiusa è pari a zero.

##### **Art. 18** Rischio di tasso d’interesse generico: metodo della durata {#chap_2/sec_1/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--18}
(art. 84 cpv. 2 OFoP)
1. È consentito applicare il metodo della durata se il personale, l’organizzazione e i sistemi informatici della banca ne garantiscono un’applicazione ineccepibile. Il metodo della durata deve essere applicato da tutte le succursali e per tutte le posizioni che presentano un rischio di tasso d’interesse generico.
2. Se la banca calcola i fondi propri minimi per la copertura del rischio di tasso d’interesse generico in base al metodo della durata, deve calcolare la sensibilità ai corsi di mercato per ogni strumento. La sensibilità ai corsi di mercato corrisponde al valore di mercato dello strumento moltiplicato per la sua durata finanziaria modificata e per la variazione ipotizzata del tasso d’interesse in base alla durata residua dello strumento secondo l’allegato 2 numero 1. Se gli swap secondo l’articolo 13 capoverso 2 lettera a sono rappresentati sotto forma di singoli pagamenti, la sensibilità ai corsi di mercato è calcolata in relazione al valore attuale netto di uno swap.
3. Le sensibilità ai corsi di mercato devono essere classificate separatamente per valuta in funzione della durata finanziaria modificata dello strumento nelle fasce temporali secondo l’allegato 2 numero 1.
4. I fondi propri minimi prima della moltiplicazione per il fattore scalare di cui all’articolo 83*a* capoverso 1 lettera a OFoP necessari per la copertura del rischio di tasso d’interesse generico corrispondono per ogni valuta alla somma dei valori da addizionare nell’ordine indicato di seguito, sempreché le posizioni corrispondano alle sensibilità ai corsi di mercato calcolate secondo il capoverso 2:
a. somma delle posizioni nette di tutte le fasce temporali derivanti dalla compensazione delle posizioni lunghe totali e corte totali all’interno di ogni fascia temporale, calcolata in base alla formula di cui all’allegato 2 numero 2.2; la posizione lunga totale di una fascia temporale è data dalla somma di tutte le posizioni lunghe individuali in questa fascia, mentre la posizione corta totale di una fascia temporale è data dalla somma di tutte le posizioni corte individuali in questa fascia;
b. supplemento per le posizioni chiuse derivanti dalla compensazione della posizione lunga totale con la posizione corta totale all’interno di ogni fascia temporale, calcolato in base alla formula di cui all’allegato 2 numero 2.3;
c. supplemento per le posizioni chiuse derivanti dalla compensazione delle posizioni lunghe nette e delle posizioni corte nette specifiche delle fasce temporali all’interno delle corrispondenti zone 1–3 secondo l’allegato 2 numero 1, calcolato in base alla formula di cui all’allegato 2 numero 2.4;
d. supplemento per la posizione chiusa derivante dalla compensazione della posizione netta della zona 1 con la posizione netta della zona 2, calcolato in base alla formula di cui all’allegato 2 numero 2.5;
e. supplemento per la posizione chiusa derivante dalla compensazione della posizione netta rimanente della zona 2 di cui alla lettera d con la posizione netta della zona 3, calcolato in base alla formula di cui all’allegato 2 numero 2.6;
f. supplemento per la posizione chiusa derivante dalla compensazione della posizione netta rimanente della zona 1 di cui alle lettere d con la posizione netta rimanente della zona 3 di cui alla lettera e, calcolato in base alla formula di cui all’allegato 2 numero 2.7.
5. Le valute in cui la banca presenta una scarsa attività commerciale possono essere raggruppate in un unico scadenzario. In questo caso occorre addizionare gli importi assoluti di tutte le posizioni lunghe nette e corte nette di tutte le valute all’interno di una fascia temporale per ottenere una posizione lorda. Non sono consentite ulteriori compensazioni. I fondi propri minimi corrispondono a tale posizione lorda moltiplicata per la corrispondente variazione ipotizzata del tasso d’interesse secondo l’allegato 2 numero 1.

##### **Art. 19** Rischio di tasso d’interesse specifico: fondi propri minimi {#chap_2/sec_1/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--19}
(art. 84 cpv. 1 OFoP)
1. I fondi propri minimi prima della moltiplicazione per il fattore scalare di cui all’articolo 83*a* capoverso 1 lettera a OFoP necessari per la copertura del rischio di tasso d’interesse specifico delle posizioni che presentano rischi di tasso d’interesse corrispondono all’importo assoluto della posizione netta secondo l’articolo 51 o 52 OFoP per ogni emissione moltiplicato per l’aliquota secondo l’allegato 5 OFoP corrispondente alla posizione che presenta rischi di tasso d’interesse.
2. Per le posizioni di cartolarizzazione, i fondi propri minimi prima della moltiplicazione per il fattore scalare di cui all’articolo 83*a* capoverso 1 lettera a OFoP necessari per la copertura del rischio di tasso d’interesse specifico sono calcolati per ogni posizione netta di cartolarizzazione conformemente alle norme applicabili al portafoglio della banca secondo gli articoli 56–59 OCre-FINMA[^4].
3. Una banca può limitare i fondi propri minimi per il rischio di tasso d’interesse specifico di un derivato di credito o di una posizione di cartolarizzazione alla massima perdita possibile che il derivato di credito o la posizione di cartolarizzazione può causare.

##### **Art. 20** Rischio di tasso d’interesse specifico: riduzione dei fondi propri minimi per i derivati di credito {#chap_2/sec_1/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--20}
1. I fondi propri minimi prima della moltiplicazione per il fattore scalare di cui all’articolo 83*a* capoverso 1 lettera a OFoP necessari per la copertura del rischio di tasso d’interesse specifico di una posizione lunga a pronti o di un derivato di credito da un lato, garantito da un «credit default swap» o da una «credit linked note» dall’altro, o viceversa, possono essere ridotti conformemente alle disposizioni di cui al capoverso 2 e alle condizioni di cui al capoverso 3.
2. I fondi propri minimi ridotti sono calcolati come segue:
a. i fondi propri minimi per le due posizioni di segno opposto sono calcolati individualmente;
b. il più elevato dei due importi dei fondi propri minimi calcolati secondo la lettera a è ridotto dell’80 per cento;
c. il minore dei due importi dei fondi propri minimi calcolati secondo la lettera a è ridotto a zero.
3. La riduzione è consentita alle seguenti condizioni:
a. i valori di mercato delle due posizioni lunghe e corte corrispondenti si muovono sempre nella direzione opposta e gli equivalenti delta corrispondono in termini di importo;
b. il credito di riferimento coincide esattamente con il credito sottostante;
c. il credito di riferimento e il derivato di credito hanno la stessa durata residua;
d. il credito di riferimento e l’importo di versamento del derivato di credito sono espressi nella stessa valuta;
e. gli elementi del contratto derivato di credito non implicano che la fluttuazione del prezzo del derivato diverga in modo significativo dalla fluttuazione del prezzo della posizione a pronti;
f. le esigenze di cui all’articolo 65 lettere b, d ed e OCre-FINMA[^5]sono adempiute.
4. I fondi propri minimi per il rischio di tasso d’interesse specifico possono inoltre essere ridotti nei seguenti casi conformemente alle disposizioni del capoverso 5, purché siano adempiute le esigenze di cui all’articolo 65 lettere b, d ed e OCre-FINMA e, in caso di disallineamento delle scadenze, anche quelle di cui all’articolo 64 OCre-FINMA:
a. nel caso delle posizioni di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera b per le quali il credito di riferimento e il credito sottostante non coincidono, se le condizioni di cui agli articoli 71 capoverso 2 lettere a e b, 72 capoversi 1 e 3, 74 e 75 OCre-FINMA sono adempiute;
b. nel caso delle posizioni di cui ai capoversi 1–3 e all’articolo 10 capoverso 1 lettera a che non sono espresse nella stessa valuta o non hanno la stessa durata residua;
c. nel caso delle posizioni di cui ai capoversi 1–3 per le quali il credito di riferimento e il credito sottostante non coincidono, ma gli elementi del contratto derivato di credito indicano il credito sottostante come credito trasmissibile.
5. Alle condizioni di cui al capoverso 4, i fondi propri minimi ridotti corrispondono all’importo dei fondi propri minimi più elevato delle due posizioni di segno opposto.

##### **Art. 21** Rischio di tasso d’interesse specifico: derivati di credito di tipo «nth‑to-default» {#chap_2/sec_1/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--21}
I fondi propri minimi per i rischi di tasso d’interesse specifici dei derivati di credito di tipo «nth-to-default» e per le posizioni garantite da derivati di credito di tipo «nth‑to-default» sono calcolati secondo il numero 40.21 dello standard minimo di Basilea per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione dei rischi di mercato (MAR) nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.

### **Sezione 2:** Rischio azionario {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 22** Rischio azionario generico e specifico {#chap_2/sec_2/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--22}
(art. 85 OFoP)
Il rischio azionario comprende:
a. il rischio azionario imputabile alle fluttuazioni generali dei prezzi e alla volatilità dei mercati azionari (rischio azionario generico);
b. il rischio azionario imputabile all’emittente dell’azione e non giustificato da fluttuazioni generali dei prezzi e dalla volatilità dei mercati (rischio azionario specifico).

##### **Art. 23** Posizioni da considerare {#chap_2/sec_2/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--23}
(art. 81*a* cpv. 1 e 85 OFoP)
1. Secondo l’approccio standard semplice dei rischi di mercato, per il calcolo dei fondi propri minimi per la copertura del rischio azionario devono essere considerate tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione che presentano rischi azionari.
2. Le quote di patrimoni collettivi gestiti devono essere considerate come azioni. In alternativa, possono essere ripartite in funzione delle relative componenti; le singole componenti vanno considerate conformemente alle disposizioni del presente capitolo relative alle corrispondenti categorie di rischio.
3. Per le opzioni su strumenti su azioni, la registrazione delle posizioni e il calcolo dei fondi propri minimi per i rischi di mercato sono disciplinati dalla sezione 5.

##### **Art. 24** Valutazione e rappresentazione delle posizioni {#chap_2/sec_2/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--24}
1. Le posizioni devono essere valutate al valore di mercato. Le posizioni in valuta estera devono essere convertite in franchi al tasso di cambio a pronti.
2. I «future» e i «forward» devono essere rappresentati come una combinazione di una posizione lunga in un’azione, un paniere di azioni o un indice azionario, da un lato, e una posizione corta in un titolo di Stato, dall’altro, o viceversa. Le posizioni in azioni devono essere valutate al valore corrente di mercato; le posizioni in panieri di azioni o in indici azionari devono essere rappresentate al valore corrente di mercato del portafoglio azionario sottostante.
3. Gli «swap» su azioni devono essere rappresentati come una combinazione di una posizione lunga e di una corta. Al riguardo occorre applicare una combinazione di due posizioni in azioni, panieri di azioni o indici azionari oppure una combinazione costituita da una posizione in azioni, un paniere di azioni o un indice azionario e una posizione in tassi d’interesse.

##### **Art. 25** Compensazione di posizioni {#chap_2/sec_2/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--25}
1. Le posizioni che si controbilanciano in termini di importo riferite alla stessa azione o allo stesso indice azionario di un mercato nazionale, comprese quelle derivanti dalla rappresentazione di «future», «forward» e «swap» ai sensi dell’articolo 24 capoversi 2 e 3, possono essere compensate.
2. I titoli di Stato derivanti dalla rappresentazione di «future» e «forward» secondo l’articolo 24 capoverso 2 non possono essere compensati. Devono essere trattati secondo la sezione 1.

##### **Art. 26** Fondi propri minimi per il rischio azionario generico {#chap_2/sec_2/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--26}
(art. 85 cpv. 2 OFoP)
1. I fondi propri minimi prima della moltiplicazione per il fattore scalare di cui all’articolo 83*a* capoverso 1 lettera a OFoP necessari per la copertura del rischio azionario generico ammontano all’8 per cento della somma dell’importo assoluto delle posizioni nette secondo gli articoli 51 e 52 OFoP per mercato nazionale.
2. Il mercato nazionale corrisponde al mercato azionario sul quale sono quotati gli strumenti su azioni dell’emittente. Se gli strumenti su azioni sono quotati su più mercati azionari, il mercato domestico dell’emittente è considerato mercato azionario nazionale. Uno strumento su azioni contenuto in diversi indici nazionali può essere attribuito proporzionalmente a più mercati azionari nazionali in funzione della sua gestione all’interno della banca.

##### **Art. 27** Fondi propri minimi per il rischio azionario specifico {#chap_2/sec_2/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--27}
(art. 85 cpv. 1 e 3 OFoP)
1. I fondi propri minimi prima della moltiplicazione per il fattore scalare di cui all’articolo 83*a* capoverso 1 lettera a OFoP necessari per la copertura del rischio azionario specifico delle posizioni che presentano rischi azionari ammontano all’8 per cento della somma dei seguenti importi:
a. importo assoluto della posizione netta secondo l’articolo 51 o 52 OFoP per emissione;
b. importo assoluto della posizione netta secondo l’articolo 51 OFoP per indice azionario.
2. In deroga al capoverso 1, per un indice azionario può essere applicato un tasso del 2 per cento, purché detto indice sia sufficientemente diversificato e su di esso esista almeno un «future» negoziabile.
3. Se la banca persegue una strategia di arbitraggio con «future» su indici azionari, i fondi propri minimi devono essere calcolati solo per una parte della posizione di arbitraggio e a quest’ultima può essere applicato il tasso secondo il capoverso 2, se i «future» nella posizione opposta:
a. si riferiscono allo stesso indice, indipendentemente dalla durata o dalle sedi di negoziazione; o
b. presentano scadenze identiche e si riferiscono a indici simili.
4. Se la banca persegue una strategia di arbitraggio con «future» su indici sufficientemente diversificati da un lato e un paniere di azioni dall’altro, è possibile applicare il tasso secondo il capoverso 2 anche al paniere di azioni e rinunciare al calcolo dei fondi propri minimi per il rischio azionario generico delle posizioni che si controbilanciano in termini di importo, se:
a. la posizione di arbitraggio è assunta di proposito ed è oggetto di un monitoraggio a sé stante; e
b. la composizione del paniere di azioni copre almeno il 90 per cento dell’indice suddiviso nelle sue componenti fittizie.

### **Sezione 3:** Rischio di cambio e rischio di prezzo dell’oro {#chap_2/sec_3}
##### **Art. 28** Posizioni da considerare {#chap_2/sec_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--28}
(art. 81*a* e 86 OFoP)
1. Secondo l’approccio standard semplice dei rischi di mercato, per il calcolo dei fondi propri minimi per la copertura del rischio di cambio e del rischio di prezzo dell’oro devono essere considerate tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e del portafoglio della banca che presentano rischi di cambio e di prezzo dell’oro. È fatto salvo l’articolo 81*b* OFoP.
2. Le valute comprese nel paniere possono essere trattate come valute a sé stanti o scomposte nelle rispettive componenti valutarie. Il tipo di trattamento scelto deve essere applicato in modo sistematico e costante.
3. Per le opzioni su strumenti basati su valute estere e oro, la registrazione delle posizioni e il calcolo dei fondi propri minimi per i rischi di mercato sono disciplinati dalla sezione 5.

##### **Art. 29** Posizione netta per ogni valuta estera {#chap_2/sec_3/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--29}
(art. 86 cpv. 1 OFoP)
1. Per analogia all’articolo 51 OFoP, la posizione netta per ogni valuta estera corrisponde alla somma delle seguenti posizioni:
a. tutti gli attivi meno tutti i passivi, compresi gli interessi maturati, nella valuta estera;
b. tutti i valori attuali netti da incassare meno tutti i valori attuali netti da versare nell’ambito di tutte le operazioni a termine effettuate nella valuta estera;
c. l’importo netto nella valuta estera di proventi e oneri futuri noti e già completamente coperti;
d. tutte le garanzie e gli strumenti analoghi nella valuta estera di cui è certa l’escussione e che sono molto probabilmente irrevocabili;
e. la somma degli equivalenti delta di tutte le opzioni nella valuta estera;
f. tutte le altre posizioni che costituiscono un utile o una perdita nella valuta estera.
2. Nel calcolo dell’importo netto secondo il capoverso 1 lettera c, i proventi e gli oneri futuri non coperti possono essere considerati, a condizione che ciò avvenga in modo sistematico e costante.
3. Per le opzioni il cui valore di base e prezzo d’esercizio sono espressi nella medesima valuta estera, anziché l’equivalente delta secondo il capoverso 1 lettera e può essere considerato il prezzo dell’opzione.
4. La posizione netta in ogni valuta estera deve essere convertita in franchi al tasso di cambio a pronti.

##### **Art. 30** Posizione netta in oro {#chap_2/sec_3/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--30}
(art. 86 cpv. 2 OFoP)
1. Le posizioni a pronti e a termine in oro devono essere convertite in un’unità di misura standard, di norma once o chilogrammi, ed essere valutate al corrispondente prezzo a pronti in franchi.
2. Per il resto, il calcolo della posizione netta in oro è disciplinato per analogia dall’articolo 29.
3. La posizione netta in oro può inoltre essere trattata come una posizione in valuta estera, a condizione che ciò avvenga in modo sistematico e costante.
4. I «future» e i «forward» devono essere rappresentati come una combinazione di una posizione lunga in oro da un lato e una posizione corta in un titolo di Stato dall’altro, o viceversa. I titoli di Stato derivanti da tale rappresentazione sono trattati secondo la sezione 1.

### **Sezione 4:** Rischio delle materie prime {#chap_2/sec_4}
##### **Art. 31** Posizioni da considerare {#chap_2/sec_4/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--31}
(art. 81*a* e 86*a* OFoP)
1. Secondo l’approccio standard semplice dei rischi di mercato, per il calcolo dei fondi propri minimi per la copertura del rischio delle materie prime devono essere considerate tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e del portafoglio della banca che presentano rischi delle materie prime. Queste posizioni includono anche le posizioni in metalli preziosi, eccetto l’oro, e le posizioni in beni non fisici come l’elettricità e i certificati sul CO~2~.
2. Le posizioni che servono unicamente al finanziamento degli stock non devono essere considerate.
3. Per le opzioni su strumenti basati su materie prime, la registrazione delle posizioni e il calcolo dei fondi propri minimi per i rischi di mercato sono disciplinati dalla sezione 5.

##### **Art. 32** Valutazione delle posizioni {#chap_2/sec_4/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--32}
Tutte le posizioni lunghe e corte in ogni materia prima devono essere convertite in un’unità di misura standard, come il barile o il chilogrammo, e valutate al corrispondente prezzo a pronti in franchi.

##### **Art. 33** Rappresentazione di derivati su materie prime {#chap_2/sec_4/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--33}
1. I «future» e i «forward» su materie prime devono essere rappresentati come una combinazione di una posizione lunga in una materia prima, da un lato, e una posizione corta in un titolo di Stato, dall’altro, o viceversa. I titoli di Stato derivanti da questa rappresentazione non possono essere compensati. Devono essere trattati secondo la sezione 1.
2. Gli «swap» su materie prime le cui componenti sono, da un lato, un prezzo fisso e, dall’altro, il relativo prezzo di mercato devono essere rappresentati come una serie di posizioni corrispondenti al volume del contratto. Ogni pagamento effettuato nell’ambito dello «swap» è considerato come una posizione a sé stante.
3. Nel caso di «swap» su materie prime, le posizioni per le quali la banca versa un prezzo fisso e riceve un prezzo variabile sono rappresentate come posizioni lunghe. Le posizioni per le quali la banca riceve un prezzo fisso e versa un prezzo variabile sono rappresentate come posizioni corte.

##### **Art. 34** Categorie di materie prime {#chap_2/sec_4/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--34}
Le posizioni devono essere categorizzate in funzione delle materie prime. Le seguenti posizioni possono essere raggruppate nella stessa categoria di materie prime:
a. le posizioni nella stessa materia prima;
b. le posizioni in materie prime consegnabili l’una per l’altra;
c. le posizioni in materie prime con uno stretto rapporto di sostituibilità e per le quali può essere inequivocabilmente stabilita una correlazione minima di 0,9 fra l’andamento dei rispettivi prezzi per un periodo minimo di un anno.

##### **Art. 35** Procedura del segmento di scadenza {#chap_2/sec_4/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--35}
1. Secondo la procedura del segmento di scadenza le seguenti posizioni nella stessa materia prima possono essere compensate:
a. posizioni con la stessa scadenza;
b. le posizioni in contratti negoziati su mercati con date di consegna giornaliere, i cui termini di scadenza differiscono al massimo di dieci giorni.
2. Le posizioni rimanenti sono separate per categoria di materie prime e assegnate ai segmenti di scadenza in base alla loro scadenza secondo l’allegato 3 numero 1. Gli stock fisici sono assegnati al primo segmento di scadenza.
3. I fondi propri minimi prima della moltiplicazione per il fattore scalare di cui all’articolo 83*a* capoverso 1 lettera a OFoP corrispondono per ogni materia prima alla somma dei valori da addizionare nell’ordine indicato di seguito:
a. supplemento per le posizioni chiuse (art. 17) derivanti dalla compensazione della posizione lunga totale con la posizione corta totale all’interno di ogni segmento di scadenza, calcolato in base alla formula di cui all’allegato 3 numero 2.2; la posizione lunga totale di un segmento di scadenza è data dalla somma di tutte le posizioni lunghe individuali in questo segmento, mentre la posizione corta totale di un segmento di scadenza è data dalla somma di tutte le posizioni corte individuali in questo segmento;
b. risultato del calcolo seguente: per ogni segmento di scadenza è calcolata la posizione netta, a iniziare dal segmento di scadenza più a breve termine; la posizione netta del segmento di scadenza più a breve termine è riportata nel successivo segmento di scadenza; per ogni segmento di scadenza su cui è riportata una posizione netta occorre calcolare un supplemento secondo l’allegato 3 numero 2.3;
c. supplemento per le posizioni chiuse derivanti dalla compensazione di una posizione netta di un segmento di scadenza più a breve termine riportata secondo la lettera b con la posizione rimanente del successivo segmento di scadenza dopo la compensazione della posizione lunga totale con la posizione corta totale all’interno del segmento di scadenza più a lungo termine secondo la lettera a, calcolato secondo l’allegato 3 numero 2.4;
d. quota dell’importo assoluto della posizione netta rimanente secondo le lettere a–c, calcolata secondo l’allegato 3 numero 2.5.
4. La compensazione di posizioni in materie prime di diverse categorie sulla base di correlazioni necessita dell’autorizzazione della FINMA. L’autorizzazione è concessa se le condizioni di cui al numero 40.67 MAR nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP sono soddisfatte.

##### **Art. 36** Procedura semplificata {#chap_2/sec_4/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--36}
1. Nella procedura semplificata, i fondi propri minimi prima della moltiplicazione per il fattore scalare di cui all’articolo 83*a* capoverso 1 lettera a OFoP corrispondono per ogni categoria di materia prima alla somma di:
a. 15 per cento dell’importo assoluto della posizione netta; e
b. 3 per cento della somma degli importi assoluti delle posizioni lunghe e corte.
2. L’articolo 35 capoverso 1 lettera a si applica per analogia.

### **Sezione 5:** Rischi di mercato delle opzioni {#chap_2/sec_5}
##### **Art. 37** Posizioni da considerare {#chap_2/sec_5/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--37}
(art. 83*a* cpv. 2 OFoP)
1. Secondo l’approccio standard semplice dei rischi di mercato, per il calcolo dei fondi propri minimi per la copertura dei rischi di mercato delle opzioni devono essere considerate tutte le posizioni con carattere di opzione.
2. Se il carattere di opzione è poco marcato, lo strumento finanziario può anche essere considerato in base alla sua caratteristica principale anziché come opzione.

##### **Art. 38** «Swaption» {#chap_2/sec_5/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--38}
Le «swaption» sono rappresentate replicando lo «swap» sottostante l’opzione e, ai fini del calcolo del rischio di tasso d’interesse generale, ponderate per il delta dell’opzione. Per il calcolo dei rischi gamma e vega, è determinante la più lunga delle due durate dei valori di base.

##### **Art. 39** Procedure ammesse {#chap_2/sec_5/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--39}
1. I fondi propri minimi prima della moltiplicazione per il fattore scalare di cui all’articolo 83*a* capoverso 2 OFoP necessari per la copertura dei rischi di mercato delle opzioni sono calcolati in base a una delle seguenti procedure:
a. secondo la procedura delta plus;
b. secondo la procedura dell’analisi di scenario;
c. secondo la procedura semplificata.
2. La procedura semplificata può essere applicata solo se sono utilizzate esclusivamente opzioni acquistate.

##### **Art. 40** Procedura delta plus {#chap_2/sec_5/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--40}
1. Secondo la procedura delta plus, i fondi propri minimi prima della moltiplicazione per il fattore scalare di cui all’articolo 83*a* capoverso 2 OFoP necessari per la copertura dei rischi di mercato delle opzioni corrispondono ai fondi propri minimi necessari per la copertura dei rischi delta, gamma e vega delle opzioni.
2. Il calcolo dei fondi propri minimi per la copertura dei rischi di mercato dei valori di base è disciplinato dalle sezioni 1–4.

##### **Art. 41** Rischi delta {#chap_2/sec_5/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--41}
1. I fondi propri minimi per la copertura dei rischi delta devono essere calcolati per tutte le opzioni. Il calcolo è effettuato trattando l’equivalente delta di un’opzione conformemente alle regole applicabili ai fondi propri minimi del valore di base secondo le sezioni 1–4.
2. L’equivalente delta di un’opzione corrisponde al delta dell’opzione moltiplicato per il valore di mercato del suo valore di base.

##### **Art. 42** Rischi gamma delle opzioni in generale {#chap_2/sec_5/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--42}
I fondi propri minimi per la copertura dei rischi gamma devono essere calcolati per tutte le opzioni nel modo seguente:
a. le opzioni sono suddivise nelle categorie seguenti:
        1. una categoria per ogni strumento su tassi d’interesse della stessa valuta e dello stesso segmento di scadenza di cui all’allegato 1 per le banche che utilizzano il metodo delle scadenze o della stessa fascia temporale di cui all’allegato 2 per le banche che utilizzano il metodo della durata,
        2. una categoria per ogni azione e indice azionario dello stesso mercato nazionale,
        3. una categoria per ogni coppia valutaria,
        4. una categoria per l’oro,
        5. una categoria per ogni materia prima che secondo l’articolo 34 può essere raggruppata nella stessa categoria di materie prime;
b. all’interno di ogni categoria occorre calcolare gli effetti gamma delle singole posizioni lunghe e corte; l’effetto gamma è calcolato in base alla formula di cui all’allegato 4;
c. gli effetti gamma di tutte le posizioni all’interno di una categoria sono sommati; dalla somma risulta l’effetto gamma netto della categoria;
d. gli importi assoluti degli effetti gamma netti negativi delle categorie sono sommati.

##### **Art. 43** Rischi gamma di opzioni che presentano rischi di mercato specifici {#chap_2/sec_5/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--43}
1. Nel calcolo dei fondi propri minimi per la copertura dei rischi di mercato delle opzioni, le banche che detengono posizioni rilevanti in opzioni su singoli strumenti su azioni o strumenti su tassi d’interesse devono considerare, oltre ai fondi propri minimi secondo l’articolo 42, i fondi propri minimi per la copertura dei rischi gamma delle opzioni che presentano rischi di mercato specifici.
2. I fondi propri minimi devono essere calcolati nel modo seguente:
a. le opzioni sono suddivise nelle categorie di cui all’articolo 42 lettera a numeri 1 e 2;
b. all’interno di ogni categoria occorre calcolare gli effetti gamma delle singole posizioni; l’effetto gamma è calcolato in base alla formula di cui all’allegato 4;
c. gli effetti gamma di tutte le posizioni all’interno di una categoria sono sommati; dalla somma risulta l’effetto gamma netto della categoria;
d. gli importi assoluti degli effetti gamma netti negativi delle categorie sono sommati.

##### **Art. 44** Rischi vega {#chap_2/sec_5/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--44}
1. I fondi propri minimi per la copertura dei rischi vega devono essere calcolati per tutte le opzioni nel modo seguente:
a. le opzioni sono suddivise nelle categorie di cui all’articolo 42 lettera a;
b. all’interno di ogni categoria occorre calcolare gli effetti vega delle singole posizioni; l’effetto vega è calcolato in base alla formula di cui all’allegato 5;
c. gli effetti vega di tutte le posizioni all’interno di una categoria sono sommati; dalla somma risulta l’effetto vega netto della categoria;
d. gli importi assoluti degli effetti vega netti sono sommati.
2. Se, nel caso di opzioni illiquide, per il calcolo dell’effetto vega la volatilità implicita non può essere determinata con i metodi abituali, possono essere applicate altre procedure adeguate per il calcolo della struttura della volatilità.

##### **Art. 45** Analisi di scenario {#chap_2/sec_5/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--45}
1. Secondo la procedura dell’analisi di scenario, i fondi propri minimi prima della moltiplicazione per il fattore scalare di cui all’articolo 83*a* capoverso 2 OFoP necessari per la copertura dei rischi di mercato delle opzioni corrispondono per ogni categoria di rischio alla somma delle perdite potenziali massime calcolate secondo il capoverso 2.
2. Per ogni categoria di opzioni di cui all’articolo 42 lettera a e le posizioni di copertura corrispondenti (art. 46) occorre calcolare la perdita potenziale massima. La perdita risulta dalla combinazione delle variazioni del valore (art. 47) e della volatilità (art. 48) del valore di base nell’ambito di una matrice di analisi di scenario separata.
3. Nel caso di opzioni su tassi d’interesse vi è la possibilità di non effettuare un’analisi di scenario separata per ogni segmento di scadenza secondo l’allegato 1 o fascia temporale secondo l’allegato 2, ma di raggruppare i segmenti di scadenza o le fasce temporali. Devono essere costituiti almeno sei gruppi diversi e in ogni gruppo possono essere raggruppati al massimo tre segmenti di scadenza o fasce temporali.
4. Le interdipendenze a valute incrociate (relazioni «cross-currency») possono essere considerate.
5. Nel caso di opzioni che presentano rischi di tasso d’interesse o rischi azionari, oltre ai fondi propri minimi secondo i capoversi 1–4 occorre considerare i fondi propri minimi per la copertura dei rischi di mercato specifici. Questi ultimi sono calcolati secondo gli articoli 19 e 27 per le posizioni ponderate al fattore delta e secondo l’articolo 43 per i rischi gamma.

##### **Art. 46** Posizione di copertura corrispondente {#chap_2/sec_5/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--46}
1. Nel quadro dell’analisi di scenario, una posizione di copertura fa parte di un’opzione quale posizione di copertura corrispondente, se:
a. la posizione di copertura appartiene alla stessa categoria del valore di base di cui all’articolo 42 lettera a; e
b. l’equivalente delta (art. 41 cpv. 2) della posizione di copertura non è superiore a quello dell’opzione.
2. Se la condizione di cui al capoverso 1 lettera b non è adempiuta, le posizioni lineari in strumenti su azioni, valute, oro e materie prime possono essere integrate nelle corrispondenti matrici di analisi di scenario sempreché ciò non comporti fondi propri minimi inferiori rispetto a quelli ottenuti con un trattamento separato di tali posizioni.
3. Se i fondi propri minimi per le posizioni di copertura sono calcolati nel quadro dell’analisi di scenario, viene meno il calcolo dei fondi propri minimi per tali posizioni secondo le sezioni 1–4, eccetto quello per il rischio azionario e il rischio di tasso d’interesse specifico.

##### **Art. 47** Variazioni di valore {#chap_2/sec_5/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--47}
1. Per la copertura dei rischi di mercato generici di ogni categoria di opzioni di cui all’articolo 42 lettera a e delle posizioni di copertura corrispondenti, devono essere considerate almeno sette diverse variazioni di valore. Esse devono coprire l’intero intervallo corrispondente a ciascun tipo di opzione indicato di seguito e includere una variazione percentuale pari a zero:
a. opzioni su tassi d’interesse: ±variazioni del tasso d’interesse secondo l’allegato 2 numero 1;
b. opzioni su azioni o indici azionari:± 8 per cento;
c. opzioni su valute o oro:± 8 per cento;
d. opzioni su materie prime:± 15 per cento.
2. Gli intervalli tra le diverse variazioni di valore devono essere uguali.
3. Se, nel caso di opzioni su tassi d’interesse, sono raggruppate più fasce temporali, è applicata la variazione del tasso d’interesse più elevata delle fasce temporali riunite.

##### **Art. 48** Variazioni della volatilità {#chap_2/sec_5/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--48}
1. La perdita potenziale massima deve essere calcolata almeno per:
a. una volatilità implicita invariata;
b. una volatilità implicita maggiorata del 25 per cento; e
c. una volatilità implicita ridotta del 25 per cento.
2. Se, nel caso di opzioni illiquide, la volatilità implicita non può essere determinata con i metodi abituali, possono essere applicate altre procedure adeguate per il calcolo della struttura della volatilità.

##### **Art. 49** Procedura semplificata {#chap_2/sec_5/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--49}
1. Secondo la procedura semplificata, i fondi propri minimi prima della moltiplicazione per il fattore scalare di cui all’articolo 83*a* capoverso 2 OFoP necessari per la copertura dei rischi di mercato delle opzioni corrispondono:
a. per una posizione lunga in un’opzione «call» o «put», al minore dei seguenti importi:
        1. il valore di mercato dell’opzione,
        2. il valore di mercato del volume contrattuale del valore di base moltiplicato per il tasso applicabile al valore di base secondo il capoverso 3 per i rischi di mercato o, nel caso di opzioni su strumenti su azioni e strumenti su tassi d’interesse, moltiplicato per la somma dei tassi applicabili secondo il capoverso 3 per i rischi di mercato generici e specifici;
b. per una posizione lunga a pronti e un’opzione «put» acquistata sulla posizione a pronti o per una posizione corta a pronti e un’opzione «call» acquistata sulla posizione a pronti, all’importo calcolato nel modo seguente, ma almeno pari a zero:
        1. il valore di mercato del volume contrattuale del valore di base moltiplicato per il tasso applicabile al valore di base secondo il capoverso 3 per i rischi di mercato o, nel caso di opzioni su strumenti su azioni e strumenti su tassi d’interesse, moltiplicato per la somma dei tassi applicabili secondo il capoverso 3 per i rischi di mercato generici e specifici,
        2. meno il valore intrinseco dell’opzione relativa al volume contrattuale.
2. Per le posizioni a pronti garantite di cui al capoverso 1 lettera b non devono essere calcolati fondi propri minimi secondo le sezioni 1–4.
3. Per il calcolo dei fondi propri minimi si applicano i seguenti tassi:
a. per gli strumenti su valute e oro: 8 per cento;
b. per gli strumenti su materie prime: 15 per cento;
c. per gli strumenti su tassi d’interesse:
        1. per la copertura del rischio di tasso d’interesse generico: il fattore di ponderazione del rischio secondo l’allegato 1 numero 1, a seconda della durata residua dello strumento su tassi d’interesse,
        2. per la copertura del rischio di tasso d’interesse specifico: il tasso secondo l’allegato 5 OFoP;
d. per gli strumenti su azioni:
        1. per la copertura del rischio azionario generico: 8 per cento,
        2. per la copertura del rischio azionario specifico: 8 per cento e 2 per cento nel caso di un indice azionario secondo l’articolo 27 capoverso 2.

### **Sezione 6:** Approccio de minimis per il rischio di tasso d’interesse e il rischio azionario {#chap_2/sec_6}
##### **Art. 50** Valori limite per il portafoglio di negoziazione {#chap_2/sec_6/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--50}
(art. 83 cpv. 3 e 4 OFoP)
I valori limite che le dimensioni del portafoglio di negoziazione di una banca che intende utilizzare l’approccio*de minimis* non devono superare sono i seguenti:
a. 30 milioni di franchi; e
b. 6 per cento della somma dei valori seguenti:
        1. totale di bilancio dell’ultima chiusura trimestrale,
        2. importi assoluti degli impegni eventuali,
        3. importi assoluti dei crediti di impegno,
        4. importi assoluti degli impegni irrevocabili,
        5. importi assoluti degli impegni di pagamento e di versamento suppletivo,
        6. importi assoluti dei volumi contrattuali di tutti i derivati aperti.

##### **Art. 51** Dimensioni del portafoglio di negoziazione {#chap_2/sec_6/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--51}
Le dimensioni determinanti del portafoglio di negoziazione corrispondono alla somma dei valori seguenti:
a. valori di mercato assoluti di tutte le posizioni a pronti nel portafoglio di negoziazione;
b. equivalenti delta assoluti di tutte le posizioni in opzioni nel portafoglio di negoziazione;
c. valori di mercato assoluti di tutte le posizioni a termine nel portafoglio di negoziazione, prendendo come base il valore maggiore tra il prezzo a termine concordato e il prezzo a termine corrente sul mercato.

##### **Art. 52** Compensazione di posizioni {#chap_2/sec_6/art_52 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--52}
1. Nella determinazione delle dimensioni del portafoglio di negoziazione, le seguenti posizioni del portafoglio di negoziazione possono essere compensate con posizioni analoghe, se si controbilanciano in termini di importo e sono espresse nella stessa valuta:
a. posizioni in «future» che si riferiscono agli stessi valori di base, con scadenze che differiscono al massimo di sette giorni di calendario;
b. posizioni su strumenti su tassi d’interesse, comprese quelle derivanti dalla rappresentazione di «future» e «forward» secondo l’articolo 11, se l’emittente, la cedola e la scadenza coincidono;
c. «swap» e «forward rate agreement» su strumenti su tassi d’interesse con tassi di riferimento variabili identici e tassi d’interesse fissi che non differiscono di più di 15 punti base;
d. «swap», «forward rate agreement» e «forward» su strumenti su tassi d’interesse, se le prossime date di revisione del tasso d’interesse o le prossime date di scadenza differiscono al massimo di dieci giorni di calendario;
e. posizioni in derivati lineari il cui valore di base è un’azione identica o un indice azionario identico; ai «future» si applica in linea di principio la limitazione di cui alla lettera a;
f. posizioni in derivati lineari il cui valore di base è un’azione o un indice azionario con un’azione identica o un indice azionario identico, comprese le posizioni risultanti dalla rappresentazione di «future» e «forward» secondo l’articolo 24 capoverso 2.
2. Nella compensazione delle posizioni di cui al capoverso 1 possono essere integrate anche le posizioni risultanti dalla suddivisione delle operazioni a termine a valute incrociate, se:
a. le condizioni di cui al capoverso 1, eccetto la lettera c, sono adempiute; e
b. la suddivisione è documentata.

## **Capitolo 3:** Approccio standard dei rischi di mercato {#chap_3}
### **Sezione 1:** Applicabilità degli standard minimi di Basilea {#chap_3/sec_1}
##### **Art. 53** {#chap_3/sec_1/art_53 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--53}
1. L’applicazione dell’approccio standard dei rischi di mercato sottostà alle esigenze di cui ai numeri 10 e 20–23 MAR nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
2. Non è consentito applicare fattori di ponderazione del rischio ridotti per il rischio di inadempienza nei confronti di governi centrali, banche centrali, enti di diritto pubblico e banche multilaterali di sviluppo secondo il numero 22.7 MAR.

### **Sezione 2:** Quote di patrimoni collettivi gestiti nel portafoglio di negoziazione {#chap_3/sec_2}
##### **Art. 54** Approccio «look through» {#chap_3/sec_2/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--54}
Se viene applicato l’approccio «look through» secondo il numero 21.35 MAR nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP, per il calcolo dei fondi propri minimi relativi alle quote di patrimoni collettivi gestiti (PCG) nel portafoglio di negoziazione si applicano in via aggiuntiva le seguenti regole:
a. oltre ai fondi propri minimi per i rischi di mercato, per le posizioni sottostanti i PCG devono essere calcolati anche i fondi propri minimi per il rischio di credito della controparte e per il rischio di perdite di valore di mercato risultanti da adeguamenti della valutazione di credito («credit valuation adjustment», CVA) effettuati nel caso di derivati e operazioni di finanziamento di titoli a causa del rischio di inadempienza della controparte (rischio CVA);
b. le semplificazioni secondo il numero 21.36 capoverso 2 lettera b MAR si applicano per analogia;
c. se i derivati nei PCG possono essere utilizzati solo a fini di copertura e si può comprovare che ciò non comporta un aumento dei rischi di mercato, tali derivati possono essere esclusi dal calcolo dei fondi propri minimi per i rischi di mercato, il rischio di credito della controparte e il rischio CVA e il loro effetto di copertura non può essere considerato nel calcolo dei fondi propri minimi per i rischi di mercato.

##### **Art. 55** Approcci di calcolo alternativi {#chap_3/sec_2/art_55 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--55}
1. I fondi propri minimi per i rischi di mercato di quote di PCG possono essere determinati, anziché secondo l’approccio «look through», secondo gli approcci di calcolo di cui al numero 21.36 MAR nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP o secondo il capoverso 2.
2. Nel calcolo secondo il numero 21.36 capoverso 3 MAR, nell’ambito del metodo «sensitivities-based» (numero 21.77 MAR) la banca può applicare, anziché il fattore di ponderazione del rischio del 70 per cento per la categoria «Gruppo 11 – altri settori» («Bucket 11 – other sector»), uno dei seguenti fattori di ponderazione del rischio:
a. un fattore di ponderazione del rischio del 50 per cento;
b. un fattore di ponderazione del rischio calcolato da un terzo.
3. Il calcolo di cui al capoverso 2 lettera a è consentito solo per le quote di PCG secondo l’articolo 5 capoverso 3 lettera c numero 1 OFoP. Presuppone che la banca disponga delle informazioni sulle posizioni sottostanti i PCG di cui necessiterebbe per calcolare i fondi propri minimi qualora detenesse ogni singola posizione degli stessi.
4. Il calcolo di cui al capoverso 2 lettera b è consentito alle seguenti condizioni:
a. il terzo calcola il fattore di ponderazione del rischio dei PCG applicando l’approccio «look through» di cui al numero 21.35 MAR solo per il portafoglio di posizioni sottostanti i PCG, senza tenere conto di altre posizioni della banca;
b. il terzo ha una conoscenza completa delle posizioni sottostanti i PCG e calcola il fattore di ponderazione del rischio sulla base di informazioni aggiornate sulle posizioni sottostanti con cadenza almeno trimestrale;
c. il calcolo del fattore di ponderazione del rischio da parte del terzo è verificato con frequenza almeno annuale da un organo indipendente dal terzo e dalla banca;
d. la banca verifica regolarmente l’adeguatezza del fattore di ponderazione del rischio.
5. La FINMA può limitare la cerchia dei terzi di cui al capoverso 2 lettera b, purché ordinamenti giuridici esteri prevedano tali limitazioni.

##### **Art. 56** Combinazione e modifica degli approcci {#chap_3/sec_2/art_56 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--56}
Oltre agli approcci di calcolo di cui ai numeri 21.35 e 21.36 MAR nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP, nell’intero portafoglio di negoziazione può essere applicato solo uno dei due approcci di calcolo per i fattori di ponderazione del rischio di cui all’articolo 55 capoverso 2. Una modifica dell’approccio di calcolo applicato secondo l’articolo 55 capoverso 2 lettera a o b necessita dell’autorizzazione della FINMA.

##### **Art. 57** Fondi propri minimi per il rischio di inadempienza {#chap_3/sec_2/art_57 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--57}
Se nel calcolo di cui all’articolo 55 capoverso 2 la banca applica un fattore di ponderazione del rischio calcolato da un terzo secondo l’articolo 55 capoverso 2 lettera b, nel calcolo dei fondi propri minimi per il rischio di inadempienza secondo il numero 22.8 MAR nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP, in assenza di informazioni sulla qualità del credito («credit quality category – unrated»), previa autorizzazione della FINMA la banca può utilizzare il fattore di ponderazione del rischio calcolato dal terzo anziché una ponderazione del rischio del 15 per cento secondo il numero 22.24 MAR. Le condizioni di cui all’articolo 55 capoversi 4 e 5 si applicano per analogia.

## **Capitolo 4:** Approccio modello dei rischi di mercato {#chap_4}
##### **Art. 58** Applicabilità degli standard minimi di Basilea {#chap_4/art_58 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--58}
Su riserva delle seguenti disposizioni, l’applicazione dell’approccio modello dei rischi di mercato sottostà alle esigenze di cui ai numeri 10–12, 30–33, 90 e 99 MAR nonché al numero 33 dello standard minimo di Basilea per il processo di verifica prudenziale (SRP) nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.

##### **Art. 59** Quote di patrimoni collettivi gestiti nel portafoglio di negoziazione {#chap_4/art_59 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--59}
1. Nel calcolo dei fondi propri minimi per i rischi di mercato delle quote di PCG secondo il numero 31.11 capoverso 1 MAR nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP, la banca può modellizzare le posizioni in quote di PCG senza modellizzare ogni singola posizione sottostante i PCG.
2. La banca deve dimostrare, almeno una volta all’anno, che i fondi propri minimi calcolati secondo il capoverso 1 sono sempre almeno pari ai fondi propri minimi calcolati sulla base di una modellizzazione di ogni singola posizione sottostante i PCG.

##### **Art. 60** Condizioni di autorizzazione {#chap_4/art_60 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--60}
1. L’applicazione dell’approccio modello dei rischi di mercato è subordinata all’adempimento delle seguenti condizioni:
a. la divisione preposta alla negoziazione, il back office e l’unità di controllo dei rischi della banca devono disporre di un’infrastruttura informatica sufficiente;
b. l’approccio modello dei rischi di mercato e i corrispondenti sistemi di gestione dei rischi:
        1. si fondano su un’impostazione solida,
        2. sono implementati correttamente, e
        3. considerano le attività specifiche della banca, in particolare la composizione del portafoglio di negoziazione, le strategie di negoziazione e i mandati corrispondenti di cui al numero 12 MAR nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP;
c. l’approccio modello dei rischi di mercato adempie tutte le esigenze di cui ai numeri 10–12, 30–33, 90 e 99 MAR nonché al numero 33 SRP nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
2. Le condizioni devono essere adempiute in modo permanente.

##### **Art. 61** Utilizzo dei risultati dell’audit di terzi nella procedura di autorizzazione {#chap_4/art_61 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--61}
Nel quadro della procedura di autorizzazione, la FINMA può basarsi sui risultati dell’audit condotto:
a. dalla società di audit prudenziale della banca che ha presentato la richiesta;
b. da un’altra società di audit prudenziale;
c. da autorità di vigilanza estere; o
d. da altri terzi, purché siano indipendenti e dispongano delle adeguate conoscenze specialistiche.

##### **Art. 62** Autorizzazione {#chap_4/art_62 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--62}
1. La FINMA rilascia l’autorizzazione se le condizioni sono adempiute.
2. L’autorizzazione può essere soggetta a condizioni.

##### **Art. 63** Obblighi di comunicazione {#chap_4/art_63 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--63}
1. La banca deve comunicare alla FINMA e alla società di audit prudenziale le seguenti informazioni:
a. modifiche essenziali all’approccio modello dei rischi di mercato;
b. modifiche alla politica di rischio, come pure alla struttura e ai mandati dell’unità di negoziazione secondo il numero 12 MAR nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP;
c. il numero delle eccezioni nel «backtesting» a livello di banca secondo il numero 32 MAR.
2. La banca deve presentare alla FINMA, con frequenza almeno trimestrale, un rapporto concernente:
a. i risultati del «backtesting» e dei test di attribuzione dei profitti e delle perdite («P&L attribution test») a livello di unità di negoziazione secondo il numero 32 MAR; e
b. l’adeguamento del periodo di stress secondo il numero 33.44 MAR.

##### **Art. 64** Verifica annuale del sistema di monitoraggio dei rischi {#chap_4/art_64 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--64}
La revisione interna o una società di audit abilitata a effettuare l’audit secondo l’articolo 11*a* capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 22 agosto 2007[^6]sui revisori deve verificare con frequenza annuale l’adeguatezza del sistema di monitoraggio dei rischi, in particolare dei sistemi di negoziazione e di controllo. La verifica si basa sulle esigenze di cui al numero 30.16 MAR nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP e può essere armonizzata con l’audit prudenziale.

## **Capitolo 5:** Entrata in vigore {#chap_5}
##### **Art. 65** {#chap_5/art_65 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--65}
1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
2. Le disposizioni di cui al numero 90.1 terzo periodo MAR nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP si applicano dal 1° gennaio 2026.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 16, 42 lett. a n. 1, 45 cpv. 3 e 49 cpv. 3 lett. c)
### Rischio di tasso d’interesse: metodo delle scadenze {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--annex-1}
#### **1** Segmenti di scadenza, zone, fattori di ponderazione del rischio e variazioni ipotizzate del tasso d’interesse {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--annex-1/lvl_1}
| | Segmento di scadenza | | Fattore di ponde-<br>razione del rischio,<br>in percentuale | Variazione ipotizzata<br>del tasso d’interesse,<br>in punti percentuali |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Cedola ≥ 3% | Cedola < 3% | | |
| Zona 1 | ≤ 1 mese | ≤ 1 mese | 0,00 | 1,00 |
| | >1 mese, ≤ 3 mesi | >1 mese, ≤ 3 mesi | 0,20 | 1,00 |
| | > 3 mesi, ≤ 6 mesi | > 3 mesi, ≤ 6 mesi | 0,40 | 1,00 |
| | > 6 mesi, ≤ 12 mesi | > 6 mesi, ≤ 12 mesi | 0,70 | 1,00 |
| Zona 2 | > 1 anno, ≤ 2 anni | > 1 anno, ≤ 1,9 anni | 1,25 | 0,90 |
| | > 2 anni, ≤ 3 anni | > 1,9 anni, ≤ 2,8 anni | 1,75 | 0,80 |
| | > 3 anni, ≤ 4 anni | > 2,8 anni, ≤ 3,6 anni | 2,25 | 0,75 |
| Zona 3 | > 4 anni, ≤ 5 anni | > 3,6 anni, ≤ 4,3 anni | 2,75 | 0,75 |
| | > 5 anni, ≤ 7 anni | > 4,3 anni, ≤ 5,7 anni | 3,25 | 0,70 |
| | > 7 anni, ≤ 10 anni | > 5,7 anni, ≤ 7,3 anni | 3,75 | 0,65 |
| | > 10 anni, ≤ 15 anni | > 7,3 anni, ≤ 9,3 anni | 4,50 | 0,60 |
| | > 15 anni, ≤ 20 anni | > 9,3 anni, ≤ 10,6 anni | 5,25 | 0,60 |
| | > 20 anni | > 10,6 anni, ≤ 12 anni | 6,00 | 0,60 |
| | | > 12 anni, ≤ 20 anni | 8,00 | 0,60 |
| | | > 20 anni | 12,50 | 0,60 |

#### **2** Calcolo dei fondi propri minimi {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--annex-1/lvl_2}
##### **2.1** Visione d’insieme dei parametri di calcolo {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--annex-1/lvl_2/lvl_2_1}
i indice per posizioni
*T* indice per il segmento di scadenza conformemente alla tabella di cui al numero 1
k indice per le zone conformemente alla tabella di cui al numero 1, con<br /> k∈{1,2,3}
LT,i posizione lunga individualeinel segmento di scadenzaT, conLT,i≥0
LT posizione lunga totale del segmento di scadenza*T* , conLT=∑iLT,i; se non esiste alcuna posizione lunga individuale nel segmento di scadenzaT, si applicaLT=0
ST,i posizione corta individualeinel segmento di scadenzaT, conST,i≤0
ST posizione corta totale del segmento di scadenza*T* , conST=∑iST,i; se non esiste alcuna posizione corta individuale nel segmento di scadenzaT, si applicaST=0
wT fattore di ponderazione del rischio per le posizioni nel segmento di scadenzaTconformemente alla tabella di cui al numero 1
zk supplemento relativo per la compensazione delle posizioni nette dei segmenti di scadenza all’interno della zonak
L—Zonek somma delle posizioni lunghe nette dei segmenti di scadenza nella zonak:L—Zonek=∑T∈ZonekwT⋅max⁡(LT−|ST|,0)
S—Zonek somma delle posizioni corte nette dei segmenti di scadenza nella zonak:S—Zonek=−∑T∈ZonekwT⋅min⁡(LT−|ST|,0)
Nk posizione netta della zonak:Nk=L—Zonek−S—Zonek
N—1 posizione netta rimanente della zona 1 in seguito alla compensazione della posizione netta delle zone 1 e 2; si applica:N—1=max⁡[max⁡(N1,0)+min⁡(N2,0),0]+min⁡[min⁡(N1,0)+max⁡(N2,0),0]
N—2 posizione netta rimanente della zona 2 in seguito alla compensazione della posizione netta delle zone 1 e 2; si applica:N—2=max⁡[max⁡(N2,0)+min⁡(N1,0),0]+min⁡[min⁡(N2,0)+max⁡(N1,0),0]
N—3 posizione netta rimanente della zona 3 in seguito alla compensazione della posizione netta delle zone 1 e 2 nonché 2 e 3; si applica:N—3=max⁡[max⁡(N3,0)+min⁡(N—2,0),0]+min⁡[min⁡(N—3,0)+max⁡(N—2,0),0]

##### **2.2** Somma delle posizioni nette di tutti i segmenti di scadenza {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--annex-1/lvl_2/lvl_2_2}
La somma delle posizioni nette di tutti i segmenti di scadenza è calcolata secondo la formula seguente:

∑TwT(LT−|ST|)

##### **2.3** Supplemento per la compensazione all’interno dei segmenti di scadenza {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--annex-1/lvl_2/lvl_2_3}
Il supplemento per la compensazione della posizione lunga totale ponderata con la posizione corta totale ponderata all’interno di ogni segmento di scadenza è pari al 10 per cento della somma delle posizioni chiuse derivanti da tale compensazione ed è calcolato secondo la formula seguente:

0,1⋅∑TwT⋅min⁡(LT,|ST|)

##### **2.4** Supplemento per la compensazione all’interno delle zone {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--annex-1/lvl_2/lvl_2_4}
Il supplemento per la compensazione della somma delle posizioni lunghe nette con la somma delle posizioni corte nette dei segmenti di scadenza all’interno della zona*k* è calcolato come percentuale delle posizioni chiuse derivanti da tale compensazione secondo la seguente formula:

zk⋅min⁡(L—Zonek,S—Zonek)conz1=0,4ez2=z3=0,3

##### **2.5** Supplemento per la compensazione tra le zone 1 e 2 {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--annex-1/lvl_2/lvl_2_5}
Il supplemento per la compensazione della posizione netta della zona 1 con la posizione netta della zona 2 è pari al 40 per cento della posizione chiusa derivante da tale compensazione ed è calcolato secondo la formula seguente:

0,4⋅min⁡[max⁡(N1,0)+max⁡(N2,0),−min⁡(N1,0)−min⁡(N2,0)]

##### **2.6** Supplemento per la compensazione tra le zone 2 e 3 {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--annex-1/lvl_2/lvl_2_6}
Il supplemento per la compensazione della posizione netta rimanente secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettera d della zona 2 con la posizione netta della zona 3 è pari al 40 per cento della posizione chiusa derivante da tale compensazione ed è calcolato secondo la formula seguente:

0,4⋅min⁡[max⁡(N—2,0)+max⁡(N3,0),−min⁡(N—2,0)−min⁡(N3,0)]

##### **2.7** Supplemento per la compensazione tra le zone 1 e 3 {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--annex-1/lvl_2/lvl_2_7}
Il supplemento per la compensazione della posizione netta rimanente secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettera d della zona 1 con la posizione netta rimanente secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettera e della zona 3 è pari al 100 per cento della posizione chiusa derivante da tale compensazione ed è calcolato secondo la formula seguente:

min⁡[max⁡(N—1,0)+max⁡(N—3,0),−min⁡(N—1,0)−min⁡(N—3,0)]
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 18 cpv. 2–5 , 42 lett. a, 45 cpv. 3 e 47 cpv. 1 lett. a)
### Rischio di tasso d’interesse: metodo della durata {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--annex-2}
#### **1** Fasce temporali, zone e variazioni ipotizzate del tasso d’interesse {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--annex-2/lvl_1}
| | Fascia temporale | Variazione ipotizzata del tasso d’interesse,<br>in punti percentuali |
| --- | --- | --- |
| Zona 1 | ≤ 1 mese | 1,00 |
| | > 1 mese, ≤ 3 mesi | 1,00 |
| | > 3 mesi, ≤ 6 mesi | 1,00 |
| | > 6 mesi, ≤ 12 mesi | 1,00 |
| Zona 2 | > 1 anno, ≤ 1,9 anni | 0,90 |
| | > 1,9 anni, ≤ 2,8 anni | 0,80 |
| | > 2,8 anni, ≤ 3,6 anni | 0,75 |
| Zona 3 | > 3,6 anni, ≤ 4,3 anni | 0,75 |
| | > 4,3 anni, ≤ 5,7 anni | 0,70 |
| | > 5,7 anni, ≤ 7,3 anni | 0,65 |
| | > 7,3 anni, ≤ 9,3 anni | 0,60 |
| | > 9,3 anni, ≤ 10,6 anni | 0,60 |
| | > 10,6 anni, ≤ 12 anni | 0,60 |
| | > 12 anni, ≤ 20 anni | 0,60 |
| | > 20 anni | 0,60 |

#### **2** Calcolo dei fondi propri minimi {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--annex-2/lvl_2}
##### **2.1** Visione d’insieme dei parametri di calcolo {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--annex-2/lvl_2/lvl_2_1}
i indice per posizioni
*T* indice per la fascia di duration conformemente alla tabella di cui al numero 1
k indice per le zone conformemente alla tabella di cui al numero 1, conk∈{1,2,3}
LT,i posizione corta individualeinella fascia temporaleT, conLT,i≥0
LT posizione lunga totale della fascia temporale*T* , conLT=∑iLT,i; se non esiste alcuna posizione lunga individuale nella fascia temporaleT, si applicaLT=0
ST,i posizione corta individualeinella fascia temporaleT, conST,i≤0
ST posizione corta totale della fascia temporale*T* , conST=∑iST,i; se non esiste alcuna posizione corta individuale nella fascia temporaleT, si applicaST=0
zk supplemento relativo per la compensazione delle posizioni nette delle fasce temporali all’interno della zonak
L—Zonek somma delle posizioni lunghe nette delle fasce temporali nella zonak:L—Zonek=∑T∈Zonekmax⁡(LT−|ST|,0)
S—Zonek somma delle posizioni corte nette delle fasce temporali nella zonak:S—Zonek=−∑T∈Zonekmin⁡(LT−|ST|,0)
Nk posizione netta della zonak:Nk=L—Zonek−S—Zonek
N—1 posizione netta rimanente della zona 1 in seguito alla compensazione della posizione netta delle zone 1 e 2; si applica:N—1=max⁡[max⁡(N1,0)+min⁡(N2,0),0]+min⁡[min⁡(N1,0)+max⁡(N2,0),0]
N—2 posizione netta rimanente della zona 2 in seguito alla compensazione della posizione netta delle zone 1 e 2; si applica:N—2=max⁡[max⁡(N2,0)+min⁡(N1,0),0]+min⁡[min⁡(N2,0)+max⁡(N1,0),0]
N—3 posizione netta rimanente della zona 3 in seguito alla compensazione della posizione netta delle zone 1 e 2 nonché 2 e 3; si applica:N—3=max⁡[max⁡(N3,0)+min⁡(N—2,0),0]+min⁡[min⁡(N—3,0)+max⁡(N—2,0),0]

##### **2.2** Somma delle posizioni nette di tutte le fasce temporali {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--annex-2/lvl_2/lvl_2_2}
La somma delle posizioni nette di tutte le fasce temporali è calcolata secondo la formula seguente:

∑T(LT−|ST|)

##### **2.3** Supplemento per la compensazione all’interno delle fasce temporali {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--annex-2/lvl_2/lvl_2_3}
Il supplemento per la compensazione della posizione lunga totale con la posizione corta totale all’interno di ogni fascia temporale è pari al 5 per cento della somma delle posizioni chiuse derivanti da tale compensazione ed è calcolato secondo la formula seguente:

0.05⋅∑Tmin⁡(LT,|ST|)

##### **2.4** Supplemento per la compensazione all’interno delle zone {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--annex-2/lvl_2/lvl_2_4}
Il supplemento per la compensazione della somma delle posizioni lunghe nette con la somma delle posizioni corte nette delle fasce temporali all’interno della zona*k* è calcolato come percentuale delle posizioni chiuse derivanti da tale compensazione secondo la formula seguente:

zk⋅min⁡(L—Zonek,S—Zonek)conz1=0,4ez2=z3=0,3

##### **2.5** Supplemento per la compensazione tra le zone 1 e 2 {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--annex-2/lvl_2/lvl_2_5}
Il supplemento per la compensazione della posizione netta della zona 1 con la posizione netta della zona 2 è pari al 40 per cento della posizione chiusa derivante da tale compensazione ed è calcolato secondo la formula seguente:

0,4⋅min⁡[max⁡(N1,0)+max⁡(N2,0),−min⁡(N1,0)−min⁡(N2,0)]

##### **2.6** Supplemento per la compensazione tra le zone 2 e 3 {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--annex-2/lvl_2/lvl_2_6}
Il supplemento per la compensazione della posizione netta rimanente secondo l’articolo 18 capoverso 4 lettera d della zona 2 con la posizione netta della zona 3 è pari al 40 per cento della posizione chiusa derivante da tale compensazione ed è calcolato secondo la formula seguente:

0,4⋅min⁡[max⁡(N—2,0)+max⁡(N3,0),−min⁡(N—2,0)−min⁡(N3,0)]

##### **2.7** Supplemento per la compensazione tra le zone 1 e 3 {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--annex-2/lvl_2/lvl_2_7}
Il supplemento per la compensazione della posizione netta rimanente secondo l’articolo 18 capoverso 4 lettera d della zona 1 con la posizione netta rimanente secondo l’articolo 18 capoverso 4 lettera e della zona 3 è pari al 100 per cento della posizione chiusa derivante da tale compensazione ed è calcolato secondo la formula seguente:

min⁡[max⁡(N—1,0)+max⁡(N—3,0),−min⁡(N—1,0)−min⁡(N—3,0)]
##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 35 cpv. 2 e 3)
### Rischio di materie prime: procedura del segmento di scadenza {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--annex-3}
#### **1** Segmenti di scadenza {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--annex-3/lvl_1}
| Segmento di scadenza | Scadenza |
| --- | --- |
| 1 | ≤ 1 mese |
| 2 | > 1 mese, ≤ 3 mesi |
| 3 | > 3 mesi, ≤ 6 mesi |
| 4 | > 6 mesi, ≤ 12 mesi |
| 5 | > 1 anno, ≤ 2 anni |
| 6 | > 2 anni, ≤ 3 anni |
| 7 | > 3 anni |

#### **2** Calcolo dei fondi propri minimi {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--annex-3/lvl_2}
##### **2.1** Visione d’insieme dei parametri di calcolo {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--annex-3/lvl_2/lvl_2_1}
i indice per posizioni
*T, t* indice per il segmento di scadenza conformemente alla tabella di cui al numero 1
LT,i posizione lunga individualeinel segmento di scadenzaT, conLT,i≥0
LT posizione lunga totale del segmento di scadenza*T* , conLT=∑iLT,i; se non esiste alcuna posizione lunga individuale nel segmento di scadenzaT, si applicaLT=0
ST,i posizione corta individualeinel segmento di scadenzaT, conST,i≤0
ST posizione corta totale del segmento di scadenza*T* , conST=∑iST,i; se non esiste alcuna posizione corta individuale nel segmento di scadenzaT, si applicaST=0
NT posizione netta dei segmenti di scadenza da 1 aT, si applica:<br /> N1=L1−|S1|eNT+1=LT+1−|ST+1|+NT=∑t≤T+1Lt−|St|<br /> perT<7

##### **2.2** Supplemento per la compensazione all’interno dei segmenti di scadenza {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--annex-3/lvl_2/lvl_2_2}
Il supplemento per la compensazione della posizione lunga totale con la posizione corta totale all’interno di ogni segmento di scadenza è pari all’1,5 per cento della somma del doppio delle posizioni chiuse derivanti da tale compensazione ed è calcolato secondo la formula seguente:

0,015⋅∑T2⋅min⁡(LT,|ST|)

##### **2.3** Supplemento per il riporto di una posizione netta {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--annex-3/lvl_2/lvl_2_3}
Il supplemento per il riporto delle posizioni nette di tutti i segmenti di scadenza~~nel successivo segmento di scadenza più a lungo termine è calcolato secondo la formula seguente:

0,006⋅∑T<7|NT|

##### **2.4** Supplemento per la compensazione di posizioni nette riportate {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--annex-3/lvl_2/lvl_2_4}
Il supplemento per la compensazione delle posizioni nette dei segmenti di scadenza più a breve termine riportate secondo l’articolo 35 capoverso 3 lettera b (~~per segmento di scadenza*T* ) con la posizione rimanente nei successivi segmenti di scadenza più a lungo termine secondo l’articolo 35 capoverso 3 lettera a~~è pari all’1,5 per cento della somma del doppio delle posizioni chiuse derivanti da tale compensazione ed è calcolato secondo la formula seguente:

0,015⋅∑T<72⋅min⁡[max⁡(LT+1−|ST+1|,NT,0),−min⁡(LT+1−|ST+1|,NT,0)]

##### **2.5** Quota per la posizione netta rimanente {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--annex-3/lvl_2/lvl_2_5}
La quota per la posizione netta rimanente~~secondo l’articolo 35 capoverso 3 lettere a–c è pari al 15 per cento del suo importo assoluto ed è calcolata secondo la formula seguente:

0,15⋅|N7|=0.15⋅|∑TLT−|ST||
##### **Allegato 4** {#annex_4}
(art. 42 lett. b e 43 cpv. 2 lett. b)
### Effetto gamma {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--annex-4}
Effetto gamma=0,5⋅Γ⋅∆V2

Γgamma dell’opzione,

∆Vvariazione del valore del valore di base dell’opzione da determinare in base alle seguenti regole:
a. opzioni su obbligazioni:
    1. rischi di mercato generici: moltiplicazione del prezzo dell’obbligazione sottostante con il fattore di ponderazione del rischio secondo l’allegato 1, in funzione della durata dell’obbligazione,
    2. rischi di mercato specifici: moltiplicazione del prezzo dell’obbligazione sottostante con l’aliquota corrispondente secondo l’allegato 5 OFoP;
b. opzioni su tassi d’interesse: variazione ipotizzata del tasso d’interesse secondo l’allegato 1, in funzione della scadenza del tasso d’interesse sottostante;
c. opzioni su azioni o indici azionari:
    1. rischi di mercato generici: moltiplicazione del prezzo dell’azione o del valore dell’indice sottostante per l’8 per cento,
    2. rischi di mercato specifici: moltiplicazione del prezzo dell’azione o del valore dell’indice sottostante per l’8 per cento o per il 2 per cento nel caso di un indice azionario secondo l’articolo 27 capoverso 2;
d. opzioni su valute o oro: moltiplicazione del prezzo della valuta o dell’oro sottostante per l’8 per cento;
e. opzioni su materie prime: moltiplicazione del prezzo delle materie prime sottostanti per il 15 per cento.
##### **Allegato 5** {#annex_5}
(art. 44)
### Effetto vega {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.033.41--annex-5}
Effetto vega = 0,25 **^.^** υ **^.^** σ

υ vega dell’opzione
σ volatilità implicita

[^1]: RS  **952.03**
[^2]: RS  **952.02**
[^3]: RS  **952.033.21**
[^4]: RS  **952.033.21**
[^5]: RS  **952.033.21**
[^6]: RS  **221.302.3**