952.06

# Ordinanza sulla liquidità delle banche e delle società di intermediazione mobiliare

(Ordinanza sulla liquidità, OLiq)^[^1]^

del 30 novembre 2012 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 capoverso 2, 10 capoverso 4 lettera a e 56<br />della legge dell’8 novembre 1934[^2]sulle banche (LBCR)<br />e gli articoli 46 capoverso 3 e 72 della legge del 15 giugno 2018[^3]<br />sugli istituti finanziari (LIsFi),[^4]

ordina:

## **Capitolo 1:** Disposizioni generali {#chap_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--1}
1. La presente ordinanza disciplina le esigenze qualitative e quantitative in materia di liquidità applicabili alle banche ai sensi della LBCR e alle società di intermediazione mobiliare che tengono conti ai sensi della LIsFi (qui di seguito banche).[^5]
2. La FINMA emana disposizioni tecniche di esecuzione.

##### **Art. 1a** Standard minimi di Basilea {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--1_a}
1. Per standard minimi di Basilea si intendono i documenti del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria che la presente ordinanza dichiara determinanti, in particolare ai fini del calcolo delle esigenze in materia di liquidità.
2. La versione determinante degli standard minimi di Basilea da applicare è riportata nell’allegato 1 e nell’allegato 1 dell’ordinanza del 1° giugno 2012[^6]sui fondi propri (OFoP).

##### **Art. 2** Principi {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--2}
1. Tutte le banche devono disporre in ogni momento della liquidità necessaria per poter rispettare i propri obblighi di pagamento anche in situazioni di stress.
2. Esse detengono una riserva di liquidità durevole e calcolata in modo adeguato per far fronte a peggioramenti della liquidità che si producono in tempi brevi e assicurano un adeguato finanziamento a medio-lungo termine.[^7]

## **Capitolo 2:** . {#chap_2}
##### **Art. 3 e 4** {#chap_2/art_3_4 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--3 und 4}

## **Capitolo 3:** Esigenze in materia di liquidità {#chap_3}
### **Sezione 1:** Esigenze qualitative {#chap_3/sec_1}
##### **Art. 5** Principio della proporzionalità {#chap_3/sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--5}
Le banche sono obbligate a gestire in modo adeguato i rischi di liquidità a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto conformemente alla loro dimensione nonché al genere, all’entità, alla complessità e ai rischi delle loro attività.

##### **Art. 6** Funzioni di direzione, controllo e gestione {#chap_3/sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--6}
1. Le banche definiscono in che misura sono disposte ad assumersi rischi di liquidità (tolleranza al rischio di liquidità).
2. Esse stabiliscono le strategie di gestione del rischio di liquidità in conformità con la tolleranza al rischio di liquidità.
3. Esse considerano i loro costi e rischi inerenti alla liquidità per tutte le fondamentali attività di bilancio e fuori bilancio, segnatamente al momento della fissazione dei prezzi, dell’introduzione di nuovi prodotti e del computo dei ricavi. Esse provvedono affinché tra gli incentivi ai rischi e i rischi di liquidità assunti esista una relazione equilibrata conformemente alla tolleranza al rischio di liquidità statuita.

##### **Art. 7** Sistemi di misurazione e gestione dei rischi {#chap_3/sec_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--7}
1. Le banche stabiliscono processi adeguati per individuare, valutare, gestire e sorvegliare i rischi di liquidità. In particolare, devono allestire un prospetto sulla loro liquidità per periodi di diversa durata con un confronto dei potenziali afflussi e deflussi di fondi nelle posizioni di bilancio e fuori bilancio.[^8]
2. Esse individuano, gestiscono e sorvegliano i rischi di liquidità nonché il fabbisogno di finanziamento del gruppo finanziario e di tutte le entità giuridiche, i settori di attività e le valute rilevanti per il rischio di liquidità, considerando le restrizioni legali, regolamentari e operative al trasferimento di liquidità.
3. Esse individuano, gestiscono e sorvegliano i rischi di liquidità infragiornalieri. I rischi di liquidità incorsi non devono pregiudicare né gli obblighi né i sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni.
4. Le banche controllano i titoli che generano liquidità e distinguono tra titoli gravati e non gravati. Esse devono poter dimostrare in ogni momento dove sono detenuti i titoli e come poterli mobilitare tempestivamente.

##### **Art. 8** Riduzione dei rischi {#chap_3/sec_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--8}
Le banche adottano misure per ridurre i loro rischi di liquidità. Esse devono segnatamente disporre di un sistema di limiti e di una struttura di finanziamento adeguatamente diversificata in funzione di fonti di finanziamento e durata.

##### **Art. 9** Stress test {#chap_3/sec_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--9}
1. Per quanto concerne i rischi di liquidità ciascuna banca deve riprodurre diversi scenari di stress ed eseguire stress test sul proprio stato di liquidità in base a questi scenari. A questo proposito, essa considera i flussi di pagamento da posizioni di fuori bilancio e altri impegni eventuali, compresi quelli derivanti da società veicolo di cartolarizzazione e altre società veicolo, alle quali fornisce liquidità o che deve sostenere materialmente per motivi contrattuali o di reputazione.
1bis. Per gli stress test le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 30 aprile 2014[^9]sulle banche (OBCR) devono considerare esclusivamente lo scenario di stress di cui all’articolo 12 capoverso 1.[^10]
2. La scelta degli scenari di stress deve tener conto dei seguenti elementi:
a. cause e fattori specifici all’istituto, comuni al mercato e combinate;
b. diversi orizzonti temporali;
c. diversi livelli di gravità delle situazioni di stress, compreso lo scenario di una perdita del finanziamento non garantito nonché di una limitazione del finanziamento garantito.
3. Le ipotesi relative agli scenari, in particolare quelli sugli afflussi e sui deflussi di fondi e sul valore di liquidità dei titoli in caso di situazioni di stress, devono essere verificate regolarmente nonché in seguito al manifestarsi di un tale scenario.[^11]
4. Nella valutazione dello stress test occorre analizzare le ripercussioni sul conto economico.

##### **Art. 10** Piano d’emergenza {#chap_3/sec_1/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--10}
1. Tutte le banche elaborano un piano d’emergenza che prevede strategie efficaci in caso di mancanza di liquidità. Esse stabiliscono in forma adeguata nelle direttive interne e nelle istruzioni le competenze, i mezzi di comunicazione e le misure necessarie.
2. L’elaborazione del piano d’emergenza deve tenere conto in particolare degli scenari di stress di cui all’articolo 9 capoverso 1 nonché dei risultati degli stress test.

##### **Art. 11** {#chap_3/sec_1/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--11}

### **Sezione 2:** Esigenze quantitative: quota di liquidità a breve termine {#chap_3/sec_2}
##### **Art. 12** Quota di liquidità a breve termine {#chap_3/sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--12}
1. Lo scopo della quota di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio,* LCR) è di garantire che le banche mantengano sufficienti attività liquide di elevata qualità (*High Quality Liquid Assets,* HQLA) per poter coprire in ogni momento il deflusso netto di fondi prospettato in uno scenario di stress di liquidità basato su ipotesi di deflussi e afflussi per un orizzonte temporale di 30 giorni di calendario (orizzonte temporale di 30 giorni). Le ipotesi riguardanti i deflussi di fondi e i tassi di deflusso sono elaborate sulla base dell’allegato 2, quelle concernenti gli afflussi di fondi e i tassi di afflusso sulla base dell’allegato 3.
2. L’adempimento del requisito LCR non libera le banche dall’obbligo di detenere riserve di liquidità calcolate in modo adeguato ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 considerando i risultati degli stress test di cui all’articolo 9 capoverso 1.

##### **Art. 13** Calcolo dell’indicatore LCR {#chap_3/sec_2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--13}
L’indicatore LCR corrisponde al quoziente fra:
a. il volume di HQLA (numeratore);
b. il valore del deflusso netto di fondi prospettato per l’orizzonte temporale di 30 giorni previsto nello scenario di stress (denominatore).

##### **Art. 14** Adempimento del requisito LCR {#chap_3/sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--14}
1. La banca soddisfa il requisito LCR quando il quoziente calcolato conformemente all’articolo 13 risulta almeno pari a 1.
2. Il requisito LCR deve essere adempito separatamente a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto per quanto riguarda:
a.[^12] la totalità delle posizioni elencate negli articoli 15*a* , 15*b* e 16 in tutte le valute, convertite in franchi svizzeri; e
b. la totalità delle posizioni elencate negli articoli 15*a* , 15*b* e 16 in franchi svizzeri tenendo in considerazione l’articolo 17.
3. La FINMA stabilisce:
a. in che misura le società holding con una banca quale filiale possano essere esonerate dall’adempimento del requisito LCR, qualora tale adempimento non si riveli opportuno dal profilo della normativa sulla vigilanza;
b. in che misura la società madre quale istituto singolo possa essere esonerata dall’adempimento del requisito LCR in caso di gruppi finanziari con struttura di holding;
c.[^13] in che misura per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 dell’OBCR[^14]si possano prevedere agevolazioni relative alla comprova dell’adempimento del requisito LCR.
4. Nel singolo caso essa può:
a.[^15] emanare disposti che derogano all’obbligo di consolidamento in materia di vigilanza di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 1° giugno 2012[^16]sui fondi propri (OFoP), se ciò è necessario al fine del rilevamento di ulteriori partecipazioni determinanti dal punto di vista del rischio di liquidità;
b. definire esigenze più rigorose riguardo all’adempimento del requisito LCR di una banca se ciò risulta necessario in considerazione delle sue attività commerciali, dei rischi di liquidità assunti, della strategia aziendale, della qualità della gestione del rischio di liquidità o del grado di sviluppo delle tecniche utilizzate.
5. La FINMA può inoltre esigere che i singoli istituti che si finanziano in misura significativa tramite succursali all’estero calcolino il requisito LCR senza considerare i prospettati afflussi derivanti da tali succursali. In questo caso essa può definire ulteriori esigenze per l’adempimento del requisito LCR in base a una propria valutazione dei rischi.[^17]
6. Su richiesta della banca, la FINMA può esonerare dall’adempimento del requisito LCR le succursali estere in Svizzera, le cui società madri sottostanno all’estero a una vigilanza e a requisiti legali comparabili a quelli svizzeri, se informazioni equiparabili inerenti al requisito LCR vengono pubblicate su base consolidata.

##### **Art. 15** HQLA: Definizione e composizione {#chap_3/sec_2/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--15}
1. Sono considerate HQLA gli attivi:
a. dei quali la banca può disporre facilmente, in ogni momento entro i 30 giorni di calendario seguenti e senza rilevanti perdite di valore, al fine di acquisire liquidità; e
b. che soddisfano gli altri requisiti conformemente all’articolo 15*d* .
2. Possono essere considerate HQLA:
a. le attività liquide di elevata qualità ai sensi dell’articolo 15*a* (categoria 1);
b. le attività liquide di elevata qualità ai sensi dell’articolo 15*b* (categorie 2a<br /> e 2b).

##### **Art. 15a** HQLA: Attivi della categoria 1 {#chap_3/sec_2/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--15_a}
1. Gli attivi della categoria 1 comprendono i seguenti valori patrimoniali:
a. le monete e le banconote;
b. i patrimoni delle banche centrali comprese le riserve minime, nella misura in cui il regolamento della banca centrale in questione permetta di prelevarli in caso di stress di liquidità;
c. i titoli negoziabili che rappresentano crediti nei confronti:
        1. di un Governo centrale,
        2. di una banca centrale,
        3. di un ente territoriale subordinato dotato di autonomia di bilancio e del diritto di riscuotere imposte o di un altro ente di diritto pubblico,
        4. della Banca dei regolamenti internazionali,
        5. del Fondo monetario internazionale,
        6. della Banca centrale europea,
        7. dell’Unione europea,
        8. di una banca multilaterale di sviluppo;
c^bis^. i titoli negoziabili garantiti dalle istituzioni elencate nella lettera c;
d.[^18] i titoli negoziabili che consistono in crediti nella valuta del Paese nei confronti di un Governo centrale o una banca centrale, emessi dal Governo centrale interessato o dalla banca centrale nel Paese interessato o nel Paese di provenienza della banca, se il Governo centrale presenta una ponderazione del rischio superiore allo 0 per cento conformemente all’allegato 2 numero 1.1 OFoP[^19]; nonché
e.[^20] i titoli negoziabili che rappresentano crediti in valuta estera nei confronti della Confederazione o della Banca nazionale svizzera (BNS) fino a concorrenza del deflusso netto di fondi dovuto alla situazione di stress, nella valuta estera in cui si presenta il rischio di liquidità; questo vale anche se per la Svizzera la ponderazione del rischio supera lo 0 per cento conformemente all’allegato 2 numero 1.1 OFoP.
2. I titoli negoziabili di cui al capoverso 1 lettere c e c^bis^possono rientrare nella categoria 1 solo se soddisfano le seguenti condizioni:
a.[^21] presentano una ponderazione del rischio dello 0 per cento conformemente all’allegato 2 numero 1 o 3.2 OFoP;
b. in caso di crediti garantiti, sussiste la garanzia esplicita, irrevocabile e incondizionata di un Governo centrale o di un ente territoriale subordinato oppure la responsabilità solidale di più enti territoriali;
c. non rappresentano un impegno di un istituto finanziario ai sensi dell’allegato 1*a* [^22]o di una società correlata a un istituto finanziario. Costituiscono un’eccezione i prestiti di istituti finanziari istituiti da un Governo centrale o dal Governo di un ente territoriale di diritto pubblico subordinato, allo scopo di assegnare prestiti con finalità di incentivazione su mandato statale, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro.
3. Gli attivi della categoria 1 sono calcolati al valore attuale di mercato.

##### **Art. 15b** HQLA: Attivi della categoria 2 {#chap_3/sec_2/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--15_b}
1. Gli attivi della categoria 2a comprendono i seguenti valori patrimoniali:
a. i titoli negoziabili che rappresentano crediti nei confronti:
        1. di un Governo centrale,
        2. di una banca centrale,
        3. di un ente territoriale subordinato dotato di autonomia di bilancio e del diritto di riscuotere imposte o di un altro ente di diritto pubblico,
         4. e 5.[^23].
        6. di una banca multilaterale di sviluppo;
a^bis^. i titoli negoziabili garantiti dalle istituzioni elencate nella lettera a;
b. i prestiti di imprese negoziabili compresi i titoli del mercato monetario, se sono emessi da società che né singolarmente né in correlazione ad altre sono considerate quale istituto finanziario ai sensi dell’allegato 1*a* ; e
c.[^24] i titoli di credito negoziabili, coperti e disciplinati da leggi speciali, che non sono stati emessi dalla banca stessa o da un altro istituto finanziario ad essa correlato ai sensi dell’allegato 1; possono essere conteggiati anche i prestiti ipotecari emessi dalle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie conformemente alla legge del 25 giugno 1930[^25]sulle obbligazioni fondiarie (LOF).
2. I titoli negoziabili di cui al capoverso 1 lettere a e a^bis^possono rientrare nella categoria 2a solo se soddisfano le seguenti condizioni:
a.[^26] presentano una ponderazione del rischio del 20 per cento al massimo conformemente all’allegato 2 numeri 1–3 OFoP[^27];
b. non rappresentano un debito di un istituto finanziario ai sensi dell’allegato 1*a* o di una società correlata a un istituto finanziario. Costituiscono un’eccezione i prestiti di istituti finanziari istituiti da un Governo centrale o dal Governo di un ente territoriale di diritto pubblico subordinato, allo scopo di assegnare prestiti con finalità di incentivazione su mandato statale, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro.
3. I prestiti di imprese di cui al capoverso 1 lettera b e i titoli di credito coperti conformemente al capoverso 1 lettera c possono rientrare nella categoria 2a se:
a.[^28] dispongono di una valutazione a lungo termine delle classi di rating 1 o 2 secondo l’allegato 2 OFoP;
b.[^29] dispongono di una valutazione a breve termine della classe di rating 1 secondo l’articolo 64*a* capoverso 2 OFoP;
c. servono a coprire i deflussi all’estero e dispongono di una valutazione equiparabile a quella di cui alla lettera a o b eseguita da un’agenzia di rating riconosciuta dalla rispettiva autorità nazionale di vigilanza; o
d. non dispongono di una valutazione di cui alle lettere a–c, ma la loro probabilità di inadempienza, valutata internamente, corrisponde a una valutazione della classe di rating 1 o 2 secondo l’allegato 2 OFoP.[^30]
4. Gli attivi della categoria 2a sono valutati al valore attuale di mercato, applicando una riduzione del valore pari al 15 per cento.
5. La FINMA può assegnare alla categoria 2 (attivi della categoria 2b) ulteriori attivi che:
a. hanno comprovato di essere una fonte affidabile di liquidità anche in condizioni di tensione nei mercati pronti contro termine o a contante; e
b. non sono stati emessi da un istituto finanziario ai sensi dell’allegato 1*a* o da una società correlata a un istituto finanziario.
6. Gli attivi della categoria 2b sono valutati al valore attuale di mercato, applicando una riduzione del valore pari almeno al 50 per cento.

##### **Art. 15c** HQLA: Computabilità {#chap_3/sec_2/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--15_c}
1. Ai fini del calcolo del requisito LCR, gli attivi possono essere conteggiati nel volume complessivo di HQLA nel modo seguente:
a. attivi della categoria 1: nessuna limitazione;
b. attivi della categoria 2b considerati separatamente: fino al limite massimo del 15 per cento;
c. attivi delle categorie 2a e 2b considerati congiuntamente: fino al limite massimo del 40 per cento.
2. Prima di procedere al calcolo dei limiti massimi di cui al capoverso 1 lettere b e c, è necessario:
a. applicare la riduzione del valore pari al 15 e al 50 per cento conformemente all’articolo 15*b* capoversi 4 e 6;
b. pareggiare le operazioni conformemente all’articolo 15*e* ; e
c. svolgere le operazioni di finanziamento garantite che:
        1. comprendono lo scambio di HQLA,
        2. non sono contemplate dall’articolo 15*e,* e
        3. hanno una durata di al massimo 30 giorni di calendario.
3. I limiti massimi vanno rispettati a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto.
4. La FINMA definisce le modalità di computo dei limiti massimi.
5. Gli attivi delle categorie 1 e 2 che rappresentano titoli, prestiti o titoli di credito emessi all’estero, possono essere conteggiati nel volume di HQLA solo se:
a. presentano i requisiti di qualità HQLA conformemente alla pertinente regolamentazione estera; o
b. sono riconosciuti dalla BNS come idonei a operazioni di pronti contro termine.[^31]
6. Per l’adempimento del requisito LCR sono determinanti le HQLA detenute il primo giorno dell’orizzonte temporale di 30 giorni conformemente allo scenario di stress, indipendentemente dalla loro durata residua. Non sono prese in considerazione le HQLA che vanno pareggiate ai sensi dell’articolo 15*e* .
7. Gli attivi possono essere conteggiati come HQLA per 30 giorni a partire dal momento in cui non sono più considerati tali.
8. Non sono computate nel volume di HQLA della banca le HQLA che una succursale o un’unità consolidata detiene per soddisfare le esigenze locali in materia di liquidità e che superano il contributo di tale succursale o unità al deflusso netto di fondi della banca secondo l’articolo 16.[^32]

##### **Art. 15d** HQLA: Altri requisiti {#chap_3/sec_2/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--15_d}
La FINMA definisce:
a. le caratteristiche delle HQLA da considerare determinanti affinché sia possibile acquisire liquidità in modo affidabile nell’orizzonte temporale di 30 giorni anche conformemente allo scenario di stress;
b. i requisiti operativi che la gestione delle HQLA deve adempiere affinché sia possibile acquisire liquidità in modo affidabile nell’orizzonte temporale di 30 giorni anche conformemente allo scenario di stress;
c.[^33] le modalità per un’adeguata diversificazione delle HQLA.

##### **Art. 15e** HQLA: Pareggio {#chap_3/sec_2/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--15_e}
1. Le operazioni di finanziamento garantite vengono pareggiate se comprendono lo scambio di HQLA e scadono entro 30 giorni di calendario.
2. Sono considerate operazioni di finanziamento garantite i collateral swap e i finanziamenti di titoli come le operazioni di pronti contro termine, le operazioni di prestito di titoli e i crediti garantiti da titoli.[^34]
3. Le operazioni della BNS che diminuiscono la liquidità vengono pareggiate indipendentemente dal tipo di garanzia se scadono entro 30 giorni di calendario. Le operazioni della BNS che aumentano la liquidità vengono pareggiate solo se sono garantite da HQLA e scadono entro 30 giorni di calendario.
4. Non vengono pareggiati lo scambio di attivi della categoria 2b né le operazioni di finanziamento garantite, se gli attivi ricevuti sono utilizzati a copertura di short position con una durata superiore a 30 giorni di calendario. Una short position comprende sia il prestito di attivi non coperto sia la vendita di attivi non coperta.
5. Per le operazioni effettuate con la BNS che prevedono contrattualmente la possibilità di disdetta, il termine di disdetta è determinante per calcolare la durata residua.
6. La FINMA emana disposizioni tecniche di esecuzione per le operazioni di finanziamento garantite effettuate nelle valute estere nelle quali la banca non possiede alcun conto presso la corrispondente banca centrale estera.[^35]

##### **Art. 16** Deflusso netto di fondi {#chap_3/sec_2/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--16}
1. Il deflusso netto di fondi è calcolato sottraendo gli afflussi complessivi prospettati nell’orizzonte temporale di 30 giorni conformemente allo scenario di stress dai deflussi complessivi prospettati per lo stesso periodo.
2. Nel computo gli afflussi di fondi prospettati possono essere presi in considerazione per un importo massimo pari al 75 per cento dei deflussi di fondi prospettati. Su richiesta, la FINMA può esentare le società di intermediazione mobiliare senza conto presso la Banca centrale da questa limitazione.[^36]
3. I deflussi di fondi sono calcolati ponderando le posizioni di bilancio e fuori bilancio conformemente alla rispettiva categoria di deflusso con i tassi di deflusso determinanti ai sensi dell’allegato 2.
4. Se una posizione può rientrare in più categorie di deflusso, è determinante la categoria che presenta il tasso di deflusso maggiore.
5. Gli afflussi di fondi si calcolano ponderando le posizioni di bilancio conformemente alla rispettiva categoria di afflusso con i tassi di afflusso determinanti ai sensi dell’allegato 3.
6. Se una posizione può rientrare in più categorie di afflusso, è determinante la categoria che presenta il tasso di afflusso minore.
7. Per le posizioni da pareggiare ai sensi dell’articolo 15*e* non viene preso in considerazione alcun afflusso né deflusso di fondi.
8. Le posizioni di bilancio e fuori bilancio non possono essere rilevate due volte. In particolare, gli attivi compresi nel volume di HQLA non possono essere computati quali afflussi di fondi.
9. In deroga all’allegato 2, la FINMA può:
a. fissare tassi di deflusso inferiori per depositi stabili all’estero che sottostanno a un sistema di garanzia dei depositi particolarmente sicuro;
b. riconoscere un approccio basato su un modello interno per il computo del maggiore fabbisogno di liquidità dovuto a variazioni del valore di mercato di operazioni su derivati e di altre transazioni finanziarie.

##### **Art. 17** Adempimento del requisito LCR in franchi svizzeri {#chap_3/sec_2/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--17}
1. La FINMA determina a quali condizioni e in che misura le banche possono conteggiare HQLA in valuta estera ai fini dell’adempimento del requisito LCR conformemente all’articolo 14 capoverso 2 lettera b.
2. Per le banche che per motivi operativi non detengono HQLA in valuta estera, essa stabilisce a quali condizioni e in che misura gli attivi della categoria 2a possano essere conteggiati al di là del limite massimo del 40 per cento (art. 15c cpv. 1 lett. c).

##### **Art. 17a** Il requisito LCR in valute estere rilevanti {#chap_3/sec_2/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--17_a}
1. Il requisito LCR va rilevato e sorvegliato per tutte le posizioni in ogni valuta estera rilevante.
2. Ai fini del computo del requisito LCR, i limiti massimi del 15 e del 40 per cento previsti nell’articolo 15*c* capoverso 1 lettere b e c devono essere rispettati per ogni valuta estera rilevante. Il limite massimo del 75 per cento per gli afflussi di fondi di cui all’articolo 16 capoverso 2 non si applica.
3. La FINMA disciplina:
a. il livello di consolidamento al quale va applicato l’obbligo di rilevamento e di sorveglianza;
b. la quota fra impegni in una valuta estera e impegni complessivi di una banca a partire dalla quale una valuta estera è considerata rilevante.
4. Se una banca assume eccessivi rischi valutari, in singoli casi giustificati la FINMA può fissare limiti minimi relativi al grado di adempimento del requisito LCR in valute estere rilevanti.
5. Essa può inoltre definire criteri per l’adempimento del requisito LCR in valute estere rilevanti, qualora sia necessario ai fini della realizzazione di standard internazionali riconosciuti.
6. Le HQLA in valuta estera computate conformemente all’articolo 17 per coprire il deflusso netto di fondi in franchi svizzeri non possono essere computate per coprire il deflusso netto di fondi nella valuta estera in questione.

##### **Art. 17b** Mancato adempimento del requisito LCR {#chap_3/sec_2/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--17_b}
1. Se circostanze straordinarie portano a una drastica riduzione della liquidità, si può tollerare temporaneamente il mancato raggiungimento del grado di adempimento richiesto.
2. Le banche annunciano senza indugio alla FINMA se il grado di adempimento richiesto non è stato raggiunto o se si profila un mancato adempimento.
3. Esse presentano immediatamente un piano alla FINMA, dal quale si evince quali sono le misure e la scadenza previste per raggiungere nuovamente il grado di adempimento richiesto.
4. Se il piano non garantisce che il grado di adempimento richiesto sia di nuovo raggiunto entro un termine adeguato, la FINMA può adottare misure appropriate.
5. La FINMA può esigere dalle banche che non raggiungono il grado di adempimento richiesto di fornire nel corso del mese informazioni a scadenze ravvicinate riguardanti il requisito LCR; può inoltre richiedere ulteriori informazioni inerenti alla liquidità, adeguate alla durata e all’entità del mancato raggiungimento del requisito LCR.

##### **Art. 17c** Documentazione sulla liquidità {#chap_3/sec_2/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--17_c}
1. La FINMA stabilisce la forma e il contenuto dei formulari per comprovare l’adempimento del requisito LCR (documentazione sulla liquidità). Può prevedere agevolazioni per banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR[^37].
2. Ai fini della valutazione delle posizioni menzionate nella documentazione sulla liquidità, le banche si fondano sulla chiusura allestita conformemente alle prescrizioni contabili.
3. Le banche senza rilevanza sistemica inoltrano la documentazione sulla liquidità alla BNS mensilmente, entro 20 giorni di calendario dall’ultimo giorno del mese. Se una banca lo richiede, in casi motivati la FINMA può stabilire una minore frequenza per la notifica.
4. Le banche di rilevanza sistemica inoltrano la documentazione sulla liquidità alla BNS mensilmente, entro 15 giorni di calendario dall’ultimo giorno del mese.
5. La FINMA definisce speciali obblighi di notifica per le banche che:
a. detengono posizioni in valute estere rilevanti di cui all’articolo 17*a* capoverso 1;
b. si finanziano in misura significativa tramite succursali all’estero di cui all’articolo 14 capoverso 5.
6. Può esigere che la documentazione sulla liquidità contenga informazioni supplementari riguardo ad attivi con incidenza sulla liquidità e non considerati HQLA.

##### **Art. 17d** Deflussi e afflussi di fondi all’interno del gruppo {#chap_3/sec_2/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--17_d}
Per i deflussi e gli afflussi di fondi tra una società madre e le filiali dello stesso gruppo finanziario, la FINMA può stabilire tassi di deflusso e di afflusso che si scostano da quelli previsti agli allegati 2 e 3.

##### **Art. 17e** Pubblicazione {#chap_3/sec_2/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--17_e}
1. Le banche informano regolarmente e in modo adeguato il pubblico in merito alla loro liquidità e al loro requisito LCR.[^38]
2. Le banche di rilevanza sistemica sono tenute a indicare il requisito LCR sotto forma di media giornaliera degli ultimi 90 giorni. Se sussiste solo un obbligo di pubblicazione semestrale, vanno utilizzati i dati giornalieri degli ultimi 180 giorni.
3. La FINMA può assoggettare ulteriori banche all’obbligo di indicare il requisito LCR sotto forma di media giornaliera se lo ritiene adeguato dal profilo della valutazione del rischio o del bisogno d’informazione del pubblico.
4. La FINMA disciplina i particolari della pubblicazione. In particolare definisce quali informazioni supplementari e rilevanti per il requisito LCR vanno pubblicate.

### **Sezione 2a:** Esigenze quantitative: quota di finanziamento {#chap_3/sec_2_a}
##### **Art. 17f** Quota di finanziamento {#chap_3/sec_2_a/art_17_f omnilex-key=ch-fedlex--952.06--17f}
1. La quota di finanziamento (*Net Stable Funding Ratio* , NSFR) consente di garantire in modo costante il finanziamento stabile di una banca su un orizzonte temporale di un anno.
2. Il finanziamento è stabile se gli attivi e le posizioni fuori bilancio elencate nell’allegato 5 numeri 8, 9.1 e 9.2 sono finanziati in modo durevole e sostenibile.

##### **Art. 17g** Calcolo dell’indicatore NSFR {#chap_3/sec_2_a/art_17_g omnilex-key=ch-fedlex--952.06--17g}
La NSFR corrisponde al quoziente fra:
a. l’ammontare di provvista stabile disponibile (*Available Stable Funding* , ASF) al numeratore;
b. l’ammontare di provvista stabile obbligatoria (*Required Stable Funding* , RSF) al denominatore.

##### **Art. 17h** Adempimento del requisito NSFR {#chap_3/sec_2_a/art_17_h omnilex-key=ch-fedlex--952.06--17h}
1. La banca soddisfa il requisito NSFR quando il quoziente calcolato conformemente all’articolo 17*g* risulta almeno pari a 1.
2. Il requisito NSFR deve essere adempiuto a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto per la totalità delle posizioni elencate negli articoli 17*k* e 17*m* in tutte le valute, convertite in franchi svizzeri.
3. Per singoli istituti appartenenti a un gruppo finanziario la FINMA può ammettere che:
a. il requisito NSFR sia adempiuto in forma aggregata da diversi singoli istituti domiciliati in Svizzera; o
b. il finanziamento eccedentario di un singolo istituto domiciliato in Svizzera sia computato per un altro singolo istituto domiciliato in Svizzera.
4. I singoli istituti di cui al capoverso 3 domiciliati in Svizzera devono tuttavia presentare ciascuno almeno una NSFR pari a 0,8.
5. Singoli istituti con importanti funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera devono in ogni caso adempiere ciascuno anche il requisito NSFR.
6. È applicabile per analogia l’articolo 14 capoversi 3–6.

##### **Art. 17i** Calcolo delle operazioni di finanziamento garantite {#chap_3/sec_2_a/art_17_i omnilex-key=ch-fedlex--952.06--17i}
1. I titoli che la banca riceve nel quadro di operazioni di pronti contro termine attivi e collateral swap devono essere rilevati come attivi soltanto se la banca rimane proprietaria dei diritti correlati ai titoli e se si assume il rischio di mercato dei titoli.
2. I titoli che la banca conferisce nel quadro di operazioni di pronti contro termine e collateral swap e che per questo risultano gravati devono essere rilevati come attivi soltanto se la banca rimane proprietaria dei diritti correlati ai titoli e se si assume il rischio di mercato dei titoli.
3. I crediti e gli impegni possono essere compensati tra loro soltanto se:
a. si tratta di un’operazione di finanziamento garantita effettuata con la medesima controparte; e
b.[^39] le condizioni di cui al numero 30.37 dello standard minimo di Basilea per il «leverage ratio» (LEV) nella versione riportata nell’allegato 1 numero 7 OFoP[^40]sono soddisfatte.
4. La FINMA emana disposizioni di esecuzione per il calcolo:
a. nei casi in cui la durata residua dei titoli gravati è minore della durata delle operazioni di finanziamento garantite;
b. di operazioni di finanziamento parzialmente garantite;
c. di operazioni di finanziamento garantite senza limitazione della durata.

##### **Art. 17j** Calcolo di impegni e crediti da operazioni su derivati {#chap_3/sec_2_a/art_17_j omnilex-key=ch-fedlex--952.06--17j}
1. Gli impegni da operazioni su derivati si calcolano in base ai valori di sostituzione negativi dei contratti in essere al prezzo di mercato.
2. I crediti da operazioni su derivati si calcolano in base ai valori di sostituzione positivi dei contratti in essere al prezzo di mercato.
3. Se sussistono accordi di compensazione tra la banca e la rispettiva controparte che soddisfano le condizioni di cui al numero 30 LEV nella versione riportata nell’allegato 1 numero 7 OFoP[^41], per le operazioni su derivati contemplate da questi accordi sono determinanti i valori di sostituzione netti.[^42]
4. Nel calcolo degli impegni da operazioni su derivati le garanzie depositate sotto forma di margini di variazione devono essere dedotte dall’importo del valore di sostituzione negativo a prescindere dal tipo di garanzia.
5. Nel calcolo dei crediti da operazioni su derivati le garanzie ricevute non possono essere dedotte dall’importo del valore di sostituzione positivo, salvo se la banca ha ricevuto garanzie da margini di variazione sotto forma di attivi della categoria 1 secondo l’articolo 15*a* e le altre condizioni di cui al numero 30 LEV nella versione riportata nell’allegato 1 numero 7 OFoP sono soddisfatte.[^43]

##### **Art. 17k** Calcolo dell’ASF {#chap_3/sec_2_a/art_17_k omnilex-key=ch-fedlex--952.06--17k}
1. L’importo dell’ASF si calcola:
a. assegnando i valori contabili degli impegni e del capitale proprio alle categorie ASF secondo l’allegato 4 e ponderandoli mediante moltiplicazione per il rispettivo fattore ASF; e
b. sommando i valori contabili ponderati secondo la lettera a per tutte le categorie ASF.
2. Il valore contabile degli strumenti di capitale proprio e degli impegni che sono fondi propri computabili secondo gli articoli 21–30 OFoP[^44]è determinato dal valore prima di applicare le correzioni secondo gli articoli 31–40 OFoP.

##### **Art. 17l** Determinazione della durata residua degli strumenti di capitale proprio e degli impegni {#chap_3/sec_2_a/art_17_l omnilex-key=ch-fedlex--952.06--17l}
1. Se gli investitori o i creditori possono esercitare le opzioni di disdetta, di riacquisto anticipato o di liquidazione sugli strumenti di capitale proprio e sugli impegni, per determinare la durata residua si presuppone che le opzioni siano esercitate alla prima data possibile.
2. Se sussiste un’aspettativa di mercato da parte degli investitori o dei creditori secondo cui la banca, segnatamente per motivi reputazionali, esercita le opzioni di riacquisto sugli strumenti di capitale proprio e sugli impegni prima della scadenza fissata contrattualmente, tali strumenti e impegni devono essere assegnati alla categoria ASF secondo l’allegato 4 corrispondente alla durata residua attesa ridotta.
3. Se sussistono opzioni di proroga, si presuppone che né la banca né gli investitori né i creditori li esercitino. Le opzioni di proroga delle banche possono essere prese in considerazione soltanto se la proroga non comporta effetti reputazionali negativi.
4. Per gli impegni a lungo termine con scadenze scaglionate si deve assegnare alla categoria ASF con una durata residua inferiore a un anno soltanto la parte che giunge a scadenza entro un anno.
5. Se uno strumento di capitale proprio o un impegno può essere assegnato a più categorie ASF, è determinante la categoria che presenta il fattore ASF più basso.

##### **Art. 17m** Calcolo del RSF {#chap_3/sec_2_a/art_17_m omnilex-key=ch-fedlex--952.06--17m}
1. L’importo del RSF si calcola:
a. assegnando i valori contabili degli attivi e delle posizioni fuori bilancio alle categorie RSF secondo l’allegato 5 e ponderandoli mediante moltiplicazione per il rispettivo fattore RSF; e
b. sommando i valori contabili ponderati secondo la lettera*a* per tutte le categorie RSF.
2. Il valore contabile degli attivi e delle posizioni fuori bilancio è calcolato secondo il valore esposto nella chiusura. Le correzioni di valore devono essere prese in considerazione secondo il numero 20.1 dello standard minimo di Basilea per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito (CRE) nella versione riportata nell’allegato 1 numero 4 OFoP[^45]e secondo il numero 30 LEV nella versione riportata nell’allegato 1 numero 7 OFoP.[^46]
3. Nel calcolo del valore contabile di crediti ipotecari su immobili non gravati secondo l’allegato 5 numeri 5.1 e 5.1*a* devono essere dedotti tutti gli attivi costituiti in pegno quali garanzie per mutui in obbligazioni fondiarie secondo la LOF[^47].[^48]
4. Nel calcolo del valore contabile di crediti ipotecari gravati e della durata per i quali tali crediti sono gravati occorre partire dal valore contabile e dalla durata residua dei mutui in obbligazioni fondiarie da porre in garanzia.
5. La FINMA emana disposizioni di esecuzione sui calcoli secondo i capoversi 3 e 4.
6. Su richiesta della BNS, la FINMA può ridurre temporaneamente i fattori RSF di determinate operazioni se ciò permette di contrastare gravi difficoltà di attuazione della politica monetaria.

##### **Art. 17n** Determinazione della durata residua degli attivi e delle posizioni fuori bilancio {#chap_3/sec_2_a/art_17_n omnilex-key=ch-fedlex--952.06--17n}
1. Per stabilire la durata residua degli attivi e delle posizioni fuori bilancio è determinante la durata fissata contrattualmente.
2. Se per le controparti o i debitori sussistono opzioni di proroga della durata, si presuppone che tali opzioni siano esercitate. Se l’opzione di proroga decorre dalla data di esercizio di un’opzione, si presuppone che le controparti o i debitori esercitino l’opzione nell’ultima data possibile.
3. Se sussiste un’aspettativa di mercato delle controparti o dei debitori secondo cui la banca, segnatamente per motivi reputazionali, esercita opzioni di proroga della durata, gli attivi e le posizioni fuori bilancio devono essere assegnati alla categoria RSF corrispondente alla durata residua attesa e prorogata.
4. Se sussistono opzioni di disdetta o riacquisto anticipati si presuppone che la banca, le controparti o i debitori non le esercitino.
5. Per i prestiti rimborsabili, i prestiti rateizzati e i prestiti a rate costanti si può assegnare alla categoria RSF con una durata residua inferiore a un anno soltanto la parte che giunge a scadenza entro un anno.
6. Se degli attivi o delle posizioni fuori bilancio sono assegnati a più categorie RSF, è determinante la categoria che presenta il fattore RSF più alto.

##### **Art. 17o** Calcolo del giorno di riferimento {#chap_3/sec_2_a/art_17_o omnilex-key=ch-fedlex--952.06--17o}
1. Il giorno di riferimento determinante per calcolare l’indicatore NSFR risulta dalle prescrizioni contabili determinanti per la banca.
2. Se le prescrizioni contabili della banca ammettono sia il principio della data di regolamento che il principio del giorno di chiusura, la banca potrà adottare il principio della data di regolamento anche se la presentazione dei conti avviene secondo il principio del giorno di chiusura.
3. Il fattore ASF per gli impegni che derivano dal principio del giorno di chiusura risulta dall’allegato 4 numero 6.4, il fattore RSF per i crediti che ne derivano risulta dall’allegato 5 numero 1.4.

##### **Art. 17p** Determinazione di impegni e crediti interdipendenti {#chap_3/sec_2_a/art_17_p omnilex-key=ch-fedlex--952.06--17p}
1. La FINMA stabilisce gli impegni e i crediti interdipendenti ai quali è possibile applicare un fattore ASF e un fattore RSF dello 0 per cento. A tal fine tiene conto degli sviluppi internazionali.
2. L’applicazione di un fattore ASF e un fattore RSF dello 0 per cento è ammessa soltanto se:
a. i vari crediti e impegni interdipendenti sono chiaramente identificabili;
b. la durata e l’importo di base degli impegni e dei crediti interdipendenti sono identici;
c. l’impegno risultante dal finanziamento ricevuto corrisponde al relativo credito; e
d. la controparte di un credito e la controparte di un impegno differiscono.

##### **Art. 17q** Documentazione sul finanziamento {#chap_3/sec_2_a/art_17_q omnilex-key=ch-fedlex--952.06--17q}
1. La FINMA stabilisce la forma e il contenuto dei formulari per comprovare l’adempimento del requisito NSFR (documentazione sul finanziamento). Può prevedere agevolazioni per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR[^49].
2. Ai fini della valutazione delle posizioni menzionate nella documentazione sul finanziamento, le banche si fondano sulla chiusura allestita conformemente alle prescrizioni contabili.
3. Le banche senza rilevanza sistemica inoltrano la documentazione sul finanziamento alla BNS trimestralmente, entro 60 giorni di calendario dall’ultimo giorno del trimestre. Le banche delle categorie 4 e 5 la inoltrano semestralmente. Se una banca lo richiede, in casi motivati la FINMA può autorizzare l’inoltro della documentazione a intervalli più lunghi.
4. Le banche di rilevanza sistemica inoltrano la documentazione sul finanziamento alla BNS mensilmente, entro 30 giorni di calendario dall’ultimo giorno del mese.
5. La FINMA definisce speciali obblighi di notifica per le banche che si finanziano<br />in misura significativa tramite succursali all’estero conformemente all’articolo 14 capoverso 5.

##### **Art. 17r** Finanziamenti all’interno del gruppo {#chap_3/sec_2_a/art_17_r omnilex-key=ch-fedlex--952.06--17r}
Per finanziamenti interni allo stesso gruppo finanziario, la FINMA può stabilire fattori ASF e RSF che si scostano da quelli previsti negli allegati 4 e 5, segnatamente se:
a. la stessa controparte all’interno del gruppo non presenta un finanziamento stabile sufficiente;
b. ciò consente di compensare gli effetti negativi di finanziamenti interni allo stesso gruppo finanziario attraverso il trattamento asimmetrico di transazioni con una durata massima di sei mesi; o
c. si tratta di impegni eventuali all’interno del gruppo derivanti da garanzie conformemente all’allegato 5 numero 9.2.

##### **Art. 17s** Pubblicazione {#chap_3/sec_2_a/art_17_s omnilex-key=ch-fedlex--952.06--17s}
1. Le banche informano regolarmente e in modo adeguato il pubblico in merito alla loro situazione di finanziamento e al loro requisito NSFR.
2. La FINMA disciplina i particolari della pubblicazione. Definisce segnatamente quali informazioni supplementari e rilevanti per il requisito NSFR devono essere pubblicate.

### **Sezione 2b:** Semplificazioni per banche particolarmente liquide e ben capitalizzate delle categorie 4 e 5 {#chap_3/sec_2_b}
##### **Art.17t** {#chap_3/sec_2_b/art_17_t omnilex-key=ch-fedlex--952.06--17t}
Le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR[^50]che in virtù dell’arti-colo 47*a* OFoP[^51]sono esonerate dall’osservanza delle disposizioni relative ai fondi propri sono anche esonerate dall’osservanza delle disposizioni sulla quota di finanziamento secondo gli articoli 17*f* –17*s* .

### **Sezione 3:** Esigenze quantitative per depositi privilegiati {#chap_3/sec_3}
##### **Art. 18** {#chap_3/sec_3/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--18}
1. Le banche comunicano alla FINMA, nell’ambito delle procedure generali di notifica, la somma di:
a.[^52] depositi iscritti alla chiusura dell’esercizio nelle posizioni di bilancio di cui all’allegato 1 numeri 2.3 e 2.7 OBCR[^53];
b. depositi ai sensi della lettera a, considerati privilegiati conformemente all’articolo 37*a* LBCR;
c. depositi ai sensi della lettera b, considerati garantiti conformemente all’articolo 37*h* LBCR.
2. Sulla base dei dati comunicati conformemente al capoverso 1 lettera c, la FINMA calcola gli impegni contributivi delle singole banche per la garanzia dei depositi di cui all’articolo 37*h* capoverso 3 lettera b LBCR e li comunica alle singole banche.[^54]
3. Per il computo del requisito LCR le banche considerano i loro impegni contributivi quali «impegno irrevocabile di versamento per la raccolta di fondi nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi» di cui all’allegato 2 numero 8.1.5.[^55]
4. La FINMA può eccezionalmente esigere che singole banche pubblichino in maniera appropriata la somma da comunicare secondo il capoverso 1 lettera c, se tale misura appare necessaria per tutelare i creditori non privilegiati.

### **Sezione 4:** Indicatori di osservazione {#chap_3/sec_4}
##### **Art. 18a** {#chap_3/sec_4/art_18_a omnilex-key=ch-fedlex--952.06--18a}
Oltre alle informazioni relative agli indicatori LCR e NSFR, la FINMA può raccogliere informazioni su altri indicatori di osservazione a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto, tenendo conto delle dimensioni nonché del genere, dell’entità, della complessità e del contenuto di rischio delle attività di una banca, purché siano necessarie all’attuazione della presente ordinanza.

### **Sezione 5:** Compiti della società di audit {#chap_3/sec_5}
##### **Art. 18b** {#chap_3/sec_5/art_18_b omnilex-key=ch-fedlex--952.06--18b}
1. Conformemente alle prescrizioni previste dal sistema di verifica, la società di audit verifica se:
a. le esigenze qualitative e quantitative di cui alla presente ordinanza e le disposizioni di esecuzione della FINMA sono soddisfatte; e
b. le informazioni inerenti alla documentazione sulla liquidità, alla documentazione sul finanziamento e agli indicatori sono corrette.
2. Essa conferma il risultato della verifica.

## **Capitolo 4:** Disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica {#chap_4}
### **Sezione 1:** In generale {#chap_4/sec_1}
##### **Art. 19** Esigenze particolari in materia di liquidità {#chap_4/sec_1/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--19}
1. Oltre alle esigenze del capitolo 3 le banche di rilevanza sistemica devono soddisfare esigenze particolari in materia di liquidità per coprire i rischi di liquidità che il requisito LCR non copre o non copre a sufficienza.
2. Le esigenze particolari in materia di liquidità comprendono:
a. le esigenze di base;
b. le esigenze aggiuntive della FINMA specifiche all’istituto.

##### **Art. 20** Perimetro di consolidamento {#chap_4/sec_1/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--20}
1. Le esigenze particolari in materia di liquidità devono essere soddisfatte a livello di gruppo finanziario, a livello di ogni singolo istituto autorizzato conformemente alla LBCR e a livello di ogni società di intermediazione mobiliare autorizzata conformemente alla LIsFi da:
a. le unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica;
b. l’unità suprema di un gruppo finanziario, se il perimetro di consolidamento di quest’ultimo comprende un’unità di cui alla lettera a;
c. le unità ai vertici di importanti gruppi finanziari subordinati, se il perimetro di consolidamento di questi ultimi comprende un’unità di cui alla lettera a; e
d. le unità che, in virtù della loro funzione centrale e della loro dimensione relativa, sono importanti per il gruppo finanziario.
2. In singoli casi, la FINMA può escludere le unità la cui partecipazione diretta alle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario non supera globalmente la quota del 5 per cento o la cui importanza per il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario è altrimenti esigua.

##### **Art. 20a** Valori patrimoniali computabili {#chap_4/sec_1/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--20_a}
1. Per soddisfare le esigenze particolari in materia di liquidità sono computabili le HQLA:
a. che non sono comprese nel volume di HQLA necessario a soddisfare il requisito LCR; e
b. di cui la banca può disporre in ogni momento su un orizzonte temporale di 90 giorni di calendario (orizzonte temporale di 90 giorni).
2. Per la computabilità degli attivi delle categorie 2a e 2b valgono i limiti massimi secondo l’articolo 15*c* capoverso 1 lettere b e c. Nel singolo caso la FINMA può stabilire che tali attivi possano essere computati anche al di là di questi limiti massimi. Nella sua decisione tiene conto del conseguente rischio che questi attivi non siano alienabili immediatamente.
3. Un’esplicita garanzia dello Stato rilasciata da un Cantone o un meccanismo analogo sono computabili, se la garanzia o il meccanismo:
a.[^56] sono considerati secondo l’articolo 132*b* OFoP[^57]per l’adempimento delle esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite; e
b. qualora utilizzati in caso di crisi, conducessero in tempi brevi a un afflusso di liquidità computabile; la FINMA decide nel singolo caso se questa condizione è soddisfatta.
4. Il 30 per cento dell’importo ottenuto dal seguente calcolo, se positivo, è computabile come valore patrimoniale:
a. crediti ipotecari su immobili, che la banca tiene a disposizione quali garanzie per l’ottenimento di un sostegno straordinario di liquidità della BNS e che soddisfano i requisiti posti dalla BNS a tali garanzie;
b. dedotte le riduzioni del valore previste dalla BNS per i crediti ipotecari su immobili di cui alla lettera a;
c.[^58] dedotto il 5 per cento dell’esposizione totale della banca secondo l’articolo 42*a* OFoP.
5. Le HQLA che conformemente all’articolo 15*c* capoverso 8 non sono computate e altre HQLA secondo i capoversi 1 e 2 del presente articolo che una succursale o un’unità consolidata detiene per soddisfare le esigenze locali in materia di liquidità possono essere computate nel volume dei valori patrimoniali computabili della banca nella misura in cui tale succursale o unità contribuisce al fabbisogno di liquidità della banca, risultante dalle esigenze particolari in materia di liquidità.
6. I valori patrimoniali computabili non possono essere computati nello stesso tempo come afflussi di fondi.

##### **Art. 20b** Adempimento delle esigenze particolari in materia di liquidità {#chap_4/sec_1/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--20_b}
1. La banca soddisfa le esigenze conformemente al presente capitolo, se:
a. la media giornaliera dei valori patrimoniali computabili del periodo mobile di tre mesi che termina nella data di riferimento corrisponde in ogni momento almeno alla media giornaliera del fabbisogno di liquidità di tale periodo, risultante dalle esigenze particolari in materia di liquidità; e
b. i valori patrimoniali computabili corrispondono in ogni momento almeno all’80 per cento del fabbisogno di liquidità, risultante dalle esigenze particolari in materia di liquidità.
2. La banca deve soddisfare le esigenze in tutte le valute, convertite in franchi svizzeri.

### **Sezione 2:** Esigenze di base {#chap_4/sec_2}
##### **Art. 21** Esigenze {#chap_4/sec_2/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--21}
Le esigenze di base comprendono le esigenze poste al fabbisogno di liquidità dovuto a:
a. rischi derivanti dal rinnovo di crediti;
b. rischi derivanti da un accumulo di deflussi di fondi immediatamente a partire dal 31° giorno di calendario (rischi di soglia) e uno scenario di stress per un orizzonte temporale di 90 giorni.

##### **Art. 22** Fabbisogno di liquidità dovuto a rischi derivanti dal rinnovo di crediti {#chap_4/sec_2/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--22}
Le banche di rilevanza sistemica devono detenere sufficienti valori patrimoniali computabili per i primi 30 giorni di calendario dell’orizzonte temporale di 90 giorni, per coprire il fabbisogno di liquidità dovuto a rischi derivanti dal rinnovo di crediti. Per il calcolo del fabbisogno di liquidità il tasso di afflusso secondo i numeri 5.1 e 5.2 dell’allegato 3 viene ridotto al 25 per cento.

##### **Art. 23** Fabbisogno di liquidità dovuto a rischi di soglia e a uno scenario di stress per un orizzonte temporale di 90 giorni {#chap_4/sec_2/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--23}
1. Le banche di rilevanza sistemica devono detenere sufficienti valori patrimoniali computabili per coprire i deflussi netti di fondi prevedibili per le posizioni seguenti:
a. depositi a vista e a termine con una durata residua o un termine di disdetta fino a 30 giorni di calendario, che non sono ritirati nei primi 30 giorni di calendario;
b. posizioni con una durata residua o un termine di disdetta compreso tra 31 e 90 giorni di calendario.
2. Per le posizioni di cui al capoverso 1 lettera a i deflussi di fondi per i giorni di calendario 31–90 sono calcolati come segue:
a. per le categorie di deflusso 1.1, 1.2 e 2.1 secondo l’allegato 2 deve essere calcolato un deflusso supplementare pari al 5 per cento del volume calcolato per il requisito LCR;
b. per le categorie di deflusso 2.2 e 2.4 secondo l’allegato 2 deve essere calcolato un deflusso supplementare pari al 17 per cento del volume calcolato per il requisito LCR.
3. Per le posizioni di cui al capoverso 1 lettera b deve essere calcolato il deflusso netto di fondi per i giorni di calendario 31–90. A tal fine le posizioni devono essere ponderate conformemente alla rispettiva categoria di deflusso o di afflusso con i tassi di deflusso e di afflusso determinanti secondo gli allegati 6 e 7.

##### **Art. 24** Considerazione di misure che generano liquidità {#chap_4/sec_2/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--24}
Per l’adempimento delle esigenze secondo l’articolo 23 i titoli menzionati nell’allegato 8, se negoziabili e liberamente disponibili, possono essere computati al valore attuale di mercato, al netto della rispettiva riduzione del valore. Il computo è possibile fino a un limite massimo del 30 per cento della somma dei deflussi netti di fondi di cui all’articolo 23 capoversi 2 e 3.

### **Sezione 2a:** Esigenze aggiuntive specifiche all’istituto {#chap_4/sec_2_a}
##### **Art. 25** Supplementi e riduzioni {#chap_4/sec_2_a/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--25}
1. Per i rischi di liquidità che non sono coperti o non sono coperti a sufficienza dalle disposizioni del capitolo 3 o degli articoli 21–23, la FINMA può stabilire, in funzione dei rischi in questione, supplementi delle esigenze quantificate in materia di liquidità specifici all’istituto. Ciò vale in particolare per i rischi di liquidità risultanti dalle seguenti circostanze:
a. fabbisogno di liquidità infragiornaliera;
b. margini iniziali (*initial margins* );
c. requisiti di margine per le operazioni di finanziamento di titoli negoziate fuori borsa e regolate per il tramite di controparti centrali;
d. riacquisto di propri strumenti di debito (*debt buy-back* );
e. finanziamento rilevante di una società del gruppo da parte di filiali;
f. ripartizione della liquidità all’interno del gruppo finanziario non proporzionale ai rischi;
g. fabbisogno di liquidità per un eventuale risanamento o un’eventuale liquidazione;
h. gestione insufficiente del rischio di liquidità.
2. Le banche di rilevanza sistemica possono chiedere alla FINMA che, oltre alle misure menzionate all’articolo 24, vengano computate altre misure che generano liquidità e che la liquidità da esse ottenuta sia computata sotto forma di riduzioni.
3. Le riduzioni non possono eccedere i supplementi. Non possono essere applicate ai rischi di liquidità di cui al capoverso 1 lettera a.

##### **Art. 25a** Procedura per determinare i supplementi e le riduzioni {#chap_4/sec_2_a/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--25_a}
1. Nel determinare i supplementi la FINMA tiene conto delle stime delle banche di rilevanza sistemica sui rischi di liquidità di cui all’articolo 25 capoverso 1.
2. Le banche che chiedono riduzioni alla FINMA devono comprovare la fattibilità delle misure che generano liquidità, in particolare per il caso di una crisi che può portare una banca a un rischio d’insolvenza secondo l’articolo 25 LBCR.
3. Le banche inoltrano alla FINMA regolarmente la documentazione necessaria alla valutazione dei rischi di liquidità di cui all’articolo 25 capoverso 1. La FINMA stabilisce la frequenza dell’inoltro. Gli aggiornamenti sono inoltrati al di fuori della frequenza stabilita se eventuali cambiamenti rendono necessaria una rielaborazione o se la FINMA lo richiede.

### **Sezione 3:** Ulteriori disposizioni {#chap_4/sec_3}
##### **Art. 26** Mancato adempimento delle esigenze particolari in materia di liquidità {#chap_4/sec_3/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--26}
1. Il mancato adempimento delle esigenze particolari in materia di liquidità è ammesso in circostanze straordinarie. Le banche devono comunicare senza indugio alla FINMA se si verifica o si profila un mancato adempimento.
2. In caso di mancato adempimento la banca deve indicare con quali misure ed entro quale termine le esigenze particolari in materia di liquidità saranno di nuovo soddisfatte. La FINMA approva il termine. Se alla scadenza del termine le esigenze particolari in materia di liquidità non sono soddisfatte, la FINMA può ordinare le misure necessarie.

##### **Art. 27** {#chap_4/sec_3/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--27}

##### **Art. 28** Obblighi di rendiconto {#chap_4/sec_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--28}
1. Le banche di rilevanza sistemica devono presentare mensilmente la loro situazione in merito alla liquidità secondo il presente capitolo. A tal fine inoltrano alla BNS, entro 15 giorni di calendario dall’ultimo giorno del mese, informazioni concernenti la situazione in merito alla liquidità delle unità di cui all’articolo 20.
2. La FINMA disciplina i particolari del rendiconto.

##### **Art. 28a** {#chap_4/sec_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--28_a}

##### **Art. 29** Compiti della società di audit {#chap_4/sec_3/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--29}
Conformemente alle prescrizioni previste dal sistema di verifica la società di audit conferma il rendiconto riguardante le esigenze quantitative in materia di liquidità delle banche di rilevanza sistemica e la loro osservanza.

## **Capitolo 5:** Consulenza della BNS {#chap_5}
##### **Art. 30** {#chap_5/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--30}
Nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza, la FINMA consulta la BNS.

## **Capitolo 6:** Disposizioni transitorie e finali {#chap_6}
##### **Art. 31** {#chap_6/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--31}

##### **Art. 31a** {#chap_6/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--31_a}

##### **Art. 31b** {#chap_6/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--31_b}

##### **Art. 31c** Disposizioni transitorie della modifica del 3 giugno 2022 {#chap_6/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--31_c}
1. Le esigenze secondo il capitolo 4 nella versione della modifica del 3 giugno 2022 sono da soddisfare al più tardi entro 18 mesi dopo l’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2022. Fino al momento in cui queste esigenze sono soddisfatte, sono determinanti le esigenze in materia di liquidità emanate dalla FINMA nell’ambito della vigilanza.
2. L’obbligo di rendiconto secondo l’articolo 28 inizia tre mesi dopo l’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2022.
3. Il Dipartimento federale delle finanze verifica al più tardi tre anni dopo la scadenza del periodo transitorio secondo il capoverso 1 se le disposizioni della modifica del 3 giugno 2022 rispondono allo scopo secondo l’articolo 7 capoverso 2 LBCR e alle esigenze particolari secondo l’articolo 9 LBCR. In merito presenterà un rapporto al Consiglio federale e indicherà l’eventuale necessità di adeguamento normativo.

##### **Art. 32** Modifica del diritto vigente {#chap_6/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--32}
.[^59]

##### **Art. 33** Entrata in vigore {#chap_6/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--33}
1. Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Per le banche che non sono di rilevanza sistemica, le disposizioni degli articoli 5–10 entrano in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Le disposizioni del quarto capitolo entrano in vigore il 15° giorno del mese successivo alla loro approvazione da parte dell’Assemblea federale.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 1*a* cpv. 2)
### Standard minimi di Basilea {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--annex-1}
Consultabili suwww.sif.admin.ch> Politica e strategia dei mercati finanziari > Regolamentazione dei mercati finanziari > Standard minimi di Basilea

| Numero | Titolo | Data di riferimento |
| --- | --- | --- |
| 1. | Liquidity Coverage Ratio (LCR) | |
| Numero 10 LCR: | Definition and application | 31.01.2022 |
| Numero 20 LCR: | Calculation | 31.05.2023 |
| Numero 30 LCR: | High-quality liquid assets | 31.01.2022 |
| Numero 31 LCR: | Alternative liquidity approaches | 31.01.2022 |
| Numero 40 LCR: | Cash inflows and outflows | 31.05.2023 |
| Numero 90 LCR: | Transition | 31.01.2022 |
| Numero 99 LCR: | Application guidance | 31.01.2022 |
| 2. | Net stable funding ratio (NSF) | |
| Numero 10 NSF: | Definition and applications | 31.01.2022 |
| Numero 20 NSF: | Calculation and reporting | 31.01.2022 |
| Numero 30 NSF: | Available and required stable finding | 31.01.2022 |
| Numero 99 NSF: | Definitions and applications | 31.01.2022 |
##### **Allegato 1a** {#annex_1_a}
(art. 15*a* cpv. 2 lett. c e 15*b* cpv. 2 lett. b)
### Istituto finanziario {#annex_1_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--annex-1a}
A.  Sono considerate quale istituto finanziario le imprese che forniscono una o più prestazioni di servizi nei seguenti settori:
1. Servizi assicurativi e servizi connessi 1.1 Assicurazione diretta (coassicurazione compresa) 1.1.1 assicurazione sulla vita
        1.1.2 assicurazione non vita
    1.2 Riassicurazione e retrocessione
2. Servizi bancari e altri servizi finanziari 2.1 Accettazione di depositi e di altri averi rimborsabili di clienti
    2.2 Concessione di crediti di ogni tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali
    2.3 Leasing finanziario
    2.4 Tutti i servizi di pagamento e di trasferimento, comprese le carte di credito, charge cards, carte di debito, assegni di viaggio e assegni bancari
    2.5 Fideiussioni e impegni di credito
    2.6 Compravendita per conto proprio o di clienti in borsa, su mercati OTC o in altra forma mediante 2.6.1 titoli del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito)
        2.6.2 valute estere
        2.6.3 strumenti derivati compresi futures e opzioni
        2.6.4 strumenti riguardanti i tassi di cambio e gli interessi, compresi swap e forward rate agreement
        2.6.5 titoli trasferibili
        2.6.6 altri strumenti e investimenti finanziari commerciabili, compresi i metalli preziosi
    2.7 Partecipazione all’emissione di titoli di ogni tipo e prestazione di servizi connessi a tali emissioni
    2.8 Attività in qualità di intermediario finanziario
    2.9 Custodia e amministrazione di titoli o
    2.10 Private equity e veicoli simili aventi lo scopo di acquisire partecipazioni

B.  Sono considerate quale istituto finanziario anche le strutture holding nelle quali sono consolidati fornitori di prestazioni di servizi conformemente alla lettera A.

C.  Non sono considerate quale istituto finanziario le filiali di istituti non finanziari che non dispongono dell’autorizzazione di esercitare come banca e che forniscono una o più delle attività sopracitate esclusivamente a società di gruppo.
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 16 cpv. 3)
### Deflussi di fondi e tassi di deflusso {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--annex-2}
| Categorie di deflusso | Tasso di deflusso (percentuale) |
| --- | --- |
| 1. Depositi di clienti privati | |
| 1.1 I depositi di clienti privati comprendono tutti i depositi a vista e a termine con una durata residua o un termine di disdetta fino a 30 giorni di calendario. Depositi a termine con una durata residua superiore a 30 giorni di calendario non sono presi in considerazione. | |
| 1.1.1 depositi stabili | 5 |
| 1.1.2 depositi meno stabili | 10 |
| 1.2 Depositi di clienti privati che ammontano a più di 1,5 milioni di franchi svizzeri. Sono compresi tutti i depositia vista e a termine con una durata residua o un termine di disdetta fino a 30 giorni di calendario. | 20 |
| 2. Mezzi finanziari non garantiti, messi a disposizione da clienti commerciali o da grandi clienti | |
| 2.1 Depositi a vista e a termine di piccole imprese con una durata residua o un termine di disdetta fino a 30 giorni di calendario | |
| 2.1.1 depositi stabili | 5 |
| 2.1.2 depositi meno stabili | 10 |
| 2.2 Depositi operativi correlati a servizi di clearing, deposito e cash-management | |
| 2.2.1 depositi operativi di tutte le controparti, completamente coperti dalla garanzia dei depositi | 5 |
| 2.2.2 depositi operativi di tutte le controparti, non completamente coperti dalla garanzia dei depositi | 25 |
| 2.3 Depositi computabili depositati presso l’istituto centrale da membri di un gruppo finanziario | 25 |
| 2.4 Depositi di istituti non finanziari, Governi centrali, banche centrali, enti territoriali subordinati e altri enti di diritto pubblico e banche multilaterali di sviluppo, se: | |
| 2.4.1 i depositi complessivi sono completamente coperti dalla garanzia dei depositi | 20 |
| 2.4.2 i depositi complessivi non sono completamente coperti dalla garanzia dei depositi | 40 |
| 2.4.3 i depositi sono investiti da fondazioni di libero passaggio, bancarie o di investimento che riuniscono depositi derivanti da conti di libero passaggio e dalla previdenza individuale vincolata | 40 |
| 2.5 Depositi a vista e a termine di istituti finanziari ai sensi dell’allegato 1 comprese le società ad essi correlate, di tutte le altre persone giuridiche e dei clienti commerciali quali le casse pensioni, con una durata residua o un termine di disdetta fino a 30 giorni di calendario | 100 |
| 2.6 Titoli di credito non garantiti | 100 |
| 2.7 Ulteriori apporti necessari alle riserve delle banche centrali | 100 |
| 3. Transazioni garantite e collateral swap che scadono entro 30 giorni di calendario e le cui garanzie non sono utilizzate per la copertura di short position | |
| 3.1 Operazioni di finanziamento garantite attuate con la BNS e garantite mediante attivi della categoria 2*b* o attivi non considerati HQLA («attivi non HQLA») e collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della stessa categoria e non sono pareggiati | 0 |
| 3.2 Operazioni di finanziamento garantite tramite attivi della categoria 2b o attivi non HQLA e la cui controparte è: | |
| – il proprio Governo centrale o banche multilaterali di sviluppo; o | |
| – enti territoriali nazionali subordinati o altri enti di diritto pubblico con una ponderazione del rischio che ammonta al massimo al 20 per cento | 25 |
| 3.3 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della categoria 2b con attivi della categoria 2a | 35 |
| 3.4 Operazioni di finanziamento garantite mediante attivi della categoria 2b e non concluse con il proprio Governo centrale, né con banche multilaterali di sviluppo o enti territoriali nazionali di diritto pubblico quali controparte, con una ponderazione del rischio che ammonta al massimo al 20 per cento | 50 |
| 3.5 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della categoria 2b con attivi della categoria 1 oppure di attivi non HQLA con attivi della categoria 2b | 50 |
| 3.6 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi non HQLA con attivi della categoria 2a | 85 |
| 3.7 Tutte le restanti operazioni di finanziamento garantite mediante attivi non HQLA e tutti i collateral swap che comprendono lo scambio di attivi non HQLA con attivi della categoria 1 | 100 |
| 4. Collateral swap, se le garanzie sono utilizzate per coprire short position | |
| 4.1 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della stessa categoria | 0 |
| 4.2 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della categoria 2a con attivi della categoria 1 | 15 |
| 4.3 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della categoria 2b con attivi della categoria 2a | 35 |
| 4.4 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della categoria 2b con attivi della categoria 1 oppure di attivi non HQLA con attivi della categoria 2b | 50 |
| 4.5 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi non HQLA con attivi della categoria 2a | 85 |
| 4.6 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi non HQLA con attivi della categoria 1 | 100 |
| 5. Derivati e altre transazioni | |
| 5.1 Deflusso netto di fondi provenienti da operazioni su derivati | 100 |
| 5.2 Maggiore fabbisogno di liquidità in relazione a valori soglia di rating inerenti a operazioni finanziarie e su derivati e altre transazioni | 100 |
| 5.3 Maggiore fabbisogno di liquidità dovuto a garanzie eccedentarie detenute da una banca in relazione a operazioni su derivati e altre transazioni e contrattualmente revocabili in ogni momento dalla controparte | 100 |
| 5.4 Maggiore fabbisogno di liquidità in relazione a garanzie per operazioni su derivati e altre transazioni contrattualmente dovute dalla banca che sottostà all’obbligo di dichiarazione | 100 |
| 5.5 Maggiore fabbisogno di liquidità in relazione a operazioni su derivati e altre transazioni che permettono alla controparte di sostituire le garanzie con attivi non HQLA | 100 |
| 5.6 Maggiore fabbisogno dovuto a variazioni del valore di mercato di operazioni su derivati e altre transazioni | 100 % del valore più alto in termini assoluti del deflusso netto di garanzie nell’arco di 30 giorni di calendario durante gli ultimi 24 mesi o 100 % sulla base di un modello interno |
| 5.7 Maggiore fabbisogno di liquidità dovuto a variazioni di valutazione di garanzie a copertura di operazioni su derivati e altre transazioni e che non rappresentano attivi della categoria 1 | 20 |
| 6. Perdita di possibilità di finanziamento in caso di titoli garantiti da attivi*(asset-backed securities, ABS)* , titoli di credito garantiti e altri strumenti di finanziamento strutturati(questo vale per tutti gli importi che giungono a scadenza e i valori patrimoniali restituiti entro 30 giorni di calendario) | 100 |
| 7 Perdita di possibilità di finanziamento derivante da titoli del mercato monetario garantiti da attivi*(asset-backed commercial papers, ABCP)* , società veicolo*(conduit),* veicoli di finanziamento su titoli*(securities investment vehicle)* e altre linee di finanziamento simili | |
| 7.1 Importi che scadono entro 30 giorni | 100 |
| 7.2 Altre possibili perdite di possibilità di finanziamento | 100 |
| 7.3 Opzioni inserite in convenzioni di finanziamento che prevedono la restituzione di crediti o un potenziale sostegno alla liquidità entro 30 giorni | 100 |
| 8. Linee di credito e di liquidità | |
| 8.1 Parte inutilizzata di linee di credito e di liquidità revocabili con riserva o irrevocabili nonché transazioni con titoli sintetici equiparabili, nei confronti di: | |
| 8.1.1 clienti privati e piccole imprese | 5 |
| 8.1.2 istituti non finanziari, Governi centrali, banche centrali, enti territoriali subordinati e altri enti di diritto pubblico e banche multilaterali di sviluppo | |
| 8.1.2.1 linee di credito | 10 |
| 8.1.2.2 linee di liquidità | 30 |
| 8.1.3 banche che sottostanno alla vigilanza della FINMA o a una regolamentazione del requisito LCR statuita da un’autorità estera | 40 |
| 8.1.4 tutti gli altri istituti finanziari ai sensi dell’allegato 1 (comprese banche estere che non sottostanno a una regolamentazione del requisito LCR statuita da un’autorità estera, imprese di investimento, assicurazioni, società fiduciarie nonché beneficiari) | |
| 8.1.4.1 linee di credito | 40 |
| 8.1.4.2 linee di liquidità | 100 |
| 8.1.5 il responsabile della garanzia dei depositi sotto forma di un impegno irrevocabile di versamento per la<br>raccolta di fondi | 10 |
| 8.1.6 tutte le altre persone giuridiche e i clienti commerciali comprese le società correlate a istituti finanziari | 100 |
| 8.2 Obblighi derivanti da linee di credito e di liquidità revocabili senza condizioni, inutilizzate e non confermate | 0 |
| 9. Altri impegni eventuali volti allo stanziamento di fondi, quali garanzie e crediti documentari | |
| 9.1 Finanziamento di operazioni commerciali (approccio retrospettivo) | 100 per cento del deflusso netto medio sull’intero portafoglio nell’arco di 30 giorni di calendario durante gli ultimi 24 mesi oppure 5 per cento del valore nominale dell’importo non ancora versato |
| 9.2 Garanzie e crediti documentari non correlati a finanziamenti di operazioni commerciali (approccio retrospettivo) | 100 per cento del deflusso netto medio sull’intero portafoglio nell’arco di 30 giorni di calendario durante gli ultimi 24 mesi oppure 5 per cento del valore nominale dell’importo non ancora versato |
| 9.3 Obblighi non contrattuali quali: | |
| 9.3.1 potenziali prelievi di liquidità da joint venture o da partecipazioni minoritarie a imprese | 0 |
| 9.3.2 potenziale richiesta di riacquisto di titoli di debito della stessa banca | 0 per cento |
| 9.3.3 potenziale richiesta di riacquisto di titoli di debito di società veicolo e veicoli di finanziamento su titoli legati alla banca, nonché di linee di finanziamento simili, che a causa della loro struttura trasferiscono alla banca un rischio di liquidità | 20 per cento dell’importo che scade 30 giorni di calendario dopo il finanziamento |
| 9.3.4 prodotti strutturati e titoli sintetici equiparabili aventi particolari requisiti in materia di liquidità, in particolare prodotti per i quali la banca assicura una buona negoziabilità. Sono esclusi i prodotti che non generano alcun funding della banca e che possono essere ridotti senza incidere sulla liquidità | 5 per cento del volume di emissione |
| 9.3.5 fondi del mercato monetario amministrati e gestiti allo scopo di mantenere un valore stabile, come i fondi constant-net-asset-value del mercato monetario | 5 per cento del volume di emissione |
| 9.3.6 altri obblighi non contrattuali | 0 |
| 10. Potenziale richiesta di riacquisto di titoli di credito della stessa banca con durata (residua) superiore a 30 giorni tramite commercianti di valori mobiliari o market makers ad essa correlati | 0 |
| 11. Short position di clienti, coperte da garanzie di altri clienti non considerate HQLA | 50 |
| 12. Short position della banca coperte da operazioni di finanziamento garantite | 0 |
| 13. Altri deflussi di fondi contrattuali entro 30 giorni (ad es. deflussi a copertura di finanziamenti di titoli non assicurati, short position non coperte, dividendi o versamenti contrattuali di interessi) | 100 |
| 14. Obblighi contrattuali di rinnovare concessioni di credito*(«rollover»),* se tali obblighi non sono già stati considerati in altre categorie di deflusso: | |
| 14.1 nei confronti di clienti privati, piccole imprese, imprese non finanziarie e altre persone giuridiche comprese società collegate a istituti finanziari | 100 per cento, se la differenza tra i deflussi ai sensi del numero 14.1 e la metà degli afflussi contrattuali ai sensi dell’allegato 3, numeri 5.1 e 5.2 risulta positiva<br>0 per cento, se la differenza tra i deflussi ai sensi del numero 14.1 e la metà degli afflussi contrattuali ai sensi dell’allegato 3, numeri 5.1 e 5.2 risulta negativa |
| 14.2 nei confronti di istituti finanziari | 100 |
| 15. Deflussi di fondi interni al gruppo (solo per il singolo istituto) | 100 |
##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 16 cpv. 5)
### Afflussi di fondi e tassi di afflusso {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--annex-3}
| Categorie di afflusso | Tasso di afflusso (percentuale) |
| --- | --- |
| 1. Operazioni di finanziamento garantite che scadono entro 30 giorni di calendario e sono coperte dalle garanzie elencate ai numeri da 1.1 a 1.6 e collateral swap, se le loro garanzie non sono utilizzate per coprire short position | |
| 1.1 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della stessa categoria e non sono pareggiati | 0 |
| 1.2 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della categoria 2a con attivi della categoria 2b | 35 |
| 1.3 Operazioni di finanziamento garantite mediante attivi della categoria 2b e collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della categoria 1 con attivi della categoria 2b o lo scambio di attivi della categoria 2b con attivi non HQLA | 50 |
| 1.4 Prestiti marginali coperti da garanzie considerate attivi non HQLA | 50 |
| 1.5 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della categoria 2a con attivi non HQLA | 85 |
| 1.6 Tutte le restanti operazioni di finanziamento garantite mediante attivi non HQLA, e collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della categoria 1 con attivi non HQLA | 100 |
| 2. Operazioni di finanziamento, prestiti marginali e collateral swap che scadono entro 30 giorni di calendario e garantiti, se le garanzie sono utilizzate per coprire short position | 0 |
| 3. Linee di credito e di liquidità concesse alla banca dichiarante | 0 |
| 4. Depositi operativi presso altri istituti finanziari (compresi i depositi presso l’istituto centrale di un sistema finanziario) | 0 |
| 5. Altri afflussi, suddivisi secondo la controparte, entro 30 giorni di calendario | |
| 5.1 Crediti contrattuali nei confronti di clienti privati e piccole imprese | 50 |
| 5.2 Crediti contrattuali nei confronti di istituti non finanziari e di tutte le altre persone giuridiche derivanti da operazioni non menzionate nelle categorie di afflusso precedenti | 50 |
| 5.3 Crediti contrattuali nei confronti di istituti finanziari e banche centrali derivanti da operazioni non menzionate nelle categorie di afflusso precedenti | 100 |
| **6** **Altri afflussi contrattuali di fondi** | |
| 6.1 Afflusso netto di fondi provenienti da operazioni su derivati | 100 |
| 6.2 Afflussi contrattuali provenienti da titoli che scadono entro 30 giorni di calendario, che non sono considerati HQLA e che non sono già stati presi in considerazione altrove | 100 |
| 6.3 Afflussi di fondi irrevocabili conclusi contrattualmente che non sono già presi in considerazione altrove entro i 30 giorni di calendario seguenti | 100 |
| 7. Afflussi di fondi infragruppo entro 30 giorni di calendario (solo per il singolo istituto) | 100 |
##### **Allegato 4** {#annex_4}
(art. 17*k* )
### Fattori di ponderazione dell’ammontare di provvista stabile disponibile (ASF) {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--annex-4}
| Categorie ASF | | Fattore di ponderazione<br>(percentuale) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Ammontare complessivo dei fondi propri di base di qualità primaria e dei fondi propri di base supplementari nonché dei fondi propri complementari conformemente ai fondi propri computabili secondo gli articoli 21–30 OFoP[^60], prima di applicare le correzioni secondo gli articoli 31–40 OFoP e senza applicare la parte di strumenti di capitale dei fondi propri complementari con una durata residua inferiore a un anno | | 100 |
| 1.2 Strumenti di capitale proprio non rientranti nella categoria ASF 1.1 che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 17*l* , hanno una durata residua effettiva pari o superiore a un anno | | 100 |
| 1.3 Impegni, compresi i depositi a termine, nonché la raccolta di fondi garantiti e non garantiti con una durata residua effettiva pari o superiore a un anno | | 100 |
| 1.4 Impegni fiscali differiti (*Deferred Tax Liabilities* ), se la prima data possibile in cui un impegno simile potrebbe giungere a scadenza è almeno tra un anno | | 100 |
| 1.5 Strumenti provenienti da interessi di minoranza (*Minority* *Inte* *rests* ) con una durata residua effettiva pari o superiore a un anno | | 100 |
| 2 Depositi a vista e a termine stabili di clienti privati nonché di piccole imprese con una durata residua inferiore a un anno | | 95 |
| 3 Depositi a vista e a termine meno stabili di clienti privati nonché di piccole imprese con una durata residua inferiore a un anno | | 90 |
| 4 Depositi di banche appartenenti a un gruppo finanziario cooperativo presso il loro istituto centrale che risultano dal comune adempimento dei compiti e da condizioni legali, statutarie o contrattuali | | 85 |
| 5.1 Depositi di Governi centrali, enti territoriali subordinati e altri enti di diritto pubblico, banche multilaterali di sviluppo, banche nazionali di sviluppo nonché istituti non finanziari come pure la raccolta di fondi garantiti e non garantiti presso queste istituzioni con una durata residua inferiore a un anno | | 50 |
| 5.2 Depositi operativi | | 50 |
| 5.3 Tutti i restanti depositi nonché la raccolta di fondi garantiti e non garantiti non rientranti nelle precedenti categorie ASF, con una durata residua compresa fra sei mesi e meno di un anno, inclusi i depositi di banche centrali e istituti bancari nonché la raccolta di fondi presso questi ultimi | | 50 |
| 5.4 *Impegni* fiscali differiti (*Deferred Tax Liabilities* ), se la prima data possibile in cui un impegno simile potrebbe giungere a scadenza in futuro è compresa in un periodo fra sei mesi e meno di un anno | | 50 |
| 5.5 Strumenti da interessi di minoranza (*Minority Interests* ) con una*durata* residua effettiva compresa fra sei mesi e meno di un anno | | 50 |
| 6.1 *Tutti* gli impegni e strumenti di capitale proprio con una durata residua effettiva inferiore a sei mesi non rientranti nelle precedenti categorie ASF, compresi i depositi di banche centrali e istituti finanziari nonché la raccolta di fondi garantiti e non garantiti presso questi ultimi | | 0 |
| 6.2 Impegni senza durata fissa, compresi gli impegni fiscali differiti (*Deferred Tax Liabilities* ), se la prima data possibile in cui un impegno simile potrebbe giungere a scadenza in futuro è inferiore a sei mesi e gli strumenti provenienti da interessi di minoranza (*Minority Interests* ) hanno una durata residua effettiva inferiore a sei mesi | | 0 |
| 6.3 Impegni da operazioni su derivati secondo l’articolo 17*j* capoversi 1 e 4 dedotti i crediti da operazioni su derivati secondo l’articolo 17*j* capoversi 2 e 5, se gli impegni da operazioni su derivati superano i crediti da operazioni su derivati | | 0 |
| 6.4 Impegni da un acquisto di strumenti finanziari, divise e materie prime contabilizzato secondo il principio del giorno di chiusura (*Trade Date Payables* ): | | 0 |
| a. che sono adempiuti entro il termine standard o il termine usuale per la relativa transazione; o b. se, in caso di mancato adempimento, si prevede che l’adempimento avrà ancora luogo. | | |
| 6.5 Negli impegni da operazioni su derivati, le garanzie ricevute da margini iniziali e di variazione che non possono essere compensate con crediti da operazioni su derivati | | 0 |
| 6.6 Impegni che secondo l’articolo 17*p* dipendono da crediti | | 0 |
##### **Allegato 5** {#annex_5}
(art. 17*m* )
### Fattore di ponderazione dell’ammontare di provvista stabile obbligatoria (RSF) {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--annex-5}
| Categorie RSF | | Fattore di ponderazione (percentuale) | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Monete e banconote immediatamente disponibili 1.2 Riserve presso la banca centrale, comprese: | | 0 | |
| | | 0 | |
| a. la riserva minima, se il regolamento della banca centrale in questione non richiede di mantenerla per un lungo periodo; b. la riserva in eccesso; e c. gli averi in giroconto presso la banca centrale risultanti da operazioni di pronti contro termine. | | | |
| 1.3 Tutti i restanti crediti nei confronti di banche centrali con una durata residua inferiore a sei mesi, in particolare i crediti da titoli di credito emessi dalle banche centrali | | 0 | |
| 1.4 Crediti da una vendita (*Trade Date Receivables* ) di strumenti finanziari, divise e materie prime contabilizzata secondo il principio del giorno di chiusura: | | | |
| a. che sono adempiuti entro il termine standard o il termine usuale per la relativa transazione; o | | | |
| b. se, in caso di mancato adempimento, si prevede che l’adempimento avrà ancora luogo. | | | |
| 1.5 Crediti che secondo l’articolo 17*p* dipendono da impegni | | 0 | |
| 1.6 Attivi non gravati della categoria 1 secondo l’articolo 15*a* non rientranti nelle categorie RSF 1.1–1.3 | | 0 | |
| 1.7 Attivi della categoria 1 secondo l’articolo 15*a* gravati per un periodo inferiore a sei mesi | | 0 | |
| 1.8 Attivi gravati della categoria 1 secondo l’articolo 15*a* correlati a operazioni delle banche centrali che aumentano la liquidità (dal punto di vista della banca centrale) | | 0 | |
| 1.9 Linee di credito e di liquidità revocabili senza condizioni per tutti i clienti | | 0 | |
| 2 Fatti salvi i depositi della categoria RSF 3.4, depositi non gravati e depositi gravati per un periodo inferiore a sei mesi presso istituti finanziari nonché prestiti concessi a questi ultimi con una durata residua inferiore a sei mesi, se: | | 10 | |
| a. i depositi e i prestiti sono garantiti da attivi della categoria 1 secondo l’articolo 15*a* o della categoria 2*a* secondo l’articolo 15*b* ; e | | | |
| b. la banca può ricostituire liberamente in pegno le garanzie ricevute per l’intera durata del deposito o del prestito (*Rehypothecation* ). | | | |
| 3.1 Attivi non gravati della categoria 2*a* secondo l’articolo 15*b* capoversi 1–4 | | 15 | |
| 3.2 Attivi della categoria 2*a* secondo l’articolo 15*b* capoversi 1–4 gravati per un periodo inferiore a sei mesi | | 15 | |
| 3.3 Attivi gravati della categoria 2*a* secondo l’articolo 15*b* correlati a operazioni delle banche centrali che aumentano la liquidità (dal punto di vista della banca centrale) | | 15 | |
| 3.4 Fatti salvi i depositi delle categorie RSF 4.4 e 6.6, tutti i restanti depositi non gravati e depositi gravati per un periodo inferiore a sei mesi presso istituti finanziari nonché i prestiti concessi a questi ultimi con una durata residua inferiore a sei mesi non rientranti nella categoria RSF 2 | | 15 | |
| 4.1 Attivi non gravati e attivi gravati per un periodo inferiore a sei mesi della categoria 2*b* secondo l’articolo 15*b* capoversi 5 e 6 | | 50 | |
| 4.2 Attivi gravati per un periodo compreso fra sei mesi e meno di un anno ai quali, se non fossero gravati, si assegnerebbe un fattore RSF pari o inferiore al 50 % | | 50 | |
| 4.3 Tutti i depositi presso istituti finanziari, i prestiti concessi a questi ultimi nonché i crediti nei confronti di banche centrali con una durata residua compresa fra sei mesi e meno di un anno | | 50 | |
| 4.4 Depositi operativi presso altri istituti finanziari sui quali si applica un fattore ASF del 50 % secondo la categoria ASF 5.2 | | 50 | |
| 4.5 Tutti i restanti attivi con una durata residua inferiore a un anno che non sono gravati o sono gravati per un periodo inferiore a un anno | | 50 | |
| 5.1 Crediti ipotecari non gravati su immobili d’abitazione con un tasso di anticipo del 60 % al massimo nonché con una durata residua pari o superiore a un anno e una ponderazione del rischio del 35 % al massimo secondo l’allegato 3 numeri 3.1 e 3.2 OFoP[^61]in combinato disposto con gli articoli 66*a* e 72*c* capoverso 6 OFoP | | 65 | |
| 5.1*a* L’85 per cento dei crediti ipotecari non gravati su immobili d’abitazione con un tasso di anticipo superiore al 60 % nonché con una durata residua pari o superiore a un anno e una ponderazione del rischio del 35 % al massimo secondo l’allegato 3 numero 3.1 OFoP in combinato disposto con gli articoli 66*a* e 72*c* capoverso 6 OFoP | | 65 | |
| 5.2 Tutti i restanti depositi e prestiti non gravati: | | 65 | |
| a. con una durata residua pari o superiore a un anno; | | | |
| b. con una ponderazione in funzione del rischio del 35 % al massimo secondo l’allegato 2 o 3 OFoP; | | | |
| c. non rientranti nelle categorie RSF 2, 3.4, 4.3 o 4.4; e | | | |
| d. che non rappresentano depositi presso istituti finanziari né prestiti concessi a questi ultimi. | | | |
| 5.3 Attivi gravati per un periodo inferiore a un anno che, se non fossero gravati, rientrerebbero nelle categorie RSF 5.1, 5.1*a* e 5.2 | | 65 | |
| 6.1 Margini iniziali per operazioni su derivati pagati in contanti, mediante titoli o altri attivi e contributi pagati in contanti o mediante altri attivi al fondo di garanzia di una controparte centrale, salvo se ai margini iniziali per operazioni su derivati pagati in contanti o mediante altri attivi è assegnato un fattore RSF più elevato; in tal caso si applica il fattore RSF più elevato | | 85 | |
| 6.1*a* Crediti ipotecari non gravati su immobili d’abitazione con una durata residua pari o superiore a un anno e una ponderazione del rischio superiore al 35 % secondo l’allegato 3 numeri 3.1 e 3.2 OFoP in combinato disposto con gli articoli 66*a* e 72*c* capoverso 6 OFoP | | 85 | |
| 6.1*b* Il 15 % dei crediti ipotecari non gravati su immobili d’abitazione con un tasso di anticipo superiore al 60 % nonché con una durata residua pari o superiore a un anno e una ponderazione del rischio del 35 % al massimo secondo l’allegato 3 numero 3.1 OFoP in combinato disposto con gli articoli 66*a* e 72*c* capoverso 6 OFoP | | 85 | |
| 6.2 Altri depositi e prestiti non gravati né in sofferenza con una ponderazione del rischio superiore al 35 % secondo l’allegato 2 o 3 OFoP e con una durata residua pari o superiore a un anno, senza i depositi presso istituti finanziari e i prestiti concessi a questi ultimi | | 85 | |
| 6.3 Titoli non gravati né annullati con una durata residua di almeno un anno che non sono ammessi come HQLA, comprese le azioni negoziate in borsa non rientranti nella categoria RSF 4.1 | | 85 | |
| 6.4 Materie prime fisiche negoziate, compresi i metalli preziosi | | 85 | |
| 6.5 Attivi gravati per un periodo inferiore a un anno che, se non fossero gravati, rientrerebbero nelle categorie RSF 6.1–6.4 | | 85 | |
| 6.6 Prestiti di banche appartenenti a un gruppo finanziario cooperativo concessi al loro istituto centrale e risultanti dal comune adempimento dei compiti e da condizioni legali, statutarie o contrattuali | | 85 | |
| 7.1 Tutti gli attivi gravati per un periodo pari o superiore a un anno | | 100 | |
| 7.2 Crediti da operazioni su derivati secondo l’articolo 17*j* capoversi 2 e 5, dedotti gli impegni da operazioni su derivati secondo l’articolo 17*j* capoversi 1 e 4, se i crediti da operazioni su derivati superano gli impegni da operazioni su derivati | | 100 | |
| 7.3 Il 20 % dell’importo lordo degli impegni da operazioni su derivati secondo l’articolo 17*j* capoverso 1 prima di dedurre i margini di variazione versati | | 100 | |
| 7.4 Tutti i restanti attivi non rientranti nelle categorie precedenti, segnatamente: | | 100 | |
| a. i depositi in sofferenza; b. i depositi presso istituti finanziari nonché i prestiti concessi a questi ultimi con una durata residua pari o superiore a un anno; c. le azioni non negoziate in borsa; d. gli investimenti materiali; e. le posizioni che devono essere dedotte dai fondi propri computabili; f. i crediti trattenuti; g. gli asset assicurativi (*Insurance Assets* ); h. le partecipazioni in filiali; i. i titoli annullati. | | | |
| 7.5 Attivi gravati per un periodo inferiore a un anno che, se non fossero gravati, rientrerebbero nelle categorie RSF 7.1–7.4 | | 100 | |
| 8. Linee di credito e di liquidità revocabili con riserva e irrevocabili, per tutti i clienti | | 5 % della parte non utilizzata | |
| 9.1 Impegni eventuali correlati a finanziamenti di operazioni commerciali | 0 % del valore<br>nominale in sospeso | | |
| 9.2 Impegni eventuali da garanzie e crediti documentari non correlati a finanziamenti di operazioni commerciali | 5 % del valore<br>nominale in sospeso | | |
##### **Allegato 6** {#annex_6}
(art. 23 cpv. 3)
### Deflussi di fondi e tassi di deflusso per le banche di rilevanza sistemica nel periodo dal 31° al 90° giorno di calendario {#annex_6/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--annex-6}
| Categorie di deflusso | Tasso di deflusso<br>(percentuale) |
| --- | --- |
| 1. Depositi di clienti privati e di piccole imprese: | |
| – con una durata residua o un termine di disdetta da 31 a 60 giorni di calendario | 5 |
| – con una durata residua o un termine di disdetta da 61 a 90 giorni di calendario | 2,5 |
| 2. Depositi di istituti non finanziari, Governi centrali, banche centrali, enti territoriali subordinati e altri enti di diritto pubblico e banche multilaterali di sviluppo: | |
| – con una durata residua o un termine di disdetta da 31 a 60 giorni di calendario | 20 |
| – con una durata residua o un termine di disdetta da 61 a 90 giorni di calendario | 10 |
| 3. Depositi di istituti finanziari ai sensi dell’allegato 1 comprese le società ad essi correlate, di tutte le altre persone giuridiche e dei clienti commerciali quali le casse pensioni: | |
| – con una durata residua o un termine di disdetta da 31 a 60 giorni di calendario | 75 |
| – con una durata residua o un termine di disdetta da 61 a 90 giorni di calendario | 50 |
| 4. Titoli di credito non garantiti: | |
| – con una durata residua o un termine di disdetta da 31 a 60 giorni di calendario | 100 |
| – con una durata residua o un termine di disdetta da 61 a 90 giorni di calendario | 50 |
| 5. Operazioni di finanziamento garantite mediante attivi non HQLA e*collateral swap* che comprendono lo scambio di attivi non HQLA con attivi della categoria 1, ad eccezione delle operazioni con la BNS: | |
| – con una durata residua o un termine di disdetta da 31 a 60 giorni di calendario | 100 |
| – con una durata residua o un termine di disdetta da 61 a 90 giorni di calendario | 50 |
##### **Allegato 7** {#annex_7}
(art. 23 cpv. 3)
### Afflussi di fondi e tassi di afflusso per le banche di rilevanza sistemica nel periodo dal 31° al 90° giorno di calendario {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--annex-7}
| Categorie di afflusso | Tasso di afflusso<br>(percentuale) |
| --- | --- |
| 1. Operazioni di finanziamento garantite mediante attivi non HQLA e collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della categoria 1 con attivi non HQLA: | |
| – con una durata residua o un termine di disdetta da 31 a 60 giorni di calendario | 100 |
| – con una durata residua o un termine di disdetta da 61 a 90 giorni di calendario | 50 |
| 2. Crediti nei confronti di istituti finanziari ai sensi dell’allegato 1 e di banche centrali: | |
| – con una durata residua o un termine di disdetta da 31 a 60 giorni di calendario | 75 |
| – con una durata residua o un termine di disdetta da 61 a 90 giorni di calendario | 50 |
| 3. Attivi della categoria 1, costituiti in pegno e a loro volta ricostituiti in pegno, esclusi dalle HQLA, la cui durata di ricostituzione del pegno presenta una durata residua: | |
| – da 31 a 60 giorni di calendario | 100 |
| – da 61 a 90 giorni di calendario | 50 |
##### **Allegato 8** {#annex_8}
(art. 24)
### Titoli computabili per le banche di rilevanza sistemica {#annex_8/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--952.06--annex-8}
| Titoli | Riduzione del valore<br>(percentuale) |
| --- | --- |
| 1. Titoli che rappresentano crediti nei confronti di un Governo centrale, di una banca centrale, di un ente territoriale subordinato dotato di autonomia di bilancio e del diritto di riscuotere imposte o di un altro ente di diritto pubblico, della Banca dei regolamenti internazionali, del Fondo monetario internazionale, della Banca centrale europea, dell’Unione europea o di banche multilaterali di sviluppo, se tali titoli: | |
| – in virtù dell’articolo 15*d* non possono essere computati come HQLA | 25 |
| – per altri motivi non possono essere computati come HQLA | 60 |
| 2. Prestiti di imprese compresi i titoli del mercato monetario, se sono emessi da società che né singolarmente né in correlazione ad altre sono considerate quale i istituto finanziario ai sensi dell’allegato 1*a* , se tali strumenti: | |
| – in virtù dell’articolo 15*d* non possono essere computati come HQLA | 25 |
| – per altri motivi non possono essere computati come HQLA | 60 |
| 3. Titoli di credito coperti che non sono stati emessi dalla banca stessa o da un altro istituto finanziario ai sensi dell’allegato 1*a* ad essa correlato, se tali titoli di credito: | |
| – in virtù dell’articolo 15*d* non possono essere computati come HQLA | 25 |
| – per altri motivi non possono essere computati come HQLA | 60 |
| 4. Azioni, se: | |
| – in virtù dell’articolo 15*d* non possono essere computate come HQLA | 60 |
| – per altri motivi non possono essere computate come HQLA | 70 |

[^1]: Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 11 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4633).
[^2]: RS  **952.0**
[^3]: RS  **954.1**
[^4]: Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 11 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4633).
[^5]: Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 11 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4633).
[^6]: RS  **952.03**
[^7]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  7635).
[^8]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015  (RU  **2014**  2321).
[^9]: RS  **952.02**
[^10]: Introdotto dal n. III dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4623).
[^11]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015  (RU  **2014**  2321).
[^12]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  7635).
[^13]: Introdotta dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  7635).
[^14]: RS  **952.02**
[^15]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  7635).
[^16]: RS  **952.03**
[^17]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  7635).
[^18]: Nuovo testo giusta il n. 3 dell’O del 29 nov. 2023 sui fondi propri, in vigore dal  1° gen. 2025 (RU  **2024**  13).
[^19]: RS  **952.03**
[^20]: Nuovo testo giusta il n. 3 dell’O del 29 nov. 2023 sui fondi propri, in vigore dal  1° gen. 2025 (RU  **2024**  13).
[^21]: Nuovo testo giusta il n. 3 dell’O del 29 nov. 2023 sui fondi propri, in vigore dal  1° gen. 2025 (RU  **2024**  13).
[^22]: Nuova espressione giusta il n. 3 cpv. 1 dell’O del 29 nov. 2023 sui fondi propri, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  13). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^23]: Abrogati dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  7635).
[^24]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  7635).
[^25]: RS  **211.423.4**
[^26]: Nuovo testo giusta il n. 3 dell’O del 29 nov. 2023 sui fondi propri, in vigore dal  1° gen. 2025 (RU  **2024**  13).
[^27]: RS  **952.03**
[^28]: Nuovo testo giusta il n. 3 dell’O del 29 nov. 2023 sui fondi propri, in vigore dal  1° gen. 2025 (RU  **2024**  13).
[^29]: Nuovo testo giusta il n. 3 dell’O del 29 nov. 2023 sui fondi propri, in vigore dal  1° gen. 2025 (RU  **2024**  13).
[^30]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  7635).
[^31]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  7635).
[^32]: Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU  **2022**  359).
[^33]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  7635).
[^34]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  7635).
[^35]: Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  7635).
[^36]: Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 11 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4633).
[^37]: RS  **952.02**
[^38]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  7635).
[^39]: Nuovo testo giusta il n. 3 dell’O del 29 nov. 2023 sui fondi propri, in vigore dal  1° gen. 2025 (RU  **2024**  13).
[^40]: RS  **952.03**
[^41]: RS  **952.03**
[^42]: Nuovo testo giusta il n. 3 dell’O del 29 nov. 2023 sui fondi propri, in vigore dal  1° gen. 2025 (RU  **2024**  13).
[^43]: Nuovo testo giusta il n. 3 dell’O del 29 nov. 2023 sui fondi propri, in vigore dal  1° gen. 2025 (RU  **2024**  13).
[^44]: RS  **952.03**
[^45]: RS  **952.03**
[^46]: Nuovo testo giusta il n. 3 dell’O del 29 nov. 2023 sui fondi propri, in vigore dal  1° gen. 2025 (RU  **2024**  13).
[^47]: RS  **211.423.4**
[^48]: Nuovo testo giusta il n. 3 dell’O del 29 nov. 2023 sui fondi propri, in vigore dal  1° gen. 2025 (RU  **2024**  13).
[^49]: RS  **952.02**
[^50]: RS  **952.02**
[^51]: RS  **952.03**
[^52]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  7635).
[^53]: RS  **952.02**
[^54]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  804).
[^55]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  804).
[^56]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  804).
[^57]: RS  **952.03**
[^58]: Nuovo testo giusta il n. 3 dell’O del 29 nov. 2023 sui fondi propri, in vigore dal  1° gen. 2025 (RU  **2024**  13).
[^59]: La mod. può essere consultata allaRU  **2012**  7251.
[^60]: RS  **952.03**
[^61]: RS  **952.03**