974.0

# Legge federale su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali

del 19 marzo 1976 (Stato 1° gennaio 2022)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 8, 85 numeri 5 e 6 e 102 numeri 8 e 9 della Costituzione federale[^1];[^2]<br />visti il messaggio del Consiglio federale del 19 marzo 1973[^3]e il suo rapporto dei<br />22 gennaio 1975[^4],

decreta:

## **Capitolo 1.** Disposizioni generali {#chap_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--974.0--1}
La Confederazione prende provvedimenti di cooperazione allo sviluppo e d’aiuto umanitario internazionali.

##### **Art. 2** Principi {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--974.0--2}
1. La cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali esprimono la solidarietà, principio questo cui s’improntano fra l’altro le relazioni della Svizzera con la comunità internazionale, e corrispondono all’interdipendenza a livello mondiale. Essi poggiano sul mutuo rispetto dei diritti e degli interessi dei compartecipanti.
2. I provvedimenti presi in virtù della presente legge tengono conto delle condizioni dei Paesi compartecipanti e dei bisogni delle popolazioni destinatarie.
3. Le prestazioni della Confederazione sono gratuite o a condizioni di favore. Esse completano di regola gli sforzi dei compartecipanti.

##### **Art. 3** Modalità {#chap_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--974.0--3}
1. I provvedimenti presi in virtù della presente legge possono essere attuati in via bilaterale o multilaterale, all’occorrenza anche in modo autonomo,
2. In via bilaterale, i provvedimenti sono attuati direttamente dai Governi interessati ovvero per mezzo di enti pubblici o privati.
3. In via multilaterale, i provvedimenti sono attuati per mezzo di istituzioni internazionali.
4. I provvedimenti autonomi sono attuati unilateralmente dalla Confederazione.

##### **Art. 4** Coordinazione {#chap_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--974.0--4}
La Confederazione coordina i suoi provvedimenti con gli sforzi dei compartecipanti e, per quanto possibile, con le prestazioni estere concorrenti, nazionali e internazionali.

## **Capitolo 2.** Cooperazione allo sviluppo {#chap_2}
##### **Art. 5** Scopi {#chap_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--974.0--5}
1. La cooperazione allo sviluppo appoggia gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo per migliorare le condizioni di vita delle loro popolazioni. Essa deve contribuire a permettere a questi Paesi di accrescere il loro sviluppo con le proprie forze. A lungo termine essa persegue un miglior equilibrio nell’ambito della comunità dei popoli.
2. Essa sostiene prioritariamente i Paesi in via di sviluppo, le regioni e i gruppi di popolazione più poveri. Essa promuove in particolare:
a. lo sviluppo rurale;
b. il miglioramento delle condizioni alimentari, segnatamente mediante la produzione agricola per l’autoapprovvigionamento;
c. l’artigianato e la piccola industria locale;
d. la creazione di posti di lavoro;
e. il conseguimento e il mantenimento dell’equilibrio ecologico e demografico.

##### **Art. 6** Forme {#chap_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--974.0--6}
1. La cooperazione allo sviluppo può assumere le forme seguenti:
a. cooperazione tecnica, volta in particolare a promuovere il libero sviluppo dell’uomo mercè l’apporto di conoscenze e esperienze, rendendolo atto a partecipare attivamente allo sviluppo economico, sociale e culturale della società cui appartiene;
b. aiuto finanziario, contribuente in particolare al potenziamento dell’infrastruttura economica e sociale dei Paesi destinatari;
c. provvedimenti di politica commerciale, volti in particolare ad una migliore partecipazione dei Paesi in via di sviluppo al commercio mondiale, affinché ne possano trarre maggiori profitti;
d. provvedimenti per promuovere l’impiego di mezzi dell’economia privata, segnatamente di investimenti, che favoriscono lo sviluppo a tenore dell’articolo 5;
e. ogni altra forma atta a conseguire gli scopi menzionati nell’articolo 5.
2. Diverse forme di cooperazione allo sviluppo possono essere combinate, segnatamente la cooperazione tecnica e l’aiuto finanziario per l’attuazione di programmi e progetti di sviluppo.

## **Capitolo 3.** Aiuto umanitario {#chap_3}
##### **Art. 7** Scopi {#chap_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--974.0--7}
L’aiuto umanitario deve contribuire, mediante misure preventive e di soccorso, a preservare la vita umana in pericolo e ad alleviare le sofferenze; esso è destinato in particolare alle popolazioni vittime d’una catastrofe naturale o di un conflitto armato.

##### **Art. 8** Forme {#chap_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--974.0--8}
1. L’aiuto umanitario può assumere le forme seguenti:
a. prestazioni in natura, specialmente prodotti alimentari;
b. contributi finanziari;
c. invio di specialisti e squadre di soccorso, segnatamente in caso di catastrofe;
d. ogni altra forma atta a conseguire gli scopi menzionati nell’articolo 7.
2. Ove appaia opportuno, diverse forme dell’aiuto umanitario saranno combinate.

## **Capitolo 4.** Finanziamento {#chap_4}
##### **Art. 9** {#chap_4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--974.0--9}
1. I fondi per la cooperazione allo sviluppo e l’auto umanitario internazionali sono stanziati in forma di crediti d’impegno[^5]pluriennali.
2. Nelle domande di crediti d’impegno è tenuto conto della situazione dell’economia svizzera e delle finanze federali, nonché delle esigenze delle regioni svizzere sfavorite.
3. Il Consiglio federale vigila sull’impiego efficace dei fondi stanziati in virtù della presente legge. Esso ne rende conto all’Assemblea federale quando propone nuovi crediti d’impegno.

## **Capitolo 5.** Attuazione {#chap_5}
##### **Art. 10** Accordi internazionali {#chap_5/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--974.0--10}
Per l’impiego dei fondi a carico dei crediti d’impegno, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali circa i provvedimenti previsti nella presente legge riservato l’articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale[^6].

##### **Art. 11** Iniziative private {#chap_5/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--974.0--11}
1. Il Consiglio federale può, nell’ambito dei mezzi a sua disposizione, appoggiare le iniziative di istituzioni private rispondenti ai principi e agli scopi della presente legge. Le istituzioni devono fornire una prestazione adeguata.
2. Per adempiere gli scopi previsti dalla presente legge, il Consiglio federale può costituire persone giuridiche o decidere la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche.[^7]

##### **Art. 12** Cantoni, Comuni e pubbliche istituzioni {#chap_5/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--974.0--12}
Il Consiglio federale può collaborare con Cantoni, Comuni e pubbliche istituzioni in progetti di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario internazionali e sostenere i loro sforzi.

##### **Art. 13** Amministrazione federale {#chap_5/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--974.0--13}
Il Consiglio federale coordina all’interno dell’Amministrazione la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali. A tale scopo istituisce un comitato interdipartimentale.

##### **Art. 13a** {#chap_5/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--974.0--13_a}

##### **Art. 14** Organo consultivo {#chap_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--974.0--14}
1. Il Consiglio federale nomina una Commissione consultiva per la cooperazione internazionale[^8].
2. La Commissione esamina segnatamente le finalità e priorità dei provvedimenti. Le questioni inerenti anche alla politica economica esterna sono trattate in sedute comuni con la Commissione consultiva per la politica commerciale.

## **Capitolo 6.** Disposizioni finali {#chap_6}
##### **Art. 15** Esecuzione {#chap_6/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--974.0--15}
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

##### **Art. 16** Abrogazione del diritto anteriore {#chap_6/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--974.0--16}
Il decreto federale del 20 dicembre 1962[^9]concernente la conclusione di accordi di cooperazione tecnica e scientifica con i Paesi in via di sviluppo è abrogato.

##### **Art. 17** Referendum e entrata in vigore {#chap_6/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--974.0--17}
1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 1977[^10]

[^1]: [CS **1** 3]. Queste disposizioni corrispondono ora agli art. 54, 166, 173 cpv. 1 lett. a, 184 e 185 cpv. 1 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS  **101** ).
[^2]: Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 24 mar. 2000 sul trattamento di dati personali in seno al DFAE, in vigore dal 1° set. 2000 (RU  **2000**  1915;FF  **1999**  7979).
[^3]: FF  **1973**  I 573
[^4]: FF  **1975**  I 475
[^5]: Nuova espr. giusta l’all. n. 12 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022  (RU  **2021**  662;FF  **2020**  333). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp.  menzionate nella RU.
[^6]: Trattasi del cpv. 4 nel testo del 22 gen. 1939 [CS **1** 3]. Ora: cpv. 3. Alla disposizione citata corrisponde ora l’art. 141, cpv. 1 lett. d della Cost. federale del 18 apr. 1999  (RS  **101** ).
[^7]: Introdotto dall’art. 21 n. 3 della LF del 24 mar. 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est (RU  **2007**  2387;FF  **2004**  1705). Nuovo testo giusta l’art. 19 n. 2  della LF del 30 set. 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU  **2017**  3219;FF  **2016**  2005).
[^8]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16  cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937), con effetto dal 1° gen. 2015.
[^9]: [RU  **1963**  385]
[^10]: DCF del 29 giu. 1977.