974.01

# Ordinanza su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali

del 12 dicembre 1977 (Stato 1° novembre 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 15 della legge federale del 19 marzo 1976[^1]su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali (legge),

ordina:

## **Sezione 1:** In generale {#sec_1}
##### **Art. 1** Uffici federali {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--1}
1. Gli uffici federali seguenti sono incaricati dell’esecuzione della legge:
a.[^2] la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);
b. la Segreteria di Stato dell’economia (SECO)[^3]del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)[^4].
2. Il Consiglio federale o il dipartimento competente può incaricare altri uffici e servizi federali di eseguire i provvedimenti di cooperazione allo sviluppo e d’aiuto umanitario.

##### **Art. 2** Competenza, gradi di collaborazione {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--2}
1. Rientrano nella competenza degli uffici federali:
a. la preparazione degli affari del Consiglio federale e del Parlamento;
b.[^5] la gestione dei crediti d’impegno;
c. la preparazione e la discussione di singoli provvedimenti, svolti autonomamente o con i compartecipanti e gli intermediari;
d. la cura dei rapporti con compartecipanti o intermediari;
e. l’esecuzione e la valutazione di singoli provvedimenti.
2. Nel caso in cui un ufficio abbia il diritto di concorrere con il proprio parere, l’ufficio federale competente non è vincolato al parere espresso.[^6]
3. L’ufficio federale competente, se opera d’intesa con un altro, può prendere decisioni soltanto con l’assenso di questo.

##### **Art. 3** Modalità {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--3}
1. Sono provvedimenti bilaterali segnatamente:
a. i progetti della Confederazione, eseguiti direttamente o in regìa;
b. i progetti eseguiti in favore di Paesi compartecipanti dalla Confederazione, in collaborazione con altri Stati;
c. i contributi e altre prestazioni a intermediari, come istituzioni private o pubbliche, Cantoni e Comuni;
d. i contributi e le altre prestazioni a organizzazioni internazionali per progetti eseguiti in Paesi o regioni determinate.
2. Sono provvedimenti multilaterali i contributi e le altre prestazioni a organizzazioni internazionali, in particolare per l’attuazione dei loro programmi generali.
3. Sono provvedimenti autonomi quelli che la Confederazione attua unilateralmente in favore di uno o di parecchi Paesi oppure, nel quadro di compiti particolari, per promuovere in generale la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario.

## **Sezione 2:** Cooperazione allo sviluppo {#sec_2}
##### **Art. 4** Concezione globale {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--4}
La DSC[^7]e la SECO, come anche l’Amministrazione federale delle finanze, elaborano in comune la concezione globale della contribuzione svizzera alla cooperazione internazionale allo sviluppo. La coordinazione incombe alla DSC.

##### **Art. 5** Concorso all’elaborazione della politica internazionale di sviluppo {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--5}
1. Il DFAE e il DEFR elaborano in comune la posizione del nostro Paese, al momento in cui, in conferenze internazionali e nel quadro d’organizzazioni e di enti internazionali, sono trattati simultaneamente problemi generali o più forme della cooperazione allo sviluppo. Se necessario, altri dipartimenti partecipano a questo lavoro preparatorio. La coordinazione incombe all’ufficio federale competente per la conferenza, l’organizzazione o l’ente.
2. Questo ufficio federale rappresenta la Svizzera alla conferenza, oppure nell’organizzazione o nell’ente; alle trattative partecipano, se necessario, altri uffici o servizi federali.

##### **Art. 6** Cooperazione tecnica {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--6}
1. La DSC è competente per la cooperazione tecnica; la SECO ha il diritto di esprimere il proprio parere.
2. Le borse di formazione in Svizzera per cittadini dei Paesi in sviluppo possono pure essere concesse, in virtù del pertinente decreto federale, sulla concessione di borse a studenti stranieri in Svizzera. In questo caso, il Dipartimento federale dell’interno e la Commissione federale delle borse di studio, in cui è rappresentata la DSC, sono competenti.

##### **Art. 7** Aiuto finanziario bilaterale {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--7}
1. La DSC è competente per l’aiuto finanziario bilaterale, in collaborazione con la SECO.
2. Se l’aiuto bilaterale assume la forma di crediti misti o di provvedimenti simili, è competente la SECO in collaborazione con la DSC.
3. La DSC e la SECO determinano in comune, per tutti i provvedimenti d’aiuto finanziario bilaterale, i Paesi beneficiari, gli importi loro assegnati e le condizioni alle quali è attuato il provvedimento.
4. La DSC e la SECO conducono in comune i negoziati sui provvedimenti d’aiuto finanziario bilaterale secondo il capoverso 1, se questi negoziati sono connessi con altre trattative inerenti ad accordi economici oppure se lo esige la loro rilevanza economica per la Svizzera.
5. Il Consiglio federale può, in singoli casi, disciplinare diversamente le competenze.

##### **Art. 8** Aiuto finanziario multilaterale {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--8}
1. L’aiuto finanziario multilaterale è un compito comune della DSC e della SECO.
2. La DSC e la SECO determinano in comune, per tutti i provvedimenti d’aiuto finanziario multilaterale, le istituzioni beneficiarie, gli importi loro assegnati e le condizioni alle quali è attuato il provvedimento. Essi stabiliscono in comune la posizione del nostro Paese negli organi direttivi delle istituzioni internazionali e regionali di finanziamento dello sviluppo.
3. La DSC coordina il complesso dell’aiuto finanziario multilaterale, in particolare la preparazione degli affari del Consiglio federale e del Parlamento. Amministra i crediti d’impegno.[^8]
4. Il Consiglio federale stabilisce quale dei due uffici federali assicura la coordinazione per ciascuna delle istituzioni internazionali o regionali di finanziamento dello sviluppo e agisce, rispetto ad essa, come ufficio federale competente.

##### **Art. 9** Provvedimenti di politica commerciale {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--9}
La SECO è competente per i provvedimenti di politica commerciale nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo; la DSC ha il diritto di esprimere il proprio parere.

##### **Art. 10** Provvedimenti per promuovere l’impiego di mezzi dell’economia privata {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--10}
La SECO è competente per i provvedimenti intesi a promuovere l’impiego di mezzi dell’economia privata nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo. La DSC ha il diritto di esprimere il proprio parere.

##### **Art. 11** Nuove forme e forme miste {#sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--11}
Le nuove forme e le forme miste sono di competenza, secondo le loro caratteristiche, della DSC o della SECO oppure di altri uffici o servizi federali.

## **Sezione 3:** Aiuto umanitario {#sec_3}
##### **Art. 12** Concezione globale {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--12}
La DSC e l’Amministrazione federale delle finanze elaborano in comune la concezione globale della contribuzione svizzera all’aiuto umanitario internazionale. La coordinazione incombe alla DSC.

##### **Art. 13** Concorso all’elaborazione dell’aiuto umanitario internazionale {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--13}
1. Il DFAE elabora la posizione del nostro Paese nelle conferenze internazionali e nelle organizzazioni e negli enti internazionali, che si occupano dell’aiuto umanitario. Se necessario, altri dipartimenti partecipano all’elaborazione. La coordinazione incombe all’ufficio federale competente per la conferenza, l’organizzazione o l’ente.
2. Questo ufficio federale rappresenta la Svizzera alla conferenza, nell’organizzazione o nell’ente; alle trattative partecipano, se necessario, altri uffici o servizi federali.

##### **Art. 14** Provvedimenti {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--14}
1. La DSC è competente per i provvedimenti d’aiuto umanitario.[^9]
2. Per l’aiuto umanitario operativo la DSC dispone del Corpo svizzero per l’aiuto in caso di catastrofe all’estero (ASC). Questo Corpo è diretto dal Delegato per l’aiuto in caso di catastrofe all’estero.[^10]
3. Sono riservate le competenze secondo il decreto del Consiglio federale del 26 gennaio 1972[^11]per l’esecuzione dell’accordo internazionale sui cereali del 1971 (Convenzione concernente l’aiuto alimentare).
4. La DSC e l’Ufficio dell’agricoltura[^12]del DEFR attuano i provvedimenti secondo il decreto federale concernente le forniture di latticini nel quadro dell’aiuto alimentare.

## **Sezione 4:** Competenze finanziarie, controllo dell’impiego dei fondi {#sec_4}
##### **Art. 15** Competenze finanziarie nel quadro della cooperazione allo sviluppo {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--15}
1. Il Consiglio federale decide circa i provvedimenti il cui costo prevedibile supera 20 milioni di franchi.[^13]
2. Le competenze finanziarie dei singoli dipartimenti e uffici federali sono stabilite nell’allegato 1.

##### **Art. 16** Competenze finanziarie nel quadro dell’aiuto umanitario {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--16}
1. Il Consiglio federale decide circa i provvedimenti il cui costo prevedibile supera 20 milioni di franchi.[^14]
2. I provvedimenti il cui costo prevedibile ammonta fino a 20 milioni di franchi sono decisi dalla DSC.[^15]

##### **Art. 17** Superamento dei costi {#sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--17}
Se le spese d’attuazione di provvedimenti previsti non superano il credito concesso di più di un quarto, i costi suppletivi possono essere decretati dai dipartimenti o dagli uffici federali competenti, nell’ambito delle loro competenze finanziarie.

##### **Art. 18** Modificazioni {#sec_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--18}
Gli uffici federali competenti possono ove occorra decidere di mutare un provvedimento, se non risultano costi suppletivi.

##### **Art. 19** Forma delle decisioni {#sec_4/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--19}
I provvedimenti, i costi suppletivi e i mutamenti sono motivati e decisi per scritto.

##### **Art. 20** Controllo dell’impiego dei fondi {#sec_4/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--20}
1. Gli uffici federali competenti esercitano il controllo sull’impiego dei fondi, che mettono a disposizione dei compartecipanti o degli intermediari.
2. Questi uffici emanano, se necessario, prescrizioni particolari sulle prove da fornire circa l’impiego dei fondi, in collaborazione con il Controllo federale delle finanze.

## **Sezione 5:** Esecuzione {#sec_5}
##### **Art. 21** Conclusione d’accordi {#sec_5/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--21}
1. Se la natura dei provvedimenti lo consente, sono conclusi, con i compartecipanti e gli intermediari, accordi d’attuazione.
2. Gli uffici federali competenti possono concludere accordi di diritto internazionale di portata limitata, come anche accordi di diritto pubblico o privato, purché i crediti siano stati stanziati. Gli accordi di diritto internazionale che non sono di portata limitata e si riferiscono a progetti o programmi possono essere conclusi dal Dipartimento competente purché i crediti siano stati stanziati.

##### **Art. 22** Personale {#sec_5/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--22}
I servizi federali competenti possono assumere, in virtù di contratti di diritto privato, collaboratori qualificati per l’esecuzione dei provvedimenti di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario. Ai collaboratori è impartita, per il loro intervento, una formazione personale e, se necessario, professionale.

##### **Art. 23** Acquisto di materiale {#sec_5/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--23}
All’acquisto di materiale è applicabile l’ordinanza dell’8 dicembre 1975[^16]sugli acquisti. Occorre tener conto delle condizioni esistenti nello Stato compartecipante e dell’effetto generale sullo sviluppo.

## **Sezione 6:** Organi particolari {#sec_6}
##### **Art. 24** Comitato interdipartimentale per lo sviluppo e la cooperazione internazionali {#sec_6/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--24}
1. Il Comitato interdipartimentale per lo sviluppo e la cooperazione internazionali (CISCI) è composto di rappresentanti della DSC, della SECO e dell’Amministrazione federale delle finanze. Possono partecipare alle sedute del CISCI rappresentanti di altri servizi federali, in particolare della Direzione politica del DFAE, dell’Ufficio federale della cultura e dell’Ufficio federale della sanità pubblica del Dipartimento federale dell’interno, della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione[^17]e dell’Ufficio federale dell’agricoltura del DEFR, dell’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio, del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e della Segreteria generale del Dipartimento federale di giustizia e polizia, se sono trattati temi di loro competenza.[^18]
2. Al CISCI incombe segnatamente di:
a. elaborare decisioni del Consiglio federale sulla concezione del contributo svizzero alla cooperazione internazionale allo sviluppo;
b. elaborare decisioni del Consiglio federale su singoli temi e provvedimenti nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, che assumono un’importanza fondamentale;
c. prendere decisioni, in caso di dubbio, circa l’esecuzione dell’ordinanza, tenuto conto che i temi rilevanti sono sottoposti al Consiglio federale;
d. deliberare sul piano finanziario per l’«aiuto pubblico allo sviluppo», della Svizzera.
3. La DSC assume la presidenza, coordina i lavori e assicura la segreteria. Ciascuno dei servizi rappresentati nel CISCI può chiedere la convocazione d’una seduta.

##### **Art. 25** Commissione consultiva per la cooperazione internazionale {#sec_6/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--25}
1. La Commissione consultiva per la cooperazione internazionale (Commissione consultiva) è composta al massimo di 15 membri. Questi ultimi non devono fare parte dell’Amministrazione federale.[^19]
2. La Commissione consultiva:
a. assiste il Consiglio federale in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo, di aiuto umanitario e di cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est;
b. esamina in particolare gli obiettivi, le priorità e la concezione generale alla base dei provvedimenti in materia di cooperazione;
c. può sottoporre proposte.[^20]
3. Le sedute comuni con la Commissione consultiva di politica commerciale sono dirette dai presidenti delle due commissioni. Le sedute sono convocate secondo il bisogno, su iniziativa dei due presidenti oppure a domanda di una delle due commissioni.
4. La DSC cura la segreteria della Commissione consultiva e delle sedute comuni.

##### **Art. 26** {#sec_6/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--26}

## **Sezione 7:** Compiti particolari {#sec_7}
##### **Art. 27** Informazione e relazioni in Svizzera {#sec_7/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--27}
1. Gli uffici federali competenti informano l’opinione pubblica circa la cooperazione internazionale allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali in generale e la contribuzione svizzera.[^21]
2. Essi curano le relazioni con i Cantoni, i Comuni e le università, come pure con le organizzazioni svizzere e le cerchie private, nella misura in cui dette relazioni servono a promuovere la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario.
3. La DSC coordina la compilazione e la pubblicazione della statistica su l’«aiuto pubblico allo sviluppo», della Svizzera.

##### **Art. 28** Conferenza della cooperazione allo sviluppo {#sec_7/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--28}
1. La DSC e la SECO organizzano annualmente la conferenza per la cooperazione allo sviluppo. Invitano a parteciparvi rappresentanti delle cerchie interessate a temi di cooperazione internazionale allo sviluppo.
2. La conferenza serve allo scambio di opinioni ed esperienze concernenti problemi attuali della cooperazione allo sviluppo e deve promuovere la comprensione del pubblico per la politica di sviluppo.
3. Per la preparazione e lo svolgimento della conferenza possono essere chiamate a collaborare persone e istituzioni estranee all’amministrazione federale.

##### **Art. 29** Ricerca e insegnamento {#sec_7/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--29}
1. La DSC promuove la ricerca scientifica e incoraggia la formazione accademica e, in generale, l’insegnamento nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario. La SECO ha il diritto di esprimere il proprio parere nell’ambito della cooperazione allo sviluppo.
2. La SECO può affidare mandati di ricerca nel quadro della sua competenza.

## **Sezione 8:** … {#sec_8}
##### **Art. 30** {#sec_8/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--30}

## **Sezione 8a:** . {#sec_8_a}
##### **Art. 30a a 30d** {#sec_8_a/art_30_a_30_d omnilex-key=ch-fedlex--974.01--30a–30d}

## **Sezione 9:** Disposizioni finali {#sec_9}
##### **Art. 31** Abrogazione {#sec_9/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--31}
È segnatamente abrogata l’ordinanza del 13 settembre 1972[^22]concernente la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.

##### **Art. 32** Entrata in vigore {#sec_9/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--32}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1978.

## Disposizioni transitorie della modifica del 5 marzo 2010 {#disp_u1}

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 15 cpv. 2)
### Competenze finanziarie dei dipartimenti e degli uffici federali nel settore della cooperazione allo sviluppo {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--974.01--annex-1}
| Importo<br>degli<br>impegni | Competenza<br>finanziaria per<br>provvedimenti<br>di cooperazione<br>tecnica (art. 6) | Competenza finanziaria<br>per provvedimenti<br>d’aiuto finanziario<br>bilaterale, per i quali<br>è competente la DSC (art. 7 cpv. 1) | Competenza finanziaria<br>per provvedimenti<br>d’aiuto finanziario<br>bilaterale, per i quali<br>è competente la SECO (art. 7 cpv. 2) | Competenza finanziaria<br>per provvedimenti<br>d’aiuto finanziario<br>multilaterale, per i<br>quali la DSC assicura<br>la coordinazione<br>(art. 8 cpv. 4) | Competenza finanziaria<br>per provvedimenti<br>d’aiuto finanziario<br>multilaterale, per i<br>quali la SECO assicura<br>la coordinazione<br>(art. 8 cpv. 4) | Competenza finanziaria per provvedimenti<br>di politica commerciale<br>e per promuovere<br>l’impiego di mezzi<br>dell’economia privata<br>(art. 9 e 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oltre<br>10 milioni<br>fino a<br>20 milioni<br>di franchi | Dipartimento<br>federale degli<br>affari esteri | Dipartimento federale<br>degli affari esteri,<br>con l’accordo del<br>Dipartimento federale<br>dell’economia,<br>della formazione<br>e della ricerca | Dipartimento federale dell’economia, della<br>formazione e della<br>ricerca, con l’accordo<br>del Dipartimento<br>federale degli affari<br>esteri | Dipartimento federale<br>degli affari esteri,<br>con l’accordo del<br>Dipartimento federale<br>dell’economia, della<br>formazione e della<br>ricerca | Dipartimento federale<br>dell’economia, della<br>formazione e della<br>ricerca, con l’accordo<br>del Dipartimento<br>federale degli affari<br>esteri | Dipartimento federale<br>dell’economia,<br>della formazione<br>e della ricerca |
| fino a<br>10 milioni<br>di franchi | DSC | DSC | SECO | DSC, con l’accordo<br>della SECO | SECO, con l’accordo<br>della DSC | SECO |
##### **Allegato 2**

[^1]: RS  **974.0**
[^2]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 gen. 1998, in vigore dal 1° mar. 1998  (RU  **1998**  873).
[^3]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art.  16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^4]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione  dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^5]: Nuovo testo giusta l’all. n. 8 dell’O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022  (RU  **2021**  807).
[^6]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° lug. 1988  (RU  **1988**  959).
[^7]: Nuova denominazione giusta la cifra I dell’O del 28 gen. 1998, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU  **1998**  873). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^8]: Nuovo testo giusta l’all. n. 8 dell’O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022  (RU  **2021**  807).
[^9]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° lug. 1988  (RU  **1988**  959).
[^10]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° lug. 1988  (RU  **1988**  959).
[^11]: [RU  **1972**  243; **1973**  2056;RU  **1983**  1055art. 14.RU  **1989**  72art. 6 cpv. 1].  Ora: secondo l’O del 21 dic. 1988 per l’applicazione della Conv. concernente l’aiuto alimentare dell’Acc. internazionale sul grano del 1986 (RS  **916.111.311.2** ).
[^12]: Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^13]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 13 dell’O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU  **1996**  2243).
[^14]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 13 dell’O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU  **1996**  2243).
[^15]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 10 dell’O del 27 ago. 2025 concernente l’abolizione dell’obbligo di approvazione o consultazione del DFF o dell’AFF statuito in 12 disposizioni che prevedono aiuti finanziari, con effetto al 1° nov. 2025 (RU  **2025**  550).
[^16]: [RU  **1975**  2373; **1976**  504; **1988**  1206; **1993**  2525.RU  **1996**  518art. 71. let. b]. Vedi ora l’O dell’11 dic. 1995 sugli acquisti pubblici (RS  **172.056.11** ).
[^17]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione  dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937), con effetto dal 1° gen. 2013.
[^18]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 gen. 1998, in vigore dal 1° mar. 1998  (RU  **1998**  873).
[^19]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  4723).
[^20]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 gen. 1998, in vigore dal 1° mar. 1998  (RU  **1998**  873).
[^21]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° lug. 1988  (RU  **1988**  959).
[^22]: [RU  **1972**  2257]