974.11

# Ordinanza concernente la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est

del 19 dicembre 2018 (Stato 1° febbraio 2019)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 18 della legge federale del 30 settembre 2016[^1]sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est;<br />visto l’articolo 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997[^2]sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto e campo di applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--974.11--1}
1. La presente ordinanza regola l’esecuzione dei provvedimenti previsti dalla legge federale del 30 settembre 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est. Essa stabilisce in particolare le competenze decisionali e finanziarie purché non siano disciplinate in altri atti normativi.
2. I provvedimenti riguardano due gruppi di Stati:
a. quelli che non sono membri dell’Unione europea e che sono oggetto di provvedimenti relativi alla cooperazione per la transizione (cooperazione per la transizione);
b. quelli che sono membri dell’Unione europea e che sono oggetto di provvedimenti di riduzione delle disparità economiche e sociali nell’UE allargata (provvedimenti relativi all’ambito della coesione).
3. Per quanto riguarda i provvedimenti relativi all’ambito della coesione, la presente ordinanza si applica anche a Cipro e Malta.

##### **Art. 2** Ideazione dei provvedimenti {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--974.11--2}
1. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) elaborano congiuntamente le linee direttrici della cooperazione svizzera a favore degli Stati dell’Europa dell’Est.
2. Il DFAE e il DEFR preparano congiuntamente la posizione della Svizzera in caso di negoziati internazionali relativi alla cooperazione per la transizione.
3. Alla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) compete il coordinamento generale della cooperazione per la transizione.
4. La DSC e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) assumono congiuntamente il coordinamento generale dei provvedimenti relativi all’ambito della coesione.

##### **Art. 3** Competenze {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--974.11--3}
1. Per quanto riguarda la cooperazione per la transizione e i provvedimenti relativi all’ambito della coesione, la DSC e la SECO sono competenti per la preparazione, l’elaborazione delle proposte, l’esecuzione, la redazione di rapporti, il controllo sull’utilizzo delle risorse e la valutazione.
2. Le forme di cooperazione secondo l’articolo 7 della legge federale del 30 settembre 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est sono attuate dalla DSC e dalla SECO nei loro rispettivi ambiti tematici di specializzazione.

##### **Art. 4** Coordinamento {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--974.11--4}
1. La DSC e la SECO sono competenti congiuntamente per:
a. la pianificazione strategica comune;
b. l’ideazione dei provvedimenti di cui all’articolo 1;
c. l’elaborazione dei messaggi del Consiglio federale destinati al Parlamento;
d. la determinazione degli aspetti finanziari;
e. la definizione della politica di informazione.
2. Il coordinamento tra la DSC e la SECO è assicurato dal Comitato di pilotaggio transizione e dal Comitato di pilotaggio coesione.
3. Il Comitato di pilotaggio transizione definisce e coordina la politica di impiego dei mezzi e supervisiona l’attuazione operativa della pianificazione strategica congiunta per quanto riguarda la cooperazione per la transizione. La DSC e la SECO assicurano in alternanza la presidenza del Comitato.
4. Il Comitato di pilotaggio coesione coordina la politica di impiego dei mezzi, l’attuazione operativa e le misure di accompagnamento per quanto riguarda i provvedimenti relativi all’ambito della coesione. La DSC e la SECO assicurano in alternanza la presidenza del Comitato. Anche la Direzione degli affari europei, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione e la Segreteria di Stato della migrazione vi sono rappresentate in qualità di membri. Esperti interni all’Amministrazione possono essere chiamati a dare il proprio contributo.
5. I direttori della DSC e della SECO sono competenti congiuntamente per l’arbitraggio delle controversie che possono sorgere all’interno del Comitato di pilotaggio transizione e del Comitato di pilotaggio coesione.

##### **Art. 5** Comitato interdipartimentale per lo sviluppo e la cooperazione internazionali {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--974.11--5}
Le competenze del Comitato interdipartimentale per lo sviluppo e la cooperazione internazionali secondo l’articolo 24 dell’ordinanza del 12 dicembre 1977[^3]su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali si estendono anche alla cooperazione per la transizione. Il Comitato può inoltre essere consultato in merito all’attuazione di provvedimenti relativi all’ambito della coesione.

##### **Art. 6** Commissione consultiva per la cooperazione internazionale {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--974.11--6}
Le competenze della Commissione consultiva per la cooperazione internazionale secondo l’articolo 25 dell’ordinanza del 12 dicembre 1977[^4]su la cooperazioneallo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali si estendono anche alla cooperazione per la transizione. La Commissione può inoltre essere consultata in merito all’attuazione di provvedimenti relativi all’ambito della coesione.

##### **Art. 7** Competenze finanziarie {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--974.11--7}
1. Il Consiglio federale ordina i provvedimenti che comportano una spesa superiore ai 20 milioni di franchi.
2. I provvedimenti che comportano una spesa superiore ai 10 milioni di franchi e inferiore ai 20 milioni di franchi sono ordinati dal DFAE o dal DEFR d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.
3. I provvedimenti che comportano una spesa inferiore ai 10 milioni di franchi sono ordinati dalla DSC o dalla SECO.

##### **Art. 8** Superamento dei costi {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--974.11--8}
Quando i costi di esecuzione dei provvedimenti ordinati superano l’importo approvato, la competenza finanziaria è disciplinata come segue:
a. qualora il costo di esecuzione dei provvedimenti decisi non superi per più di un quarto l’importo approvato, le spese supplementari possono essere approvate dall’organo competente di cui all’articolo 7 in funzione dell’importo supplementare;
b. qualora il costo di esecuzione dei provvedimenti decisi superi per più di un quarto l’importo approvato, le spese supplementari possono essere approvate dall’organo competente di cui all’articolo 7 in funzione del nuovo importo totale.

##### **Art. 9** Modifiche {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--974.11--9}
La DSC e la SECO possono modificare un provvedimento se non ne risulta un superamento dei costi previsti.

##### **Art. 10** Forma delle decisioni {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--974.11--10}
I provvedimenti, i superamenti dei costi e le modifiche sono debitamente motivati e decisi per scritto.

##### **Art. 11** Controllo dell’impiego dei mezzi finanziari {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--974.11--11}
1. Il DFAE o il DEFR controllano l’impiego dei mezzi finanziari messi a disposizione di partner o intermediari.
2. Se del caso essi emanano, in collaborazione con il Controllo federale delle finanze, speciali direttive per la giustificazione dell’impiego dei mezzi finanziari.

##### **Art. 12** Società per il sostegno alla Confederazione nella cooperazione economica nei Paesi in sviluppo e in transizione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--974.11--12}
Per la cooperazione per la transizione la Confederazione può rivolgersi alla società di cui agli articoli 30*a* –30*d* dell’ordinanza del 12 dicembre 1977[^5]su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali, che sostiene la Confederazione nella cooperazione economica nei Paesi in sviluppo e in transizione.

##### **Art. 13** Accordi {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--974.11--13}
Nell’ambito dei crediti stanziati, gli uffici federali competenti possono concludere accordi di diritto privato o pubblico nonché accordi internazionali di natura tecnica.

##### **Art. 14** Abrogazione di un altro atto normativo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--974.11--14}
L’ordinanza del 6 maggio 1992[^6]concernente la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est è abrogata.

##### **Art. 15** Entrata in vigore e durata di validità {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--974.11--15}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019 con effetto sino al 31 dicembre 2024.

[^1]: RS  **974.1**
[^2]: RS  **172.010**
[^3]: RS  **974.01**
[^4]: RS  **974.01**
[^5]: RS  **974.01**
[^6]: [RU  **1992**  1190, **1996**  2243I 11, **1998**  848, **2000**  187art. 21 n. 24, **2010**  933n. II, **2012**  931]