974.4

# Legge federale sulla società finanziaria di sviluppo SIFEM

(Legge SIFEM)

del 14 giugno 2024 (Stato 1° gennaio 2025)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 54 della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 16 dicembre 2022[^2],

decreta:

## **Sezione 1:** Società, scopo e principi {#sec_1}
##### **Art. 1** Società finanziaria della Confederazione per lo sviluppo {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--1}
1. La SIFEM (*Swiss Investment Fund for Emerging Markets* ) è la società finanziaria della Confederazione per lo sviluppo.
2. È subordinata al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.

##### **Art. 2** Forma giuridica e ragione sociale {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--2}
1. La SIFEM è una società anonima di diritto privato.
2. È iscritta nel registro di commercio con la ragione sociale «SIFEM SA».

##### **Art. 3** Scopo {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--3}
1. La SIFEM sostiene le organizzazioni private dei Paesi in sviluppo e dei Paesi emergenti che rispettano i principi e perseguono gli obiettivi della legge federale del 19 marzo 1976[^3]sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali.
2. Finanzia tali organizzazioni, fornisce loro consulenza e promuove l’impiego di ulteriori fondi dell’economia privata.
3. Contribuisce a favorire in questi Paesi una crescita economica sostenibile e inclusiva, a creare e preservare posti di lavoro dignitosi, a combattere la povertà nonché a proteggere le risorse naturali e a garantirne l’utilizzo sostenibile. In particolare, affronta le cause del cambiamento climatico e l’adattamento alle sue conseguenze.

##### **Art. 4** Principi dell’attività commerciale {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--4}
La SIFEM svolge la sua attività nel rispetto dei principi di sostenibilità e addizionalità e dei principi riconosciuti della cooperazione allo sviluppo. Persegue una politica di investimento responsabile, tenendo conto delle migliori pratiche del settore.

## **Sezione 2:** Compiti e collaborazione {#sec_2}
##### **Art. 5** Compiti {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--5}
1. La SIFEM effettua investimenti a lungo termine nei Paesi in sviluppo e nei Paesi emergenti a favore di piccole e medie imprese aventi scopo di lucro e di imprese in rapida crescita aventi scopo di lucro. Può svolgere tutte le operazioni necessarie e impiegare strumenti finanziari in tutte le forme di partecipazione, capitale di terzi e garanzie utili all’adempimento dei suoi compiti.
2. Al fine di raggiungere i suoi obiettivi mobilita capitali privati*.* 
3. Può sostenere la Confederazione in altri compiti, per quanto le sue conoscenze specifiche siano necessarie e tale sostegno non pregiudichi il suo mandato ai sensi della presente legge.

##### **Art. 6** Collaborazione {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--6}
Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, la SIFEM collabora con i competenti servizi della Confederazione. Per adempiere i suoi compiti la SIFEM può collaborare con altre organizzazioni pubbliche o private e con istituzioni, organizzazioni e associazioni internazionali.

## **Sezione 3:** Capitale azionario, azionisti e obiettivi strategici {#sec_3}
##### **Art. 7** Capitale azionario {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--7}
L’ammontare del capitale azionario nonché il numero, il valore nominale e il tipo di titoli di partecipazione sono stabiliti nello statuto.

##### **Art. 8** Azionisti {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--8}
La Confederazione è la principale azionista della SIFEM. Detiene almeno due terzi dei diritti di voto e del capitale sociale.

##### **Art. 9** Obiettivi strategici {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--9}
1. Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici della SIFEM; a tal fine si basa sui principi riconosciuti in materia di cooperazione allo sviluppo e sui principi di sostenibilità e addizionalità.
2. Il consiglio d’amministrazione della SIFEM provvede al perseguimento degli obiettivi strategici. Presenta ogni anno al Consiglio federale un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi e fornisce le informazioni necessarie a scopo di verifica.

## **Sezione 4:** Consiglio d’amministrazione e condizioni d’impiego {#sec_4}
##### **Art. 10** Composizione ed elezione del consiglio d’amministrazione {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--10}
1. Il consiglio d’amministrazione si compone di un minimo di 7 a un massimo di 9 membri qualificati e indipendenti.
2. L’assemblea generale della SIFEM elegge i membri del consiglio d’amministrazione e ne designa il presidente. Il mandato ha una durata di tre anni al massimo. I membri del consiglio d’amministrazione possono essere rieletti; la durata complessiva del mandato è tuttavia limitata a 12 anni. L’assemblea generale può destituire in qualsiasi momento i membri del consiglio d’amministrazione per motivi gravi.

##### **Art. 11** Relazioni d’interesse del consiglio d’amministrazione {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--11}
1. I candidati all’elezione nel consiglio d’amministrazione devono dichiarare al Consiglio federale le loro relazioni d’interesse.
2. I membri del consiglio d’amministrazione dichiarano a quest’ultimo le loro relazioni d’interesse e gli comunicano immediatamente eventuali cambiamenti. Il consiglio d’amministrazione ne informa il Consiglio federale nel suo rapporto di gestione annuale. Se una relazione d’interesse è incompatibile con l’appartenenza al consiglio d’amministrazione e il membro in questione persiste nel mantenerla, il consiglio d’amministrazione propone all’assemblea generale di destituirlo.
3. I membri del consiglio d’amministrazione non possono far parte della direzione.

##### **Art. 12** Remunerazione {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--12}
Il Consiglio federale provvede affinché le disposizioni dell’articolo 6*a* capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000[^4]sul personale federale siano applicate per analogia all’interno della SIFEM:
a. ai membri del consiglio d’amministrazione;
b. al personale di terzi incaricati della gestione del portafoglio e della società;
c. al personale remunerato in modo comparabile.

##### **Art. 13** Condizioni d’impiego {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--13}
1. I rapporti di lavoro del personale della SIFEM sono retti dal diritto privato.
2. Il consiglio d’amministrazione della SIFEM e i terzi da essa incaricati della gestione del portafoglio e della società promuovono la diversità e le pari opportunità tra i collaboratori.

## **Sezione 5:** Finanziamento e tesoreria {#sec_5}
##### **Art. 14** Finanziamento {#sec_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--14}
1. La SIFEM si autofinanzia attraverso le proprie attività.
2. La Confederazione provvede affinché la società sia dotata di sufficiente capitale.

##### **Art. 15** Fondi di terzi {#sec_5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--15}
La SIFEM può accettare prestazioni pecuniarie da terzi, purché siano compatibili con il suo scopo, i suoi obiettivi e i suoi compiti.

##### **Art. 16** Tesoreria {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--16}
1. L’Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità della SIFEM nell’ambito della sua tesoreria centrale. Disciplina i dettagli in un contratto di diritto pubblico.
2. Al fine di coprire il fabbisogno di liquidità necessario per le sue attività d’investimento, la SIFEM detiene adeguate riserve di liquidità presso una banca, in conformità alla legge dell’8 novembre 1934[^5]sulle banche.

## **Sezione 6:** Referendum ed entrata in vigore {#sec_6}
##### **Art. 17** {#sec_6/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--974.4--17}
1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2025[^6]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2023**  55
[^3]: RS  **974.0**
[^4]: RS  **172.220.1**
[^5]: RS  **952.0**
[^6]: DCF del 27 nov. 2024