0.101.1

RU **1974** 2178; FF **1974** I 1008

Traduzione

# Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei Diritti dell’Uomo

Conchiuso a Londra il 6 maggio 1969<br />Approvato dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974[^1]<br />Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974<br />Entrato in vigore per la Svizzera il 29 dicembre 1974

(Stato 21 luglio 2016)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Accordo,

vista la Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950[^2](chiamata in appresso «la Convenzione»);

considerato che – onde meglio assicurare la realizzazione dei fini della Convenzione – alle persone partecipanti alla procedura davanti alla Commissione europea dei Diritti dell’Uomo (detta qui di seguito «la Commissione») o davanti alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo (detta qui di seguito «la Corte») debbano essere accordate determinate immunità e facilitazioni;

risoluti a conchiudere un Accordo a tal scopo,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.101.1--1}
1. Il presente Accordo si applica alle seguenti persone:
(a) gli agenti delle Parti Contraenti, i consulenti e gli avvocati che li assistono;
(b) ogni persona che partecipa alla procedura davanti alla Commissione in virtù dell’articolo 25 della Convenzione, sia in nome proprio che come rappresentante di uno degli istanti enumerati in detto articolo 25;
(c) gli avvocati, difensori o professori di diritto che partecipano alla procedura onde assistere una delle persone enumerate al paragrafo (b) qui sopra;
(d) le persone scelte dai delegati della Commissione per assisterli nella procedura davanti alla Corte;
(e) i testimoni, i periti e le altre persone chiamate, dalla Commissione o dalla Corte, a partecipare alla procedura davanti alla Commissione o alla Corte.
2. Per l’applicazione del presente Accordo, le parole «Commissione» e «Corte» designano ugualmente una sottocommissione, una camera o membri di questi due organi, agenti nell’esercizio delle funzioni che loro attribuisce, secondo i casi, la Convenzione o i regolamenti della Commissione o della Corte; l’espressione «partecipare alla procedura» designa altresì ogni comunicazione preliminare relativa all’introduzione di un’istanza diretta contro uno Stato che ha riconosciuto il diritto di ricorso individuale giusta l’articolo 25 della Convenzione.
3. Ove, nel corso dell’esercizio, da parte del Comitato dei Ministri, delle funzioni che gli sono devolute in applicazione dell’articolo 32 della Convenzione, una persona, designata nel primo paragrafo del presente articolo, sia chiamata a comparire davanti al Comitato o a sottoporgli dichiarazioni scritte, le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ugualmente a questa persona.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.101.1--2}
1. Le persone designate nel primo paragrafo dell’articolo 1 del presente Accordo godono dell’immunità di giurisdizione in quel che concerne le dichiarazioni orali o scritte alla Commissione o alla Corte e i documenti che dette persone sottomettono alla Commissione o alla Corte.
2. Tale immunità non si applica alla comunicazione, integrale o parziale, al di fuori della Commissione o della Corte, da parte o per il conto di una persona che beneficia dell’immunità in virtù del precedente paragrafo, di dichiarazioni fatte o di documenti prodotti da quest’ultima davanti alla Commissione o alla Corte.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.101.1--3}
1. Le Parti Contraenti rispetteranno il diritto delle persone designate nel primo paragrafo dell’articolo 1 del presente Accordo di corrispondere liberamente con la Commissione e con la Corte.
2. Per quel che concerne le persone detenute, l’esercizio di tale diritto implica in particolare quanto segue:
(a) la loro corrispondenza, ove faccia oggetto di un controllo da parte delle competenti autorità, deve tuttavia essere trasmessa e rimessa loro senza indugi eccessivi e inalterata;
(b) queste persone non possono essere oggetto di misura disciplinare alcuna in relazione alla comunicazione trasmessa alla Commissione o alla Corte per le vie appropriate;
(c) queste persone hanno il diritto, in merito a un’istanza alla Commissione o a ogni procedura che ne risulti, di corrispondere con un consulente ammesso a patrocinare davanti ai tribunali del Paese dove esse sono detenute e di intrattenersi con lo stesso senza essere ascoltate da qualsiasi altra persona.
3. Nel l’applicazione dei precedenti paragrafi non vi deve essere altra ingerenza di un’autorità pubblica a meno che si tratti di un’ingerenza prevista dalla legge e che costituisca una misura necessaria, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla ricerca e alla incriminazione di un delitto o alla protezione della salute.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.101.1--4}
l. (a) Le Parti Contraenti s’impegnano a non impedire alle persone, designate nel primo paragrafo dell’articolo 1 del presente Accordo, e di cui la Commissione o la Corte hanno precedentemente autorizzato la presenza, di circolare e viaggiare liberamente per assistere alla procedura davanti alla Commissione o alla Corte e di ritornarne.
(b) Nessun’altra restrizione può essere imposta a tali movimenti e spostamenti se non quelle, previste dalla legge, costituenti misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al mantenimento dell’ordine pubblico, alla prevenzione dei delitti, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
2. (a) Nei Paesi di transito e nel Paese dove si svolge la procedura, queste persone non possono essere né perseguite, né detenute, né sottoposte ad alcuna altra restrizione della libertà personale, per fatti o condanne anteriori all’inizio del viaggio.
(b) Ogni Parte Contraente può, al momento della firma o della ratificazione del presente Accordo, dichiarare che le disposizioni di questo paragrafo non si applicheranno ai propri cittadini. Una tale dichiarazione può essere ritirata in ogni momento mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
3. Le Parti Contraenti s’impegnano a lasciar entrare queste persone sul loro territorio allorché le stesse vi hanno iniziato il viaggio.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dei presente articolo cessano d’essere applicati quando la persona interessata ha avuto la possibilità, durante quindici giorni consecutivi, dopo che la sua presenza non era più richiesta dalla Commissione o dalla Corte, di rientrare nel Paese dal quale era iniziato il suo viaggio.
5. Ove vi sia conflitto tra i doveri risultanti per una Parte Contraente dal paragrafo 2 di questo articolo e i doveri risultanti da una Convenzione del Consiglio d’Europa o da un trattato d’estradizione o da altro trattato relativo all’assistenza giudiziaria in materia penale conchiuso con altre Parti Contraenti, le disposizioni del paragrafo 2 dei presente articolo saranno poziori.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.101.1--5}
1. Le immunità e facilitazioni sono accordate alle persone designate nel primo paragrafo dell’articolo 1 del presente Accordo unicamente per assicurare loro la libertà di parola e l’indipendenza necessarie al compimento delle funzioni, dei compiti o doveri, o all’esercizio dei loro diritti davanti alla Commissione o davanti alla Corte.

2. (a) Soltanto la Commissione o la Corte, secondo il caso, hanno facoltà di decidere che l’immunità prevista al primo paragrafo dell’articolo 2 del presente Accordo sia levata totalmente o parzialmente; esse non hanno soltanto il diritto, bensì il dovere di levare l’immunità in tutti quei casi, dove, a loro parere, la stessa impedisca di far giustizia o possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa.
(b) L’immunità può essere levata, dalla Commissione o dalla Corte, sia d’ufficio sia su richiesta rivolta al Segretario Generale del Consiglio d’Europa da ogni Parte Contraente o da qualsiasi persona interessata.
(c) Le decisioni che pronunciano o rifiutano la levata dell’immunità saranno motivate.
3. Se una Parte Contraente attesta che la levata dell’immunità prevista al primo paragrafo dell’articolo 2 del presente Accordo è necessaria per perseguire un delitto contro la sicurezza nazionale, la Commissione o la Corte devono levare l’immunità nella misura specificata nell’attestazione.
4. Ove sia scoperto un fatto che eserciti un’influsso decisivo e che, all’epoca della decisione negante la levata dell’immunità era sconosciuto all’autore della richiesta, quest’ultimo può investire la Commissione o la Corte di una nuova richiesta.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.101.1--6}
Nessuna disposizione del presente Accordo sarà interpretata come limitativa dei doveri assunti dalle Parti Contraenti in virtù della Convenzione.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.101.1--7}
1. Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che possono divenirne Parte mediante:
(a) firma senza riserva di ratificazione o accettazione,
(b) firma con riserva di ratificazione o accettazione, seguita dalla ratificazione o dall’accettazione.
2. Gli strumenti di ratificazione o d’accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale dei Consiglio d’Europa.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.101.1--8}
1. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data alla quale cinque Stati membri dei Consiglio d’Europa saranno divenuti Parti dell’Accordo, conformemente all’articolo 7.
2. Per ogni Stato membro che lo firmerà ulteriormente senza riserva di ratificazione o d’accettazione o lo ratificherà o l’accetterà, l’Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratificazione o d’accettazione.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.101.1--9}
1. Ogni Parte Contraente può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione o d’accettazione, designare il o i territori ai quali s’applicherà il presente Accordo.
2. Ogni Parte Contraente può, al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione o d’accettazione, o a qualsiasi altro momento successivo, estendere l’applicazione del presente Accordo, mediante dichiarazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di cui assicura le relazioni internazionali o per il quale è competente a stipulare.
3. Ogni dichiarazione in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quel che concerne ogni territorio designato in questa dichiarazione, alle condizioni previste all’articolo 10 del presente Accordo.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.101.1--10}
1. Il presente Accordo resterà in vigore senza limiti di durata.
2. Ogni Parte Contraente potrà, per quel che la concerne, disdire il presente Accordo mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
3. La disdetta avrà effetto sei mesi dopo la data della ricevuta della notificazione da parte del Segretario Generale. Tuttavia, una tale disdetta non può aver per effetto di svincolare la Parte contraente interessata dagli obblighi che, in virtù del presente Accordo, fossero sorti nei confronti di una persona designata nel primo paragrafo dell’articolo 1.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.101.1--11}
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:
(a) ogni firma senza riserva di ratificazione o d’accettazione;
(b) ogni firma con riserva di ratificazione o d’accettazione;
(c) il deposito di ogni strumento di ratificazione o d’accettazione;
(d) ogni data d’entrata in vigore del presente Accordo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8;
(e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 4 e dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 9,
(f) ogni notificazione di ritiro di una dichiarazione in applicazione del paragrafo 2 dell’articolo 4 e ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 10 nonché la data alla quale ogni disdetta prenderà effetto.

*In fede di che,* i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Londra, il 6 maggio 1969, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato all’archivio del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa comunicherà delle copie, certificate conformi, a ciascuno degli Stati firmatari.

| Stati partecipanti | Ratifica | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Austria | 17 luglio | 1981 | 18 agosto | 1981 |
| Belgio | 16 marzo | 1971 | 17 aprile | 1971 |
| Ceca, Repubblica * | 27 marzo | 1996 | 28 aprile | 1996 |
| Cipro | 23 novembre | 1970 | 17 aprile | 1971 |
| Danimarca | 7 marzo | 1984 | 8 aprile | 1984 |
| Finlandia | 27 febbraio | 1991 | 28 marzo | 1991 |
| Francia* | 27 febbraio | 1984 | 28 marzo | 1984 |
| Germania* | 3 aprile | 1978 | 4 maggio | 1978 |
| Irlanda | 9 novembre | 1971 | 10 dicembre | 1971 |
| Islanda | 29 giugno | 1995 | 30 luglio | 1995 |
| Italia* | 6 gennaio | 1981 | 7 febbraio | 1981 |
| Liechtenstein* | 26 gennaio | 1984 | 27 febbraio | 1984 |
| Lussemburgo | 10 settembre | 1970 | 17 aprile | 1971 |
| Malta | 30 aprile | 1971 | 1° giugno | 1971 |
| Norvegia | 1° luglio | 1970 | 17 aprile | 1971 |
| Paesi Bassi* | 28 gennaio | 1972 | 29 febbraio | 1972 |
| Aruba^a^ | 24 dicembre | 1985 | 1° gennaio | 1986 |
| Curaçao | 24 agosto | 1993 | 1° dicembre | 1993 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 24 agosto | 1993 | 1° dicembre | 1993 |
| Sint Maarten^a^ | 24 agosto | 1993 | 1° dicembre | 1993 |
| Polonia* | 12 aprile | 1996 | 13 maggio | 1996 |
| Portogallo | 23 luglio | 1981 | 24 agosto | 1981 |
| Regno Unito^*^ | 24 febbraio | 1971 | 17 aprile | 1971 |
| Guernesey^b^ | 19 ottobre | 1971 | 20 ottobre | 1971 |
| Isola di Man^b^ | 19 ottobre | 1971 | 20 ottobre | 1971 |
| Jersey^b^ | 19 ottobre | 1971 | 20 ottobre | 1971 |
| Romania | 8 aprile | 1998 | 9 maggio | 1998 |
| San Marino | 22 marzo | 1989 | 23 aprile | 1989 |
| Slovenia | 27 maggio | 1994 | 28 giugno | 1994 |
| Spagna* | 23 giugno | 1989 | 24 luglio | 1989 |
| Svezia | 20 dicembre | 1971 | 21 gennaio | 1972 |
| Svizzera* | 28 novembre | 1974 | 29 dicembre | 1974 |
| Ungheria | 12 gennaio | 1996 | 13 febbraio | 1996 |

| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. ^a^ Dichiarazione d’applicazione giusta l’art. 9 par. 1 ^b^ Dichiarazione d’applicazione giusta l’art. 9 par. 2 |
| --- |

### Riserve e dichiarazioni {#annex_u1/lvl_u2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.101.1--annex-1}
**Svizzera** [^3]

Il Consiglio federale svizzero dichiara che le disposizioni del paragrafo 2 lettera a dell’Accordo non si applicheranno ai cittadini svizzeri perseguiti o condannati in Svizzera per grave crimine contro lo stato, la difesa nazionale o la potenza difensiva del Paese.

[^1]: Art. 1 cpv. 1 lett. c del DF del 3 ott. 1974 (RU  **1974**  2148).
[^2]: RS  **0.101**
[^3]: Art.1 cpv. 1 lett. c del DF del 3 ott. 1974 (RU  **1974**  2148)